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Agevolazione autotrasportatori recupero Servizio Sanitario 2010

agosto 23rd, 2010

Con un comunicato stampa del 24 maggio 2010 l’Agenzia delle Entrate ha dato il via libera alle agevolazioni per gli autotrasportatori per il recupero del SSN contributo al servizio sanitario nazionale pagato sui premi di assicurazione per la responsabilità civile degli automezzi.

Più precisamente gli autotrasportatori potranno recuperare in F24, mediante compensazione con altri tributi, un importo fino a un massimo di € 300 per ciascun veicolo ma attenzione il rimborso spetta solo

  • per veicoli adibiti al trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate, omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, riga B recepita con DM del 23/03/1992
  • fino a concorrenza di euro 300 per ciascun veicolo, ma solo per la parte di premio relativa al servizio sanitario nazionale sui premi pagati
  • deve essere fatto riferimento ai premi pagati 2009

L’importo così determinato potrà essere utilizzato entro il 31 dicembre 2010 utilizzando il codice tributo 6793 da indicare nella sezione erario, anno riferimento 2010, colonna importi a credito.

Le somme utilizzate in compensazione non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né ai fini Irpef/Ires né ai fini Irap.

Il testo del comunicato stampa – pdf

Dichiarazioni 2010: termini presentazione e versamento

giugno 1st, 2010

Unico 2010: si avvicina il termine per il versamento delle imposte sui redditi 2009

scadenze fiscali

Ci stiamo avvicinando al termine per il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi modello Unico 2010.

Scade infatti il 16 giugno il termine entro il quale i contribuenti persone fisiche o societa’ di persone dovranno saldare i conti con il fisco, ovvero pagare il saldo relativo al periodo d’imposta 2009 ed il primo acconto per il periodo d’imposta 2010. Il secondo acconto dovra’ invece essere versato entro il 30 novembre 2010.

Una regola un po’ differente vale per le società di capitali, in quanto per queste il termine di versamento e’ in relazione alla chiusura del periodo d’imposta e alla data di approvazione del bilancio: se questa avviene entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, il termine per il versamento delle imposte è il giorno 16 del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta e quindi se la societa’ chiude l’esercizio il 31/12 la scadenza e’ 16 giugno.  In caso di approvazione del bilancio oltre i 120 giorni invece il versamento dovra’ essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo quello in cui e’ avvenuta l’approvazione del bilancio (ad esempio se l’approvazione e’ avvenuta nel mese di maggio il versamento dovra’ essere effettuato entro il 16 giugno; se l’approvazione e’ avvenuta nel mese di giugno, il versamento dovra’ essere effettuato entro il 16 luglio), Se poi il bilancio non e’ approvato entro i 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, il versamento deve comunque essere fatto entro il giorno 16 del mese successivo a quello previsto (in pratica, per i periodi che chiudono al 31 dicembre, il termine e’ il 16 luglio).

Diritto camerale

Con le stesse modalita’ e termini previste per il versamento delle imposte deve essere effettuato anche il pagamento del diritto annuale della Camera di Commercio.

Inps  (artigiani e commercianti)

E’ vero che il contributo dovuto sul minimale viene versato ogni tre mesi, ma in sede di dichiarazione dei redditi viene determinato l’importo eventualmente dovuto sul reddito eccedente il minimale, da versare con le modalita’ previste per le imposte.

Iva

Il saldo Iva del 2009 in scadenza il 16 marzo puo’ essere versato entro il termine per il versamento a saldo delle imposte e quindi con le modalita’ sopra indicate, dai soggetti che presentano il modello Unico.

Compensazione dei crediti

I crediti risultanti dal modello Unico possono essere utilizzati per il versamento di tributi, contributi o altri importi da versare con F24.a partire dal giorno successivo a quello della chiusura del periodo d’imposta per il quale tale dichiarazione viene redatta. Da ricordare tuttavia che l’utilizzo in compensazione del credito Iva annuale  – e solo del credito Iva- in misura superiore a  E. 10.000,00 può essere effettuato a partire dal 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione dalla quale questo credito emerge. Se l’importo del credito Iva utilizzato e’ superiore ad E. 15.000,00 invece l’utilizzo della compensazione è subordinato all’apposizione del visto di conformità da parte di un professionista abilitato.

Termini di presentazione delle dichiarazioni

Unico 2010 cartaceo (consentito esclusivamente alle persone fisiche non titolari di partiva Iva tramite il servizio postale): 30 Giugno 2010

Dichiarazione Ici 2010 per il 2009, da consegnare, a mano o per posta, all’Ufficio Tributi del Comune: 30 Giugno 2010

770/2010 Ordinario e Semplificato, relativo al 2009 esclusivamente in via telematica (dichiarazione dei sostituti d’imposta): 31 Luglio 2010

Unico 2010 (invio telematico): 30 Settembre 2010

Rimborso Iva trimestrale: le nuove regole

aprile 5th, 2010

Fino al 30 aprile e’ possibile presentare l’istanza di rimborso/compensazione del credito Iva maturato nel primo trimestre 2010.

compensazione_iva_trimestrale

Occorre tenere conto delle nuove regole in merito ai tempi nei quali e’ possibile effettuare le compensazioni dei crediti Iva, che possono riassumersi come segue:

  • compensazioni di importo inferiore ad E. 10.000,00: la compensazione puo’ essere effettuata previa presentazione del modello Iva TR (in precedenza il modello poteva essere inviato anche nei giorni seguenti alla compensazione)
  • compensazioni di importo superiore ad E. 10.000,00: la compensazione puo’ essere effettuata solo a partire dal giorno 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione (e quindi dal 16 maggio)

E’ bene sottolineare che il modello Iva TR puo’ essere presentato anche direttamente dal contribuente mentre  la compensazione puo’ essere effettuata soltanto presentando il modello F24 per mezzo di un intermediario abilitato.

05/04/2010