Posts Tagged ‘Detrazione 55%’

Ritenuta sui bonifici per spese detraibili

luglio 12th, 2010

Con provvedimento dell’agenzia entrate del 30 giugno 2010 la ritenuta d’acconto del 10% da applicare ai bonifici effettuati dal 1° luglio è stata circoscritta alle spese per le quali spetta la detrazione per il 36% e del 55% (spese per il recupero del patrimonio edilizio e spese relative ad interventi di risparmio energetico)

detrazione 36 55

È bene tenere presente che il committente, ovvero il beneficiario della detrazione, non è interessato alla nuova disposizione in quanto il bonifico dovrà essere effettuato con le consuete modalità. Solo il beneficiario del pagamento avrà un’accredito inferiore alla somma fatturata e si vedrà bonificare sul conto corrente un importo inferiore del 10%.

La banca, quale sostituto d’imposta, successivamente invierà al beneficiario del pagamento una certificazione di ritenuta d’acconto, importo che quindi potrà essere scomputato dal beneficiario dalle imposte dovute all’Erario in sede di dichiarazione dei redditi.

12/07/2010

Manovra estiva 2010: bonifici e ritenuta d’acconto dal 1° luglio per usufruire di detrazioni o deduzioni

giugno 28th, 2010

Manovra estiva 2010: bonifici per usufruire di detrazioni o deduzioni e ritenuta d’acconto dal 1° luglio

bonifici

Tra pochi giorni scatta l’obbligo per le banche di effettuare una ritenuta d’acconto sui bonifici per i quali l’ordinante benefici di una deduzione o detrazione d’imposta ex art. 10 e 15 Dpr 917/1986.

Il meccanismo di applicazione della ritenuta e’ particolare in quanto il sostituto d’imposta, cui poi sono collegati gli obblighi di versamento e certificazione delle ritenute operate, non e’ l’ordinante, ovvero il beneficiario della detrazione nonche’ colui che usufruisce del servizio, ma l’intermediario finanziario (banca o posta) per mezzo del quale il bonifico viene effettuato.

Ma non e’ tutto. In pratica se fino ad oggi, ritenuta a parte, il bonifico doveva essere utilizzato obbligatoriamente solo per poche tipologie di spese detraibili, la disposizione in commento riguardera’ anche altre spese tra cui, per esempio, le spese sanitarie, anche se siamo ancora in attesa del provvedimento dirigenziale che dara’ indicazioni di dettaglio.

Semplificazione?

Ma chi trarra’ beneficio dalla nuova disposizione? Lo stato non dovrebbe realizzare alcun aumento di gettito, dato che le ritenute sono in acconto sulle imposte del beneficiario del bonifico, anzi, forse la macchinosita’ e la contemporanea minor liquidita’ delle imprese, che incassano il 10% in meno, potrebbe indurre taluni a rientrare nel sommerso.

Detrazione 55%: l’invio dei dati per i lavori oltre l’anno

gennaio 5th, 2010
Con la manovra “anticrisi” e’ stato introdotto un ulteriore obbligo di comunicazione per quanto riguarda la detrazione del 55% per lavori di riqualificazione energetica di edifici esistenti, installazione di pannelli solari, ecc., avviati nel 2009 che si protraggano oltre il periodo d’imposta. E’ necessario infatti effettuare anche  un’apposita comunicazione telematica entro 90 giorni dalla fine dell’anno, pertanto quest’anno entro il 31/03/2010.
tasse

Inoltre se i lavori si protraggono per più periodi d’imposta, la comunicazione andrà ripetuta ogni volta nel rispetto degli stessi tempi e modalità.

L’adempimento  non attiene agli interventi che vengono iniziati e portati a termine nel medesimo anno.

Si ricorda anche che i soggetti che beneficiano della detrazione del 55%, in ogni caso, entro 90 giorni dal termine dei lavori, devono trasmettere all’ENEA, i dati relativi agli interventi effettuati.

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