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Incentivi per l’autoimpiego

febbraio 28th, 2010

E’ di alcuni giorni fa la firma del decreto che consente ai lavoratori che usufruiscono degli ammortizzatori sociali negli anni 2009 e 2010 di richiedere all’Inps l’erogazione in un’unica soluzione del trattamento non fruito per avviare un’attivita’ di lavoro autonomo, impresa o in cooperativa. Si tratta del bonus per l’autoimpiego previsto con il Dl 78/2009 convertito con L. 102/2009.

autoimpiego

L’Inps eroga il 25% dell’incentivo non appena accertati i requisiti e il restante 75% solo a seguito della presentazione della documentazione che attesti l’effettivo avvio dell’attivita’.

Piu’ nel dettaglio, sono interessati all’incentivo i lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in deroga, cassa integrazione ordinaria e straordinaria, sia in caso di sospensione che in caso di riduzione di orario o rotazione, nonché da lavoratori destinatari di contratti di solidarietà.

28/02/2010

Manovra d’estate 2009: precisazioni su agevolazione Tremonti-ter

settembre 27th, 2009

L’agevolazione è riservata ai titolari di reddito d’impresa siano ditte individuali, società di persone (snc e sas) o società di capitali (srl e spa). Sono invece esclusi i professionisti.

Non ha alcuna rilevanza il regime contabile adottato, spettando quindi sia ai soggetti in contabilità semplificata, ordinaria, nuove iniziative e minimi.

Possono usufruire del beneficio anche coloro che iniziano l’attività, o dalle società costituite, successivamente all’entrata in vigore della legge.

I beni agevolabili devono essere acquistati nel periodo 01/07/2009 – 30/06/2010.

Imprese a rischio incidenti sul lavoro ex D.Lgs. n. 334/99. Al fine di poter beneficiare dell’agevolazione  devono essere in possesso della documentazione attestante l’adempimento degli obblighi e delle prescrizioni previste da tale Decreto.

Beni agevolabili. La portata dell’agevolazione è ristretta ai beni di cui alla divisione 28 della tabella Ateco 2007 (clicca per visualizzare l’elenco). Tale classificazione è utilizzata per individuare le attività svolte dai “produttori” dei beni agevolabili, indipendentemente dal settore di appartenenza del soggetto potenzialmente beneficiario dell’agevolazione.

I beni agevolabili devono essere nuovi (eventuali rif. circolari 90/E del 2001 e 4/E del 2002).

La detassazione ha rilevanza per le imposte dirette (IRPEF e IRES) e per la base imponibile previdenziale, mentre non si estende all’IRAP.

Manovra d’estate 2009: detassazione investimenti (Tremonti-ter)

luglio 1st, 2009

Detassazione utili sulla base degli investimenti (alcune precisazioni sull’argomento si trovano qui)

Una delle misure della manovra estiva di maggiore impatto sulla generalità delle imprese è l’agevolazione sull’acquisto di macchinari e attrezzature. Si tratta di una riedizione, snellita e semplificata, delle precedenti agevolazioni ideate da Tremonti.

A chi si rivolge

L’agevolazione non è per tutti. E’ infatti diretta ai titolari di reddito d’impresa qualunque sia la forma giuridica (ditte individuali o società) mentre ne sono esclusi i titolari di reddito professionale e agricolo.

Investimenti ammessi al beneficio

Sono agevolabili gli investimenti in macchinari e attrezzature effettuati  successivamente all’entrata in vigore del decreto ed entro il 30 giugno 2010. I macchinari agevolabili sono quelli di cui al raggruppamento 28 del codice Ateco 2007. Si tratta di macchinari che intervengono meccanicamente e termicamente sui materiali e processi di lavorazione a prescindere dalle attività destinatarie, comprese quelle speciali destinate al trasporto dei passeggeri e merci. La norma non fa distinzione tra beni nuovi o usati nè tra beni acquistati in proprietà, acquisiti in leasing o a noleggio (su quest’ultime modalità sono attesi chiarimenti).

Come funziona

Il beneficio consiste in una detassazione dell’utile fiscale del 50% degli investimenti effettuati nel periodo previsto. Non è necessario alcun confronto con gli investimenti effettuati nei precedenti periodi d’imposta, come invece lo era per le precedenti agevolazioni Tremonti. Molto semplicemente: se gli investimenti sono pari a 100 avrò una detassazione dell’utile di 50 e quindi un risparmio fiscale calcolato su 50.

Revoca dell’incentivo

Il beneficio viene revocato se l’impresa vende i beni agevolati o li destina a finalità estranee all’attività prima del secondo periodo successivo all’investimento. In questo caso il beneficio diventa una sopravvenienza attiva del periodo in cui si è verificato il disinvestimento e quindi sottoposto a tassazione.

(alcune precisazioni sull’argomento si trovano qui)