Posts Tagged ‘Accertamento’

Redditometro su misura

giugno 4th, 2010

In fase di studio un redditometro su base familiare e territoriale

informazioni

Il redditometro, ovvero quello strumento gia’ utilizzato dall’amministrazione finanziaria per rilevare i redditi delle  persone fisiche e’ in manutenzione.

Dalle prime prove sarebbero quasi 100.000 le posizioni a rischio, di cui il 15%  lavoratori dipendenti, 25% imprenditori e 48% lavoratori autonomi.

Sotto stretta osservazione i pagamenti per le abitazioni (ristrutturazioni e rate dei mutui), autoveicoli, crociere o iscrizione a circoli sportivi e a scuole private, movimenti di capitali e assicurazioni.

Come si capisce bene quasi tutte le informazioni sono gia’ in possesso dell’anagrafe tributaria o in quanto comunicate direttamente dal contribuente (la detrazione del 36%) o comunicate dalle banche e dalle assicurazioni. Quindi bastera’ rimettere insieme questi dati per evidenziare i contribuenti a rischio.

Ma la novita’ del nuovo redditometro e’ che per individuare una capacita’ contributiva piu’ attendibile sara’ maggiormente tagliato a misura del contribuente sottoposto a controllo in quanto verra’ tenuto conto della situazione complessiva del nucleo familiare e del luogo dove abita.

Possibile in ogni caso la prova contraria, quale un’eredita’, vincite al casino’ o al lotto, una donazione ecc..

01/06/2010

Mancata rilevazione interessi su crediti commerciali

maggio 25th, 2010

Secondo la Cassazione un comportamento non conforme ai canoni tradizionali dell’attività d’impresa e’ sintomatico di evasione

sole grigio

L’accertamento induttivo nei confronti di un’azienda che, pur vantando dei crediti nei confronti di clienti, non ha iscritto i relativi interessi in bilancio e’  legittimo e deve essere il contribuente a dar prova dei motivi di un comportamento antieconomico.

Questo secondo quanto sancito dalla Cassazione con sentenza n. 9469 del 2010, in accoglimento del ricorso prodotto dall’Amministrazione finanziaria.

La Suprema corte ha precisato a chi spetta l’onere della prova anche con la concomitante sentenza n. 9476/2010 con la quale affronta, invece, la spinosa questione dell’onere probatorio in tema di fatture ritenute false.

Mancata contabilizzazione degli interessi

La Corte di Cassazione rileva la natura antieconomica derivante dalla mancata contabilizzazione e percezione degli interessi sui crediti vantati verso propri clienti, argomentando che

  • il credito sorto sulla base di un rapporto commerciale viene qualificato come capitali dati a mutuo
  • il mutuo e’ per sua natura, produttivo di interessi
  • gli interessi devono trovare posto nel conto economico

La conclusione e’ quindi che se gli interessi non sono stati rilevati in bilancio significa che vi e’ stata evasione tributaria.

L’eventuale mancato incasso degli interessi deve essere dimostrato dal contribuente e non provato dal Fisco.

Se è vero, infatti, che in tema di accertamento delle imposte sui redditi spetta all’Amministrazione finanziaria dimostrare l’esistenza dei fatti costitutivi della maggiore pretesa tributaria, fornendo quindi prova di elementi e circostanze a suo avviso rivelatori dell’esistenza di un maggiore imponibile, e’ altrettanto vero, pero’, che il contribuente, il quale intenda contestare la capacita’ dimostrativa di quei fatti, oppure sostenere l’esistenza di circostanze modificative o estintive dei medesimi, deve a sua volta dimostrare gli elementi sui quali le sue eccezioni si fondano.

L’articolo 39, comma 2, lettera d), del Dpr 600/1973 legittima l’accertamento induttivo quando la contabilità risulta inattendibile per effetto di irregolarità gravi, numerose e ripetute, così individuate:

- omissioni e false o inesatte indicazioni accertate ai sensi del comma 1, dello stesso articolo

- irregolarità formali risultanti dal verbale di ispezione.

La formulazione della lettera d) prevede, quindi, sia un requisito di natura sostanziale (omissioni, false o inesatte indicazioni riscontrate nella contabilità), sia un requisito di natura formale (irregolarità formali).

