Posts Tagged ‘Condomini’

Condominio, come calcolare i presenti presunti

settembre 1st, 2009

La Suprema Corte con sentenza n. 18192 del 2009 ha sancito che e’ sufficiente, per la validita’ delle delibere assembleari, l’indicazione nominativa dei condomini contrari o astenuti, mentre non e’ necessaria l’indicazione dei nominativi dei condomini favorevoli.

In pratica la verifica del raggiungimento del quorum può essere benissimo effettuata “per differenza”.

E’ questo quanto deciso in merito ad un verbale relativo ad una delibera condominiale nella quale non erano riportati i nominativi dei condomini che avevano votato a favore con i relativi millesimi.

In particolare non è annullabile la delibera il cui verbale, ancorché non riporti l’indicazione nominativa dei condomini che hanno votato a favore, tuttavia contenga, tra l’altro, l’elenco di tutti i condomini presenti, personalmente o per delega, con i relativi millesimi, e nel contempo rechi l’indicazione nominatim, dei condomini che si sono astenuti e che hanno votato contro e del valore complessivo delle quote millesimali di cui gli uni e gli altri sono portatori, perché tali dati consentono di stabilire con sicurezza, per differenza, (quanti e) quali condomini hanno espresso voto favorevole e il valore da essi rappresentato nonché di verificare che la deliberazione abbia in effetti superato il quorum richiesto dall’art. 1136 cod. civ.

Documenti: Il testo della sentenza.

L’installazione di una canna fumaria da parte di un singolo condomino deve essere approvata dall’Assemblea condominiale?

luglio 22nd, 2009

L’installazione di una canna fumaria da parte di un singolo condomino deve essere approvata dall’Assemblea condominiale?

Ai sensi dell’art. 1102 c.c. ciascun condomino può servirsi della cosa comune senza alterarne la destinazione e senza impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso; può apportare, quindi, a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa.

Sulla base di detto articolo, salvo che il regolamento condominiale non preveda diversamente (e cioè che sia richiesto il consenso dell’assemblea per un diverso uso delle parti comuni), è lecito installare una nuova canna fumaria e ciò senza il preventivo assenso degli altri condomini.

canna-fumaria

Sussistono, tuttavia, dei limiti anche a seconda delle modalità di realizzazione della canna fumaria.

Valgano, a titolo esemplificativo, le seguenti ipotesi:

A) utilizzazione della canna fumaria comune esistente:

In linea generale, immettere gli scarichi del proprio camino nella canna fumaria comune è un uso lecito della cosa comune, senza che ciò comporti il preventivo consenso né dell’amministratore né dell’assemblea.

Tuttavia, occorre tenere presente che:

  1. non è possibile, se ad esempio la canna fumaria comune non fosse più utilizzata, abbattere la parte di essa che passa per il proprio appartamento per inserirvi direttamente il camino, perché, ostruendola all’altezza del proprio piano, si potrebbe impedire ad altri condomini sottostanti di utilizzarla in futuro. Ciò sarebbe consentito solo previo consenso UNANIME dell’assemblea condominiale;
  2. se nel regolamento condominiale di natura contrattuale è previsto il consenso dell’assemblea per un diverso uso delle parti comuni, allora si deve rispettare tale norma regolamentare;
  3. se la canna fumaria è comunque attiva ed è utilizzata per gli scarichi dell’impianto centralizzato, un tecnico dovrà preventivamente verificare, per ragioni di sicurezza, la possibilità di immettervi i propri scarichi individuali;
  4. se, invece, la canna fumaria non è più utilizzata per l’impianto centralizzato, se, altresì, non vi sono vincoli di regolamento contrattuale e l’impianto ha la capacità di contenere le immissioni, allora nulla dovrebbe ostare al suo utilizzo anche individuale.

B) installazione della canna fumaria sul muro esterno (per i piani inferiori all’ultimo):

se la canna fumaria viene installata sulla facciata interna, se è, altresì, di dimensioni limitate, se è collocata a congrua distanza dalle finestre di altri condomini e non ostacola il loro diritto di veduta, la sua installazione può essere effettuata anche senza il consenso dell’assemblea, rientrando nelle ipotesi di cui all’art. 1102 del codice civile.

Diversa e più difficile è l’installazione della canna fumaria sulla facciata esterna, poiché, in tale ipotesi, è necessario che la sua realizzazione non alteri le linee architettoniche, altrimenti l’intervento è vietato dalla legge.

