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	<title>Informazione fiscale &#187; Finanziaria</title>
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	<description>Novità per le imprese e i cittadini</description>
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		<title>Legge finanziaria 2010</title>
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		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 11:33:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Pacini</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Autotrasportatori]]></category>
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		<description><![CDATA[La legge finanziaria per il 2010 ha un contenuto ridotto in quanto il governo e&#8217; gia&#8217; intervenuto con precedenti provvedimenti in materia fiscale.

Le principali disposizioni della finanziaria 2010 possono essere riassunte come segue:
Detrazione Irpef 36%: e&#8217; stato ulteriormente prorogato fino al 31/12/2012 il termine per beneficiare della detrazione sulle spese per gli interventi di recupero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La legge finanziaria per il 2010 ha un contenuto ridotto in quanto il governo e&#8217; gia&#8217; intervenuto con precedenti provvedimenti in materia fiscale.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1403" title="finanziaria" src="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2010/01/finanziaria-300x199.jpg" alt="finanziaria" width="300" height="199" /></p>
<p><strong>Le principali disposizioni della finanziaria 2010</strong> possono essere riassunte come segue:</p>
<p><strong>Detrazione Irpef 36%</strong>: e&#8217; stato ulteriormente prorogato fino al 31/12/2012 il termine per beneficiare della detrazione sulle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.</p>
<p><strong>Aliquota Iva 10% per interventi recupero edilizio su edifici a prevalente destinazione abitativa</strong>: fino ad oggi era gia&#8217; prevista l&#8217;aliquota al 10% ma con una disposizione &#8220;a termine&#8221;. L&#8217;aliquota ridotta diventa “a regime” per tutti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 31, comma 1, lett. a), b), c) e d), Legge n. 457/78.</p>
<p><strong>Durc per il commercio ambulante:</strong> le regioni possono subordinare l’esercizio del commercio ambulante alla presentazione, da parte del richiedente, del documento unico di regolarità contributiva (DURC).</p>
<p><strong>Aumento aliquota Irap e addizionale regionale</strong>: rispettivamente dello 0,15 e dello 0,30 soltanto per le Regioni che presentano un disavanzo sanitario, prive di un “piano di rientro”.</p>
<p><strong>Detassazione premi produttivita&#8217;: </strong>e&#8217; prorogata fino al 31/12/2010 l’imposta sostitutiva pari al 10% delle somme erogate a titolo di “premi produzione” su un importo massimo complessivo lordo di € 6.000 e con esclusivo riferimento ai lavoratori dipendenti del settore privato che nel 2009 hanno conseguito un reddito da lavoro dipendente non superiore ad E.  35.000,00 al lordo delle somme assoggettate ad imposta sostitutiva.</p>
<p><strong>Rivalutazione partecipazioni e terreni:</strong> viene prorogata la previsione di un’imposta sostitutiva del 4% (per terreni edificabili e con destinazione agricola e partecipazioni qualificate) e del 2% (per partecipazioni non qualificate) con riferimento a beni posseduti all&#8217;01/01/2010, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché enti non<br />
commerciali.</p>
<p><strong>Credito d&#8217;imposta ricerca e sviluppo</strong>: viene riproposta la concessione di un credito d’imposta per le spese relative all’attività di “ricerca &amp; sviluppo anche per gli anni 2010 e 2011.</p>
<p>Non sono state prorogate altre agevolazioni, in particolare quelle per gli autotrasportatori (deduzione forfettaria e rimborso quota SSN), per le spese sostenute dai docenti per l&#8217;autoaggiornamento e per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico.</p>
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		<title>Legge finanziaria 2009</title>
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		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 10:34:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circolari]]></category>
		<category><![CDATA[Agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[Autotrasportatori]]></category>
		<category><![CDATA[Detrazione 36%]]></category>
		<category><![CDATA[Edilizia]]></category>
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		<description><![CDATA[
LE PRINCIPALI NOVITÀ DELLA FINANZIARIA 2009 &#8211; Legge 22.12.2008, n. 203
Si illustrano di seguito le principali novità fiscali contenute nella Finanziaria 2009, che sostanzialmente   conferma   le disposizioni previste dall&#8217;originario disegno di legge presentato in ottobre.
Va evidenziato che, rispetto al passato, la Legge Finanziaria ha un contenuto &#8220;ridotto&#8221;, in quanto si inserisce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 	 	 --></p>
<p align="center"><strong>LE PRINCIPALI NOVITÀ DELLA FINANZIARIA 2009 &#8211; Legge 22.12.2008, n. 203</strong></p>
<p align="justify">Si illustrano di seguito le principali novità fiscali contenute nella Finanziaria 2009, che sostanzialmente   conferma   le disposizioni previste dall&#8217;originario disegno di legge presentato in ottobre.</p>
<p align="justify">Va evidenziato che, rispetto al passato, la Legge Finanziaria ha un contenuto &#8220;ridotto&#8221;, in quanto si inserisce nella programmazione del triennio 2009 &#8211; 2011 per il quale una consistente parte delle disposizioni fiscali sono contenute nel DL n. 112/2008, convertito dalla Legge n. 133/2008, nonché nel DL n. 185/2008, in corso di conversione.</p>
<p align="justify">
<p align="center"><strong>INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (art. 2, comma 15)</strong></p>
<p align="justify"><strong>È  prorogata fino al 31/12/2011 la detrazione IRPEF del 36%</strong> delle spese sostenute ,  con  riferimento  alle  spese  per  gli  interventi  di  recupero  del  patrimonio  edilizio,  fermo restando il limite  massimo  di  spesa  pari  ad  €  48.000  per  immobile  oggetto  dell&#8217;intervento,  la  necessità  di indicare separatamente in fattura il costo della manodopera ed i restanti requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.</p>
<p align="justify">É prorogata anche la possibilità di usufruire della detrazione IRPEF del 36% <strong>anche da parte degli acquirenti o assegnatari di  un&#8217;unità immobiliare facente parte di un edificio complessivamente sottoposto a restauro</strong>, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia da parte di un&#8217;impresa di costruzione o ristrutturazione e da una cooperativa edilizia, a condizione che l&#8217;immobile sia ceduto/assegnato entro il 30.6.2012.</p>
<p align="justify">Si segnala infine che <strong>la proroga prevista comporta anche l&#8217;applicazione dell&#8217;aliquota IVA ridotta del 10% </strong>relativamente alle spese fatturate fino al 31.12.2011 per  gli interventi di recupero del patrimonio edilizio su fabbricati <strong>a prevalente destinazione abitativa</strong>.</p>
<p align="justify">
<p align="center"><strong>DETRAZIONE IRPEF 19% (art. 2, commi 5, 6 e 7)</strong></p>
<p align="justify">SPESE PER L&#8217;AUTOAGGIORNAMENTO E LA FORMAZIONE DEI DOCENTI</p>
<p align="justify">E&#8217; riconosciuta a favore dei docenti in scuole di ogni ordine e grado, anche non di  ruolo,  con  incarico  annuale,  la  detrazione  IRPEF  del  19%  delle  spese  documentate  ed effettivamente rimaste a carico, per un importo massimo di € 500, per l&#8217;autoaggiornamento e la formazione.</p>
