<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Informazione fiscale &#187; Edilizia</title>
	<atom:link href="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/tag/edilizia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini</link>
	<description>Novità per le imprese e i cittadini</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Jan 2012 16:35:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Vendite abitazioni nuove: portato a 5 anni il periodo per l&#8217;imponibilita&#8217; Iva</title>
		<link>http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2010/12/vendite-abitazioni-periodo-applicabilita-delliva-da-4-a-5-anni/</link>
		<comments>http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2010/12/vendite-abitazioni-periodo-applicabilita-delliva-da-4-a-5-anni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 08:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Pacini</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[Immobili]]></category>
		<category><![CDATA[Iva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/?p=1779</guid>
		<description><![CDATA[Vendite abitazioni: periodo applicabilita&#8217; dell&#8217;Iva da 4 a 5 anni
Con la legge di stabilta&#8217; 2011 e&#8217; stato ampliato di un anno, passando quindi da 4 a 5 anni dall&#8217;ultimazione, il periodo in cui le cessioni di fabbricati abitativi sono imponibili.
Cosi&#8217; dal 1^ gennaio 2011 le imprese che hanno costruito gli immobili o che li hanno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste" style="overflow-y: hidden; left: -10000px; overflow-x: hidden; width: 1px; position: absolute; top: 0px; height: 1px;">Vendite abitazioni: periodo applicabilita&#8217; dell&#8217;Iva da 4 a 5 anni</div>
<div id="_mcePaste" style="overflow-y: hidden; left: -10000px; overflow-x: hidden; width: 1px; position: absolute; top: 0px; height: 1px;">Con la legge di stabilta&#8217; 2011 e&#8217; stato ampliato di un anno, passando quindi da 4 a 5 anni dall&#8217;ultimazione, il periodo in cui le cessioni di fabbricati abitativi sono imponibili.</div>
<div id="_mcePaste" style="overflow-y: hidden; left: -10000px; overflow-x: hidden; width: 1px; position: absolute; top: 0px; height: 1px;">Cosi&#8217; dal 1^ gennaio 2011 le imprese che hanno costruito gli immobili o che li hanno ristrutturati avranno un anno di tempo in piu&#8217; per vendere con applicazione dell&#8217;Iva. E questo a tutto favore delle imprese che potranno cosi&#8217; evitare le conseguenze negative sul diritto alla detrazione a monte che comporterebbe porre in essere operazioni esenti Iva (indetraibilita&#8217;, pro-rata, rettifica della detrazione).</div>
<div>Vendite abitazioni da parte di imprese di costruzione: il periodo di applicabilita&#8217; dell&#8217;Iva passa da 4 a 5 anni</div>
<div><img class="size-thumbnail wp-image-1518 aligncenter" title="iva imposte immobili" src="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2010/04/iva-imposte-immobili-150x150.jpg" alt="iva imposte immobili" width="150" height="150" /><br />
Con la legge di stabilta&#8217; 2011 e&#8217; stato ampliato di un anno, passando quindi da 4 a 5 anni dall&#8217;ultimazione, il periodo in cui le cessioni di fabbricati abitativi sono imponibili.<br />
Cosi&#8217; dal 1^ gennaio 2011 le imprese che hanno costruito gli immobili o che li hanno ristrutturati avranno un anno di tempo in piu&#8217; per vendere con applicazione dell&#8217;Iva.<br />
Questo naturalmente a beneficio delle imprese stesse che quindi possono rimandare le conseguenze sfavorevoli della vendita senza applicazione dell&#8217;Iva in quanto operazione esente, conseguenze sul diritto alla detrazione a monte ovvero indetraibilita&#8217;, pro-rata e rettifica della detrazione.<br />
Quindi a seguito delle modifiche apportate dalla Legge 220/2010 dal primo gennaio 2011 sono esenti dall&#8217;imposta le cessioni di fabbricati a destinazione abitativa escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici o da imprese che vi hanno eseguito interventi di recupero di cui all&#8217;art. 31 lettere c), d), ed e) L. 457/78, effettuate entro 5 anni dalla data di ultimazione.<br />
La modifica ha effetto dal 1 gennaio 2011 e quindi e&#8217; da ritenere che rimangono in vigore i vecchi termini per tutte le operazioni per le quali in termine e&#8217; gia&#8217; scaduto al 31/12/2010.</div>
<div id="crp_related"><h3>Articoli correlati:</h3><ul><li><a href="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2010/11/finanziaria-2011-e-regime-iva-cessione-immobili-uso-abitativo/"  rel="bookmark">Finanziaria 2011 e regime Iva cessione immobili uso abitativo</a></li><li><a href="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2011/11/acconto-iva-2001-entro-il-2712/"  rel="bookmark">Acconto Iva 2011 entro il 27/12</a></li><li><a href="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2011/04/contributo-revisione-cooperative-biennio-2011-2012/"  rel="bookmark">Contributo revisione cooperative biennio 2011-2012</a></li><li><a href="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2011/07/associazione-tra-professionisti-variazione-quote-partecipazione-entro-il-termine-di-invio-di-unico/"  rel="bookmark">Associazione tra professionisti: variazione quote partecipazione entro il termine di invio di Unico</a></li><li><a href="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2011/03/cedolare-secca-su-affitti-immobili-in-sostituzione-dellirpef/"  rel="bookmark">Cedolare secca su affitti immobili in sostituzione dell'Irpef</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2010/12/vendite-abitazioni-periodo-applicabilita-delliva-da-4-a-5-anni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanziaria 2011 e regime Iva cessione immobili uso abitativo</title>
		<link>http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2010/11/finanziaria-2011-e-regime-iva-cessione-immobili-uso-abitativo/</link>
		<comments>http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2010/11/finanziaria-2011-e-regime-iva-cessione-immobili-uso-abitativo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 07:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Pacini</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[Immobili]]></category>
		<category><![CDATA[Iva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/?p=1752</guid>
		<description><![CDATA[Nei giorni scorsi la Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge contenente la Legge di stabilita&#8217; 2011, gia&#8217; conosciuta come manovra Finanziaria per il 2011.
Una disposizione contenuta in questo disegno di legge riguarda il regime Iva di applicabile alle cessioni di immobili ad uso abitativo.
