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Leasing finanziaria 2011: imposta sostitutiva entro il 31 marzo e modifiche a imposta registro

gennaio 25th, 2011

Legge finanziara o di stabilita’ per il 2011, ha previsto alcune modifiche alla disciplina della cessione dei fabbricati strumentali (anche da costruire o in corso di costruzione) da concedere in leasing.

imposte-leasing

Piu’ precisamente l’utilizzatore del bene e’ solidalmente responsabile con la societa’ concedente per il pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale. Inoltre le stesse imposte sono dovute, diversamente da come era fino ad ora, in misura piena, anziche’ ridotta al 50%, complessivamente nella misura del 4% per i trasferimenti effettuati a favore della societa’ di leasing, mentre e’ prevista l’applicazione dell’imposta in misura fissa all’atto del riscatto.

A ben vedere quindi sono state parificate ai fini dell’applicazione delle imposte ipotecarie e catastali, le ipotesi di acquisto dell’immobile tramite societa’ di leasing con quella di acquisto diretto. Cio’ in quanto e’ stato prevista in ogni caso l’applicazione delle imposte proporzionali nella misura complessiva del 4%. Tali imposte sono applicate, nel caso di acquisto con contratto di locazione finanziaria, all’atto dell’acquisto dell’immobile da parte della societa’ di leasing, mentre sono doute in misura fissa al momento del riscatto.

Ma il contenuto della legge finanziaria non finisce qui, prevendendo infatti un’imposta sostitutiva delle imposte ipotecarie e catastali per i contratti in essere al 01/01/2011 per tutti i contratti di locazione finanziaria di immobili, sia abitativi che strumentali.

Tale imposta dovra’ essere versata entro il 31/03/2011 con modalita’ che saranno in seguito stabilite.

L’importo da versare sara’ pari alla differenza tra l’imposta ipotecaria e catastale applicabile in sede di riscatto (2% o 3%  sull’importo finanziato, al netto dell’imposta di registro pagata durante la vigenza del contratto) e un ammontare forfetario del 4% moltiplicato per gli anni di durata residua del contratto. Un balzello di non poco conto.

Bonifici 55% entro fine anno

novembre 23rd, 2010

abitazione

La legge di stabilità in approvazione in questi giorni in Parlamento prevede la ripartizione si 10 anni del beneficio della detrazione del 55% per lavori di risparmio energetico anziché cinque anni.

Per poter ripartire quindi in cinque anni la detrazione è necessario effettuare il bonifico entro dicembre 2010 anche se i lavori non dovessero risultare terminati a tale data. In questo modo infatti si potranno applicare le vecchie regole.

Per professionisti e persone fisiche non rileva infatti la fine lavori bensì quella di effettuazione del pagamento. Per il vero la normativa non pone limiti nemmeno sull’inizio dei lavori, che in teoria potrebbero iniziare anche successivamente cioè nel 2011. Vi e’ da dire tuttavia che l’agenzia delle entrate non ho mai trattato un caso di questo tipo e con molta probabilità ciò non sarebbe consentito.

Per i contribuenti ai quali si applica il reddito d’impresa ( imprenditori individuali e società) le regole sono differenti. Infatti la ripartizione della detrazione verrà effettuata in cinque rate e non 10 solo per ben installati entro il 31 dicembre 2010, non essendo infatti in alcun modo rilevante il momento del pagamento, che tra l’altro può essere effettuato anche con modalità diverse da bonifico bancario.

Inoltre se i lavori sono effettuati da chiunque, persone fisiche o imprese, vengono acquistati mediante leasing, la detrazione spettante all’utilizzatore del bene è calcolata sul costo sostenuto dalla società di leasing e non ha nessuna rilevanza il momento del pagamento dei canoni di locazione che quindi possono iniziare anche successivamente. In questo caso infatti il momento rilevante e’  alternativamente la consegna del bene o l’entrata nella disponibilità dell’utilizzatore oppure il collaudo.

Legge finanziaria 2010

gennaio 4th, 2010

La legge finanziaria per il 2010 ha un contenuto ridotto in quanto il governo e’ gia’ intervenuto con precedenti provvedimenti in materia fiscale.

finanziaria

Le principali disposizioni della finanziaria 2010 possono essere riassunte come segue:

Detrazione Irpef 36%: e’ stato ulteriormente prorogato fino al 31/12/2012 il termine per beneficiare della detrazione sulle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Aliquota Iva 10% per interventi recupero edilizio su edifici a prevalente destinazione abitativa: fino ad oggi era gia’ prevista l’aliquota al 10% ma con una disposizione “a termine”. L’aliquota ridotta diventa “a regime” per tutti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 31, comma 1, lett. a), b), c) e d), Legge n. 457/78.

Durc per il commercio ambulante: le regioni possono subordinare l’esercizio del commercio ambulante alla presentazione, da parte del richiedente, del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Aumento aliquota Irap e addizionale regionale: rispettivamente dello 0,15 e dello 0,30 soltanto per le Regioni che presentano un disavanzo sanitario, prive di un “piano di rientro”.

Detassazione premi produttivita’: e’ prorogata fino al 31/12/2010 l’imposta sostitutiva pari al 10% delle somme erogate a titolo di “premi produzione” su un importo massimo complessivo lordo di € 6.000 e con esclusivo riferimento ai lavoratori dipendenti del settore privato che nel 2009 hanno conseguito un reddito da lavoro dipendente non superiore ad E.  35.000,00 al lordo delle somme assoggettate ad imposta sostitutiva.

Rivalutazione partecipazioni e terreni: viene prorogata la previsione di un’imposta sostitutiva del 4% (per terreni edificabili e con destinazione agricola e partecipazioni qualificate) e del 2% (per partecipazioni non qualificate) con riferimento a beni posseduti all’01/01/2010, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché enti non
commerciali.

Credito d’imposta ricerca e sviluppo: viene riproposta la concessione di un credito d’imposta per le spese relative all’attività di “ricerca & sviluppo anche per gli anni 2010 e 2011.

Non sono state prorogate altre agevolazioni, in particolare quelle per gli autotrasportatori (deduzione forfettaria e rimborso quota SSN), per le spese sostenute dai docenti per l’autoaggiornamento e per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico.

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