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	<title>Informazione fiscale &#187; Contante</title>
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	<description>Novità per le imprese e i cittadini</description>
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		<title>Le limitazioni all&#8217;uso del contante</title>
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		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Contante]]></category>
		<category><![CDATA[Sanzioni]]></category>

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		<description><![CDATA[Come già segnalato con la manovra correttiva, DL 78/2010, a decorrere dal 31/05/2010, è stato ripristinato il limite di € 5000 per i pagamenti in contante e per l&#8217;utilizzo di assegni bancari trasferibili, nonché dei libretti al portatore.
Va tenuto presente che il limite riguarda il valore complessivo del trasferimento e trova applicazione anche per le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Come già segnalato con la manovra correttiva, DL 78/2010, a decorrere dal 31/05/2010, è stato ripristinato il <strong>limite di € 5000 per i pagamenti in contante</strong> e per l&#8217;utilizzo di assegni bancari trasferibili, nonché dei libretti al portatore.<br />
Va tenuto presente che il limite riguarda il valore complessivo del trasferimento e <strong>trova applicazione anche per le c.d. “operazioni frazionate”</strong>, ossia per quei pagamenti inferiori al limite che appaiono artificiosamente frazionati.<br />
La nuova disposizione oltre che essere collegata alla prevenzione del fenomeno del riciclaggio è stata introdotta anche <strong>con l’intento di contrastare l’evasione fiscale</strong>.</p>
<p>Gli assegni bancari o circolari o vaglia postali o cambiali possono essere rilasciati in forma libera ovvero senza la clausola di non trasferibilità a seguito di una specifica richiesta scritta e pagando E. 1,50 a titolo di imposta di bollo per ciascun assegno ecc. richiesto.</p>
<p>Gli <strong>assegni liberi </strong>potranno essere utilizzati esclusivamente per importi <strong>inferiori ad euro 5000</strong>. Vi è da dire che <strong>il Ministero delle Finanze nella circolare 281178 ha precisato che il limite deve essere riferito solo per il singolo assegno e quindi se vengono utilizzati piu&#8217; assegni per la medesima operazione non sono cumulabili fini del calcolo dell&#8217;importo totale del trasferimento</strong>. Nella citata circolare viene anche specificato che gli assegni messi all&#8217;ordine mittente, quelli a me medesimo, non possono circolare qualunque sia l&#8217;importo e l&#8217;unico utilizzo è la girata per l&#8217;incasso.</p>
<p><strong>Sanzioni</strong><br />
Per il trasferimento di denaro e titoli al portatore di importo pari o superiore ad euro 5000 è prevista una sanzione dall&#8217;<strong>1% al 40%</strong> dell&#8217;importo trasferito e comunque <strong>non inferiore ad euro 3000</strong>. In caso di importi superiori ad euro 50.000 la sanzione è compresa tra il <strong>5% e il 40%</strong> dell&#8217;importo trasferito fermo restando l&#8217;importo minimo di euro 3000.<br />
Tale sanzione è <strong>applicabile non solo al soggetto che ha effettuato il pagamento ma anche a colui che ha ricevuto le somme</strong> in contante.<br />
Da notare che nell&#8217;iter di conversione della legge sono state escluse dall&#8217;applicazione delle sanzioni le infrazioni commesse dal 31 maggio al 15 giugno 2010.<br />
Inoltre l&#8217;articolo 60 del D.Lgs. n. 231/2007 consente il pagamento di un&#8217;<strong>oblazione </strong>per le violazioni di importo non superiore a € 250.000 prevedendo il pagamento minimo, entro 60 giorni dalla notificazione della violazione, di una somma misura ridotta pari a un terzo del massimo o se più favorevole pari al doppio del minimo.<br />
Non sono tuttavia ammessi alla possibilità di oblare i destinatari degli obblighi antiriciclaggio.</p>
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		<title>Manovra correttiva 2010: novita&#8217; fiscali</title>
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		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 07:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Pacini</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Contante]]></category>
		<category><![CDATA[Detrazione 36%]]></category>
		<category><![CDATA[Immobili]]></category>
		<category><![CDATA[Iva]]></category>
		<category><![CDATA[Ritenute d'acconto]]></category>

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		<description><![CDATA[Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DL 78/2010 e&#8217; entrata in vigore la c.d. manovra correttiva per il 2010, che potra&#8217; tuttavia subire modifiche in sede di conversione in legge. Vediamo le principali novita&#8217;.

