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	<title>Informazione fiscale &#187; Detrazione 55%</title>
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	<description>Novità per le imprese e i cittadini</description>
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		<title>Ritenuta sui bonifici per spese detraibili</title>
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		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 07:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisco]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Detrazione 36%]]></category>
		<category><![CDATA[Detrazione 55%]]></category>
		<category><![CDATA[Ritenute d'acconto]]></category>

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		<description><![CDATA[Con provvedimento dell&#8217;agenzia entrate del 30 giugno 2010 la ritenuta d&#8217;acconto del 10% da applicare ai bonifici effettuati dal 1° luglio è stata circoscritta alle spese per le quali spetta la detrazione per il 36% e del 55% (spese per il recupero del patrimonio edilizio e spese relative ad interventi di risparmio  energetico)

È bene [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con provvedimento dell&#8217;agenzia entrate del 30 giugno 2010<strong> la ritenuta d&#8217;acconto del 10% da applicare ai bonifici effettuati dal 1° luglio è stata circoscritta alle spese per le quali spetta la detrazione per il 36% e del 55% </strong>(spese per il recupero del patrimonio edilizio e spese relative ad interventi di risparmio  energetico)</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1628" title="detrazione 36 55" src="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2010/07/detrazione-36-55-300x206.jpg" alt="detrazione 36 55" width="300" height="206" /></p>
<p>È bene tenere presente che il <strong>committente, ovvero il beneficiario della detrazione, non è interessato alla nuova disposizione</strong> in quanto il bonifico dovrà essere effettuato con le consuete modalità. Solo il <strong>beneficiario del pagamento</strong> avrà un&#8217;accredito inferiore alla somma fatturata e si vedrà bonificare sul conto corrente un importo inferiore del 10%.</p>
<p><strong>La banca, quale sostituto d&#8217;imposta</strong>, successivamente invierà al beneficiario del pagamento una certificazione di ritenuta d&#8217;acconto, importo che quindi potrà essere scomputato dal beneficiario dalle imposte dovute all&#8217;Erario in sede di dichiarazione dei redditi.</p>
<p>12/07/2010</p>
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		</item>
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		<title>Manovra estiva 2010: bonifici e ritenuta d&#8217;acconto dal 1° luglio per usufruire di detrazioni o deduzioni</title>
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		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 06:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Pacini</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Detrazione 36%]]></category>
		<category><![CDATA[Detrazione 55%]]></category>
		<category><![CDATA[Oneri deducibili]]></category>

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		<description><![CDATA[
Manovra estiva 2010: bonifici per usufruire di detrazioni o deduzioni e ritenuta d&#8217;acconto dal 1° luglio

Tra pochi giorni scatta l&#8217;obbligo per le banche di effettuare una ritenuta d&#8217;acconto sui bonifici per i quali l&#8217;ordinante benefici di una deduzione o detrazione d&#8217;imposta ex art. 10 e 15 Dpr 917/1986.
Il meccanismo di applicazione della ritenuta e&#8217; particolare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --></p>
<h2 style="margin-bottom: 0cm;">Manovra estiva 2010: bonifici per usufruire di detrazioni o deduzioni e ritenuta d&#8217;acconto dal 1° luglio</h2>
<p style="margin-bottom: 0cm; text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1624" title="bonifici" src="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2010/06/bonifici-300x188.gif" alt="bonifici" width="300" height="188" /></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Tra pochi giorni scatta l&#8217;obbligo per le banche di effettuare una ritenuta d&#8217;acconto sui bonifici per i quali l&#8217;ordinante benefici di una deduzione o detrazione d&#8217;imposta ex art. 10 e 15 Dpr 917/1986.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><strong>Il meccanismo di applicazione della ritenuta e&#8217; particolare</strong> in quanto il sostituto d&#8217;imposta, cui poi sono collegati gli obblighi di versamento e certificazione delle ritenute operate, non e&#8217; l&#8217;ordinante, ovvero il beneficiario della detrazione nonche&#8217; colui che usufruisce del servizio, ma l&#8217;intermediario finanziario (banca o posta) per mezzo del quale il bonifico viene effettuato.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Ma non e&#8217; tutto. In pratica se fino ad oggi, ritenuta a parte, il bonifico doveva essere utilizzato obbligatoriamente solo per poche tipologie di spese detraibili, <strong>la disposizione in commento riguardera&#8217; anche altre spese tra cui, per esempio, le spese sanitarie, anche se siamo ancora in attesa del provvedimento dirigenziale che dara&#8217; indicazioni di dettaglio</strong>.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><strong>Semplificazione?</strong></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Ma chi trarra&#8217; beneficio dalla nuova disposizione? Lo stato non dovrebbe realizzare alcun aumento di gettito, dato che le ritenute sono in acconto sulle imposte del beneficiario del bonifico, anzi, forse la macchinosita&#8217; e la contemporanea minor liquidita&#8217; delle imprese, che incassano il 10% in meno, potrebbe indurre taluni a rientrare nel sommerso.</p>
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		<title>Detrazione 55%: l&#8217;invio dei dati per i lavori oltre l&#8217;anno</title>
		<link>http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2010/01/detrazione-55-invio-dati-lavori-oltre-anno/</link>
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		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 08:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Pacini</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Detrazione 55%]]></category>

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		<description><![CDATA[Con la manovra &#8220;anticrisi&#8221; e&#8217; stato introdotto un ulteriore obbligo di comunicazione per quanto riguarda la detrazione del 55% per lavori di riqualificazione energetica di edifici esistenti, installazione di pannelli solari, ecc., avviati nel 2009 che si protraggano oltre il periodo d&#8217;imposta. E&#8217; necessario infatti effettuare anche  un&#8217;apposita comunicazione telematica entro 90 giorni dalla fine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Con la manovra &#8220;anticrisi&#8221; e&#8217; stato introdotto un ulteriore <strong>obbligo di comunicazione per quanto riguarda la detrazione del 55%</strong> <strong>per lavori </strong>di riqualificazione energetica di edifici esistenti, installazione di pannelli solari, ecc., avviati nel 2009 <strong>che si protraggano oltre il periodo d&#8217;imposta</strong>.<strong> </strong>E&#8217; necessario infatti effettuare anche  un&#8217;apposita comunicazione telematica entro 90 giorni dalla fine dell&#8217;anno, pertanto quest&#8217;anno entro il 31/03/2010.</div>
<div style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1411" title="tasse" src="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2010/01/tasse-204x300.jpg" alt="tasse" width="204" height="300" /></div>
<div>
<p>Inoltre se i lavori si protraggono <strong>per più periodi d&#8217;imposta</strong>, <strong>la comunicazione andrà ripetuta</strong> ogni volta nel rispetto degli stessi tempi e modalità.</p>
<p>L&#8217;adempimento  non attiene agli interventi che vengono iniziati e portati a termine nel medesimo anno.</p>
<p>Si ricorda anche che i soggetti che beneficiano della detrazione del 55%, <strong>in ogni caso, entro 90 giorni dal termine dei lavori, devono trasmettere all&#8217;ENEA, i dati relativi agli interventi effettuati</strong>.</div>
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		</item>
		<item>
		<title>Semplificazione adempimenti detrazione 55% per risparmio energetico</title>
		<link>http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2009/09/semplificazione-adempimenti-detrazione-55-per-risparmio-energetico/</link>
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		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 21:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circolari]]></category>
		<category><![CDATA[Detrazione 55%]]></category>

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		<description><![CDATA[Recentemente è stata prevista la semplificazione degli adempimenti necessari per beneficare della detrazione del 55%, prorogata fino al 2010 dalla Finanziaria 2008, relativamente alle spese sostenute per gli interventi riguardanti la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.

Non è infatti più necessario  l&#8217;attestato  di qualificazione/certificazione energetica e presentare all&#8217;ENEA il relativo allegato A, ma è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Recentemente è stata prevista la <strong>semplificazione degli adempimenti necessari per beneficare della detrazione del 55%</strong>, prorogata fino al 2010 dalla Finanziaria 2008, relativamente alle spese sostenute per gli interventi riguardanti la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1199" title="detrazione_fiscale" src="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2009/09/detrazione_fiscale.jpg" alt="detrazione_fiscale" width="250" height="309" /><br />
Non è infatti più necessario  l&#8217;attestato  di qualificazione/certificazione energetica e presentare all&#8217;ENEA il relativo allegato A, ma <strong>è  sufficiente inviare l&#8217;allegato E</strong>, ovvero la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Riferimenti normativi</strong>:<br />
Art. 1, commi da 20 a 24, Legge n. 244/2007<br />
Art. 1, commi da 344 a 349, Legge n. 296/2006<br />
Art. 31, Legge n. 99/2009</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Bonus 55%, invio comunicazione soltanto per i lavori pluriennali</title>
		<link>http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2009/05/bonus-55-invio-comunicazione-soltanto-per-i-lavori-pluriennali/</link>
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		<pubDate>Thu, 07 May 2009 19:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circolari]]></category>
		<category><![CDATA[Detrazione 55%]]></category>

