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	<title>Informazione fiscale &#187; Fisco</title>
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	<description>Novità per le imprese e i cittadini</description>
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		<title>Stop di Entratel e Fisconline senza la comunicazione dei nominativi dei &#8220;gestori&#8221;</title>
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		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 20:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Pacini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisco]]></category>
		<category><![CDATA[Scadenze]]></category>

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		<description><![CDATA[Obbligo, per societa&#8217; ed enti gia&#8217; abilitati  all&#8217;utilizzo dei servizi Entratel e Fisconline, di comununicare  i dati dei gestori, ovvero delle persone fisiche incaricate al loro interno.


Dal 31 agosto sono state infatti sospese le abilitazioni ai servizi telematici. Attenzione quindi alle prossime scadenze, compresa quella imminente del 16/09, relativa ad eventuali versamenti mediante F24. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;"><strong><span style="font-size: 10px; font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;">Obbligo, per societa&#8217; ed enti gia&#8217; abilitati  a</span><span style="font-size: 10px; font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;">ll&#8217;utilizzo dei </span><span style="font-size: 10px; font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;">servizi Entratel e Fisconline, </span><span style="font-size: 10px; font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;">di comununicare </span><span style="font-size: 10px; font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"> i dati dei gestori, ovvero delle persone fisiche incaricate al loro interno.</span></strong></span></p>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 10px; font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; color: #004680;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1142" title="entratel fisconline" src="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2009/09/entratel-fisconline-300x57.jpg" alt="entratel fisconline" width="300" height="57" /><br />
</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;"><span style="font-size: 10px; font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;">Dal 31 agosto sono state infatti sospese le abilitazioni ai servizi telematici. <strong>Attenzione quindi alle prossime scadenze, compresa quella imminente del 16/09, relativa ad eventuali versamenti mediante F24</strong>. </span><span style="font-size: 10px; font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;">La comunicazione</span><span style="font-size: 10px; font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"> dei nominativi, da effettuare entro il 31 ottobre e</span><span style="font-size: 10px; font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"> senza la quale risulta impossibile accedere al servizio, può essere eseguita online, dai rappresentati legali in possesso di propria abilitazione personale ad Entratel o Fisconline oppure <strong>presentando o inviando all&#8217;ufficio locale dell&#8217;Agenzia delle Entrate territorialmente competente l&#8217;apposito modulo</strong> disponibile sul sito dei servizi telematici.</span><span style="font-size: 10px; font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"> Viene introdotto inoltre un <strong>sistema automatico di scadenza delle password</strong>.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;"><strong><span style="font-size: 10px; font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;">Attenzione perche&#8217; partire dal 1° novembre tutti i soggetti non persone fisiche che non hanno effettuato la comunicazione di cui sopra saranno disabilitati da Entratel o Fisconline. In questo caso sara&#8217; necessario richiedere una nuova abilitazione. </span></strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;"><a href="http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/connect/Nsi/Servizi/Servizi+telematici/Nuove+modalita+per+abilitazione+e+utilizzo+dei+servizi+telematici+Fisconline+e+Entratel/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.agenziaentrate.it');"><span style="font-size: 10px; font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;">Documentazione disponibile sul sito web dell&#8217;Agenzia delle Entrate</span></a></span><strong><span style="font-size: 10px; font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; color: #004680;"><br />
</span></strong></p>
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		<title>730/2009 integrativo: termini di presentazione</title>
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		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 13:28:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Pacini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scadenze]]></category>
		<category><![CDATA[730]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco]]></category>
		<category><![CDATA[Unico]]></category>

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		<description><![CDATA[Facciamo chiarezza sui termini di presentazione del modello 730 integrativo da presentare a seguito di errori ed inesattezze riportate nel modello 730 gia’ trasmesso.

Innanzi tutto c’e’ da sottolineare che comunqe il 730 non puo’ essere utilizzato quando a seguito dei nuovi elementi scaturisca un minor credito o un maggior debito d’imposta. In questi casi sussiste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Facciamo chiarezza sui termini di presentazione del modello 730 integrativo da presentare a seguito di errori ed inesattezze riportate nel modello 730 gia’ trasmesso.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2009/08/modello730integrativo.jpg" ><img class="aligncenter" style="border-right-width: 0px; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="modello-730-integrativo" src="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2009/08/modello730integrativo_thumb.jpg" border="0" alt="modello-730-integrativo" width="244" height="192" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Innanzi tutto c’e’ da sottolineare che comunqe il 730 <strong>non puo’ essere utilizzato quando a seguito dei nuovi elementi scaturisca un minor credito o un maggior debito d’imposta</strong>. In questi casi sussiste comunque l’obbligo di integrare i dati dell’originario modello 730 ma presentando un <strong>modello Unico PF</strong> (Persone Fisiche).</p>
<p><strong>I casi in cui puo’ essere presentato il modello 730 integrativo e relative scadenze sono le seguenti</strong>:</p>
<p style="text-align: justify;">-entro il <strong>18 ottobre 2009</strong> per errori inerenti <strong>esclusivamente</strong> i dati del sostituto d’imposta (datore di lavoro) che avrebbe dovuto effettuare il conguaglio;</p>
<p style="text-align: justify;">-entro il <strong>26 ottobre 2009</strong> per errori ed omissioni la cui correzione comporta un maggior rimborso o un minor debito (o anche un’imposta uguale). La dichiarazione integrativa non sospende le operazioni di conguaglio e gli acconti. In questo caso e&#8217; anche possibile effettuare correzioni inerenti i dati del sostituto d’imposta.</p>
<p style="text-align: justify;">In tutti i casi in cui si modifichi il sostituto d&#8217;imposta il modello 730 integrativo deve essere ripresentato dallo stesso soggetto che ha prestato assistenza fiscale per la presentazione originaria.</p>
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		<title>Cassetto fiscale anche per Equitalia</title>
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		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 08:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Pacini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circolari]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco]]></category>

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		<description><![CDATA[Già da alcuni anni è possibile accedere alle proprie informazioni fiscali o quelle dei propri clienti,  via internet, richiedendo le credenziali di accesso (nome utente e password) all&#8217;Agenzia delle Entrate.

Direttamente da casa o dall&#8217;ufficio è possibile visualizzare le dichiarazioni dei redditi presentate, gli F23 e F24 versati, controllare di quali enti si ricoprono delle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Già da alcuni anni è possibile accedere alle <strong>proprie informazioni fiscali o quelle dei propri clienti,  via internet</strong>, richiedendo le credenziali di accesso (nome utente e password) all&#8217;Agenzia delle Entrate.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-887" title="cassetto" src="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2009/07/cassetto-269x300.jpg" alt="cassetto" width="269" height="300" /></p>
<p style="text-align: justify;">Direttamente da casa o dall&#8217;ufficio è possibile visualizzare le dichiarazioni dei redditi presentate, gli F23 e F24 versati, controllare di quali enti si ricoprono delle cariche ecc., tutto in modo molto semplice e gratuito. Ora un servizio simile è reso disponibile da Equitalia Polis, il concessionario della riscossione tibuti, che con le stesse credenziali rilasciate dall&#8217;Agenzia delle Entrate consente di visualizzare la situazione relativa a cartelle di pagamento dal 2000 in poi, una sorta di estratto conto insomma. Sono così consultabili le cartelle pagate, in corso di pagamento e da pagare, compresi quindi eventuali provvedimenti di sgravio.</p>
<p style="text-align: justify;">Attualmente il servizio non è disponibile per tutte le province ma entro settembre diventerà operativo in tutta Italia, ad esclusione della Sicilia, regione nella quale Equitalia non è presente.</p>
<p style="text-align: justify;">Per collegarsi a Equitalia cliccare <a href="http://www.equitaliaspa.it" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.equitaliaspa.it');"><strong>qui</strong></a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Per richiedere invece nome utente e password cliccare <strong><a href="http://www.agenziaentrate.gov.it/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.agenziaentrate.gov.it');">qui</a></strong> e scegliere la voce servizi telematici.</p>
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		<title>Rateazione in di una cartella anche in presenza di altre dilazioni</title>
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		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 20:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Pacini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circolari]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco]]></category>

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		<description><![CDATA[Equitalia ha precisato che il contribuente che abbia una rateazione in corso può richiedere la dilazione anche per le cartelle di pagamento ricevute successivamente.
Le vie da seguire sono diverse a seconda che il debito complessivo (costituito dalla somma di quello della prima rateazione non ancora saldato e del nuovo) superi o meno la soglia di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="testoesteso_testoarticolo" style="text-align: justify;">Equitalia ha precisato che <strong>il contribuente che abbia una rateazione in corso può richiedere la dilazione anche per le cartelle di pagamento ricevute successivamente</strong>.</div>
<div class="testoesteso_testoarticolo" style="text-align: justify;">Le vie da seguire sono diverse a seconda che il debito complessivo (costituito dalla somma di quello della prima rateazione non ancora saldato e del nuovo) superi o meno la soglia di E. 5.0000,00.</div>
<div class="testoesteso_testoarticolo" style="text-align: justify;">In ogni caso <strong>presupposto per la concessione della rateizzazione è la regolarità dei pagamenti relativi alla prima dilazione</strong>.</div>
<div class="testoesteso_testoarticolo" style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-892" title="equitalia" src="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2009/07/equitalia.jpg" alt="equitalia" width="300" height="200" /></div>
<p style="text-align: justify;"><strong>Cosa è necessario per la richiesta di rateazione per importi superiori a E. 5.000,00</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Se il <strong>contribuente</strong> è una <strong>persona fisica</strong> o titolare di una <strong>ditta individuale in contabilità semplificata</strong>, deve presentare all&#8217;esattoria l&#8217;istanza di rateazione, l&#8217;attestazione dell&#8217;avvenuto pagamento dell&#8217;ultima rata scaduta della prima dilazione e l&#8217;Isee.</p>
<p style="text-align: justify;">Stesso iter per le richieste di rateazione da parte di <strong>società</strong> ed enti. I parametri di riferimento sono in questo caso l&#8217;Indice di liquidità [(liquidità immediata + liquidità differita) / passività correnti] e dell&#8217;indice Alfa (debito complessivo / valore della produzione x 100).  Alla richiesta di dilazione deve essere allegata la situazione economico-patrimoniale, a meno che la nuova istanza sia presentata entro sei mesi dalla data della documentazione prodotta per la prima istanza.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Cosa è necessario per la richiesta di rateazione per</strong><strong> importi fino a E. 5.000,00</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Se il debito complessivo (dato dalla somma di quello rimanente dalla prima rateazione più quello relativo alla seconda) è uguale o inferiore a E. 5.000,00, quello pregresso non viene considerato e l&#8217;istanza va riferita solo al nuovo debito. Quindi, il contribuente può dilazionare i pagamenti in questo modo:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>importi fino a E. 2.000,00, massimo 18 rate</li>
<li>da E. 2.000,00 a E. 3.500,00, massimo 24 rate</li>
<li>oltre E. 3.500,00 e fino a E. 5.000,00, massimo 36 rate.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Se il contribuente richiede la rateazione di una somma pari o inferiore a E. 5.000,00 che, sommata a quella pregressa supera E. 5.000,00 può seguire due vie:</p>
<ul>
<li> l&#8217;accesso semplificato, considerando solo il nuovo debito;</li>
<li> l&#8217;accesso ordinario, secondo le modalità viste per gli importi superiori a E. 5.000,00.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Da notare che passa da E. 15.000,00 a E. 25.00000 l&#8217;importo oltre il quale le ditte individuali in contabilità ordinaria, le società di persone ecc. hanno l&#8217;obbligo di allegare anche la comunicazione relativa alla determinazione degli indici di liquidità ed Alfa, <strong>sottoscritta dai professionisti abilitati.</strong> <strong>In alternativa</strong> tali soggetti possono presentare l&#8217;<strong>atto costitutivo o lo statuto</strong>.</p>
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		<title>Manovra d&#8217;estate 2009: detassazione investimenti (Tremonti-ter)</title>
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		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 06:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Pacini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circolari]]></category>
		<category><![CDATA[Agevolazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco]]></category>

