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Manovra Monti: aspetti fiscali

dicembre 10th, 2011

Sono diverse le disposizioni in ambito tributario presenti nel decreto legge 201/2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 06/12/2011: vediamo le principali

Incremento delle aliquote Iva (art. 18)

A decorrere dal 01/10/2012 le aliquote Iva del 10 e del 21 per cento sono incrementate di 2 punti percentuali. Inoltre dal 01/01/2014 entrambe le aliquote sono ulteriormente incrementate di 0,5% .

Stabilizzazione del bonus ristrutturazioni (art. 4)

Dopo tante proroghe, la detrazione del 36% sulle spese per le ristrutturazioni edilizie trova collocazione nel Testo unico delle imposte sui redditi e quindi diventa una detrazione senza scadenza. L’agevolazione viene estesa agli interventi finalizzati alla ricostruzione o al ripristino di immobili danneggiati a seguito di eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza. Dal 2013 inoltre la detrazione 36% assorbe la detrazione del 55% sulle spese di riqualificazione energetica degli immobili, detrazione che per l’anno prossimo viene confermata nella stessa misura.

Introduzione dell’Imu (art. 13)

Viene anticipata al 2012, in via sperimentale per tre anni, l’imposta municipale sugli immobili, il tributo erede dell’Ici. L’aliquota e’ fissata allo 0,76%, ma i Comuni possono modificarla sino a 0,3 punti in aumento o diminuzione. Per l’abitazione principale e relative pertinenze la percentuale di tassazione scende allo 0,4%, con possibilita’ per i Comuni di variarla fino a 0,2 punti percentuali in piu’ o in meno. Per l’abitazione principale e’ prevista una detrazione di 200 euro.

La base imponibile su cui calcolare l’Imu si determina prendendo la rendita dell’immobile rivalutata del 5 % e moltiplicandola per un coefficiente fisso per ogni tipo di immobile:

  • 160 – per le abitazioni del gruppo catastale A (escluso A/10) e per le categorie C/2, C/6 e C/7
  • 140 – per i fabbricati di gruppo B e le categorie C/3, C/4 e C/5
  • 80 – per gli immobili di gruppo catastale A/10 (uffici e studi privati)
  • 60 – per i fabbricati di gruppo D
  • 55 – per i negozi e botteghe accatastati C/1.

Contrasto all’uso del contante (art. 12)
Fra le misure antievasione viene abbassato il limite di tracciabilità dei pagamenti da 2.500 a 1.000 euro.
Per i titolari di trattamenti pensionistici minimi, assegni e pensioni sociali, i rapporti relativi agli accrediti di tali somme sono esenti dall’imposta di bollo, mentre banche e intermediari finanziari non possono addebitare alcun costo.

Carburanti più cari (art. 15)
Scatta con l’entrata in vigore del decreto l’aumento delle accise sui carburanti. Già programmato e quantificato un ulteriore ritocco a partire dal 1° gennaio 2013.
Escluse dall’incremento alcune categorie di soggetti esercenti l’attività di trasporto (trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate; trasporto pubblico locale da parte di enti pubblici e imprese pubbliche locali; autoservizi di competenza statale, regionale e locale; trasporti a fune da parte di enti pubblici e imprese), per le quali e’ previsto il rimborso del maggior onere derivante dagli aumenti di accisa sul gasolio.

Aiuto alla crescita economica (art. 1)
Viene previsto un incentivo per le imprese che rafforzano la struttura patrimoniale aumentando il capitale proprio rispetto a quello esistente al 31/12/2010, mediante nuovi apporti o accantonamento di utili.

Novità in arrivo per l’Isee (art. 5)

Cambiano i criteri per la determinazione dell’Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) sulla base di un provvedimento che sara’ emanato entro il 31 maggio 2012 e che prendera’ in considerazione ulteriori parametri per il calcolo del reddito e del patrimonio della famiglia.

