
L’anno e’ iniziato e ora sappiamo il valore del fatturato dell’anno scorso. E’ bene tenerlo in considerazione per comportarsi correttamente con la fatturazione 2011, dato che il regime dei contribuenti minimi e’ il regime naturale, ovvero nel quale si ricade senza necessita’ di operare alcuna scelta, per coloro che hanno avuto ricavi, ragguagliati ad anno, inferiori a E. 30.000.
E’ ancora attuale il post pubblicato 2 anni fa e che qui di seguito ritrascrivo:
Il regime fiscale dei minimi oltre che essere adottato da coloro che iniziano un’attività nel 2009 è un regime “naturale”, ovvero automatico, per le persone fisiche che nell’anno precedente hanno mostrato certe caratteristiche a condizione che non partecipino ad associazioni professionali o a società di persone o srl con opzione per trasparenza, salvo la scelta di rimanere nel regime ordinario di determinazione dell’imposta.
Vediamo quali sono queste caratteristiche, in cosa consiste, l’obbligo di rettifica della detrazione dell’iva su alcuni acquisti effettuati negli anni precedenti
Rientrano nel regime in questione coloro che nell’anno 2010:
hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, inferiori a E. 30.000;
Non hanno effettuato esportazioni;
non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti, o assimiliati, né corrisposto compensi ad associati in partecipazione con apporto di solo lavoro;
Altro requisito è che nel triennio precedente (2008/2010) non abbiano acquistato beni strumentali, anche tramite locazione e leasing, per un ammontare superiore a E. 15.000.
Coloro che adottano il regime fiscale in questione:
sono esonerati dalla tenuta delle scritture contabili;
sono esclusi dall’Irpef ed assoggettati ad imposta sostitutiva del 20%;
sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore;
sono esonerati dall’IRAP;
non addebitano l’IVA in fattura (sulle fatture emesse deve essere riportata la dicitura “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, comma 100, Legge n. 244/2007″);
non hanno diritto alla detrazione dell’Iva sugli acquisti;
per le operazioni per le quali sono debitori d’imposta con il meccanismo del reverse charge (acquisti intracomunitari, prestazioni nel settore edile, ecc.) integrano la fattura con l’indicazione dell’aliquota e dell’imposta e provvedono al relativo versamento entro il 16 del mese successivo. È questa l’unica ipotesi di versamento dell’IVA.
L’obbligo di rettifica della detrazione dell’Iva
I soggetti che adottano dal 2011 il regime dei contribuenti minimi devono effettuare la rettifica della detrazione dell’IVA operata con riferimento a tutti i beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati, esistenti al 31/12/2010, cioè riversare in tutto o in parte l’Iva su tali beni. Tale disposizione riguarda essenzialmente le rimanenze di magazzino, i servizi non utilizzati, cioè fatturati nel 2010 ma riferiti al 2011 i beni ammortizzabili acquistati dal 2007 in poi.
In particolare:
per le rimanenze e i servizi deve essere rettificato l’intero importo dell’Iva detratta al momento dell’acquisto;
per i beni ammortizzabili, esclusi gli immobili, acquistati dal 2005 in poi, la rettifica deve essere effettuata per tanti quint d’imposta come da tabella che segue:
Anno d’acquisto
2007
2008
2009
2010
Rettifica
1/5
2/5
3/5
4/5
Per gli immobili vale lo stesso dscorso ma gli anni da considerare sono quelli dal 2002 al 2010 per per ciacun anno deve essere considerato l’importo in decimi (1/10, 2/10, ecc.).
La rettifica deve essere effettuata in dichiarazione Iva e quindi senza emettere alcuna fattura.
Determinazion del reddito “per cassa”
Il reddito viene determinato, sia per imprese che per i professionisti, per cassa, ovvero ha rilevanza il momento dell’incasso o del pagamento delle fatture senza tener conto della competenza economica.
Qui di seguito indico quelli che secondo me sono i pro e i contro dl regime di cui tratto:
Pro
Esonero Irap
Esclusione dagli studi di settore
Contro
- Non appetibile per redditi più bassi
- Non consentita detrazione Iva su cquisti
- Versamento Iva su acquisti in reverse charge e intracomunitari
- Rettifica detrazione Iva su aquisti
- Solo se senza dipendenti ed esportazioni
Acquisti di cespiti nel triennio anteriore inferiore a E. 15 mila





