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	<title>Informazione fiscale &#187; Condomini</title>
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	<description>Novità per le imprese e i cittadini</description>
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		<title>Condomini: nessuna ritenuta sulle fatture per il 36% e 55%</title>
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		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 07:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Pacini</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Condomini]]></category>
		<category><![CDATA[Ritenute d'acconto]]></category>

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		<description><![CDATA[Condomini: nessuna ritenuta sulle  fatture per il 36% e 55% 
Dal 1° luglio e&#8217; operativa la ritenuta d&#8217;acconto del 10% sui pagamenti effettuati dai condomini per beneficiare della detrazione del 36 o del 55%, ritenuta che viene effettuata da parte delle banche. Fino ad oggi la ritenuta veniva effettuata in aggiunta a quella del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="font-size: large;">Condomini: nessuna ritenuta sulle  fatture per il 36% e 55% </span></strong><br />
Dal 1° luglio e&#8217; operativa la ritenuta d&#8217;acconto del 10% sui pagamenti effettuati dai condomini per beneficiare della detrazione del 36 o del 55%, ritenuta che viene effettuata da parte delle banche. Fino ad oggi la ritenuta veniva effettuata in aggiunta a quella del 4 o del 20% alla quale erano gia&#8217; obbligati i condomini. Sono degli ultimi giorni le istruzioni alle quali si debbono attenere le banche per effettuare il calcolo dato ch non sono in possesso delle fatture e non possono sapere a quanto ammonta l&#8217;imponibile e l&#8217;Iva.<br />
Ora a distanza di quasi un mese dall&#8217;entrata in vigore della legge (in  particolare si tratta del decreto-legge 78/2010 convertito con la legge  122 del 30 luglio 2010) che ha previsto la ritenuta del 10% da  effettuarsi da parte delle banche<strong> e&#8217; giunto un chiarimento, con una  circolare 40/E del 28 luglio 2010</strong>: la ritenuta del 10%, in quanto  normativa speciale, prevale sulla norma generale. Ciò significa che<strong> il condominio nell&#8217;ambito delle spese per il 36% e 55%, all&#8217;atto del  pagamento non dovrà operare alcuna ritenuta d&#8217;acconto</strong>, né quando si  trova saldare una <strong>fattura dell&#8217;impresa</strong> che ha lavorato in  appalto, sulla quale di solito veniva applicata la ritenuta del 4%, ne&#8217;  quando viene saldata la <strong>fattura di un professionista</strong> per i quale  solitamente veniva operata la ritenuta del 20%.</p>
<div style="clear: both; text-align: center;"><a style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" href="http://www.federalismi.it/mediafiles/logo_sempli_5%282%29.jpg" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.federalismi.it');"><img src="http://www.federalismi.it/mediafiles/logo_sempli_5%282%29.jpg" border="0" alt="" /></a></div>
<p><strong>In pratica il condominio operera&#8217; correttamente comportandosi come un  qualunque privato: nessuna ritenuta.</strong></p>
<p>Si tratta di una <strong>finta semplificazione nella pratica complichera&#8217; un  po&#8217; la vita agli amministratori condominiali</strong> che dovranno  districarsi tra fatture con ritenuta da indicare nel modello 770,  fatture senza ritenuta da indicare nel quadro AC dell&#8217;Unico, e fatture  senza ritenuta (magari degli stessi fornitori per i quali in altre  occasioni nel corso dello stesso anno fiscale è stata operata la  ritenuta) da non indicare il quadro AC, caso questo che interessera&#8217; le  fatture pagate secondo le nuove regole.</p>
<p>Ritengo che questa modifica comporti anche in alcuni casi modifica del  software che gli amministratori utilizzano per la gestione dei pagamenti  delle fatture ed il versamento delle ritenute.</p>
<p>Da notare che le stesse regole che valgono per la detrazione del 36%  sono applicabili anche alle spese per le quali potrà beneficiare d/ella  detrazione del 55%.</p>
<p>02/08/2010</p>
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		<title>Iva in edilizia al 10%</title>
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		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 08:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Pacini</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Appalto]]></category>
		<category><![CDATA[Condomini]]></category>
		<category><![CDATA[Edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[Iva]]></category>

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		<description><![CDATA[Vediamo in quali casi e&#8217; applicabile l&#8217;Iva al 10% in edilizia
Come anticipato in un precedente articolo, dopo molte proroghe, la legge finanziaria per il 2010 ha reso definitiva l&#8217;aliquota Iva del 10% in edilizia per tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su edifici abitativi.
