Posts Tagged ‘Detrazione 55%’

Manovra Monti: aspetti fiscali

dicembre 10th, 2011

Sono diverse le disposizioni in ambito tributario presenti nel decreto legge 201/2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 06/12/2011: vediamo le principali

Incremento delle aliquote Iva (art. 18)

A decorrere dal 01/10/2012 le aliquote Iva del 10 e del 21 per cento sono incrementate di 2 punti percentuali. Inoltre dal 01/01/2014 entrambe le aliquote sono ulteriormente incrementate di 0,5% .

Stabilizzazione del bonus ristrutturazioni (art. 4)

Dopo tante proroghe, la detrazione del 36% sulle spese per le ristrutturazioni edilizie trova collocazione nel Testo unico delle imposte sui redditi e quindi diventa una detrazione senza scadenza. L’agevolazione viene estesa agli interventi finalizzati alla ricostruzione o al ripristino di immobili danneggiati a seguito di eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza. Dal 2013 inoltre la detrazione 36% assorbe la detrazione del 55% sulle spese di riqualificazione energetica degli immobili, detrazione che per l’anno prossimo viene confermata nella stessa misura.

Introduzione dell’Imu (art. 13)

Viene anticipata al 2012, in via sperimentale per tre anni, l’imposta municipale sugli immobili, il tributo erede dell’Ici. L’aliquota e’ fissata allo 0,76%, ma i Comuni possono modificarla sino a 0,3 punti in aumento o diminuzione. Per l’abitazione principale e relative pertinenze la percentuale di tassazione scende allo 0,4%, con possibilita’ per i Comuni di variarla fino a 0,2 punti percentuali in piu’ o in meno. Per l’abitazione principale e’ prevista una detrazione di 200 euro.

La base imponibile su cui calcolare l’Imu si determina prendendo la rendita dell’immobile rivalutata del 5 % e moltiplicandola per un coefficiente fisso per ogni tipo di immobile:

  • 160 – per le abitazioni del gruppo catastale A (escluso A/10) e per le categorie C/2, C/6 e C/7
  • 140 – per i fabbricati di gruppo B e le categorie C/3, C/4 e C/5
  • 80 – per gli immobili di gruppo catastale A/10 (uffici e studi privati)
  • 60 – per i fabbricati di gruppo D
  • 55 – per i negozi e botteghe accatastati C/1.

Contrasto all’uso del contante (art. 12)
Fra le misure antievasione viene abbassato il limite di tracciabilità dei pagamenti da 2.500 a 1.000 euro.
Per i titolari di trattamenti pensionistici minimi, assegni e pensioni sociali, i rapporti relativi agli accrediti di tali somme sono esenti dall’imposta di bollo, mentre banche e intermediari finanziari non possono addebitare alcun costo.

Carburanti più cari (art. 15)
Scatta con l’entrata in vigore del decreto l’aumento delle accise sui carburanti. Già programmato e quantificato un ulteriore ritocco a partire dal 1° gennaio 2013.
Escluse dall’incremento alcune categorie di soggetti esercenti l’attività di trasporto (trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate; trasporto pubblico locale da parte di enti pubblici e imprese pubbliche locali; autoservizi di competenza statale, regionale e locale; trasporti a fune da parte di enti pubblici e imprese), per le quali e’ previsto il rimborso del maggior onere derivante dagli aumenti di accisa sul gasolio.

Aiuto alla crescita economica (art. 1)
Viene previsto un incentivo per le imprese che rafforzano la struttura patrimoniale aumentando il capitale proprio rispetto a quello esistente al 31/12/2010, mediante nuovi apporti o accantonamento di utili.

Novità in arrivo per l’Isee (art. 5)

Cambiano i criteri per la determinazione dell’Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) sulla base di un provvedimento che sara’ emanato entro il 31 maggio 2012 e che prendera’ in considerazione ulteriori parametri per il calcolo del reddito e del patrimonio della famiglia.

In pensione la Tarsu, nuovo tributo per rifiuti e servizi (art. 14)
Dal 1° gennaio 2013 anche il tributo sull’immondizia cambia volto. La nuova imposta si calcola sull’80% della superficie catastale, che puo’ essere accertata – e variata – dal Comune incrociando i propri dati con quelli dell’Agenzia del Territorio.
La tariffa prevede una maggiorazione di 30 centesimi per metro quadrato (che gli enti locali possono aumentare fino a 40) a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni.
I Comuni, inoltre, potranno stabilire riduzioni tariffarie, fino a un massimo del 30%, nei casi di abitazioni con un unico occupante, per chi risiede all’estero più di sei mesi all’anno, per i fabbricati rurali a uso abitativo, per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo.

Una verifica in più per il canone Rai (art. 17)
Imprese e società, con canone Rai speciale, perché attive in determinati settori, dovranno indicare nella loro dichiarazione dei redditi il numero di abbonamento radiotelevisivo, la categoria di appartenenza che determina la particolare tariffa e gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione dei redditi. La misura, in pratica, interessa le attività che utilizzano radio e televisione per realizzare maggiori guadagni, per attirare clienti, come alberghi, bar e altri esercizi aperti al pubblico.

