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	<title>Informazione fiscale &#187; Immobili</title>
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	<description>Novità per le imprese e i cittadini</description>
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		<title>Manovra Monti: aspetti fiscali</title>
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		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 07:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Pacini</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Sono diverse le disposizioni in ambito tributario presenti nel decreto legge 201/2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 06/12/2011: vediamo le principali

Incremento delle aliquote Iva (art. 18)
A decorrere dal 01/10/2012 le aliquote Iva del 10 e del 21 per cento sono incrementate di 2 punti percentuali. Inoltre dal 01/01/2014 entrambe le aliquote sono ulteriormente incrementate di 0,5% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sono diverse le disposizioni in ambito tributario presenti nel <a href="http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?id=%7B7C411488-D58D-4734-BDDF-48BCB79918E4%7D" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/def.finanze.it');" target="_blank">decreto legge 201/2011</a>, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 06/12/2011: vediamo le principali</p>
<div>
<p><strong>Incremento delle aliquote Iva (art. 18)</strong></p>
<p>A decorrere dal 01/10/2012 le aliquote Iva del 10 e del 21 per cento sono incrementate di 2 punti percentuali. Inoltre dal 01/01/2014 entrambe le aliquote sono ulteriormente incrementate di 0,5% .</p>
<p><strong>Stabilizzazione del bonus ristrutturazioni (art. 4)</strong></p>
<p><strong><span style="font-weight: normal;">Dopo tante proroghe, la detrazione del 36% sulle spese per le ristrutturazioni edilizie trova collocazione nel Testo unico delle imposte sui redditi e quindi diventa una detrazione senza scadenza. L&#8217;agevolazione viene estesa agli interventi finalizzati alla ricostruzione o al ripristino di immobili danneggiati a seguito di eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza. Dal 2013 inoltre la detrazione 36% assorbe la detrazione del 55% sulle spese di riqualificazione energetica degli immobili, detrazione che per l’anno prossimo viene confermata nella stessa misura. </span></strong></p>
<p><strong>Introduzione dell’Imu (art. 13)</strong></p>
<p><strong><span style="font-weight: normal;"> </span><span style="font-weight: normal;">Viene anticipata al 2012, in via sperimentale per tre anni, l’imposta municipale sugli immobili, il tributo erede dell’Ici. L&#8217;aliquota e&#8217; fissata allo 0,76%, ma i Comuni possono modificarla sino a 0,3 punti in aumento o diminuzione. Per l’abitazione principale e relative pertinenze la percentuale di tassazione scende allo 0,4%, con possibilita&#8217; per i Comuni di variarla fino a 0,2 punti percentuali in piu&#8217; o in meno. Per l’abitazione principale e&#8217; prevista una detrazione di 200 euro.</span></strong></p>
<p>La base imponibile su cui calcolare l’Imu si determina prendendo la rendita dell’immobile rivalutata del 5 % e moltiplicandola per un coefficiente fisso per ogni tipo di immobile:</p>
<ul>
<li>160 &#8211; per le abitazioni del gruppo catastale A (escluso A/10) e per le categorie C/2, C/6 e C/7</li>
<li>140 &#8211; per i fabbricati di gruppo B e le categorie C/3, C/4 e C/5</li>
<li>80 &#8211; per gli immobili di gruppo catastale A/10 (uffici e studi privati)</li>
<li>60 &#8211; per i fabbricati di gruppo D</li>
<li>55 &#8211; per i negozi e botteghe accatastati C/1.</li>
</ul>
</div>
<p><strong>Contrasto all’uso del contante (art. 12)</strong><br />
Fra le misure antievasione viene abbassato il limite di tracciabilità dei pagamenti da 2.500 a 1.000 euro.<br />
Per i titolari di trattamenti pensionistici minimi, assegni e pensioni sociali, i rapporti relativi agli accrediti di tali somme sono esenti dall’imposta di bollo, mentre banche e intermediari finanziari non possono addebitare alcun costo.</p>
<div><strong>Carburanti più cari (art. 15)</strong><br />
Scatta con l’entrata in vigore del decreto l’aumento delle accise sui carburanti. Già programmato e quantificato un ulteriore ritocco a partire dal 1° gennaio 2013.<br />