<p align="justify">SPESE ASILI NIDO</p>
<p align="justify">La detrazione IRPEF del 19% riconosciuta per le spese sostenute dai genitori relativamente alle rette per la frequenza dell&#8217;asilo nido da parte dei figli viene riconosciuta a regime e quindi sia per le spese sostenute nel 2008 che per quelle sostenute negli anni successivi. Si rammenta che, essendo la spesa massima riconosciuta pari ad € 632 annui per figlio, la detrazione massima usufruibile è pari a € 120 (632 x 19%).</p>
<p align="justify">ACQUISTO DI ABBONAMENTI PER IL TRASPORTO PUBBLICO</p>
<p align="justify">Anche per le spese sostenute nel 2009 per l&#8217;acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico (locale, regionale o interregionale) è riconosciuta la detrazione IRPEF del 19%.</p>
<p align="justify">Si rammenta che la detrazione spetta con riferimento ad un importo massimo di spesa pari ad € 250, a condizione che la stessa non sia deducibile nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo e anche se l&#8217;acquisto è effettuato a favore dei familiari a carico.</p>
<p align="justify">
<p align="center"><strong>DISPOSIZIONI A FAVORE DEGLI AUTOTRASPORTATORI</strong></p>
<p align="center"><strong>(art. 2, commi 3, 4 e da 17 a 20)</strong></p>
<p align="justify">CONTRIBUTO SSN SU PREMI DI ASSICURAZIONE</p>
<p align="justify">È previsto un beneficio previsto in relazione al contributo al SSN sui  premi  di  assicurazione  per  responsabilità  civile  per  i  danni  derivanti  dalla  circolazione  di veicoli a motore adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 t omologati ai sensi della Direttiva n. 91/952/CEE.</p>
<p align="justify">In particolare, le somme versate nel 2008 a titolo di contributo SSN potranno essere utilizzate in compensazione dei versamenti da effettuare nel 2009 fino a concorrenza di € 300 per ciascun veicolo.</p>
<p align="justify">DEDUZIONE FORFETARIA PER TRASPORTI &#8220;COMUNALI&#8221;</p>
<p align="justify">E&#8217; riconosciuta la deduzione forfetaria per le spese non documentate a favore degli autotrasportatori di merci in conto terzi, in relazione ai trasporti  personalmente  effettuati  dall&#8217;imprenditore  all&#8217;interno  del  Comune  in  cui  ha  sede l&#8217;impresa.</p>
<p align="justify">ALTRE AGEVOLAZIONI</p>
<p align="justify">Sempre  con  riferimento  alle  imprese  autorizzate  all&#8217;autotrasporto  di  merci, è stata prevista la rideterminazione dei seguenti importi:</p>
<p align="justify">- indennità  percepita  nel  2009  dai  dipendenti  per  le  trasferte  o  missioni  fuori  dal  territorio comunale che non concorre a formare il reddito;</p>
<p align="justify">- deduzione forfetaria per le trasferte, effettuate nel periodo d&#8217;imposta in corso al 31.12.2009, dai dipendenti fuori dal territorio comunale;</p>
<p align="justify">- <strong>prestazioni di lavoro straordinario effettuate dai dipendenti nel 2009 che non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi;</strong></p>
<p align="justify">- credito d&#8217;imposta collegato alla tassa automobilistica pagata per il 2009 per ciascun veicolo di massa complessiva non inferiore a 7,5 t utilizzato per l&#8217;attività di trasporto merci.</p>
<p align="justify">L&#8217;ammontare dei predetti importi nonché le specifiche disposizioni attuative sono demandate ad appositi Provvedimenti dell&#8217;Agenzia delle Entrate.</p>
<p align="justify">
<p align="center"><strong>DISPOSIZIONI A FAVORE DELL&#8217;AGRICOLTURA (art. 2, comma 1 e 8)</strong></p>
<p align="justify">IRAP IMPRESE AGRICOLE</p>
<p align="justify">L&#8217;aliquota IRAP per i soggetti che operano nel settore agricolo è fissata &#8220;<strong>a regime</strong>&#8221; nella misura dell&#8217;1,9%, a decorrere dal periodo d&#8217;imposta in corso all&#8217;1.1.2008.</p>
<p align="justify">Tale  disposizione  non  consiste  nella  consueta  proroga  annuale  dell&#8217;aliquota  ridotta  ma  fissa l&#8217;aliquota dell&#8217;1,9% oltre che per il 2008 anche per i periodi d&#8217;imposta successivi.</p>
<p align="justify">PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA</p>
<p align="justify">E&#8217; previsto il regime agevolato (imposta di registro e ipotecaria in misura fissa pari ad € 168 e imposta catastale dell&#8217;1%) per gli acquisti di terreni agricoli e loro pertinenze effettuati da parte dei coltivatori diretti, volti a favorire la &#8220;formazione e l&#8217;arrotondamento della piccola proprietà contadina&#8221;.</p>
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		<item>
		<title>Finanziaria 2008</title>
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		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 22:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circolari]]></category>
		<category><![CDATA[Contribuenti minimi]]></category>
		<category><![CDATA[Detrazione 36%]]></category>
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		<category><![CDATA[Finanziaria]]></category>
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		<description><![CDATA[Di seguito facciamo un primo riepilogo sulle numerose novità in campo fiscale, societario e contabile introdotte dalla recente Legge finanziaria.

 DETRAZIONE ICI:

È introdotta un&#8217;ulteriore detrazione ICI per l&#8217;abitazione principale, pari all&#8217;1,33‰ della base imponibile e comunque non superiore ad € 200, oltre a quella &#8220;classica&#8221; già prevista dalla normativa in vigore pari ad € 103,29. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Di seguito facciamo un primo riepilogo sulle numerose novità in campo fiscale, societario e contabile introdotte dalla recente Legge finanziaria.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>DETRAZIONE ICI:</em></strong></li>
</ul>
<p>È introdotta <strong>un&#8217;ulteriore detrazione ICI per l&#8217;abitazione principale</strong>, pari all&#8217;<strong>1,33</strong>‰ <strong>della base imponibile </strong>e comunque non superiore ad € 200, oltre a quella &#8220;classica&#8221; già prevista dalla normativa in vigore pari ad € 103,29. Tale ulteriore detrazione:</p>
<p>Ø  può essere fruita <strong>fino a concorrenza dell&#8217;imposta dovuta</strong>;</p>
<p>Ø  deve essere eventualmente <strong>rapportata al periodo dell&#8217;anno nel quale l&#8217;immobile è stato adibito ad abitazione principale</strong>;</p>
<p>Ø  va <strong>ripartita proporzionalmente </strong>in caso di più soggetti passivi ICI.</p>
<p>L&#8217;ulteriore detrazione può essere applicata a <strong>tutte le abitazioni con esclusione di quelle di categoria A1, A8 e A9</strong>, rispettivamente, abitazioni di tipo signorile, abitazioni in ville e castelli o palazzi di eminente pregio artistico o storico.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>DETRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE:</em></strong></li>
</ul>
<p>A favore dei soggetti titolari di <strong>contratti di locazione ex Legge n. 431/98 </strong>relativi all&#8217;<strong>abitazione principale </strong>è prevista una <strong>detrazione complessivamente </strong>pari a:</p>
<p>Ø  <strong>€ 300 </strong>se il reddito complessivo è <strong>pari o inferiore ad € 15.493,71</strong>;</p>
<p>Ø  <strong>€ 150 </strong>se il reddito è <strong>superiore ad € 15.493,71 ma non ad € 30.987,41</strong>.</p>
<p>Tali detrazioni spettano con riferimento a <strong>tutte le tipologie di contratti di locazione </strong>contemplati dalla citata Legge n. 431/98 e non solo con riferimento ai c.d. &#8220;contratti convenzionali&#8221;.</p>