L&#8217;aliquota ridotta si applica alle prestazioni che riguardano gli interventi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Vediamo in quali casi e&#8217; applicabile l&#8217;Iva al 10% in edilizia</h2>
<p>Come anticipato in un <a href="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2010/01/legge-finanziaria-2010/" >precedente articolo</a>, dopo molte proroghe,<strong> la legge finanziaria per il 2010 ha reso definitiva l&#8217;aliquota Iva del 10% in edilizia </strong>per tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria <strong>su edifici abitativi</strong>.</p>
<p>L&#8217;aliquota ridotta si applica alle prestazioni che riguardano gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) di cui all&#8217;art. 31 primo comma ex L. 457/78, limitatamente agli interventi su fabbricati a prevalente destinazione abitativa, ovvero:</p>
<p>-<strong>unita&#8217; immobiliari con categoria catastale A</strong> (da A1 ad A11, esclusa la A10, indipendentemente dall&#8217;effettivo utilizzo);</p>
<p>-<strong>parti comuni di condomini destinati prevalentemente ad abitazione</strong>, cioe&#8217; edifici la cui superficie totale dei piani fuori terra e&#8217; destinata per oltre il 50% ad uso abitativo;</p>
<p>-edifici di <strong>edilizia residenziale pubblica </strong>adibiti a dimora di soggetti privati;</p>
<p>-edifici residenza di <strong>collettivita</strong>&#8216;, come orfanotrofi, ospizi, conventi ecc.;</p>
<p>-le pertinenze immobiliari (garage, cantine, ecc.) di unita&#8217; abitative, anche se si trovano in edifici non destinati prevalentemente ad abitazione.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1464" title="edilizia ristrutturazione" src="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2010/03/edilizia-ristrutturazione-300x285.jpg" alt="edilizia ristrutturazione" width="300" height="285" /></p>
<p><strong>Si applica invece l&#8217;Iva al 20% a tutti gli interventi di manutenzione eseguiti su unita&#8217; immobiliari non abitative</strong> (uffici, negozi, ecc.), anche se si trovano in edifici a prevalente destinazione abitativa <strong>ed alle cessioni di beni</strong>.</p>
<p><strong>Le forniture di beni sono infatti agevolate solo se rientrano in un contratto d&#8217;appalto. </strong>Vi e&#8217; tuttavia una <strong>limitazione</strong> relativamente ai cosiddetti <strong>beni significativi</strong> di cui al DM 29/12/99, ovvero i beni di seguito tassativamente elencati:</p>
<ul>
<li>ascensori e montacarichi,</li>
<li>infissi interni ed esterni,</li>
<li>caldaie,</li>
<li>videocitofoni,</li>
<li>apparecchiature di condizionamento e riciclo dell&#8217;aria,</li>
<li>sanitari e rubinetterie da bagno, impianti di sicurezza.</li>
</ul>
<p>La limitazione consiste in questo: mentre su tutti gli altri tipi di beni l&#8217;aliquota e&#8217; al 10% sull&#8217;intero importo, quando sono presenti beni significativi occorre distinguere 2 casi:</p>
<ul>
<li><strong>se il valore dei beni significativi e&#8217; inferiore alla meta&#8217; del corrispettivo</strong> allora si applica l&#8217;aliquota del 10% sull&#8217;intero importo. Es.: caldaia 40 su totale corrispettivo di 100, si applica il 10% sull&#8217;intero importo;</li>
<li>diversamente, <strong>se il valore del bene significativo e&#8217; superiore al 50% </strong>del corrispettivo e&#8217; possibile applicare l&#8217;Iva al 10% al valore del bene significativo solo sulla parte che trova capienza nella manodopera e nei beni &#8220;non significativi&#8221;. Es.: caldaia E. 60 su corrispettivo totale di 100 (ovvero manodopera e beni non significativi 40). L&#8217;aliquota del 10% si applica su 80 (40 x 2) mentre l&#8217;aliquota e&#8217; del 20% su 20.</li>
</ul>
<p>Da notare che il valore di un bene significativo e&#8217; determinato liberamente dalle parti, ma evidentemente un valore piu&#8217; basso del costo di acquisto per il fornitore non puo&#8217; essere ben visto dall&#8217;amministrazione finanziaria in caso di controllo.</p>
<p>Ancora, l&#8217;aliquota ridotta <strong>non e&#8217; applicabile in caso di contratti di subappalto ne&#8217; alle prestazioni di professionisti</strong> (geometra, architetto, ecc.).</p>
