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Contribuenti minimi: a inizio anno opportune alcune verifiche

gennaio 7th, 2011

contribuente minimo

L’anno e’ iniziato e ora sappiamo il valore del fatturato dell’anno scorso. E’ bene tenerlo in considerazione per comportarsi correttamente con la fatturazione 2011, dato che il regime dei contribuenti minimi e’ il regime naturale, ovvero nel quale si ricade senza necessita’ di operare alcuna scelta, per coloro che hanno avuto ricavi, ragguagliati ad anno, inferiori a E. 30.000.

E’ ancora attuale il post pubblicato 2 anni fa e che qui di seguito ritrascrivo:

Il regime fiscale dei minimi oltre che essere adottato da coloro che iniziano un’attività nel 2009 è un regime “naturale”, ovvero automatico, per le persone fisiche che nell’anno precedente hanno mostrato certe caratteristiche a condizione che non partecipino ad associazioni professionali o a società di persone o srl con opzione per trasparenza, salvo la scelta di rimanere nel regime ordinario di determinazione dell’imposta.

Vediamo quali sono queste caratteristiche, in cosa consiste, l’obbligo di rettifica della detrazione dell’iva su alcuni acquisti effettuati negli anni precedenti

Rientrano nel regime in questione coloro che nell’anno 2010:

  • hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, inferiori a E. 30.000;

  • Non hanno effettuato esportazioni;

  • non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti, o assimiliati, né corrisposto compensi ad associati in partecipazione con apporto di solo lavoro;

Altro requisito è che nel triennio precedente (2008/2010) non abbiano acquistato beni strumentali, anche tramite locazione e leasing, per un ammontare superiore a E. 15.000.

Coloro che adottano il regime fiscale in questione:

  • sono esonerati dalla tenuta delle scritture contabili;

  • sono esclusi dall’Irpef ed assoggettati ad imposta sostitutiva del 20%;

  • sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore;

  • sono esonerati dall’IRAP;

  • non addebitano l’IVA in fattura (sulle fatture emesse deve essere riportata la dicitura “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, comma 100, Legge n. 244/2007″);

  • non hanno diritto alla detrazione dell’Iva sugli acquisti;

  • per le operazioni per le quali sono debitori d’imposta con il meccanismo del reverse charge (acquisti intracomunitari, prestazioni nel settore edile, ecc.) integrano la fattura con l’indicazione dell’aliquota e dell’imposta e provvedono al relativo versamento entro il 16 del mese successivo. È questa l’unica ipotesi di versamento dell’IVA.

L’obbligo di rettifica della detrazione dell’Iva

I soggetti che adottano dal 2011 il regime dei contribuenti minimi devono effettuare la rettifica della detrazione dell’IVA operata con riferimento a tutti i beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati, esistenti al 31/12/2010, cioè riversare in tutto o in parte l’Iva su tali beni. Tale disposizione riguarda essenzialmente le rimanenze di magazzino, i servizi non utilizzati, cioè fatturati nel 2010 ma riferiti al 2011 i beni ammortizzabili acquistati dal 2007 in poi.

In particolare:

per le rimanenze e i servizi deve essere rettificato l’intero importo dell’Iva detratta al momento dell’acquisto;

per i beni ammortizzabili, esclusi gli immobili, acquistati dal 2005 in poi, la rettifica deve essere effettuata per tanti quint d’imposta come da tabella che segue:

Anno d’acquisto

2007

2008

2009

2010

Rettifica

1/5

2/5

3/5

4/5

Per gli immobili vale lo stesso dscorso ma gli anni da considerare sono quelli dal 2002 al 2010 per per ciacun anno deve essere considerato l’importo in decimi (1/10, 2/10, ecc.).

La rettifica deve essere effettuata in dichiarazione Iva e quindi senza emettere alcuna fattura.

Determinazion del reddito “per cassa”

Il reddito viene determinato, sia per imprese che per i professionisti, per cassa, ovvero ha rilevanza il momento dell’incasso o del pagamento delle fatture senza tener conto della competenza economica.

Qui di seguito indico quelli che secondo me sono i pro e i contro dl regime di cui tratto:

Pro

  1. Esonero Irap

  2. Esclusione dagli studi di settore

Contro

  1. Non appetibile per redditi più bassi
  2. Non consentita detrazione Iva su cquisti
  3. Versamento Iva su acquisti in reverse charge e intracomunitari
  4. Rettifica detrazione Iva su aquisti
  5. Solo se senza dipendenti ed esportazioni
  • Acquisti di cespiti nel triennio anteriore inferiore a E. 15 mila
  • Comunicazione delle operazioni con paesi a fiscalita’ privilegiata

    dicembre 28th, 2010

    Comunicazione delle operazioni con paesi a fiscalita’ privilegiata o black list

    Di recente e’ stato introdotto un nuovo adempimento periodico, ovvero l’obbligo di effettuare una apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate nel caso in cui si effettuino operazioni di acquisto o di vendita nei confronti di operatori economici con sede, residenza o domicilio nei paesi a fiscalita’ privilegiata, i cosiddetti paesi black list.

    black list

    Sotto e’ riportato l’elenco completo, ma non bisogna credere che si tratti di paesi lontani da noi in quanto sono compresi anche San Marino, Principato di Monaco e Svizzera.

    L’obbligo di comunicazione interessa tutti i soggetti Iva, quindi sia imprese che professionisti.

    Sono invece esclusi i contribuenti minimi (art. 1 comma 96 e segg. L. 244/2007) e coloro che applicano il regime delle nuove iniziative produttive (art. 13 L. 388/2000).

    Sono soggette alla comunicazione anche le operazioni effettuate da un operatore nazionale con un rappresentante fiscale o una stabile organizzazione nominato o situata in un paese non in black list.

