Posts Tagged ‘Detrazione 36%’

Ritenuta sui bonifici per spese detraibili

luglio 12th, 2010

Con provvedimento dell’agenzia entrate del 30 giugno 2010 la ritenuta d’acconto del 10% da applicare ai bonifici effettuati dal 1° luglio è stata circoscritta alle spese per le quali spetta la detrazione per il 36% e del 55% (spese per il recupero del patrimonio edilizio e spese relative ad interventi di risparmio energetico)

detrazione 36 55

È bene tenere presente che il committente, ovvero il beneficiario della detrazione, non è interessato alla nuova disposizione in quanto il bonifico dovrà essere effettuato con le consuete modalità. Solo il beneficiario del pagamento avrà un’accredito inferiore alla somma fatturata e si vedrà bonificare sul conto corrente un importo inferiore del 10%.

La banca, quale sostituto d’imposta, successivamente invierà al beneficiario del pagamento una certificazione di ritenuta d’acconto, importo che quindi potrà essere scomputato dal beneficiario dalle imposte dovute all’Erario in sede di dichiarazione dei redditi.

12/07/2010

Manovra estiva 2010: bonifici e ritenuta d’acconto dal 1° luglio per usufruire di detrazioni o deduzioni

giugno 28th, 2010

Manovra estiva 2010: bonifici per usufruire di detrazioni o deduzioni e ritenuta d’acconto dal 1° luglio

bonifici

Tra pochi giorni scatta l’obbligo per le banche di effettuare una ritenuta d’acconto sui bonifici per i quali l’ordinante benefici di una deduzione o detrazione d’imposta ex art. 10 e 15 Dpr 917/1986.

Il meccanismo di applicazione della ritenuta e’ particolare in quanto il sostituto d’imposta, cui poi sono collegati gli obblighi di versamento e certificazione delle ritenute operate, non e’ l’ordinante, ovvero il beneficiario della detrazione nonche’ colui che usufruisce del servizio, ma l’intermediario finanziario (banca o posta) per mezzo del quale il bonifico viene effettuato.

Ma non e’ tutto. In pratica se fino ad oggi, ritenuta a parte, il bonifico doveva essere utilizzato obbligatoriamente solo per poche tipologie di spese detraibili, la disposizione in commento riguardera’ anche altre spese tra cui, per esempio, le spese sanitarie, anche se siamo ancora in attesa del provvedimento dirigenziale che dara’ indicazioni di dettaglio.

Semplificazione?

Ma chi trarra’ beneficio dalla nuova disposizione? Lo stato non dovrebbe realizzare alcun aumento di gettito, dato che le ritenute sono in acconto sulle imposte del beneficiario del bonifico, anzi, forse la macchinosita’ e la contemporanea minor liquidita’ delle imprese, che incassano il 10% in meno, potrebbe indurre taluni a rientrare nel sommerso.

Manovra correttiva 2010: novita’ fiscali

giugno 21st, 2010

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DL 78/2010 e’ entrata in vigore la c.d. manovra correttiva per il 2010, che potra’ tuttavia subire modifiche in sede di conversione in legge. Vediamo le principali novita’.

firma manovra

Limiti all’uso del contante

Vengono rivisti i limiti all’uso del contante e titoli al portatore. Viene infatti ridotta la soglia dagli attuali E. 12.500,00 a E. 5.000,00.

Cio’ significa che i pagamenti con denaro contante o libretti al portatore e’ possibile solo per importi inferiori ad E. 5.000,00 e che gli assegni possono essere emessi senza la clausola di non trasferibilita’ solo per importi inferiori ad E. 5.000,00.

I libretti al portatore dovranno essere estinti o riportati al di sotto di E. 5.000,00 entro il 30/06/2011.

In caso di violazioni sono previste sanzioni non inferiori ad E. 3.000,00.

Elenco clienti e fornitori

E’ stato previsto che per contrastare le frodi Iva si debbano comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni superiori ad E. 3.000,00.

Dati catastali negli atti immobiliari

Oltre che negli atti notarili anche nei contratti di locazione o affitto di beni immobili, nonché la loro cessione, risoluzione o proroga, si dovranno indicare i dati catastali degli immobili. L’omissione è punita con la sanzione dal 120% al 240% dell’imposta.

Imprese “apri e chiudi” e “in perdita sistematica”

Sara’ posta particolare attenzione alle imprese che cessano l’attivita’ entro un anno dalla data di inizio, infatti verranno inserite in una lista di soggetti da sottoporre a controllo. Stesso discorso per le imprese in perdita sistematica, ove la perdita non sia determinata da compensi erogati agli amministratori.

Ritenuta d’acconto su pagamenti per i quali si beneficia di detrazioni e deduzioni (ad es. detrazione del 36% su interventi edili)

A decorrere dal 01/07/10 in presenza di un pagamento con bonifico bancario o postale da parte di soggetti che per quella spesa beneficiano di una deduzione o una detrazione d’imposta la banca o la Posta e’ tenuta ad operare una ritenuta del 10% a titolo di acconto al momento del pagamento al beneficiario. Di conseguenza il beneficiario incassera’ un importo al netto della ritenuta.
Con uno specifico provvedimento verranno individuati i pagamenti interessati da tale disposizione.

Operazioni intracomunitarie per imprese di nuova costituzione

I soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie dovranno comunicarlo nella comunicazione di inizio attività. L’Ufficio potra’ negare l’autorizzazione a tali operazioni entro 30 giorni dall’attribuzione della partita IVA.

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