Questa norma sara&#8217; senz&#8217;altro ben accolta dalle imprese edili [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Nei giorni scorsi la Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge contenente la Legge di stabilita&#8217; 2011, gia&#8217; conosciuta come manovra Finanziaria per il 2011.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Una disposizione contenuta in questo disegno di legge riguarda il regime Iva di applicabile alle cessioni di immobili ad uso abitativo.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Questa norma sara&#8217; senz&#8217;altro ben accolta dalle imprese edili di costruzione, in particolare in questo momento di crisi e rallentamento nelle vendite, in quanto viene esteso di un anno il regime di imponibilita&#8217; Iva previsto per le cessioni di immobili ad uso abitativo dall’art. 10, comma 1, n. 8-bis, DPR n. 633/72.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Saranno quindi imponibili Iva le cessioni effettuate entro 5 anni, e non piu&#8217; quindi entro 4, dalla costruzione o dalla ristrutturazione da parte delle imprese costruttrici o da quelle che hanno effettuato gli interventi di recupero.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Per la definitività delle novità di seguito sintetizzate si dovrà attendere l’approvazione da parte del Senato, prevista entro la prima metà del prossimo mese di dicembre.</div>
<p>Nei giorni scorsi la Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge contenente la Legge di stabilita&#8217; 2011, gia&#8217; conosciuta come manovra Finanziaria per il 2011.</p>
<p>Una disposizione contenuta in questo disegno di legge riguarda il <strong>regime Iva di applicabile alle cessioni di immobili ad uso abitativo</strong>.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1578" title="casa sole" src="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2010/05/casa-sole.jpg" alt="casa sole" width="260" height="270" /></p>
<p>Questa norma sara&#8217; senz&#8217;altro<strong> ben accolta dalle imprese edili di costruzione</strong>, in particolare in questo momento di crisi e rallentamento nelle vendite, in quanto <strong>viene esteso di un anno il regime di imponibilita&#8217; Iva per le cessioni di immobili ad uso abitativo</strong> previsto dall’art. 10, comma 1, n. 8-bis, DPR n. 633/72.</p>
<p>Saranno quindi <strong>imponibili Iva le cessioni effettuate entro 5 anni</strong>, e non piu&#8217; quindi entro 4,<strong> dalla costruzione o dalla ristrutturazione </strong>da parte delle imprese costruttrici o da quelle che hanno effettuato gli interventi di recupero.</p>
<p><strong>Per la definitività delle novità di seguito sintetizzate si dovrà attendere l’approvazione da parte del Senato</strong>, prevista entro la prima metà del prossimo mese di dicembre.</p>
<div id="crp_related"><h3>Articoli correlati:</h3><ul><li><a href="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2010/12/vendite-abitazioni-periodo-applicabilita-delliva-da-4-a-5-anni/"  rel="bookmark">Vendite abitazioni nuove: portato a 5 anni il periodo per l'imponibilita' Iva</a></li><li><a href="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2011/11/acconto-iva-2001-entro-il-2712/"  rel="bookmark">Acconto Iva 2011 entro il 27/12</a></li><li><a href="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2011/04/contributo-revisione-cooperative-biennio-2011-2012/"  rel="bookmark">Contributo revisione cooperative biennio 2011-2012</a></li><li><a href="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2011/07/associazione-tra-professionisti-variazione-quote-partecipazione-entro-il-termine-di-invio-di-unico/"  rel="bookmark">Associazione tra professionisti: variazione quote partecipazione entro il termine di invio di Unico</a></li><li><a href="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2009/04/vendita-di-immobili-di-tipo-abitativo-e-liva/"  rel="bookmark">Vendita di immobili di tipo abitativo e l'Iva</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2010/11/finanziaria-2011-e-regime-iva-cessione-immobili-uso-abitativo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valutazione degli immobili, abrogazione valori Omi</title>
		<link>http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2010/04/valutazione-immobili-abrogazione-omi/</link>
		<comments>http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2010/04/valutazione-immobili-abrogazione-omi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 07:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Pacini</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[Immobili]]></category>
		<category><![CDATA[Imposte dirette]]></category>
		<category><![CDATA[Iva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/?p=1516</guid>
		<description><![CDATA[Valutazione degli immobili, abrogazione valori Omi
Con la circolare 18/E del 2010 l&#8217;Agenzia delle Entrate a commento dell&#8217;art. 24 co. 4 e 5 della L. 88/2009 (Legge comunitaria) ha chiarito che l&#8217;abrogazione della presunzione legale dei valori Omi, declassata a presunzione semplice, deve essere intesa anche per il passato. In conseguenza di cio&#8217; il contenzioso deve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Valutazione degli immobili, abrogazione valori Omi</h2>
<p>Con la <strong>circolare 18/E del 2010</strong> l&#8217;Agenzia delle Entrate a commento dell&#8217;art. 24 co. 4 e 5 della L. 88/2009 (<strong>Legge comunitaria</strong>) ha chiarito che <strong>l&#8217;abrogazione della presunzione legale dei valori Omi, declassata a presunzione semplice, deve essere intesa anche per il passato</strong>. In conseguenza di cio&#8217; il <strong>contenzioso </strong>deve essere <strong>abbandonato </strong>in tutti quei casi in cui l&#8217;accertamento sia basato esclusivamente sullo scostamento dai valori Omi e non faccia riferimento ad altre prove quali il valore del mutuo, i corrispettivi di atti precedenti ecc..</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1518" title="iva imposte immobili" src="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2010/04/iva-imposte-immobili-300x227.jpg" alt="iva imposte immobili" width="300" height="227" /></p>
<p>Ricordiamo che con la Legge comunitaria lo Stato Italiano ha evitato la continuazione della procedura di infrazione in materia <strong>Iva </strong>ma ha deciso di allineare a questa anche la normativa<strong> imposte dirette</strong>.</p>
<p><strong>In pratica i valori Omi non si applicano da soli, ne&#8217; a fini Iva ne&#8217; imposte dirette,</strong> ma possono essere utilizzati insieme ad indagini finanziarie, redditometro, manifesta antieconomicita&#8217; dell&#8217;operazione. Dal canto suo il contribuente potrebbe giustificarsi evidenziando la diversa tipologia dell&#8217;immobile, la presenza di rapporti di parentela con l&#8217;acquirente o, e queste sono motivazioni molto attuali, necessita&#8217; di reperire rapidamente liquidita&#8217; e crisi di mercato.</p>
<p>22/04/10</p>
<div id="crp_related"><h3>Articoli correlati:</h3><ul><li><a href="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2009/06/valore-degli-immobili-in-chiave-comunitaria/"  rel="bookmark">Valore degli immobili in chiave comunitaria</a></li><li><a href="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2011/03/cedolare-secca-su-affitti-immobili-in-sostituzione-dellirpef/"  rel="bookmark">Cedolare secca su affitti immobili in sostituzione dell'Irpef</a></li><li><a href="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2009/04/abolizione-valore-normale-nelle-compravendite-immobiliari/"  rel="bookmark">ABROGAZIONE VALORE NORMALE NELLE COMPRAVENDITE IMMOBILIARI</a></li><li><a href="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2010/04/accertamento-da-studi-di-settore-solo-con-il-contraddittorio/"  rel="bookmark">Accertamento da Studi di settore solo con il contraddittorio</a></li><li><a href="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2010/12/vendite-abitazioni-periodo-applicabilita-delliva-da-4-a-5-anni/"  rel="bookmark">Vendite abitazioni nuove: portato a 5 anni il periodo per l'imponibilita' Iva</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2010/04/valutazione-immobili-abrogazione-omi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonus acquisti 2010</title>
		<link>http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2010/04/bonus-acquisti-2010/</link>
		<comments>http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2010/04/bonus-acquisti-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 11:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Pacini</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Agevolazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Commercio]]></category>
		<category><![CDATA[Edilizia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/?p=1501</guid>
		<description><![CDATA[Bonus acquisti su molti beni, ma il percorso e&#8217; a ostacoli
E&#8217; di questi giorni il decreto incentivi che ha previsto agevolazioni dal 15 aprile e per tutto il 2010, salvo esaurimento dei fondi, sull&#8217;acquisto di molti beni:  ciclomotori, elettrodomestici, adsl, edilizia, motori marini ecc., ecc.