<p><strong>E&#8217; applicabile l&#8217;aliquota ridotta anche alle prestazioni di manutenzione su impianti tecnologici quali ascensori, impianti di riscaldamento, mentre non vi possono rientrare gli interventi che non possono inquadrarsi nell&#8217;edilizia come la pulizia delle aree comuni condominiali.</strong></p>
<p>02/03/2010</p>
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		<title>Condominio minimo e ripartizione spese</title>
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		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 21:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[Condomini]]></category>

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		<description><![CDATA[Nel condominio minimo (composto cioè da due soli partecipanti, senza obbligo di nominare un amministratore e di redigere un regolamento condominiale), il rimborso delle spese sostenute dal condomino per la conservazione delle parti comuni è regolato esclusivamente dalla più restrittiva fattispecie di cui all&#8217;art. 1134 c.c. (e non anche dall’art. 1110 c.c.) che subordina il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nel <strong>condominio minimo</strong> (composto cioè da due soli partecipanti, senza obbligo di nominare un amministratore e di redigere un regolamento condominiale), il rimborso delle spese sostenute dal condomino per la conservazione delle parti comuni è regolato esclusivamente dalla più restrittiva fattispecie di cui all&#8217;art. 1134 c.c. (e non anche dall’art. 1110 c.c.) che subordina il diritto al rimborso alla prova dell&#8217;urgenza della spesa sostenuta, intesa come necessità di provvedere senza ritardo e, dunque, senza avvertire tempestivamente gli altri condomini, pena il pregiudizio o pericolo imminente (in tal senso la giurisprudenza: Tribunale Latina, 09 gennaio 2007, n. 79; Cassazione, Sez. Unite, 31 gennaio 2006, n. 2046: “Nel caso di edificio in condominio composto da due soli condomini, il cosiddetto &#8220;condominio minimo&#8221;).</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1185" title="condominio minimo" src="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2009/09/condominio-minimo.jpg" alt="condominio minimo" width="290" height="299" /></p>
<p style="text-align: justify;">Il rimborso delle spese per la conservazione delle parti comuni anticipate da uno dei condomini è regolato dall&#8217;art. 1134 c.c., da cui il diritto al rimborso è riconosciuto soltanto per le spese urgenti, e cioè quelle che devono essere eseguite senza ritardo e la cui erogazione non può essere differita senza danno; è inapplicabile, invece, nella suddetta ipotesi l&#8217;art. 1110 c.c., il quale ha subordinato il diritto al rimborso delle spese anticipate da uno dei comunisti alla mera trascuranza degli altri condomini”; Tribunale Napoli, 22 gennaio 2002: “In un edificio in condominio il rifacimento dei solai, in comunione tra il proprietario del piano superiore e quello del piano inferiore, se disposto e realizzato non consensualmente, ma unilateralmente, è regolato all&#8217;art. 1134 c.c.: pertanto il proprietario che abbia di sua iniziativa realizzato i lavori, potrà pretendere il rimborso dall&#8217;altro della quota di sua pertinenza solo ove provi l&#8217;urgenza dei lavori stessi”).</p>
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		<title>Condominio, come calcolare i presenti presunti</title>
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		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 16:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Pacini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Condomini]]></category>

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		<description><![CDATA[La Suprema Corte con sentenza n. 18192 del 2009 ha sancito che e’ sufficiente, per la validita’ delle delibere assembleari, l’indicazione nominativa dei condomini contrari o astenuti, mentre non e’ necessaria l’indicazione dei nominativi dei condomini favorevoli.

In pratica la verifica del raggiungimento del quorum può essere benissimo effettuata “per differenza”.