Con la citata sentenza la Cassazione ritiene condivisibili le censure dell’Amministrazione inerenti la natura antieconomica dell’omessa percezione degli interessi con i correlati riflessi sull’onere della prova rilevando che nonostante l’attendibilità formale della contabilità, si e’ in presenza di un comportamento manifestamente antieconomico della società e, quindi, correttamente l’ufficio poteva operare la rettifica della dichiarazione.
Tale principio è sedimentato da reiterati interventi uniformi di legittimità (tra le altre, sentenze nn. 11645/2001, 7487/2002, 18857/2007, 24532/2007), ove viene affermato che l’articolo 39, comma 1, lettera d), del Dpr 600/1973, “consente l’accertamento induttivo del reddito, pur in presenza di scritture contabili formalmente corrette, qualora la contabilità possa essere considerata complessivamente ed essenzialmente inattendibile, in quanto confliggente con regole fondamentali di ragionevolezza“. In tali casi, è quindi consentito all’ufficio dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere, sulla base di presunzioni semplici – purché gravi, precise e concordanti – maggiori ricavi o minori costi, con conseguente spostamento dell’onere della prova a carico del contribuente (Cassazione, sentenza n. 6337/2002).

Inoltre dovrebbe considerarsi irrilevante la possibile asserzione secondo cui l’omessa contabilizzazione di interessi attivi e passivi non determinerebbe sottrazione di materiale imponibile, quando la Corte ha invece più volte affermato che i principi attinenti alla regolare registrazione di entrate e uscite debbono essere rigorosamente rispettati e il Fisco è legittimato a disconoscere ogni irregolarità, depennando una spesa conteggiata in annualità diversa rispetto a quella di pertinenza.

25/05/2010

Rimborso imposte relative a costi non di competenza

maggio 14th, 2010

Istanza di rimborso per maggiori imposte relative all’esercizio nel quale doveva effettuarsi la deduzione

luce fine tunnel

Se in seguito ad un accertamento sono stati recuperati a tassazione costi dedotti nell’esercizio non di competenza, e’ possibile presentare un’istanza di rimborso entro due anni dalla data in cui la pretesa dell’Agenzia delle Entrate è divenuta definitiva per passaggio in giudicato della sentenza o a qualunque altro titolo, quindi anche oltre i termini per la presentazione di una dichiarazione integrativa. Questo e’ quanto precisato con la circolare n. 23/E del 4 maggio 2010, dando cosi’ una soluzione a una questione che aveva finito per generare non poche controversie: l’Amministrazione disconosce la competenza di un costo in un determinato esercizio e, nel frattempo, il contribuente decade dalla possibilità di recuperare la maggior imposta versata nel periodo, precedente o successivo, in cui l’onere andava effettivamente imputato.

La giurisprudenza di legittimita’ era gia’ intervenuta sul tema affermando, da ultimo, con la sentenza n. 16023 del 08/07/2009, che “…sulla base del divieto di doppia imposizione e della consolidata giurisprudenza di questa Corte in materia, la società potrà, dal momento del passaggio in giudicato della presente sentenza, presentare istanza di rimborso per recuperare la maggiore imposta indebitamente corrisposta e non potuta recuperare per non avere eseguito la corretta procedura di rimborso”.

In poche parole, il diritto al rimborso della maggiore imposta versata, con riguardo a un periodo antecedente o successivo a quello oggetto di accertamento, e’ esercitatile soltanto dal giorno in cui lo stesso puo’ essere fatto valere: data in cui la sentenza che ha affermato la legittimità del recupero e’ passata in giudicato, ovvero data in cui la pretesa dell’Amministrazione e’ divenuta definitiva, anche ad altro titolo.

Da tale momento il contribuente potra’ presentare istanza di rimborso (ai sensi dell’articolo 21, comma 2, del Dlgs 546/1992), impugnando, nel termine di prescrizione ordinaria decennale, l’eventuale silenzio rifiuto dell’Amministrazione.

Non e’ stato tuttavia chiarito come procedere se la dichiarazione di competenza e’ in perdita.

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