<p>È inoltre prevista una detrazione in misura pari a <strong>€ 991,60</strong>, per i <strong>giovani di età compresa trai 20 ed i 30 anni </strong>che stipulano un <strong>contratto di locazione </strong>ex Legge n. 431/98 <strong>riferito all&#8217;abitazione principale </strong>(diversa da quella dei genitori), a condizione che il <strong>reddito complessivo </strong>del soggetto interessato sia <strong>non superiore a € 15.493,71</strong>. La detrazione in esame spetta per i <strong>primi 3 anni</strong>.</p>
<p>Le detrazioni sopra illustrate <strong>non sono tra loro cumulabili</strong>. Le predette disposizioni hanno effetto <strong>a decorrere dall&#8217;anno 2007</strong>.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>ULTERIORE DETRAZIONE FIGLI A CARICO:</em></strong></li>
</ul>
<p>A decorrere dal 2007 è introdotta un&#8217;ulteriore <strong>detrazione di € 1.200 </strong>in presenza di <strong>almeno 4 figli a carico, </strong>spettante con le medesime regole previste per le detrazioni per familiari a carico.</p>
<p>Nel caso in cui l&#8217;imposta lorda al netto delle altre detrazioni sia inferiore alla detrazione in esame, l&#8217;ammontare della <strong>detrazione che non ha trovato capienza si traduce in un credito d&#8217;imposta</strong>.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (Detrazione 36% e aliquota Iva 10%):</em></strong></li>
</ul>
<p>È prorogata, con riferimento alle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, <strong>la detrazione IRPEF nella misura del 36% delle spese sostenute dall&#8217;1.1.2008 al 31.12.2010</strong>, fermo restando il limite massimo di spesa pari ad € 48.000 per immobile oggetto dell&#8217;intervento, la necessità di indicare separatamente in fattura il costo della manodopera ed i restanti requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.</p>
<p>È inoltre prorogata, con riferimento alle <strong>spese fatturate dall&#8217;1.1.2008 e per gli anni 2008, 2009 e 2010, </strong>l&#8217;applicazione dell&#8217;<strong>aliquota IVA agevolata nella misura del 10% </strong>per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sui fabbricati a prevalente destinazione abitativa.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>SPESE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI:</em></strong></li>
</ul>
<p>E&#8217; confermata la possibilità di usufruire della <strong>detrazione del 55% </strong>per le <strong>spese sostenute entro il 31.12.2010 </strong>relative ad interventi di <strong>riqualificazione energetica </strong>di edifici o unità immobiliari esistenti.</p>
<p>Rispetto a quanto precedentemente disposto:</p>
<p>Ø  sono apportate <strong>modifiche alla tabella relativa ai requisiti di trasmittanza termica </strong>allegata alla Finanziaria 2007 con efficacia a decorrere dall&#8217;1.1.2007;</p>
<p>Ø  è prevista l&#8217;emanazione (entro il 28.2.2008) di un apposito Decreto per la <strong>definizione dei valori limite di fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale e dei valori di trasmittanza termica</strong>;</p>
<p>Ø  è introdotta la possibilità di ripartire la detrazione spettante in un <strong>numero di quote annuali costanti da un minimo di 3 ad un massimo di 10</strong>;</p>
<p>Ø  è previsto che, per poter beneficiare della detrazione in esame con riferimento alla <strong>sostituzione di finestre e infissi</strong>, nonché <strong>all&#8217;installazione di pannelli solari non è necessario </strong>che il contribuente acquisisca la <strong>certificazione energetica dell&#8217;edificio </strong>ovvero l&#8217;<strong>attestato di qualificazione energetica </strong>predisposto ed asseverato da un professionista abilitato.</p>
<p>È inoltre previsto che la detrazione in esame è estesa ai seguenti interventi:</p>
<p>Ø  sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale <strong>non a condensazione per gli interventi eseguiti entro il 31.12.2009</strong>. Con apposito Decreto sono stabilite le modalità con cui è riconosciuto tale ultimo beneficio;</p>
<p>Ø  sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia per gli interventi eseguiti entro il 31.12.2010.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>TRATTAMENTO DELLE PERDITE (per le imprese in contabilità semplificata e per i lavoratori autonomi):</em></strong></li>
</ul>
<p>È nuovamente modificato l&#8217;art. 8, TUIR. In base alla nuova formulazione, <strong>a decorrere dal periodo d&#8217;imposta in corso all&#8217;1.1.2008</strong>, <em>&#8220;il reddito complessivo si determina sommando i <strong>redditi di ogni categoria </strong>che concorrono a formarlo e sottraendo le <strong>perdite </strong>derivanti dall&#8217;<strong>esercizio di imprese commerciali </strong>di cui all&#8217;articolo 66 </em>(imprese in contabilità semplificata)<em> e quelle derivanti dall&#8217;<strong>esercizio di arti e professioni</strong>&#8220;</em>.</p>
<p>In altre parole trova nuovamente applicazione, <strong>a partire dal 2008</strong>, il regime di compensazione delle perdite in vigore fino al 2005.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>MODIFICHE DISCIPLINA REDDITO D&#8217;IMPRESA:</em></strong></li>
</ul>
<p><strong><em>1. </em></strong><strong><em><span style="text-decoration: underline;">Nuova aliquota IRES</span></em></strong></p>
<p><strong>A decorrere dal periodo d&#8217;imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007, </strong>l&#8217;aliquota IRES è fissata nella nuova misura del <strong>27,5%</strong>.</p>
<p><strong><em>2. </em></strong><strong><em><span style="text-decoration: underline;">Deducibilità degli interessi passivi per i soggetti IRES</span></em></strong></p>
<p>Gli interessi passivi, diversi da quelli capitalizzati, sono deducibili integralmente fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L&#8217;eccedenza è deducibile nel limite del <strong>30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica (ROL), </strong>definito come differenza tra valore e costi della produzione indicati nelle macroclassi A e B, escluse le voci <strong>B.10.a </strong>e <strong>B.10.b </strong>del Conto economico e <strong>i canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali</strong>.</p>
<p>La parte indeducibile degli interessi passivi è rinviata nei successivi periodi d&#8217;imposta <strong>senza alcuna limitazione temporale</strong>, sempreché per ciascuno di questi l&#8217;eccedenza degli interessi passivi rispetto a quelli attivi non superi il 30% del ROL.</p>
<p>La nuova disposizione entra in vigore a partire dal periodo d&#8217;imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007 <strong>e si applica esclusivamente alle società di capitali.</strong></p>
<p><strong>Per il primo e il secondo periodo di applicazione il limite di deducibilità degli interessi passivi è aumentato di un importo rispettivamente pari a € 5.000 ed € 10.000.</strong></p>
<p><strong><em>3. </em></strong><strong><em><span style="text-decoration: underline;">Ammortamento anticipato</span></em></strong></p>
<p><strong>A</strong> <strong>decorrere dal periodo d&#8217;imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007, </strong>è <strong>eliminata, per tutti i beni, la possibilità di dedurre:</strong></p>
<p>1. il c.d. <strong>&#8220;ammortamento anticipato&#8221; </strong>nei primi tre anni di utilizzo dei beni;</p>
<p>2. il c.d. <strong>&#8220;ammortamento accelerato&#8221; </strong>in ragione di un più intenso utilizzo del bene rispetto a quello normale del settore.</p>
<p>In via transitoria, <strong>per il solo periodo d&#8217;imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007, </strong>relativamente ai beni nuovi <strong>acquisiti ed entrati in funzione in tale periodo </strong>(esclusi i veicoli a deducibilità limitata ex art. 164, comma 1, lett. b):</p>
<p>Ø  non si applica la riduzione a metà del coefficiente di ammortamento.</p>