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		<description><![CDATA[
Detassazione utili sulla base degli investimenti (alcune precisazioni sull&#8217;argomento si trovano qui)
Una delle misure della manovra estiva di maggiore impatto sulla generalità delle imprese è l&#8217;agevolazione sull&#8217;acquisto di macchinari e attrezzature. Si tratta di una riedizione, snellita e semplificata, delle precedenti agevolazioni ideate da Tremonti.
A chi si rivolge
L&#8217;agevolazione non è per tutti. E&#8217; infatti diretta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>Detassazione utili sulla base degli investimenti </strong>(alcune precisazioni sull&#8217;argomento si trovano <strong><a href="../2009/09/manovra-d%E2%80%99estate-2009-precisazioni-su-agevolazione-tremonti-ter/">qui</a></strong>)</p>
<p style="text-align: justify;">Una delle misure della manovra estiva di maggiore impatto sulla generalità delle imprese è <strong>l&#8217;agevolazione sull&#8217;acquisto di macchinari e attrezzature</strong>. Si tratta di una riedizione, snellita e semplificata, delle precedenti agevolazioni ideate da Tremonti.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>A chi si rivolge</strong></p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;agevolazione non è per tutti. E&#8217; infatti diretta ai <strong>titolari di reddito d&#8217;impresa</strong> qualunque sia la forma giuridica (ditte individuali o società) mentre <strong>ne sono esclusi i titolari di reddito professionale e agricolo</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Investimenti ammessi al beneficio</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Sono agevolabili gli investimenti in macchinari e attrezzature effettuati  successivamente all&#8217;entrata in vigore del decreto ed entro il 30 giugno 2010. I macchinari agevolabili sono quelli di cui al raggruppamento 28 del codice Ateco 2007. Si tratta di macchinari che intervengono meccanicamente e termicamente sui materiali e processi di lavorazione a prescindere dalle attività destinatarie, comprese quelle speciali destinate al trasporto dei passeggeri e merci. La norma non fa distinzione tra beni nuovi o usati nè tra beni acquistati in proprietà, acquisiti in leasing o a noleggio (su quest&#8217;ultime modalità sono attesi chiarimenti).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Come </strong><strong>funziona</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Il beneficio consiste in una detassazione dell&#8217;utile fiscale del 50% degli investimenti effettuati nel periodo previsto. Non è necessario alcun confronto con gli investimenti effettuati nei precedenti periodi d&#8217;imposta, come invece lo era per le precedenti agevolazioni Tremonti. Molto semplicemente: se gli investimenti sono pari a 100 avrò una detassazione dell&#8217;utile di 50 e quindi un risparmio fiscale calcolato su 50.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Revoca dell&#8217;incentivo</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Il beneficio viene revocato se l&#8217;impresa vende i beni agevolati o li destina a finalità estranee all&#8217;attività prima del secondo periodo successivo all&#8217;investimento. In questo caso il beneficio diventa una sopravvenienza attiva del periodo in cui si è verificato il disinvestimento e quindi sottoposto a tassazione.</p>
<p style="text-align: justify;">(alcune precisazioni sull&#8217;argomento si trovano <strong><a href="../2009/09/manovra-d%E2%80%99estate-2009-precisazioni-su-agevolazione-tremonti-ter/">qui</a></strong>)</p>
<p style="text-align: justify;">
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		<title>Manovra d&#8217;estate 2009: anticipazioni</title>
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		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 06:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Pacini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circolari]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco]]></category>

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		<description><![CDATA[Il Consiglio dei Ministri ha approvato la cosidetta manovra d&#8217;estate. Con un comunicato stampa sono state descritte le misure contenute nel decreto legge, già anticipate nei giorni scorsi dalla stampa, al fine di contrastare l&#8217;attuale crisi economica.

Misure a sostegno di lavoro e famiglie
Lavoro: rientro anticipato dei cassaintegrati e erogazione in un’unica soluzione dei sussidi finalizzati [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="testoesteso_sottotitolo" style="text-align: justify;">Il Consiglio dei Ministri ha approvato la cosidetta manovra d&#8217;estate. Con un <strong>comunicato stampa</strong> sono state descritte le misure contenute nel decreto legge, già anticipate nei giorni scorsi dalla stampa, al fine di contrastare l&#8217;attuale crisi economica.</div>
<div class="testoesteso_testoarticolo" style="text-align: justify;">
<div><strong>Misure a sostegno di lavoro e famiglie</strong></div>
<div>Lavoro: rientro anticipato dei cassaintegrati e <strong>erogazione in un’unica soluzione dei sussidi finalizzati all’autoimpiego</strong>. I lavoratori cassaintegrati potranno essere utilizzati per periodi di tempo limitati e retribuiti attraverso voucher.</div>
<div>Semplificazione della procedura per la concessione delle prestazioni di invalidità civile.</div>
<div><strong>Abolizione dei ticket</strong> sulla medicina specialistica e ridotti, a favore delle famiglie e delle imprese, i costi dell’energia.</div>
<div><strong>Imprese</strong></div>
<div><strong>Tremonti ter</strong>: detassazione degli utili reinvestiti in macchinari; possibilità di anticipare l’ammortamento dei beni strumentali; incremento delle compensazioni dei crediti d’imposta; <strong>velocizzazione dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni </strong>che hanno ricevuto forniture e appalti.</div>
<div><strong>Evasione e riscossione</strong></div>
<div style="text-align: justify;">Lotta all’evasione, all’elusione nazionale e internazionale (paradisi fiscali).  Gruppi di lavoro congiunti Guardia di Finanza e Agenzia Entrate per le attività di controllo. Potenziamento dell’attività di riscossione.</div>
<div style="text-align: justify;">A breve sull&#8217;argomento con maggiori dettagli.</div>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><strong><a href="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2009/07/detassazione-investimenti/" >Manovra d’estate 2009: detassazione investimenti (Tremonti-ter)</a></strong></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><strong><a href="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2009/07/detassazione-investimenti/" ><a href="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2009/07/stretta-su-compensazioni/">Manovra d&#8217;estate 2009: la stretta sulle compensazioni</a><br />
</a></strong></p>
</div>
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		<title>Rimborso imposte per deduzione dell’IRAP</title>
		<link>http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2009/06/rimborso-maggiori-imposte-mancata-deduzione-irap/</link>
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		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 07:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Pacini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circolari]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco]]></category>
		<category><![CDATA[Imposte dirette]]></category>

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		<description><![CDATA[Con il decreto “anti-crisi”, di cui abbiamo parlato in vari post, è stato prevista, dal  periodo d&#8217;imposta in corso alla data del 31/12/2008, la parziale deducibilità dell&#8217;imposta Irap ai fini delle imposte sui redditi. E&#8217; così diventato deducibile dalla base imponibile Irpef e Ires il 10% dell&#8217;imposta Irap versata.

In realtà il risparmio fiscale non è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Con il decreto “anti-crisi”, di cui abbiamo parlato in vari post, è stato prevista, dal  periodo d&#8217;imposta in corso alla data del 31/12/2008, la parziale <strong>deducibilità dell&#8217;imposta Irap ai fini delle imposte sui redditi</strong>. E&#8217; così diventato deducibile dalla base imponibile Irpef e Ires il 10% dell&#8217;imposta Irap versata.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-785" title="rimborso" src="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2009/06/rimborso.jpeg" alt="rimborso" width="150" height="115" /></p>
<p style="text-align: justify;">In realtà il risparmio fiscale non è un granchè ma sempre pur meglio di niente.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre tale deduzione può essere fatta valere anche per i periodi di imposta precedenti al 2008 chiedendo il rimborso della maggiore imposta versata. Per ottenere questo è necessario presentare un&#8217;istanza di rimborso. L&#8217;istanza deve essere presentata esclusivamente in via telematica entro il <strong>14/09/2009</strong>, termine precedentemente previsto al 12 giugno.</p>
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		<title>Agevolazione prima casa anche per l&#8217;immobile adiacente</title>
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		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 11:34:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Pacini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circolari]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco]]></category>

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		<description><![CDATA[L&#8217;Agenzia delle Entrate con la risoluzione 142/E del 2009 ha chiarito che è possibile fruire delle agevolazioni prima casa anche relativamente all&#8217;acquisto  di un immobile adiacente all&#8217;abitazione principale, purchè gli alloggi accorpati costituiascano un&#8217;unica abitazione rientrante nella tipologia di alloggio non di lusso.
E&#8217; possibile fruire dell&#8217;agevolazione fiscale anche se l&#8217;immobile principale è stato acquistato senza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L&#8217;Agenzia delle Entrate con la risoluzione 142/E del 2009 ha chiarito che è possibile fruire delle<strong> agevolazioni prima casa </strong>anche <strong>relativamente all&#8217;acquisto  di un immobile adiacente </strong>all&#8217;abitazione principale, purchè gli alloggi accorpati costituiascano <strong>un&#8217;unica abitazione </strong>rientrante nella tipologia di alloggio non di lusso.</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; possibile fruire dell&#8217;agevolazione fiscale anche se l&#8217;immobile principale è stato acquistato senza godere dei benefici prima casa.</p>
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		<title>Interessi su rateazioni e rimborsi</title>
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		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 21:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Pacini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circolari]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco]]></category>

