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Schema novita’ in merito a compensazioni Iva

gennaio 30th, 2010

A seguito dei recenti cambiamenti in merito a compensazione di crediti Iva riepiloghiamo nella tabella che segue le varie casistiche e novita’:

Residuo credito Iva 2008 e crediti Iva trimestrali 2009

È possibile utilizzare nel 2010 il credito IVA 2008 ancora disponibile secondo le vecchie regole cioe’ senza alcun limite fino a quando non sarà presentato il mod. IVA 2010.

Stesso discorso per i crediti trimestrali relativi al 2009.

Compensazione “verticale” del credito Iva

Le nuove regole sulle compensazioni non si applicano a compensazioni Iva su Iva (compensazione verticale).

Credito Iva 2009 di importo inferiore a E. 10.000,00

Non è previsto alcun nuovo adempimento.

Credito Iva 2009 di importo superiore a E. 10.000,00

L’importo massimo compensabile si riferisce all’importo del credito utilizzato in compensazione e non all’ammontare complessivo risultante dalla dichiarazione annuale.

Ad esempio: fino ad E. 10.000,00 e’ possibile effettuare subito compensazioni mentre per compensazioni di importo ulteriore e’ necessario attendere la presentazione della dichiarazione Iva. Per importi superiori ad E. 15.000,00 e’ anche richiesto il visto di conformita’.

Invio telematico dei modelli F24

I modelli F24 con compensazioni di crediti IVA superiori all’importo annuo di E. 10.000,00 devono essere inviati tramite Entratel o Fisconline (non consentito l’home banking), almeno 10 giorni dopo la presentazione della dichiarazione indipendentemente dalla data di addebito indicata che, in ogni caso, non può essere inferiore al sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione …”.

La dichiarazione Iva annuale

I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il

credito IVA possono presentare “in via anticipata” la

dichiarazione Iva a decorrere dal primo febbraio, senza attendere la presentazione del modello UNICO.

La compensazione di importi superiori ad E. 10.000,00 e’

possibile a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a

quello di presentazione della dichiarazione IVA 2010.

I soggetti che prevedono di utilizzare importi superiori ad E. 15.000,00 devono apporre il visto di conformita’ ovvero la

sottoscrizione della dichiarazione anche da parte dell’organo

di controllo.

Il contribuente che presenta la dichiarazione annuale senza

il visto di conformità può comunque modificare la propria scelta presentando una dichiarazione correttiva “nei termini” oppure una integrativa completa del visto al fine di poter compensare un importo superiore.

Esonero presentazione della Comunicazione annuale dati Iva

I contribuenti che presentano la dichiarazione IVA relativa

al 2009 in forma autonoma entro il mese di febbraio, sono

esonerati dalla presentazione della Comunicazione dati

IVA relativa a tale anno.

Compensazione crediti Iva: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

gennaio 16th, 2010

Con la circolare n. 1/E del 2009 l’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti in merito alle nuove regole per compensare i crediti Iva.

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Regole precedenti per i crediti 2008

La norma attuale stabilisce che a partire dal 01/01/2010 i crediti Iva possano essere utilizzati in compensazione per importi superiori a E. 10.000,00 esclusivamente a partire dal 16° giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell’istanza di rimborso/compensazione trimestrale.

E’ stato tuttavia chiarito nella suddetta circolare che i crediti Iva 2008 possono essere utilizzati secondo le regole precedenti. In pratica le nuove disposizioni si applicano a partire dai crediti 2009. Tuttavia il credito 2008 potra’ essere liberamente compensato solo fino alla presentazione della dichiarazione annuale 2010 (relativa al 2009), e non oltre il 30/04/2010, in quanto in quel momento l’eccedenza 2008 verrà incorporata nel credito 2009 e dovranno pertanto essere seguite le nuove regole sull’intero importo.

I crediti Iva trimestrali

Viene inoltre chiarito che per quanto riguarda il limite di E. 10.000,00 i contribuenti avranno a disposizione due diversi plafond: uno per l’eccedenza Iva maturata nel 2009 e l’altro costituito dalla somma dei singoli crediti indicati in ciascuna istanza di rimborso/compensazione Iva trimestrale (modello Iva TR) presentata nel 2010. Per questi ultimi, il rispetto del massimale di E. 10.000,00 va verificato effettuando la somma degli importi maturati nei tre trimestri. Quindi un contribuente con credito di E. 4.000,00 nel primo trimestre 2010 può utilizzare in compensazione questa somma senza dover attendere il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza. Se nel trimestre successivo matura un ulteriore credito, ad esempio di E. 9.000,00 potra’ utilizzare liberamente in compensazione solo altri E. 6.000,00 dal primo giorno successivo alla presentazione dell’istanza, mentre per il credito rimante si dovra’ attendere il giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione del modello Iva TR.

Altro chiarimento: per i crediti trimestrali niente visto di conformita’ anche qualora il credito compensabile sia superiore ad E. 15.000,00, visto che e’ invece necessario per i crediti che emergono da dichiarazioni.

Dichiarazione Iva

I contribuenti interessati a utilizzare in compensazione o a chiedere a rimborso il credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale possono presentare la dichiarazione Iva in forma autonoma a partire dal 01/02/2010, senza attendere l’Unico. Inoltre coloro che presentano la dichiarazione Iva non saranno tenuti a presentare la Comunicazione annuale dati Iva.

Compensazione Iva onerosa con la manovra d’estate 2009

ottobre 3rd, 2009

Abbiamo parlato in altri articoli della manovra d’estate 2009 e dei cambiamenti che da gennaio 2010 riguarderanno le compensazioni dei crediti Iva superiori a E. 15.000,00. In particolare, come noto, per poter effettuare compensazioni oltre tale importo il soggetto che porrà in essere dovrà ottenere il visto di conformità da parte di un soggetto abilitato a ciò, principalmemente Dottori Commmercialisti ed esperti contabili, Consulenti del lavoro e responsabili dei CAF.

Il fatto è che Dottori Commercialisti ecc. non sono automaticamente abilitati al rilascio del visto di conformità. Come previsto dal DM 164/99, per poter rilasciare il visto, che consiste in una verifica della regolarità formale delle dichiarazioni, il professionista  deve averne fatto istanza alla Direzione regionale delle entrate. I requisiti sono:

  • l’abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni;
  • una polizza assicurativa a copertura dei danni eventuali derivanti da errori nel rilascio del visto di confomità.

Nella polizza non devono essere contemplati scoperti o franchigie, salvo alcune eccezioni, e deve prevedere una copertura postuma quinquennale, cosicchè se un danno viene denunciato nei 5 anni successivi alla scadenza sia ugualmente coperto.

Copia della polizza deve, tra l’altro, essere allegata alla citata domanda.

In buona sostanza essere abilitati al rilascio del visto di conformità è senz’altro costoso per i professionisti.

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