<p>Ø  è possibile dedurre l&#8217;intera quota di ammortamento in dichiarazione dei redditi anche per la parte non imputata a conto economico.</p>
<p>La novità in esame riguarda tutti i soggetti titolari di reddito d&#8217;impresa.</p>
<p><strong><em>4. </em></strong><strong><em><span style="text-decoration: underline;">Deducibilità dei canoni leasing</span></em></strong></p>
<p>Per i contratti di leasing <strong>stipulati a decorrere dall&#8217;1.1.2008 </strong>le regole di deducibilità dei canoni di locazione imputati a conto economico sono le seguenti:</p>
<p>Ø  per la generalità dei <strong>beni mobili </strong>la durata minima del contratto di leasing <strong>non dovrà essere inferiore a 2/3 del periodo di ammortamento </strong>risultante dall&#8217;applicazione del coefficiente ministeriale;</p>
<p>Ø  per le <strong>autovetture</strong>, la <strong>durata del contratto </strong>deve essere <strong>non inferiore al periodo di ammortamento </strong>risultante dall&#8217;applicazione del coefficiente ministeriale;</p>
<p>Ø  per i <strong>beni immobili</strong>, la <strong>durata del contratto deve essere non inferiore a 2/3 del periodo di ammortamento </strong>risultante dall&#8217;applicazione dei coefficienti di ammortamento ministeriali, <strong>con minimo di 11 anni </strong>(sono in ogni caso deducibili i leasing immobiliari di durata almeno di 18 anni)<strong>.</strong></p>
<p><strong><em>5. </em></strong><strong><em><span style="text-decoration: underline;">Deducibilità delle spese di rappresentanza</span></em></strong></p>
<p>Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d&#8217;imposta di sostenimento se <strong>rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità che verranno fissati con un apposito Decreto</strong>.</p>
<p>La <strong>deducibilità </strong>dei <strong>beni distribuiti gratuitamente </strong>è riconosciuta se gli stessi sono di <strong>valore unitario non superiore ad € 50 </strong>(in precedenza tale valore era fissato a € 25,82).</p>
<p>Tali modifiche trovano applicazione a decorrere <strong>dal periodo d&#8217;imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007</strong>.</p>
<p><strong><em>6. </em></strong><strong><em><span style="text-decoration: underline;">Estromissione di immobili dalle imprese individuali</span></em></strong></p>
<p>È riproposta l&#8217;estromissione agevolata dell&#8217;immobile dell&#8217;imprenditore individuale. L&#8217;immobile <strong>strumentale &#8220;per destinazione&#8221; utilizzato alla data del 30.11.2007 </strong>potrà essere escluso, con effetto dal 2008, dal patrimonio dell&#8217;impresa <strong>entro il 30.4.2008</strong>.</p>
<p>Per l&#8217;estromissione è richiesto il <strong>pagamento di un&#8217;imposta sostitutiva del 10% </strong>della differenza tra il valore normale dell&#8217;immobile ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Per l&#8217;immobile la cui cessione è soggetta ad IVA, è <strong>necessario maggiorare l&#8217;imposta sostitutiva di un importo pari al 30% dell&#8217;IVA a debito </strong>calcolata sul valore normale dello stesso.</p>
<p>Va evidenziato che il <strong>valore normale </strong>è individuato nel <strong>valore catastale dell&#8217;immobile </strong>(rendita rivalutata x moltiplicatore).</p>
<p>L&#8217;imposta sostitutiva dovuta va <strong>versata in 3 rate</strong>: la prima pari al 40% entro il termine di presentazione del mod. UNICO 2008, la seconda e la terza pari al 30% + interessi 3% annuo rispettivamente entro il 16.12.2008 e il 16.3.2009.</p>
<p><strong><em>7. </em></strong><strong><em><span style="text-decoration: underline;">Tassazione separata imprese individuali/società di persone</span></em></strong></p>
<p>Le <strong>persone fisiche titolari di redditi d&#8217;impresa o di partecipazione in snc o sas </strong>residenti nel territorio dello Stato, <strong>a decorrere dal periodo d&#8217;imposta 2008</strong>, potranno assoggettare detti redditi a &#8220;<strong>tassazione separata&#8221; </strong>applicando l&#8217;aliquota del <strong>27,5% a condizione che gli stessi</strong>, prodotti ovvero imputati per trasparenza, <strong>non siano prelevati o distribuiti</strong>.</p>
<p>In caso di prelevamento/distribuzione di tali redditi, gli stessi concorreranno a formare il reddito imponibile complessivo e l&#8217;imposta già versata verrà scomputata dall&#8217;imposta dovuta per i redditi prelevati/distribuiti.</p>
<p>L&#8217;opzione <strong>non può essere esercitata se l&#8217;impresa/società è in contabilità semplificata.</strong></p>
<p><strong><em>8. </em></strong><strong><em><span style="text-decoration: underline;">Determinazione della base imponibile IRAP</span></em></strong></p>
<p>Notevoli le modifiche in sede di determinazione Irap. Data la complessità della materia e dato che le modifiche si applicano a partire dallo 01/01/2008 (e quindi influenzeranno la determinazione del&#8217;Irap per le dichiarazioni 2009) rinviamo la trattazione ad una successiva circolare. In questa sede basta ricordare che l&#8217;Irap diviene un tributo regionale e che l&#8217;aliquota scende al 3,90%.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>RIVALUTAZIONE DI PARTECIPAZIONI E TERRENI:</em></strong></li>
</ul>
<p>È riproposta la rivalutazione del costo di acquisto dei <strong>terreni edificabili e con destinazione agricola </strong>e delle <strong>partecipazioni non quotate </strong>posseduti <strong>all&#8217;1.1.2008</strong>, <strong><span style="text-decoration: underline;">non</span> in regime di impresa</strong>, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché enti non commerciali.</p>
<p>Il termine per usufruire della nuova rivalutazione è fissato al 30.6.2008, data entro la quale è necessario redigere ed asseverare la perizia di stima e provvedere al versamento dell&#8217;imposta sostitutiva (unica soluzione o prima rata).</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>NUOVO REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI:</em></strong></li>
</ul>
<p>È introdotto a partire dal 2008 un nuovo regime semplificato denominato dei <strong>contribuenti minimi e marginali, </strong>riservato alle persone fisiche che esercitano attività d&#8217;impresa e di lavoro autonomo con <strong>ricavi o compensi pari o inferiori a € 30.000</strong>.</p>
<p>Le caratteristiche principali del nuovo regime, oltre al citato limite di ricavi e compensi, sono le seguenti:</p>
<p>Ø  accesso riservato ai soggetti che nel triennio precedente hanno un flusso di investimenti in beni strumentali (acquisto, leasing o locazione) <strong>non superiore a € 15.000, </strong>che non impiegano dipendenti, collaboratori o associati in partecipazione;</p>
<p>Ø  esclusione dagli studi di settore ed esenzione da IRAP;</p>
<p>Ø  esclusione dall&#8217;applicazione dell&#8217;IVA e indetraibilità dell&#8217;IVA sugli acquisti;</p>
<p>Ø  reddito d&#8217;impresa e lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva nella misura del 20%;</p>
<p>Ø  deducibilità dei contributi previdenziali dal reddito d&#8217;impresa o di lavoro autonomo;</p>
<p>Ø  esonero dalla tenuta delle scritture contabili ai fini IVA e imposte dirette, nonché dall&#8217;elenco clienti e fornitori;</p>
<p>Ø  determinazione del reddito d&#8217;impresa e di lavoro autonomo con il principio di cassa. Sono pertanto irrilevanti le rimanenze di magazzino e gli ammortamenti.</p>
<p>Si tratta di un regime naturale applicabile da parte dei soggetti che presentano i requisiti previsti per l&#8217;accesso. È <strong>possibile optare per il regime ordinario</strong>; l&#8217;opzione è vincolante per un triennio.</p>