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		<description><![CDATA[ 

I dati relativi alle spese effettuate nel corso del 2009 vanno trasmessi entro il 31 marzo dell&#8217;anno prossimo
Novità sul fronte del risparmio energetico. E&#8217; disponibile da oggi, infatti, sul sito dell&#8217;agenzia delle Entrate, il modello, con le relative istruzioni, approvato con provvedimento direttoriale del 6 maggio, per la comunicazione dei lavori di riqualificazione energetica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- /#content-header --> <!-- Contenuti principali --></p>
<div class="testoesteso_immagine"><img class="imagecache imagecache-img_notizia_1 aligncenter" src="http://www.nuovofiscooggi.it/files/imagecache/img_notizia_1/immagini_articoli/u7/pannelli_solari.jpg" alt="pannelli solari" width="190" height="188" /></div>
<div class="testoesteso_sottotitolo" style="text-align: justify;"><strong>I dati relativi alle spese effettuate nel corso del 2009 vanno trasmessi entro il 31 marzo dell&#8217;anno prossimo</strong></div>
<div class="testoesteso_testoarticolo" style="text-align: justify;">Novità sul fronte del risparmio energetico. E&#8217; disponibile da oggi, infatti, sul sito dell&#8217;agenzia delle Entrate, il modello, con le relative istruzioni, approvato con <a class="blank" href="http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/ebf11101accf1b5/totalone%20risp_energ.pdf" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.agenziaentrate.it');" target="_blank">provvedimento</a> direttoriale del 6 maggio, per la comunicazione dei lavori di riqualificazione energetica che proseguono oltre il periodo d&#8217;imposta nel quale sono iniziati.</p>
<p>Il modello va utilizzato per le spese effettuate a partire dal periodo d&#8217;imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008, quindi dal 2009 per la generalità dei contribuenti persone fisiche e per i soggetti con esercizio coincidente con l&#8217;anno solare. Deve essere inviato, esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati, entro 90 giorni dal termine del periodo d&#8217;imposta nel quale sono iniziati i lavori. Quindi, le comunicazioni relative a lavori iniziati nel 2009 e che proseguiranno l&#8217;anno prossimo, andranno inviate entro il 31 marzo 2010.</p>
<p>Se gli interventi proseguono per più periodi d&#8217;imposta, la comunicazione andrà fatta entro 90 giorni dal termine di ciascun periodo. I soggetti diversi dalle persone fisiche con periodo d&#8217;imposta non coincidente con l&#8217;anno solare devono inviare i dati entro 90 giorni dal termine del periodo d&#8217;imposta in cui sono state sostenute le spese.</p>
<p>La comunicazione non va inviata per lavori iniziati e conclusi nello spesso periodo d&#8217;imposta e per gli anni in cui non sono state sostenute spese.</p>
<p>Nel modello andranno indicati i dati del dichiarante, quelli relativi all&#8217;immobile, la data di inizio lavori e le tipologie di interventi eseguiti con le relative spese:</p>
<ul>
<li>riqualificazione energetica di edifici esistenti (valore massimo della detrazione, 100mila euro)</li>
<li>interventi sull&#8217;involucro di edifici esistenti (valore massimo della detrazione, 60mila euro)</li>
<li>interventi di installazioni di pannelli solari (valore massimo della detrazione, 60mila euro)</li>
<li>interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (valore massimo della detrazione, 30mila euro).</li>
</ul>
<p>Il provvedimento definisce inoltre i tempi e le modalità dello scambio di informazioni tra Enea e Amministrazione finanziaria.<br />
L&#8217;Ente per le nuove tecnologie, l&#8217;energia e l&#8217;ambiente, dovrà inviare all&#8217;agenzia delle Entrate, entro l&#8217;ultimo giorno del mese successivo al ricevimento della comunicazione di fine lavori da parte del contribuente, le seguenti informazioni: dati del soggetto e dell&#8217;immobile, tipo di interventi eseguiti, date di inizio e fine lavori, risparmio annuo di energia in fonti primarie previsto (espresso in kWh), costi degli interventi al netto delle spese professionali, importo delle somme per cui usufruire della detrazione d&#8217;imposta, costo delle spese professionali, dati del tecnico che ha rilasciato l&#8217;attestato di certificazione o di qualificazione energetica. Per quanto riguarda i lavori terminati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 7 maggio 2009 (data di pubblicazione del provvedimento), l&#8217;Enea trasmetterà i dati entro il prossimo 30 settembre.</p>
<p>Vengono, in questo modo, semplificati gli obblighi di comunicazione, previsti dal decreto &#8220;anticrisi&#8221; (Dl 185/2008, articolo 29, comma 6), relativi alla fruizione della detrazione Irpef o Ires del 55% per gli interventi finalizzati al risparmio energetico, introdotta dalla Finanziaria 2007.<br />
Il decreto, infatti, aveva stabilito l&#8217;invio, da parte dei contribuenti che intendevano beneficiare dello &#8220;sconto&#8221; fiscale per le spese sostenute nei periodi d&#8217;imposta successivi al 2008, di un&#8217;apposita comunicazione all&#8217;agenzia delle Entrate. Con il provvedimento del 6 maggio, l&#8217;obbligo viene previsto esclusivamente per i contribuenti che effettuano lavori che si protraggono per più periodi d&#8217;imposta. In tal modo, è sensibilmente ridotto il numero dei soggetti tenuti all&#8217;adempimento, pur garantendo il monitoraggio dell&#8217;onere a carico dello Stato in relazione all&#8217;agevolazione.</p>
<p style="text-align: justify;">È opportuno ricordare che i contribuenti che intendono avvalersi della detrazione, in ogni caso, devono inviare all&#8217;Enea (acs.enea.it) la comunicazione di fine lavori entro 90 giorni dalla loro conclusione, trasmettendo i dati indicati nel decreto ministeriale del 19 febbraio 2007.</p>
<p style="text-align: justify;">Via | Fiscooggi</p>
</div>
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		<title>La conversione in legge del decreto &#8220;anti crisi&#8221;</title>
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		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 10:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<category><![CDATA[Accertamento]]></category>
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		<category><![CDATA[Ravvedimento]]></category>
		<category><![CDATA[Studi di settore]]></category>

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		<description><![CDATA[Il &#8220;Decreto anti-crisi&#8221; è stato recentemente approvato dalla Camera e considerato che il testo non dovrebbe subire in Senato, lo stesso dovrebbe essere ritenuto definito. Si evidenziano le principali novità apportate in sede di conversione in legge.

ESIGIBILITÀ DIFFERITA DELL&#8217;IVA (art. 7)
E&#8217; stata confermata la possibilità di applicare l&#8217;esigibilità differita dell&#8217;IVA alle cessioni e prestazioni effettuate [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Il &#8220;Decreto anti-crisi&#8221; è stato recentemente approvato dalla Camera e considerato che il testo non dovrebbe subire in Senato, lo stesso dovrebbe essere ritenuto definito. S</strong><em><strong>i evidenziano le principali novità apportate in sede di conversione in legge.</strong></em></p>
<p align="justify">
<p align="center"><strong>ESIGIBILITÀ DIFFERITA DELL&#8217;IVA (art. 7)</strong></p>
<p align="justify">E&#8217; stata <strong>confermata la possibilità di applicare l&#8217;esigibilità differita dell&#8217;IVA</strong> alle cessioni e prestazioni effettuate nei confronti dei soggetti IVA. Sono escluse le operazioni effettuate da soggetti che applicano regimi speciali e delle operazioni fatte nei confronti di soggetti che assolvono l&#8217;IVA con applicazione del reverse charge. E&#8217; stata peraltro eliminata la natura sperimentale della nuova disposizione che quindi viene prevista come disposizione a regime. Per l&#8217;operatività della stessa <strong>tuttavia occorre attendere l&#8217;autorizzazione dell&#8217;Unione Europea e un apposito Decreto ministeriale</strong>.</p>
<p align="justify">
<p align="center"><strong>RIDUZIONE COSTO RAVVEDIMENTO OPEROSO (art. 16, comma 5)</strong></p>
<p align="justify">È confermata la riduzione del costo del ravvedimento operoso che ora sono previste nelle seguenti misure:</p>
<p align="justify">Omesso versamento regolarizzato entro 30 giorni: 2,5%;</p>
<p align="justify">Omesso versamento regolarizzato entro il termine di presentazione della dichiarazione dell&#8217;anno successivo o entro un anno se non prevista la dichiarazione: 3%;</p>
<p align="justify">Omessa dichiarazione regolarizzata entro 90 giorni: 2,5%.</p>
<p align="justify">
<p align="center"><strong>OBBLIGO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (art. 16, commi 6 e 7)</strong></p>
<p align="justify">È confermato l&#8217;obbligo <strong>per le società</strong> di nuova costituzione di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) nella domanda di iscrizione al Registro delle Imprese mentre le società già costituite alla data del 29/11/08 dovranno comunicare l&#8217;indirizzo di posta elettronica certificata entro 3 anni dall&#8217;entrata in vigore del Decreto.</p>
<p align="justify">Tale obbligo è applicabile anche ai <strong>professionisti</strong> iscritti in Albi ed Elenchi. Questi ultimi sono tenuti a comunicare ai rispettivi Ordini o Collegi l&#8217;indirizzo di posta elettronica certificata entro il 29/11/09.</p>
<p align="justify">In sede di conversione, è stata specificata la <strong>possibilità di sostituire la PEC con un indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell&#8217;invio e della ricezione delle comunicazioni e l&#8217;integrità del contenuto delle stesse</strong>, garantendo l&#8217;interoperabilità con analoghi sistemi internazionali.</p>
<p align="justify">
