
Con la legge di stabilta’ 2011 e’ stato ampliato di un anno, passando quindi da 4 a 5 anni dall’ultimazione, il periodo in cui le cessioni di fabbricati abitativi sono imponibili.
Questo naturalmente a beneficio delle imprese stesse che quindi possono rimandare le conseguenze sfavorevoli della vendita senza applicazione dell’Iva in quanto operazione esente, conseguenze sul diritto alla detrazione a monte ovvero indetraibilita’, pro-rata e rettifica della detrazione.
Quindi a seguito delle modifiche apportate dalla Legge 220/2010 dal primo gennaio 2011 sono esenti dall’imposta le cessioni di fabbricati a destinazione abitativa escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici o da imprese che vi hanno eseguito interventi di recupero di cui all’art. 31 lettere c), d), ed e) L. 457/78, effettuate entro 5 anni dalla data di ultimazione.
La modifica ha effetto dal 1 gennaio 2011 e quindi e’ da ritenere che rimangono in vigore i vecchi termini per tutte le operazioni per le quali in termine e’ gia’ scaduto al 31/12/2010.