E’ questo quanto deciso in merito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="quotidiano_abstract" align="justify">La Suprema Corte con sentenza n. 18192 del 2009 ha sancito che<strong> e’ sufficiente, per la validita’ delle delibere assembleari, l’indicazione nominativa dei condomini contrari o astenuti</strong>, mentre non e’ necessaria l’indicazione dei nominativi dei condomini favorevoli.</p>
<p class="quotidiano_abstract" align="justify"><img style="display: block; float: none; margin: 15px auto" src="http://www.condominioecasa.it/assemblea 2.jpg" alt="" width="365" height="254" /></p>
<p class="quotidiano_abstract" align="justify">In pratica la verifica del raggiungimento del quorum può essere benissimo effettuata “per differenza”.</p>
<p class="quotidiano_testo" align="justify">E’ questo quanto deciso in merito ad un verbale relativo ad una delibera condominiale nella quale non erano riportati i nominativi dei condomini che avevano votato a favore con i relativi millesimi.</p>
<blockquote>
<p class="quotidiano_testo" align="justify">In particolare <em>“<strong>non è annullabile </strong>la delibera il cui verbale, ancorché non riporti l&#8217;indicazione nominativa dei condomini che hanno votato a favore, tuttavia contenga, tra l’altro, l&#8217;elenco di tutti i condomini presenti, personalmente o per delega, con i relativi millesimi, e nel contempo rechi l&#8217;indicazione nominatim, dei condomini che si sono astenuti e che hanno votato contro e del valore complessivo delle quote millesimali di cui gli uni e gli altri sono portatori, perché tali dati consentono di stabilire con sicurezza, <strong>per differenza</strong>, (quanti e) quali condomini hanno espresso voto favorevole e il valore da essi rappresentato nonché di verificare che la deliberazione abbia in effetti superato il quorum richiesto dall&#8217;art. 1136 cod. civ.</em></p>
</blockquote>
<p class="quotidiano_testo" align="justify">Documenti: <a href="http://www.ilsole24ore.com/fc?cmd=document&amp;file=/art/SoleOnLine4/SpecialiDossier/2009/documenti-lunedi/31agosto/sentenza-n-18190209.pdf?cmd=art" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.ilsole24ore.com');" target="_blank">Il testo della sentenza</a>.</p>
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		<title>L’installazione di una canna fumaria da parte di un singolo condomino deve essere approvata dall’Assemblea condominiale?</title>
		<link>http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2009/07/installazione-canna-fumaria/</link>
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		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 20:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[Condomini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/?p=942</guid>
		<description><![CDATA[L’installazione di una canna fumaria da parte di un singolo condomino deve essere approvata dall’Assemblea condominiale?
 
Ai sensi dell&#8217;art. 1102 c.c. ciascun condomino può servirsi della cosa comune senza alterarne la destinazione e senza impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso; può apportare, quindi, a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 10pt; color: black; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: IT;">L’installazione di una canna fumaria da parte di un singolo condomino deve essere approvata dall’Assemblea condominiale?</span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; color: black; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: IT;"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; color: black; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: IT;">Ai sensi dell&#8217;art. 1102 c.c. ciascun condomino può servirsi della cosa comune senza alterarne la destinazione e senza impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso; può apportare, quindi, a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; color: black; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: IT;">Sulla base di detto articolo, salvo che il regolamento condominiale non preveda diversamente (e cioè che sia richiesto il consenso dell&#8217;assemblea per un diverso uso delle parti comuni), <strong>è lecito installare una nuova canna fumaria e ciò senza il preventivo assenso degli altri condomini</strong>.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; color: black; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: IT;"><img class="aligncenter size-full wp-image-962" title="canna-fumaria" src="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2009/07/canna-fumaria.jpg" alt="canna-fumaria" width="202" height="270" /><br />
</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; color: black; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: IT;">Sussistono, tuttavia, dei <strong>limiti anche a seconda delle modalità di realizzazione della canna fumaria</strong>.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; color: black; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: IT;">Valgano, a titolo esemplificativo, le seguenti ipotesi:</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; color: black; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: IT;"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 10pt; color: black; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: IT; mso-bidi-font-size: 11.0pt;">A)</span></strong><span style="font-size: 10pt; color: black; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: IT;"> </span><strong><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-size: 10pt; color: black; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-font-size: 11.0pt;">utilizzazione della canna fumaria comune esistente</span></span></strong><span style="font-size: 10pt; color: black; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">: </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; color: black; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">In linea generale, immettere gli scarichi del proprio camino nella canna fumaria comune è un uso lecito della cosa comune, senza che ciò comporti il preventivo consenso né dell’amministratore né dell’assemblea. </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; color: black; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">Tuttavia, occorre tenere presente che:</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; color: black; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"> </span></p>