<p align="center"><strong>ROTTAMAZIONE LICENZE SETTORE COMMERCIALE E TURISTICO (art. 19-ter)</strong></p>
<p align="justify">É introdotto l&#8217;indennizzo di cui al D.Lgs. n. 207/96 per gli operatori del settore commerciale e turistico che cessano l&#8217;attività nei 3 anni precedenti il pensionamento di vecchiaia nel triennio 2009/2011. Conseguentemente è prorogato fino al 2013 l&#8217;aumento dello 0,09% della contribuzione IVS commercianti.</p>
<p align="justify">
<p align="center"><strong>REVISIONE STUDI DI SETTORE (art. 8 )</strong></p>
<p align="justify">E&#8217; stata confermata la possibilità, ad opera di un apposito Decreto del Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, di integrare gli studi di settore per tenere conto della crisi economica, con riguardo a particolari settori dell&#8217;economia o aree territoriali. Per la rilevazione degli effetti della crisi, a breve saranno disponibili appositi questionari da restituire all&#8217;Amministrazione finanziaria.</p>
<p align="justify">
<p align="center"><strong>LIMITAZIONI ALL&#8217;ACCERTAMENTO PRESUNTIVO E STUDI DI SETTORE (art. 27, comma 4)</strong></p>
<p align="justify">È confermato che nei confronti dei soggetti che aderiscono agli inviti al contraddittorio riferiti agli accertamenti basati sugli studi di settore relativi al periodo d&#8217;imposta 2006 e successivi non possono essere effettuati ulteriori accertamenti basati su presunzioni semplici.</p>
<p align="justify">Tale &#8220;agevolazione&#8221; è applicabile al sussistere delle seguenti condizioni:</p>
<p align="justify">-l&#8217;ammontare delle attività non dichiarate non sia superiore al 40% dei ricavi/compensi dichiarati ovvero l&#8217;ammontare delle attività non dichiarate non sia superiore, in valore assoluto, ad € 50.000;</p>
<p align="justify">-soltanto se nei modelli dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore, relativi all&#8217;annualità interessata dall&#8217;invito, non siano presenti irregolarità (omissioni, infedeltà, indicazioni di cause di inapplicabilità/esclusione inesistenti) che comportano l&#8217;incremento della sanzione per infedele dichiarazione del 10%.</p>
<p align="justify">
<p align="center"><strong>DETRAZIONE 55% (art. 29, commi da 6 a 10)</strong></p>
<p align="justify">Le nuove disposizioni trovano applicazione con riferimento alle spese sostenute nei periodi d&#8217;imposta successivi a quello in corso al 2008.</p>
<p align="justify">Per le spese sostenute a decorrere dal 2009 i soggetti interessati dovranno presentare una comunicazione all&#8217;Agenzia delle Entrate con modalità e termini che saranno definiti da un apposito Provvedimento. <strong>Non è quindi più richiesta la presentazione dell&#8217;istanza preventiva</strong> alla quale il precedente testo del Decreto subordinava la fruizione della detrazione. La detrazione d&#8217;imposta dovrà essere obbligatoriamente ripartita in <strong>5 rate annuali </strong>di pari importo.</p>
<p align="justify">
<p align="center"><strong>AVVISO DI ACCERTAMENTO NON PRECEDUTO DA INVITO AL CONTRADDITTORIO</strong></p>
<p align="center"><strong>(art. 27, comma 4-ter)</strong></p>
<p align="justify"><strong>Vengono ridotte alla metà le sanzioni</strong> se l&#8217;avviso di accertamento o di liquidazione non è stato preceduto dall&#8217;invito al contraddittorio, <strong>ma a condizione che il contribuente rinunci ad impugnare l&#8217;avviso di accertamento o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con adesione  e provveda a pagare</strong>, entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute.</p>
<p align="justify">
<p align="center"><strong>INDEBITE COMPENSAZIONE DI CREDITI D&#8217;IMPOSTA (art. 27, commi da 16 a 19)</strong></p>
<p align="justify">È stato ampliato il termine per  provvedere alla notifica dell&#8217;atto di recupero di crediti inesistenti utilizzati in compensazione, che ora può essere effettuata entro il 31/12 dell&#8217;ottavo anno successivo a quello in cui è avvenuto l&#8217;utilizzo. Inoltre la sanzione per l&#8217;utilizzo in compensazione di crediti d&#8217;imposta inesistenti è fissata nella misura compresa tra il 100% e il 200% dei crediti stessi, pari a quella prevista per le ipotesi di dichiarazione infedele.</p>
<p align="left">
<p style="text-align: center;"><strong>BONUS STRAORDINARIO PER LE FAMIGLIE (art. 1)</strong></p>
<p align="justify">Al fine di favorire i nuclei familiari a basso reddito è confermato il riconoscimento del bonus straordinario. La novità introdotta in sede di conversione riguarda il termine di presentazione della richiesta del bonus al sostituto d&#8217;imposta che è stato differito al 28/02 per la richiesta del bonus in base alle condizioni esistenti nel 2007 mentre rimane al 31/03 in base alle condizioni del 2008.</p>
<p align="justify">
<p align="center"><strong>DETASSAZIONE C.D. &#8220;PREMI DI PRODUTTIVITÀ&#8221; (art. 5)</strong></p>
<p align="justify">È confermata la proroga per il 2009 dell&#8217;assoggettamento all&#8217;imposta sostitutiva pari al 10% delle somme erogate a titolo di &#8220;premi produzione&#8221; introdotto dall&#8217;art. 2, comma 1, lett. c), DL n. 93/2008 su un importo massimo complessivo lordo di € 6.000 e con esclusivo riferimento ai lavoratori dipendenti del settore privato che nel 2008 hanno conseguito un reddito da lavoro dipendente non superiore ad € 35.000. Non è stata invece prorogata l&#8217;agevolazione per le somme relative agli straordinari.</p>
<p align="justify">
<p align="center"><strong>DEDUCIBILITÀ IRAP AI FINI REDDITUALI (art. 6)</strong></p>
<p align="justify">È confermata la deducibilità di una parte dell&#8217;Irap pagata, nel termine del 10%. E&#8217; stato tuttavia precisato che la deducibilità riguarda sia i soggetti Ires che i soggetti Irpef.</p>
<p align="justify">
<p align="center"><strong>RIVALUTAZIONE IMMOBILI (art. 15, commi da 16 a 23)</strong></p>
<p align="justify">È confermata, alle società ed enti non commerciali, la possibilità di rivalutare gli immobili pagando un&#8217;imposta sostitutiva del 7% per gli immobili strumentali e 4% per li immobili civili. È previsto che la validità degli effetti fiscali sia operativa a partire dal  quinto esercizio successivo a quello della rivalutazione ovvero dal 2013.</p>
<p align="justify">
<p align="center"><strong>SOPPRESSIONE DI ALCUNI ADEMPIMENTI (art. 16, commi da 2 a 4)</strong></p>
<p align="justify">È confermata la soppressione dei seguenti adempimenti (peraltro mai entrati in vigore):</p>
<p align="justify">-invio telematico dei corrispettivi previsto dall&#8217;art. 37, commi da 33 a 37-ter, DL n. 223/2006;</p>
<p align="justify">-obbligo di comunicazione preventiva per le compensazioni nel mod. F24 eccedenti € 10.000;</p>
<p align="justify">-obbligo di memorizzare su supporto elettronico le operazioni effettuate tramite distributori automatici.</p>
<p align="justify">
<p align="center"><strong>CONSERVAZIONE ELETTRONICA DI REGISTRI (art. 16, commi 12-bis e 12-ter)</strong></p>
<p align="justify">Viene ammessa la possibilità di predisposizione e tenuta oltre che dei libri contabili anche di quelli sociali con strumenti informatici.</p>
<p align="justify">
<p align="center"><strong>ABROGAZIONE LIBRO SOCI (art. 16, commi da 12-quater a 12-undecies)</strong></p>
<p align="justify">Per effetto dell&#8217;abrogazione del n. 1) del comma 1 dell&#8217;art. 2478, C.c., il libro soci <strong>nelle srl</strong> è abolito. Di conseguenza viene modificato l&#8217;art. 2472, C.c., prevedendo che, in caso di trasferimento delle partecipazioni sociali lo stesso abbia effetto, di fronte alla società, dal momento del deposito dell&#8217;atto presso il Registro delle Imprese, anziché dall&#8217;iscrizione nel libro soci. Viene stabilito che i 30 giorni entro i quali gli amministratori devono depositare presso il Registro delle Imprese l&#8217;apposita dichiarazione richiesta nel caso di trasferimento dell&#8217;intera partecipazione appartenente ad un solo o di mutamento della persona del socio decorrano dall&#8217;avvenuta variazione della compagine sociale anziché dall&#8217;iscrizione nel libro soci. Viene eliminato l&#8217;obbligo di deposito al Registro delle Imprese dell&#8217;elenco soci in sede di deposito del bilancio d&#8217;esercizio. Le novità in esame si applicano dal sessantesimo giorno successivo all&#8217;entrata in vigore della legge di conversione; gli amministratori delle srl, entro tale termine, devono depositare presso il Registro delle Imprese un&#8217;apposita dichiarazione per integrare i dati in possesso della CCIAA con quelli del libro soci.</p>
<p align="justify">
<p align="center"><strong>COMUNICAZIONE DEI DATI E NOTIZIE RILEVANTI PER GLI ENTI ASSOCIATIVI (art. 30)</strong></p>
<p align="justify">È confermato che il riconoscimento delle agevolazioni fiscali (non imponibilità dei corrispettivi, quote e contributi) a favore delle associazioni, consorzi ed Enti non commerciali è subordinato alla trasmissione, all&#8217;Agenzia delle Entrate, dei dati e delle notizie rilevanti, entro i termini e con le modalità che saranno individuati dal Provvedimento dell&#8217;Agenzia delle Entrate.</p>
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		<item>
		<title>Decreto &#8220;anti crisi&#8221;</title>
		<link>http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2008/12/decreto-anti-crisi/</link>
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		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 08:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circolari]]></category>
		<category><![CDATA[Bonus famiglie]]></category>
		<category><![CDATA[Detrazione 55%]]></category>
		<category><![CDATA[Imposte dirette]]></category>
		<category><![CDATA[Irap]]></category>
		<category><![CDATA[Iva]]></category>
		<category><![CDATA[Posta elettronica]]></category>
		<category><![CDATA[Ravvedimento]]></category>

