Posts Tagged ‘Agevolazioni’

Tremonti tessile: da chiarire l’importo del beneficio

ottobre 25th, 2010

In attesa di chiarimenti l’agevolazione per il bonus fiscale sui campionari tessili.

Non e’ chiaro su cosa commisurare i 70 milioni di Euro di agevolazione previsti per questo settore industriale in grave crisi, ovvero se l’importo sia riferito al totale degli investimenti ammissibili o se sia il massimo di risparmio d’imposta ottenibile dall’insieme delle imprese beneficiarie.

O meglio, esiste un’incongruenza tra la formulazione della norma, che indica i 70 milioni come l’ammontare complessivo del valore degli investimenti ammessi all’agevolazione e la relazione tecnica che invece considera tale importo come la perdita di gettito e quindi la detassazione complessivamente ammessa.

Se, come deve essere, teniamo in considerazione il testo della norma, l’impatto del beneficio fiscale viene a ridursi notevolmente e quindi il beneficio tenderebbe ad aggirarsi intorno ai 20/30 milioni (l’importo cambia in relazione ai diversi soggetti passivi d’imposta).

E’ bene ricordare che l’agevolazione non e’ possibile cumularla con altre soggette al regime de minimis, mentre cio’ e’ consentito con altri benefici che non rientrano negli aiuti di Stato, quali ad esempio le deduzioni Irap per il personale. L’importante e’ che il il cumulo dei contributi non sia superiore all’importo dei costi sostenuti.

25/10/10

Fondo di solidarieta’ per i mutui

agosto 24th, 2010

Nei giorni scorsi, dopo due anni di attesa, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il regolamento per l’uso nel fondo di solidarietà per i mutui.

Il fondo, con una dote di ben 20 milioni di euro, potrà essere utilizzato per il pagamento dei costi bancari e degli onorari notarili necessari per sospendere il pagamento delle rate del mutuo. Non tutti però potranno accedere alla dotazione del fondo, infatti gli interessati dovranno possedere certi requisiti (tra i quali importo del mutuo inferiore ad euro 250.000, Isee non superiore a euro 30.000) ed inoltrare la modulistica che sarà resa disponibile sul sito del ministero dell’economia. Inoltre per beneficiare dell’aiuto occorre che sia accaduto, successivamente alla data di stipula del mutuo, almeno uno dei seguenti eventi

  • spese mediche per un importo non inferiore ai € 5000
  • spese di manutenzione straordinaria dell’immobile che per € 5000
  • perdita del posto di lavoro dipendente a tempo indeterminato
  • aumento della rata del mutuo del 20% o del 25% a seconda dei casi
  • morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza

Ed è ancora dei giorni scorsi un articolo su un quotidiano economico dove si riportano i dati di uno studio effettuato da una commissione della camera dei deputati dove si evidenzia che il tasso medio praticato dalle banche nel 2009 per i mutui di durata superiore ai 10 anni è oltre un punto percentuale superiore alla media europea. Ciò significa che

ipotizzando un mutuo per l’acquisto della casa in Italia e nell’area euro pari a € 150.000, per una durata di 25 anni, le famiglie italiane sono costrette a pagare 15.024 euro in più rispetto all’Europa.

24/08/10

Agevolazione autotrasportatori recupero Servizio Sanitario 2010

agosto 23rd, 2010

Con un comunicato stampa del 24 maggio 2010 l’Agenzia delle Entrate ha dato il via libera alle agevolazioni per gli autotrasportatori per il recupero del SSN contributo al servizio sanitario nazionale pagato sui premi di assicurazione per la responsabilità civile degli automezzi.

Più precisamente gli autotrasportatori potranno recuperare in F24, mediante compensazione con altri tributi, un importo fino a un massimo di € 300 per ciascun veicolo ma attenzione il rimborso spetta solo

  • per veicoli adibiti al trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate, omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, riga B recepita con DM del 23/03/1992
  • fino a concorrenza di euro 300 per ciascun veicolo, ma solo per la parte di premio relativa al servizio sanitario nazionale sui premi pagati
  • deve essere fatto riferimento ai premi pagati 2009

L’importo così determinato potrà essere utilizzato entro il 31 dicembre 2010 utilizzando il codice tributo 6793 da indicare nella sezione erario, anno riferimento 2010, colonna importi a credito.

Le somme utilizzate in compensazione non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né ai fini Irpef/Ires né ai fini Irap.

Il testo del comunicato stampa – pdf

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