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	<title>Informazione fiscale &#187; Assegni</title>
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	<description>Novità per le imprese e i cittadini</description>
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		<title>Novità in materia di assegni, compensi lavoro autonomo, autotrasportatori, redditometro, ecc.</title>
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		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 23:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Pacini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circolari]]></category>
		<category><![CDATA[Assegni]]></category>
		<category><![CDATA[Autotrasportatori]]></category>
		<category><![CDATA[Contante]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro autonomo]]></category>
		<category><![CDATA[Redditometro]]></category>

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		<description><![CDATA[Di seguito si illustrano le principali disposizioni fiscali previste dal DL 112/2008
contenente &#8220;Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria&#8221;,
dopo la conversione in legge dello stesso.
LIMITI ALL&#8217;USO DEL CONTANTE E DEGLI ASSEGNI
È confermata la modifica all&#8217;importo massimo consentito per i trasferimenti in contanti di cui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Di seguito si illustrano le principali disposizioni fiscali previste dal DL 112/2008<br />
contenente &#8220;Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la<br />
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria&#8221;,<br />
dopo la conversione in legge dello stesso.</p>
<p>LIMITI ALL&#8217;USO DEL CONTANTE E DEGLI ASSEGNI<br />
È confermata la modifica all&#8217;importo massimo consentito per i trasferimenti in contanti di cui all&#8217;art. 49,<br />
D.Lgs. n. 231/2007 che, a decorrere dal 30.4.2008, aveva previsto il divieto di utilizzo del contante per<br />
importi pari o superiori a € 5.000.<br />
L&#8217;art. 32, comma 1 del Decreto in esame dispone, a decorrere dal 25.6.2008, l&#8217;innalzamento di detto<br />
limite a € 12.500.<br />
Sono confermate anche le modifiche apportate alla normativa che, a decorrere dal 30.4.2008, disciplina<br />
l&#8217;uso degli assegni:<br />
· gli assegni bancari e postali sono trasferibili se emessi per importi inferiori a € 12.500; la<br />
clausola di non trasferibilità trova pertanto applicazione con riferimento agli assegni di importo pari<br />
o superiore a € 12.500 (anziché € 5.000);<br />
· ferma restando la necessità di pagare l&#8217;imposta di bollo di € 1,50 per ciascun assegno trasferibile, a<br />
decorrere dal 25.6.2008, non è più necessario, per ogni girata, indicare il codice fiscale del<br />
girante.<br />
Va segnalato che l&#8217;innalzamento a € 12.500 del limite concerne anche il saldo dei libretti di deposito<br />
bancari o postali al portatore.</p>
<p>TRACCIABILITÀ DEI COMPENSI PER I LAVORATORI AUTONOMI<br />
A decorrere dal 25.6.2008, i lavoratori autonomi non sono più obbligati a:<br />
- tenere uno o più c/c sui quali far confluire gli incassi/proventi professionali;<br />
- incassare i compensi di importo pari o superiore al limite fissato (fino al 30.6.2008) a € 1.000,<br />
esclusivamente mediante strumenti finanziari tracciabili (assegni, bonifici, carte di credito,<br />
POS, ecc.).</p>
<p>ABROGAZIONE DEGLI ELENCHI CLIENTI E FORNITORI<br />
È confermata la soppressione dell&#8217;obbligo di presentazione degli elenchi clienti e fornitori. Tale novità decorre<br />
dagli elenchi relativi al 2008.</p>
<p>NOVITÀ IVA E II.DD. PER PRESTAZIONI ALBERGHIERE E SOMMINISTRAZIONI<br />
E&#8217; stato abogato il regime di indetraibilità dell&#8217;IVA relativa alle prestazioni alberghiere e alle<br />