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		<description><![CDATA[Ridotti gli interessi relativi a rapporti con il fisco. E&#8217; stato infatti pubblicato in Gazzetta il provvedimento che ha previsto la variazione degli interessi, variazione valida sia per i debiti verso l&#8217;Erario che per gli importi a rimborso: la nuova rimodulazione degli interessi agevola i pagamenti rateali, ma riduce i benefici per chi deve avere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Ridotti gli interessi relativi a rapporti con il fisco</strong>. E&#8217; stato infatti pubblicato in Gazzetta il provvedimento che ha previsto la variazione degli interessi, variazione valida sia per i debiti verso l&#8217;Erario che per gli importi a rimborso: la nuova rimodulazione degli interessi agevola i pagamenti rateali, ma riduce i benefici per chi deve avere i rimborsi dal Fisco.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-760" title="42-17342885" src="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2009/06/interessi2.jpeg" alt="42-17342885" width="300" height="344" /></p>
<p style="text-align: justify;">Si passa infatti dal 6% annuo al 4%. L&#8217;applicazione della nuova misura è immediata e potrà essere utilizzata sin dai prossimi versamenti rateali d&#8217;imposta quali quelli risultanti da Unico 2009, ad esclusione delle persone fisiche che presentano le dichiarazioni alla posta entro il 30 giugno 2009 e scelgono di eseguire i versamenti in modo rateale.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Cassazione: valida la notifica alla suocera</title>
		<link>http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2009/05/cassazione-notifica-suocera/</link>
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		<pubDate>Thu, 14 May 2009 20:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Pacini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circolari]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco]]></category>

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		<description><![CDATA[Per la Cassazione, è valida la notifica fatta alla suocera del contribuente.
Si è espressa così la Suprema Corte con la sentenza n. 10955 del 12 maggio 2009, in accoglimento di un ricorso dell&#8217;amministrazione finanziaria. Infatti è stato sancito che la notifica mediante consegna a persona di famiglia è pienamente valida in quanto risulta sufficiente l&#8217;esistenza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per la Cassazione,<strong> è valida la notifica fatta alla suocera del contribuente</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-657" title="suocera1" src="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2009/05/suocera1.jpg" alt="suocera1" width="145" height="125" />Si è espressa così la Suprema Corte con la sentenza n. 10955 del 12 maggio 2009, in accoglimento di un ricorso dell&#8217;amministrazione finanziaria. Infatti è stato sancito che <strong>la notifica mediante consegna a persona di famiglia è pienamente valida </strong>in quanto risulta sufficiente l&#8217;esistenza di un vincolo di parentela o di affinità (cioè la &#8220;parentela&#8221; con i parenti del coniuge) tale da giustificare la presunzione che la persona di famiglia consegnerà l&#8217;atto al destinatario. Resta infatti a carico di colui che dichiara di non aver ricevuto l&#8217;atto di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che rilevino a tal fine le certificazioni anarafiche del familiare.</p>
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		</item>
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		<title>Rateizzazione imposte</title>
		<link>http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2009/05/rateizzazione-imposte/</link>
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		<pubDate>Fri, 08 May 2009 20:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Pacini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circolari]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco]]></category>

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		<description><![CDATA[Dal 2008 è possibile rateizzare le somme dovute in seguito al controllo automatizzato (i cosiddetti avvisi bonari) e al controllo formale delle dichiarazioni.

Il numero delle rate varia in relazione all´importo da versare:

fino a E. 5.000,00 possono essere versate un numero massimo di 6 rate trimestrali (quindi in 18 mesi) senza necessità di prestare alcuna garanzia;
tra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Dal 2008 è possibile rateizzare le somme dovute in seguito al controllo automatizzato (i cosiddetti avvisi bonari) e al controllo formale delle dichiarazioni.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-651" title="debiti_rateizzati" src="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2009/05/debiti_rateizzati.jpg" alt="debiti_rateizzati" width="139" height="205" /></p>
<p>Il numero delle rate varia in relazione all´importo da versare:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>fino a E. 5.000,00 possono essere versate un numero massimo di 6 rate trimestrali (<strong>quindi in 18 mesi</strong>) <strong>senza necessità di prestare alcuna garanzia</strong>;</li>
<li>tra E. 5.000,01 e E. 50.000,00 possono essere versate un numero massimo di 20 rate trimestrali (quindi <strong>5 anni</strong>) <strong>senza necessità di prestare alcuna garanzia</strong>;</li>
<li>oltre E. 50.000,00 possono essere versate un numero massimo di 20 rate trimestrali, previa prestazione delle garanzie previste dalla legge, che devono essere prodotte all´ufficio entro dieci giorni dal versamento della prima rata.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Sul sito dell&#8217;Agenzia delle Entrate è possibile reperire tutte le informazioni, predisporre la rateizzazione e compilare automaticamente le deleghe F24.</p>
<p style="text-align: justify;">Le rate sono trimestrali e di pari importo. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5% annuo.</p>
<p style="text-align: justify;">L´Agenzia delle Entrate, per agevolare i contribuenti nel calcolare gli importi delle rate e dei relativi interessi, ha predisposto un´apposita applicazione che consente anche la stampa dei modelli F24. Collegati <a href="http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/connect/Nsi/Servizi/Controllo+automatico+e+formale/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.agenziaentrate.it');"><strong>qui</strong></a>.</p>
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		<title>Libri e registri aziendali tenuti con modalità informatica</title>
		<link>http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2009/05/libri-informatici/</link>
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		<pubDate>Thu, 07 May 2009 21:14:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Pacini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circolari]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco]]></category>

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		<description><![CDATA[Con il recente decreto anti-crisi è stato introdotto il nuovo articolo 2215-bis del Codice Civile, che prevede la possibilità di tenuta dei registri e altra documentazione obbligatoria  con strumenti informatici.

I cambiamenti nella nostra epoca avvengono in fretta in tutti i settori e non risparmiano certo il settore amministrativo-contabile, che anzi in molti casi, per questioni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Con il recente decreto anti-crisi è stato introdotto il nuovo articolo 2215-bis del Codice Civile, che prevede la <strong>possibilità di tenuta dei registri e altra documentazione obbligatoria  con strumenti informatici</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-636" title="registri" src="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2009/05/registri.jpg" alt="registri" width="204" height="242" /></p>
<p style="text-align: justify;">I cambiamenti nella nostra epoca avvengono in fretta in tutti i settori e non risparmiano certo il settore amministrativo-contabile, che anzi in molti casi, per questioni di praticità o per obbligo, ne è talvolta avanguardia. Mi riferisco ad esempio all&#8217;introduzione della Smart Card, con la quale si appone la firma digitale, o alla <strong><a href="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2009/03/posta-elettronica-certificata-pec-precisazioni/" >PEC</a></strong>, la Posta elettronica certificata.</p>
<p style="text-align: justify;">Dai tempi di Luca Pacioli, il matematico inventore della partita doppia, fino all&#8217;introduzione della contabilità meccanizzata, cioè fatta con il computer, poco era cambiato nella modalità di effettuare le registrazioni e nella tenuta dei registri contabili: tutto si faceva e si conservava su carta. Successivamente, con i computer, è cambiata la modalità di inserimento delle scritture contabili, cioè si è passati da una contabilità tenuta manualmente ad una contabilità meccanizzata, ma con i registri rigorosamente stampati ancora su carta.</p>
<p style="text-align: justify;">Con l&#8217;introduzione dell&#8217;art. 2215-bis del Codice Civile viene fatto un ulteriore passo avanti, cioè viene consentito di non stampare su carta i registri. Ma la disposizione non si limita a disciplinare la tenuta del <strong>libro giornale </strong>o del <strong>libro inventari</strong>, riguarda anche i <strong>libri sociali</strong>, le <strong>fatture emesse e ricevute</strong>, lettere, telegrammi, oltre a tutte le altre scritture contabili previste dalle disposizioni fiscali, quali i <strong>registri Iva</strong> e il registro <strong>beni ammortizzabili</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-637" title="lucasorpacioli4" src="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2009/05/lucasorpacioli4.jpg" alt="lucasorpacioli4" width="328" height="275" /></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>La norma prevede</strong> tuttavia e giustamente <strong>alcune formalità di tenuta</strong>, reintroducendo quello che su carta era stato recentemente abolito (era il 2001), quantomeno con riferimento ai registri fiscali, in favore della &#8220;semplificazione&#8221;, ossia la vidimazione o bollatura iniziale e successiva. Viene infatti introdotta <strong>la marcatura trimestrale e la firma digitale </strong>dell&#8217;imprenditore da apporre ai documenti tenuti digitalmente.</p>
<p style="text-align: justify;">La marcatura trimestrale, però, <strong>rende poco appetibile la tenuta informatica delle scritture contabili</strong> ecc., dato che attualmente in caso di tenuta cartacea delle stesse è prevista la possibilità di stamparle anche annualmente e con termini piuttosto lunghi, dato che possono essere predisposte entro i tre mesi successivi al termine di scadenza dell&#8217;invio delle dichiarazioni.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Da notare</strong> che il Codice Civile, con questo articolo, si occupa solo della <strong>tenuta </strong>dei registri ecc., ma non della <strong>conservazione</strong>, per la quale occorre fare riferimento alle regole dettate dall&#8217;art. 43 del codice dell&#8217;amministrazione digitale.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><em>Art. 2215 bis C.C. &#8211; Documentazione informatica</em></p>
<p style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><em>“I libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell&#8217;impresa possono essere formati e tenuti con strumenti informatici.</em></p>
<p style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<p style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><em>Le registrazioni contenute nei documenti di cui al primo comma debbono essere rese consultabili in ogni momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto tenutario e costituiscono informazione primaria e originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.</em></p>
<p style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<p style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><em>Gli obblighi di numerazione progressiva, vidimazione e gli altri obblighi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture, ivi compreso quello di regolare tenuta dei medesimi, sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, ogni tre mesi a far data dalla messa in opera, della marcatura temporale e della firma digitale dell&#8217;imprenditore, o di altro soggetto dal medesimo delegato, inerenti al documento contenente le registrazioni relative ai tre mesi precedenti.</em></p>
<p style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<p style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><em>Qualora per tre mesi non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all&#8217;atto di una nuova registrazione, e da tale apposizione decorre il periodo trimestrale di cui al terzo comma.</em></p>
<p style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><em>I libri, i repertori e le scritture tenute con strumenti informatici, secondo quanto previsto dal presente articolo, hanno efficacia probatoria di cui agli articoli 2709 e 2710 del codice civile.”</em></p>
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		<title>Termine presentazione dichiarazioni anno 2009</title>
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		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 08:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Pacini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circolari]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco]]></category>

