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Contribuenti minimi 2012: i chiarimenti dell’Agenzia

gennaio 2nd, 2012

regimi-fiscali_1Il regime dei contribuenti minimi, ora “regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilita’”, di cui avevano gia’ parlato, e’ stato oggetto di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, con provvedimento 185820/2011 del 22 dicembre scorso.

Chi puo’ accedere al regime dei nuovi contribuenti minimi

Possono accedere al nuovo regime dei contribuenti minimi le persone fisiche, imprese o professionisti, che iniziano un’attivita’ a decorrere dal 01/01/2012 e che possiedono i requisiti previsti per il precedente regime dei contribuenti minimi (vedi questo articolo per i dettagli) a condizione che l’attivita’ esercitata non sia la prosecuzione di altra attivita’ svolta in precedenza in qualita’ di lavoratore dipendente. Tale requisito non opera nel caso nel caso in cui la persona abbia perso il lavoro per cause non dipendenti dalla propria volonta’ oppure se si trovi in mobilita’.

Hanno la possibilita’ di beneficiare di questo regime anche coloro che hanno gia’ iniziato l’attivita’ a decorrere dal 01/01/2008, sempreche’ l’attivita’ esercitata non sia la prosecuzione di altra attivita’ svolta in precedenza come indicato sopra, per i periodi di imposta residui al completamento del quinquennio ovvero non oltre il compimento di 35 anni d’eta’. Da notare che eventuali opzioni espresse per il regime ordinario rimangono valide per 3 anni.

L’opzione per il regime ordinario o quello agevolato va comunicata con la prima dichiarazione dei redditi da presentare successivamente alla scelta operata.

Durata del regime dei contribuenti minimi

Il regime, al perdurare delle condizioni di accesso al regime precedente dei contribuenti minimi, si applica per l’anno di inizio dell’attivita’ e per i 4 successivi. Coloro che al termine di questi 5 anni non hanno compiuto 35 anni possono permanere in questo regime fino al compimento del trentacinquesimo anno d’eta’, senza necessita’ di alcuna opzione.

Cessazione del regime

Cessano di beneficiare del regime dei contribuenti minimi i soggetti per i quali si verifica un motivo di esclusione o nel caso di opzione per il regime ordinario. In entrambi i casi non e’ consentito avvalersi piu’ del regime agevolativo, neppure gli anni successivi.

Ritenute d’acconto

E’ espressamente previsto che i compensi non sono soggetti a ritenuta d’acconto. Per questo motivo i contribuenti minimi devono rilasciare apposita dichiarazione.

Vantaggi del regime fiscale dei contribuenti minimi

Il principale vantaggio e’ l’imposizione molto favorevole. L’imposta sostitutiva dell’Irpef (e delle addizionali) e’ infatti solo il 5%. Altri vantaggi sono l’esclusione dagli studi di settore e l’esonero da vari altri adempimenti, quali la comunicazione delle operazioni rilevanti, la comunicazione black list, ecc. Per approfondire leggere questo articolo.

Acconto Iva 2011 entro il 27/12

novembre 26th, 2011

Fine anno ricco di scadenze. Dopo gli acconti del 30/11, le solite scadenze di meta’ dicembre, l’Ici del 16/12 spetta all’acconto Iva, da versare entro il 27/12. Ma non tutti devono provvedere al pagamento.

Il contribuente puo’ scegliere tra 3 metodi, tra i quali e’ possibile utilizzare quello a lui piu’ favorevole:

Metodo storico: l’88% dell’Iva relativa all’ultimo mese o trimestre dell’anno precedente, al lordo dell’acconto Iva versato.

Metodo previsionale: 88% dell’importo che si prevede di calcolare relativamente all’ultimo periodo (mese o trimestre) dell’anno in corso. Difficile da calcolare esattamente in quanto il 27 ancora non e’ detto che si siano ricevute tutte le fatture d’acquisto, ne’ che si siano emesse tutte le fatture del periodo.

Metodo delle operazioni effettuate: deve essere versata l’Iva risultante dalla liquidazione effettuata con riferimento al 20/12 (quindi per i soggetti mensili si tiene conto delle registrazioni dal 01/12 al 20/12, mentre per i soggetti trimestrali dal 01/10 al 20/12).