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		<description><![CDATA[Si illustrano di seguito le principali novità di carattere fiscale contenute nel Decreto legge recentemente varato dal Governo al fine di contenere e contrastare gli effetti della crisi economico-finanziaria. Il Decreto è entrato in vigore il 29.11.2008.
RICORDIAMO CHE LE DISPOSIZIONI POTRANNO SUBIRE MODIFICHE IN SEDE DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO

BONUS STRAORDINARIO PER LE FAMIGLIE
Al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Si illustrano di seguito le principali novità di carattere fiscale contenute nel Decreto le</em><em>gge recentemente varato dal Governo al fine di contenere e contrastare gli effetti della crisi economico-finanziaria. Il Decreto è entrato in vigore il 29.11.2008.</em></p>
<p><strong><em>RICORDIAMO CHE LE DISPOSIZIONI POTRANNO SUBIRE MODIFICHE IN SEDE DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO</em></strong></p>
<p><span id="more-11"></span></p>
<p align="center"><em><strong>BONUS STRAORDINARIO PER LE FAMIGLIE</strong></em></p>
<p><em>Al fine di favorire i nuclei familiari (richiedente, coniuge non legalmente ed effettivamente separato </em>anche se non a carico, figli ed altri familiari a carico) a basso reddito, è riconosciuto un bonus straordinario ai soggetti residenti qualora al reddito complessivo concorrano esclusivamente una o più delle seguenti categorie di reddito previste dal TUIR:</p>
<ul>
<li> <strong>REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE; </strong> <strong>REDDITI DI PENSIONE; </strong> <strong>TALUNI REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE </strong>ed in particolare compensi percepiti dai <strong>soci di cooperative di produzione e lavoro, </strong>compensi derivanti da <strong>rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, </strong>remunerazioni dei <strong>sacerdoti, </strong>compensi per <strong>lavori socialmente utili; </strong> <strong>TALUNI REDDITI DIVERSI </strong>ed in particolare redditi derivanti da attività commerciali e di lavoro autonomo non esercitate abitualmente,  <strong>REDDITI FONDIARI </strong>di ammontare non superiore <em>ad € 2.500 </em><em>esclusivamente in </em>concomitanza con i redditi sopra evidenziati.</li>
</ul>
<p><em>L&#8217;ammontare del bonus è proporzionale al numero dei componenti il nucleo familiare ed </em>all&#8217;ammontare del &#8220;reddito complessivo familiare&#8221; come di seguito illustrato:</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" width="628">
<col width="308"></col>
<col width="187"></col>
<col width="107"></col>
<tbody>
<tr valign="top">
<td width="308">
<p align="center"><strong>REDDITO 	COMPLESSIVO</strong></p>
<p align="center"><strong>DEL 	NUCLEO FAMILIARE</strong></p>
</td>
<td width="187">
<p align="center"><strong>NUMERO 	COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE</strong></p>
</td>
<td width="107">
<p align="center"><strong>AMMONTARE 	BONUS</strong></p>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td width="308">Titolari 	di pensione e 	reddito complessivo non superiore ad € 15.000</td>
<td width="187">
<p align="center">1</p>
</td>
<td width="107">
<p align="center">E. 	200</p>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td width="308">reddito 	familiare complessivo non superiore ad € 17.000</td>
<td width="187">
<p align="center">2</p>
</td>
<td width="107">
<p align="center">E. 	300</p>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td width="308">reddito 	familiare complessivo non superiore ad € 17.000</td>
<td width="187">
<p align="center">3</p>
</td>
<td width="107">
<p align="center">E. 	450</p>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td width="308">reddito 	familiare complessivo non superiore ad € 20.000</td>
<td width="187">
<p align="center">4</p>
</td>
<td width="107">
<p align="center">E. 	500</p>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td width="308">reddito 	familiare complessivo non superiore ad € 20.000</td>
<td width="187">
<p align="center">5</p>
</td>
<td width="107">
<p align="center">E. 	600</p>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td width="308">reddito 	familiare complessivo non superiore ad € 22.000</td>
<td width="187">
<p align="center">Più 	di 5</p>
</td>
<td width="107">
<p align="center">E. 	1.000</p>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td width="308">reddito 	familiare complessivo non superiore ad € 35.000</td>
<td width="187">Con 	componenti portatori di handicap</td>
<td width="107">
<p align="center">E. 	1.000</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><em>Il bonus così individuato </em>è 	attribuito <strong>ad 	uno solo dei componenti </strong>il 	nucleo familiare,<strong> non 	costituisce reddito </strong>né 	ai fini fiscali, né ai fini delle prestazioni previdenziali, 	compreso l&#8217;ottenimento della c.d. &#8220;social card&#8221;, <strong>è 	erogato dal sostituto d&#8217;imposta </strong>che 	il soggetto interessato indica nella richiesta per l&#8217;ottenimento 	del bonus, è 	riconosciuto ai soggetti che presentano <strong>apposita richiesta </strong>al 	proprio sostituto d&#8217;imposta, <strong>è 	erogato dal sostituto d&#8217;imposta </strong>che 	ha ricevuto la richiesta. In 	tutti i casi in cui il <strong>bonus 	non è erogato dal sostituto d&#8217;imposta</strong><strong>, 	l&#8217;apposita </strong><strong>richiesta 	può essere presentata telematicamente all&#8217;Agenzia delle Entrate</strong>.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">I soggetti che sono <strong>tenuti alla presentazione della dichiarazione </strong>e intendono richiedere il bonus in base alle <strong>condizioni esistenti nel 2008 </strong>ne faranno richiesta <strong>con la dichiarazione dei redditi relativa al 2008</strong>.</span></p>
<p align="center"><em><strong>MODIFICHE PROCEDURA PER DETRAZIONE 55%</strong></em></p>
<p><strong>Si complica la procedura per usufruire della detrazione delle spese relative ad interventi di </strong><strong>riqualificazione energetica </strong><strong>di edifici o unità immobiliari </strong>esistenti. Infatti per le <strong>spese sostenute nel 2008, </strong>2009 e 2010 i soggetti interessati devono inviare all&#8217;Agenzia delle Entrate, <strong>esclusivamente in via telematica</strong>, un&#8217;<strong>apposita istanza </strong> a seguito della quale, <span style="text-decoration: underline;"><strong>entro 30 giorni dalla ricezione</strong>, l&#8217;Agenzia delle Entrate comunica l&#8217;accoglimento di detta istanza.</span></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Senza l&#8217;accoglimento della domanda quindi non è possibile fruire della detrazione.</strong></span></p>
<p><strong>Infatti qualora, decorsi i predetti 30 giorni, i contribuenti non ricevano esplicita comunicazione </strong>da parte dell&#8217;Agenzia delle Entrate, <strong>l&#8217;istanza è da ritenersi rifiutata </strong>(applicazione del c.d. &#8220;silenzio- rifiuto&#8221;). Le istanze saranno esaminate secondo l&#8217;ordine cronologico di invio.</p>
<p><strong>Per le spese sostenute nel 2008 l&#8217;istanza dovrà essere presentata </strong><strong>tra il 15.1.2009 ed il 27.2.2009, </strong>mentre per le spese sostenute nel 2009 e 2010 (attualmente l&#8217;ultimo anno ammesso al beneficio) nel periodo compreso tra il 1.6 ed il 31.12 di ciascun anno.</p>
<p>In caso di non accoglimento della domanda (nei termini) o in caso di mancata presentazione della stessa è possibile beneficiare della detrazione IRPEF del 36% delle spese sostenute, per un importo massimo di spesa pari ad € 48.000 per ciascun immobile da ripartire in 10 rate annuali di pari importo (in pratica si ottiene il beneficio previsto per tutte le spese per lavori edili).</p>
<p align="center"><em><strong>ESIGIBILITÀ DIFFERITA DELL&#8217;IVA</strong></em></p>
<p align="left">Per gli <strong>anni solari 2009, 2010 e 2011 </strong>è prevista l&#8217;applicazione della &#8220;<strong>esigibilità differita&#8221; dell&#8217;IVA </strong>anche con riferimento alle <strong>cessioni e prestazioni effettuate nei confronti della generalità dei soggetti che agiscono nell&#8217;esercizio </strong><strong>d&#8217;impresa, arte o professione</strong>. <strong>Conseguentemente, va evidenziato che l&#8217;IVA a credito risulta detraibile per l&#8217;acquirente all&#8217;atto del pagamento. </strong><strong>Decorso un anno dall&#8217;effettuazione dell&#8217;operazione</strong>, l&#8217;imposta diviene <strong>comunque esigibile</strong>.</p>
<p>Per beneficiare dell&#8217;esigibilità differita, la fattura relativa alla cessione/prestazione dovrà riportare un&#8217;apposita annotazione.</p>
<p align="left">
<p align="center"><em><strong>OBBLIGO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER LE SOCIETA&#8217;</strong></em></p>
<p>È previsto l&#8217;obbligo per le società di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) nella domanda di iscrizione al Registro delle Imprese. Le società già costituite alla data del 29.11.2008 dovranno comunicare l&#8217;indirizzo di posta elettronica certificata entro 3 anni dall&#8217;entrata in vigore del Decreto.</p>
<p align="center"><em><strong>RIDUZIONE COSTO RAVVEDIMENTO OPEROSO</strong></em></p>
<p>Per effetto di tali riduzioni, la sanzione ridotta prevista per il ravvedimento dell&#8217;insufficiente/omesso versamento dei tributi, considerato che la sanzione base è pari al 30%, passa dal 3,75% al <strong>2,5% in caso di ravvedimento perfezionato entro 30 giorni </strong>e dal 6% <strong>al 3% in caso di ravvedimento perfezionato entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva</strong>.</p>
<p>Si ritiene che la nuova misura ridotta possa trovare applicazione con riferimento al ravvedimento operoso perfezionato dal 29.11.2008, a prescindere dalla data della violazione.</p>
<p align="left">
<p align="center"><em><strong>DEDUCIBILITÀ IRAP AI FINI REDDITUALI</strong></em></p>
<p>A partire dal periodo d&#8217;imposta in corso al 31.12.2008 è ammessa in deduzione la quota del 10% dell&#8217;IRAP pagata nel periodo d&#8217;imposta.</p>
<p>Oltre all&#8217;introduzione a regime della parziale deducibilità dell&#8217;IRAP è prevista la possibilità di recupero delle maggiori imposte versate negli anni precedenti a causa della totale indeducibilità dell&#8217;IRAP.</p>
<p>Il rimborso è eseguito secondo l&#8217;ordine cronologico di presentazione ed è pari alla quota di IRAP relativa agli interessi e alle spese del personale effettivamente sostenuti. Il <strong>10% dell&#8217;IRAP </strong>dell&#8217;anno di competenza, diversamente da quanto previsto a regime, <strong>costituisce il limite dell&#8217;importo rimborsabile per ciascuna annualità.</strong></p>
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		<title>Dichiarazione dei redditi</title>
		<link>http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2008/04/dichiarazione-dei-redditi/</link>
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		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 07:20:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circolari]]></category>
		<category><![CDATA[Scadenze]]></category>
		<category><![CDATA[730]]></category>
		<category><![CDATA[Caf]]></category>
		<category><![CDATA[Detrazione 55%]]></category>
		<category><![CDATA[Imposte dirette]]></category>
		<category><![CDATA[Oneri deducibili]]></category>
		<category><![CDATA[Unico]]></category>