Limiti all&#8217;uso del contante
Vengono rivisti i limiti all&#8217;uso del contante e titoli al portatore. Viene infatti ridotta la soglia dagli attuali [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DL 78/2010 <b>e&#8217; entrata in vigore la c.d. manovra correttiva per il 2010, che potra&#8217; tuttavia subire modifiche in sede di conversione in legge. Vediamo le principali novita&#8217;</b>.</p>
<p style="text-align: center;" mce_style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1617" title="firma manovra" src="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2010/06/firma-manovra-300x184.jpg" mce_src="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2010/06/firma-manovra-300x184.jpg" alt="firma manovra" height="184" width="300"></p>
<p><b>Limiti all&#8217;uso del contante</b></p>
<p>Vengono rivisti i limiti all&#8217;uso del contante e titoli al portatore. Viene infatti ridotta la soglia dagli attuali E. 12.500,00 a E. 5.000,00.</p>
<p>Cio&#8217; significa che<b> i pagamenti con denaro contante o libretti al portatore e&#8217; possibile solo per importi inferiori ad E. 5.000,00</b> e che gli assegni possono essere emessi senza la clausola di non trasferibilita&#8217; solo per importi inferiori ad E. 5.000,00.</p>
<p>I libretti al portatore dovranno essere estinti o riportati al di sotto di E. 5.000,00 entro il 30/06/2011.</p>
<p>In caso di violazioni sono previste sanzioni non inferiori ad E. 3.000,00.</p>
<p><b>Elenco clienti e fornitori<br />
</b></p>
<p>E&#8217; stato previsto che per contrastare le frodi Iva si debbano comunicare all&#8217;Agenzia delle Entrate le operazioni superiori ad E. 3.000,00.</p>
<p><b>Dati catastali negli atti immobiliari</b></p>
<p>Oltre che negli atti notarili anche nei contratti di locazione o affitto di beni immobili, nonché la loro cessione, risoluzione o proroga, si dovranno indicare i dati catastali degli immobili. L’omissione è punita con la sanzione dal 120% al 240% dell’imposta.</p>
<p><b>Imprese &#8220;apri e chiudi&#8221; e &#8220;in perdita sistematica&#8221;<br />
</b></p>
<p>Sara&#8217; posta particolare attenzione alle imprese che cessano l&#8217;attivita&#8217; entro un anno dalla data di inizio, infatti verranno inserite in una lista di soggetti da sottoporre a controllo. Stesso discorso per le imprese in perdita sistematica, ove la perdita non sia determinata da compensi erogati agli amministratori.</p>
<p><b>Ritenuta d&#8217;acconto su pagamenti per i quali si beneficia di detrazioni e deduzioni (ad es. detrazione del 36% su interventi edili)<br />
</b></p>
<p>A decorrere dal 01/07/10 in presenza di un pagamento con bonifico bancario o postale da parte di soggetti che per quella spesa beneficiano di una deduzione o una detrazione d’imposta la banca o la Posta e&#8217; tenuta ad operare una ritenuta del 10% a titolo di acconto al momento del pagamento al beneficiario. Di conseguenza il beneficiario incassera&#8217; un importo al netto della ritenuta.<br />
Con uno specifico provvedimento verranno individuati i pagamenti interessati da tale disposizione.</p>
<p><b>Operazioni intracomunitarie per imprese di nuova costituzione<br /></b></p>
<p>I soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie dovranno comunicarlo nella comunicazione di inizio attività. L&#8217;Ufficio potra&#8217; negare l&#8217;autorizzazione a tali operazioni entro 30 giorni dall’attribuzione della partita IVA.</p>
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		<title>L&#8217;attuale normativa in merito a contante e assegni</title>
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		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 21:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Contante]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro autonomo]]></category>

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		<description><![CDATA[Dal 25 giugno 2008, data di entrata in vigore del DL 112/2008, tutto è tornato (quasi) come prima.
O no?
Vediamo cosa prevede la normativa attuale in merito all&#8217;uso del contante e assegni.

LIMITI ALL&#8217;USO DEL CONTANTE E DEGLI ASSEGNI
A partire dal 25/06/08 l&#8217;utilizzo di contante è consentito solo per importi inferiori ad E. 12.500,00.
