Posts Tagged ‘Detrazione 55%’

Semplificazione adempimenti detrazione 55% per risparmio energetico

settembre 28th, 2009

Recentemente è stata prevista la semplificazione degli adempimenti necessari per beneficare della detrazione del 55%, prorogata fino al 2010 dalla Finanziaria 2008, relativamente alle spese sostenute per gli interventi riguardanti la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.

detrazione_fiscale
Non è infatti più necessario  l’attestato di qualificazione/certificazione energetica e presentare all’ENEA il relativo allegato A, ma è sufficiente inviare l’allegato E, ovvero la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.

Riferimenti normativi:
Art. 1, commi da 20 a 24, Legge n. 244/2007
Art. 1, commi da 344 a 349, Legge n. 296/2006
Art. 31, Legge n. 99/2009

Bonus 55%, invio comunicazione soltanto per i lavori pluriennali

maggio 7th, 2009

pannelli solari
I dati relativi alle spese effettuate nel corso del 2009 vanno trasmessi entro il 31 marzo dell’anno prossimo
Novità sul fronte del risparmio energetico. E’ disponibile da oggi, infatti, sul sito dell’agenzia delle Entrate, il modello, con le relative istruzioni, approvato con provvedimento direttoriale del 6 maggio, per la comunicazione dei lavori di riqualificazione energetica che proseguono oltre il periodo d’imposta nel quale sono iniziati.

Il modello va utilizzato per le spese effettuate a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008, quindi dal 2009 per la generalità dei contribuenti persone fisiche e per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare. Deve essere inviato, esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati, entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta nel quale sono iniziati i lavori. Quindi, le comunicazioni relative a lavori iniziati nel 2009 e che proseguiranno l’anno prossimo, andranno inviate entro il 31 marzo 2010.

Se gli interventi proseguono per più periodi d’imposta, la comunicazione andrà fatta entro 90 giorni dal termine di ciascun periodo. I soggetti diversi dalle persone fisiche con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare devono inviare i dati entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese.

La comunicazione non va inviata per lavori iniziati e conclusi nello spesso periodo d’imposta e per gli anni in cui non sono state sostenute spese.

Nel modello andranno indicati i dati del dichiarante, quelli relativi all’immobile, la data di inizio lavori e le tipologie di interventi eseguiti con le relative spese:

  • riqualificazione energetica di edifici esistenti (valore massimo della detrazione, 100mila euro)
  • interventi sull’involucro di edifici esistenti (valore massimo della detrazione, 60mila euro)
  • interventi di installazioni di pannelli solari (valore massimo della detrazione, 60mila euro)
  • interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (valore massimo della detrazione, 30mila euro).

Il provvedimento definisce inoltre i tempi e le modalità dello scambio di informazioni tra Enea e Amministrazione finanziaria.
L’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente, dovrà inviare all’agenzia delle Entrate, entro l’ultimo giorno del mese successivo al ricevimento della comunicazione di fine lavori da parte del contribuente, le seguenti informazioni: dati del soggetto e dell’immobile, tipo di interventi eseguiti, date di inizio e fine lavori, risparmio annuo di energia in fonti primarie previsto (espresso in kWh), costi degli interventi al netto delle spese professionali, importo delle somme per cui usufruire della detrazione d’imposta, costo delle spese professionali, dati del tecnico che ha rilasciato l’attestato di certificazione o di qualificazione energetica. Per quanto riguarda i lavori terminati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 7 maggio 2009 (data di pubblicazione del provvedimento), l’Enea trasmetterà i dati entro il prossimo 30 settembre.

Vengono, in questo modo, semplificati gli obblighi di comunicazione, previsti dal decreto “anticrisi” (Dl 185/2008, articolo 29, comma 6), relativi alla fruizione della detrazione Irpef o Ires del 55% per gli interventi finalizzati al risparmio energetico, introdotta dalla Finanziaria 2007.
Il decreto, infatti, aveva stabilito l’invio, da parte dei contribuenti che intendevano beneficiare dello “sconto” fiscale per le spese sostenute nei periodi d’imposta successivi al 2008, di un’apposita comunicazione all’agenzia delle Entrate. Con il provvedimento del 6 maggio, l’obbligo viene previsto esclusivamente per i contribuenti che effettuano lavori che si protraggono per più periodi d’imposta. In tal modo, è sensibilmente ridotto il numero dei soggetti tenuti all’adempimento, pur garantendo il monitoraggio dell’onere a carico dello Stato in relazione all’agevolazione.

È opportuno ricordare che i contribuenti che intendono avvalersi della detrazione, in ogni caso, devono inviare all’Enea (acs.enea.it) la comunicazione di fine lavori entro 90 giorni dalla loro conclusione, trasmettendo i dati indicati nel decreto ministeriale del 19 febbraio 2007.