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		<description><![CDATA[Nel calendario che segue sono elencati i termini di presentazione delle dichiarazioni anno 2009:







Presentazione 			telematica del modello Unico 2009
(persone fisiche, società 			di persone e dati Irap)
30 settembre 2009


Presentazione 			telematica del modello Unico (soggetti Ires)
Ultimo giorno del nono mese 			successivo quello di chiusura del periodo d&#8217;imposta


Presentazione 			telematica della dichiarazione annuale IVA
30 settembre 2009


Presentazione modello 			730 al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nel calendario che segue sono elencati i termini di presentazione delle dichiarazioni anno 2009:</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-449" title="calendario" src="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2009/04/calendario.jpg" alt="calendario" width="192" height="236" /></p>
<p><!-- 	 	 --></p>
<table style="height: 218px;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="585">
<col width="409"></col>
<col width="225"></col>
<tbody>
<tr>
<td width="409">Presentazione 			telematica del modello Unico 2009<br />
(persone fisiche, società 			di persone e dati Irap)</td>
<td width="225">30 settembre 2009</td>
</tr>
<tr>
<td width="409">Presentazione 			telematica del modello Unico (soggetti Ires)</td>
<td width="225">Ultimo giorno del nono mese 			successivo quello di chiusura del periodo d&#8217;imposta</td>
</tr>
<tr>
<td width="409">Presentazione 			telematica della dichiarazione annuale IVA</td>
<td width="225">30 settembre 2009</td>
</tr>
<tr>
<td width="409">Presentazione modello 			730 al sostituto di imposta</td>
<td width="225">30 aprile 2009</td>
</tr>
<tr>
<td width="409">Presentazione modello 			730 al Caf o professionisti abilitati</td>
<td width="225">31 maggio 2009</td>
</tr>
<tr>
<td width="409">Trasmissione 			telematica all&#8217;Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti 			d&#8217;imposta dei dati fiscali e contributivi (mod 770)</td>
<td width="225">31 luglio 2009</td>
</tr>
<tr>
<td width="409">Trasmissione 			telematica dei modelli 730 da parte di Caf, 			professionisti abilitati e sostituti di imposta</td>
<td width="225">15 luglio 2009</td>
</tr>
<tr>
<td width="409">Obbligo per i 			sostituti d&#8217;imposta di comunicare telematicamente ogni mese i 			dati di carattere fiscale, contributivo e previdenziale</td>
<td width="225">Dal 2010</td>
</tr>
</tbody>
</table>
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		</item>
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		<title>Scadenza pagamento saldo ICI</title>
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		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 23:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Pacini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scadenze]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco]]></category>

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		<description><![CDATA[Scadenza pagamento saldo Ici
Ricordiamo che il 16 Dicembre scade il termine per il pagamento del saldo ICI (Imposta comunale sugli immobili).
Salvo diversi accordi, potrete passare dal nostro studio per ritirare le deleghe di versamento già a partire dalla prossima settimana.
Nel caso in cui la propria situazione immobiliare sia variata nel corso dell&#8217;anno o varierà entro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Scadenza pagamento saldo Ici<br />
Ricordiamo che il 16 Dicembre scade il termine per il pagamento del saldo ICI (Imposta comunale sugli immobili).</p>
<p>Salvo diversi accordi, potrete passare dal nostro studio per ritirare le deleghe di versamento già a partire dalla prossima settimana.</p>
<p>Nel caso in cui la propria situazione immobiliare sia variata nel corso dell&#8217;anno o varierà entro la data di scadenza del pagamento (ad esempio acquisto o vendita di immobili, attribuzione di nuova rendita, variazione residenza, ecc.),  è necessario che ciò venga comunicato a questo studio, consegnando copia della documentazione utile.</p>
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		<title>&#8220;Proroga&#8221; di ferragosto</title>
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		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 23:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Pacini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circolari]]></category>
		<category><![CDATA[Scadenze]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco]]></category>
		<category><![CDATA[Imposte dirette]]></category>
		<category><![CDATA[Irap]]></category>
		<category><![CDATA[Iva]]></category>

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		<description><![CDATA[E&#8217; stato annunciata la pubblicazione di un Decreto che stabilisce la consueta &#8220;proroga di Ferragosto&#8221;, in base alla quale i versamenti di imposte, tributi e contributi da effettuare con il modello F24, scadenti tra l&#8217;1 e il 20 agosto, possono essere adempiuti entro il 20 agosto 2008 senza alcuna maggiorazione.
Non sono interessati dalla proroga, i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; stato annunciata la pubblicazione di un Decreto che stabilisce la consueta &#8220;proroga di Ferragosto&#8221;, in base alla quale i versamenti di imposte, tributi e contributi da effettuare con il modello F24, scadenti tra l&#8217;1 e il 20 agosto, possono essere adempiuti entro il 20 agosto 2008 senza alcuna maggiorazione.</p>
<p>Non sono interessati dalla proroga, i versamenti delle somme che prevedono l&#8217;utilizzo del mod. F23 (ad esempio, imposta di registro, catastale, di bollo).</p>
<p>Il Decreto estende la proroga anche agli &#8220;adempimenti fiscali&#8221; in scadenza dall&#8217;1.8 al 20.8.2008. Conseguentemente, è possibile beneficiare della proroga anche per la presentazione telematica della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d&#8217;intento ricevute nel mese di luglio, il cui termine originario, in scadenza il 18.8.2008, risulta quindi prorogato al 20.8.2008.</p>
<p>N.B.: Con riferimento alla presentazione degli elenchi Intrastat mensili, si rammenta che il DPR n. 190/2004 ha disposto a regime la proroga al 6.9 del termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, registrati o soggetti a registrazione, relativi al mese di luglio.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Il nuovo regime dei contribuenti minimi</title>
		<link>http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2008/01/il-nuovo-regime-dei-contribuenti-minimi/</link>
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		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 22:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Pacini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circolari]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco]]></category>
		<category><![CDATA[Imposte dirette]]></category>
		<category><![CDATA[Iva]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro autonomo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mevepe.ilbello.com/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[(Rif. Legge n. 244 del 24/12/2007)

Nell&#8217;ambito della Finanziaria 2008 è disciplinato il regime fiscale dei contribuenti minimi riservato alle persone fisiche che esercitano attività  d&#8217;impresa o di lavoro autonomo con ricavi/compensi pari o inferiori a € 30.000.
Il nuovo regime, che sostituisce quello dei contribuenti marginali e quello della franchigia -ma non il regime delle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left"><em>(Rif. Legge n. 244 del 24/12/2007)</em></p>
<p align="right">
<p>Nell&#8217;ambito della Finanziaria 2008 è disciplinato il regime fiscale dei contribuenti minimi <span style="text-decoration: underline;">riservato alle persone fisiche</span> che esercitano attività  d&#8217;impresa o di lavoro autonomo con ricavi/compensi pari o <span style="text-decoration: underline;">inferiori a € 30.000</span>.</p>
<p>Il nuovo regime, che sostituisce quello dei contribuenti marginali e quello della franchigia -ma non il regime delle nuove iniziative produttive di cui all&#8217;art. 13 L. 388/2000-, si applica dal 2008, quale <span style="text-decoration: underline;">regime naturale</span>, per coloro che rispettano i requisiti previsti. È tuttavia <span style="text-decoration: underline;">possibile optare per il regime ordinario</span>.</p>
<p>Le principali semplificazioni riguardano <span style="text-decoration: underline;">l&#8217;esonero</span> dagli obblighi IVA (con la conseguente impossibilità di detrarre l&#8217;Iva sugli acquisti), IRAP e <span style="text-decoration: underline;">dagli studi di settore</span>. Il reddito, assoggettato ad imposta sostitutiva del 20%, va determinato analiticamente con applicazione, sia per le imprese che per i lavoratori autonomi del principio di cassa.</p>
<p>Più in particolare sono considerati contribuenti minimi le persone fisiche che</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">nell&#8217;anno precedente:</span></p>
<p>hanno conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, inferiori a E. 30.000,00;</p>
<p>non hanno effettuato esportazioni;</p>
<p>non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o simili.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">nel triennio precedente:</span></p>
<p>non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche tramite leasing o locazione, per un importo superiore a E. 15.000,00.</p>
<p>Il regime può essere applicato alle <span style="text-decoration: underline;">persone che iniziano l&#8217;attività</span> a condizione che attestino nella dichiarazione di inizio attività la sussistenza dei requisiti, tenendo conto che il limite di ricavi va ragguagliato ad anno.</p>
<p>Per i <span style="text-decoration: underline;">contribuenti già in attività</span> ed in possesso dei requisiti previsti il regime dei minimi rappresenta il regime naturale. Ciò significa che non occorre esprimere nesssuna scelta per la sua applicazione; è invece necessario, se ritenuto opportuno, esprimere la volontà di adottare il regime normale.</p>
<p>Di fatto quindi i contribuenti interessati devono effettuare una scelta tra il regime ordinario e quello previsto per i contribuenti minimi in tempi brevi.</p>
<p>Possono applicare il regime dei minimi anche:</p>
<p>-i contribuenti che nel 2007, pur in possesso dei requisiti per poter applicare il regime della franchigia hanno adottato il regime ordinario. Infatti il comma 116 pone una deroga alla disciplina delle opzioni che stabilisce il triennio quale periodo minimo di permanenza nel regime ordinario;</p>
<p>-i contribuenti che hanno applicato il regime delle nuove iniziative produttive in possesso anche dei requisiti per l&#8217;accesso al regime dei minimi (art. 13 L. 388/2000). Tali soggetti possono comunque continuare ad adottare il regime delle nuove iniziative produttive fino al termine di durata dello stesso.</p>
<p>Sono inoltre previste fattispecie che non consentono di applicare il regime dei contribuenti minimi.</p>
<p>Il reddito d&#8217;impresa o lavoro autonomo prodotto nel nuovo regime non concorre alla formazione del reddito complessivo; <span style="text-decoration: underline;">qualora il contribuente non possieda redditi di altra natura non potrà far valere eventuali deduzioni o detrazioni</span>.Ciò è quindi penalizzante rispetto al regime ordinario.</p>
<p>Il Decreto precisa tuttavia che il reddito assoggettato ad imposta sostitutiva:</p>
<p>-rileva, in aggiunta al reddito complessivo, ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia, nonché ai fini della  determinazione della base imponibile per i contributi previdenziali;</p>
<p>-non rileva per determinare il reddito ai fini delle detrazioni di cui all&#8217;art. 13, TUIR.</p>
<p>Diversamente da quanto previsto nei regimi di cui agli artt. 13 e 14, Legge n. 388/2000, <span style="text-decoration: underline;">non vi è alcuna ipotesi di esonero dall&#8217;obbligo di effettuazione della ritenuta alla fonte</span> da parte del sostituto d&#8217;imposta, nelle ipotesi in cui ciò sia normalmente previsto. Il Decreto precisa che tali somme sono scomputate dall&#8217;imposta sostitutiva e l&#8217;eccedenza è utilizzabile in compensazione con il mod. F24.</p>
<p>Nel caso in cui vengano meno i requisiti per l&#8217;applicazione del regime fiscale dei contribunti minimi, il regime cessa normalmente di avere applicazione dall&#8217;anno successivo. Nel caso in cui, invece, il limite dei ricavi venga superato di oltre il 50% del limite massimo previsto, la decadenza si verifica già  dall&#8217;anno in cui è stato superato il limite, ed il contribuente è tenuto a versare l&#8217;IVA relativa alle operazioni imponibili effettuate  nell&#8217;intero anno solare mediante scorporo dai corrispettivi.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Esempio di fattura</span></p>
<p>Descrizione operazione*	Euro 100,00 (+)</p>
<p>Ritenuta d&#8217;acconto (se dovuta) 	Euro   20,00 (-)</p>
<p>Netto da pagare 		Euro   80,00</p>
<p>*operazione effettuata ai sensi dell&#8217;art. 1, comma 100, Legge finanziaria 2008 (L. 244/2007).</p>
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		<title>Finanziaria 2008</title>
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		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 22:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Pacini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circolari]]></category>
		<category><![CDATA[Contribuenti minimi]]></category>
		<category><![CDATA[Detrazione 36%]]></category>
		<category><![CDATA[Detrazione 55%]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziaria]]></category>
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		<description><![CDATA[Di seguito facciamo un primo riepilogo sulle numerose novità in campo fiscale, societario e contabile introdotte dalla recente Legge finanziaria.