Solo che gli incentivi non sono &#8220;automatici&#8221;, anzi, quasi sempre sono [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Bonus acquisti su molti beni, ma il percorso e&#8217; a ostacoli</h2>
<p>E&#8217; di questi giorni il decreto incentivi che ha previsto agevolazioni <strong>dal 15 aprile e per tutto il 2010, salvo esaurimento dei fondi</strong>, sull&#8217;acquisto di molti beni:  ciclomotori, elettrodomestici, adsl, edilizia, motori marini ecc., ecc.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1505" title="agevolazione_gru" src="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2010/04/agevolazione_gru-300x240.jpg" alt="agevolazione_gru" width="300" height="240" /></p>
<p>Solo che<strong> gli incentivi non sono &#8220;automatici&#8221;</strong>, anzi, quasi sempre sono molte le condizioni da  rispettare e gli adempimenti preventivi o successivi all&#8217;acquisto pena la revoca dell&#8217;agevolazione stessa.</p>
<p>Ad esempio: i venditori dovranno &#8220;accreditarsi&#8221; mediante registrazione ad apposito elenco  attraverso il numero verde 800 556670, oppure in altro modo a seconda della tipologia di beni; per acquisto di cucine e&#8217; necessario che siano presenti almeno 2 elettrodomestici ad alta efficienza, che siano predisposte per la raccolta differenziata e che siano rispettate altre norme in materia ambiantale e di sicurezza; per l&#8217;acquisto di immobili il meccanismo e&#8217; ancora piu&#8217; complicato in quanto oltre a dover essere di classe energetica A o B, l&#8217;acquirente dovra&#8217; accertarsi che il venditore si sia opportunamente prenotato per l&#8217;incentivo e che nei 45 giorni successivi al rogito venga trasmessa copia autentica dell&#8217;atto all&#8217;autorita&#8217; che gestisce l&#8217;agevolazione.</p>
<p>Insomma, <strong>per beneficiare dell&#8217;agevolazione e&#8217; necessario documentarsi bene su cio&#8217; che occorre fare</strong>: quali documenti presentare, ecc..</p>
<p><strong>Elencazione dei beni agevolabili:</strong></p>
<ul>
<li>Motocicli</li>
<li>Cucine componibili</li>
<li><strong>Elettrodomestici</strong></li>
<li><strong>Immobili ad alta efficienza energetica</strong></li>
<li><strong>Gru a torre per l&#8217;edilizia</strong></li>
<li>Banda larga</li>
<li>Rimorchi</li>
<li>Macchine agricole e movimento terra</li>
<li>Motori nautici e stampi per scafi</li>
</ul>
<p>14/04/10</p>
<div id="crp_related"><h3>Articoli correlati:</h3><ul><li><a href="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2009/02/il-decreto-incentivi/"  rel="bookmark">Il decreto "incentivi" su veicoli nuovi, elettrodomestici, mobili, ecc.</a></li><li><a href="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2009/07/bonus-mobili/"  rel="bookmark">Bonus acquisto di mobili e arredi</a></li><li><a href="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2009/04/il-decreto-incentivi-dopo-la-conversione-in-legge/"  rel="bookmark">IL DECRETO INCENTIVI DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE</a></li><li><a href="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2009/03/ora-a-regime-laliquota-iva-del-10-sulle-ristrutturazioni/"  rel="bookmark">Ora a regime l'aliquota Iva del 10% sulle ristrutturazioni</a></li><li><a href="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2009/09/manovra-d%e2%80%99estate-2009-precisazioni-su-agevolazione-tremonti-ter/"  rel="bookmark">Manovra d’estate 2009: precisazioni su agevolazione Tremonti-ter</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2010/04/bonus-acquisti-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iva in edilizia al 10%</title>
		<link>http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2010/03/iva-in-edilizia-al-10/</link>
		<comments>http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2010/03/iva-in-edilizia-al-10/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 08:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Pacini</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Appalto]]></category>
		<category><![CDATA[Condomini]]></category>
		<category><![CDATA[Edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[Iva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/?p=1463</guid>
		<description><![CDATA[Vediamo in quali casi e&#8217; applicabile l&#8217;Iva al 10% in edilizia
Come anticipato in un precedente articolo, dopo molte proroghe, la legge finanziaria per il 2010 ha reso definitiva l&#8217;aliquota Iva del 10% in edilizia per tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su edifici abitativi.
L&#8217;aliquota ridotta si applica alle prestazioni che riguardano gli interventi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Vediamo in quali casi e&#8217; applicabile l&#8217;Iva al 10% in edilizia</h2>
<p>Come anticipato in un <a href="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2010/01/legge-finanziaria-2010/" >precedente articolo</a>, dopo molte proroghe,<strong> la legge finanziaria per il 2010 ha reso definitiva l&#8217;aliquota Iva del 10% in edilizia </strong>per tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria <strong>su edifici abitativi</strong>.</p>
<p>L&#8217;aliquota ridotta si applica alle prestazioni che riguardano gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) di cui all&#8217;art. 31 primo comma ex L. 457/78, limitatamente agli interventi su fabbricati a prevalente destinazione abitativa, ovvero:</p>
<p>-<strong>unita&#8217; immobiliari con categoria catastale A</strong> (da A1 ad A11, esclusa la A10, indipendentemente dall&#8217;effettivo utilizzo);</p>
<p>-<strong>parti comuni di condomini destinati prevalentemente ad abitazione</strong>, cioe&#8217; edifici la cui superficie totale dei piani fuori terra e&#8217; destinata per oltre il 50% ad uso abitativo;</p>
<p>-edifici di <strong>edilizia residenziale pubblica </strong>adibiti a dimora di soggetti privati;</p>
<p>-edifici residenza di <strong>collettivita</strong>&#8216;, come orfanotrofi, ospizi, conventi ecc.;</p>
<p>-le pertinenze immobiliari (garage, cantine, ecc.) di unita&#8217; abitative, anche se si trovano in edifici non destinati prevalentemente ad abitazione.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1464" title="edilizia ristrutturazione" src="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2010/03/edilizia-ristrutturazione-300x285.jpg" alt="edilizia ristrutturazione" width="300" height="285" /></p>
<p><strong>Si applica invece l&#8217;Iva al 20% a tutti gli interventi di manutenzione eseguiti su unita&#8217; immobiliari non abitative</strong> (uffici, negozi, ecc.), anche se si trovano in edifici a prevalente destinazione abitativa <strong>ed alle cessioni di beni</strong>.</p>
<p><strong>Le forniture di beni sono infatti agevolate solo se rientrano in un contratto d&#8217;appalto. </strong>Vi e&#8217; tuttavia una <strong>limitazione</strong> relativamente ai cosiddetti <strong>beni significativi</strong> di cui al DM 29/12/99, ovvero i beni di seguito tassativamente elencati:</p>
<ul>
<li>ascensori e montacarichi,</li>
<li>infissi interni ed esterni,</li>
<li>caldaie,</li>
<li>videocitofoni,</li>
<li>apparecchiature di condizionamento e riciclo dell&#8217;aria,</li>
<li>sanitari e rubinetterie da bagno, impianti di sicurezza.</li>
</ul>
<p>La limitazione consiste in questo: mentre su tutti gli altri tipi di beni l&#8217;aliquota e&#8217; al 10% sull&#8217;intero importo, quando sono presenti beni significativi occorre distinguere 2 casi:</p>
<ul>
<li><strong>se il valore dei beni significativi e&#8217; inferiore alla meta&#8217; del corrispettivo</strong> allora si applica l&#8217;aliquota del 10% sull&#8217;intero importo. Es.: caldaia 40 su totale corrispettivo di 100, si applica il 10% sull&#8217;intero importo;</li>
<li>diversamente, <strong>se il valore del bene significativo e&#8217; superiore al 50% </strong>del corrispettivo e&#8217; possibile applicare l&#8217;Iva al 10% al valore del bene significativo solo sulla parte che trova capienza nella manodopera e nei beni &#8220;non significativi&#8221;. Es.: caldaia E. 60 su corrispettivo totale di 100 (ovvero manodopera e beni non significativi 40). L&#8217;aliquota del 10% si applica su 80 (40 x 2) mentre l&#8217;aliquota e&#8217; del 20% su 20.</li>
</ul>
<p>Da notare che il valore di un bene significativo e&#8217; determinato liberamente dalle parti, ma evidentemente un valore piu&#8217; basso del costo di acquisto per il fornitore non puo&#8217; essere ben visto dall&#8217;amministrazione finanziaria in caso di controllo.</p>
<p>Ancora, l&#8217;aliquota ridotta <strong>non e&#8217; applicabile in caso di contratti di subappalto ne&#8217; alle prestazioni di professionisti</strong> (geometra, architetto, ecc.).</p>
<p><strong>E&#8217; applicabile l&#8217;aliquota ridotta anche alle prestazioni di manutenzione su impianti tecnologici quali ascensori, impianti di riscaldamento, mentre non vi possono rientrare gli interventi che non possono inquadrarsi nell&#8217;edilizia come la pulizia delle aree comuni condominiali.</strong></p>
<p>02/03/2010</p>
<div id="crp_related"><h3>Articoli correlati:</h3><ul><li><a href="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2009/03/ora-a-regime-laliquota-iva-del-10-sulle-ristrutturazioni/"  rel="bookmark">Ora a regime l'aliquota Iva del 10% sulle ristrutturazioni</a></li><li><a href="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2010/01/legge-finanziaria-2010/"  rel="bookmark">Legge finanziaria 2010</a></li><li><a href="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2009/07/bonus-mobili/"  rel="bookmark">Bonus acquisto di mobili e arredi</a></li><li><a href="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2007/03/ritenuta-dacconto-e-condomini/"  rel="bookmark">Ritenuta d'acconto e condomini</a></li><li><a href="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2009/01/legge-finanziaria-2009/"  rel="bookmark">Legge finanziaria 2009</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2010/03/iva-in-edilizia-al-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agenti, mediatori, installatori impianti, imprese di pulizie, facchini e autoriparatori</title>
		<link>http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2009/08/agenti-mediatori-installatori/</link>
		<comments>http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2009/08/agenti-mediatori-installatori/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 15:21:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Pacini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Edilizia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/?p=1001</guid>
		<description><![CDATA[Novità dal 4 luglio 2009 con l’entrata in vigore della legge n. 69 del 18/06/2009 per gli agenti di commercio e gli agenti immobiliari, le attività di impiantistica, facchinaggio, pulizie e autoriparazioni.
