Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DL 78/2010 e’ entrata in vigore la c.d. manovra correttiva per il 2010, che potra’ tuttavia subire modifiche in sede di conversione in legge. Vediamo le principali novita’.

Limiti all’uso del contante
Vengono rivisti i limiti all’uso del contante e titoli al portatore. Viene infatti ridotta la soglia dagli attuali E. 12.500,00 a E. 5.000,00.
Cio’ significa che i pagamenti con denaro contante o libretti al portatore e’ possibile solo per importi inferiori ad E. 5.000,00 e che gli assegni possono essere emessi senza la clausola di non trasferibilita’ solo per importi inferiori ad E. 5.000,00.
I libretti al portatore dovranno essere estinti o riportati al di sotto di E. 5.000,00 entro il 30/06/2011.
In caso di violazioni sono previste sanzioni non inferiori ad E. 3.000,00.
Elenco clienti e fornitori
E’ stato previsto che per contrastare le frodi Iva si debbano comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni superiori ad E. 3.000,00.
Dati catastali negli atti immobiliari
Oltre che negli atti notarili anche nei contratti di locazione o affitto di beni immobili, nonché la loro cessione, risoluzione o proroga, si dovranno indicare i dati catastali degli immobili. L’omissione è punita con la sanzione dal 120% al 240% dell’imposta.
Imprese “apri e chiudi” e “in perdita sistematica”
Sara’ posta particolare attenzione alle imprese che cessano l’attivita’ entro un anno dalla data di inizio, infatti verranno inserite in una lista di soggetti da sottoporre a controllo. Stesso discorso per le imprese in perdita sistematica, ove la perdita non sia determinata da compensi erogati agli amministratori.
Ritenuta d’acconto su pagamenti per i quali si beneficia di detrazioni e deduzioni (ad es. detrazione del 36% su interventi edili)
A decorrere dal 01/07/10 in presenza di un pagamento con bonifico bancario o postale da parte di soggetti che per quella spesa beneficiano di una deduzione o una detrazione d’imposta la banca o la Posta e’ tenuta ad operare una ritenuta del 10% a titolo di acconto al momento del pagamento al beneficiario. Di conseguenza il beneficiario incassera’ un importo al netto della ritenuta.
Con uno specifico provvedimento verranno individuati i pagamenti interessati da tale disposizione.
Operazioni intracomunitarie per imprese di nuova costituzione
I soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie dovranno comunicarlo nella comunicazione di inizio attività. L’Ufficio potra’ negare l’autorizzazione a tali operazioni entro 30 giorni dall’attribuzione della partita IVA.








