Con Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 10/02/2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 11/04/2011 e’ stato definito l’importo del contributi per la revisione relativi al biennio 2011-2012 che le cooperative sono tenute a versare.
L’ammontare del contributo discende da tre fattori: numero dei soci, capitale sottoscritto e valore della produzione.
Gli enti cooperativi che superino anche un solo parametro sono tenuti al pagamento del contributo fi ssato nella fascia nella quale è presente il parametro più alto.
L’ammontare del contributo deve essere calcolato sulla base dei parametri rilevati al 31 dicembre 2010.
Per fatturato deve intendersi il valore della produzione di cui alla lettera A) dell’art. 2425 del codice civile.
Nelle cooperative edilizie il fatturato è pari all’incremento di valore dell’immobile rilevato nel totale delle voci B II o C I dello stato patrimoniale (art. 2424 codice civile) ovvero al «valore della produzione» di cui alla lettera A) – precisamente lettera A2) e/o A4) – dell’art. 2425 del codice civile.
I contributi determinati ai sensi dell’art. 1 sono aumentati del 50%, per gli enti cooperativi assoggettabili a revisione annuale ai sensi dell’art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e del 30% per gli enti cooperativi di cui all’art. 3 della legge 8 novembre 1991, n. 381.
Per gli enti iscritti all’Albo nazionale delle cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi il predetto aumento del 50% non viene applicato solo nel caso in cui gli stessi non abbiano ancora avviato o realizzato un programma edilizio.
Come disposto dall’art. 20, comma c) della legge 31 gennaio 1992, n. 59, i contributi determinati ai sensi del precedenti articoli 1 e 3 sono maggiorati del 10% per le cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, ivi compresi quelli aventi sede nelle regioni a statuto speciale.
Sono tenuti al pagamento del contributo minimo di € 280,00 gli enti cooperativi che hanno deliberato il proprio scioglimento entro il termine di pagamento del contributo per il biennio 2011/2012. Su tale importo, ricorrendone la fattispecie, verranno applicate le maggiorazioni di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto.
Il termine del pagamento per gli enti cooperativi di nuova costituzione è di 90 giorni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese. La fascia contributiva, per tali enti cooperativi, è determinata sulla base dei soli parametri rilevabili al momento dell’iscrizione nel registro delle imprese.
Sono esonerati dal pagamento del contributo gli enti cooperativi iscritti nel registro delle imprese dopo il 31 dicembre 2011.
I codici tributo da utilizzare sono
3010: contributo biennale, maggiorazione (ad esclusione della maggiorazione dovuto dalle coop. edilizie), interessi ritardato pagamento
3011: contributo dovuto dalle coop. edilizie e relativi interessi
3014: sanzioni
Termini di versamento: il contributo e’ dovuto entro 90 giorni dalla pubblicazione in G.U. del decreto che ne determina l’importo, pertanto la scadenza e’ il 10/07/2011.
Il termine del pagamento per gli enti cooperativi di nuova costituzione e’ di 90 giorni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese.