Anche gli assegni bancari [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Dal 25 giugno 2008</strong>, data di entrata in vigore del DL 112/2008, <strong>tutto è tornato (quasi) come prima</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>O no?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Vediamo cosa prevede la normativa attuale in merito all&#8217;uso del contante e assegni.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.leadershipmedica.com/sommari/2006/numero_09/MedicinaFiscale/Fiscale_articolo/foto/1EglaMuratena.jpg" alt="" width="250" height="274" /></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>LIMITI ALL&#8217;USO DEL CONTANTE E DEGLI ASSEGNI</strong></p>
<p style="text-align: justify;">A partire dal 25/06/08 l&#8217;utilizzo di <strong>contante</strong> è consentito solo per importi inferiori ad <strong>E. 12.500,00</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche gli <strong>assegni bancari e postali</strong> possono essere <strong>trasferibili </strong>solo se emessi per importi inferiori a <strong>E. 12.500</strong>,<strong>00</strong>; la clausola di non trasferibilità trova pertanto applicazione con riferimento agli assegni di importo pari o superiore a E. 12.500,00.</p>
<p style="text-align: justify;">Per tutti gli assegni trasferibili è necessario pagare l&#8217;<strong>imposta di bollo di E. 1,50</strong> per ciascun assegno.</p>
<p style="text-align: justify;">Non è più necessario, per ogni girata, indicare il <strong>codice fiscale del girante</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;innalzamento a E. 12.500,00 del limite concerne anche il saldo dei <strong>libretti di deposito</strong><br />
bancari o postali al portatore.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>TRACCIABILITÀ DEI COMPENSI PER I LAVORATORI AUTONOMI</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Sempre a decorrere dal 25/06/08 i lavoratori autonomi <strong>non sono più obbligati</strong> a  <strong>tenere uno o più c/c </strong>sui quali far confluire gli incassi professionali nè ad <strong>incassare i compensi esclusivamente mediante strumenti finanziari tracciabili</strong> (assegni, bonifici, carte di credito, POS, ecc.).</p>
<p style="text-align: justify;">Questo significa che anche per i professionisti sono validi esclusivamente i limiti generali di utilizzo del contante come sopra indicati.</p>
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		</item>
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		<title>Novità in materia di assegni, compensi lavoro autonomo, autotrasportatori, redditometro, ecc.</title>
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		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 23:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circolari]]></category>
		<category><![CDATA[Assegni]]></category>
		<category><![CDATA[Autotrasportatori]]></category>
		<category><![CDATA[Contante]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro autonomo]]></category>
		<category><![CDATA[Redditometro]]></category>

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		<description><![CDATA[Di seguito si illustrano le principali disposizioni fiscali previste dal DL 112/2008
contenente &#8220;Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria&#8221;,
dopo la conversione in legge dello stesso.
LIMITI ALL&#8217;USO DEL CONTANTE E DEGLI ASSEGNI
È confermata la modifica all&#8217;importo massimo consentito per i trasferimenti in contanti di cui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Di seguito si illustrano le principali disposizioni fiscali previste dal DL 112/2008<br />
contenente &#8220;Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la<br />
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria&#8221;,<br />
dopo la conversione in legge dello stesso.</p>
<p>LIMITI ALL&#8217;USO DEL CONTANTE E DEGLI ASSEGNI<br />
È confermata la modifica all&#8217;importo massimo consentito per i trasferimenti in contanti di cui all&#8217;art. 49,<br />
D.Lgs. n. 231/2007 che, a decorrere dal 30.4.2008, aveva previsto il divieto di utilizzo del contante per<br />
importi pari o superiori a € 5.000.<br />
L&#8217;art. 32, comma 1 del Decreto in esame dispone, a decorrere dal 25.6.2008, l&#8217;innalzamento di detto<br />
limite a € 12.500.<br />
Sono confermate anche le modifiche apportate alla normativa che, a decorrere dal 30.4.2008, disciplina<br />
l&#8217;uso degli assegni:<br />
· gli assegni bancari e postali sono trasferibili se emessi per importi inferiori a € 12.500; la<br />
clausola di non trasferibilità trova pertanto applicazione con riferimento agli assegni di importo pari<br />
o superiore a € 12.500 (anziché € 5.000);<br />
· ferma restando la necessità di pagare l&#8217;imposta di bollo di € 1,50 per ciascun assegno trasferibile, a<br />