C) installazione della canna fumaria sul lastrico solare di uso comune:

con riferimento a tale ipotesi, si può rinviare alla sentenza della Cassazione n. 2774/1992, secondo la quale “il condomino che inserisca la propria canna fumaria nel lastrico solare comune, incorporandone una porzione con opere murarie, al servizio esclusivo del proprio appartamento, pone in essere un atto di utilizzazione particolare della cosa che non ne compromette necessariamente la destinazione e che deve essere, pertanto, considerato del tutto legittimo se, trattandosi della occupazione di una zona periferica di una parte del tutto trascurabile rispetto alla superficie complessiva del lastrico, possa, in concreto, escludersi che la predetta utilizzazione menomi la funzione di copertura e calpestio del lastrico o le possibilità di uso degli altri comproprietari” (e, infatti, contra, Trib. Roma, n. 2983/2006: “Il condomino che, senza previa autorizzazione inserisce stabilmente e con opere murarie una canna fumaria di dimensioni non limitate (cm. 35×35x143 …) in corrispondenza dell’esiguo cordolo perimetrale del lastrico solare destinato a stenditoio, pone in essere un’occupazione stabile e duratura, non consentita dall’art. 1102 c.c., sottraendo la relativa porzione di bene comune all’uso e godimento di condomini

Avv. Francesca Pellegrini

Scomputo ritenute d’acconto non certificate

marzo 23rd, 2009

Tutti gli anni, al momento della compilazione della dichiarazione dei redditi si ripropone il problema se scomputare dall’imposta lorda l’importo delle ritenute d’acconto subite non certificate, ovvero delle quali non si sia in possesso della relativa certificazione.

certificazione

L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n° 68/E, ha finalmente affermato che è possibile considerare le ritenute sui redditi d’impresa o di lavoro autonomo anche quando i contribuenti non ne siano in possesso. Un chiarimento “rassicurante” per agenti di commercio e lavoratori autonomi in merito alla dibattuta questione della mancata disponibilità della certificazione.

L’Agenzia delle Entrate ha infatti legittimato il comportamento del contribuente che abbia scomputato le ritenute, a condizione che dimostri di non aver percepito dal committente tale importo, ovvero che gli è stato pagato l’importo netto.

La questione interessa principalmente i lavoratori autonomi, gli agenti di commercio e i procacciatori. Ma interessa anche tutte le imprese che operano in appalto per i condomini (leggi qui).

Vediamo quali sono le regole per lo scomputo delle ritenute.

Nel caso di un’impresa l’art. 25-bis co. 3 Dpr 600/73 testualmente recita: “la ritenuta … è scomputata dall’imposta relativa al periodo di imposta di competenza, purché già operata al momento della presentazione della dichiarazione annuale. Qualora la ritenuta sia operata successivamente, la stessa è scomputata dall’imposta relativa al periodo d’imposta in cui è stata effettuata”.

L’art. 22, co. 1, lett. c) inoltre dispone: “le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate, anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo …”.

Inoltre, il co. 2 dispone che: “le ritenute operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi si scomputano dall’imposta relativa al periodo d’imposta in cui sono operate”.

Il Ministero delle Finanze con la Circolare 10.6.83, n. 24 ha precisato che le ritenute ove per qualsiasi ragione non vengano scomputate dall’imposta dell’anno cui sono imputabili le provvigioni medesime, potranno essere comunque detratte dall’imposta dell’anno in cui le provvigioni stesse sono pagate“.

Ora, seppur vero che il sostituto d’imposta è tenuto a certificare le ritenute operate con l’invio di una apposita attestazione entro il 28/02 dell’anno successivo l’Agenzia delle Entrate, recependo un orientamento giurisprudenziale prevalente, ha affermato che il contribuente può scomputare legittimamente quanto subito “… a condizione che sia in grado di documentare l’effettivo assoggettamento a ritenuta tramite esibizione congiunta della fattura e della relativa documentazione, proveniente da banche o altri intermediari finanziari, idonea a comprovare l’importo del compenso netto effettivamente percepito, al netto della ritenuta, così come risulta dalla predetta fattura”.

Come fare in mancanza della certificazione

Documenti da presentare in sede di controllo ex art. 36-ter Dpr 600/73 in mancanza della certificazione della ritenuta d’acconto:

  • copia della fattura;

  • documentazione bancaria che attesti l’incasso del solo netto;

  • una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale il contribuente dichiara che la predetta documentazione si riferisce alla fattura a fronte della quale non vi sono stati altri pagamenti da parte del sostituto d’imposta.

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