<p>In via transitoria l&#8217;opzione per il regime ordinario esercitata per il 2008 può essere revocata con effetto dal 2009.</p>
<p>È previsto che ulteriori disposizioni per l&#8217;applicazione del regime siano contenute in un Decreto attuativo in corso di emanazione.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>SOCIETA&#8217; DI COMODO:</em></strong></li>
</ul>
<p>È stata prevista l&#8217;estensione dei <strong>soggetti automaticamente esclusi dall&#8217;applicazione della disciplina sulle società di comodo</strong>, <strong>senza necessità </strong>di presentazione <strong>dell&#8217;istanza di interpello</strong>. L&#8217;esclusione riguarda ora anche:</p>
<p>Ø  le società con un numero di soci non inferiore a 50;</p>
<p>Ø  le società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore a 10 unità;</p>
<p>Ø  le società in stato di fallimento, assoggettate a liquidazione giudiziaria, liquidazione coatta amministrativa e concordato preventivo;</p>
<p>Ø  le società con un ammontare complessivo di valore della produzione superiore all&#8217;attivo di Stato patrimoniale;</p>
<p>Ø  le società partecipate da enti pubblici almeno per il 20% del capitale sociale;</p>
<p>Ø  le società <strong>congrue e coerenti agli studi di settore</strong>.</p>
<p>Ulteriori ipotesi di esclusione automatica potranno essere individuate con apposito Provvedimento dell&#8217;Agenzia delle Entrate. Inoltre:</p>
<p>Ø  è stata disposta la <strong>modifica </strong>di alcune percentuali da assumere ai fini della verifica dell&#8217;operatività;</p>
<p>Ø  è previsto l&#8217;invio al contribuente del provvedimento adottato a seguito dell&#8217;istanza di disapplicazione mediante servizio postale ovvero fax o posta elettronica.</p>
<p>È stata infine riproposta la possibilità, già prevista dalla Finanziaria 2007, di <strong>scioglimento o trasformazione in società semplice </strong>entro il quinto mese successivo alla chiusura del periodo d&#8217;imposta. La disciplina agevolativa riguarda le società :</p>
<p>Ø  non operative nel periodo d&#8217;imposta in corso al 31.12.2007 e quelle che a tale data si trovavano nel primo periodo d&#8217;imposta;</p>
<p>Ø  i cui soci siano esclusivamente persone fisiche iscritte nel libro soci, se previsto, all&#8217;1.1.2008 ovvero iscritte entro il 30.1.2008 a seguito di atto di trasferimento avente data certa anteriore all&#8217;1.11.2007.</p>
<p>L&#8217;imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell&#8217;IRAP da applicare al reddito d&#8217;impresa del periodo di liquidazione è dovuta nella misura del 10% (5% per i saldi attivi di rivalutazione).</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>NOVITA&#8217; REVERSE CHARGE: NUOVO REGIME SANZIONATORIO E RESPONSABILITA&#8217;:</em></strong></li>
</ul>
<p>Il nuovo regime sanzionatorio per i casi di <strong>irregolarità nell&#8217;applicazione del meccanismo del reverse charge </strong>prevede che:</p>
<p>Ø  all&#8217;acquirente/committente che <strong>non assolve l&#8217;IVA sugli acquisti di beni e servizi soggetti al meccanismo del reverse charge </strong>è comminata la <strong>sanzione dal 100% al 200% </strong>dell&#8217;imposta (con un minimo di € 258);</p>
<p>Ø  al cedente/prestatore che addebita irregolarmente l&#8217;IVA in fattura, <strong>omettendone il versamento</strong>, è applicabile la medesima sanzione. L&#8217;acquirente/committente è solidalmente responsabile per il versamento dell&#8217;IVA e della sanzione;</p>
<p>Ø  nei casi in cui <strong>l&#8217;IVA sia assolta ancorché irregolarmente </strong>(vale a dire, applicazione del reverse charge in luogo dell&#8217;addebito ordinario e viceversa) è applicabile <strong>la sanzione pari al 3% </strong>dell&#8217;imposta, con un minimo di € 258, fermo restando il diritto per l&#8217;acquirente/committente alla detrazione dell&#8217;IVA a credito sugli acquisti. Per le irregolarità commesse nei primi 3 anni di applicazione delle disposizioni in esame la sanzione applicabile non può superare l&#8217;importo di € 10.000. È prevista la responsabilità solidale di entrambe le parti per il pagamento della sanzione;</p>
<p>Ø  qualora <strong>non venga emessa la fattura </strong>per le operazioni assoggettate al reverse charge, al cedente/prestatore è applicabile la sanzione <strong>dal 5% al 10% del corrispettivo</strong>, fermo restando l&#8217;obbligo per l&#8217;acquirente/committente di regolarizzare l&#8217;omissione ai sensi del comma 8 (emissione di autofattura in duplice copia, versamento dell&#8217;IVA, ecc.).</p>
<p><strong><em> </em></strong></p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI FISCALI:</em></strong></li>
</ul>
<p>Resta ferma <strong>al 31.3 </strong>la scadenza di presentazione del <strong>mod. 770 semplificato (</strong>il <strong>mod. 770 ordinario </strong>dovrà essere presentato invece <strong>entro il 31.7)</strong>.</p>
<p>Le <strong>dichiarazioni dei redditi e IRAP </strong>delle <strong>persone fisiche, società di persone ed equiparate </strong>vanno presentate, esclusivamente <strong>per via telematica, entro il 31.7 </strong>dell&#8217;anno successivo a quello di chiusura del periodo d&#8217;imposta.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>PRINCIPALI MODIFICHE AL DPR N. 633/72 (IVA):</em></strong></li>
</ul>
<p>Sono state introdotte alcune modifiche al DPR n. 633/72, in ordine, tra l&#8217;altro, al trattamento IVA dei costi dei veicoli e dei telefoni cellulari. In particolare le novità riguardano:</p>
<p>Ø  l&#8217;IVA relativa al transito stradale dei veicoli a motore (autostrade) è detraibile nella stessa misura in cui è detraibile l&#8217;IVA relativa all&#8217;acquisto (è soppressa la disposizione di totale indetraibilità di cui alla lett. e);</p>
<p>Ø  l&#8217;IVA relativa all&#8217;acquisto e utilizzo di telefoni cellulari è detraibile secondo l&#8217;uso effettivo nell&#8217;attività dell&#8217;impresa (è soppressa la disposizione di detraibilità limitata al 50% di cui alla lett. g).</p>
<p>Le novità in esame si applicano <strong>dall&#8217;1.1.2008</strong>.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>RESPONSABILITA&#8217; SOLIDALE DELL&#8217;ACQUIRENTE DI IMMOBILI IN TEMA DI IVA:</em></strong></li>
</ul>
<p>In materia di <strong>responsabilità solidale dell&#8217;acquirente </strong>per il versamento dell&#8217;IVA, ai sensi del nuovo comma 3-bis, è stabilito che qualora l&#8217;importo del corrispettivo indicato nell&#8217;atto di cessione di un immobile e nella relativa fattura sia diverso da quello effettivo, l&#8217;acquirente (anche soggetto privato) è responsabile in solido con il cedente per il pagamento dell&#8217;IVA relativa al maggior corrispettivo e della relativa sanzione.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>CREDITO DI IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO:</em></strong></li>
</ul>
<p>E&#8217; stato istituito un credito d&#8217;imposta a favore delle imprese che sostengono <strong>costi di ricerca e sviluppo </strong>con riferimento a contratti stipulati <strong>con università ed enti pubblici di ricerca </strong>nella <strong>nuova misura pari al 40% su una spesa massima pari a € 50.000.000 per ciascun periodo d&#8217;imposta</strong>.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>CREDITO D&#8217;IMPOSTA AGGREGAZIONI PROFESSIONALI:</em></strong></li>
</ul>
<p>Al fine di favorire la crescita delle <strong>aggregazioni professionali</strong>, agli studi associati formati da <strong>almeno 4 ma non più di 10 professionisti </strong>è riconosciuto un <strong>credito d&#8217;imposta pari al 15% </strong>dei costi sostenuti per l&#8217;acquisizione, anche in leasing, dei beni (arredi specifici, attrezzature informatiche, macchine d&#8217;ufficio, impianti, programmi informatici e brevetti) e per la ristrutturazione degli immobili utilizzati.</p>