<ol style="margin-top: 0cm;" type="1">
<li class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">non è possibile, se ad esempio la canna fumaria comune non fosse più utilizzata, abbattere la parte di essa che passa per il proprio appartamento per inserirvi direttamente il camino, perché, ostruendola all’altezza del proprio piano, si potrebbe impedire ad altri condomini sottostanti di utilizzarla in futuro. Ciò sarebbe consentito solo previo consenso UNANIME dell’assemblea condominiale;</span></li>
<li class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">se nel regolamento condominiale di natura contrattuale è previsto il consenso dell’assemblea per un diverso uso delle parti comuni, allora si deve rispettare tale norma regolamentare;</span></li>
<li class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">se la canna fumaria è comunque attiva ed è utilizzata per gli scarichi dell’impianto centralizzato, un tecnico dovrà preventivamente verificare, per ragioni di sicurezza, la possibilità di immettervi i propri scarichi individuali;</span></li>
<li class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">se, invece, la canna fumaria non è più utilizzata per l’impianto centralizzato, se, altresì, non vi sono vincoli di regolamento contrattuale e l’impianto ha la capacità di contenere le immissioni, allora nulla dovrebbe ostare al suo utilizzo anche individuale.</span></li>
</ol>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; color: black; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: IT;"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 10pt; color: black; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-font-size: 11.0pt;">B) installazione della canna fumaria sul muro esterno (per i piani inferiori all’ultimo):</span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; color: black; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">se la canna fumaria viene installata sulla facciata interna, se è, altresì, di dimensioni limitate, se è collocata a congrua distanza dalle finestre di altri condomini e non ostacola il loro diritto di veduta, la sua installazione può essere effettuata anche senza il consenso dell’assemblea, rientrando nelle ipotesi di cui all’art. 1102 del codice civile.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; color: black; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">Diversa e più difficile è l’installazione della canna fumaria sulla facciata esterna, poiché, in tale ipotesi, è necessario che la sua realizzazione non alteri le linee architettoniche, altrimenti l’intervento è vietato dalla legge.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; color: black; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: IT;"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 10pt; color: black; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-font-size: 11.0pt;">C) installazione della canna fumaria sul lastrico solare di uso comune:</span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; color: black; line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">con riferimento a tale ipotesi, si può rinviare alla sentenza della Cassazione n. 2774/1992, secondo la quale &#8220;<em>il condomino che inserisca la propria canna fumaria nel lastrico solare comune, incorporandone una porzione con opere murarie, al servizio esclusivo del proprio appartamento, pone in essere un atto di utilizzazione particolare della cosa che non ne compromette necessariamente la destinazione e che deve essere, pertanto, considerato del tutto legittimo se, trattandosi della occupazione di una zona periferica di una parte del tutto trascurabile rispetto alla superficie complessiva del lastrico, possa, in concreto, escludersi che la predetta utilizzazione menomi la funzione di copertura e calpestio del lastrico o le possibilità di uso degli altri comproprietari</em>&#8221; (e, infatti, <em>contra</em>, Trib. Roma, n. 2983/2006: “<em>Il condomino che, senza previa autorizzazione inserisce stabilmente e con opere murarie una canna fumaria di dimensioni non limitate (cm. 35&#215;35x143 …) in corrispondenza dell’esiguo cordolo perimetrale del lastrico solare destinato a stenditoio, pone in essere un’occupazione stabile e duratura, non consentita dall’art. 1102 c.c., sottraendo la relativa porzione di bene comune all’uso e godimento di condomini</em>”</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: right;" align="right"><em><span style="font-size: 10pt; color: black; line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">Avv. Francesca Pellegrini</span></em></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: right;" align="right"><em><span style="font-size: 10pt; color: black; line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"> </span></em></p>
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		<title>Scomputo ritenute d&#8217;acconto non certificate</title>
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		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 21:31:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Pacini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circolari]]></category>
		<category><![CDATA[Condomini]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro autonomo]]></category>
		<category><![CDATA[Ritenute d'acconto]]></category>

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		<description><![CDATA[
Tutti gli anni, al momento della compilazione della dichiarazione dei redditi si ripropone il problema se scomputare dall&#8217;imposta lorda l&#8217;importo delle ritenute d&#8217;acconto subite non certificate, ovvero delle quali non si sia in possesso della relativa certificazione.