Imposta sulle attività emerse con lo “scudo fiscale” (art. 19, commi da 4 a 10)
Per le attività rimpatriate o regolarizzate usufruendo dello scudo fiscale  e’ prevista l’applicazione di un’imposta straordinaria dell’1,5 per cento.
Saranno gli intermediari finanziari a trattenere la somma dovuta per il prelievo straordinario o a ricevere, da parte del contribuente, il quantum da versare. Due le rate di pari importo e due le scadenze (16 febbraio 2012 e 16 febbraio 2013) per il versamento.

Gli intermediari dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate i nominativi per i quali non e’ stato possibile versare l’imposta. Gli importi a debito saranno riscossi mediante l’iscrizione a ruolo. La sanzione per l’omesso versamento e’ pari al tributo dovuto.

Agevolazioni legate al costo del lavoro (art. 2)

L’Irap relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato diventa deducibile. La disposizione introduce una nuova deroga al principio di indeducibilità dell’Irap, già in parte mitigato dal Dl 185/2008, che aveva concesso la possibilità di dedurre il 10% dell’imposta regionale sulle attività produttive “riferibile alla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati, al netto degli interessi attivi e proventi assimilati, nonché alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato”.

Dal 2012, e’ previsto uno sconto fiscale, consistente in una maggiore deduzione Irap, per le imprese che  assumono donne in generale e under 35 a tempo indeterminato. L’agevolazione passa a 10.600 euro (a fronte dei precedenti 4.600 per ogni lavoratore impiegato), importo che diventa pari a 15.200 euro (prima 9.200 euro) per ogni incremento occupazionale di lavoratrici e giovani nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Premi al fine di promuovere la trasparenza e l’emersione di base imponibile (art. 10)

Dal 2013 ai contribuenti che svolgono attivita’ artistica o professionale o attivita’ d’impresa saranno riconosciuti benefici fiscali, semplificazione degli adempimenti amministrativi, oltre ad agevolazioni sugli accertamenti, a patto che provvedano all’invio telematico dei corrispettivi, delle fatture emesse e ricevute e delle risultanze degli acquisti non soggetti a fattura, e che istituiscano un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari dell’attività esercitata.

Per chi dichiara, anche per effetto dell’adeguamento, ricavi o compensi in misura uguale o superiore alle stime degli studi di settore, ed e’ in regola con gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti per l’applicazione dello studio, sono preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici, sono ridotti di un anno i termini di decadenza per l’attività di accertamento e la determinazione sintetica del reddito complessivo e’ ammessa a condizione che lo stesso ecceda di almeno un terzo quello dichiarato.

Emersione di base imponibile (art. 11)

Vengono previste sanzioni penali nei confronti di chi, in sede di accertamento tributario, esibisce o trasmette atti o documenti falsi o fornisce dati e notizie non rispondenti al vero.


Ridotta la ritenuta sui bonifici 36% e 55%

luglio 7th, 2011

Con la “manovra correttiva” di questi giorni all’art. 23 del DL e’ stata prevista la riduzione dal 10% al 4% della ritenuta, operata dalla banche, sui bonifici per i quali spetta la detrazione del 36% o del 55% ai fini Irpef o Ires.

La riduzione della percentuale e’ applicabile dalla data di entrata in vigore Decreto Legge.

E’ questa senz’altro una riduzione piu’ volte auspicata e chiesta dalle imprese che oltre a dover affrontare incassi spesso dilazionati erano, e lo sono ancora anche se in misura ridotta, obbligate ad attendere fino all’anno successivo e anche oltre, “l’incasso” di un importo pari al 10% dei ricavi, corrispondente molto spesso all’intero utile.

Bonifici 55% entro fine anno

novembre 23rd, 2010

abitazione

La legge di stabilità in approvazione in questi giorni in Parlamento prevede la ripartizione si 10 anni del beneficio della detrazione del 55% per lavori di risparmio energetico anziché cinque anni.

Per poter ripartire quindi in cinque anni la detrazione è necessario effettuare il bonifico entro dicembre 2010 anche se i lavori non dovessero risultare terminati a tale data. In questo modo infatti si potranno applicare le vecchie regole.

Per professionisti e persone fisiche non rileva infatti la fine lavori bensì quella di effettuazione del pagamento. Per il vero la normativa non pone limiti nemmeno sull’inizio dei lavori, che in teoria potrebbero iniziare anche successivamente cioè nel 2011. Vi e’ da dire tuttavia che l’agenzia delle entrate non ho mai trattato un caso di questo tipo e con molta probabilità ciò non sarebbe consentito.

Per i contribuenti ai quali si applica il reddito d’impresa ( imprenditori individuali e società) le regole sono differenti. Infatti la ripartizione della detrazione verrà effettuata in cinque rate e non 10 solo per ben installati entro il 31 dicembre 2010, non essendo infatti in alcun modo rilevante il momento del pagamento, che tra l’altro può essere effettuato anche con modalità diverse da bonifico bancario.

Inoltre se i lavori sono effettuati da chiunque, persone fisiche o imprese, vengono acquistati mediante leasing, la detrazione spettante all’utilizzatore del bene è calcolata sul costo sostenuto dalla società di leasing e non ha nessuna rilevanza il momento del pagamento dei canoni di locazione che quindi possono iniziare anche successivamente. In questo caso infatti il momento rilevante e’  alternativamente la consegna del bene o l’entrata nella disponibilità dell’utilizzatore oppure il collaudo.

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