In pensione la Tarsu, nuovo tributo per rifiuti e servizi (art. 14)
Dal 1° gennaio 2013 anche il tributo sull’immondizia cambia volto. La nuova imposta si calcola sull’80% della superficie catastale, che puo’ essere accertata – e variata – dal Comune incrociando i propri dati con quelli dell’Agenzia del Territorio.
La tariffa prevede una maggiorazione di 30 centesimi per metro quadrato (che gli enti locali possono aumentare fino a 40) a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni.
I Comuni, inoltre, potranno stabilire riduzioni tariffarie, fino a un massimo del 30%, nei casi di abitazioni con un unico occupante, per chi risiede all’estero più di sei mesi all’anno, per i fabbricati rurali a uso abitativo, per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo.

Una verifica in più per il canone Rai (art. 17)
Imprese e società, con canone Rai speciale, perché attive in determinati settori, dovranno indicare nella loro dichiarazione dei redditi il numero di abbonamento radiotelevisivo, la categoria di appartenenza che determina la particolare tariffa e gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione dei redditi. La misura, in pratica, interessa le attività che utilizzano radio e televisione per realizzare maggiori guadagni, per attirare clienti, come alberghi, bar e altri esercizi aperti al pubblico.

Imposta sulle attività emerse con lo “scudo fiscale” (art. 19, commi da 4 a 10)
Per le attività rimpatriate o regolarizzate usufruendo dello scudo fiscale  e’ prevista l’applicazione di un’imposta straordinaria dell’1,5 per cento.
Saranno gli intermediari finanziari a trattenere la somma dovuta per il prelievo straordinario o a ricevere, da parte del contribuente, il quantum da versare. Due le rate di pari importo e due le scadenze (16 febbraio 2012 e 16 febbraio 2013) per il versamento.

Gli intermediari dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate i nominativi per i quali non e’ stato possibile versare l’imposta. Gli importi a debito saranno riscossi mediante l’iscrizione a ruolo. La sanzione per l’omesso versamento e’ pari al tributo dovuto.

Agevolazioni legate al costo del lavoro (art. 2)

L’Irap relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato diventa deducibile. La disposizione introduce una nuova deroga al principio di indeducibilità dell’Irap, già in parte mitigato dal Dl 185/2008, che aveva concesso la possibilità di dedurre il 10% dell’imposta regionale sulle attività produttive “riferibile alla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati, al netto degli interessi attivi e proventi assimilati, nonché alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato”.

Dal 2012, e’ previsto uno sconto fiscale, consistente in una maggiore deduzione Irap, per le imprese che  assumono donne in generale e under 35 a tempo indeterminato. L’agevolazione passa a 10.600 euro (a fronte dei precedenti 4.600 per ogni lavoratore impiegato), importo che diventa pari a 15.200 euro (prima 9.200 euro) per ogni incremento occupazionale di lavoratrici e giovani nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Premi al fine di promuovere la trasparenza e l’emersione di base imponibile (art. 10)

Dal 2013 ai contribuenti che svolgono attivita’ artistica o professionale o attivita’ d’impresa saranno riconosciuti benefici fiscali, semplificazione degli adempimenti amministrativi, oltre ad agevolazioni sugli accertamenti, a patto che provvedano all’invio telematico dei corrispettivi, delle fatture emesse e ricevute e delle risultanze degli acquisti non soggetti a fattura, e che istituiscano un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari dell’attività esercitata.

Per chi dichiara, anche per effetto dell’adeguamento, ricavi o compensi in misura uguale o superiore alle stime degli studi di settore, ed e’ in regola con gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti per l’applicazione dello studio, sono preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici, sono ridotti di un anno i termini di decadenza per l’attività di accertamento e la determinazione sintetica del reddito complessivo e’ ammessa a condizione che lo stesso ecceda di almeno un terzo quello dichiarato.

Emersione di base imponibile (art. 11)

Vengono previste sanzioni penali nei confronti di chi, in sede di accertamento tributario, esibisce o trasmette atti o documenti falsi o fornisce dati e notizie non rispondenti al vero.


Imposta sostitutiva immobili: quando conviene?

aprile 11th, 2011

La nuova imposta sostitutiva sugli immobili si applica soltanto nel caso in cui il contribuente abbia optato per tale modalita’ di tassazione, altrimenti valgono le regole Irpef.