<strong><span style="font-weight: normal;"> </span><span style="font-weight: normal;">Escluse dall’incremento alcune categorie di soggetti esercenti l’attività di trasporto (trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate; trasporto pubblico locale da parte di enti pubblici e imprese pubbliche locali; autoservizi di competenza statale, regionale e locale; trasporti a fune da parte di enti pubblici e imprese), per le quali e&#8217; previsto il rimborso del maggior onere derivante dagli aumenti di accisa sul gasolio.</span></strong></p>
<p><strong><span style="font-weight: normal;"> </span>Aiuto alla crescita economica (art. 1)</strong><br />
Viene previsto un incentivo per le imprese che rafforzano la struttura patrimoniale aumentando il capitale proprio rispetto a quello esistente al 31/12/2010, mediante nuovi apporti o accantonamento di utili.</p>
<p><strong>Novità in arrivo per l’Isee (art. 5)</strong></p>
<p>Cambiano i criteri per la determinazione dell’Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) sulla base di un provvedimento che sara&#8217; emanato entro il 31 maggio 2012 e che prendera&#8217; in considerazione ulteriori parametri per il calcolo del reddito e del patrimonio della famiglia.</p>
<p><strong>In pensione la Tarsu, nuovo tributo per rifiuti e servizi (art. 14)</strong><br />
Dal 1° gennaio 2013 anche il tributo sull’immondizia cambia volto. La nuova imposta si calcola sull’80% della superficie catastale, che puo&#8217; essere accertata – e variata – dal Comune incrociando i propri dati con quelli dell’Agenzia del Territorio.<br />
La tariffa prevede una maggiorazione di 30 centesimi per metro quadrato (che gli enti locali possono aumentare fino a 40) a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni.<br />
I Comuni, inoltre, potranno stabilire riduzioni tariffarie, fino a un massimo del 30%, nei casi di abitazioni con un unico occupante, per chi risiede all’estero più di sei mesi all’anno, per i fabbricati rurali a uso abitativo, per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo.</p>
<p><strong>Una verifica in più per il canone Rai (art. 17)</strong><br />
Imprese e società, con canone Rai speciale, perché attive in determinati settori, dovranno indicare nella loro dichiarazione dei redditi il numero di abbonamento radiotelevisivo, la categoria di appartenenza che determina la particolare tariffa e gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione dei redditi. La misura, in pratica, interessa le attività che utilizzano radio e televisione per realizzare maggiori guadagni, per attirare clienti, come alberghi, bar e altri esercizi aperti al pubblico.</p>
<p><strong>Imposta sulle attività emerse con lo “scudo fiscale” (art. 19, commi da 4 a 10)</strong><br />
Per le attività rimpatriate o regolarizzate usufruendo dello scudo fiscale  e&#8217; prevista l’applicazione di un’imposta straordinaria dell’1,5 per cento.<br />
Saranno gli intermediari finanziari a trattenere la somma dovuta per il prelievo straordinario o a ricevere, da parte del contribuente, il <em>quantum</em> da versare. Due le rate di pari importo e due le scadenze (16 febbraio 2012 e 16 febbraio 2013) per il versamento.</p>
<p>Gli intermediari dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate i nominativi per i quali non e&#8217; stato possibile versare l’imposta. Gli importi a debito saranno riscossi mediante l’iscrizione a ruolo. La sanzione per l’omesso versamento e&#8217; pari al tributo dovuto.</p>
<p><strong>Agevolazioni legate al costo del lavoro (art. 2)</strong></p>
<p>L’Irap relativa alle spese per il personale dipendente e  assimilato diventa deducibile. La disposizione introduce una nuova deroga al principio  di indeducibilità dell’Irap, già in parte mitigato dal Dl 185/2008, che  aveva concesso la possibilità di dedurre il 10% dell’imposta regionale  sulle attività produttive “<em>riferibile alla quota imponibile degli  interessi passivi e oneri assimilati, al netto degli interessi attivi e  proventi assimilati, nonché alla quota imponibile delle spese per il  personale dipendente e assimilato</em>”.</p>
<p>Dal 2012, e&#8217; previsto uno  sconto fiscale, consistente in una maggiore deduzione Irap, per le  imprese che  assumono donne in generale e under 35 a tempo indeterminato. L’agevolazione passa a  10.600 euro (a fronte dei precedenti 4.600 per ogni lavoratore  impiegato), importo che diventa pari a 15.200 euro (prima 9.200 euro)  per ogni incremento occupazionale di lavoratrici e giovani nelle regioni  Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e  Sicilia.</p>
<p><strong>Premi al fine di promuovere la trasparenza e l&#8217;emersione di base imponibile (art. 10)</strong></p>