L&#8217;Agenzia delle Entrate con la risoluzione n° 68/E, ha finalmente affermato che è possibile considerare le ritenute sui redditi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 	 	 --></p>
<p align="justify">Tutti gli anni, al momento della compilazione della dichiarazione dei redditi si ripropone il problema se scomputare dall&#8217;imposta lorda<strong> l&#8217;importo delle ritenute d&#8217;acconto subite non certificate</strong>, ovvero delle quali non si sia in possesso della relativa certificazione.</p>
<p align="justify"><img class="aligncenter size-full wp-image-369" title="certificazione" src="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2009/03/certificazione.png" alt="certificazione" width="180" height="180" /></p>
<p align="justify"><strong>L&#8217;Agenzia delle Entrate</strong> con la risoluzione n° 68/E, ha finalmente affermato che è <strong>possibile considerare le ritenute</strong> sui redditi d&#8217;impresa o di lavoro autonomo <strong>anche quando i contribuenti non ne siano in possesso</strong>. Un chiarimento &#8220;rassicurante&#8221; per agenti di commercio e lavoratori autonomi in merito alla dibattuta questione della mancata disponibilità della certificazione.</p>
<p align="justify">L&#8217;Agenzia delle Entrate ha infatti legittimato il comportamento del contribuente che abbia scomputato le ritenute, <strong>a condizione</strong> che dimostri <strong>di non aver percepito dal committente tale importo</strong>, ovvero che gli è stato pagato l&#8217;importo netto.</p>
<p align="justify">La questione interessa principalmente i <strong>lavoratori autonomi, gli agenti di commercio e i procacciatori</strong>. Ma interessa anche <strong>tutte le imprese che operano in appalto per i condomini</strong> (leggi <a href="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2007/03/ritenuta-dacconto-e-condomini/" ><strong>qui</strong></a>).</p>
<p align="justify">Vediamo quali sono le regole per lo scomputo delle ritenute.</p>
<p align="justify">Nel caso di un&#8217;impresa l&#8217;art. 25-bis co. 3 Dpr 600/73 testualmente recita: <em>&#8220;la ritenuta &#8230; è scomputata </em><strong>dall&#8217;imposta relativa al periodo di imposta di competenza</strong><em>, purché già operata al momento della presentazione della dichiarazione annuale. Qualora la ritenuta sia operata successivamente, la stessa è scomputata dall&#8217;imposta relativa al periodo d&#8217;imposta in cui è stata effettuata&#8221;.</em></p>
<p align="justify">L&#8217;art. 22, co. 1, lett. c) inoltre dispone: <em>&#8220;le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate, anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo &#8230;&#8221;.</em></p>
<p align="justify">Inoltre, il co. 2 dispone che: <em>&#8220;le ritenute operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi si scomputano dall&#8217;imposta relativa al periodo d&#8217;imposta in cui sono operate&#8221;.</em></p>
<p align="justify">Il Ministero delle Finanze con la Circolare 10.6.83, n. 24 ha precisato che<em> </em>le ritenute <em>&#8220;</em><em><strong>ove per qualsiasi ragione non vengano scomputate dall&#8217;imposta dell&#8217;anno cui sono imputabili </strong></em><em>le provvigioni medesime</em><em><strong>, potranno essere comunque detratte dall&#8217;imposta dell&#8217;anno in cui le provvigioni stesse sono pagate</strong></em>&#8220;.</p>
<p align="justify">Ora, seppur vero che il sostituto d&#8217;imposta è tenuto a certificare le ritenute operate con l&#8217;invio di una apposita attestazione entro il 28/02 dell&#8217;anno successivo l&#8217;Agenzia delle Entrate, recependo un orientamento giurisprudenziale prevalente, ha affermato che il contribuente <strong>può </strong><strong>scomputare </strong>legittimamente<strong> </strong><strong>quanto subito</strong> <em>&#8220;&#8230; a condizione che sia in grado di documentare l&#8217;effettivo assoggettamento a ritenuta t</em><em><strong>ramite esibizione congiunta della fattura e della relativa documentazione, proveniente da banche o altri intermediari finanziari, idonea a comprovare l&#8217;importo del compenso netto effettivamente percepito, al netto della ritenuta</strong></em><em>, così come risulta dalla predetta fattura&#8221;.</em></p>