somministrazioni di alimenti e bevande previsto dall&#8217;art. 19-bis 1, lett. e), DPR n. 633/72.<br />
A partire dalle operazioni effettuate a decorrere dall&#8217;1.9.2008, pertanto, l&#8217;IVA relativa alle predette<br />
operazioni diviene integralmente detraibile.</p>
<p>DISPOSIZIONI A FAVORE DEGLI AUTOTRASPORTATORI<br />
Sono stanziati appositi fondi per la rideterminazione dell&#8217;importo della deduzione forfetaria<br />
relativa a trasferte effettuate dai dipendenti fuori dal territorio comunale di cui all&#8217;art. 95, comma 4,<br />
TUIR e della quota dell&#8217;indennità di trasferta percepita nel 2008 dai dipendenti addetti alla guida che<br />
non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente ex art. 51, comma 5, TUIR, nonché<br />
per la detassazione (sia fiscale che contributiva) degli straordinari dei medesimi dipendenti;<br />
E&#8217; stato riconosciuto un credito d&#8217;imposta di ammontare corrispondente a quota parte dell&#8217;importo<br />
pagato nel 2008 quale tassa automobilistica per ciascun veicolo di massa complessiva non<br />
inferiore a 7,5 t.<br />
Le modalità attuative di tali disposizioni saranno fissate dall&#8217;Agenzia delle Entrate con appositi<br />
Provvedimenti.</p>
<p>ESENZIONE DELLE PLUSVALENZE DA CAPITAL GAIN<br />
È confermata l&#8217;introduzione del nuovo comma 6-bis all&#8217;art. 68, TUIR, che disciplina la determinazione del<br />
c.d. capital gain, in base al quale le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni:<br />
- in società costituite da non più di 7  anni;<br />
- possedute da almeno 3 anni;<br />
non concorrono alla formazione del reddito imponibile e sono quindi da considerarsi esenti:<br />
· a condizione che entro 2 anni dal conseguimento della plusvalenza, la stessa sia reinvestita<br />
(mediante la sottoscrizione del capitale sociale ovvero l&#8217;acquisto di partecipazioni) in una società,<br />
costituita da non più di 3 anni, che svolge la medesima attività;<br />
· per un importo pari alla plusvalenza reinvestita e comunque non superiore al quintuplo del costo<br />
sostenuto, nei 5 anni precedenti alla cessione, dalla società le cui partecipazioni sono oggetto di<br />
cessione, per l&#8217;acquisizione o realizzazione di beni materiali ammortizzabili  (diversi dagli immobili),<br />
di beni immateriali ovvero per spese di ricerca e sviluppo.</p>
<p>TRASFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI DI SRL<br />
Il trasferimento di quote di srl può essere effettuato con atto sottoscritto con firma<br />
digitale, da depositare entro 30 giorni presso l&#8217;Ufficio del registro delle imprese a cura di un<br />
intermediario abilitato, ossia da un soggetto iscritto nell&#8217;albo dei dottori commercialisti,<br />
munito della firma digitale.</p>
<p>ACCERTAMENTO IN BASE AL REDDITOMETRO<br />
È confermata l&#8217;attuazione, per il triennio 2009 &#8211; 2011, di un piano straordinario di controlli sulla base<br />
del redditometro, da effettuarsi prioritariamente nei confronti dei contribuenti che in dichiarazione dei<br />
redditi non hanno evidenziato un debito d&#8217;imposta e per i quali esistono elementi segnaletici di<br />
capacità contributiva.<br />
Alla realizzazione di tali controlli sono chiamati a partecipare anche i Comuni, segnalando eventuali<br />
situazioni, di cui siano a conoscenza, rilevanti per la determinazione sintetica del reddito.</p>
<p>GARANZIE PER LA RATEAZIONE DEI RUOLI<br />
È confermata la modifica a seguito della quale non è più  richiesta la<br />
prestazione di garanzie fideiussorie per richiedere la rateizzazione del pagamento delle imposte<br />
iscritte a ruolo di importo superiore a € 50.000.</p>
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