<p>Dal 2013 ai contribuenti che svolgono attivita&#8217; artistica o  professionale o attivita&#8217; d&#8217;impresa saranno riconosciuti benefici  fiscali, semplificazione degli adempimenti amministrativi, oltre ad  agevolazioni sugli accertamenti, a patto che provvedano all’invio  telematico dei corrispettivi, delle fatture emesse e ricevute e delle  risultanze degli acquisti non soggetti a fattura, e che istituiscano un  conto corrente dedicato ai movimenti finanziari dell’attività  esercitata.</p>
<p>Per chi dichiara, anche per effetto dell’adeguamento, ricavi o compensi  in misura uguale o superiore alle stime degli studi di settore, ed e&#8217; in  regola con gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti per  l’applicazione dello studio, sono preclusi gli accertamenti basati  sulle presunzioni semplici, sono ridotti di un anno i termini di  decadenza per l’attività di accertamento e la determinazione sintetica  del reddito complessivo e&#8217; ammessa a  condizione che lo stesso ecceda di almeno un terzo quello dichiarato.</p>
<p><strong>Emersione di base imponibile (art. 11)</strong></p>
<p>Vengono previste sanzioni penali nei confronti di chi, in sede di accertamento tributario,  esibisce o trasmette atti o documenti falsi o fornisce dati e notizie  non rispondenti al vero.</p>
<p><strong><br />
</strong></div>
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		<title>Imposta sostitutiva immobili: quando conviene?</title>
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		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 07:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Pacini</dc:creator>
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		<description><![CDATA[La nuova imposta sostitutiva sugli immobili si applica soltanto nel caso in cui il contribuente abbia optato per tale modalita&#8217; di tassazione, altrimenti valgono le regole Irpef.
Ma quando conviene?
Intanto e&#8217; possibile solo per gli immobili di tipo abitativo locati per tale uso (quindi non vi rientra un&#8217;abitazione locata come ufficio, ad es.).
L&#8217;aliquota dell&#8217;imposta sostitutiva per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La nuova imposta sostitutiva sugli immobili si applica soltanto nel caso in cui il contribuente abbia optato per tale modalita&#8217; di tassazione, altrimenti valgono le regole Irpef.</p>
<p><strong>Ma quando conviene?</strong></p>
<p>Intanto e&#8217; possibile solo per gli immobili di tipo abitativo locati per tale uso (quindi non vi rientra un&#8217;abitazione locata come ufficio, ad es.).</p>
<p>L&#8217;aliquota dell&#8217;imposta sostitutiva per i contratti con canone libero (circa l&#8217;80% del totale) e&#8217; il 21%. Tale percentuale si sostituisce non solo all&#8217;Irpef ma anche alle addizionali all&#8217;Irpef, all&#8217;imposta di registro e di bollo. Indubbiamente sulla carta e&#8217; quindi conveniente per tutti. Ma occorre tenere presente che in assenza di altri redditi imponibili Irpef, vanno completamente perse le detrazioni fiscali come le spese mediche, le spese per ristrutturazioni ecc..</p>
<p>Meno male che la scelta e&#8217; possibile effettuarla di anno in anno, cosi&#8217; come la revoca. Ma attenzione ai <a href="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2011/04/imposta-sostitutiva-sulle-locazioni-abitative-pubblicato-il-provvedimento-di-attuazione/" >termini</a>.</p>
<p>In caso di comproprieta&#8217; l&#8217;opzione e&#8217; svincolata dagli altri, anche se diventa piu&#8217; complicato il calcolo dell&#8217;imposta di registro per chi rimane soggetto all&#8217;Irpef. Inoltre l&#8217;imposta di bollo e&#8217; dovuta anche in presenza di un solo comproprietario soggetto Irpef per quel contratto.</p>
<p>Ai fini del calcolo della convenienza e&#8217; inoltre da considerare la rinuncia all&#8217;aumento del canone.</p>
<p>Infatti <strong>l&#8217;opzione per l&#8217;imposta sostitutiva e&#8217; valida solo se il locatore comunichi preventivamente, con lettera raccomandata al conduttore, la propria rinuncia alla facolta&#8217; di chiedere l’aggiornamento del canone di locazione</strong>, anche se prevista in contratto a qualsiasi titolo.</p>
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		<title>Imposta sostitutiva sulle locazioni abitative: pubblicato il provvedimento di attuazione</title>
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		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 09:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Pacini</dc:creator>
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		<category><![CDATA[Immobili]]></category>