<p align="justify">Come fare in mancanza della certificazione</p>
<p align="justify"><strong>Documenti da presentare in sede di controllo</strong> ex  art. 36-ter Dpr 600/73 <strong>in mancanza della certificazione </strong>della ritenuta d&#8217;acconto:</p>
<ul>
<li>
<p align="justify">copia 	della fattura;</p>
</li>
<li>
<p align="justify">documentazione 	bancaria che attesti l&#8217;incasso del solo netto;</p>
</li>
<li>
<p align="justify">una 	<strong>dichiarazione 	sostitutiva di atto notorio </strong>nella 	quale il contribuente dichiara che la predetta documentazione si 	riferisce alla fattura a fronte della quale <strong>non 	vi sono stati altri pagamenti </strong>da 	parte del sostituto d&#8217;imposta.</p>
</li>
</ul>
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		<item>
		<title>Ritenuta d&#8217;acconto e condomini</title>
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		<pubDate>Mon, 05 Mar 2007 22:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Pacini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circolari]]></category>
		<category><![CDATA[Condomini]]></category>
		<category><![CDATA[Immobili]]></category>
		<category><![CDATA[Ritenute d'acconto]]></category>

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		<description><![CDATA[Come noto la Finanziaria 2007 ha introdotto l&#8217;obbligo da parte del condominio di operare le ritenute d&#8217;acconto sui
corrispettivi dovuti dal condominio all&#8217;appaltatore.
E&#8217; stato chiarito che
· l&#8217;adempimento in esame va operato dall&#8217;amministratore del condominio indipendentemente dalla veste
giuridica assunta (persona fisica, società di capitali, società di persone, ecc.);
· per i condomini con 4 o meno condomini, in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Come noto la Finanziaria 2007 ha introdotto l&#8217;obbligo da parte del condominio di operare le ritenute d&#8217;acconto sui<br />
corrispettivi dovuti dal condominio all&#8217;appaltatore.<br />
E&#8217; stato chiarito che<br />
· l&#8217;adempimento in esame va operato dall&#8217;amministratore del condominio indipendentemente dalla veste<br />
giuridica assunta (persona fisica, società di capitali, società di persone, ecc.);<br />
· per i condomini con 4 o meno condomini, in mancanza della nomina dell&#8217;amministratore, l&#8217;obbligo di<br />
effettuare la ritenuta ricade su uno qualunque dei condomini, utilizzando il codice fiscale del condominio.<br />
DECORRENZA DEL NUOVO OBBLIGO<br />
Il nuovo obbligo è entrato in vigore l&#8217;1.1.2007.<br />
Pertanto la ritenuta del 4% deve essere operata relativamente ai corrispettivi pagati a partire da tale data,<br />
ancorché riferiti a prestazioni effettuate o a fatture emesse nel 2006 (a tal fine non è necessario modificare la<br />
fattura eventualmente già consegnata al condominio).<br />
È stato altresì ribadito che la ritenuta del 4% va operata:<br />
· indipendentemente dall&#8217;ammontare del pagamento effettuato;<br />
· indipendentemente dal fatto che il pagamento sia riferito ad un acconto o al saldo del corrispettivo dovuto.<br />
PRESTAZIONI SOGGETTE ALL&#8217;OBBLIGO DI RITENUTA<br />
La ritenuta d&#8217;acconto del 4% è applicabile ai corrispettivi dovuti per le prestazioni relative a contratti d&#8217;appalto effettuate nell&#8217;esercizio di impresa nonché nell&#8217;esercizio di attività commerciali non abituali.<br />
L&#8217;obbligo della ritenuta è esteso anche alle prestazioni derivanti da contratti d&#8217;opera.<br />
A titolo esemplificativo la citata circolare cita i seguenti casi interessati dalla ritenuta in esame.<br />
PRESTAZIONI ASSOGGETTATE ALLA RITENUTA D&#8217;ACCONTO DEL 4% (Nota 1)<br />