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		<description><![CDATA[Modello
Unico 2008 PF – 730/2008, redditi 2007

Come
ogni anno, si sta avvicinando il periodo in cui saldare i conti con
il fisco. In particolare il termine per la presentazione del modello
730 scade
il
31 Maggio,
mentre il termine previsto per effettuare il pagamento delle imposte
risultanti dal modello Unico
è il 16 giugno oppure il 16
luglio
con una piccola maggiorazione.

Occorre quindi
predisporre e consegnarci [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="western" style="margin-left: 1.75cm;"><span style="font-size: small;">Modello<br />
Unico 2008 PF – 730/2008, redditi 2007</span></p>
<p class="western">
<p class="western" style="text-indent: 0.75cm; widows: 0; orphans: 0;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial Narrow,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Come<br />
ogni anno, si sta avvicinando il periodo in cui saldare i conti con<br />
il fisco. In particolare il termine per la presentazione del </span></span><span style="font-family: Arial Narrow,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><strong>modello<br />
730 </strong></span></span><span style="font-family: Arial Narrow,sans-serif;"><span style="font-size: small;">scade</span></span><span style="font-family: Arial Narrow,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><strong><br />
</strong></span></span><span style="font-family: Arial Narrow,sans-serif;"><span style="font-size: small;">il</span></span><span style="font-family: Arial Narrow,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><strong><br />
31 Maggio</strong></span></span><span style="font-family: Arial Narrow,sans-serif;"><span style="font-size: small;">,<br />
mentre il termine previsto per effettuare il pagamento delle imposte<br />
risultanti dal modello </span></span><span style="font-family: Arial Narrow,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><strong>Unico</strong></span></span><span style="font-family: Arial Narrow,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><br />
è il 16 giugno oppure il </span></span><span style="font-family: Arial Narrow,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><strong>16<br />
luglio</strong></span></span><span style="font-family: Arial Narrow,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><br />
con una piccola maggiorazione.</span></span></span></span></p>
<p class="western" style="text-indent: 0.75cm; widows: 0; orphans: 0;">
<p class="western" style="text-indent: 0.75cm; widows: 0; orphans: 0;"><span style="font-family: Arial Narrow,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Occorre quindi<br />
<span style="text-decoration: underline;"><strong>predisporre e consegnarci quanto prima tutta la documentazione<br />
per la compilazione</strong></span> del modello di dichiarazione, senza<br />
aspettare gli ultimi giorni, in modo da avere il tempo di verificarla<br />
ed eventualmente integrarla con tranquillità.</span></span></p>
<p class="western" style="text-indent: 0.75cm; widows: 0; orphans: 0;">
<p class="western" style="text-indent: 0.75cm; widows: 0; orphans: 0;"><span style="font-family: Arial Narrow,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Redditi da<br />
dichiarare</strong></span></span></span></p>
<p class="western" style="text-indent: 0.75cm; widows: 0; orphans: 0;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial Narrow,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Devono<br />
essere dichiarati tutti i redditi conseguiti nell’anno 2007 con la<br />
sola esclusione dei redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta<br />
fiscale a titolo definitivo. </span></span><span style="font-family: Arial Narrow,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><strong>Consigliamo<br />
di</strong></span></span><span style="font-family: Arial Narrow,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></span><span style="font-family: Arial Narrow,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><strong>sottoporci<br />
tutti i documenti</strong></span></span><span style="font-family: Arial Narrow,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><br />
(Cud, certificazioni, ecc.). Sarà nostra cura verificare la<br />
natura del reddito e l’eventuale necessità di inserimento in<br />
dichiarazione. Per i redditi degli immobili (locati e non) vi<br />
chiediamo di comunicarci se vi sono state compravendite nel corso<br />
dell’anno oppure stipule e cessazioni di contratti di locazione e<br />
l’importo dei canoni.</span></span></span></span></p>
<p class="western" style="text-indent: 0.75cm; widows: 0; orphans: 0;">
<p class="western" style="text-indent: 0.75cm; widows: 0; orphans: 0;"><span style="font-family: Arial Narrow,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Oneri e<br />
spese</strong></span></span></span></p>
<p class="western" style="text-indent: 0.75cm; widows: 0; orphans: 0;"><span style="font-family: Arial Narrow,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Elenchiamo qui di<br />
seguito i principali oneri deducibili e detraibili che è<br />
consentito indicare in dichiarazione dei redditi (alcuni sono da<br />
computare anche se sostenuti a favore di persone a carico):</span></span></p>
<ul>
<li>
<p class="western" style="widows: 0; orphans: 0;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial Narrow,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><strong>spese<br />
sanitarie</strong></span></span><span style="font-family: Arial Narrow,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><br />
(per analisi, prestazioni specialistiche, prestazioni chirurgiche,<br />
ticket, medicinali, acquisto o noleggio attrezzature sanitarie,<br />
acquisto o affitto protesi sanitarie ecc.);</span></span></span></span></li>
<li>
<p class="western" style="widows: 0; orphans: 0;"><span style="font-family: Arial Narrow,sans-serif;"><span style="font-size: small;">spese per mezzi<br />
necessari per la deambulazione ecc., spese per acquisto di<br />
autoveicoli sostenute da parte di portatori di handicap, spese per<br />
acquisto del cane guida da parte di non vedenti;</span></span></li>
</ul>
<p class="western" style="border: 1px solid #000000; padding: 0.04cm 0.04cm 0.04cm 0cm; margin-right: 0cm; widows: 0; orphans: 0;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial Narrow,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><em>Non<br />
possono essere dedotte le spese che hanno dato luogo ad un rimborso<br />
da parte di terzi eccetto che quelle rimborsate a seguito di premi di<br />
assicurazioni sanitarie versati dal contribuente o stipulate dal<br />
sostituto d’imposta. </em></span></span></span></span></p>
<ul>
<li>
<p class="western" style="widows: 0; orphans: 0;"><span style="font-family: Arial Narrow,sans-serif;"><span style="font-size: small;">interessi passivi<br />
su mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’abitazione<br />
principale, per l’acquisto di altri immobili, su mutui, anche non<br />
ipotecari, contratti nel 1997 per interventi di ristrutturazione;</span></span></li>
<li>
<p class="western" style="widows: 0; orphans: 0;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial Narrow,sans-serif;"><span style="font-size: small;">premi<br />
di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni stipulati o<br />
rinnovati sino al 31/12/2000 (</span></span><span style="font-family: Arial Narrow,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><span style="text-decoration: underline;">occorre<br />
che tale dato sia rilevabile dalla quietanza o da apposita<br />
dichiarazione da richiedere alla compagnia assicurativa</span></span></span><span style="font-family: Arial Narrow,sans-serif;"><span style="font-size: small;">)<br />
e premi di assicurazione per rischio morte o invalidità<br />
permanente superiore al 5% stipulati dal 01/01/2001 ;</span></span></span></span></li>
<li>
<p class="western" style="widows: 0; orphans: 0;"><span style="font-family: Arial Narrow,sans-serif;"><span style="font-size: small;">spese per la<br />
frequenza di corsi di istruzione secondaria ed universitaria;</span></span></li>
<li>
<p class="western" style="widows: 0; orphans: 0;"><span style="font-family: Arial Narrow,sans-serif;"><span style="font-size: small;">spese per la<br />
frequenza di asili nido; </span></span></li>
<li>
<p class="western" style="widows: 0; orphans: 0;"><span style="font-family: Arial Narrow,sans-serif;"><span style="font-size: small;">spese funebri;</span></span></p>
</li>
<li>
<p class="western" style="widows: 0; orphans: 0;"><span style="font-family: Arial Narrow,sans-serif;"><span style="font-size: small;">spese<br />
veterinarie;</span></span></li>
<li>
<p class="western" style="widows: 0; orphans: 0;"><span style="font-family: Arial Narrow,sans-serif;"><span style="font-size: small;">contributi<br />
previdenziali obbligatori (INPS e altri enti pensionistici), per<br />
forme pensionistiche complementari e contributi previdenziali non<br />
obbligatori per legge;</span></span></li>
<li>
<p class="western" style="widows: 0; orphans: 0;"><span style="font-family: Arial Narrow,sans-serif;"><span style="font-size: small;">contributi<br />
previdenziali ed assistenziali obbligatori versati per gli addetti<br />
ai servizi domestici;</span></span></li>
<li>
<p class="western" style="widows: 0; orphans: 0;"><span style="font-family: Arial Narrow,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><strong>contributo<br />
al servizio sanitario nazionale, compresa la quota versata con i<br />
premi di assicurazione dell’autovettura;</strong></span></span></li>
<li>
<p class="western" style="widows: 0; orphans: 0;"><span style="font-family: Arial Narrow,sans-serif;"><span style="font-size: small;">erogazioni a<br />
favore di istituzioni religiose;</span></span></li>
<li>
<p class="western" style="widows: 0; orphans: 0;"><span style="font-family: Arial Narrow,sans-serif;"><span style="font-size: small;">assegni periodici<br />
corrisposti al coniuge separato o divorziato;</span></span></li>
<li>
<p class="western" style="widows: 0; orphans: 0;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial Narrow,sans-serif;"><span style="font-size: small;">altri<br />
oneri, quali i contributi ai </span></span><span style="font-family: Arial Narrow,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><strong>consorzi<br />
di bonifica;</strong></span></span></span></span></li>
<li>
<p class="western" style="widows: 0; orphans: 0;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial Narrow,sans-serif;"><span style="font-size: small;">spese<br />
per attività sportive per ragazzi;</span></span></span></span></li>
<li>
<p class="western" style="widows: 0; orphans: 0;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial Narrow,sans-serif;"><span style="font-size: small;">spese<br />
per intermediazione immobiliare;</span></span></span></span></li>
<li>
<p class="western" style="widows: 0; orphans: 0;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><strong><span style="font-family: Arial Narrow,sans-serif;"><span style="font-size: small;">canoni<br />
di locazione per abitazione principale;</span></span></strong></span></span></li>
<li>
<p class="western" style="widows: 0; orphans: 0;"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial Narrow,sans-serif;"><span style="font-size: small;">spese<br />
per interventi di recupero edilizio per le quali spetta la<br />
detrazione del 36% o del  41%.</span></span></span></span></li>
</ul>
<p class="western" style="widows: 0; orphans: 0;">
<p class="western" style="widows: 0; orphans: 0;">
<p style="border: 1px solid #000000; padding: 0.04cm 0.21cm 0.04cm 0.04cm; margin-right: 0.25cm; widows: 0; orphans: 0;"><span style="font-size: medium;"><em><span style="font-size: small;">E’ necessario comunicare le<br />
variazioni inerenti i familiari, i dati anagrafici e codice fiscale<br />
relativi.</span></em></span></p>
<p style="border: 1px solid #000000; padding: 0.04cm 0.21cm 0.04cm 0.04cm; margin-right: 0.25cm; widows: 0; orphans: 0;"><span style="font-size: medium;"><em><span style="font-size: small;">In caso di acquisto e/o cessione di<br />
terreni e fabbricati effettuati nel 2007 e 2008 è necessario<br />
fornirci la relativa documentazione (contratto di compravendita e<br />
contratto di mutuo).</span></em></span></p>
<p style="border: 1px solid #000000; padding: 0.04cm 0.21cm 0.04cm 0.04cm; margin-right: 0.25cm; widows: 0; orphans: 0;"><span style="font-size: medium;"><em><span style="font-size: small;">In occasione della consegna dei<br />
documenti chiediamo anche di fornirci indicazioni in merito alla<br />
destinazione del 5‰ (associazioni non lucrative, ecc.) e dell&#8217; 8‰<br />
(chiesa ecc.) e copia della dichiarazione dei redditi relativa al<br />
2006 (presentata nel 2007).</span></em></span></p>
<p style="border: 1px solid #000000; padding: 0.04cm 0.21cm 0.04cm 0.04cm; margin-right: 0.25cm; widows: 0; orphans: 0;"><span style="font-size: medium;"><em><span style="font-size: small;">Coloro che usufruiscono del servizio di<br />
compilazione della dichiarazione dei redditi presso il nostro studio<br />
per la prima volta, sono pregati di comunicare gli estremi catastali<br />
degli immobili dichiarati.</span></em></span></p>
<p style="border: medium none ; padding: 0cm; margin-right: 0.25cm; widows: 0; orphans: 0;">
<p class="western" style="text-indent: 0.75cm; widows: 0; orphans: 0;">
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		</item>
		<item>
		<title>Finanziaria 2008</title>
		<link>http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2008/01/finanziaria-2008/</link>
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		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 22:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circolari]]></category>
		<category><![CDATA[Contribuenti minimi]]></category>
		<category><![CDATA[Detrazione 36%]]></category>
		<category><![CDATA[Detrazione 55%]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco]]></category>
		<category><![CDATA[Immobili]]></category>
		<category><![CDATA[Iva]]></category>
		<category><![CDATA[Leasing]]></category>
		<category><![CDATA[Locazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Oneri deducibili]]></category>
		<category><![CDATA[Reverse charge]]></category>
		<category><![CDATA[Spese di rappresentanza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mevepe.ilbello.com/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Di seguito facciamo un primo riepilogo sulle numerose novità in campo fiscale, societario e contabile introdotte dalla recente Legge finanziaria.

 DETRAZIONE ICI:

È introdotta un&#8217;ulteriore detrazione ICI per l&#8217;abitazione principale, pari all&#8217;1,33‰ della base imponibile e comunque non superiore ad € 200, oltre a quella &#8220;classica&#8221; già prevista dalla normativa in vigore pari ad € 103,29. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Di seguito facciamo un primo riepilogo sulle numerose novità in campo fiscale, societario e contabile introdotte dalla recente Legge finanziaria.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>DETRAZIONE ICI:</em></strong></li>
</ul>
<p>È introdotta <strong>un&#8217;ulteriore detrazione ICI per l&#8217;abitazione principale</strong>, pari all&#8217;<strong>1,33</strong>‰ <strong>della base imponibile </strong>e comunque non superiore ad € 200, oltre a quella &#8220;classica&#8221; già prevista dalla normativa in vigore pari ad € 103,29. Tale ulteriore detrazione:</p>
<p>Ø  può essere fruita <strong>fino a concorrenza dell&#8217;imposta dovuta</strong>;</p>
<p>Ø  deve essere eventualmente <strong>rapportata al periodo dell&#8217;anno nel quale l&#8217;immobile è stato adibito ad abitazione principale</strong>;</p>
<p>Ø  va <strong>ripartita proporzionalmente </strong>in caso di più soggetti passivi ICI.</p>
<p>L&#8217;ulteriore detrazione può essere applicata a <strong>tutte le abitazioni con esclusione di quelle di categoria A1, A8 e A9</strong>, rispettivamente, abitazioni di tipo signorile, abitazioni in ville e castelli o palazzi di eminente pregio artistico o storico.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>DETRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE:</em></strong></li>
</ul>
<p>A favore dei soggetti titolari di <strong>contratti di locazione ex Legge n. 431/98 </strong>relativi all&#8217;<strong>abitazione principale </strong>è prevista una <strong>detrazione complessivamente </strong>pari a:</p>
<p>Ø  <strong>€ 300 </strong>se il reddito complessivo è <strong>pari o inferiore ad € 15.493,71</strong>;</p>
<p>Ø  <strong>€ 150 </strong>se il reddito è <strong>superiore ad € 15.493,71 ma non ad € 30.987,41</strong>.</p>
<p>Tali detrazioni spettano con riferimento a <strong>tutte le tipologie di contratti di locazione </strong>contemplati dalla citata Legge n. 431/98 e non solo con riferimento ai c.d. &#8220;contratti convenzionali&#8221;.</p>
<p>È inoltre prevista una detrazione in misura pari a <strong>€ 991,60</strong>, per i <strong>giovani di età compresa trai 20 ed i 30 anni </strong>che stipulano un <strong>contratto di locazione </strong>ex Legge n. 431/98 <strong>riferito all&#8217;abitazione principale </strong>(diversa da quella dei genitori), a condizione che il <strong>reddito complessivo </strong>del soggetto interessato sia <strong>non superiore a € 15.493,71</strong>. La detrazione in esame spetta per i <strong>primi 3 anni</strong>.</p>
<p>Le detrazioni sopra illustrate <strong>non sono tra loro cumulabili</strong>. Le predette disposizioni hanno effetto <strong>a decorrere dall&#8217;anno 2007</strong>.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>ULTERIORE DETRAZIONE FIGLI A CARICO:</em></strong></li>
</ul>
<p>A decorrere dal 2007 è introdotta un&#8217;ulteriore <strong>detrazione di € 1.200 </strong>in presenza di <strong>almeno 4 figli a carico, </strong>spettante con le medesime regole previste per le detrazioni per familiari a carico.</p>
<p>Nel caso in cui l&#8217;imposta lorda al netto delle altre detrazioni sia inferiore alla detrazione in esame, l&#8217;ammontare della <strong>detrazione che non ha trovato capienza si traduce in un credito d&#8217;imposta</strong>.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (Detrazione 36% e aliquota Iva 10%):</em></strong></li>
</ul>
<p>È prorogata, con riferimento alle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, <strong>la detrazione IRPEF nella misura del 36% delle spese sostenute dall&#8217;1.1.2008 al 31.12.2010</strong>, fermo restando il limite massimo di spesa pari ad € 48.000 per immobile oggetto dell&#8217;intervento, la necessità di indicare separatamente in fattura il costo della manodopera ed i restanti requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.</p>
<p>È inoltre prorogata, con riferimento alle <strong>spese fatturate dall&#8217;1.1.2008 e per gli anni 2008, 2009 e 2010, </strong>l&#8217;applicazione dell&#8217;<strong>aliquota IVA agevolata nella misura del 10% </strong>per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sui fabbricati a prevalente destinazione abitativa.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>SPESE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI:</em></strong></li>
</ul>
<p>E&#8217; confermata la possibilità di usufruire della <strong>detrazione del 55% </strong>per le <strong>spese sostenute entro il 31.12.2010 </strong>relative ad interventi di <strong>riqualificazione energetica </strong>di edifici o unità immobiliari esistenti.</p>
<p>Rispetto a quanto precedentemente disposto:</p>
<p>Ø  sono apportate <strong>modifiche alla tabella relativa ai requisiti di trasmittanza termica </strong>allegata alla Finanziaria 2007 con efficacia a decorrere dall&#8217;1.1.2007;</p>
<p>Ø  è prevista l&#8217;emanazione (entro il 28.2.2008) di un apposito Decreto per la <strong>definizione dei valori limite di fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale e dei valori di trasmittanza termica</strong>;</p>
<p>Ø  è introdotta la possibilità di ripartire la detrazione spettante in un <strong>numero di quote annuali costanti da un minimo di 3 ad un massimo di 10</strong>;</p>
<p>Ø  è previsto che, per poter beneficiare della detrazione in esame con riferimento alla <strong>sostituzione di finestre e infissi</strong>, nonché <strong>all&#8217;installazione di pannelli solari non è necessario </strong>che il contribuente acquisisca la <strong>certificazione energetica dell&#8217;edificio </strong>ovvero l&#8217;<strong>attestato di qualificazione energetica </strong>predisposto ed asseverato da un professionista abilitato.</p>
<p>È inoltre previsto che la detrazione in esame è estesa ai seguenti interventi:</p>
<p>Ø  sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale <strong>non a condensazione per gli interventi eseguiti entro il 31.12.2009</strong>. Con apposito Decreto sono stabilite le modalità con cui è riconosciuto tale ultimo beneficio;</p>
<p>Ø  sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia per gli interventi eseguiti entro il 31.12.2010.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>TRATTAMENTO DELLE PERDITE (per le imprese in contabilità semplificata e per i lavoratori autonomi):</em></strong></li>
</ul>
<p>È nuovamente modificato l&#8217;art. 8, TUIR. In base alla nuova formulazione, <strong>a decorrere dal periodo d&#8217;imposta in corso all&#8217;1.1.2008</strong>, <em>&#8220;il reddito complessivo si determina sommando i <strong>redditi di ogni categoria </strong>che concorrono a formarlo e sottraendo le <strong>perdite </strong>derivanti dall&#8217;<strong>esercizio di imprese commerciali </strong>di cui all&#8217;articolo 66 </em>(imprese in contabilità semplificata)<em> e quelle derivanti dall&#8217;<strong>esercizio di arti e professioni</strong>&#8220;</em>.</p>
<p>In altre parole trova nuovamente applicazione, <strong>a partire dal 2008</strong>, il regime di compensazione delle perdite in vigore fino al 2005.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>MODIFICHE DISCIPLINA REDDITO D&#8217;IMPRESA:</em></strong></li>
</ul>
<p><strong><em>1. </em></strong><strong><em><span style="text-decoration: underline;">Nuova aliquota IRES</span></em></strong></p>
<p><strong>A decorrere dal periodo d&#8217;imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007, </strong>l&#8217;aliquota IRES è fissata nella nuova misura del <strong>27,5%</strong>.</p>
<p><strong><em>2. </em></strong><strong><em><span style="text-decoration: underline;">Deducibilità degli interessi passivi per i soggetti IRES</span></em></strong></p>
<p>Gli interessi passivi, diversi da quelli capitalizzati, sono deducibili integralmente fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L&#8217;eccedenza è deducibile nel limite del <strong>30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica (ROL), </strong>definito come differenza tra valore e costi della produzione indicati nelle macroclassi A e B, escluse le voci <strong>B.10.a </strong>e <strong>B.10.b </strong>del Conto economico e <strong>i canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali</strong>.</p>
<p>La parte indeducibile degli interessi passivi è rinviata nei successivi periodi d&#8217;imposta <strong>senza alcuna limitazione temporale</strong>, sempreché per ciascuno di questi l&#8217;eccedenza degli interessi passivi rispetto a quelli attivi non superi il 30% del ROL.</p>
<p>La nuova disposizione entra in vigore a partire dal periodo d&#8217;imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007 <strong>e si applica esclusivamente alle società di capitali.</strong></p>
<p><strong>Per il primo e il secondo periodo di applicazione il limite di deducibilità degli interessi passivi è aumentato di un importo rispettivamente pari a € 5.000 ed € 10.000.</strong></p>
<p><strong><em>3. </em></strong><strong><em><span style="text-decoration: underline;">Ammortamento anticipato</span></em></strong></p>
<p><strong>A</strong> <strong>decorrere dal periodo d&#8217;imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007, </strong>è <strong>eliminata, per tutti i beni, la possibilità di dedurre:</strong></p>
<p>1. il c.d. <strong>&#8220;ammortamento anticipato&#8221; </strong>nei primi tre anni di utilizzo dei beni;</p>
<p>2. il c.d. <strong>&#8220;ammortamento accelerato&#8221; </strong>in ragione di un più intenso utilizzo del bene rispetto a quello normale del settore.</p>
<p>In via transitoria, <strong>per il solo periodo d&#8217;imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007, </strong>relativamente ai beni nuovi <strong>acquisiti ed entrati in funzione in tale periodo </strong>(esclusi i veicoli a deducibilità limitata ex art. 164, comma 1, lett. b):</p>
<p>Ø  non si applica la riduzione a metà del coefficiente di ammortamento.</p>
<p>Ø  è possibile dedurre l&#8217;intera quota di ammortamento in dichiarazione dei redditi anche per la parte non imputata a conto economico.</p>
<p>La novità in esame riguarda tutti i soggetti titolari di reddito d&#8217;impresa.</p>
<p><strong><em>4. </em></strong><strong><em><span style="text-decoration: underline;">Deducibilità dei canoni leasing</span></em></strong></p>
<p>Per i contratti di leasing <strong>stipulati a decorrere dall&#8217;1.1.2008 </strong>le regole di deducibilità dei canoni di locazione imputati a conto economico sono le seguenti:</p>
<p>Ø  per la generalità dei <strong>beni mobili </strong>la durata minima del contratto di leasing <strong>non dovrà essere inferiore a 2/3 del periodo di ammortamento </strong>risultante dall&#8217;applicazione del coefficiente ministeriale;</p>
<p>Ø  per le <strong>autovetture</strong>, la <strong>durata del contratto </strong>deve essere <strong>non inferiore al periodo di ammortamento </strong>risultante dall&#8217;applicazione del coefficiente ministeriale;</p>
<p>Ø  per i <strong>beni immobili</strong>, la <strong>durata del contratto deve essere non inferiore a 2/3 del periodo di ammortamento </strong>risultante dall&#8217;applicazione dei coefficienti di ammortamento ministeriali, <strong>con minimo di 11 anni </strong>(sono in ogni caso deducibili i leasing immobiliari di durata almeno di 18 anni)<strong>.</strong></p>
<p><strong><em>5. </em></strong><strong><em><span style="text-decoration: underline;">Deducibilità delle spese di rappresentanza</span></em></strong></p>
<p>Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d&#8217;imposta di sostenimento se <strong>rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità che verranno fissati con un apposito Decreto</strong>.</p>
<p>La <strong>deducibilità </strong>dei <strong>beni distribuiti gratuitamente </strong>è riconosciuta se gli stessi sono di <strong>valore unitario non superiore ad € 50 </strong>(in precedenza tale valore era fissato a € 25,82).</p>
<p>Tali modifiche trovano applicazione a decorrere <strong>dal periodo d&#8217;imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007</strong>.</p>
<p><strong><em>6. </em></strong><strong><em><span style="text-decoration: underline;">Estromissione di immobili dalle imprese individuali</span></em></strong></p>
<p>È riproposta l&#8217;estromissione agevolata dell&#8217;immobile dell&#8217;imprenditore individuale. L&#8217;immobile <strong>strumentale &#8220;per destinazione&#8221; utilizzato alla data del 30.11.2007 </strong>potrà essere escluso, con effetto dal 2008, dal patrimonio dell&#8217;impresa <strong>entro il 30.4.2008</strong>.</p>
<p>Per l&#8217;estromissione è richiesto il <strong>pagamento di un&#8217;imposta sostitutiva del 10% </strong>della differenza tra il valore normale dell&#8217;immobile ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Per l&#8217;immobile la cui cessione è soggetta ad IVA, è <strong>necessario maggiorare l&#8217;imposta sostitutiva di un importo pari al 30% dell&#8217;IVA a debito </strong>calcolata sul valore normale dello stesso.</p>
<p>Va evidenziato che il <strong>valore normale </strong>è individuato nel <strong>valore catastale dell&#8217;immobile </strong>(rendita rivalutata x moltiplicatore).</p>