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		<description><![CDATA[Tempo di scelte per i proprietari di immobili locati.
Contribuenti alla prova della convenienza della nuova imposta sostitutiva o cedolare secca sui redditi di locazione di immobili abitativi e pertinenze (e locati per finalita&#8217; abitative).
Infatti i proprietari (o titolari di altro diritto reale) soggetti privati persone fisiche possono ora scegliere se versare un&#8217;imposta del 21% per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm;">Tempo di scelte per i proprietari di immobili locati.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Contribuenti alla prova della convenienza della nuova imposta sostitutiva o cedolare secca sui redditi di locazione di immobili <strong>abitativi</strong> e pertinenze (e locati per finalita&#8217; abitative).</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Infatti i proprietari (o titolari di altro diritto reale) soggetti <strong>privati persone fisiche</strong> possono ora scegliere se versare un&#8217;imposta del 21% per i canoni maturati soggetti a libero mercato e del 19% per quelli concordati, che sostituisce l&#8217;Irpef, l&#8217;imposta di registro e l&#8217;imposta di  bollo.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><strong>Come  e quando si opta per l&#8217;imposta sostitutiva</strong></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">E&#8217; possibile optare per l&#8217;imposta sostitutiva <strong>in sede di registrazione</strong> del contratto o in caso di <strong>proroga</strong>. La scelta vale per tutto il periodo di durata del contratto o comunque per la durata residua in caso di scelta esercitata nelle annualita&#8217; successive.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">In ogni caso il proprietario puo&#8217; revocare l&#8217;opzione nelle annualita&#8217; successive entro il termine per il pagamento dell&#8217;imposta di registro, imposta che da quell&#8217;anno e&#8217; quindi dovuta. Successivamente e&#8217; comunque consentito ritornare al regime sostitutivo.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><strong>Regole da applicare per il primo anno di applicazione</strong></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Per il primo periodo di applicazione sono stabilite alcune regole particolari</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><strong>Contratti gia&#8217; registrati ovvero con termine di pagamento scaduto fino al 7 aprile 2011</strong></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><strong>Il regime e&#8217; applicabile anche a questi contratti</strong>, ovvero a quelli risolti anticipatamente a tale data. L&#8217;imposta di registro e di bollo gia&#8217; pagate non sono rimborsabili.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><strong>In questo caso il proprietario locatore puo&#8217; applicare la cedolare secca in sede di dichiarazione dei redditi presentata nel 2012 (redditi per il 2011)</strong>.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><strong>Contratti per i quali il termine di registrazione o versamento dell&#8217;imposta di registro scade dal 7 aprile al 6 giugno 2011</strong></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><strong>La registrazione o il versamento possono essere effettuati fino al 6 giugno, e cosi&#8217; anche l&#8217;opzione per la cedolare secca. L&#8217;agenzia delle Entrate sta&#8217; approntando un software per effettuare l&#8217;opzione in via telematica.</strong></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><strong>Versamento degli acconti 2011</strong></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Da notare che se si opta per la tassazione ad imposta sostitutiva, nel corso del 2011 sono dovuti gli acconti, calcolati sull&#8217;85% dell&#8217;imposta e da versare per il 40% entro il 16 giugno e il 60% entro il 30 novembre 11. Se l&#8217;acconto calcolato e&#8217; inferiore a E. 257,52, deve essere versato in un&#8217;unica soluzione entro il 30/11.</p>
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		<title>Cedolare secca su affitti immobili in sostituzione dell&#8217;Irpef</title>
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		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 07:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Pacini</dc:creator>
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		<description><![CDATA[La cedolare secca sugli affitti di immobili e&#8217; in Gazzetta Ufficiale del 23 marzo e quindi applicabile, su opzione del contribuente, su tutti i canoni canoni di locazione del 2011, a partire dal primo gennaio.