Via | Fiscooggi

La conversione in legge del decreto “anti crisi”

gennaio 19th, 2009

Il “Decreto anti-crisi” è stato recentemente approvato dalla Camera e considerato che il testo non dovrebbe subire in Senato, lo stesso dovrebbe essere ritenuto definito. Si evidenziano le principali novità apportate in sede di conversione in legge.

ESIGIBILITÀ DIFFERITA DELL’IVA (art. 7)

E’ stata confermata la possibilità di applicare l’esigibilità differita dell’IVA alle cessioni e prestazioni effettuate nei confronti dei soggetti IVA. Sono escluse le operazioni effettuate da soggetti che applicano regimi speciali e delle operazioni fatte nei confronti di soggetti che assolvono l’IVA con applicazione del reverse charge. E’ stata peraltro eliminata la natura sperimentale della nuova disposizione che quindi viene prevista come disposizione a regime. Per l’operatività della stessa tuttavia occorre attendere l’autorizzazione dell’Unione Europea e un apposito Decreto ministeriale.

RIDUZIONE COSTO RAVVEDIMENTO OPEROSO (art. 16, comma 5)

È confermata la riduzione del costo del ravvedimento operoso che ora sono previste nelle seguenti misure:

Omesso versamento regolarizzato entro 30 giorni: 2,5%;

Omesso versamento regolarizzato entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo o entro un anno se non prevista la dichiarazione: 3%;

Omessa dichiarazione regolarizzata entro 90 giorni: 2,5%.

OBBLIGO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (art. 16, commi 6 e 7)

È confermato l’obbligo per le società di nuova costituzione di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) nella domanda di iscrizione al Registro delle Imprese mentre le società già costituite alla data del 29/11/08 dovranno comunicare l’indirizzo di posta elettronica certificata entro 3 anni dall’entrata in vigore del Decreto.

Tale obbligo è applicabile anche ai professionisti iscritti in Albi ed Elenchi. Questi ultimi sono tenuti a comunicare ai rispettivi Ordini o Collegi l’indirizzo di posta elettronica certificata entro il 29/11/09.

In sede di conversione, è stata specificata la possibilità di sostituire la PEC con un indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni e l’integrità del contenuto delle stesse, garantendo l’interoperabilità con analoghi sistemi internazionali.

ROTTAMAZIONE LICENZE SETTORE COMMERCIALE E TURISTICO (art. 19-ter)

É introdotto l’indennizzo di cui al D.Lgs. n. 207/96 per gli operatori del settore commerciale e turistico che cessano l’attività nei 3 anni precedenti il pensionamento di vecchiaia nel triennio 2009/2011. Conseguentemente è prorogato fino al 2013 l’aumento dello 0,09% della contribuzione IVS commercianti.

REVISIONE STUDI DI SETTORE (art. 8 )

E’ stata confermata la possibilità, ad opera di un apposito Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di integrare gli studi di settore per tenere conto della crisi economica, con riguardo a particolari settori dell’economia o aree territoriali. Per la rilevazione degli effetti della crisi, a breve saranno disponibili appositi questionari da restituire all’Amministrazione finanziaria.

LIMITAZIONI ALL’ACCERTAMENTO PRESUNTIVO E STUDI DI SETTORE (art. 27, comma 4)

È confermato che nei confronti dei soggetti che aderiscono agli inviti al contraddittorio riferiti agli accertamenti basati sugli studi di settore relativi al periodo d’imposta 2006 e successivi non possono essere effettuati ulteriori accertamenti basati su presunzioni semplici.

Tale “agevolazione” è applicabile al sussistere delle seguenti condizioni:

-l’ammontare delle attività non dichiarate non sia superiore al 40% dei ricavi/compensi dichiarati ovvero l’ammontare delle attività non dichiarate non sia superiore, in valore assoluto, ad € 50.000;

-soltanto se nei modelli dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore, relativi all’annualità interessata dall’invito, non siano presenti irregolarità (omissioni, infedeltà, indicazioni di cause di inapplicabilità/esclusione inesistenti) che comportano l’incremento della sanzione per infedele dichiarazione del 10%.

DETRAZIONE 55% (art. 29, commi da 6 a 10)

Le nuove disposizioni trovano applicazione con riferimento alle spese sostenute nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 2008.

Per le spese sostenute a decorrere dal 2009 i soggetti interessati dovranno presentare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate con modalità e termini che saranno definiti da un apposito Provvedimento. Non è quindi più richiesta la presentazione dell’istanza preventiva alla quale il precedente testo del Decreto subordinava la fruizione della detrazione. La detrazione d’imposta dovrà essere obbligatoriamente ripartita in 5 rate annuali di pari importo.

AVVISO DI ACCERTAMENTO NON PRECEDUTO DA INVITO AL CONTRADDITTORIO

(art. 27, comma 4-ter)

Vengono ridotte alla metà le sanzioni se l’avviso di accertamento o di liquidazione non è stato preceduto dall’invito al contraddittorio, ma a condizione che il contribuente rinunci ad impugnare l’avviso di accertamento o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con adesione e provveda a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute.