<p>L&#8217;imposta sostitutiva dovuta va <strong>versata in 3 rate</strong>: la prima pari al 40% entro il termine di presentazione del mod. UNICO 2008, la seconda e la terza pari al 30% + interessi 3% annuo rispettivamente entro il 16.12.2008 e il 16.3.2009.</p>
<p><strong><em>7. </em></strong><strong><em><span style="text-decoration: underline;">Tassazione separata imprese individuali/società di persone</span></em></strong></p>
<p>Le <strong>persone fisiche titolari di redditi d&#8217;impresa o di partecipazione in snc o sas </strong>residenti nel territorio dello Stato, <strong>a decorrere dal periodo d&#8217;imposta 2008</strong>, potranno assoggettare detti redditi a &#8220;<strong>tassazione separata&#8221; </strong>applicando l&#8217;aliquota del <strong>27,5% a condizione che gli stessi</strong>, prodotti ovvero imputati per trasparenza, <strong>non siano prelevati o distribuiti</strong>.</p>
<p>In caso di prelevamento/distribuzione di tali redditi, gli stessi concorreranno a formare il reddito imponibile complessivo e l&#8217;imposta già versata verrà scomputata dall&#8217;imposta dovuta per i redditi prelevati/distribuiti.</p>
<p>L&#8217;opzione <strong>non può essere esercitata se l&#8217;impresa/società è in contabilità semplificata.</strong></p>
<p><strong><em>8. </em></strong><strong><em><span style="text-decoration: underline;">Determinazione della base imponibile IRAP</span></em></strong></p>
<p>Notevoli le modifiche in sede di determinazione Irap. Data la complessità della materia e dato che le modifiche si applicano a partire dallo 01/01/2008 (e quindi influenzeranno la determinazione del&#8217;Irap per le dichiarazioni 2009) rinviamo la trattazione ad una successiva circolare. In questa sede basta ricordare che l&#8217;Irap diviene un tributo regionale e che l&#8217;aliquota scende al 3,90%.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>RIVALUTAZIONE DI PARTECIPAZIONI E TERRENI:</em></strong></li>
</ul>
<p>È riproposta la rivalutazione del costo di acquisto dei <strong>terreni edificabili e con destinazione agricola </strong>e delle <strong>partecipazioni non quotate </strong>posseduti <strong>all&#8217;1.1.2008</strong>, <strong><span style="text-decoration: underline;">non</span> in regime di impresa</strong>, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché enti non commerciali.</p>
<p>Il termine per usufruire della nuova rivalutazione è fissato al 30.6.2008, data entro la quale è necessario redigere ed asseverare la perizia di stima e provvedere al versamento dell&#8217;imposta sostitutiva (unica soluzione o prima rata).</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>NUOVO REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI:</em></strong></li>
</ul>
<p>È introdotto a partire dal 2008 un nuovo regime semplificato denominato dei <strong>contribuenti minimi e marginali, </strong>riservato alle persone fisiche che esercitano attività d&#8217;impresa e di lavoro autonomo con <strong>ricavi o compensi pari o inferiori a € 30.000</strong>.</p>
<p>Le caratteristiche principali del nuovo regime, oltre al citato limite di ricavi e compensi, sono le seguenti:</p>
<p>Ø  accesso riservato ai soggetti che nel triennio precedente hanno un flusso di investimenti in beni strumentali (acquisto, leasing o locazione) <strong>non superiore a € 15.000, </strong>che non impiegano dipendenti, collaboratori o associati in partecipazione;</p>
<p>Ø  esclusione dagli studi di settore ed esenzione da IRAP;</p>
<p>Ø  esclusione dall&#8217;applicazione dell&#8217;IVA e indetraibilità dell&#8217;IVA sugli acquisti;</p>
<p>Ø  reddito d&#8217;impresa e lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva nella misura del 20%;</p>
<p>Ø  deducibilità dei contributi previdenziali dal reddito d&#8217;impresa o di lavoro autonomo;</p>
<p>Ø  esonero dalla tenuta delle scritture contabili ai fini IVA e imposte dirette, nonché dall&#8217;elenco clienti e fornitori;</p>
<p>Ø  determinazione del reddito d&#8217;impresa e di lavoro autonomo con il principio di cassa. Sono pertanto irrilevanti le rimanenze di magazzino e gli ammortamenti.</p>
<p>Si tratta di un regime naturale applicabile da parte dei soggetti che presentano i requisiti previsti per l&#8217;accesso. È <strong>possibile optare per il regime ordinario</strong>; l&#8217;opzione è vincolante per un triennio.</p>
<p>In via transitoria l&#8217;opzione per il regime ordinario esercitata per il 2008 può essere revocata con effetto dal 2009.</p>
<p>È previsto che ulteriori disposizioni per l&#8217;applicazione del regime siano contenute in un Decreto attuativo in corso di emanazione.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>SOCIETA&#8217; DI COMODO:</em></strong></li>
</ul>
<p>È stata prevista l&#8217;estensione dei <strong>soggetti automaticamente esclusi dall&#8217;applicazione della disciplina sulle società di comodo</strong>, <strong>senza necessità </strong>di presentazione <strong>dell&#8217;istanza di interpello</strong>. L&#8217;esclusione riguarda ora anche:</p>
<p>Ø  le società con un numero di soci non inferiore a 50;</p>
<p>Ø  le società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore a 10 unità;</p>
<p>Ø  le società in stato di fallimento, assoggettate a liquidazione giudiziaria, liquidazione coatta amministrativa e concordato preventivo;</p>
<p>Ø  le società con un ammontare complessivo di valore della produzione superiore all&#8217;attivo di Stato patrimoniale;</p>
<p>Ø  le società partecipate da enti pubblici almeno per il 20% del capitale sociale;</p>
<p>Ø  le società <strong>congrue e coerenti agli studi di settore</strong>.</p>
<p>Ulteriori ipotesi di esclusione automatica potranno essere individuate con apposito Provvedimento dell&#8217;Agenzia delle Entrate. Inoltre:</p>
<p>Ø  è stata disposta la <strong>modifica </strong>di alcune percentuali da assumere ai fini della verifica dell&#8217;operatività;</p>
<p>Ø  è previsto l&#8217;invio al contribuente del provvedimento adottato a seguito dell&#8217;istanza di disapplicazione mediante servizio postale ovvero fax o posta elettronica.</p>
<p>È stata infine riproposta la possibilità, già prevista dalla Finanziaria 2007, di <strong>scioglimento o trasformazione in società semplice </strong>entro il quinto mese successivo alla chiusura del periodo d&#8217;imposta. La disciplina agevolativa riguarda le società :</p>
<p>Ø  non operative nel periodo d&#8217;imposta in corso al 31.12.2007 e quelle che a tale data si trovavano nel primo periodo d&#8217;imposta;</p>
<p>Ø  i cui soci siano esclusivamente persone fisiche iscritte nel libro soci, se previsto, all&#8217;1.1.2008 ovvero iscritte entro il 30.1.2008 a seguito di atto di trasferimento avente data certa anteriore all&#8217;1.11.2007.</p>
<p>L&#8217;imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell&#8217;IRAP da applicare al reddito d&#8217;impresa del periodo di liquidazione è dovuta nella misura del 10% (5% per i saldi attivi di rivalutazione).</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>NOVITA&#8217; REVERSE CHARGE: NUOVO REGIME SANZIONATORIO E RESPONSABILITA&#8217;:</em></strong></li>
</ul>
<p>Il nuovo regime sanzionatorio per i casi di <strong>irregolarità nell&#8217;applicazione del meccanismo del reverse charge </strong>prevede che:</p>
<p>Ø  all&#8217;acquirente/committente che <strong>non assolve l&#8217;IVA sugli acquisti di beni e servizi soggetti al meccanismo del reverse charge </strong>è comminata la <strong>sanzione dal 100% al 200% </strong>dell&#8217;imposta (con un minimo di € 258);</p>
<p>Ø  al cedente/prestatore che addebita irregolarmente l&#8217;IVA in fattura, <strong>omettendone il versamento</strong>, è applicabile la medesima sanzione. L&#8217;acquirente/committente è solidalmente responsabile per il versamento dell&#8217;IVA e della sanzione;</p>
<p>Ø  nei casi in cui <strong>l&#8217;IVA sia assolta ancorché irregolarmente </strong>(vale a dire, applicazione del reverse charge in luogo dell&#8217;addebito ordinario e viceversa) è applicabile <strong>la sanzione pari al 3% </strong>dell&#8217;imposta, con un minimo di € 258, fermo restando il diritto per l&#8217;acquirente/committente alla detrazione dell&#8217;IVA a credito sugli acquisti. Per le irregolarità commesse nei primi 3 anni di applicazione delle disposizioni in esame la sanzione applicabile non può superare l&#8217;importo di € 10.000. È prevista la responsabilità solidale di entrambe le parti per il pagamento della sanzione;</p>
<p>Ø  qualora <strong>non venga emessa la fattura </strong>per le operazioni assoggettate al reverse charge, al cedente/prestatore è applicabile la sanzione <strong>dal 5% al 10% del corrispettivo</strong>, fermo restando l&#8217;obbligo per l&#8217;acquirente/committente di regolarizzare l&#8217;omissione ai sensi del comma 8 (emissione di autofattura in duplice copia, versamento dell&#8217;IVA, ecc.).</p>
<p><strong><em> </em></strong></p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI FISCALI:</em></strong></li>
</ul>
<p>Resta ferma <strong>al 31.3 </strong>la scadenza di presentazione del <strong>mod. 770 semplificato (</strong>il <strong>mod. 770 ordinario </strong>dovrà essere presentato invece <strong>entro il 31.7)</strong>.</p>
<p>Le <strong>dichiarazioni dei redditi e IRAP </strong>delle <strong>persone fisiche, società di persone ed equiparate </strong>vanno presentate, esclusivamente <strong>per via telematica, entro il 31.7 </strong>dell&#8217;anno successivo a quello di chiusura del periodo d&#8217;imposta.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>PRINCIPALI MODIFICHE AL DPR N. 633/72 (IVA):</em></strong></li>
</ul>
<p>Sono state introdotte alcune modifiche al DPR n. 633/72, in ordine, tra l&#8217;altro, al trattamento IVA dei costi dei veicoli e dei telefoni cellulari. In particolare le novità riguardano:</p>
<p>Ø  l&#8217;IVA relativa al transito stradale dei veicoli a motore (autostrade) è detraibile nella stessa misura in cui è detraibile l&#8217;IVA relativa all&#8217;acquisto (è soppressa la disposizione di totale indetraibilità di cui alla lett. e);</p>
<p>Ø  l&#8217;IVA relativa all&#8217;acquisto e utilizzo di telefoni cellulari è detraibile secondo l&#8217;uso effettivo nell&#8217;attività dell&#8217;impresa (è soppressa la disposizione di detraibilità limitata al 50% di cui alla lett. g).</p>
<p>Le novità in esame si applicano <strong>dall&#8217;1.1.2008</strong>.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>RESPONSABILITA&#8217; SOLIDALE DELL&#8217;ACQUIRENTE DI IMMOBILI IN TEMA DI IVA:</em></strong></li>
</ul>
<p>In materia di <strong>responsabilità solidale dell&#8217;acquirente </strong>per il versamento dell&#8217;IVA, ai sensi del nuovo comma 3-bis, è stabilito che qualora l&#8217;importo del corrispettivo indicato nell&#8217;atto di cessione di un immobile e nella relativa fattura sia diverso da quello effettivo, l&#8217;acquirente (anche soggetto privato) è responsabile in solido con il cedente per il pagamento dell&#8217;IVA relativa al maggior corrispettivo e della relativa sanzione.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>CREDITO DI IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO:</em></strong></li>
</ul>
<p>E&#8217; stato istituito un credito d&#8217;imposta a favore delle imprese che sostengono <strong>costi di ricerca e sviluppo </strong>con riferimento a contratti stipulati <strong>con università ed enti pubblici di ricerca </strong>nella <strong>nuova misura pari al 40% su una spesa massima pari a € 50.000.000 per ciascun periodo d&#8217;imposta</strong>.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>CREDITO D&#8217;IMPOSTA AGGREGAZIONI PROFESSIONALI:</em></strong></li>
</ul>
<p>Al fine di favorire la crescita delle <strong>aggregazioni professionali</strong>, agli studi associati formati da <strong>almeno 4 ma non più di 10 professionisti </strong>è riconosciuto un <strong>credito d&#8217;imposta pari al 15% </strong>dei costi sostenuti per l&#8217;acquisizione, anche in leasing, dei beni (arredi specifici, attrezzature informatiche, macchine d&#8217;ufficio, impianti, programmi informatici e brevetti) e per la ristrutturazione degli immobili utilizzati.</p>
<p>Il credito, che dovrà essere indicato in dichiarazione e sarà utilizzabile in compensazione, è riconosciuto a condizione che tutti gli associati esercitino l&#8217;attività professionale esclusivamente all&#8217;interno dello studio risultante dall&#8217;aggregazione e con riferimento:</p>
<p>Ø  alle <strong>operazioni di aggregazione </strong>effettuate nel periodo compreso <strong>tra l&#8217;1.1.2008 ed il 31.12.2010</strong>;</p>
<p>Ø  ai <strong>costi sostenuti </strong>a partire <strong>dalla data in cui l&#8217;operazione di aggregazione risulta effettuata e nei 12 mesi successivi</strong>.</p>
<p>Le specifiche modalità di attuazione della nuova disposizione sono demandate ad un apposito Decreto e per l&#8217;effettiva applicazione della stessa è comunque necessario <strong>ottenere l&#8217;autorizzazione della UE</strong>.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>AGENZIE VIAGGI: REGIME IVA ORDINARIO PER CONGRESSI E SIMILI:</em></strong></li>
</ul>