Un taglio ai tempi per iniziare l’attivita’.
Con la legge intitolata  “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h6 style="text-align: justify;">Novità dal 4 luglio 2009 con l’entrata in vigore della legge n. 69 del 18/06/2009 per gli agenti di commercio e gli agenti immobiliari, le attività di impiantistica, facchinaggio, pulizie e autoriparazioni.</h6>
<p align="justify"><strong>Un taglio ai tempi per iniziare l’attivita’.</strong></p>
<p align="justify">Con la legge intitolata  “<strong>Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività</strong> nonché in materia di processo civile” sono stati modificati i tempi di accesso ad attività che fino ad adesso non potevano essere iniziate immediatamente.</p>
<p align="justify">Vediamo meglio.</p>
<p align="justify"><strong>Agenti e rappresentanti di commercio e mediatori</strong>: l’attività puo’ essere iniziata dal giorno in cui viene presentata alla Cemera di Commercio la dichiarazione di possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, senza dover attendere l’avvenuta iscrizione nel Ruolo. Questo non e’ pero’ stato abolito, tanto che contemporaneamente alla dichiarazione di inizio attività dovra’ essere presentata obbligatoriamente la richiesta di iscrizione al ruolo. Nulla vieta che si possa chiedere l’iscrizione al ruolo senza iniziare l’attività.</p>
<p align="justify"><a href="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2009/08/forbici.jpg" ><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; display: inline; margin-left: 0px; border-left: 0px; margin-right: 0px; border-bottom: 0px" title="forbici" src="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2009/08/forbici-thumb.jpg" border="0" alt="forbici" width="244" height="127" align="right" /></a></p>
<p align="justify"><strong>Attivita’ di installazione impianti </strong>(elettricisti, idraulici ecc.)<strong>, pulizie, facchinaggio e autoriparatori</strong>: anche in questo caso e’ ora possibile iniziare l’attivita’ il giorno stesso in cui viene presentata la dichiarazione di possesso dei requisiti. Pur non esistendo un “ruolo” puo’ essere presentata la dichiarazione contenente i requisiti senza iniziare l’attività ma solo per utilità futura.</p>
<p align="justify"><strong>Per tutte le attività citate quindi</strong> non è possibile attendere i canonici 30 giorni successivi all’inizio dell’attivita’, entro i quali e’ generalmente ammesso comunicare l’attivazione in Camera di Commercio, ma <strong>la comunicazione deve essere contestuale.</strong></p>
<div id="crp_related"><h3>Articoli correlati:</h3><ul><li><a href="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2009/08/commercio-toscana/"  rel="bookmark">Commercio: in Toscana al via semplificazioni</a></li><li><a href="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2009/10/nuove-regole-per-il-commercio-allingrosso-in-toscana/"  rel="bookmark">Nuove regole per il commercio all'ingrosso in Toscana</a></li><li><a href="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2008/09/novita-per-le-attivita-di-estetica-tatuaggio-piercing-ricostruzione-unghie/"  rel="bookmark">Novità per le attività di estetica, tatuaggio, piercing, ricostruzione unghie</a></li><li><a href="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2009/08/regolarizzazione-colf-badanti/"  rel="bookmark">Regolarizzazione colf e badanti: il pagamento del contributo dal 21 agosto</a></li><li><a href="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2009/08/contributi-ingegneri-architetti/"  rel="bookmark">Contributi a giovani Ingegneri e Architetti</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2009/08/agenti-mediatori-installatori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valore degli immobili in chiave comunitaria</title>
		<link>http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2009/06/valore-degli-immobili-in-chiave-comunitaria/</link>
		<comments>http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2009/06/valore-degli-immobili-in-chiave-comunitaria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 21:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Pacini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circolari]]></category>
		<category><![CDATA[Accertamento]]></category>
		<category><![CDATA[Edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[Immobili]]></category>
		<category><![CDATA[Imposte dirette]]></category>
		<category><![CDATA[Iva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/?p=799</guid>
		<description><![CDATA[Ieri è stata approvata in via definitiva la Legge comunitaria 2008, che rivede la normativa italiana per quanto riguarda, tra l&#8217;altro, il valore normale da attribuire alle cessioni di immobili.

La Legge 223/2006 aveva infatti introdotto la possibilità di effettuare accertamenti basati sul valore normale, sia ai fini Iva che imposte dirette. In pratica era stato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ieri è stata approvata in via definitiva la <strong>Legge comunitaria</strong> 2008, che rivede la normativa italiana per quanto riguarda, tra l&#8217;altro, il valore normale da attribuire alle <strong>cessioni di immobili</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-803" title="comunitaria" src="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2009/06/comunitaria.jpg" alt="comunitaria" width="171" height="154" /></p>
<p style="text-align: justify;">La Legge 223/2006 aveva infatti introdotto la possibilità di effettuare accertamenti basati sul valore normale, sia ai fini Iva che imposte dirette. In pratica era stato abbandonato il criterio di determinazione del valore basato sulla rendita catastale ed era stata data la possibilità agli uffici impositivi di effettuare accertamenti sulla base dei valori di mercato dei beni. L&#8217;Unione Europea non ha trovato corretto questo modo di procedere, dovendosi invece, semmai, ricostruire il corrispetttivo di quella specifica compravendita immobiliare anzichè basarsi su criteri di mercato che magari proprio per quell&#8217;atto non vanno bene.</p>
<p style="text-align: justify;">Ecco che da <strong>adesso il valore normale torna a costituire soltanto un elemento indiziario </strong>nella determinazione del valore della vendita</p>
<div id="crp_related"><h3>Articoli correlati:</h3><ul><li><a href="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2009/04/abolizione-valore-normale-nelle-compravendite-immobiliari/"  rel="bookmark">ABROGAZIONE VALORE NORMALE NELLE COMPRAVENDITE IMMOBILIARI</a></li><li><a href="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2010/04/valutazione-immobili-abrogazione-omi/"  rel="bookmark">Valutazione degli immobili, abrogazione valori Omi</a></li><li><a href="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2009/12/omaggio-beni-oggetto-attivita/"  rel="bookmark">Omaggio di beni oggetto dell'attivita'</a></li><li><a href="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2011/01/operazioni-intracomunitarie-previa-comunicazione/"  rel="bookmark">Operazioni intracomunitarie previa comunicazione</a></li><li><a href="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2010/11/condono-iva-a-rischio-controlli/"  rel="bookmark">Condono Iva a rischio controlli</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2009/06/valore-degli-immobili-in-chiave-comunitaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ABROGAZIONE VALORE NORMALE NELLE COMPRAVENDITE IMMOBILIARI</title>
		<link>http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2009/04/abolizione-valore-normale-nelle-compravendite-immobiliari/</link>
		<comments>http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2009/04/abolizione-valore-normale-nelle-compravendite-immobiliari/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 20:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Pacini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circolari]]></category>
		<category><![CDATA[Edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[Immobili]]></category>
		<category><![CDATA[Iva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; noto che dal 04/07/2006 il DL 223/2006 ha consentito, in sede di accertamento imposte sui redditi e Iva, l&#8217;utilizzo del valore normale nelle compravendite immobiliari,  ossia il valore di mercato.

