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Manovra correttiva 2010: novita’ fiscali

giugno 21st, 2010

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DL 78/2010 e’ entrata in vigore la c.d. manovra correttiva per il 2010, che potra’ tuttavia subire modifiche in sede di conversione in legge. Vediamo le principali novita’.

firma manovra

Limiti all’uso del contante

Vengono rivisti i limiti all’uso del contante e titoli al portatore. Viene infatti ridotta la soglia dagli attuali E. 12.500,00 a E. 5.000,00.

Cio’ significa che i pagamenti con denaro contante o libretti al portatore e’ possibile solo per importi inferiori ad E. 5.000,00 e che gli assegni possono essere emessi senza la clausola di non trasferibilita’ solo per importi inferiori ad E. 5.000,00.

I libretti al portatore dovranno essere estinti o riportati al di sotto di E. 5.000,00 entro il 30/06/2011.

In caso di violazioni sono previste sanzioni non inferiori ad E. 3.000,00.

Elenco clienti e fornitori

E’ stato previsto che per contrastare le frodi Iva si debbano comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni superiori ad E. 3.000,00.

Dati catastali negli atti immobiliari

Oltre che negli atti notarili anche nei contratti di locazione o affitto di beni immobili, nonché la loro cessione, risoluzione o proroga, si dovranno indicare i dati catastali degli immobili. L’omissione è punita con la sanzione dal 120% al 240% dell’imposta.

Imprese “apri e chiudi” e “in perdita sistematica”

Sara’ posta particolare attenzione alle imprese che cessano l’attivita’ entro un anno dalla data di inizio, infatti verranno inserite in una lista di soggetti da sottoporre a controllo. Stesso discorso per le imprese in perdita sistematica, ove la perdita non sia determinata da compensi erogati agli amministratori.

Ritenuta d’acconto su pagamenti per i quali si beneficia di detrazioni e deduzioni (ad es. detrazione del 36% su interventi edili)

A decorrere dal 01/07/10 in presenza di un pagamento con bonifico bancario o postale da parte di soggetti che per quella spesa beneficiano di una deduzione o una detrazione d’imposta la banca o la Posta e’ tenuta ad operare una ritenuta del 10% a titolo di acconto al momento del pagamento al beneficiario. Di conseguenza il beneficiario incassera’ un importo al netto della ritenuta.
Con uno specifico provvedimento verranno individuati i pagamenti interessati da tale disposizione.

Operazioni intracomunitarie per imprese di nuova costituzione

I soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie dovranno comunicarlo nella comunicazione di inizio attività. L’Ufficio potra’ negare l’autorizzazione a tali operazioni entro 30 giorni dall’attribuzione della partita IVA.

Valutazione degli immobili, abrogazione valori Omi

aprile 22nd, 2010

Valutazione degli immobili, abrogazione valori Omi

Con la circolare 18/E del 2010 l’Agenzia delle Entrate a commento dell’art. 24 co. 4 e 5 della L. 88/2009 (Legge comunitaria) ha chiarito che l’abrogazione della presunzione legale dei valori Omi, declassata a presunzione semplice, deve essere intesa anche per il passato. In conseguenza di cio’ il contenzioso deve essere abbandonato in tutti quei casi in cui l’accertamento sia basato esclusivamente sullo scostamento dai valori Omi e non faccia riferimento ad altre prove quali il valore del mutuo, i corrispettivi di atti precedenti ecc..

iva imposte immobili

Ricordiamo che con la Legge comunitaria lo Stato Italiano ha evitato la continuazione della procedura di infrazione in materia Iva ma ha deciso di allineare a questa anche la normativa imposte dirette.

In pratica i valori Omi non si applicano da soli, ne’ a fini Iva ne’ imposte dirette, ma possono essere utilizzati insieme ad indagini finanziarie, redditometro, manifesta antieconomicita’ dell’operazione. Dal canto suo il contribuente potrebbe giustificarsi evidenziando la diversa tipologia dell’immobile, la presenza di rapporti di parentela con l’acquirente o, e queste sono motivazioni molto attuali, necessita’ di reperire rapidamente liquidita’ e crisi di mercato.

22/04/10

Scadenza pagamento saldo Ici 2009

novembre 29th, 2009

Il 16 Dicembre scade il termine per il pagamento del saldo ICI (Imposta comunale sugli immobili).

Nel caso in cui la propria situazione immobiliare sia variata nel corso dell’anno o varierà entro il 15 dicembre (ad esempio acquisto o vendita di immobili, attribuzione di nuova rendita, variazione residenza, ecc.),  è necessario che ciò venga comunicato a chi effettua il calcolo, consegnando copia della documentazione utile.

Nel caso in cui, invece, la variazione sia successiva (quindi dal 16 al 31 dicembre) non ne verra’ tenuto conto per questa scadenza ma dovra’ essere considerata per il 16 giugno dell’anno venturo.

Per qualsiasi dubbio e’ necessario contattare il proprio consulente.