 DETRAZIONE ICI:

È introdotta un&#8217;ulteriore detrazione ICI per l&#8217;abitazione principale, pari all&#8217;1,33‰ della base imponibile e comunque non superiore ad € 200, oltre a quella &#8220;classica&#8221; già prevista dalla normativa in vigore pari ad € 103,29. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Di seguito facciamo un primo riepilogo sulle numerose novità in campo fiscale, societario e contabile introdotte dalla recente Legge finanziaria.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>DETRAZIONE ICI:</em></strong></li>
</ul>
<p>È introdotta <strong>un&#8217;ulteriore detrazione ICI per l&#8217;abitazione principale</strong>, pari all&#8217;<strong>1,33</strong>‰ <strong>della base imponibile </strong>e comunque non superiore ad € 200, oltre a quella &#8220;classica&#8221; già prevista dalla normativa in vigore pari ad € 103,29. Tale ulteriore detrazione:</p>
<p>Ø  può essere fruita <strong>fino a concorrenza dell&#8217;imposta dovuta</strong>;</p>
<p>Ø  deve essere eventualmente <strong>rapportata al periodo dell&#8217;anno nel quale l&#8217;immobile è stato adibito ad abitazione principale</strong>;</p>
<p>Ø  va <strong>ripartita proporzionalmente </strong>in caso di più soggetti passivi ICI.</p>
<p>L&#8217;ulteriore detrazione può essere applicata a <strong>tutte le abitazioni con esclusione di quelle di categoria A1, A8 e A9</strong>, rispettivamente, abitazioni di tipo signorile, abitazioni in ville e castelli o palazzi di eminente pregio artistico o storico.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>DETRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE:</em></strong></li>
</ul>
<p>A favore dei soggetti titolari di <strong>contratti di locazione ex Legge n. 431/98 </strong>relativi all&#8217;<strong>abitazione principale </strong>è prevista una <strong>detrazione complessivamente </strong>pari a:</p>
<p>Ø  <strong>€ 300 </strong>se il reddito complessivo è <strong>pari o inferiore ad € 15.493,71</strong>;</p>
<p>Ø  <strong>€ 150 </strong>se il reddito è <strong>superiore ad € 15.493,71 ma non ad € 30.987,41</strong>.</p>
<p>Tali detrazioni spettano con riferimento a <strong>tutte le tipologie di contratti di locazione </strong>contemplati dalla citata Legge n. 431/98 e non solo con riferimento ai c.d. &#8220;contratti convenzionali&#8221;.</p>
<p>È inoltre prevista una detrazione in misura pari a <strong>€ 991,60</strong>, per i <strong>giovani di età compresa trai 20 ed i 30 anni </strong>che stipulano un <strong>contratto di locazione </strong>ex Legge n. 431/98 <strong>riferito all&#8217;abitazione principale </strong>(diversa da quella dei genitori), a condizione che il <strong>reddito complessivo </strong>del soggetto interessato sia <strong>non superiore a € 15.493,71</strong>. La detrazione in esame spetta per i <strong>primi 3 anni</strong>.</p>
<p>Le detrazioni sopra illustrate <strong>non sono tra loro cumulabili</strong>. Le predette disposizioni hanno effetto <strong>a decorrere dall&#8217;anno 2007</strong>.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>ULTERIORE DETRAZIONE FIGLI A CARICO:</em></strong></li>
</ul>
<p>A decorrere dal 2007 è introdotta un&#8217;ulteriore <strong>detrazione di € 1.200 </strong>in presenza di <strong>almeno 4 figli a carico, </strong>spettante con le medesime regole previste per le detrazioni per familiari a carico.</p>
<p>Nel caso in cui l&#8217;imposta lorda al netto delle altre detrazioni sia inferiore alla detrazione in esame, l&#8217;ammontare della <strong>detrazione che non ha trovato capienza si traduce in un credito d&#8217;imposta</strong>.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (Detrazione 36% e aliquota Iva 10%):</em></strong></li>
</ul>
<p>È prorogata, con riferimento alle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, <strong>la detrazione IRPEF nella misura del 36% delle spese sostenute dall&#8217;1.1.2008 al 31.12.2010</strong>, fermo restando il limite massimo di spesa pari ad € 48.000 per immobile oggetto dell&#8217;intervento, la necessità di indicare separatamente in fattura il costo della manodopera ed i restanti requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.</p>
<p>È inoltre prorogata, con riferimento alle <strong>spese fatturate dall&#8217;1.1.2008 e per gli anni 2008, 2009 e 2010, </strong>l&#8217;applicazione dell&#8217;<strong>aliquota IVA agevolata nella misura del 10% </strong>per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sui fabbricati a prevalente destinazione abitativa.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>SPESE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI:</em></strong></li>
</ul>
<p>E&#8217; confermata la possibilità di usufruire della <strong>detrazione del 55% </strong>per le <strong>spese sostenute entro il 31.12.2010 </strong>relative ad interventi di <strong>riqualificazione energetica </strong>di edifici o unità immobiliari esistenti.</p>
<p>Rispetto a quanto precedentemente disposto:</p>
<p>Ø  sono apportate <strong>modifiche alla tabella relativa ai requisiti di trasmittanza termica </strong>allegata alla Finanziaria 2007 con efficacia a decorrere dall&#8217;1.1.2007;</p>
<p>Ø  è prevista l&#8217;emanazione (entro il 28.2.2008) di un apposito Decreto per la <strong>definizione dei valori limite di fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale e dei valori di trasmittanza termica</strong>;</p>
<p>Ø  è introdotta la possibilità di ripartire la detrazione spettante in un <strong>numero di quote annuali costanti da un minimo di 3 ad un massimo di 10</strong>;</p>
<p>Ø  è previsto che, per poter beneficiare della detrazione in esame con riferimento alla <strong>sostituzione di finestre e infissi</strong>, nonché <strong>all&#8217;installazione di pannelli solari non è necessario </strong>che il contribuente acquisisca la <strong>certificazione energetica dell&#8217;edificio </strong>ovvero l&#8217;<strong>attestato di qualificazione energetica </strong>predisposto ed asseverato da un professionista abilitato.</p>
<p>È inoltre previsto che la detrazione in esame è estesa ai seguenti interventi:</p>
<p>Ø  sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale <strong>non a condensazione per gli interventi eseguiti entro il 31.12.2009</strong>. Con apposito Decreto sono stabilite le modalità con cui è riconosciuto tale ultimo beneficio;</p>
<p>Ø  sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia per gli interventi eseguiti entro il 31.12.2010.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>TRATTAMENTO DELLE PERDITE (per le imprese in contabilità semplificata e per i lavoratori autonomi):</em></strong></li>
</ul>
<p>È nuovamente modificato l&#8217;art. 8, TUIR. In base alla nuova formulazione, <strong>a decorrere dal periodo d&#8217;imposta in corso all&#8217;1.1.2008</strong>, <em>&#8220;il reddito complessivo si determina sommando i <strong>redditi di ogni categoria </strong>che concorrono a formarlo e sottraendo le <strong>perdite </strong>derivanti dall&#8217;<strong>esercizio di imprese commerciali </strong>di cui all&#8217;articolo 66 </em>(imprese in contabilità semplificata)<em> e quelle derivanti dall&#8217;<strong>esercizio di arti e professioni</strong>&#8220;</em>.</p>
<p>In altre parole trova nuovamente applicazione, <strong>a partire dal 2008</strong>, il regime di compensazione delle perdite in vigore fino al 2005.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>MODIFICHE DISCIPLINA REDDITO D&#8217;IMPRESA:</em></strong></li>
</ul>
<p><strong><em>1. </em></strong><strong><em><span style="text-decoration: underline;">Nuova aliquota IRES</span></em></strong></p>
<p><strong>A decorrere dal periodo d&#8217;imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007, </strong>l&#8217;aliquota IRES è fissata nella nuova misura del <strong>27,5%</strong>.</p>
<p><strong><em>2. </em></strong><strong><em><span style="text-decoration: underline;">Deducibilità degli interessi passivi per i soggetti IRES</span></em></strong></p>
<p>Gli interessi passivi, diversi da quelli capitalizzati, sono deducibili integralmente fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L&#8217;eccedenza è deducibile nel limite del <strong>30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica (ROL), </strong>definito come differenza tra valore e costi della produzione indicati nelle macroclassi A e B, escluse le voci <strong>B.10.a </strong>e <strong>B.10.b </strong>del Conto economico e <strong>i canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali</strong>.</p>
<p>La parte indeducibile degli interessi passivi è rinviata nei successivi periodi d&#8217;imposta <strong>senza alcuna limitazione temporale</strong>, sempreché per ciascuno di questi l&#8217;eccedenza degli interessi passivi rispetto a quelli attivi non superi il 30% del ROL.</p>
<p>La nuova disposizione entra in vigore a partire dal periodo d&#8217;imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007 <strong>e si applica esclusivamente alle società di capitali.</strong></p>
<p><strong>Per il primo e il secondo periodo di applicazione il limite di deducibilità degli interessi passivi è aumentato di un importo rispettivamente pari a € 5.000 ed € 10.000.</strong></p>
<p><strong><em>3. </em></strong><strong><em><span style="text-decoration: underline;">Ammortamento anticipato</span></em></strong></p>
<p><strong>A</strong> <strong>decorrere dal periodo d&#8217;imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007, </strong>è <strong>eliminata, per tutti i beni, la possibilità di dedurre:</strong></p>
<p>1. il c.d. <strong>&#8220;ammortamento anticipato&#8221; </strong>nei primi tre anni di utilizzo dei beni;</p>
<p>2. il c.d. <strong>&#8220;ammortamento accelerato&#8221; </strong>in ragione di un più intenso utilizzo del bene rispetto a quello normale del settore.</p>
<p>In via transitoria, <strong>per il solo periodo d&#8217;imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007, </strong>relativamente ai beni nuovi <strong>acquisiti ed entrati in funzione in tale periodo </strong>(esclusi i veicoli a deducibilità limitata ex art. 164, comma 1, lett. b):</p>