    Periodicita’ della comunicazione e termini di presentazione

    La comunicazione, da effettuarsi esclusivamente in via telematica entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento, puo’ essere presentata trimestralmente dai soggetti che negli ultimi 4 trimestri e per ciascuna categoria di operazioni (beni o servizi) non hanno superato il limite trimestrale di E. 50,000, altrimenti deve essere presentata mensilmente.

    La comunicazione puo’ essere presentata mensilmente anche dai non obbligati, ma questi debbono poi mantenere tale periodicita’ per l’intero anno.

    Inoltre il superamento del limite in una singola categoria di operazioni fa estendere l’obbligo di comunicazione mensile a tutte le categorie di operazioni oggetto di comunicazione.

    Per determinare le operazioni da considerare nel periodo in oggetto e’ necessario fare riferimento alla data di registrazione nei registri Iva, ovvero nelle scritture contabili obbligatorie, o in mancanza il momento del pagamento.

    Scadenza elenchi Black list 2010

    Soggetto

    Periodo riferimento

    Scadenza

    Mensile

    Ottobre

    Novembre

    Dicembre

    30/11/10

    31/12/10

    31/01/10

    Trimestrale

    4^ trimestre

    31/01/11

    In caso di omessa presentazione o di comunicazione con dati errati o incompleti e’ possibile i ravvedimento operoso con applicazione di sanzioni ridotte.

    Elenco paesi black list

    Alderney (Aurigny);

    Andorra (Principat d’Andorra);

    Anguilla;

    Antigua e Barbuda (Antigua and Barbuda);

    Antille Olandesi (Nederlandse Antillen);

    Aruba;

    Bahama (Bahamas);

    Bahrein (Dawlat al-Bahrain);

    Barbados;

    Belize;

    Bermuda;

    Brunei (Negara Brunei Darussalam);

    Costa Rica (Republica de Costa Rica);

    Dominica;

    Emirati Arabi Uniti (Al-Imarat al-’Arabiya al Muttahida);

    Ecuador (Repuplica del Ecuador);

    Filippine (Pilipinas);

    Gibilterra (Dominion of Gibraltar);

    Gibuti (Djibouti);

    Grenada;

    Guernsey (Bailiwick of Guernsey);

    Hong Kong (Xianggang);

    Isola di Man (Isle of Man);

    Isole Cayman (The Cayman Islands);

    Isole Cook;

    Isole Marshall (Republic of the Marshall Islands);

    Isole Vergini Britanniche (British Virgin Islands);

    Jersey;

    Libano (Al-Jumhuriya al Lubnaniya);

    Liberia (Republic of Liberia);

    Liechtenstein (Furstentum Liechtenstein);

    Macao (Macau);

    Malaysia (Persekutuan Tanah Malaysia);

    Maldive (Divehi);

    Maurizio (Republic of Mauritius);

    Monserrat;

    Nauru (Republic of Nauru);

    Niue;

    Oman (Saltanat ‘Oman);

    Panama (Republica de Panama’);

    Polinesia Francese (Polynesie Francaise);

    Monaco (Principaute’ de Monaco);

    San Marino (Repubblica di San Marino);

    Sark (Sercq);

    Seicelle (Republic of Seychelles);

    Singapore (Republic of Singapore);

    Saint Kitts e Nevis (Federation of Saint Kitts and Nevis);

    Saint Lucia;

    Saint Vincent e Grenadine (Saint Vincent and the Grenadines);

    Svizzera (Confederazione Svizzera);

    Samoa (Indipendent State of Samoa);

    Taiwan (Chunghua MinKuo);

    Tonga (Pule’anga Tonga);

    Turks e Caicos (The Turks and Caicos Islands);

    Tuvalu (The Tuvalu Islands);

    Uruguay (Republica Oriental del Uruguay);

    Vanuatu (Republic of Vanuatu).

    Contribuenti minimi e quadro CM Unico PF

    giugno 19th, 2010

    Novita’ nel quadro CM dei contribuenti minimi del modello Unico

    contribuente minimo

    Vediamo quali sono alcune delle novita’ del quadro CM, dedicato ai contribuenti minimi.

    Tremonti-ter

    Con la Tremonti-ter e’ stata prevista un’agevolazione sull’acquisto di alcuni macchinari nuovi di cui possono beneficiare anche i contribuenti minimi. Per questo e’ stato previsto il rigo CM5.

    E’ bene ricordare che per poter rimanere nel regime di minimi gli acquisti in beni strumentali effettuati negli ultimi 3 esercizi non deve superare E. 15.000,00 e che in caso di superamento di tale importo non si determina l’uscita immediata dal regime agevolato ma questa avra’ effetto dall’anno successivo.

    Inoltre, nel caso in cui dai calcoli dell’agevolazione Tremonti risulti una perdita, questa e’ riportabile agli esercizi successivi.

    Impresa familiare

    Nel caso di impresa familiare in regime dei minimi dovra’ essere barrata un’apposita casella e dovranno essere seguite regole apposite per il versamento delle imposte. Infatti l’intero reddito sara’ tassato in capo al titolare dell’impresa familiare mentre i collaboratori familiari sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. La quota di reddito imputabile al collaboratore verra’ soltanto riportata dal titolare nel quadro RS.

    Contributi previdenziali

    Il reddito imponibile ai fini previdenziali e’ determinato dal reddito lordo (cioe’ senza tenere conto dei contributi previdenziali) e le perdite degli anni precedenti riportabili nell’esercizio.

    A proposito di perdite in caso di uscita dal regime dei minimi, queste dovranno essere indicate nel prospetto apposito del quadro RS.

    19/06/10

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