Precedentemente tale possibilità di rettifica non era contemplata, in quanto erano inibite verifiche nel caso in cui il corrispettivo della cessione immobiliare fosse superiore al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">E&#8217; noto che dal 04/07/2006 il DL 223/2006 ha consentito, in sede di accertamento imposte sui redditi e Iva, l&#8217;utilizzo del <strong>valore normale nelle compravendite immobiliari</strong>,  <strong>ossia il valore di mercato</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-507" title="cantiere_edile" src="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2009/04/cantiere_edile.jpg" alt="cantiere_edile" width="510" height="341" /></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Precedentemente </strong>tale possibilità di rettifica non era contemplata, in quanto erano inibite verifiche nel caso in cui il corrispettivo della cessione immobiliare fosse superiore al valore della <strong>rendita catastale</strong> rivalutata. In pratica il parametro di riferimento era un valore generalmente assai più basso del valore di mercato. In sede di verifica poteva essere attribuito un valore superiore (alla rendita) solo nel caso in cui da un qualunque documento risultasse un corrispettivo superiore a quello dichiarato.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel giugno 2008 l&#8217;Unione Europea ha costituito in mora il Governo Italiano, sollevando alcune <strong>critiche sul medoto  attuale di calcolo dell&#8217;Iva</strong> sugli immobili. E&#8217; stata richiamata l&#8217;attenzione sulla possibile illegittimità delle norma in merito alla rilevanza del valore normale anzichè del corrispettivo pattuito. La considerazione, condivisibile, è che l&#8217;imposta deve essere versata sulla base del prezzo risultante da una contrattazione e da condizioni soggettive e oggettive uniche, differenti da ogni altro caso e non su valori medi convalidati dall&#8217;Osservatorio dell&#8217;Agenzia delle Entrate, tutto in ossequio al dettato costituzionale dell&#8217;art. 53.</p>
<p style="text-align: justify;">Le modifiche <strong>in corso di approvazione </strong>comportano l &#8216;<strong>abrogazione delle norme attuali che consentono l&#8217;accertamento sulla base del valore normale, ripristinando di fatto la situazione previgente</strong>.</p>
<div id="crp_related"><h3>Articoli correlati:</h3><ul><li><a href="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2009/06/valore-degli-immobili-in-chiave-comunitaria/"  rel="bookmark">Valore degli immobili in chiave comunitaria</a></li><li><a href="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2010/04/valutazione-immobili-abrogazione-omi/"  rel="bookmark">Valutazione degli immobili, abrogazione valori Omi</a></li><li><a href="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2010/03/iva-in-edilizia-al-10/"  rel="bookmark">Iva in edilizia al 10%</a></li><li><a href="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2010/11/condono-iva-a-rischio-controlli/"  rel="bookmark">Condono Iva a rischio controlli</a></li><li><a href="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2009/12/omaggio-beni-oggetto-attivita/"  rel="bookmark">Omaggio di beni oggetto dell'attivita'</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2009/04/abolizione-valore-normale-nelle-compravendite-immobiliari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Durc Documento Unico Regolarità Contributiva</title>
		<link>http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2009/04/durc-documento-unico-regolarita-contributiva/</link>
		<comments>http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2009/04/durc-documento-unico-regolarita-contributiva/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 21:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Pacini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circolari]]></category>
		<category><![CDATA[Contributi]]></category>
		<category><![CDATA[Edilizia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[Cos&#8217;è il Durc
Il Durc è il Documento Unico di Regolarità Contributiva che attesta, contestualmente, la correttezza assicurativa di un&#8217;impresa nei confronti di Inps, Inail, Cassa Edile ed eventuali altri gestori di forme di assicurazione obbligatoria.

Dalla sua introduzione il Durc ha contribuito ad incentivare le imprese ad effettuare i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori. Infatti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cos&#8217;è il Durc</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Il <strong>Durc </strong>è il <strong>D</strong>ocumento <strong>U</strong>nico di<strong> R</strong>egolarità <strong>C</strong>ontributiva che attesta, contestualmente, la correttezza assicurativa di un&#8217;impresa nei confronti di Inps, Inail, Cassa Edile ed eventuali altri gestori di forme di assicurazione obbligatoria.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-467" title="rockefeller-lavoro" src="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2009/04/rockefeller-lavoro.jpg" alt="rockefeller-lavoro" width="465" height="278" /></p>
<p style="text-align: justify;">Dalla sua introduzione il Durc ha contribuito ad <strong>incentivare le imprese ad effettuare i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi </strong>obbligatori. Infatti l&#8217;impresa che non sia in regola potrà perdere l&#8221;aggiudicazione dell&#8217;appalto, non potrà stipulare contratti di appalto o subappalto,        <strong>non avrà diritto al pagamento dei SAL o delle liquidazioni finali</strong> e      avrà la sospensione del titolo abilitativo connesso alla concessione edilizia o alle DIA.</p>
<p style="text-align: justify;">Il meccanismo funziona in quanto si basa sulla &#8220;<strong>contrapposizione di interesse</strong>&#8220;.  In pratica il controllo sulla regolarità nel versamento dei contributi non viene effettuato, o comunque non viene solo effettuato, dallo Stato attraverso gli enti competenti, ma sono le imprese che hanno rapporti di lavoro con un&#8217;altra impresa a controllare i versamenti effettuati da quest&#8217;ultima e, se non  regolari, applica la &#8220;sanzione&#8221;, cioè, <strong>ad esempio, non provvede ad effettuare il pagamento del dovuto</strong> in quanto viene espressamente obbligata dalla legge a ciò.</p>
<p style="text-align: justify;">Se si vuole, il Durc è anche un mezzo di contrastto ad una concorrenza sleale, praticata da imprese che non versando i contributi riescono a praticare prezzi più bassi di altre &#8220;regolari&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>I settori interessati</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Appalti pubblici</strong>: edilizia, forniture e servizi, iscrizione albo fornitori, rilascio attestazione SOA.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Appalti privati</strong>: edilizia (per lavori soggetti a concessione o DIA).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Accesso a sovvenzioni o benefici</strong>: tutti i settori.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Come si richiede</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Il Durc può essere richiesto <a href="http://www.sportellounicoprevidenziale.it/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.sportellounicoprevidenziale.it');"><strong>qui</strong></a> in via telematica direttamente o tramite un professionista (intermediario)  oppure può essere utilizzato un modulo cartaceo da presentare agli sportelli Inps, Inail o Cassa Edile.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>Validità temporale</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La validità del Durc è <strong>mensile </strong>nei confronti di clienti enti pubblici e <strong>trimestrale negli appalti privati</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>E se il Durc è &#8220;irregolare&#8221;?<br />
</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Nel caso in cui l&#8217;impresa richiedente abbia dei debiti nei confronti degli enti citati non rimane che versare l&#8217;importo. E&#8217; anche <strong>possibile richiedere la rateizzazione degli importi dovuti</strong>; così facendo, dopo il versamento della prima rata, l&#8217;ente creditore darà il consenso all&#8217;emissione regolare del Durc.</p>
<p style="text-align: justify;">Hai bisogno di aiuto? Vuoi richiedere il Durc? Vuoi che qualcuno si ricordi per te di richiedere il Durc ogni 3 mesi? <a href="mailto:lucapacini@tiscali.it"><strong>Contattaci</strong></a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Via | ItaliaOggi del 06/04/09</p>
<div id="crp_related"><h3>Articoli correlati:</h3><ul><li><a href="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2010/01/legge-finanziaria-2010/"  rel="bookmark">Legge finanziaria 2010</a></li><li><a href="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2009/12/professionisti-senza-cassa-e-contributi-inps/"  rel="bookmark">Professionisti senza cassa e contributi Inps</a></li><li><a href="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2008/10/edilizia-le-sanzioni-sul-reverse-charge/"  rel="bookmark">Edilizia: le sanzioni sul reverse charge</a></li><li><a href="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2010/08/equitalia-in-aumento-le-rateazioni-di-imposte/"  rel="bookmark">Equitalia: in aumento le rateazioni di imposte</a></li><li><a href="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2010/07/ad-agosto-il-fisco-non-va-in-ferie/"  rel="bookmark">Ad agosto il fisco non va in ferie</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2009/04/durc-documento-unico-regolarita-contributiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il regime fiscale dei contribuenti minimi: chi lo può adottare dal 2009?</title>
		<link>http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2009/01/il-regime-fiscale-dei-contribuenti-minimi-chi-lo-puo-adottare-dal-2009/</link>
		<comments>http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2009/01/il-regime-fiscale-dei-contribuenti-minimi-chi-lo-puo-adottare-dal-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 10:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Pacini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mono]]></category>
		<category><![CDATA[Regimi contabili]]></category>
		<category><![CDATA[Contribuenti minimi]]></category>
		<category><![CDATA[Edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[Imposte dirette]]></category>
		<category><![CDATA[Iva]]></category>
		<category><![CDATA[Studi di settore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[
Hai bisogno di aiuto? Contattaci via mail o telefono.
