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Valutazione degli immobili, abrogazione valori Omi

aprile 22nd, 2010

Valutazione degli immobili, abrogazione valori Omi

Con la circolare 18/E del 2010 l’Agenzia delle Entrate a commento dell’art. 24 co. 4 e 5 della L. 88/2009 (Legge comunitaria) ha chiarito che l’abrogazione della presunzione legale dei valori Omi, declassata a presunzione semplice, deve essere intesa anche per il passato. In conseguenza di cio’ il contenzioso deve essere abbandonato in tutti quei casi in cui l’accertamento sia basato esclusivamente sullo scostamento dai valori Omi e non faccia riferimento ad altre prove quali il valore del mutuo, i corrispettivi di atti precedenti ecc..

iva imposte immobili

Ricordiamo che con la Legge comunitaria lo Stato Italiano ha evitato la continuazione della procedura di infrazione in materia Iva ma ha deciso di allineare a questa anche la normativa imposte dirette.

In pratica i valori Omi non si applicano da soli, ne’ a fini Iva ne’ imposte dirette, ma possono essere utilizzati insieme ad indagini finanziarie, redditometro, manifesta antieconomicita’ dell’operazione. Dal canto suo il contribuente potrebbe giustificarsi evidenziando la diversa tipologia dell’immobile, la presenza di rapporti di parentela con l’acquirente o, e queste sono motivazioni molto attuali, necessita’ di reperire rapidamente liquidita’ e crisi di mercato.

22/04/10

Bonus acquisti 2010

aprile 14th, 2010

Bonus acquisti su molti beni, ma il percorso e’ a ostacoli

E’ di questi giorni il decreto incentivi che ha previsto agevolazioni dal 15 aprile e per tutto il 2010, salvo esaurimento dei fondi, sull’acquisto di molti beni:  ciclomotori, elettrodomestici, adsl, edilizia, motori marini ecc., ecc.

agevolazione_gru

Solo che gli incentivi non sono “automatici”, anzi, quasi sempre sono molte le condizioni da  rispettare e gli adempimenti preventivi o successivi all’acquisto pena la revoca dell’agevolazione stessa.

Ad esempio: i venditori dovranno “accreditarsi” mediante registrazione ad apposito elenco  attraverso il numero verde 800 556670, oppure in altro modo a seconda della tipologia di beni; per acquisto di cucine e’ necessario che siano presenti almeno 2 elettrodomestici ad alta efficienza, che siano predisposte per la raccolta differenziata e che siano rispettate altre norme in materia ambiantale e di sicurezza; per l’acquisto di immobili il meccanismo e’ ancora piu’ complicato in quanto oltre a dover essere di classe energetica A o B, l’acquirente dovra’ accertarsi che il venditore si sia opportunamente prenotato per l’incentivo e che nei 45 giorni successivi al rogito venga trasmessa copia autentica dell’atto all’autorita’ che gestisce l’agevolazione.

Insomma, per beneficiare dell’agevolazione e’ necessario documentarsi bene su cio’ che occorre fare: quali documenti presentare, ecc..

Elencazione dei beni agevolabili:

  • Motocicli
  • Cucine componibili
  • Elettrodomestici
  • Immobili ad alta efficienza energetica
  • Gru a torre per l’edilizia
  • Banda larga
  • Rimorchi
  • Macchine agricole e movimento terra
  • Motori nautici e stampi per scafi

14/04/10

Iva in edilizia al 10%

marzo 2nd, 2010

Vediamo in quali casi e’ applicabile l’Iva al 10% in edilizia

Come anticipato in un precedente articolo, dopo molte proroghe, la legge finanziaria per il 2010 ha reso definitiva l’aliquota Iva del 10% in edilizia per tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su edifici abitativi.

L’aliquota ridotta si applica alle prestazioni che riguardano gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) di cui all’art. 31 primo comma ex L. 457/78, limitatamente agli interventi su fabbricati a prevalente destinazione abitativa, ovvero:

-unita’ immobiliari con categoria catastale A (da A1 ad A11, esclusa la A10, indipendentemente dall’effettivo utilizzo);

-parti comuni di condomini destinati prevalentemente ad abitazione, cioe’ edifici la cui superficie totale dei piani fuori terra e’ destinata per oltre il 50% ad uso abitativo;

-edifici di edilizia residenziale pubblica adibiti a dimora di soggetti privati;

-edifici residenza di collettivita‘, come orfanotrofi, ospizi, conventi ecc.;

-le pertinenze immobiliari (garage, cantine, ecc.) di unita’ abitative, anche se si trovano in edifici non destinati prevalentemente ad abitazione.

edilizia ristrutturazione

Si applica invece l’Iva al 20% a tutti gli interventi di manutenzione eseguiti su unita’ immobiliari non abitative (uffici, negozi, ecc.), anche se si trovano in edifici a prevalente destinazione abitativa ed alle cessioni di beni.

Le forniture di beni sono infatti agevolate solo se rientrano in un contratto d’appalto. Vi e’ tuttavia una limitazione relativamente ai cosiddetti beni significativi di cui al DM 29/12/99, ovvero i beni di seguito tassativamente elencati:

  • ascensori e montacarichi,
  • infissi interni ed esterni,
  • caldaie,
  • videocitofoni,
  • apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria,
  • sanitari e rubinetterie da bagno, impianti di sicurezza.

La limitazione consiste in questo: mentre su tutti gli altri tipi di beni l’aliquota e’ al 10% sull’intero importo, quando sono presenti beni significativi occorre distinguere 2 casi:

  • se il valore dei beni significativi e’ inferiore alla meta’ del corrispettivo allora si applica l’aliquota del 10% sull’intero importo. Es.: caldaia 40 su totale corrispettivo di 100, si applica il 10% sull’intero importo;
  • diversamente, se il valore del bene significativo e’ superiore al 50% del corrispettivo e’ possibile applicare l’Iva al 10% al valore del bene significativo solo sulla parte che trova capienza nella manodopera e nei beni “non significativi”. Es.: caldaia E. 60 su corrispettivo totale di 100 (ovvero manodopera e beni non significativi 40). L’aliquota del 10% si applica su 80 (40 x 2) mentre l’aliquota e’ del 20% su 20.

Da notare che il valore di un bene significativo e’ determinato liberamente dalle parti, ma evidentemente un valore piu’ basso del costo di acquisto per il fornitore non puo’ essere ben visto dall’amministrazione finanziaria in caso di controllo.

Ancora, l’aliquota ridotta non e’ applicabile in caso di contratti di subappalto ne’ alle prestazioni di professionisti (geometra, architetto, ecc.).

E’ applicabile l’aliquota ridotta anche alle prestazioni di manutenzione su impianti tecnologici quali ascensori, impianti di riscaldamento, mentre non vi possono rientrare gli interventi che non possono inquadrarsi nell’edilizia come la pulizia delle aree comuni condominiali.

02/03/2010