Chi non deve effettuare alcun versamento:

chi inizia l’attività nel corso del periodo di imposta 2010 o chi cessa l’attività nel medesimo anno
• Contribuenti con una liquidazione precedente inferiore a 116,72 euro (che sarebbe il valore minimo su cui calcolare un acconto dovuto dell’88%)
• Contribuenti che sulla base del metodo revisionale presumono di non raggiungere l’importo di cui al punto precedente
• Contribuenti che registrano solo operazioni esenti o non imponibili (anche per opzione da 36 bis)
• Contribuenti che beneficiano dei regimi forfetari di determinazione dell’imposta ex art. 13 della L.388 del 2000, regime delle nuove iniziative imprenditoriali o regime delle attività marginali. Non dovranno versare l’acconto nemmeno nell’anno di esaurimento del regime o di superamento del limiti quantitativo.
• coloro che hanno cessato l’attività entro il 30 novembre dell’ anno di riferimento se sono contribuenti mensili o entro il 30 settembre se erano contribuenti trimestrali.
• coloro che svolgono attività di giuochi e spettacoli in regime di determinazione speciale dell’iva.
• coloro che raccolgono rottami usati e similari per la rivendita.

I soggetti che hanno iniziato l’attivita’ nel corso dell’anno

I contribuenti con una liquidazione precedente inferiore a 116,72 euro (che e’ il minimo su cui calcolare un acconto dovuto dell’88%)

I contribuenti che sulla base del metodo previsionale presumono di non raggiungere l’importo di cui al punto precedente

I contribuenti che effettuano solo operazioni esenti o non imponibili

I contribuenti che beneficiano dei regimi forfetari di determinazione dell’imposta (contribuenti minimi, nuove iniziative imprenditoriali). Non dovranno versare l’acconto nemmeno nell’anno di esaurimento del regime o di superamento del limiti quantitativo.

I soggetti che hanno cessato l’attività entro il 30 novembre dell’ anno di riferimento se sono contribuenti mensili o entro il 30 settembre se erano contribuenti trimestrali.

I soggetti che svolgono attività di giochi e spettacoli in regime di determinazione speciale dell’iva e coloro che raccolgono rottami usati e similari per la rivendita.

Contribuenti minimi: nuove regole dal 2012

luglio 18th, 2011

Nuove regole per i contribuenti minimi

Con la manovra economica approvata in questi giorni sono state previste alcune modifiche al regime dei contribuenti minimi ma non dal 2011, bensi’ a partire dal 01/01/2012.

Potranno aderire al nuovo regime dei contribuenti minimi soltanto le ditte individuali e i professionisti che avvieranno una nuova attivita’ dall’inizio del prossimo anno. Il regime sara’ applicabile al periodo d’imposta in cui e’ iniziata l’attivita’ e i 4 successivi. Una deroga a tale limite temporale vale per gli under 35: questi infatti potranno applicare tale regime contabile anche oltre il quarto anno ma non oltre il trentacinquesimo anno d’eta’.

Per poter accedere al nuovo regime, oltre ad avere ricavi in misura inferiore a 30 mila Euro l’anno, non deve essere stata esercitata un’attivita’ professionale o d’impresa nel triennio precedente e l’attivita’ non deve essere la mera prosecuzione di altra attivita’ precedente.

Agevolazioni previste:

  • aliquota dell’imposta sostitutiva del 5% (ora e’ il 20%)
  • esonero obblighi registrazione e tenuta scritture contabili
  • esenzione Irap

Il regime cessa di applicarsi dall’anno successivi a quello in cui si perdono i requisiti. E’ comunque possibile optare per il regime ordinario; in questo caso l’opzione vale per almeno un triennio.

Ma chi perde i requisiti per le novita’ introdotte con la manovra che fine fa?

Coloro che per effetto delle modifiche al regime non possono adottarlo in quanto hanno iniziato l’attivita’ prima del 2008, oppure hanno iniziato l’attivita’ avendone esercitata un’altra nel triennio precedente, o, ancora, proseguono un’attivita’, hanno comunque alcune delle “agevolazioni” spettanti ai minimi: sono infatti esonerati dall’Irap e dagli obblighi contabili e dalla liquidazione periodica dell’Iva -che quindi verra’ versata annualmente!-. Dovranno invece addebitare l’Iva in fattura, presentare la dichiarazione Iva, versare l’Irpef anziche’ l’imposta sostitutiva e saranno soggetti agli studi di settore.

Testo della Legge 111/2011, conversione in legge del DL 98/2011.

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