L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 29 del 2009 pur ribadendo l’obbligo di compilare gli Studi di settore da parte delle Onlus, ha riconosciuto che in considerazione delle caratteristiche delle imprese operanti in tale settore, in particolar modo per la mancanza dello scopo di lucro e l’impiego di personale disabile o svantaggiato, le imprese sociali potrebbero non conciliarsi perfettamente con gli Studi di settore.

L’Agenzia delle Entrate riconosce quindi che nell’eventuale fase di controllo, effettuata sulla base degli studi di settore, gli uffici dovranno tener conto, di volta in volta, della sussistenza del requisito della mutualità, delle particolari situazioni locali e della tipologia di attività svolta, così da valutare la credibilità dei ricavi presunti a fronte di quanto dichiarato dal contribuente.