Dopo varie vicissitudini e&#8217; stato infatti approvato il decreto attuativo sul federalismo municipale che da il via libera all&#8217;imposta sostitutiva dell&#8217;Irpef [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>cedolare secca sugli affitti di immobili</strong> e&#8217; in Gazzetta Ufficiale del 23 marzo e quindi a<strong>pplicabile, su opzione del contribuente, su tutti i canoni canoni di locazione del 2011</strong>, a partire dal primo gennaio.<img class="alignright size-thumbnail wp-image-1518" title="iva imposte immobili" src="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2010/04/iva-imposte-immobili-150x150.jpg" alt="iva imposte immobili" width="150" height="150" /></p>
<p>Dopo varie vicissitudini e&#8217; stato infatti approvato il decreto attuativo sul federalismo municipale che da il via libera all&#8217;imposta sostitutiva dell&#8217;Irpef per i redditi degli <strong>immobili locati ad uso abitativo</strong>.</p>
<p>La nuova imposta e&#8217; alternativa non solo l’attuale tassazione ai fini IRPEF ma anche l’imposta di registro, con un&#8217;<strong>aliquota fissa del 21%</strong> e del 19% per i canoni agevolati.</p>
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		<title>Leasing finanziaria 2011: imposta sostitutiva entro il 31 marzo e modifiche a imposta registro</title>
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		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 07:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Pacini</dc:creator>
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		<category><![CDATA[Finanziaria]]></category>
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		<description><![CDATA[Legge finanziara o di stabilita&#8217; per il 2011, ha previsto alcune modifiche alla disciplina della cessione dei fabbricati strumentali (anche da costruire o in corso di costruzione) da concedere in   leasing.


Piu&#8217; precisamente l&#8217;utilizzatore del bene e&#8217; solidalmente responsabile con la societa&#8217; concedente per il pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale. Inoltre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Legge finanziara o di stabilita&#8217; per il 2011, ha previsto alcune modifiche alla disciplina della cessione dei fabbricati strumentali (anche da costruire o in corso di costruzione) da concedere in   <strong>leasing.</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-1798" title="imposte-leasing" src="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2011/01/imposte-leasing-150x150.jpg" alt="imposte-leasing" width="150" height="150" /><br />
</strong></p>
<p>Piu&#8217; precisamente <strong>l&#8217;utilizzatore del bene e&#8217; solidalmente responsabile con la societa&#8217; concedente per il pagamento delle imposte </strong>di registro, ipotecaria e catastale. Inoltre le stesse imposte sono dovute, diversamente da come era fino ad ora, <strong>in misura piena,</strong> anziche&#8217; ridotta al 50%,<strong> complessivamente nella misura del 4%</strong> per i trasferimenti effettuati a favore della societa&#8217; di leasing, mentre e&#8217; prevista <strong>l&#8217;applicazione dell’imposta in misura fissa all’atto del riscatto</strong>.</p>
<p>A ben vedere quindi sono state parificate ai fini dell’applicazione delle imposte ipotecarie e catastali, le ipotesi di acquisto dell&#8217;immobile tramite societa&#8217; di leasing con quella di acquisto diretto. Cio&#8217; in quanto e&#8217; stato prevista in ogni caso l’applicazione delle imposte proporzionali nella misura complessiva del 4%. Tali imposte sono applicate, nel caso di acquisto con contratto di locazione finanziaria, all’atto dell’acquisto dell’immobile da parte della societa&#8217; di leasing, mentre sono doute in misura fissa al momento del riscatto.</p>
