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Rimborso imposte relative a costi non di competenza

maggio 14th, 2010

Istanza di rimborso per maggiori imposte relative all’esercizio nel quale doveva effettuarsi la deduzione

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Se in seguito ad un accertamento sono stati recuperati a tassazione costi dedotti nell’esercizio non di competenza, e’ possibile presentare un’istanza di rimborso entro due anni dalla data in cui la pretesa dell’Agenzia delle Entrate è divenuta definitiva per passaggio in giudicato della sentenza o a qualunque altro titolo, quindi anche oltre i termini per la presentazione di una dichiarazione integrativa. Questo e’ quanto precisato con la circolare n. 23/E del 4 maggio 2010, dando cosi’ una soluzione a una questione che aveva finito per generare non poche controversie: l’Amministrazione disconosce la competenza di un costo in un determinato esercizio e, nel frattempo, il contribuente decade dalla possibilità di recuperare la maggior imposta versata nel periodo, precedente o successivo, in cui l’onere andava effettivamente imputato.

La giurisprudenza di legittimita’ era gia’ intervenuta sul tema affermando, da ultimo, con la sentenza n. 16023 del 08/07/2009, che “…sulla base del divieto di doppia imposizione e della consolidata giurisprudenza di questa Corte in materia, la società potrà, dal momento del passaggio in giudicato della presente sentenza, presentare istanza di rimborso per recuperare la maggiore imposta indebitamente corrisposta e non potuta recuperare per non avere eseguito la corretta procedura di rimborso”.

In poche parole, il diritto al rimborso della maggiore imposta versata, con riguardo a un periodo antecedente o successivo a quello oggetto di accertamento, e’ esercitatile soltanto dal giorno in cui lo stesso puo’ essere fatto valere: data in cui la sentenza che ha affermato la legittimità del recupero e’ passata in giudicato, ovvero data in cui la pretesa dell’Amministrazione e’ divenuta definitiva, anche ad altro titolo.

Da tale momento il contribuente potra’ presentare istanza di rimborso (ai sensi dell’articolo 21, comma 2, del Dlgs 546/1992), impugnando, nel termine di prescrizione ordinaria decennale, l’eventuale silenzio rifiuto dell’Amministrazione.

Non e’ stato tuttavia chiarito come procedere se la dichiarazione di competenza e’ in perdita.

Accertamento da Studi di settore solo con il contraddittorio

aprile 17th, 2010

Con la circolare n. 19/E del 2010 e’ stata confermata la necessita’ del contraddittorio tra contribuente e Agenzia delle Entrate in caso di accertamento da Studio di settore.

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A seguito di 4 pronunce della Cassazione (le n. 26635, 26636, 26637 e 26638 del 2009) ‘ stato quindi confermato quanto gia’ previsto nella circolare n. 5/E del 2008 ovvero che solo dopo l’avvio della fase di dialogo con il contribuente e’ possibile legittimare l’accertamento derivante dallo scostamento della dichiarazione del contribuente dai valori risultanti dagli Studi di settore.

La Cassazione, precisamente, ha statuito che “i segnali emergenti dallo studio di settore (o dai parametri) devono essere “corretti”, in contraddittorio con il contribuente, in modo da “fotografare” la specifica realtà economica della singola impresa la cui dichiarazione dell’ammontare dei ricavi abbia dimostrato una significativa “incoerenza” con la “normale redditività” delle imprese omogenee considerate nello studio di settore applicato”.

Controversie in corso

Questo significa che in caso di mancata attivazione del contraddittorio, gli avvisi d’accertamento relativi agli studi di settore risulteranno viziati, pertanto l’Agenzia delle Entrate dovra’ abbandonare tutti i relativi contenziosi. Diverso, naturalmente, il caso in cui il contribuente non abbia accettato il confronto. In questo caso l’accertamento potrà basarsi solo sull’applicazione degli Studi di settore.

17/04/10

Accertamento e Studi di Settore

settembre 27th, 2009

Con le recenti sentenze n. 12956 del 04/06/2009 e n. 13915 del 15/06/2009 la Corte di Cassazione ha affermato che  non si puo’ procedere all’accertamento analitico-induttivo, basato su presunzioni semplici, ancorché dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza nei confronti dei contribuenti che risultino congrui (e coerenti).

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Cio’ si va ad aggiungere al c.d. “premio di congruità” previsto dall’art. 10, comma 4-bis, Legge n. 146/98, secondo il quale nei confronti dei soggetti congrui anche a seguito di adeguamento, si possa procedere all’accertamento analitico-induttivo ai sensi dell’art. 39, soltanto se le attività non dichiarate (con un massimo di € 50.000) risultino superiori al 40% dei ricavi dichiarati. Inoltre al verificarsi di tale ipotesi, in caso di rettifica, l’Ufficio deve motivare l’atto evidenziando le ragioni che lo hanno indotto a disattendere le risultanze degli studi di settore.
Da notare che la rettifica da parte dell’Ufficio sulla base del citato art. 39 è altresì possibile, oltre che in caso di superamento del citato limite del 40%, anche qualora siano state commesse violazioni di omessa o infedele indicazione in dichiarazione dei dati riguardanti gli studi di settore.