Il regime fiscale dei minimi oltre che essere adottato da coloro che iniziano un&#8217;attività nel 2009 è un regime &#8220;naturale&#8221;, ovvero automatico, per le persone fisiche che nell&#8217;anno precedente hanno mostrato certe caratteristiche a condizione che non partecipino ad associazioni professionali o a società di persone o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 	 	 --></p>
<p style="text-align: center;"><strong><a href="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/?page_id=87" ><strong>Hai bisogno di aiuto? Contattaci via mail o telefono.</strong></a></strong></p>
<p align="justify"><img class="alignleft size-full wp-image-142" title="regimi-fiscali_1" src="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2009/01/regimi-fiscali_1.jpg" alt="regimi-fiscali_1" width="237" height="177" />Il regime fiscale dei minimi oltre che essere adottato da coloro che iniziano un&#8217;attività nel 2009 è un regime &#8220;naturale&#8221;, ovvero <strong>automatico</strong>, per le <strong>persone fisiche</strong> che nell&#8217;anno precedente hanno mostrato certe caratteristiche a condizione <strong>che non partecipino ad associazioni professionali o a società di persone o srl con opzione per trasparenza</strong>, <strong>salvo la scelta di rimanere nel regime ordinario</strong> di determinazione dell&#8217;imposta.</p>
<p align="justify">Vediamo quali sono queste caratteristiche, in cosa consiste, <strong>l&#8217;obbligo di rettifica della detrazione dell&#8217;iva</strong> su alcuni acquisti effettuati negli anni precedenti</p>
<p align="justify">Rientrano nel regime in questione coloro che <strong>nell&#8217;anno 2008</strong>:</p>
<ul>
<li>
<p align="justify">hanno 	conseguito<strong> </strong><strong>ricavi</strong> ovvero hanno percepito<strong> </strong>compensi, 	<strong>ragguagliati 	ad anno</strong>, 	inferiori a <strong>€ 	30.000</strong>;</p>
</li>
<li>
<p align="justify">Non hanno effettuato 	esportazioni;</p>
</li>
<li>
<p align="justify"><strong>non 	hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti</strong>, 	o assimiliati, né corrisposto compensi ad associati in  	partecipazione con apporto di solo lavoro;</p>
</li>
</ul>
<p align="justify">Altro requisito è che <strong>nel triennio precedente</strong> (2006/2008) <strong>n</strong><strong>on abbiano acquistato beni strumentali</strong>, anche tramite locazione e leasing, per un ammontare <strong>superiore a € 15.000.</strong></p>
<p align="justify">Coloro che adottano il regime fiscale in questione:</p>
<ul>
<li>
<p align="justify">sono 	esonerati dalla tenuta delle scritture contabili;</p>
</li>
<li>
<p align="justify">sono 	esclusi dall&#8217;Irpef ed assoggettati ad imposta sostitutiva del 20%;</p>
</li>
<li>
<p align="justify">sono 	<strong>esclusi 	dall&#8217;applicazione degli studi di settore</strong>;</p>
</li>
<li>
<p align="justify">sono 	<strong>esonerati 	dall&#8217;IRAP</strong>;</p>
</li>
<li>
<p align="justify"><strong>non 	addebitano l&#8217;IVA in fattura</strong> (sulle 	fatture emesse deve essere riportata la dicitura &#8220;<em>Operazione 	effettuata ai sensi dell&#8217;art. 1, comma 100, Legge n. 244/2007&#8243;</em><em>)</em>;</p>
</li>
<li>
<p align="justify"><strong>non 	hanno diritto alla detrazione </strong>dell&#8217;Iva 	sugli acquisti;</p>
</li>
<li>
<p align="justify">per 	le operazioni per le quali sono <strong>debitori 	d&#8217;imposta </strong><strong>con 	il meccanismo del reverse charge</strong> (acquisti 	intracomunitari, prestazioni nel settore edile, ecc.) integrano la 	fattura con l&#8217;indicazione dell&#8217;aliquota e dell&#8217;imposta e 	provvedono al relativo versamento 	entro il 16 del mese successivo. 	È questa l&#8217;unica ipotesi di versamento dell&#8217;IVA.</p>
</li>
</ul>
<p align="justify"><strong>L&#8217;obbligo di rettifica della detrazione dell&#8217;Iva</strong></p>
<p align="justify">I soggetti che adottano dal 2009 il regime dei contribuenti minimi <strong>devono </strong><strong>effettuare la rettifica della detrazione dell&#8217;IVA operata con riferimento a tutti i </strong><strong>beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati</strong><strong>, esistenti al 31/12/2008, </strong><span style="text-decoration: underline;"><strong>cioè riversare in tutto o in parte l&#8217;Iva su tali beni</strong></span><strong>. </strong>Tale disposizione riguarda essenzialmente le <strong>rimanenze di magazzino, </strong>i <strong>servizi non utilizzati</strong>, cioè fatturati nel 2008 ma riferiti al 2009  i <strong>beni ammortizzabili acquistati dal 2005 in poi</strong><strong>.</strong></p>
<p align="justify">In particolare:</p>
<p align="justify"><strong>per le rimanenze</strong> e i servizi deve essere rettificato l&#8217;intero importo dell&#8217;Iva detratta al momento dell&#8217;acquisto;</p>
<p align="justify">per i beni ammortizzabili, esclusi gli immobili, acquistati dal 2005 in poi, la rettifica deve essere effettuata per tanti quint d&#8217;imposta come da tabella che segue:</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" width="337" bordercolor="#000000">
<col width="114"></col>
<col width="46"></col>
<col width="47"></col>
<col width="38"></col>
<col width="50"></col>
<tbody>
<tr valign="top">
<td width="114">
<p align="justify">Anno d&#8217;acquisto</p>
</td>
<td width="46">
<p align="center">2005</p>
</td>
<td width="47">
<p align="center">2006</p>
</td>
<td width="38">
<p align="center">2007</p>
</td>
<td width="50">
<p align="center">2008</p>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td width="114">
<p align="justify">Rettifica</p>
</td>
<td width="46">
<p align="center">1/5</p>
</td>
<td width="47">
<p align="center">2/5</p>
</td>
<td width="38">
<p align="center">3/5</p>
</td>
<td width="50">
<p align="center">4/5</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p align="justify">
<p align="justify">Per gli immobili vale lo stesso dscorso ma gli anni da considerare sono quelli dal 2000 al 2008 per per ciacun anno deve essere considerato l&#8217;importo in decimi (1/10, 2/10, ecc.).</p>
<p align="justify">La rettifica deve essere effettuata in dichiarazione Iva e quindi senza emettere alcuna fattura.</p>
<p align="justify"><strong>Determinazion del reddito &#8220;per cassa&#8221;</strong></p>
<p align="justify">Il reddito viene determinato, sia per imprese che per i professionisti, per cassa, ovvero ha rilevanza il momento dell&#8217;incasso o del pagamento delle fatture senza tener conto della competenza economica.</p>
<p align="justify">Qui di seguito indico quelli che secondo me sono i pro e i contro dl regime di cui tratto:</p>
<p align="center"><strong>Pro</strong></p>
<ol>
<li>
<p align="justify">Esonero 	Irap</p>
</li>
<li>
<p align="justify">Esclusione 	dagli studi di settore</p>
</li>
</ol>
<p align="center"><strong>Contro</strong></p>
<ol>
<li><strong>Non appetibile per redditi più bassi</strong></li>
<li><strong>Non consentita detrazione Iva su cquisti</strong></li>
<li><strong>Versamento Iva su acquisti in reverse charge </strong>e 	intracomunitari</li>
<li><strong>Rettifica detrazione Iva su aquisti</strong></li>
<li>Solo se senza dipendenti ed esportazioni</li>
<li>Acquisti di cespiti nel triennio anteriore inferiore a E. 15 	mila</li>
</ol>
<div id="crp_related"><h3>Articoli correlati:</h3><ul><li><a href="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2011/01/contribuenti-minimi-a-inizio-anno-opportune-alcune-verifiche/"  rel="bookmark">Contribuenti minimi: a inizio anno opportune alcune verifiche</a></li><li><a href="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2008/01/il-nuovo-regime-dei-contribuenti-minimi/"  rel="bookmark">Il nuovo regime dei contribuenti minimi</a></li><li><a href="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2011/07/contribuenti-minimi-nuove-regole-dal-2012/"  rel="bookmark">Contribuenti minimi: nuove regole dal 2012</a></li><li><a href="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2012/01/contribuenti-minimi-2012-i-chiarimenti-dellagenzia/"  rel="bookmark">Contribuenti minimi 2012: i chiarimenti dell'Agenzia</a></li><li><a href="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2010/01/contribuenti-minimi-conviene/"  rel="bookmark">Contribuenti minimi: conviene sempre?</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2009/01/il-regime-fiscale-dei-contribuenti-minimi-chi-lo-puo-adottare-dal-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Legge finanziaria 2009</title>
		<link>http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2009/01/legge-finanziaria-2009/</link>
		<comments>http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2009/01/legge-finanziaria-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 10:34:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Pacini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circolari]]></category>
		<category><![CDATA[Agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[Autotrasportatori]]></category>
		<category><![CDATA[Detrazione 36%]]></category>
		<category><![CDATA[Edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[Iva]]></category>
		<category><![CDATA[Oneri deducibili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lucapacini.net23.net/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[
LE PRINCIPALI NOVITÀ DELLA FINANZIARIA 2009 &#8211; Legge 22.12.2008, n. 203
Si illustrano di seguito le principali novità fiscali contenute nella Finanziaria 2009, che sostanzialmente   conferma   le disposizioni previste dall&#8217;originario disegno di legge presentato in ottobre.