<p>Ma il contenuto della legge finanziaria non finisce qui, prevendendo infatti <strong>un’imposta sostitutiva delle imposte ipotecarie e catastali per i contratti in essere al 01/01/2011 </strong>per tutti i contratti di locazione finanziaria di immobili, sia abitativi che strumentali.</p>
<p>Tale imposta <strong>dovra&#8217; essere</strong> <strong>versata entro il 31/03/2011</strong> con modalita&#8217; che saranno in seguito stabilite.</p>
<p>L&#8217;importo da versare sara&#8217; pari alla differenza tra l’imposta ipotecaria e catastale  applicabile in sede di riscatto (2% o 3%  sull&#8217;importo finanziato, al netto dell’imposta di registro  pagata durante la vigenza del contratto) e un ammontare forfetario del  4% moltiplicato per gli anni di durata residua del contratto. <strong>Un balzello di non poco conto</strong>.</p>
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		<title>Proroga regolarizzazione immobili al 31 marzo</title>
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		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 07:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Pacini</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Immobili]]></category>

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		<description><![CDATA[E&#8217; stata prorogato a 31/03/11 il termine per la presentazione in catasto della documentazione per a regolarizzazione delle case fantasma ovvero di quelle non presenti sulle mappe catastali e di aggiornamento di quelle modificate.
Dato che la scadenza iniziale era il 31/12 scorso, chi fosse interessato alla questione e&#8217; consigliabile prenda contatto con un tecnico per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Proroga" src="http://www.nuovofiscooggi.it/files/imagecache/img_notizia_1/immagini_articoli/u26/01-06-11calendar.jpg" alt="" width="190" height="188" />E&#8217; stata prorogato a 31/03/11 il termine per la presentazione in catasto della documentazione per a regolarizzazione delle <a href="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2010/12/regolarizzazione-immobili-non-iscritti-in-catasto-entro-il-31-dicembre/" >case fantasma</a> ovvero di quelle non presenti sulle mappe catastali e di aggiornamento di quelle modificate.</p>
<p>Dato che la scadenza iniziale era il 31/12 scorso, chi fosse interessato alla questione e&#8217; consigliabile prenda contatto con un tecnico per farsi consigliare nel modo migliore.</p>
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		<title>Vendite abitazioni nuove: portato a 5 anni il periodo per l&#8217;imponibilita&#8217; Iva</title>
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		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 08:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Pacini</dc:creator>
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		<category><![CDATA[Edilizia]]></category>
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		<category><![CDATA[Iva]]></category>

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		<description><![CDATA[Vendite abitazioni: periodo applicabilita&#8217; dell&#8217;Iva da 4 a 5 anni
Con la legge di stabilta&#8217; 2011 e&#8217; stato ampliato di un anno, passando quindi da 4 a 5 anni dall&#8217;ultimazione, il periodo in cui le cessioni di fabbricati abitativi sono imponibili.
