Posts Tagged ‘Contante’

Le limitazioni all’uso del contante

settembre 6th, 2010

Come già segnalato con la manovra correttiva, DL 78/2010, a decorrere dal 31/05/2010, è stato ripristinato il limite di € 5000 per i pagamenti in contante e per l’utilizzo di assegni bancari trasferibili, nonché dei libretti al portatore.
Va tenuto presente che il limite riguarda il valore complessivo del trasferimento e trova applicazione anche per le c.d. “operazioni frazionate”, ossia per quei pagamenti inferiori al limite che appaiono artificiosamente frazionati.
La nuova disposizione oltre che essere collegata alla prevenzione del fenomeno del riciclaggio è stata introdotta anche con l’intento di contrastare l’evasione fiscale.

Gli assegni bancari o circolari o vaglia postali o cambiali possono essere rilasciati in forma libera ovvero senza la clausola di non trasferibilità a seguito di una specifica richiesta scritta e pagando E. 1,50 a titolo di imposta di bollo per ciascun assegno ecc. richiesto.

Gli assegni liberi potranno essere utilizzati esclusivamente per importi inferiori ad euro 5000. Vi è da dire che il Ministero delle Finanze nella circolare 281178 ha precisato che il limite deve essere riferito solo per il singolo assegno e quindi se vengono utilizzati piu’ assegni per la medesima operazione non sono cumulabili fini del calcolo dell’importo totale del trasferimento. Nella citata circolare viene anche specificato che gli assegni messi all’ordine mittente, quelli a me medesimo, non possono circolare qualunque sia l’importo e l’unico utilizzo è la girata per l’incasso.

Sanzioni
Per il trasferimento di denaro e titoli al portatore di importo pari o superiore ad euro 5000 è prevista una sanzione dall’1% al 40% dell’importo trasferito e comunque non inferiore ad euro 3000. In caso di importi superiori ad euro 50.000 la sanzione è compresa tra il 5% e il 40% dell’importo trasferito fermo restando l’importo minimo di euro 3000.
Tale sanzione è applicabile non solo al soggetto che ha effettuato il pagamento ma anche a colui che ha ricevuto le somme in contante.
Da notare che nell’iter di conversione della legge sono state escluse dall’applicazione delle sanzioni le infrazioni commesse dal 31 maggio al 15 giugno 2010.
Inoltre l’articolo 60 del D.Lgs. n. 231/2007 consente il pagamento di un’oblazione per le violazioni di importo non superiore a € 250.000 prevedendo il pagamento minimo, entro 60 giorni dalla notificazione della violazione, di una somma misura ridotta pari a un terzo del massimo o se più favorevole pari al doppio del minimo.
Non sono tuttavia ammessi alla possibilità di oblare i destinatari degli obblighi antiriciclaggio.

Manovra correttiva 2010: novita’ fiscali

giugno 21st, 2010

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DL 78/2010 e’ entrata in vigore la c.d. manovra correttiva per il 2010, che potra’ tuttavia subire modifiche in sede di conversione in legge. Vediamo le principali novita’.

firma manovra

Limiti all’uso del contante

Vengono rivisti i limiti all’uso del contante e titoli al portatore. Viene infatti ridotta la soglia dagli attuali E. 12.500,00 a E. 5.000,00.

Cio’ significa che i pagamenti con denaro contante o libretti al portatore e’ possibile solo per importi inferiori ad E. 5.000,00 e che gli assegni possono essere emessi senza la clausola di non trasferibilita’ solo per importi inferiori ad E. 5.000,00.

I libretti al portatore dovranno essere estinti o riportati al di sotto di E. 5.000,00 entro il 30/06/2011.

In caso di violazioni sono previste sanzioni non inferiori ad E. 3.000,00.

Elenco clienti e fornitori

E’ stato previsto che per contrastare le frodi Iva si debbano comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni superiori ad E. 3.000,00.

Dati catastali negli atti immobiliari

Oltre che negli atti notarili anche nei contratti di locazione o affitto di beni immobili, nonché la loro cessione, risoluzione o proroga, si dovranno indicare i dati catastali degli immobili. L’omissione è punita con la sanzione dal 120% al 240% dell’imposta.

Imprese “apri e chiudi” e “in perdita sistematica”

Sara’ posta particolare attenzione alle imprese che cessano l’attivita’ entro un anno dalla data di inizio, infatti verranno inserite in una lista di soggetti da sottoporre a controllo. Stesso discorso per le imprese in perdita sistematica, ove la perdita non sia determinata da compensi erogati agli amministratori.

Ritenuta d’acconto su pagamenti per i quali si beneficia di detrazioni e deduzioni (ad es. detrazione del 36% su interventi edili)

A decorrere dal 01/07/10 in presenza di un pagamento con bonifico bancario o postale da parte di soggetti che per quella spesa beneficiano di una deduzione o una detrazione d’imposta la banca o la Posta e’ tenuta ad operare una ritenuta del 10% a titolo di acconto al momento del pagamento al beneficiario. Di conseguenza il beneficiario incassera’ un importo al netto della ritenuta.
Con uno specifico provvedimento verranno individuati i pagamenti interessati da tale disposizione.

Operazioni intracomunitarie per imprese di nuova costituzione

I soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie dovranno comunicarlo nella comunicazione di inizio attività. L’Ufficio potra’ negare l’autorizzazione a tali operazioni entro 30 giorni dall’attribuzione della partita IVA.

L’attuale normativa in merito a contante e assegni

febbraio 26th, 2009

Dal 25 giugno 2008, data di entrata in vigore del DL 112/2008, tutto è tornato (quasi) come prima.

O no?

Vediamo cosa prevede la normativa attuale in merito all’uso del contante e assegni.

LIMITI ALL’USO DEL CONTANTE E DEGLI ASSEGNI

A partire dal 25/06/08 l’utilizzo di contante è consentito solo per importi inferiori ad E. 12.500,00.

Anche gli assegni bancari e postali possono essere trasferibili solo se emessi per importi inferiori a E. 12.500,00; la clausola di non trasferibilità trova pertanto applicazione con riferimento agli assegni di importo pari o superiore a E. 12.500,00.

Per tutti gli assegni trasferibili è necessario pagare l’imposta di bollo di E. 1,50 per ciascun assegno.

Non è più necessario, per ogni girata, indicare il codice fiscale del girante.

L’innalzamento a E. 12.500,00 del limite concerne anche il saldo dei libretti di deposito
bancari o postali al portatore.

TRACCIABILITÀ DEI COMPENSI PER I LAVORATORI AUTONOMI

Sempre a decorrere dal 25/06/08 i lavoratori autonomi non sono più obbligatitenere uno o più c/c sui quali far confluire gli incassi professionali nè ad incassare i compensi esclusivamente mediante strumenti finanziari tracciabili (assegni, bonifici, carte di credito, POS, ecc.).

Questo significa che anche per i professionisti sono validi esclusivamente i limiti generali di utilizzo del contante come sopra indicati.

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