INDEBITE COMPENSAZIONE DI CREDITI D’IMPOSTA (art. 27, commi da 16 a 19)

È stato ampliato il termine per provvedere alla notifica dell’atto di recupero di crediti inesistenti utilizzati in compensazione, che ora può essere effettuata entro il 31/12 dell’ottavo anno successivo a quello in cui è avvenuto l’utilizzo. Inoltre la sanzione per l’utilizzo in compensazione di crediti d’imposta inesistenti è fissata nella misura compresa tra il 100% e il 200% dei crediti stessi, pari a quella prevista per le ipotesi di dichiarazione infedele.

BONUS STRAORDINARIO PER LE FAMIGLIE (art. 1)

Al fine di favorire i nuclei familiari a basso reddito è confermato il riconoscimento del bonus straordinario. La novità introdotta in sede di conversione riguarda il termine di presentazione della richiesta del bonus al sostituto d’imposta che è stato differito al 28/02 per la richiesta del bonus in base alle condizioni esistenti nel 2007 mentre rimane al 31/03 in base alle condizioni del 2008.

DETASSAZIONE C.D. “PREMI DI PRODUTTIVITÀ” (art. 5)

È confermata la proroga per il 2009 dell’assoggettamento all’imposta sostitutiva pari al 10% delle somme erogate a titolo di “premi produzione” introdotto dall’art. 2, comma 1, lett. c), DL n. 93/2008 su un importo massimo complessivo lordo di € 6.000 e con esclusivo riferimento ai lavoratori dipendenti del settore privato che nel 2008 hanno conseguito un reddito da lavoro dipendente non superiore ad € 35.000. Non è stata invece prorogata l’agevolazione per le somme relative agli straordinari.

DEDUCIBILITÀ IRAP AI FINI REDDITUALI (art. 6)

È confermata la deducibilità di una parte dell’Irap pagata, nel termine del 10%. E’ stato tuttavia precisato che la deducibilità riguarda sia i soggetti Ires che i soggetti Irpef.

RIVALUTAZIONE IMMOBILI (art. 15, commi da 16 a 23)

È confermata, alle società ed enti non commerciali, la possibilità di rivalutare gli immobili pagando un’imposta sostitutiva del 7% per gli immobili strumentali e 4% per li immobili civili. È previsto che la validità degli effetti fiscali sia operativa a partire dal quinto esercizio successivo a quello della rivalutazione ovvero dal 2013.

SOPPRESSIONE DI ALCUNI ADEMPIMENTI (art. 16, commi da 2 a 4)

È confermata la soppressione dei seguenti adempimenti (peraltro mai entrati in vigore):

-invio telematico dei corrispettivi previsto dall’art. 37, commi da 33 a 37-ter, DL n. 223/2006;

-obbligo di comunicazione preventiva per le compensazioni nel mod. F24 eccedenti € 10.000;

-obbligo di memorizzare su supporto elettronico le operazioni effettuate tramite distributori automatici.

CONSERVAZIONE ELETTRONICA DI REGISTRI (art. 16, commi 12-bis e 12-ter)

Viene ammessa la possibilità di predisposizione e tenuta oltre che dei libri contabili anche di quelli sociali con strumenti informatici.

ABROGAZIONE LIBRO SOCI (art. 16, commi da 12-quater a 12-undecies)

Per effetto dell’abrogazione del n. 1) del comma 1 dell’art. 2478, C.c., il libro soci nelle srl è abolito. Di conseguenza viene modificato l’art. 2472, C.c., prevedendo che, in caso di trasferimento delle partecipazioni sociali lo stesso abbia effetto, di fronte alla società, dal momento del deposito dell’atto presso il Registro delle Imprese, anziché dall’iscrizione nel libro soci. Viene stabilito che i 30 giorni entro i quali gli amministratori devono depositare presso il Registro delle Imprese l’apposita dichiarazione richiesta nel caso di trasferimento dell’intera partecipazione appartenente ad un solo o di mutamento della persona del socio decorrano dall’avvenuta variazione della compagine sociale anziché dall’iscrizione nel libro soci. Viene eliminato l’obbligo di deposito al Registro delle Imprese dell’elenco soci in sede di deposito del bilancio d’esercizio. Le novità in esame si applicano dal sessantesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione; gli amministratori delle srl, entro tale termine, devono depositare presso il Registro delle Imprese un’apposita dichiarazione per integrare i dati in possesso della CCIAA con quelli del libro soci.

COMUNICAZIONE DEI DATI E NOTIZIE RILEVANTI PER GLI ENTI ASSOCIATIVI (art. 30)

È confermato che il riconoscimento delle agevolazioni fiscali (non imponibilità dei corrispettivi, quote e contributi) a favore delle associazioni, consorzi ed Enti non commerciali è subordinato alla trasmissione, all’Agenzia delle Entrate, dei dati e delle notizie rilevanti, entro i termini e con le modalità che saranno individuati dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

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