Va evidenziato che, rispetto al passato, la Legge Finanziaria ha un contenuto &#8220;ridotto&#8221;, in quanto si inserisce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 	 	 --></p>
<p align="center"><strong>LE PRINCIPALI NOVITÀ DELLA FINANZIARIA 2009 &#8211; Legge 22.12.2008, n. 203</strong></p>
<p align="justify">Si illustrano di seguito le principali novità fiscali contenute nella Finanziaria 2009, che sostanzialmente   conferma   le disposizioni previste dall&#8217;originario disegno di legge presentato in ottobre.</p>
<p align="justify">Va evidenziato che, rispetto al passato, la Legge Finanziaria ha un contenuto &#8220;ridotto&#8221;, in quanto si inserisce nella programmazione del triennio 2009 &#8211; 2011 per il quale una consistente parte delle disposizioni fiscali sono contenute nel DL n. 112/2008, convertito dalla Legge n. 133/2008, nonché nel DL n. 185/2008, in corso di conversione.</p>
<p align="justify">
<p align="center"><strong>INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (art. 2, comma 15)</strong></p>
<p align="justify"><strong>È  prorogata fino al 31/12/2011 la detrazione IRPEF del 36%</strong> delle spese sostenute ,  con  riferimento  alle  spese  per  gli  interventi  di  recupero  del  patrimonio  edilizio,  fermo restando il limite  massimo  di  spesa  pari  ad  €  48.000  per  immobile  oggetto  dell&#8217;intervento,  la  necessità  di indicare separatamente in fattura il costo della manodopera ed i restanti requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.</p>
<p align="justify">É prorogata anche la possibilità di usufruire della detrazione IRPEF del 36% <strong>anche da parte degli acquirenti o assegnatari di  un&#8217;unità immobiliare facente parte di un edificio complessivamente sottoposto a restauro</strong>, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia da parte di un&#8217;impresa di costruzione o ristrutturazione e da una cooperativa edilizia, a condizione che l&#8217;immobile sia ceduto/assegnato entro il 30.6.2012.</p>
<p align="justify">Si segnala infine che <strong>la proroga prevista comporta anche l&#8217;applicazione dell&#8217;aliquota IVA ridotta del 10% </strong>relativamente alle spese fatturate fino al 31.12.2011 per  gli interventi di recupero del patrimonio edilizio su fabbricati <strong>a prevalente destinazione abitativa</strong>.</p>
<p align="justify">
<p align="center"><strong>DETRAZIONE IRPEF 19% (art. 2, commi 5, 6 e 7)</strong></p>
<p align="justify">SPESE PER L&#8217;AUTOAGGIORNAMENTO E LA FORMAZIONE DEI DOCENTI</p>
<p align="justify">E&#8217; riconosciuta a favore dei docenti in scuole di ogni ordine e grado, anche non di  ruolo,  con  incarico  annuale,  la  detrazione  IRPEF  del  19%  delle  spese  documentate  ed effettivamente rimaste a carico, per un importo massimo di € 500, per l&#8217;autoaggiornamento e la formazione.</p>
<p align="justify">SPESE ASILI NIDO</p>
<p align="justify">La detrazione IRPEF del 19% riconosciuta per le spese sostenute dai genitori relativamente alle rette per la frequenza dell&#8217;asilo nido da parte dei figli viene riconosciuta a regime e quindi sia per le spese sostenute nel 2008 che per quelle sostenute negli anni successivi. Si rammenta che, essendo la spesa massima riconosciuta pari ad € 632 annui per figlio, la detrazione massima usufruibile è pari a € 120 (632 x 19%).</p>
<p align="justify">ACQUISTO DI ABBONAMENTI PER IL TRASPORTO PUBBLICO</p>
<p align="justify">Anche per le spese sostenute nel 2009 per l&#8217;acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico (locale, regionale o interregionale) è riconosciuta la detrazione IRPEF del 19%.</p>
<p align="justify">Si rammenta che la detrazione spetta con riferimento ad un importo massimo di spesa pari ad € 250, a condizione che la stessa non sia deducibile nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo e anche se l&#8217;acquisto è effettuato a favore dei familiari a carico.</p>
<p align="justify">
<p align="center"><strong>DISPOSIZIONI A FAVORE DEGLI AUTOTRASPORTATORI</strong></p>
<p align="center"><strong>(art. 2, commi 3, 4 e da 17 a 20)</strong></p>
<p align="justify">CONTRIBUTO SSN SU PREMI DI ASSICURAZIONE</p>
<p align="justify">È previsto un beneficio previsto in relazione al contributo al SSN sui  premi  di  assicurazione  per  responsabilità  civile  per  i  danni  derivanti  dalla  circolazione  di veicoli a motore adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 t omologati ai sensi della Direttiva n. 91/952/CEE.</p>
<p align="justify">In particolare, le somme versate nel 2008 a titolo di contributo SSN potranno essere utilizzate in compensazione dei versamenti da effettuare nel 2009 fino a concorrenza di € 300 per ciascun veicolo.</p>
<p align="justify">DEDUZIONE FORFETARIA PER TRASPORTI &#8220;COMUNALI&#8221;</p>
<p align="justify">E&#8217; riconosciuta la deduzione forfetaria per le spese non documentate a favore degli autotrasportatori di merci in conto terzi, in relazione ai trasporti  personalmente  effettuati  dall&#8217;imprenditore  all&#8217;interno  del  Comune  in  cui  ha  sede l&#8217;impresa.</p>
<p align="justify">ALTRE AGEVOLAZIONI</p>
<p align="justify">Sempre  con  riferimento  alle  imprese  autorizzate  all&#8217;autotrasporto  di  merci, è stata prevista la rideterminazione dei seguenti importi:</p>
<p align="justify">- indennità  percepita  nel  2009  dai  dipendenti  per  le  trasferte  o  missioni  fuori  dal  territorio comunale che non concorre a formare il reddito;</p>
<p align="justify">- deduzione forfetaria per le trasferte, effettuate nel periodo d&#8217;imposta in corso al 31.12.2009, dai dipendenti fuori dal territorio comunale;</p>
<p align="justify">- <strong>prestazioni di lavoro straordinario effettuate dai dipendenti nel 2009 che non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi;</strong></p>
<p align="justify">- credito d&#8217;imposta collegato alla tassa automobilistica pagata per il 2009 per ciascun veicolo di massa complessiva non inferiore a 7,5 t utilizzato per l&#8217;attività di trasporto merci.</p>
<p align="justify">L&#8217;ammontare dei predetti importi nonché le specifiche disposizioni attuative sono demandate ad appositi Provvedimenti dell&#8217;Agenzia delle Entrate.</p>
<p align="justify">
<p align="center"><strong>DISPOSIZIONI A FAVORE DELL&#8217;AGRICOLTURA (art. 2, comma 1 e 8)</strong></p>
<p align="justify">IRAP IMPRESE AGRICOLE</p>
<p align="justify">L&#8217;aliquota IRAP per i soggetti che operano nel settore agricolo è fissata &#8220;<strong>a regime</strong>&#8221; nella misura dell&#8217;1,9%, a decorrere dal periodo d&#8217;imposta in corso all&#8217;1.1.2008.</p>
<p align="justify">Tale  disposizione  non  consiste  nella  consueta  proroga  annuale  dell&#8217;aliquota  ridotta  ma  fissa l&#8217;aliquota dell&#8217;1,9% oltre che per il 2008 anche per i periodi d&#8217;imposta successivi.</p>
<p align="justify">PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA</p>
<p align="justify">E&#8217; previsto il regime agevolato (imposta di registro e ipotecaria in misura fissa pari ad € 168 e imposta catastale dell&#8217;1%) per gli acquisti di terreni agricoli e loro pertinenze effettuati da parte dei coltivatori diretti, volti a favorire la &#8220;formazione e l&#8217;arrotondamento della piccola proprietà contadina&#8221;.</p>
