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Iva in edilizia al 10%

marzo 2nd, 2010

Vediamo in quali casi e’ applicabile l’Iva al 10% in edilizia

Come anticipato in un precedente articolo, dopo molte proroghe, la legge finanziaria per il 2010 ha reso definitiva l’aliquota Iva del 10% in edilizia per tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su edifici abitativi.

L’aliquota ridotta si applica alle prestazioni che riguardano gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) di cui all’art. 31 primo comma ex L. 457/78, limitatamente agli interventi su fabbricati a prevalente destinazione abitativa, ovvero:

-unita’ immobiliari con categoria catastale A (da A1 ad A11, esclusa la A10, indipendentemente dall’effettivo utilizzo);

-parti comuni di condomini destinati prevalentemente ad abitazione, cioe’ edifici la cui superficie totale dei piani fuori terra e’ destinata per oltre il 50% ad uso abitativo;

-edifici di edilizia residenziale pubblica adibiti a dimora di soggetti privati;

-edifici residenza di collettivita‘, come orfanotrofi, ospizi, conventi ecc.;

-le pertinenze immobiliari (garage, cantine, ecc.) di unita’ abitative, anche se si trovano in edifici non destinati prevalentemente ad abitazione.

edilizia ristrutturazione

Si applica invece l’Iva al 20% a tutti gli interventi di manutenzione eseguiti su unita’ immobiliari non abitative (uffici, negozi, ecc.), anche se si trovano in edifici a prevalente destinazione abitativa ed alle cessioni di beni.

Le forniture di beni sono infatti agevolate solo se rientrano in un contratto d’appalto. Vi e’ tuttavia una limitazione relativamente ai cosiddetti beni significativi di cui al DM 29/12/99, ovvero i beni di seguito tassativamente elencati:

  • ascensori e montacarichi,
  • infissi interni ed esterni,
  • caldaie,
  • videocitofoni,
  • apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria,
  • sanitari e rubinetterie da bagno, impianti di sicurezza.

La limitazione consiste in questo: mentre su tutti gli altri tipi di beni l’aliquota e’ al 10% sull’intero importo, quando sono presenti beni significativi occorre distinguere 2 casi:

  • se il valore dei beni significativi e’ inferiore alla meta’ del corrispettivo allora si applica l’aliquota del 10% sull’intero importo. Es.: caldaia 40 su totale corrispettivo di 100, si applica il 10% sull’intero importo;
  • diversamente, se il valore del bene significativo e’ superiore al 50% del corrispettivo e’ possibile applicare l’Iva al 10% al valore del bene significativo solo sulla parte che trova capienza nella manodopera e nei beni “non significativi”. Es.: caldaia E. 60 su corrispettivo totale di 100 (ovvero manodopera e beni non significativi 40). L’aliquota del 10% si applica su 80 (40 x 2) mentre l’aliquota e’ del 20% su 20.

Da notare che il valore di un bene significativo e’ determinato liberamente dalle parti, ma evidentemente un valore piu’ basso del costo di acquisto per il fornitore non puo’ essere ben visto dall’amministrazione finanziaria in caso di controllo.

Ancora, l’aliquota ridotta non e’ applicabile in caso di contratti di subappalto ne’ alle prestazioni di professionisti (geometra, architetto, ecc.).

E’ applicabile l’aliquota ridotta anche alle prestazioni di manutenzione su impianti tecnologici quali ascensori, impianti di riscaldamento, mentre non vi possono rientrare gli interventi che non possono inquadrarsi nell’edilizia come la pulizia delle aree comuni condominiali.

02/03/2010

Agenti, mediatori, installatori impianti, imprese di pulizie, facchini e autoriparatori

agosto 2nd, 2009
Novità dal 4 luglio 2009 con l’entrata in vigore della legge n. 69 del 18/06/2009 per gli agenti di commercio e gli agenti immobiliari, le attività di impiantistica, facchinaggio, pulizie e autoriparazioni.

Un taglio ai tempi per iniziare l’attivita’.

Con la legge intitolata  “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile” sono stati modificati i tempi di accesso ad attività che fino ad adesso non potevano essere iniziate immediatamente.

Vediamo meglio.

Agenti e rappresentanti di commercio e mediatori: l’attività puo’ essere iniziata dal giorno in cui viene presentata alla Cemera di Commercio la dichiarazione di possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, senza dover attendere l’avvenuta iscrizione nel Ruolo. Questo non e’ pero’ stato abolito, tanto che contemporaneamente alla dichiarazione di inizio attività dovra’ essere presentata obbligatoriamente la richiesta di iscrizione al ruolo. Nulla vieta che si possa chiedere l’iscrizione al ruolo senza iniziare l’attività.

forbici

Attivita’ di installazione impianti (elettricisti, idraulici ecc.), pulizie, facchinaggio e autoriparatori: anche in questo caso e’ ora possibile iniziare l’attivita’ il giorno stesso in cui viene presentata la dichiarazione di possesso dei requisiti. Pur non esistendo un “ruolo” puo’ essere presentata la dichiarazione contenente i requisiti senza iniziare l’attività ma solo per utilità futura.

Per tutte le attività citate quindi non è possibile attendere i canonici 30 giorni successivi all’inizio dell’attivita’, entro i quali e’ generalmente ammesso comunicare l’attivazione in Camera di Commercio, ma la comunicazione deve essere contestuale.

Valore degli immobili in chiave comunitaria

giugno 24th, 2009

Ieri è stata approvata in via definitiva la Legge comunitaria 2008, che rivede la normativa italiana per quanto riguarda, tra l’altro, il valore normale da attribuire alle cessioni di immobili.

comunitaria

La Legge 223/2006 aveva infatti introdotto la possibilità di effettuare accertamenti basati sul valore normale, sia ai fini Iva che imposte dirette. In pratica era stato abbandonato il criterio di determinazione del valore basato sulla rendita catastale ed era stata data la possibilità agli uffici impositivi di effettuare accertamenti sulla base dei valori di mercato dei beni. L’Unione Europea non ha trovato corretto questo modo di procedere, dovendosi invece, semmai, ricostruire il corrispetttivo di quella specifica compravendita immobiliare anzichè basarsi su criteri di mercato che magari proprio per quell’atto non vanno bene.

Ecco che da adesso il valore normale torna a costituire soltanto un elemento indiziario nella determinazione del valore della vendita