<p>Le <strong>agenzie di viaggi e turismo </strong>possono applicare il <strong>regime IVA ordinario per le prestazioni di organizzazione di convegni, congressi </strong>e simili, nonché di detrarre l&#8217;imposta per i servizi acquistati se si tratta di <strong>operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente</strong>.</p>
<p>In caso di applicazione sia del regime ordinario che di quello speciale, è necessario registrare separatamente le operazioni rientranti nell&#8217;uno e nell&#8217;altro regime.</p>
<p>l&#8217;effettiva applicazione di tale disposizione è sospesa in quanto necessario attendere la <strong>concessione della deroga da parte dei competenti organi comunitari</strong>.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>RESPONSABILITÀ DEI REVISORI DEI CONTI:</em></strong></li>
</ul>
<p>La dichiarazione dei redditi e dell&#8217;IRAP dei soggetti IRES sottoposti al controllo contabile deve essere sottoscritta anche da parte dei soggetti che redigono la relazione di revisione.</p>
<p>A carico del revisore o della società incaricata del controllo contabile è applicabile la sanzione del 30% del compenso loro spettante per l&#8217;attività di redazione della relazione di revisione (nel limite dell&#8217;imposta effettivamente accertata a carico del contribuente) qualora dall&#8217;omissione dei giudizi di cui all&#8217;art. 2409-ter, comma 3, C.c. derivino l&#8217;infedeltà della dichiarazione.</p>
<p>In caso di mancata sottoscrizione delle predette dichiarazioni da parte dell&#8217;organo revisore si applica altresì la sanzione amministrativa da € 258 e € 2.065.</p>
<p>Le nuove sanzioni si applicano a decorrere dal bilancio relativo all&#8217;esercizio successivo al 31.12.2007.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>PAGAMENTO DIRITTI DOGANALI:</em></strong></li>
</ul>
<p>È prevista la possibilità di effettuare il pagamento o il deposito dei diritti doganali mediante bonifico bancario o postale.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>CESSIONE GRATUITA DI BENI AD ONLUS:</em></strong></li>
</ul>
<p>È modificata la rilevanza della <strong>cessione gratuita alle ONLUS di beni</strong>, diversi dalle derrate alimentari e dai prodotti farmaceutici, <strong>alla cui produzione o al cui scambio è diretta l&#8217;attività d&#8217;impresa</strong>.</p>
<p>Affinché la cessione gratuita dei predetti beni <strong>non </strong>sia considerata &#8220;destinazione a finalità estranee all&#8217;esercizio dell&#8217;impresa&#8221; e quindi <strong>generatrice di ricavi</strong>, è necessario che:</p>
<p>Ø  riguardi <strong>beni non di lusso </strong>con imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che, pur non compromettendone l&#8217;utilizzo, <strong>non ne consentono la commercializzazione o la vendita</strong>;</p>
<p>Ø  sia effettuata <strong>per un importo corrispondente al costo sostenuto per la produzione o l&#8217;acquisto </strong>del bene stesso, <strong>non superiore al 5% del reddito d&#8217;impresa</strong>.</p>
<p><strong>Ai fini IVA</strong>, detti beni <strong>si considerano distrutti</strong>.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>CONFISCA PER REATI IN MATERIA DI II.DD E IVA:</em></strong></li>
</ul>
<p>La confisca di cui all&#8217;art. 322-ter, Codice penale si applica, qualora configurino una fattispecie penalmente rilevante, anche ai reati, previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione infedele o omessa, omesso versamento di ritenute, omesso versamento IVA, indebita compensazione, sottrazione fraudolenta di beni al pagamento di imposte.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>RATEAZIONE SOMME DA CONTROLLI AUTOMATICI E FORMALI:</em></strong></li>
</ul>
<p>È prevista la possibilità di <strong>versamento rateale </strong>delle somme dovute dal contribuente a seguito di controlli automatici e di controlli formali ex art. 36-ter, DPR n. 600/73. In particolare:</p>
<p>Ø  se le somme dovute sono <strong>superiori a € 2.000 </strong>possono essere versate in un numero massimo di 6 rate trimestrali;</p>
<p>Ø  se le somme dovute sono <strong>superiori a € 5.000 </strong>possono essere versate in un numero massimo di 20 rate trimestrali.</p>
<p>Qualora l&#8217;importo risulti superiore a € 50.000 è richiesta la prestazione di un&#8217;idonea garanzia, mediante fideiussione rilasciata da una banca o da un consorzio di garanzia fidi ovvero polizza fideiussoria. In alternativa l&#8217;Ufficio può autorizzare la concessione di ipoteca volontaria su beni immobili.</p>
<p>Per <strong>somme inferiori a € 2.000 </strong>la rateazione è concessa dall&#8217;Ufficio, su richiesta del contribuente, esclusivamente in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà.</p>
<p>La possibilità di rateazione riguarda anche le somme dovute dal contribuente a seguito della comunicazione relativa ai redditi assoggettati a tassazione separata.</p>
<p>Con riguardo alla decorrenza delle predette disposizioni è previsto che le stesse si applicano dalle dichiarazioni relative al periodo d&#8217;imposta:</p>
<p>Ø  in corso al 31.12.2006 per le somme dovute a seguito di controlli automatici;</p>
<p>Ø  in corso al 31.12.2005 per le somme dovute a seguito di controlli formali;</p>
<p>Ø  in corso al 31.12.2004 per le somme dovute a seguito di comunicazione relativa ai redditi assoggettati a tassazione separata.</p>
<p><strong><em> </em></strong></p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>RATEAZIONE SOMME ISCRITTE A RUOLO:</em></strong></li>
</ul>
<p>È stato innalzato a <strong>€ 50.000</strong> l&#8217;importo oltre il quale, al fine di ottenere dall&#8217;Ufficio la possibilità di rateizzare le somme iscritte a ruolo ovvero la sospensione della riscossione in ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, il contribuente deve prestare idonea garanzia, che ora può essere costituita anche da ipoteca su immobili.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>STAMPA REGISTRI CONTABILI:</em></strong></li>
</ul>
<p>Sono considerati regolari i registri contabili tenuti con sistemi meccanografici, anche non stampati, contenenti i dati relativi <strong>all&#8217;esercizio per il quale i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre 3 mesi</strong>, a condizione che in sede di controllo gli stessi risultino aggiornati e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dal verificatore.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>DEDUZIONE FORFETARIA IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI:</em></strong></li>
</ul>
<p>È applicabile <strong>anche per il 2008 </strong>la deduzione forfetaria prevista a favore degli <strong>esercenti impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione. </strong>Tale agevolazione consiste nella possibilità di ridurre il reddito d&#8217;impresa di un ammontare calcolato in percentuale ai <strong>ricavi conseguiti per la cessione di carburanti </strong>(1,1% fino a € 1.032.913,80; 0,6% oltre € 1.032.913,80 e fino a € 2.065.827,60; 0,4% oltre € 2.065.827,60).</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>CONTRIBUTO SSN SU PREMI DI ASSICURAZIONE AUTOTRASPORTATORI:</em></strong></li>
</ul>
<p>È prorogato il beneficio previsto a favore degli autotrasportatori in relazione al contributo al SSN sui premi di assicurazione <strong>per responsabilità civile </strong>per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti al <strong>trasporto di merci </strong>di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 t omologati ai sensi della Direttiva 91/952/CEE. In particolare, le <strong>somme versate nel 2007 </strong>a titolo di contributo SSN possono essere <strong>utilizzate in compensazione dei versamenti da effettuare nel 2008 </strong>fino a concorrenza di <strong>€ 300 per ciascun veicolo</strong>.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>DEDUZIONE FORFETARIA AUTOTRASPORTATORI</em></strong></li>
</ul>
<p><strong>Anche per il 2007 </strong>è riconosciuta la deduzione forfetaria prevista per le spese non documentate degli autotrasportatori di merci in conto terzi, in relazione ai trasporti personalmente effettuati dall&#8217;imprenditore <strong>all&#8217;interno del Comune in cui ha sede l&#8217;impresa</strong>. Si rammenta che la deduzione spetta <strong>nel limite del 35% </strong>dell&#8217;importo riconosciuto con riferimento ai medesimi trasporti effettuati nell&#8217;ambito della regione o delle regioni confinanti.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>IRAP IMPRESE AGRICOLE:</em></strong></li>
</ul>
<p><strong>Anche per il 2007 </strong>le imprese agricole potranno usufruire dell&#8217;applicazione <strong>dell&#8217;aliquota IRAP dell&#8217;1,9%</strong>. Dall&#8217;1.1.2008 l&#8217;aliquota è elevata al 3,75%.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>PRODUZIONE E CESSIONE DI ENERGIA ELETTRICA:</em></strong></li>
</ul>
<p>E&#8217; previsto che la produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali effettuate da imprenditori agricoli sono produttive di reddito agrario, <strong>salvo opzione </strong>per la determinazione <strong>del reddito con le modalità ordinarie</strong>.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>PROROGHE E NOVITA&#8217; RIGUARDO LE DETRAZIONE IRPEF 19%:</em></strong></li>
</ul>
<p><strong><em>1. </em></strong><strong><em><span style="text-decoration: underline;">Spese asili nido</span></em></strong></p>
<p>È riconosciuta <strong>anche per le spese sostenute nel 2007 </strong>dai genitori per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido la <strong>detrazione IRPEF del 19%</strong> fino ad un massimo di € 632 annui per figlio.</p>
<p><strong><em>2. </em></strong><strong><em><span style="text-decoration: underline;">Interessi passivi su mutui per l&#8217;acquisto di abitazione principale</span></em></strong></p>
<p>Ai fini della <strong>detrazione IRPEF del 19% </strong>relativa agli <strong>interessi passivi </strong>derivanti da <strong>mutui ipotecari </strong>contratti per l&#8217;<strong>acquisto dell&#8217;abitazione principale</strong>, la <strong>spesa massima riconosciuta </strong>è innalzata ad <strong>€ 4.000</strong>.</p>
<p><strong><em>3. </em></strong><strong><em><span style="text-decoration: underline;">Acquisti di abbonamenti per il trasporto pubblico</span></em></strong></p>
<p>È introdotta la <strong>detrazione IRPEF del 19% </strong>per le spese sostenute, anche a favore dei familiari a carico, per l&#8217;<strong>acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico </strong>(locale, regionale o interregionale). L&#8217;<strong>importo massimo di spesa </strong>riconosciuto è pari ad <strong>€ 250 </strong>e la detrazione spetta a condizione che le spese in esame non siano deducibili dal reddito.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PER I RAPPORTI NEI CONFRONTI DEGLI ENTI PUBBLICI:</em></strong></li>
</ul>
<p>Per le fatture emesse nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli Enti pubblici è introdotto <strong>l&#8217;obbligo di emissione, trasmissione, conservazione e archiviazione in forma elettronica</strong>.</p>
<p>Decorsi 3 mesi dall&#8217;entrata in vigore del Decreto ministeriale che fisserà le regole operative del nuovo obbligo, le Amministrazioni interessate non potranno accettare fatture cartacee, subordinando i pagamenti alla ricezione della relativa fattura elettronica.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA:</em></strong></li>
</ul>
<p>Al fine di usufruire delle detrazioni per carichi di famiglia, il lavoratore dipendente deve dichiarare <strong>annualmente </strong>al sostituto d&#8217;imposta di avervi diritto, indicando le condizioni di spettanza nonché il <strong>codice fiscale </strong>dei soggetti a suo carico.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>CREDITO DI IMPOSTA PER I RIVENDITORI DI GENERI DI MONOPOLIO:</em></strong></li>
</ul>
<p>Agli esercenti attività di <strong>rivendita di generi di monopolio</strong>, per il <strong>2008, 2009 e 2010 </strong>è riconosciuto un <strong>credito d&#8217;imposta </strong>pari all&#8217;<strong>80% delle spese </strong>sostenute per l&#8217;acquisizione e l&#8217;installazione di <strong>impianti e attrezzature di sicurezza </strong>e per favorire la diffusione di <strong>strumenti di pagamento con moneta elettronica </strong>al fine di prevenire atti illeciti a loro danno, fino ad un <strong>massimo di € 1.000 </strong>per ciascun periodo d&#8217;imposta.</p>
<p>Le modalità attuative saranno stabilite con un apposito Decreto ministeriale.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>MANCATA EMISSIONE DELLO SCONTRINO/RICEVUTA:</em></strong></li>
</ul>
<p>La <strong>sospensione della licenza o dell&#8217;autorizzazione </strong>all&#8217;esercizio dell&#8217;attività <strong>per la mancata emissione dello scontrino o ricevuta fiscale </strong>è disposta quando, nel corso del <strong>quinquennio</strong>, si verificano <strong>almeno 4 distinte violazioni </strong>(in precedenza erano 3). É inoltre ora previsto che dette violazioni si devono verificare in <strong>giorni diversi</strong>.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>CONTRIBUTO PER ACQUISTO PC DA PARTE DI CO.CO.CO:</em></strong></li>
</ul>
<p>È proposta l&#8217;erogazione di un <strong>contributo per l&#8217;acquisto di un PC nuovo</strong>, effettuato entro il 31.12.2008, a favore di co.co.co, collaboratori a progetto e titolari di assegni per la collaborazione <strong>ad attività di ricerca</strong>.</p>
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