<p>Ø  non si applica la riduzione a metà del coefficiente di ammortamento.</p>
<p>Ø  è possibile dedurre l&#8217;intera quota di ammortamento in dichiarazione dei redditi anche per la parte non imputata a conto economico.</p>
<p>La novità in esame riguarda tutti i soggetti titolari di reddito d&#8217;impresa.</p>
<p><strong><em>4. </em></strong><strong><em><span style="text-decoration: underline;">Deducibilità dei canoni leasing</span></em></strong></p>
<p>Per i contratti di leasing <strong>stipulati a decorrere dall&#8217;1.1.2008 </strong>le regole di deducibilità dei canoni di locazione imputati a conto economico sono le seguenti:</p>
<p>Ø  per la generalità dei <strong>beni mobili </strong>la durata minima del contratto di leasing <strong>non dovrà essere inferiore a 2/3 del periodo di ammortamento </strong>risultante dall&#8217;applicazione del coefficiente ministeriale;</p>
<p>Ø  per le <strong>autovetture</strong>, la <strong>durata del contratto </strong>deve essere <strong>non inferiore al periodo di ammortamento </strong>risultante dall&#8217;applicazione del coefficiente ministeriale;</p>
<p>Ø  per i <strong>beni immobili</strong>, la <strong>durata del contratto deve essere non inferiore a 2/3 del periodo di ammortamento </strong>risultante dall&#8217;applicazione dei coefficienti di ammortamento ministeriali, <strong>con minimo di 11 anni </strong>(sono in ogni caso deducibili i leasing immobiliari di durata almeno di 18 anni)<strong>.</strong></p>
<p><strong><em>5. </em></strong><strong><em><span style="text-decoration: underline;">Deducibilità delle spese di rappresentanza</span></em></strong></p>
<p>Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d&#8217;imposta di sostenimento se <strong>rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità che verranno fissati con un apposito Decreto</strong>.</p>
<p>La <strong>deducibilità </strong>dei <strong>beni distribuiti gratuitamente </strong>è riconosciuta se gli stessi sono di <strong>valore unitario non superiore ad € 50 </strong>(in precedenza tale valore era fissato a € 25,82).</p>
<p>Tali modifiche trovano applicazione a decorrere <strong>dal periodo d&#8217;imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007</strong>.</p>
<p><strong><em>6. </em></strong><strong><em><span style="text-decoration: underline;">Estromissione di immobili dalle imprese individuali</span></em></strong></p>
<p>È riproposta l&#8217;estromissione agevolata dell&#8217;immobile dell&#8217;imprenditore individuale. L&#8217;immobile <strong>strumentale &#8220;per destinazione&#8221; utilizzato alla data del 30.11.2007 </strong>potrà essere escluso, con effetto dal 2008, dal patrimonio dell&#8217;impresa <strong>entro il 30.4.2008</strong>.</p>
<p>Per l&#8217;estromissione è richiesto il <strong>pagamento di un&#8217;imposta sostitutiva del 10% </strong>della differenza tra il valore normale dell&#8217;immobile ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Per l&#8217;immobile la cui cessione è soggetta ad IVA, è <strong>necessario maggiorare l&#8217;imposta sostitutiva di un importo pari al 30% dell&#8217;IVA a debito </strong>calcolata sul valore normale dello stesso.</p>
<p>Va evidenziato che il <strong>valore normale </strong>è individuato nel <strong>valore catastale dell&#8217;immobile </strong>(rendita rivalutata x moltiplicatore).</p>
<p>L&#8217;imposta sostitutiva dovuta va <strong>versata in 3 rate</strong>: la prima pari al 40% entro il termine di presentazione del mod. UNICO 2008, la seconda e la terza pari al 30% + interessi 3% annuo rispettivamente entro il 16.12.2008 e il 16.3.2009.</p>
<p><strong><em>7. </em></strong><strong><em><span style="text-decoration: underline;">Tassazione separata imprese individuali/società di persone</span></em></strong></p>
<p>Le <strong>persone fisiche titolari di redditi d&#8217;impresa o di partecipazione in snc o sas </strong>residenti nel territorio dello Stato, <strong>a decorrere dal periodo d&#8217;imposta 2008</strong>, potranno assoggettare detti redditi a &#8220;<strong>tassazione separata&#8221; </strong>applicando l&#8217;aliquota del <strong>27,5% a condizione che gli stessi</strong>, prodotti ovvero imputati per trasparenza, <strong>non siano prelevati o distribuiti</strong>.</p>
<p>In caso di prelevamento/distribuzione di tali redditi, gli stessi concorreranno a formare il reddito imponibile complessivo e l&#8217;imposta già versata verrà scomputata dall&#8217;imposta dovuta per i redditi prelevati/distribuiti.</p>
<p>L&#8217;opzione <strong>non può essere esercitata se l&#8217;impresa/società è in contabilità semplificata.</strong></p>
<p><strong><em>8. </em></strong><strong><em><span style="text-decoration: underline;">Determinazione della base imponibile IRAP</span></em></strong></p>
<p>Notevoli le modifiche in sede di determinazione Irap. Data la complessità della materia e dato che le modifiche si applicano a partire dallo 01/01/2008 (e quindi influenzeranno la determinazione del&#8217;Irap per le dichiarazioni 2009) rinviamo la trattazione ad una successiva circolare. In questa sede basta ricordare che l&#8217;Irap diviene un tributo regionale e che l&#8217;aliquota scende al 3,90%.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>RIVALUTAZIONE DI PARTECIPAZIONI E TERRENI:</em></strong></li>
</ul>
<p>È riproposta la rivalutazione del costo di acquisto dei <strong>terreni edificabili e con destinazione agricola </strong>e delle <strong>partecipazioni non quotate </strong>posseduti <strong>all&#8217;1.1.2008</strong>, <strong><span style="text-decoration: underline;">non</span> in regime di impresa</strong>, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché enti non commerciali.</p>
<p>Il termine per usufruire della nuova rivalutazione è fissato al 30.6.2008, data entro la quale è necessario redigere ed asseverare la perizia di stima e provvedere al versamento dell&#8217;imposta sostitutiva (unica soluzione o prima rata).</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>NUOVO REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI:</em></strong></li>
</ul>
<p>È introdotto a partire dal 2008 un nuovo regime semplificato denominato dei <strong>contribuenti minimi e marginali, </strong>riservato alle persone fisiche che esercitano attività d&#8217;impresa e di lavoro autonomo con <strong>ricavi o compensi pari o inferiori a € 30.000</strong>.</p>
<p>Le caratteristiche principali del nuovo regime, oltre al citato limite di ricavi e compensi, sono le seguenti:</p>
<p>Ø  accesso riservato ai soggetti che nel triennio precedente hanno un flusso di investimenti in beni strumentali (acquisto, leasing o locazione) <strong>non superiore a € 15.000, </strong>che non impiegano dipendenti, collaboratori o associati in partecipazione;</p>
<p>Ø  esclusione dagli studi di settore ed esenzione da IRAP;</p>
<p>Ø  esclusione dall&#8217;applicazione dell&#8217;IVA e indetraibilità dell&#8217;IVA sugli acquisti;</p>
<p>Ø  reddito d&#8217;impresa e lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva nella misura del 20%;</p>
<p>Ø  deducibilità dei contributi previdenziali dal reddito d&#8217;impresa o di lavoro autonomo;</p>
<p>Ø  esonero dalla tenuta delle scritture contabili ai fini IVA e imposte dirette, nonché dall&#8217;elenco clienti e fornitori;</p>
<p>Ø  determinazione del reddito d&#8217;impresa e di lavoro autonomo con il principio di cassa. Sono pertanto irrilevanti le rimanenze di magazzino e gli ammortamenti.</p>
<p>Si tratta di un regime naturale applicabile da parte dei soggetti che presentano i requisiti previsti per l&#8217;accesso. È <strong>possibile optare per il regime ordinario</strong>; l&#8217;opzione è vincolante per un triennio.</p>
<p>In via transitoria l&#8217;opzione per il regime ordinario esercitata per il 2008 può essere revocata con effetto dal 2009.</p>
<p>È previsto che ulteriori disposizioni per l&#8217;applicazione del regime siano contenute in un Decreto attuativo in corso di emanazione.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>SOCIETA&#8217; DI COMODO:</em></strong></li>
</ul>
<p>È stata prevista l&#8217;estensione dei <strong>soggetti automaticamente esclusi dall&#8217;applicazione della disciplina sulle società di comodo</strong>, <strong>senza necessità </strong>di presentazione <strong>dell&#8217;istanza di interpello</strong>. L&#8217;esclusione riguarda ora anche:</p>
<p>Ø  le società con un numero di soci non inferiore a 50;</p>
<p>Ø  le società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore a 10 unità;</p>
<p>Ø  le società in stato di fallimento, assoggettate a liquidazione giudiziaria, liquidazione coatta amministrativa e concordato preventivo;</p>
<p>Ø  le società con un ammontare complessivo di valore della produzione superiore all&#8217;attivo di Stato patrimoniale;</p>
<p>Ø  le società partecipate da enti pubblici almeno per il 20% del capitale sociale;</p>
<p>Ø  le società <strong>congrue e coerenti agli studi di settore</strong>.</p>
<p>Ulteriori ipotesi di esclusione automatica potranno essere individuate con apposito Provvedimento dell&#8217;Agenzia delle Entrate. Inoltre:</p>
<p>Ø  è stata disposta la <strong>modifica </strong>di alcune percentuali da assumere ai fini della verifica dell&#8217;operatività;</p>
<p>Ø  è previsto l&#8217;invio al contribuente del provvedimento adottato a seguito dell&#8217;istanza di disapplicazione mediante servizio postale ovvero fax o posta elettronica.</p>
<p>È stata infine riproposta la possibilità, già prevista dalla Finanziaria 2007, di <strong>scioglimento o trasformazione in società semplice </strong>entro il quinto mese successivo alla chiusura del periodo d&#8217;imposta. La disciplina agevolativa riguarda le società :</p>
<p>Ø  non operative nel periodo d&#8217;imposta in corso al 31.12.2007 e quelle che a tale data si trovavano nel primo periodo d&#8217;imposta;</p>