<p>Il credito, che dovrà essere indicato in dichiarazione e sarà utilizzabile in compensazione, è riconosciuto a condizione che tutti gli associati esercitino l&#8217;attività professionale esclusivamente all&#8217;interno dello studio risultante dall&#8217;aggregazione e con riferimento:</p>
<p>Ø  alle <strong>operazioni di aggregazione </strong>effettuate nel periodo compreso <strong>tra l&#8217;1.1.2008 ed il 31.12.2010</strong>;</p>
<p>Ø  ai <strong>costi sostenuti </strong>a partire <strong>dalla data in cui l&#8217;operazione di aggregazione risulta effettuata e nei 12 mesi successivi</strong>.</p>
<p>Le specifiche modalità di attuazione della nuova disposizione sono demandate ad un apposito Decreto e per l&#8217;effettiva applicazione della stessa è comunque necessario <strong>ottenere l&#8217;autorizzazione della UE</strong>.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>AGENZIE VIAGGI: REGIME IVA ORDINARIO PER CONGRESSI E SIMILI:</em></strong></li>
</ul>
<p>Le <strong>agenzie di viaggi e turismo </strong>possono applicare il <strong>regime IVA ordinario per le prestazioni di organizzazione di convegni, congressi </strong>e simili, nonché di detrarre l&#8217;imposta per i servizi acquistati se si tratta di <strong>operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente</strong>.</p>
<p>In caso di applicazione sia del regime ordinario che di quello speciale, è necessario registrare separatamente le operazioni rientranti nell&#8217;uno e nell&#8217;altro regime.</p>
<p>l&#8217;effettiva applicazione di tale disposizione è sospesa in quanto necessario attendere la <strong>concessione della deroga da parte dei competenti organi comunitari</strong>.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>RESPONSABILITÀ DEI REVISORI DEI CONTI:</em></strong></li>
</ul>
<p>La dichiarazione dei redditi e dell&#8217;IRAP dei soggetti IRES sottoposti al controllo contabile deve essere sottoscritta anche da parte dei soggetti che redigono la relazione di revisione.</p>
<p>A carico del revisore o della società incaricata del controllo contabile è applicabile la sanzione del 30% del compenso loro spettante per l&#8217;attività di redazione della relazione di revisione (nel limite dell&#8217;imposta effettivamente accertata a carico del contribuente) qualora dall&#8217;omissione dei giudizi di cui all&#8217;art. 2409-ter, comma 3, C.c. derivino l&#8217;infedeltà della dichiarazione.</p>
<p>In caso di mancata sottoscrizione delle predette dichiarazioni da parte dell&#8217;organo revisore si applica altresì la sanzione amministrativa da € 258 e € 2.065.</p>
<p>Le nuove sanzioni si applicano a decorrere dal bilancio relativo all&#8217;esercizio successivo al 31.12.2007.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>PAGAMENTO DIRITTI DOGANALI:</em></strong></li>
</ul>
<p>È prevista la possibilità di effettuare il pagamento o il deposito dei diritti doganali mediante bonifico bancario o postale.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>CESSIONE GRATUITA DI BENI AD ONLUS:</em></strong></li>
</ul>
<p>È modificata la rilevanza della <strong>cessione gratuita alle ONLUS di beni</strong>, diversi dalle derrate alimentari e dai prodotti farmaceutici, <strong>alla cui produzione o al cui scambio è diretta l&#8217;attività d&#8217;impresa</strong>.</p>
<p>Affinché la cessione gratuita dei predetti beni <strong>non </strong>sia considerata &#8220;destinazione a finalità estranee all&#8217;esercizio dell&#8217;impresa&#8221; e quindi <strong>generatrice di ricavi</strong>, è necessario che:</p>
<p>Ø  riguardi <strong>beni non di lusso </strong>con imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che, pur non compromettendone l&#8217;utilizzo, <strong>non ne consentono la commercializzazione o la vendita</strong>;</p>
<p>Ø  sia effettuata <strong>per un importo corrispondente al costo sostenuto per la produzione o l&#8217;acquisto </strong>del bene stesso, <strong>non superiore al 5% del reddito d&#8217;impresa</strong>.</p>
<p><strong>Ai fini IVA</strong>, detti beni <strong>si considerano distrutti</strong>.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>CONFISCA PER REATI IN MATERIA DI II.DD E IVA:</em></strong></li>
</ul>
<p>La confisca di cui all&#8217;art. 322-ter, Codice penale si applica, qualora configurino una fattispecie penalmente rilevante, anche ai reati, previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione infedele o omessa, omesso versamento di ritenute, omesso versamento IVA, indebita compensazione, sottrazione fraudolenta di beni al pagamento di imposte.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>RATEAZIONE SOMME DA CONTROLLI AUTOMATICI E FORMALI:</em></strong></li>
</ul>
<p>È prevista la possibilità di <strong>versamento rateale </strong>delle somme dovute dal contribuente a seguito di controlli automatici e di controlli formali ex art. 36-ter, DPR n. 600/73. In particolare:</p>
<p>Ø  se le somme dovute sono <strong>superiori a € 2.000 </strong>possono essere versate in un numero massimo di 6 rate trimestrali;</p>
<p>Ø  se le somme dovute sono <strong>superiori a € 5.000 </strong>possono essere versate in un numero massimo di 20 rate trimestrali.</p>
<p>Qualora l&#8217;importo risulti superiore a € 50.000 è richiesta la prestazione di un&#8217;idonea garanzia, mediante fideiussione rilasciata da una banca o da un consorzio di garanzia fidi ovvero polizza fideiussoria. In alternativa l&#8217;Ufficio può autorizzare la concessione di ipoteca volontaria su beni immobili.</p>
<p>Per <strong>somme inferiori a € 2.000 </strong>la rateazione è concessa dall&#8217;Ufficio, su richiesta del contribuente, esclusivamente in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà.</p>
<p>La possibilità di rateazione riguarda anche le somme dovute dal contribuente a seguito della comunicazione relativa ai redditi assoggettati a tassazione separata.</p>
<p>Con riguardo alla decorrenza delle predette disposizioni è previsto che le stesse si applicano dalle dichiarazioni relative al periodo d&#8217;imposta:</p>
<p>Ø  in corso al 31.12.2006 per le somme dovute a seguito di controlli automatici;</p>
<p>Ø  in corso al 31.12.2005 per le somme dovute a seguito di controlli formali;</p>
<p>Ø  in corso al 31.12.2004 per le somme dovute a seguito di comunicazione relativa ai redditi assoggettati a tassazione separata.</p>
<p><strong><em> </em></strong></p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>RATEAZIONE SOMME ISCRITTE A RUOLO:</em></strong></li>
</ul>
<p>È stato innalzato a <strong>€ 50.000</strong> l&#8217;importo oltre il quale, al fine di ottenere dall&#8217;Ufficio la possibilità di rateizzare le somme iscritte a ruolo ovvero la sospensione della riscossione in ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, il contribuente deve prestare idonea garanzia, che ora può essere costituita anche da ipoteca su immobili.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>STAMPA REGISTRI CONTABILI:</em></strong></li>
</ul>
<p>Sono considerati regolari i registri contabili tenuti con sistemi meccanografici, anche non stampati, contenenti i dati relativi <strong>all&#8217;esercizio per il quale i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre 3 mesi</strong>, a condizione che in sede di controllo gli stessi risultino aggiornati e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dal verificatore.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>DEDUZIONE FORFETARIA IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI:</em></strong></li>
</ul>
