Vediamo in quali casi e’ applicabile l’Iva al 10% in edilizia
Come anticipato in un precedente articolo, dopo molte proroghe, la legge finanziaria per il 2010 ha reso definitiva l’aliquota Iva del 10% in edilizia per tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su edifici abitativi.
L’aliquota ridotta si applica alle prestazioni che riguardano gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) di cui all’art. 31 primo comma ex L. 457/78, limitatamente agli interventi su fabbricati a prevalente destinazione abitativa, ovvero:
-unita’ immobiliari con categoria catastale A (da A1 ad A11, esclusa la A10, indipendentemente dall’effettivo utilizzo);
-parti comuni di condomini destinati prevalentemente ad abitazione, cioe’ edifici la cui superficie totale dei piani fuori terra e’ destinata per oltre il 50% ad uso abitativo;
-edifici di edilizia residenziale pubblica adibiti a dimora di soggetti privati;
-edifici residenza di collettivita‘, come orfanotrofi, ospizi, conventi ecc.;
-le pertinenze immobiliari (garage, cantine, ecc.) di unita’ abitative, anche se si trovano in edifici non destinati prevalentemente ad abitazione.

Si applica invece l’Iva al 20% a tutti gli interventi di manutenzione eseguiti su unita’ immobiliari non abitative (uffici, negozi, ecc.), anche se si trovano in edifici a prevalente destinazione abitativa ed alle cessioni di beni.
Le forniture di beni sono infatti agevolate solo se rientrano in un contratto d’appalto. Vi e’ tuttavia una limitazione relativamente ai cosiddetti beni significativi di cui al DM 29/12/99, ovvero i beni di seguito tassativamente elencati:
- ascensori e montacarichi,
- infissi interni ed esterni,
- caldaie,
- videocitofoni,
- apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria,
- sanitari e rubinetterie da bagno, impianti di sicurezza.
La limitazione consiste in questo: mentre su tutti gli altri tipi di beni l’aliquota e’ al 10% sull’intero importo, quando sono presenti beni significativi occorre distinguere 2 casi:
- se il valore dei beni significativi e’ inferiore alla meta’ del corrispettivo allora si applica l’aliquota del 10% sull’intero importo. Es.: caldaia 40 su totale corrispettivo di 100, si applica il 10% sull’intero importo;
- diversamente, se il valore del bene significativo e’ superiore al 50% del corrispettivo e’ possibile applicare l’Iva al 10% al valore del bene significativo solo sulla parte che trova capienza nella manodopera e nei beni “non significativi”. Es.: caldaia E. 60 su corrispettivo totale di 100 (ovvero manodopera e beni non significativi 40). L’aliquota del 10% si applica su 80 (40 x 2) mentre l’aliquota e’ del 20% su 20.
Da notare che il valore di un bene significativo e’ determinato liberamente dalle parti, ma evidentemente un valore piu’ basso del costo di acquisto per il fornitore non puo’ essere ben visto dall’amministrazione finanziaria in caso di controllo.
Ancora, l’aliquota ridotta non e’ applicabile in caso di contratti di subappalto ne’ alle prestazioni di professionisti (geometra, architetto, ecc.).
E’ applicabile l’aliquota ridotta anche alle prestazioni di manutenzione su impianti tecnologici quali ascensori, impianti di riscaldamento, mentre non vi possono rientrare gli interventi che non possono inquadrarsi nell’edilizia come la pulizia delle aree comuni condominiali.
02/03/2010