Ma quando conviene?

Intanto e’ possibile solo per gli immobili di tipo abitativo locati per tale uso (quindi non vi rientra un’abitazione locata come ufficio, ad es.).

L’aliquota dell’imposta sostitutiva per i contratti con canone libero (circa l’80% del totale) e’ il 21%. Tale percentuale si sostituisce non solo all’Irpef ma anche alle addizionali all’Irpef, all’imposta di registro e di bollo. Indubbiamente sulla carta e’ quindi conveniente per tutti. Ma occorre tenere presente che in assenza di altri redditi imponibili Irpef, vanno completamente perse le detrazioni fiscali come le spese mediche, le spese per ristrutturazioni ecc..

Meno male che la scelta e’ possibile effettuarla di anno in anno, cosi’ come la revoca. Ma attenzione ai termini.

In caso di comproprieta’ l’opzione e’ svincolata dagli altri, anche se diventa piu’ complicato il calcolo dell’imposta di registro per chi rimane soggetto all’Irpef. Inoltre l’imposta di bollo e’ dovuta anche in presenza di un solo comproprietario soggetto Irpef per quel contratto.

Ai fini del calcolo della convenienza e’ inoltre da considerare la rinuncia all’aumento del canone.

Infatti l’opzione per l’imposta sostitutiva e’ valida solo se il locatore comunichi preventivamente, con lettera raccomandata al conduttore, la propria rinuncia alla facolta’ di chiedere l’aggiornamento del canone di locazione, anche se prevista in contratto a qualsiasi titolo.

Imposta sostitutiva sulle locazioni abitative: pubblicato il provvedimento di attuazione

aprile 9th, 2011

Tempo di scelte per i proprietari di immobili locati.

Contribuenti alla prova della convenienza della nuova imposta sostitutiva o cedolare secca sui redditi di locazione di immobili abitativi e pertinenze (e locati per finalita’ abitative).

Infatti i proprietari (o titolari di altro diritto reale) soggetti privati persone fisiche possono ora scegliere se versare un’imposta del 21% per i canoni maturati soggetti a libero mercato e del 19% per quelli concordati, che sostituisce l’Irpef, l’imposta di registro e l’imposta di bollo.

Come e quando si opta per l’imposta sostitutiva

E’ possibile optare per l’imposta sostitutiva in sede di registrazione del contratto o in caso di proroga. La scelta vale per tutto il periodo di durata del contratto o comunque per la durata residua in caso di scelta esercitata nelle annualita’ successive.

In ogni caso il proprietario puo’ revocare l’opzione nelle annualita’ successive entro il termine per il pagamento dell’imposta di registro, imposta che da quell’anno e’ quindi dovuta. Successivamente e’ comunque consentito ritornare al regime sostitutivo.

Regole da applicare per il primo anno di applicazione

Per il primo periodo di applicazione sono stabilite alcune regole particolari

Contratti gia’ registrati ovvero con termine di pagamento scaduto fino al 7 aprile 2011

Il regime e’ applicabile anche a questi contratti, ovvero a quelli risolti anticipatamente a tale data. L’imposta di registro e di bollo gia’ pagate non sono rimborsabili.

In questo caso il proprietario locatore puo’ applicare la cedolare secca in sede di dichiarazione dei redditi presentata nel 2012 (redditi per il 2011).

Contratti per i quali il termine di registrazione o versamento dell’imposta di registro scade dal 7 aprile al 6 giugno 2011

La registrazione o il versamento possono essere effettuati fino al 6 giugno, e cosi’ anche l’opzione per la cedolare secca. L’agenzia delle Entrate sta’ approntando un software per effettuare l’opzione in via telematica.

Versamento degli acconti 2011

Da notare che se si opta per la tassazione ad imposta sostitutiva, nel corso del 2011 sono dovuti gli acconti, calcolati sull’85% dell’imposta e da versare per il 40% entro il 16 giugno e il 60% entro il 30 novembre 11. Se l’acconto calcolato e’ inferiore a E. 257,52, deve essere versato in un’unica soluzione entro il 30/11.

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