<p>Ø  i cui soci siano esclusivamente persone fisiche iscritte nel libro soci, se previsto, all&#8217;1.1.2008 ovvero iscritte entro il 30.1.2008 a seguito di atto di trasferimento avente data certa anteriore all&#8217;1.11.2007.</p>
<p>L&#8217;imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell&#8217;IRAP da applicare al reddito d&#8217;impresa del periodo di liquidazione è dovuta nella misura del 10% (5% per i saldi attivi di rivalutazione).</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>NOVITA&#8217; REVERSE CHARGE: NUOVO REGIME SANZIONATORIO E RESPONSABILITA&#8217;:</em></strong></li>
</ul>
<p>Il nuovo regime sanzionatorio per i casi di <strong>irregolarità nell&#8217;applicazione del meccanismo del reverse charge </strong>prevede che:</p>
<p>Ø  all&#8217;acquirente/committente che <strong>non assolve l&#8217;IVA sugli acquisti di beni e servizi soggetti al meccanismo del reverse charge </strong>è comminata la <strong>sanzione dal 100% al 200% </strong>dell&#8217;imposta (con un minimo di € 258);</p>
<p>Ø  al cedente/prestatore che addebita irregolarmente l&#8217;IVA in fattura, <strong>omettendone il versamento</strong>, è applicabile la medesima sanzione. L&#8217;acquirente/committente è solidalmente responsabile per il versamento dell&#8217;IVA e della sanzione;</p>
<p>Ø  nei casi in cui <strong>l&#8217;IVA sia assolta ancorché irregolarmente </strong>(vale a dire, applicazione del reverse charge in luogo dell&#8217;addebito ordinario e viceversa) è applicabile <strong>la sanzione pari al 3% </strong>dell&#8217;imposta, con un minimo di € 258, fermo restando il diritto per l&#8217;acquirente/committente alla detrazione dell&#8217;IVA a credito sugli acquisti. Per le irregolarità commesse nei primi 3 anni di applicazione delle disposizioni in esame la sanzione applicabile non può superare l&#8217;importo di € 10.000. È prevista la responsabilità solidale di entrambe le parti per il pagamento della sanzione;</p>
<p>Ø  qualora <strong>non venga emessa la fattura </strong>per le operazioni assoggettate al reverse charge, al cedente/prestatore è applicabile la sanzione <strong>dal 5% al 10% del corrispettivo</strong>, fermo restando l&#8217;obbligo per l&#8217;acquirente/committente di regolarizzare l&#8217;omissione ai sensi del comma 8 (emissione di autofattura in duplice copia, versamento dell&#8217;IVA, ecc.).</p>
<p><strong><em> </em></strong></p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI FISCALI:</em></strong></li>
</ul>
<p>Resta ferma <strong>al 31.3 </strong>la scadenza di presentazione del <strong>mod. 770 semplificato (</strong>il <strong>mod. 770 ordinario </strong>dovrà essere presentato invece <strong>entro il 31.7)</strong>.</p>
<p>Le <strong>dichiarazioni dei redditi e IRAP </strong>delle <strong>persone fisiche, società di persone ed equiparate </strong>vanno presentate, esclusivamente <strong>per via telematica, entro il 31.7 </strong>dell&#8217;anno successivo a quello di chiusura del periodo d&#8217;imposta.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>PRINCIPALI MODIFICHE AL DPR N. 633/72 (IVA):</em></strong></li>
</ul>
<p>Sono state introdotte alcune modifiche al DPR n. 633/72, in ordine, tra l&#8217;altro, al trattamento IVA dei costi dei veicoli e dei telefoni cellulari. In particolare le novità riguardano:</p>
<p>Ø  l&#8217;IVA relativa al transito stradale dei veicoli a motore (autostrade) è detraibile nella stessa misura in cui è detraibile l&#8217;IVA relativa all&#8217;acquisto (è soppressa la disposizione di totale indetraibilità di cui alla lett. e);</p>
<p>Ø  l&#8217;IVA relativa all&#8217;acquisto e utilizzo di telefoni cellulari è detraibile secondo l&#8217;uso effettivo nell&#8217;attività dell&#8217;impresa (è soppressa la disposizione di detraibilità limitata al 50% di cui alla lett. g).</p>
<p>Le novità in esame si applicano <strong>dall&#8217;1.1.2008</strong>.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>RESPONSABILITA&#8217; SOLIDALE DELL&#8217;ACQUIRENTE DI IMMOBILI IN TEMA DI IVA:</em></strong></li>
</ul>
<p>In materia di <strong>responsabilità solidale dell&#8217;acquirente </strong>per il versamento dell&#8217;IVA, ai sensi del nuovo comma 3-bis, è stabilito che qualora l&#8217;importo del corrispettivo indicato nell&#8217;atto di cessione di un immobile e nella relativa fattura sia diverso da quello effettivo, l&#8217;acquirente (anche soggetto privato) è responsabile in solido con il cedente per il pagamento dell&#8217;IVA relativa al maggior corrispettivo e della relativa sanzione.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>CREDITO DI IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO:</em></strong></li>
</ul>
<p>E&#8217; stato istituito un credito d&#8217;imposta a favore delle imprese che sostengono <strong>costi di ricerca e sviluppo </strong>con riferimento a contratti stipulati <strong>con università ed enti pubblici di ricerca </strong>nella <strong>nuova misura pari al 40% su una spesa massima pari a € 50.000.000 per ciascun periodo d&#8217;imposta</strong>.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>CREDITO D&#8217;IMPOSTA AGGREGAZIONI PROFESSIONALI:</em></strong></li>
</ul>
<p>Al fine di favorire la crescita delle <strong>aggregazioni professionali</strong>, agli studi associati formati da <strong>almeno 4 ma non più di 10 professionisti </strong>è riconosciuto un <strong>credito d&#8217;imposta pari al 15% </strong>dei costi sostenuti per l&#8217;acquisizione, anche in leasing, dei beni (arredi specifici, attrezzature informatiche, macchine d&#8217;ufficio, impianti, programmi informatici e brevetti) e per la ristrutturazione degli immobili utilizzati.</p>
<p>Il credito, che dovrà essere indicato in dichiarazione e sarà utilizzabile in compensazione, è riconosciuto a condizione che tutti gli associati esercitino l&#8217;attività professionale esclusivamente all&#8217;interno dello studio risultante dall&#8217;aggregazione e con riferimento:</p>
<p>Ø  alle <strong>operazioni di aggregazione </strong>effettuate nel periodo compreso <strong>tra l&#8217;1.1.2008 ed il 31.12.2010</strong>;</p>
<p>Ø  ai <strong>costi sostenuti </strong>a partire <strong>dalla data in cui l&#8217;operazione di aggregazione risulta effettuata e nei 12 mesi successivi</strong>.</p>
<p>Le specifiche modalità di attuazione della nuova disposizione sono demandate ad un apposito Decreto e per l&#8217;effettiva applicazione della stessa è comunque necessario <strong>ottenere l&#8217;autorizzazione della UE</strong>.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>AGENZIE VIAGGI: REGIME IVA ORDINARIO PER CONGRESSI E SIMILI:</em></strong></li>
</ul>
<p>Le <strong>agenzie di viaggi e turismo </strong>possono applicare il <strong>regime IVA ordinario per le prestazioni di organizzazione di convegni, congressi </strong>e simili, nonché di detrarre l&#8217;imposta per i servizi acquistati se si tratta di <strong>operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente</strong>.</p>
<p>In caso di applicazione sia del regime ordinario che di quello speciale, è necessario registrare separatamente le operazioni rientranti nell&#8217;uno e nell&#8217;altro regime.</p>
<p>l&#8217;effettiva applicazione di tale disposizione è sospesa in quanto necessario attendere la <strong>concessione della deroga da parte dei competenti organi comunitari</strong>.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>RESPONSABILITÀ DEI REVISORI DEI CONTI:</em></strong></li>
</ul>
<p>La dichiarazione dei redditi e dell&#8217;IRAP dei soggetti IRES sottoposti al controllo contabile deve essere sottoscritta anche da parte dei soggetti che redigono la relazione di revisione.</p>
<p>A carico del revisore o della società incaricata del controllo contabile è applicabile la sanzione del 30% del compenso loro spettante per l&#8217;attività di redazione della relazione di revisione (nel limite dell&#8217;imposta effettivamente accertata a carico del contribuente) qualora dall&#8217;omissione dei giudizi di cui all&#8217;art. 2409-ter, comma 3, C.c. derivino l&#8217;infedeltà della dichiarazione.</p>
<p>In caso di mancata sottoscrizione delle predette dichiarazioni da parte dell&#8217;organo revisore si applica altresì la sanzione amministrativa da € 258 e € 2.065.</p>
<p>Le nuove sanzioni si applicano a decorrere dal bilancio relativo all&#8217;esercizio successivo al 31.12.2007.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>PAGAMENTO DIRITTI DOGANALI:</em></strong></li>
</ul>
<p>È prevista la possibilità di effettuare il pagamento o il deposito dei diritti doganali mediante bonifico bancario o postale.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>CESSIONE GRATUITA DI BENI AD ONLUS:</em></strong></li>
</ul>
<p>È modificata la rilevanza della <strong>cessione gratuita alle ONLUS di beni</strong>, diversi dalle derrate alimentari e dai prodotti farmaceutici, <strong>alla cui produzione o al cui scambio è diretta l&#8217;attività d&#8217;impresa</strong>.</p>
<p>Affinché la cessione gratuita dei predetti beni <strong>non </strong>sia considerata &#8220;destinazione a finalità estranee all&#8217;esercizio dell&#8217;impresa&#8221; e quindi <strong>generatrice di ricavi</strong>, è necessario che:</p>
<p>Ø  riguardi <strong>beni non di lusso </strong>con imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che, pur non compromettendone l&#8217;utilizzo, <strong>non ne consentono la commercializzazione o la vendita</strong>;</p>
<p>Ø  sia effettuata <strong>per un importo corrispondente al costo sostenuto per la produzione o l&#8217;acquisto </strong>del bene stesso, <strong>non superiore al 5% del reddito d&#8217;impresa</strong>.</p>
<p><strong>Ai fini IVA</strong>, detti beni <strong>si considerano distrutti</strong>.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>CONFISCA PER REATI IN MATERIA DI II.DD E IVA:</em></strong></li>
</ul>
<p>La confisca di cui all&#8217;art. 322-ter, Codice penale si applica, qualora configurino una fattispecie penalmente rilevante, anche ai reati, previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione infedele o omessa, omesso versamento di ritenute, omesso versamento IVA, indebita compensazione, sottrazione fraudolenta di beni al pagamento di imposte.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>RATEAZIONE SOMME DA CONTROLLI AUTOMATICI E FORMALI:</em></strong></li>