decorrere dal 25.6.2008, non è più necessario, per ogni girata, indicare il codice fiscale del<br />
girante.<br />
Va segnalato che l&#8217;innalzamento a € 12.500 del limite concerne anche il saldo dei libretti di deposito<br />
bancari o postali al portatore.</p>
<p>TRACCIABILITÀ DEI COMPENSI PER I LAVORATORI AUTONOMI<br />
A decorrere dal 25.6.2008, i lavoratori autonomi non sono più obbligati a:<br />
- tenere uno o più c/c sui quali far confluire gli incassi/proventi professionali;<br />
- incassare i compensi di importo pari o superiore al limite fissato (fino al 30.6.2008) a € 1.000,<br />
esclusivamente mediante strumenti finanziari tracciabili (assegni, bonifici, carte di credito,<br />
POS, ecc.).</p>
<p>ABROGAZIONE DEGLI ELENCHI CLIENTI E FORNITORI<br />
È confermata la soppressione dell&#8217;obbligo di presentazione degli elenchi clienti e fornitori. Tale novità decorre<br />
dagli elenchi relativi al 2008.</p>
<p>NOVITÀ IVA E II.DD. PER PRESTAZIONI ALBERGHIERE E SOMMINISTRAZIONI<br />
E&#8217; stato abogato il regime di indetraibilità dell&#8217;IVA relativa alle prestazioni alberghiere e alle<br />
somministrazioni di alimenti e bevande previsto dall&#8217;art. 19-bis 1, lett. e), DPR n. 633/72.<br />
A partire dalle operazioni effettuate a decorrere dall&#8217;1.9.2008, pertanto, l&#8217;IVA relativa alle predette<br />
operazioni diviene integralmente detraibile.</p>
<p>DISPOSIZIONI A FAVORE DEGLI AUTOTRASPORTATORI<br />
Sono stanziati appositi fondi per la rideterminazione dell&#8217;importo della deduzione forfetaria<br />
relativa a trasferte effettuate dai dipendenti fuori dal territorio comunale di cui all&#8217;art. 95, comma 4,<br />
TUIR e della quota dell&#8217;indennità di trasferta percepita nel 2008 dai dipendenti addetti alla guida che<br />
non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente ex art. 51, comma 5, TUIR, nonché<br />
per la detassazione (sia fiscale che contributiva) degli straordinari dei medesimi dipendenti;<br />
E&#8217; stato riconosciuto un credito d&#8217;imposta di ammontare corrispondente a quota parte dell&#8217;importo<br />
pagato nel 2008 quale tassa automobilistica per ciascun veicolo di massa complessiva non<br />
inferiore a 7,5 t.<br />
Le modalità attuative di tali disposizioni saranno fissate dall&#8217;Agenzia delle Entrate con appositi<br />
Provvedimenti.</p>
<p>ESENZIONE DELLE PLUSVALENZE DA CAPITAL GAIN<br />
È confermata l&#8217;introduzione del nuovo comma 6-bis all&#8217;art. 68, TUIR, che disciplina la determinazione del<br />
c.d. capital gain, in base al quale le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni:<br />
- in società costituite da non più di 7  anni;<br />
- possedute da almeno 3 anni;<br />
non concorrono alla formazione del reddito imponibile e sono quindi da considerarsi esenti:<br />
· a condizione che entro 2 anni dal conseguimento della plusvalenza, la stessa sia reinvestita<br />
(mediante la sottoscrizione del capitale sociale ovvero l&#8217;acquisto di partecipazioni) in una società,<br />
costituita da non più di 3 anni, che svolge la medesima attività;<br />
· per un importo pari alla plusvalenza reinvestita e comunque non superiore al quintuplo del costo<br />
sostenuto, nei 5 anni precedenti alla cessione, dalla società le cui partecipazioni sono oggetto di<br />
cessione, per l&#8217;acquisizione o realizzazione di beni materiali ammortizzabili  (diversi dagli immobili),<br />
di beni immateriali ovvero per spese di ricerca e sviluppo.</p>
<p>TRASFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI DI SRL<br />
Il trasferimento di quote di srl può essere effettuato con atto sottoscritto con firma<br />
digitale, da depositare entro 30 giorni presso l&#8217;Ufficio del registro delle imprese a cura di un<br />
intermediario abilitato, ossia da un soggetto iscritto nell&#8217;albo dei dottori commercialisti,<br />
munito della firma digitale.</p>
<p>ACCERTAMENTO IN BASE AL REDDITOMETRO<br />
È confermata l&#8217;attuazione, per il triennio 2009 &#8211; 2011, di un piano straordinario di controlli sulla base<br />
del redditometro, da effettuarsi prioritariamente nei confronti dei contribuenti che in dichiarazione dei<br />
redditi non hanno evidenziato un debito d&#8217;imposta e per i quali esistono elementi segnaletici di<br />
capacità contributiva.<br />
Alla realizzazione di tali controlli sono chiamati a partecipare anche i Comuni, segnalando eventuali<br />
situazioni, di cui siano a conoscenza, rilevanti per la determinazione sintetica del reddito.</p>
<p>GARANZIE PER LA RATEAZIONE DEI RUOLI<br />
È confermata la modifica a seguito della quale non è più  richiesta la<br />
prestazione di garanzie fideiussorie per richiedere la rateizzazione del pagamento delle imposte<br />
iscritte a ruolo di importo superiore a € 50.000.</p>
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