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Manovra correttiva 2010: novita’ fiscali

giugno 21st, 2010

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DL 78/2010 e’ entrata in vigore la c.d. manovra correttiva per il 2010, che potra’ tuttavia subire modifiche in sede di conversione in legge. Vediamo le principali novita’.

firma manovra

Limiti all’uso del contante

Vengono rivisti i limiti all’uso del contante e titoli al portatore. Viene infatti ridotta la soglia dagli attuali E. 12.500,00 a E. 5.000,00.

Cio’ significa che i pagamenti con denaro contante o libretti al portatore e’ possibile solo per importi inferiori ad E. 5.000,00 e che gli assegni possono essere emessi senza la clausola di non trasferibilita’ solo per importi inferiori ad E. 5.000,00.

I libretti al portatore dovranno essere estinti o riportati al di sotto di E. 5.000,00 entro il 30/06/2011.

In caso di violazioni sono previste sanzioni non inferiori ad E. 3.000,00.

Elenco clienti e fornitori

E’ stato previsto che per contrastare le frodi Iva si debbano comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni superiori ad E. 3.000,00.

Dati catastali negli atti immobiliari

Oltre che negli atti notarili anche nei contratti di locazione o affitto di beni immobili, nonché la loro cessione, risoluzione o proroga, si dovranno indicare i dati catastali degli immobili. L’omissione è punita con la sanzione dal 120% al 240% dell’imposta.

Imprese “apri e chiudi” e “in perdita sistematica”

Sara’ posta particolare attenzione alle imprese che cessano l’attivita’ entro un anno dalla data di inizio, infatti verranno inserite in una lista di soggetti da sottoporre a controllo. Stesso discorso per le imprese in perdita sistematica, ove la perdita non sia determinata da compensi erogati agli amministratori.

Ritenuta d’acconto su pagamenti per i quali si beneficia di detrazioni e deduzioni (ad es. detrazione del 36% su interventi edili)

A decorrere dal 01/07/10 in presenza di un pagamento con bonifico bancario o postale da parte di soggetti che per quella spesa beneficiano di una deduzione o una detrazione d’imposta la banca o la Posta e’ tenuta ad operare una ritenuta del 10% a titolo di acconto al momento del pagamento al beneficiario. Di conseguenza il beneficiario incassera’ un importo al netto della ritenuta.
Con uno specifico provvedimento verranno individuati i pagamenti interessati da tale disposizione.

Operazioni intracomunitarie per imprese di nuova costituzione

I soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie dovranno comunicarlo nella comunicazione di inizio attività. L’Ufficio potra’ negare l’autorizzazione a tali operazioni entro 30 giorni dall’attribuzione della partita IVA.

L’attuale normativa in merito a contante e assegni

febbraio 26th, 2009

Dal 25 giugno 2008, data di entrata in vigore del DL 112/2008, tutto è tornato (quasi) come prima.

O no?

Vediamo cosa prevede la normativa attuale in merito all’uso del contante e assegni.

LIMITI ALL’USO DEL CONTANTE E DEGLI ASSEGNI

A partire dal 25/06/08 l’utilizzo di contante è consentito solo per importi inferiori ad E. 12.500,00.

Anche gli assegni bancari e postali possono essere trasferibili solo se emessi per importi inferiori a E. 12.500,00; la clausola di non trasferibilità trova pertanto applicazione con riferimento agli assegni di importo pari o superiore a E. 12.500,00.

Per tutti gli assegni trasferibili è necessario pagare l’imposta di bollo di E. 1,50 per ciascun assegno.

Non è più necessario, per ogni girata, indicare il codice fiscale del girante.

L’innalzamento a E. 12.500,00 del limite concerne anche il saldo dei libretti di deposito
bancari o postali al portatore.

TRACCIABILITÀ DEI COMPENSI PER I LAVORATORI AUTONOMI

Sempre a decorrere dal 25/06/08 i lavoratori autonomi non sono più obbligatitenere uno o più c/c sui quali far confluire gli incassi professionali nè ad incassare i compensi esclusivamente mediante strumenti finanziari tracciabili (assegni, bonifici, carte di credito, POS, ecc.).

Questo significa che anche per i professionisti sono validi esclusivamente i limiti generali di utilizzo del contante come sopra indicati.

Novità in materia di assegni, compensi lavoro autonomo, autotrasportatori, redditometro, ecc.

settembre 4th, 2008

Di seguito si illustrano le principali disposizioni fiscali previste dal DL 112/2008
contenente “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”,
dopo la conversione in legge dello stesso.