</ul>
<p>È prevista la possibilità di <strong>versamento rateale </strong>delle somme dovute dal contribuente a seguito di controlli automatici e di controlli formali ex art. 36-ter, DPR n. 600/73. In particolare:</p>
<p>Ø  se le somme dovute sono <strong>superiori a € 2.000 </strong>possono essere versate in un numero massimo di 6 rate trimestrali;</p>
<p>Ø  se le somme dovute sono <strong>superiori a € 5.000 </strong>possono essere versate in un numero massimo di 20 rate trimestrali.</p>
<p>Qualora l&#8217;importo risulti superiore a € 50.000 è richiesta la prestazione di un&#8217;idonea garanzia, mediante fideiussione rilasciata da una banca o da un consorzio di garanzia fidi ovvero polizza fideiussoria. In alternativa l&#8217;Ufficio può autorizzare la concessione di ipoteca volontaria su beni immobili.</p>
<p>Per <strong>somme inferiori a € 2.000 </strong>la rateazione è concessa dall&#8217;Ufficio, su richiesta del contribuente, esclusivamente in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà.</p>
<p>La possibilità di rateazione riguarda anche le somme dovute dal contribuente a seguito della comunicazione relativa ai redditi assoggettati a tassazione separata.</p>
<p>Con riguardo alla decorrenza delle predette disposizioni è previsto che le stesse si applicano dalle dichiarazioni relative al periodo d&#8217;imposta:</p>
<p>Ø  in corso al 31.12.2006 per le somme dovute a seguito di controlli automatici;</p>
<p>Ø  in corso al 31.12.2005 per le somme dovute a seguito di controlli formali;</p>
<p>Ø  in corso al 31.12.2004 per le somme dovute a seguito di comunicazione relativa ai redditi assoggettati a tassazione separata.</p>
<p><strong><em> </em></strong></p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>RATEAZIONE SOMME ISCRITTE A RUOLO:</em></strong></li>
</ul>
<p>È stato innalzato a <strong>€ 50.000</strong> l&#8217;importo oltre il quale, al fine di ottenere dall&#8217;Ufficio la possibilità di rateizzare le somme iscritte a ruolo ovvero la sospensione della riscossione in ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, il contribuente deve prestare idonea garanzia, che ora può essere costituita anche da ipoteca su immobili.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>STAMPA REGISTRI CONTABILI:</em></strong></li>
</ul>
<p>Sono considerati regolari i registri contabili tenuti con sistemi meccanografici, anche non stampati, contenenti i dati relativi <strong>all&#8217;esercizio per il quale i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre 3 mesi</strong>, a condizione che in sede di controllo gli stessi risultino aggiornati e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dal verificatore.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>DEDUZIONE FORFETARIA IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI:</em></strong></li>
</ul>
<p>È applicabile <strong>anche per il 2008 </strong>la deduzione forfetaria prevista a favore degli <strong>esercenti impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione. </strong>Tale agevolazione consiste nella possibilità di ridurre il reddito d&#8217;impresa di un ammontare calcolato in percentuale ai <strong>ricavi conseguiti per la cessione di carburanti </strong>(1,1% fino a € 1.032.913,80; 0,6% oltre € 1.032.913,80 e fino a € 2.065.827,60; 0,4% oltre € 2.065.827,60).</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>CONTRIBUTO SSN SU PREMI DI ASSICURAZIONE AUTOTRASPORTATORI:</em></strong></li>
</ul>
<p>È prorogato il beneficio previsto a favore degli autotrasportatori in relazione al contributo al SSN sui premi di assicurazione <strong>per responsabilità civile </strong>per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti al <strong>trasporto di merci </strong>di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 t omologati ai sensi della Direttiva 91/952/CEE. In particolare, le <strong>somme versate nel 2007 </strong>a titolo di contributo SSN possono essere <strong>utilizzate in compensazione dei versamenti da effettuare nel 2008 </strong>fino a concorrenza di <strong>€ 300 per ciascun veicolo</strong>.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>DEDUZIONE FORFETARIA AUTOTRASPORTATORI</em></strong></li>
</ul>
<p><strong>Anche per il 2007 </strong>è riconosciuta la deduzione forfetaria prevista per le spese non documentate degli autotrasportatori di merci in conto terzi, in relazione ai trasporti personalmente effettuati dall&#8217;imprenditore <strong>all&#8217;interno del Comune in cui ha sede l&#8217;impresa</strong>. Si rammenta che la deduzione spetta <strong>nel limite del 35% </strong>dell&#8217;importo riconosciuto con riferimento ai medesimi trasporti effettuati nell&#8217;ambito della regione o delle regioni confinanti.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>IRAP IMPRESE AGRICOLE:</em></strong></li>
</ul>
<p><strong>Anche per il 2007 </strong>le imprese agricole potranno usufruire dell&#8217;applicazione <strong>dell&#8217;aliquota IRAP dell&#8217;1,9%</strong>. Dall&#8217;1.1.2008 l&#8217;aliquota è elevata al 3,75%.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>PRODUZIONE E CESSIONE DI ENERGIA ELETTRICA:</em></strong></li>
</ul>
<p>E&#8217; previsto che la produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali effettuate da imprenditori agricoli sono produttive di reddito agrario, <strong>salvo opzione </strong>per la determinazione <strong>del reddito con le modalità ordinarie</strong>.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>PROROGHE E NOVITA&#8217; RIGUARDO LE DETRAZIONE IRPEF 19%:</em></strong></li>
</ul>
<p><strong><em>1. </em></strong><strong><em><span style="text-decoration: underline;">Spese asili nido</span></em></strong></p>
<p>È riconosciuta <strong>anche per le spese sostenute nel 2007 </strong>dai genitori per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido la <strong>detrazione IRPEF del 19%</strong> fino ad un massimo di € 632 annui per figlio.</p>
<p><strong><em>2. </em></strong><strong><em><span style="text-decoration: underline;">Interessi passivi su mutui per l&#8217;acquisto di abitazione principale</span></em></strong></p>
<p>Ai fini della <strong>detrazione IRPEF del 19% </strong>relativa agli <strong>interessi passivi </strong>derivanti da <strong>mutui ipotecari </strong>contratti per l&#8217;<strong>acquisto dell&#8217;abitazione principale</strong>, la <strong>spesa massima riconosciuta </strong>è innalzata ad <strong>€ 4.000</strong>.</p>
<p><strong><em>3. </em></strong><strong><em><span style="text-decoration: underline;">Acquisti di abbonamenti per il trasporto pubblico</span></em></strong></p>
<p>È introdotta la <strong>detrazione IRPEF del 19% </strong>per le spese sostenute, anche a favore dei familiari a carico, per l&#8217;<strong>acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico </strong>(locale, regionale o interregionale). L&#8217;<strong>importo massimo di spesa </strong>riconosciuto è pari ad <strong>€ 250 </strong>e la detrazione spetta a condizione che le spese in esame non siano deducibili dal reddito.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PER I RAPPORTI NEI CONFRONTI DEGLI ENTI PUBBLICI:</em></strong></li>
</ul>
<p>Per le fatture emesse nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli Enti pubblici è introdotto <strong>l&#8217;obbligo di emissione, trasmissione, conservazione e archiviazione in forma elettronica</strong>.</p>
<p>Decorsi 3 mesi dall&#8217;entrata in vigore del Decreto ministeriale che fisserà le regole operative del nuovo obbligo, le Amministrazioni interessate non potranno accettare fatture cartacee, subordinando i pagamenti alla ricezione della relativa fattura elettronica.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA:</em></strong></li>
</ul>
<p>Al fine di usufruire delle detrazioni per carichi di famiglia, il lavoratore dipendente deve dichiarare <strong>annualmente </strong>al sostituto d&#8217;imposta di avervi diritto, indicando le condizioni di spettanza nonché il <strong>codice fiscale </strong>dei soggetti a suo carico.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>CREDITO DI IMPOSTA PER I RIVENDITORI DI GENERI DI MONOPOLIO:</em></strong></li>
</ul>
<p>Agli esercenti attività di <strong>rivendita di generi di monopolio</strong>, per il <strong>2008, 2009 e 2010 </strong>è riconosciuto un <strong>credito d&#8217;imposta </strong>pari all&#8217;<strong>80% delle spese </strong>sostenute per l&#8217;acquisizione e l&#8217;installazione di <strong>impianti e attrezzature di sicurezza </strong>e per favorire la diffusione di <strong>strumenti di pagamento con moneta elettronica </strong>al fine di prevenire atti illeciti a loro danno, fino ad un <strong>massimo di € 1.000 </strong>per ciascun periodo d&#8217;imposta.</p>
<p>Le modalità attuative saranno stabilite con un apposito Decreto ministeriale.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>MANCATA EMISSIONE DELLO SCONTRINO/RICEVUTA:</em></strong></li>
</ul>
<p>La <strong>sospensione della licenza o dell&#8217;autorizzazione </strong>all&#8217;esercizio dell&#8217;attività <strong>per la mancata emissione dello scontrino o ricevuta fiscale </strong>è disposta quando, nel corso del <strong>quinquennio</strong>, si verificano <strong>almeno 4 distinte violazioni </strong>(in precedenza erano 3). É inoltre ora previsto che dette violazioni si devono verificare in <strong>giorni diversi</strong>.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>CONTRIBUTO PER ACQUISTO PC DA PARTE DI CO.CO.CO:</em></strong></li>
</ul>
<p>È proposta l&#8217;erogazione di un <strong>contributo per l&#8217;acquisto di un PC nuovo</strong>, effettuato entro il 31.12.2008, a favore di co.co.co, collaboratori a progetto e titolari di assegni per la collaborazione <strong>ad attività di ricerca</strong>.</p>
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