· interventi di manutenzione/ristrutturazione dell&#8217;edificio condominiale;<br />
· interventi di manutenzione degli impianti elettrici o idraulici;<br />
· servizi di pulizia;<br />
· interventi di manutenzione di caldaie, ascensori, giardini, piscine e altre parti comuni<br />
dell&#8217;edificio condominiale.<br />
(Nota 1) La ritenuta d&#8217;acconto va operata anche nel caso in cui la prestazione configuri un reddito<br />
diverso in capo al prestatore, ossia un&#8217;attività commerciale non esercitata abitualmente.<br />
PRESTAZIONI NON ASSOGGETTATE ALLA RITENUTA D&#8217;ACCONTO DEL 4%<br />
· somministrazione di energia elettrica, acqua, gas e simili;<br />
· contratti di assicurazione;<br />
· contratti di trasporto;<br />
· fornitura di beni con posa in opera (Nota 2);<br />
· prestazioni di lavoro autonomo, anche occasionale (Nota 3);<br />
· prestazioni rese da persone fisiche che si avvalgono del regime fiscale per le nuove iniziative imprenditoriali o delle attività marginali di uno degli artt. 13 e 14, Legge n. 388/2000 (Nota 4).<br />
(Nota 2) Come specificato in altra circolare in tema di &#8220;reverse charge&#8221; nel settore edile, è necessario che la posa in opera assuma una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene.<br />
(Nota 3) Tali prestazioni sono comunque assoggettate alla ritenuta d&#8217;acconto del 20%, salvo se effettuate nell&#8217;ambito del regime fiscale agevolato previsto per le nuove iniziative professionali.<br />
(Nota 4) A tal fine l&#8217;amministratore del condominio deve acquisire la dichiarazione dell&#8217;interessato in base alla quale sia desumibile che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.<br />
MODALITÀ DI VERSAMENTO<br />
La ritenuta deve essere versata tramite il mod. F24, entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento del corrispettivo. Si evidenzia che il versamento può essere effettuato presentando il mod. F24 direttamente in banca/posta (l&#8217;obbligo telematico interessa soltanto i titolari di partita IVA).<br />
L&#8217;Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo:<br />
1019 Ritenuta del 4% operata all&#8217;atto del pagamento da parte del condominio quale sostituto d&#8217;imposta a titolo di acconto dell&#8217;IRPEF dovuta dal percipiente;<br />
1020 Ritenuta del 4% operata all&#8217;atto del pagamento da parte del condominio quale sostituto d&#8217;imposta a titolo di acconto dell&#8217;IRES dovuta dal percipiente.<br />
CERTIFICAZIONE DELLE RITENUTE E MOD. 770<br />
Il condominio dovrà rilasciare all&#8217;interessato apposita certificazione delle somme erogate e delle ritenute operate, entro il 28.2 dell&#8217;anno successivo.<br />
Inoltre, a decorrere dal mod. 770/2008 relativo alle somme erogate nel 2007, il condominio dovrà ricomprendere anche i dati relativi ai soggetti nei confronti dei quali ha operato la ritenuta del 4%.<br />
COMPILAZIONE DEL QUADRO AC<br />
L&#8217;obbligo di effettuare la ritenuta d&#8217;acconto non esonera l&#8217;amministratore del condominio a presentare annualmente, in sede di dichiarazione dei redditi (mod. UNICO PF-SP-SC-ENC), il quadro AC.<br />
Tuttavia, tale adempimento viene di fatto ridimensionato in quanto non devono essere inseriti nel quadro AC i dati relativi ai servizi che hanno comportato il pagamento di compensi soggetti a ritenuta alla fonte, compresi ora i corrispettivi assoggettati alla nuova ritenuta d&#8217;acconto del 4%, ancorché di importo superiore a € 258,23 (tali compensi devono essere infatti ricompresi comunque nel mod. 770).<br />
Il quadro AC interessa pertanto i dati relativi ai beni e servizi non assoggettati a ritenuta acquistati dal condominio, sempreché l&#8217;importo complessivo (IVA compresa) sia superiore a € 258,23. Sono comunque esclusi, a prescindere dall&#8217;importo, i dati riferiti alle forniture d&#8217;acqua, energia elettrica e gas.</p>
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