LIMITI ALL’USO DEL CONTANTE E DEGLI ASSEGNI
È confermata la modifica all’importo massimo consentito per i trasferimenti in contanti di cui all’art. 49,
D.Lgs. n. 231/2007 che, a decorrere dal 30.4.2008, aveva previsto il divieto di utilizzo del contante per
importi pari o superiori a € 5.000.
L’art. 32, comma 1 del Decreto in esame dispone, a decorrere dal 25.6.2008, l’innalzamento di detto
limite a € 12.500.
Sono confermate anche le modifiche apportate alla normativa che, a decorrere dal 30.4.2008, disciplina
l’uso degli assegni:
· gli assegni bancari e postali sono trasferibili se emessi per importi inferiori a € 12.500; la
clausola di non trasferibilità trova pertanto applicazione con riferimento agli assegni di importo pari
o superiore a € 12.500 (anziché € 5.000);
· ferma restando la necessità di pagare l’imposta di bollo di € 1,50 per ciascun assegno trasferibile, a
decorrere dal 25.6.2008, non è più necessario, per ogni girata, indicare il codice fiscale del
girante.
Va segnalato che l’innalzamento a € 12.500 del limite concerne anche il saldo dei libretti di deposito
bancari o postali al portatore.

TRACCIABILITÀ DEI COMPENSI PER I LAVORATORI AUTONOMI
A decorrere dal 25.6.2008, i lavoratori autonomi non sono più obbligati a:
- tenere uno o più c/c sui quali far confluire gli incassi/proventi professionali;
- incassare i compensi di importo pari o superiore al limite fissato (fino al 30.6.2008) a € 1.000,
esclusivamente mediante strumenti finanziari tracciabili (assegni, bonifici, carte di credito,
POS, ecc.).

ABROGAZIONE DEGLI ELENCHI CLIENTI E FORNITORI
È confermata la soppressione dell’obbligo di presentazione degli elenchi clienti e fornitori. Tale novità decorre
dagli elenchi relativi al 2008.

NOVITÀ IVA E II.DD. PER PRESTAZIONI ALBERGHIERE E SOMMINISTRAZIONI
E’ stato abogato il regime di indetraibilità dell’IVA relativa alle prestazioni alberghiere e alle
somministrazioni di alimenti e bevande previsto dall’art. 19-bis 1, lett. e), DPR n. 633/72.
A partire dalle operazioni effettuate a decorrere dall’1.9.2008, pertanto, l’IVA relativa alle predette
operazioni diviene integralmente detraibile.

DISPOSIZIONI A FAVORE DEGLI AUTOTRASPORTATORI
Sono stanziati appositi fondi per la rideterminazione dell’importo della deduzione forfetaria
relativa a trasferte effettuate dai dipendenti fuori dal territorio comunale di cui all’art. 95, comma 4,
TUIR e della quota dell’indennità di trasferta percepita nel 2008 dai dipendenti addetti alla guida che
non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente ex art. 51, comma 5, TUIR, nonché
per la detassazione (sia fiscale che contributiva) degli straordinari dei medesimi dipendenti;
E’ stato riconosciuto un credito d’imposta di ammontare corrispondente a quota parte dell’importo
pagato nel 2008 quale tassa automobilistica per ciascun veicolo di massa complessiva non
inferiore a 7,5 t.
Le modalità attuative di tali disposizioni saranno fissate dall’Agenzia delle Entrate con appositi
Provvedimenti.

ESENZIONE DELLE PLUSVALENZE DA CAPITAL GAIN
È confermata l’introduzione del nuovo comma 6-bis all’art. 68, TUIR, che disciplina la determinazione del
c.d. capital gain, in base al quale le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni:
- in società costituite da non più di 7 anni;
- possedute da almeno 3 anni;
non concorrono alla formazione del reddito imponibile e sono quindi da considerarsi esenti:
· a condizione che entro 2 anni dal conseguimento della plusvalenza, la stessa sia reinvestita
(mediante la sottoscrizione del capitale sociale ovvero l’acquisto di partecipazioni) in una società,
costituita da non più di 3 anni, che svolge la medesima attività;
· per un importo pari alla plusvalenza reinvestita e comunque non superiore al quintuplo del costo
sostenuto, nei 5 anni precedenti alla cessione, dalla società le cui partecipazioni sono oggetto di
cessione, per l’acquisizione o realizzazione di beni materiali ammortizzabili (diversi dagli immobili),
di beni immateriali ovvero per spese di ricerca e sviluppo.

TRASFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI DI SRL
Il trasferimento di quote di srl può essere effettuato con atto sottoscritto con firma
digitale, da depositare entro 30 giorni presso l’Ufficio del registro delle imprese a cura di un
intermediario abilitato, ossia da un soggetto iscritto nell’albo dei dottori commercialisti,
munito della firma digitale.

ACCERTAMENTO IN BASE AL REDDITOMETRO
È confermata l’attuazione, per il triennio 2009 – 2011, di un piano straordinario di controlli sulla base
del redditometro, da effettuarsi prioritariamente nei confronti dei contribuenti che in dichiarazione dei
redditi non hanno evidenziato un debito d’imposta e per i quali esistono elementi segnaletici di
capacità contributiva.
Alla realizzazione di tali controlli sono chiamati a partecipare anche i Comuni, segnalando eventuali
situazioni, di cui siano a conoscenza, rilevanti per la determinazione sintetica del reddito.

GARANZIE PER LA RATEAZIONE DEI RUOLI
È confermata la modifica a seguito della quale non è più richiesta la
prestazione di garanzie fideiussorie per richiedere la rateizzazione del pagamento delle imposte
iscritte a ruolo di importo superiore a € 50.000.