<p>È applicabile <strong>anche per il 2008 </strong>la deduzione forfetaria prevista a favore degli <strong>esercenti impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione. </strong>Tale agevolazione consiste nella possibilità di ridurre il reddito d&#8217;impresa di un ammontare calcolato in percentuale ai <strong>ricavi conseguiti per la cessione di carburanti </strong>(1,1% fino a € 1.032.913,80; 0,6% oltre € 1.032.913,80 e fino a € 2.065.827,60; 0,4% oltre € 2.065.827,60).</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>CONTRIBUTO SSN SU PREMI DI ASSICURAZIONE AUTOTRASPORTATORI:</em></strong></li>
</ul>
<p>È prorogato il beneficio previsto a favore degli autotrasportatori in relazione al contributo al SSN sui premi di assicurazione <strong>per responsabilità civile </strong>per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti al <strong>trasporto di merci </strong>di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 t omologati ai sensi della Direttiva 91/952/CEE. In particolare, le <strong>somme versate nel 2007 </strong>a titolo di contributo SSN possono essere <strong>utilizzate in compensazione dei versamenti da effettuare nel 2008 </strong>fino a concorrenza di <strong>€ 300 per ciascun veicolo</strong>.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>DEDUZIONE FORFETARIA AUTOTRASPORTATORI</em></strong></li>
</ul>
<p><strong>Anche per il 2007 </strong>è riconosciuta la deduzione forfetaria prevista per le spese non documentate degli autotrasportatori di merci in conto terzi, in relazione ai trasporti personalmente effettuati dall&#8217;imprenditore <strong>all&#8217;interno del Comune in cui ha sede l&#8217;impresa</strong>. Si rammenta che la deduzione spetta <strong>nel limite del 35% </strong>dell&#8217;importo riconosciuto con riferimento ai medesimi trasporti effettuati nell&#8217;ambito della regione o delle regioni confinanti.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>IRAP IMPRESE AGRICOLE:</em></strong></li>
</ul>
<p><strong>Anche per il 2007 </strong>le imprese agricole potranno usufruire dell&#8217;applicazione <strong>dell&#8217;aliquota IRAP dell&#8217;1,9%</strong>. Dall&#8217;1.1.2008 l&#8217;aliquota è elevata al 3,75%.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>PRODUZIONE E CESSIONE DI ENERGIA ELETTRICA:</em></strong></li>
</ul>
<p>E&#8217; previsto che la produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali effettuate da imprenditori agricoli sono produttive di reddito agrario, <strong>salvo opzione </strong>per la determinazione <strong>del reddito con le modalità ordinarie</strong>.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>PROROGHE E NOVITA&#8217; RIGUARDO LE DETRAZIONE IRPEF 19%:</em></strong></li>
</ul>
<p><strong><em>1. </em></strong><strong><em><span style="text-decoration: underline;">Spese asili nido</span></em></strong></p>
<p>È riconosciuta <strong>anche per le spese sostenute nel 2007 </strong>dai genitori per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido la <strong>detrazione IRPEF del 19%</strong> fino ad un massimo di € 632 annui per figlio.</p>
<p><strong><em>2. </em></strong><strong><em><span style="text-decoration: underline;">Interessi passivi su mutui per l&#8217;acquisto di abitazione principale</span></em></strong></p>
<p>Ai fini della <strong>detrazione IRPEF del 19% </strong>relativa agli <strong>interessi passivi </strong>derivanti da <strong>mutui ipotecari </strong>contratti per l&#8217;<strong>acquisto dell&#8217;abitazione principale</strong>, la <strong>spesa massima riconosciuta </strong>è innalzata ad <strong>€ 4.000</strong>.</p>
<p><strong><em>3. </em></strong><strong><em><span style="text-decoration: underline;">Acquisti di abbonamenti per il trasporto pubblico</span></em></strong></p>
<p>È introdotta la <strong>detrazione IRPEF del 19% </strong>per le spese sostenute, anche a favore dei familiari a carico, per l&#8217;<strong>acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico </strong>(locale, regionale o interregionale). L&#8217;<strong>importo massimo di spesa </strong>riconosciuto è pari ad <strong>€ 250 </strong>e la detrazione spetta a condizione che le spese in esame non siano deducibili dal reddito.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PER I RAPPORTI NEI CONFRONTI DEGLI ENTI PUBBLICI:</em></strong></li>
</ul>
<p>Per le fatture emesse nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli Enti pubblici è introdotto <strong>l&#8217;obbligo di emissione, trasmissione, conservazione e archiviazione in forma elettronica</strong>.</p>
<p>Decorsi 3 mesi dall&#8217;entrata in vigore del Decreto ministeriale che fisserà le regole operative del nuovo obbligo, le Amministrazioni interessate non potranno accettare fatture cartacee, subordinando i pagamenti alla ricezione della relativa fattura elettronica.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA:</em></strong></li>
</ul>
<p>Al fine di usufruire delle detrazioni per carichi di famiglia, il lavoratore dipendente deve dichiarare <strong>annualmente </strong>al sostituto d&#8217;imposta di avervi diritto, indicando le condizioni di spettanza nonché il <strong>codice fiscale </strong>dei soggetti a suo carico.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>CREDITO DI IMPOSTA PER I RIVENDITORI DI GENERI DI MONOPOLIO:</em></strong></li>
</ul>
<p>Agli esercenti attività di <strong>rivendita di generi di monopolio</strong>, per il <strong>2008, 2009 e 2010 </strong>è riconosciuto un <strong>credito d&#8217;imposta </strong>pari all&#8217;<strong>80% delle spese </strong>sostenute per l&#8217;acquisizione e l&#8217;installazione di <strong>impianti e attrezzature di sicurezza </strong>e per favorire la diffusione di <strong>strumenti di pagamento con moneta elettronica </strong>al fine di prevenire atti illeciti a loro danno, fino ad un <strong>massimo di € 1.000 </strong>per ciascun periodo d&#8217;imposta.</p>
<p>Le modalità attuative saranno stabilite con un apposito Decreto ministeriale.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>MANCATA EMISSIONE DELLO SCONTRINO/RICEVUTA:</em></strong></li>
</ul>
<p>La <strong>sospensione della licenza o dell&#8217;autorizzazione </strong>all&#8217;esercizio dell&#8217;attività <strong>per la mancata emissione dello scontrino o ricevuta fiscale </strong>è disposta quando, nel corso del <strong>quinquennio</strong>, si verificano <strong>almeno 4 distinte violazioni </strong>(in precedenza erano 3). É inoltre ora previsto che dette violazioni si devono verificare in <strong>giorni diversi</strong>.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>CONTRIBUTO PER ACQUISTO PC DA PARTE DI CO.CO.CO:</em></strong></li>
</ul>
<p>È proposta l&#8217;erogazione di un <strong>contributo per l&#8217;acquisto di un PC nuovo</strong>, effettuato entro il 31.12.2008, a favore di co.co.co, collaboratori a progetto e titolari di assegni per la collaborazione <strong>ad attività di ricerca</strong>.</p>
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		<title>Novità collegato finanziaria</title>
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		<pubDate>Fri, 06 Oct 2006 22:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circolari]]></category>
		<category><![CDATA[Autotrasportatori]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[Leasing]]></category>

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		<description><![CDATA[Con un Decreto Legge entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 03.10.2006, sono state introdotte &#8220;Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria&#8221;. Le disposizioni contenute nel Decreto potranno comunque subire modifiche nell&#8217;iter di conversione in legge.
