Posts Tagged ‘Edilizia’

Vendite abitazioni nuove: portato a 5 anni il periodo per l’imponibilita’ Iva

dicembre 30th, 2010
Vendite abitazioni: periodo applicabilita’ dell’Iva da 4 a 5 anni
Con la legge di stabilta’ 2011 e’ stato ampliato di un anno, passando quindi da 4 a 5 anni dall’ultimazione, il periodo in cui le cessioni di fabbricati abitativi sono imponibili.
Cosi’ dal 1^ gennaio 2011 le imprese che hanno costruito gli immobili o che li hanno ristrutturati avranno un anno di tempo in piu’ per vendere con applicazione dell’Iva. E questo a tutto favore delle imprese che potranno cosi’ evitare le conseguenze negative sul diritto alla detrazione a monte che comporterebbe porre in essere operazioni esenti Iva (indetraibilita’, pro-rata, rettifica della detrazione).
Vendite abitazioni da parte di imprese di costruzione: il periodo di applicabilita’ dell’Iva passa da 4 a 5 anni
iva imposte immobili
Con la legge di stabilta’ 2011 e’ stato ampliato di un anno, passando quindi da 4 a 5 anni dall’ultimazione, il periodo in cui le cessioni di fabbricati abitativi sono imponibili.
Cosi’ dal 1^ gennaio 2011 le imprese che hanno costruito gli immobili o che li hanno ristrutturati avranno un anno di tempo in piu’ per vendere con applicazione dell’Iva.
Questo naturalmente a beneficio delle imprese stesse che quindi possono rimandare le conseguenze sfavorevoli della vendita senza applicazione dell’Iva in quanto operazione esente, conseguenze sul diritto alla detrazione a monte ovvero indetraibilita’, pro-rata e rettifica della detrazione.
Quindi a seguito delle modifiche apportate dalla Legge 220/2010 dal primo gennaio 2011 sono esenti dall’imposta le cessioni di fabbricati a destinazione abitativa escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici o da imprese che vi hanno eseguito interventi di recupero di cui all’art. 31 lettere c), d), ed e) L. 457/78, effettuate entro 5 anni dalla data di ultimazione.
La modifica ha effetto dal 1 gennaio 2011 e quindi e’ da ritenere che rimangono in vigore i vecchi termini per tutte le operazioni per le quali in termine e’ gia’ scaduto al 31/12/2010.

Finanziaria 2011 e regime Iva cessione immobili uso abitativo

novembre 30th, 2010
Nei giorni scorsi la Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge contenente la Legge di stabilita’ 2011, gia’ conosciuta come manovra Finanziaria per il 2011.
Una disposizione contenuta in questo disegno di legge riguarda il regime Iva di applicabile alle cessioni di immobili ad uso abitativo.
Questa norma sara’ senz’altro ben accolta dalle imprese edili di costruzione, in particolare in questo momento di crisi e rallentamento nelle vendite, in quanto viene esteso di un anno il regime di imponibilita’ Iva previsto per le cessioni di immobili ad uso abitativo dall’art. 10, comma 1, n. 8-bis, DPR n. 633/72.
Saranno quindi imponibili Iva le cessioni effettuate entro 5 anni, e non piu’ quindi entro 4, dalla costruzione o dalla ristrutturazione da parte delle imprese costruttrici o da quelle che hanno effettuato gli interventi di recupero.
Per la definitività delle novità di seguito sintetizzate si dovrà attendere l’approvazione da parte del Senato, prevista entro la prima metà del prossimo mese di dicembre.

Nei giorni scorsi la Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge contenente la Legge di stabilita’ 2011, gia’ conosciuta come manovra Finanziaria per il 2011.

Una disposizione contenuta in questo disegno di legge riguarda il regime Iva di applicabile alle cessioni di immobili ad uso abitativo.

casa sole

Questa norma sara’ senz’altro ben accolta dalle imprese edili di costruzione, in particolare in questo momento di crisi e rallentamento nelle vendite, in quanto viene esteso di un anno il regime di imponibilita’ Iva per le cessioni di immobili ad uso abitativo previsto dall’art. 10, comma 1, n. 8-bis, DPR n. 633/72.

Saranno quindi imponibili Iva le cessioni effettuate entro 5 anni, e non piu’ quindi entro 4, dalla costruzione o dalla ristrutturazione da parte delle imprese costruttrici o da quelle che hanno effettuato gli interventi di recupero.

Per la definitività delle novità di seguito sintetizzate si dovrà attendere l’approvazione da parte del Senato, prevista entro la prima metà del prossimo mese di dicembre.

Valutazione degli immobili, abrogazione valori Omi

aprile 22nd, 2010

Valutazione degli immobili, abrogazione valori Omi

Con la circolare 18/E del 2010 l’Agenzia delle Entrate a commento dell’art. 24 co. 4 e 5 della L. 88/2009 (Legge comunitaria) ha chiarito che l’abrogazione della presunzione legale dei valori Omi, declassata a presunzione semplice, deve essere intesa anche per il passato. In conseguenza di cio’ il contenzioso deve essere abbandonato in tutti quei casi in cui l’accertamento sia basato esclusivamente sullo scostamento dai valori Omi e non faccia riferimento ad altre prove quali il valore del mutuo, i corrispettivi di atti precedenti ecc..

iva imposte immobili

Ricordiamo che con la Legge comunitaria lo Stato Italiano ha evitato la continuazione della procedura di infrazione in materia Iva ma ha deciso di allineare a questa anche la normativa imposte dirette.

In pratica i valori Omi non si applicano da soli, ne’ a fini Iva ne’ imposte dirette, ma possono essere utilizzati insieme ad indagini finanziarie, redditometro, manifesta antieconomicita’ dell’operazione. Dal canto suo il contribuente potrebbe giustificarsi evidenziando la diversa tipologia dell’immobile, la presenza di rapporti di parentela con l’acquirente o, e queste sono motivazioni molto attuali, necessita’ di reperire rapidamente liquidita’ e crisi di mercato.

22/04/10

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