Con provvedimento dell’agenzia entrate del 30 giugno 2010 la ritenuta d’acconto del 10% da applicare ai bonifici effettuati dal 1° luglio è stata circoscritta alle spese per le quali spetta la detrazione per il 36% e del 55% (spese per il recupero del patrimonio edilizio e spese relative ad interventi di risparmio energetico)

È bene tenere presente che il committente, ovvero il beneficiario della detrazione, non è interessato alla nuova disposizione in quanto il bonifico dovrà essere effettuato con le consuete modalità. Solo il beneficiario del pagamento avrà un’accredito inferiore alla somma fatturata e si vedrà bonificare sul conto corrente un importo inferiore del 10%.
La banca, quale sostituto d’imposta, successivamente invierà al beneficiario del pagamento una certificazione di ritenuta d’acconto, importo che quindi potrà essere scomputato dal beneficiario dalle imposte dovute all’Erario in sede di dichiarazione dei redditi.
12/07/2010