Mancata emissione di scontrino/ricevuta fiscale.
E&#8217; previsto che la sospensione dell&#8217;attività per un periodo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con un Decreto Legge entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 03.10.2006, sono state introdotte &#8220;Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria&#8221;. Le disposizioni contenute nel Decreto potranno comunque subire modifiche nell&#8217;iter di conversione in legge.<br />
Mancata emissione di scontrino/ricevuta fiscale.</p>
<p>E&#8217; previsto che la sospensione dell&#8217;attività per un periodo da 15 giorni a 2 mesi può essere disposta in presenza di un&#8217;unica violazione, accertata definitivamente, dell&#8217;obbligo di emissione dello scontrino/ricevuta fiscale (in precedenza erano necessarie 3 distinte violazioni in tempi diversi nel corso di 5 anni).<br />
Indeducibilità del terreno e fabbricati in leasing<br />
Come già riferito in precedenti circolari, il DL n. 223/2006 (manovra Prodi) ha stabilito l&#8217;obbligo di calcolare le<br />
quote di ammortamento dei fabbricati strumentali sul costo al netto del valore delle aree occupate dalla costruzione e di<br />
quelle pertinenziali. Tale limitazione è ora estesa anche ai fini della deducibilità dei canoni di leasing dei predetti<br />
fabbricati, con riferimento alla quota capitale così come desumibile dal piano di ammortamento fornito dalla società di<br />
leasing. La norma è applicabile dal 2006, anche ai canoni di leasing relativi a contratti stipulati precedentemente. Per<br />
l&#8217;individuazione della quota deducibile dovranno essere specificate le modalità applicative (modalità di redazione della<br />
perizia, riferimento temporale della stessa, valore sul quale applicare le percentuali forfetarie di scorporo, ecc.) vigenti<br />
per gli immobili di proprietà .<br />
Imposta sostitutiva sulle plusvalenze immobiliari<br />
È innalzata al 20% l&#8217;imposta sostitutiva introdotta dal 2006 (in misura pari al 12,50%) applicabile alle<br />
plusvalenze realizzate da persone fisiche a seguito della cessione a titolo oneroso di un immobile acquistato/costruito<br />
da non più di 5 anni o di un terreno edificabile.<br />
Donazioni e successioni<br />
È introdotta la tassazione delle donazioni e successioni con applicazione dell&#8217;imposta di registro e delle imposte<br />
ipotecarie e catastali.<br />
TRASFERIMENTI MORTIS CAUSA Innanzitutto viene ripristinata la dichiarazione di successione, ora<br />
denominata &#8220;dichiarazione di trasferimento per causa di morte&#8221;, da presentare entro 12 mesi dall&#8217;apertura della<br />
successione. L&#8217;imposizione dei trasferimenti per causa di morte è diversificata a seconda del grado di parentela<br />
dell&#8217;erede con il de cuius e del tipo di bene oggetto della successione. In particolare si segnala che il coniuge e i parenti<br />
in linea retta beneficiano, in relazione agli immobili:<br />
· dell&#8217;esenzione dall&#8217;imposta di registro;<br />
· dell&#8217;applicazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa (€ 168 x 2) se il valore dell&#8217;immobile non<br />
supera € 250.000 (c.d. franchigia). Al superamento del predetto limite, tali imposte sono dovute nella misura<br />
complessiva del 4%. Le predette misure impositive sono riconosciute solo con riferimento all&#8217;immobile che costituiva l&#8217;abitazione principale del de cuius; in mancanza di tale requisito, le imposte ipotecarie e catastali pari al 4% si applicano sull&#8217;intero valore dell&#8217;immobile.<br />
TRASFERIMENTI A TITOLO GRATUITO Con riferimento al particolare caso di donazione di immobili al<br />
coniuge e parenti in linea retta, è applicabile il regime impositivo sopra descritto, con l&#8217;unica differenza che l&#8217;ammontare della franchigia è fissato a € 180.000.<br />
Credito d&#8217;imposta per acquisto di autoveicoli<br />
Al fine di incentivare la sostituzione di autoveicoli immatricolati come &#8220;euro 0&#8243; e &#8220;euro 1&#8243;, è prevista, per i veicoli<br />
acquistati e immatricolati dal 3.10.2006 ed entro il 31.12.2007:<br />
- l&#8217;esenzione dal pagamento del bollo auto per le autovetture immatricolate come &#8220;euro 4&#8243; o &#8220;euro 5&#8243; per 2<br />
annualità (3 annualità se si tratta di autoveicoli di cilindrata inferiore a 1.300 cc);<br />
- l&#8217;erogazione di un contributo pari a € 1.000 per ogni autocarro di portata inferiore a 3,5 t, immatricolato come<br />
&#8220;euro 4&#8243; o &#8220;euro 5&#8243;, acquistato in sostituzione di un veicolo analogo per categoria e portata, immatricolato come &#8220;euro 0&#8243;<br />
o &#8220;euro 1&#8243;;<br />
- l&#8217;erogazione di un contributo pari a € 1.500 per l&#8217;acquisto di autovetture omologate dal costruttore anche per alimentazione a metano.<br />
Credito d&#8217;imposta &#8220;caro gasolio&#8221;<br />
A fronte dell&#8217;aumento a € 416 per mille litri di prodotto dell&#8217;accisa sul gasolio usato come carburante è previsto il<br />
rimborso del maggior onere a favore degli autotrasportatori. Ai fini del rimborso dovrà essere presentata apposita<br />
dichiarazione all&#8217;Agenzia delle Dogane.<br />
Nuovo regime di deducibilità dei veicoli aziendali<br />
Sono state introdotte rilevanti modifiche al trattamento fiscale dei veicoli aziendali con effetto dal periodo<br />
d&#8217;imposta in corso alla data di entrata in vigore del DL in esame, ossia, per la generalità dei soggetti, dal 2006.<br />
E&#8217; infatti possibile desumere la generalizzata indeducibilità dei costi (quote di ammortamento, canoni di<br />
leasing, carburanti, assicurazioni, ecc.) relativi alle autovetture, ciclomotori e motocicli.<br />
Sono previsti i seguenti casi di deducibilità limitata:<br />
- nella misura dell&#8217;80% dei costi relativi ai veicoli utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio, nel limite,<br />
per il costo d&#8217;acquisto, di € 25.822,84 (fattispecie non modificata); &#8211; per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per<br />
la maggior parte del periodo d&#8217;imposta la deducibilità , in misura corrispondente all&#8217;importo che costituisce fringe benefit<br />
in capo al dipendente (in precedenza era ammessa l&#8217;integrale deducibilità dei relativi costi); &#8211; è altresì ridotta dal 50% al<br />
25% la deducibilità dei costi per i veicoli utilizzati dai professionisti, nel limite, per il costo d&#8217;acquisto, di € 18.075,99.</p>
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