<div id="crp_related"><h3>Articoli correlati:</h3><ul><li><a href="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2010/01/legge-finanziaria-2010/"  rel="bookmark">Legge finanziaria 2010</a></li><li><a href="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2010/08/agevolazione-autotrasportatori-recupero-servizio-sanitario-2010/"  rel="bookmark">Agevolazione autotrasportatori recupero Servizio Sanitario 2010</a></li><li><a href="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2010/06/incentivi-autotrasporto-2010/"  rel="bookmark">Incentivi per l'autotrasporto 2010</a></li><li><a href="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2008/01/finanziaria-2008/"  rel="bookmark">Finanziaria 2008</a></li><li><a href="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2008/09/novita-in-materia-di-assegni-compensi-lavoro-autonomo-autotrasportatori-redditometro-ecc/"  rel="bookmark">Novità in materia di assegni, compensi lavoro autonomo, autotrasportatori, redditometro, ecc.</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2009/01/legge-finanziaria-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edilizia: le sanzioni sul reverse charge</title>
		<link>http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2008/10/edilizia-le-sanzioni-sul-reverse-charge/</link>
		<comments>http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2008/10/edilizia-le-sanzioni-sul-reverse-charge/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 23:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Pacini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circolari]]></category>
		<category><![CDATA[Edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[Iva]]></category>
		<category><![CDATA[Reverse charge]]></category>
		<category><![CDATA[Sanzioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mevepe.ilbello.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Di seguito si esamina il regime sanzionatorio previsto per le violazioni inerenti l&#8217;applicazione del meccanismo del reverse charge, applicabile ad es. alle prestazioni di subappalto in edilizia, alla luce dei chiarimenti forniti in materia dall&#8217;Agenzia delle Entrate.
MANCATO ASSOLVIMENTO DELL&#8217;IVA DA PARTE DELL&#8217;ACQUIRENTE/COMMITTENTE
L&#8217;acquirente/committente che non assolve l&#8217;IVA relativa all&#8217;acquisto di un bene o servizio rientrante nel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Di seguito si esamina il regime sanzionatorio previsto per le violazioni inerenti l&#8217;applicazione del meccanismo del reverse charge, applicabile ad es. alle prestazioni di subappalto in edilizia, alla luce dei chiarimenti forniti in materia dall&#8217;Agenzia delle Entrate.</p>
<p>MANCATO ASSOLVIMENTO DELL&#8217;IVA DA PARTE DELL&#8217;ACQUIRENTE/COMMITTENTE<br />
L&#8217;acquirente/committente che non assolve l&#8217;IVA relativa all&#8217;acquisto di un bene o servizio rientrante nel meccanismo del reverse charge, è punito con la sanzione dal 100% al 200% dell&#8217;imposta, con un minimo di € 258.<br />
Si tratta dell&#8217;ipotesi in cui l&#8217;acquirente/committente, avendo ricevuto una fattura senza IVA recante la dicitura che lo obbliga all&#8217;applicazione dell&#8217;imposta con il reverse charge, non provvede alla relativa integrazione e/o all&#8217;annotazione nel registro delle fatture emesse/corrispettivi.<br />
Va notato che la sanzione in esame non è di poco conto, in quanto, considerato che gli adempimenti IVA sono demandati all&#8217;acquirente/committente, la stessa è equiparata all&#8217;omessa fatturazione per la quale il comma 1 dell&#8217;art. 6 in esame prevede appunto la sanzione dal 100% al 200%, con un minimo però pari a € 516.<br />
La norma non prevede alcuna limitazione all&#8217;applicabilità della sanzione in esame in relazione agli acquisti per i quali l&#8217;IVA risulta totalmente detraibile. Si potrebbe pertanto desumere che la sanzione sia applicabile anche in tale ipotesi, ancorché la doppia annotazione della fattura avrebbe di fatto un effetto neutrale (IVA a debito &#8220;compensata&#8221; dall&#8217;IVA a credito), senza alcun reale danno nei confronti dell&#8217;Erario.</p>
<p>IRREGOLARE ADDEBITO DELL&#8217;IVA IN FATTURA DA PARTE DEL CEDENTE/PRESTATORE E OMESSO VERSAMENTO<br />
Il cedente/prestatore che, in relazione ad una operazione rientrante nel reverse charge, emette erroneamente una fattura con IVA, omettendone il versamento, è punito con la medesima sanzione di cui sopra (dal 100% al 200% dell&#8217;imposta con un minimo di € 258).<br />
La sanzione in esame intende &#8220;colpire&#8221;, di fatto, il mancato assolvimento dell&#8217;obbligo di registrazione della fattura emessa con conseguente omesso versamento dell&#8217;imposta, ossia il comportamento evasivo che ha indotto il Legislatore ad estendere il reverse charge a nuovi settori tra i quali i subappalti in edilizia.</p>
<p>IRREGOLARE APPLICAZIONE DEL REVERSE CHARGE E REGOLARE ASSOLVIMENTO DELL&#8217;IVA<br />
Qualora l&#8217;IVA sia effettivamente assolta, ma in modo irregolare, è applicabile la sanzione pari al 3% dell&#8217;imposta, con un minimo di € 258.<br />
Tale situazione può verificarsi nei seguenti due casi:<br />
-per un&#8217;operazione rientrante nel reverse charge viene erroneamente emessa una fattura con addebito dell&#8217;IVA. Il  cedente/prestatore assolve regolarmente l&#8217;imposta;<br />
-per un&#8217;operazione non rientrante nel reverse charge viene erroneamente emessa una fattura senza addebito dell&#8217;IVA. Il cessionario/committente provvede all&#8217;assolvimento della relativa imposta.<br />
È prevista la responsabilità solidale della controparte per il pagamento della sanzione.</p>
<p>OMESSA FATTURAZIONE<br />
L&#8217;ultima ipotesi di violazione prevista dal comma 9-bis in esame riguarda il caso di omessa fatturazione per le operazioni soggette al reverse charge, in relazione alla quale al cedente/prestatore è applicabile la sanzione dal 5% al 10% del corrispettivo (con un minimo di € 516).</p>
<div id="crp_related"><h3>Articoli correlati:</h3><ul><li><a href="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2011/01/contribuenti-minimi-a-inizio-anno-opportune-alcune-verifiche/"  rel="bookmark">Contribuenti minimi: a inizio anno opportune alcune verifiche</a></li><li><a href="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2009/01/decreto-anti-crisi-e-liva-per-cassa/"  rel="bookmark">Decreto "anti-crisi" e l'Iva "per cassa"</a></li><li><a href="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2009/01/il-regime-fiscale-dei-contribuenti-minimi-chi-lo-puo-adottare-dal-2009/"  rel="bookmark">Il regime fiscale dei contribuenti minimi: chi lo può adottare dal 2009?</a></li><li><a href="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2008/01/finanziaria-2008/"  rel="bookmark">Finanziaria 2008</a></li><li><a href="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2010/11/sanzione-penale-per-omesso-versamento-iva/"  rel="bookmark">Sanzione penale per omesso versamento Iva</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2008/10/edilizia-le-sanzioni-sul-reverse-charge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

