Posts Tagged ‘Contribuenti minimi’

Comunicazione annuale dati Iva 2010

gennaio 13th, 2010

Anche quest’anno, entro la fine di febbraio (o meglio, essendo domenica il termine slitta al primo marzo) dovra’ essere presentata in via telematica la comunicazione annuale dati Iva relativa alle operazioni dell’anno precedente.

Il modello, che presenta alcune modifiche rispetto a quello dell’anno precedente in quanto e’ ora richiesta l’indicazione dei dati relativi ad acquisti e vendite di beni strumentali, e’ stato da poco reso disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

comunicazione_annuale_iva

Chi e’ obbligato a presentare la comunicazione

In linea generale devono presentare la comunicazione tutti i soggetti titolari di partita IVA obbligati alla dichiarazione annuale, anche se non hanno effettuato operazioni Iva.

Le principali esclusioni sono di seguito indicate:

  • Novita’: i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale Iva entro il mese di febbraio per poter utilizzare in compensazione il credito annuale di importo superiore a 10mila euro
  • Persone fisiche che nell’anno d’imposta cui si riferisce la comunicazione hanno realizzato un volume d’affari uguale od inferiore ad Euro 25.822,84
  • Contribuenti che hanno aderito al regime dei “minimi”, introdotto dall’art. 1, L. 244/2007 (legge Finanziaria 2008)
  • Contribuenti che per l’anno d’imposta hanno registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972
  • Imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda e non esercitino altra attività rilevante agli effetti dell’IVA nell’anno cui si riferisce la comunicazione
  • Produttori agricoli che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore ad euro 2.582,28 (limite elevato ad euro 7.746,85 se l’attività agricola viene esercitata nei comuni montani)
  • Esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, esonerati dagli adempimenti IVA
  • Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza fini di lucro e associazioni pro-loco (legge 16 dicembre 1991, n. 398) esonerate dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali

Contribuenti minimi: conviene sempre?

gennaio 3rd, 2010

Inizio anno. Per lavori autonomi e ditte individuali si (ri)presenta il dubbio sulla convenienza o meno del regime dei contribuenti minimi. E la questione riguarda sia chi deve iniziare l’attivita’ ma anche chi, avendo gia’ partita Iva, rientri automaticamente, essendo un regime naturale, in questo regime contabile.

morsa

I principali vantaggi: essere esclusi dagli Studi di settore e esonerati dal pagamento dell’Irap.

Principali svantaggi: pagare un’imposta fissa senza poter beneficiare (quasi) di deduzioni e detrazioni, Iva indetraibile su acquisti.

La scelta tra regime “normale” e regime dei contribuentio minimi non e’ sempre semplice. Prima di decidere e’ bene consultare un professionista.  Comunque, per avere maggiori dettagli e’ possibile leggere un nostro articolo dello scorso anno ma ancora attuale:

Il regime fiscale dei contribuenti minimi: chi lo può adottare dal 2009?

Il regime fiscale dei contribuenti minimi: chi lo può adottare dal 2009?

gennaio 25th, 2009

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regimi-fiscali_1Il regime fiscale dei minimi oltre che essere adottato da coloro che iniziano un’attività nel 2009 è un regime “naturale”, ovvero automatico, per le persone fisiche che nell’anno precedente hanno mostrato certe caratteristiche a condizione che non partecipino ad associazioni professionali o a società di persone o srl con opzione per trasparenza, salvo la scelta di rimanere nel regime ordinario di determinazione dell’imposta.

Vediamo quali sono queste caratteristiche, in cosa consiste, l’obbligo di rettifica della detrazione dell’iva su alcuni acquisti effettuati negli anni precedenti

Rientrano nel regime in questione coloro che nell’anno 2008:

  • hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, inferiori a € 30.000;

  • Non hanno effettuato esportazioni;

  • non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti, o assimiliati, né corrisposto compensi ad associati in partecipazione con apporto di solo lavoro;

Altro requisito è che nel triennio precedente (2006/2008) non abbiano acquistato beni strumentali, anche tramite locazione e leasing, per un ammontare superiore a € 15.000.

Coloro che adottano il regime fiscale in questione:

  • sono esonerati dalla tenuta delle scritture contabili;

  • sono esclusi dall’Irpef ed assoggettati ad imposta sostitutiva del 20%;

  • sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore;

  • sono esonerati dall’IRAP;

  • non addebitano l’IVA in fattura (sulle fatture emesse deve essere riportata la dicitura “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, comma 100, Legge n. 244/2007″);

  • non hanno diritto alla detrazione dell’Iva sugli acquisti;

  • per le operazioni per le quali sono debitori d’imposta con il meccanismo del reverse charge (acquisti intracomunitari, prestazioni nel settore edile, ecc.) integrano la fattura con l’indicazione dell’aliquota e dell’imposta e provvedono al relativo versamento entro il 16 del mese successivo. È questa l’unica ipotesi di versamento dell’IVA.

L’obbligo di rettifica della detrazione dell’Iva

I soggetti che adottano dal 2009 il regime dei contribuenti minimi devono effettuare la rettifica della detrazione dell’IVA operata con riferimento a tutti i beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati, esistenti al 31/12/2008, cioè riversare in tutto o in parte l’Iva su tali beni. Tale disposizione riguarda essenzialmente le rimanenze di magazzino, i servizi non utilizzati, cioè fatturati nel 2008 ma riferiti al 2009 i beni ammortizzabili acquistati dal 2005 in poi.

In particolare:

per le rimanenze e i servizi deve essere rettificato l’intero importo dell’Iva detratta al momento dell’acquisto;

per i beni ammortizzabili, esclusi gli immobili, acquistati dal 2005 in poi, la rettifica deve essere effettuata per tanti quint d’imposta come da tabella che segue:

Anno d’acquisto

2005

2006

2007

2008

Rettifica

1/5

2/5

3/5

4/5

Per gli immobili vale lo stesso dscorso ma gli anni da considerare sono quelli dal 2000 al 2008 per per ciacun anno deve essere considerato l’importo in decimi (1/10, 2/10, ecc.).

La rettifica deve essere effettuata in dichiarazione Iva e quindi senza emettere alcuna fattura.

Determinazion del reddito “per cassa”

Il reddito viene determinato, sia per imprese che per i professionisti, per cassa, ovvero ha rilevanza il momento dell’incasso o del pagamento delle fatture senza tener conto della competenza economica.

Qui di seguito indico quelli che secondo me sono i pro e i contro dl regime di cui tratto:

Pro

  1. Esonero Irap

  2. Esclusione dagli studi di settore

Contro

  1. Non appetibile per redditi più bassi
  2. Non consentita detrazione Iva su cquisti
  3. Versamento Iva su acquisti in reverse charge e intracomunitari
  4. Rettifica detrazione Iva su aquisti
  5. Solo se senza dipendenti ed esportazioni
  6. Acquisti di cespiti nel triennio anteriore inferiore a E. 15 mila