Cosi&#8217; dal 1^ gennaio 2011 le imprese che hanno costruito gli immobili o che li hanno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste" style="overflow-y: hidden; left: -10000px; overflow-x: hidden; width: 1px; position: absolute; top: 0px; height: 1px;">Vendite abitazioni: periodo applicabilita&#8217; dell&#8217;Iva da 4 a 5 anni</div>
<div id="_mcePaste" style="overflow-y: hidden; left: -10000px; overflow-x: hidden; width: 1px; position: absolute; top: 0px; height: 1px;">Con la legge di stabilta&#8217; 2011 e&#8217; stato ampliato di un anno, passando quindi da 4 a 5 anni dall&#8217;ultimazione, il periodo in cui le cessioni di fabbricati abitativi sono imponibili.</div>
<div id="_mcePaste" style="overflow-y: hidden; left: -10000px; overflow-x: hidden; width: 1px; position: absolute; top: 0px; height: 1px;">Cosi&#8217; dal 1^ gennaio 2011 le imprese che hanno costruito gli immobili o che li hanno ristrutturati avranno un anno di tempo in piu&#8217; per vendere con applicazione dell&#8217;Iva. E questo a tutto favore delle imprese che potranno cosi&#8217; evitare le conseguenze negative sul diritto alla detrazione a monte che comporterebbe porre in essere operazioni esenti Iva (indetraibilita&#8217;, pro-rata, rettifica della detrazione).</div>
<div>Vendite abitazioni da parte di imprese di costruzione: il periodo di applicabilita&#8217; dell&#8217;Iva passa da 4 a 5 anni</div>
<div><img class="size-thumbnail wp-image-1518 aligncenter" title="iva imposte immobili" src="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2010/04/iva-imposte-immobili-150x150.jpg" alt="iva imposte immobili" width="150" height="150" /><br />
Con la legge di stabilta&#8217; 2011 e&#8217; stato ampliato di un anno, passando quindi da 4 a 5 anni dall&#8217;ultimazione, il periodo in cui le cessioni di fabbricati abitativi sono imponibili.<br />
Cosi&#8217; dal 1^ gennaio 2011 le imprese che hanno costruito gli immobili o che li hanno ristrutturati avranno un anno di tempo in piu&#8217; per vendere con applicazione dell&#8217;Iva.<br />
Questo naturalmente a beneficio delle imprese stesse che quindi possono rimandare le conseguenze sfavorevoli della vendita senza applicazione dell&#8217;Iva in quanto operazione esente, conseguenze sul diritto alla detrazione a monte ovvero indetraibilita&#8217;, pro-rata e rettifica della detrazione.<br />
Quindi a seguito delle modifiche apportate dalla Legge 220/2010 dal primo gennaio 2011 sono esenti dall&#8217;imposta le cessioni di fabbricati a destinazione abitativa escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici o da imprese che vi hanno eseguito interventi di recupero di cui all&#8217;art. 31 lettere c), d), ed e) L. 457/78, effettuate entro 5 anni dalla data di ultimazione.<br />
La modifica ha effetto dal 1 gennaio 2011 e quindi e&#8217; da ritenere che rimangono in vigore i vecchi termini per tutte le operazioni per le quali in termine e&#8217; gia&#8217; scaduto al 31/12/2010.</div>
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		<title>Finanziaria 2011 e regime Iva cessione immobili uso abitativo</title>
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		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 07:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Pacini</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[Immobili]]></category>
		<category><![CDATA[Iva]]></category>

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		<description><![CDATA[Nei giorni scorsi la Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge contenente la Legge di stabilita&#8217; 2011, gia&#8217; conosciuta come manovra Finanziaria per il 2011.
Una disposizione contenuta in questo disegno di legge riguarda il regime Iva di applicabile alle cessioni di immobili ad uso abitativo.
Questa norma sara&#8217; senz&#8217;altro ben accolta dalle imprese edili [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Nei giorni scorsi la Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge contenente la Legge di stabilita&#8217; 2011, gia&#8217; conosciuta come manovra Finanziaria per il 2011.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Una disposizione contenuta in questo disegno di legge riguarda il regime Iva di applicabile alle cessioni di immobili ad uso abitativo.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Questa norma sara&#8217; senz&#8217;altro ben accolta dalle imprese edili di costruzione, in particolare in questo momento di crisi e rallentamento nelle vendite, in quanto viene esteso di un anno il regime di imponibilita&#8217; Iva previsto per le cessioni di immobili ad uso abitativo dall’art. 10, comma 1, n. 8-bis, DPR n. 633/72.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Saranno quindi imponibili Iva le cessioni effettuate entro 5 anni, e non piu&#8217; quindi entro 4, dalla costruzione o dalla ristrutturazione da parte delle imprese costruttrici o da quelle che hanno effettuato gli interventi di recupero.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Per la definitività delle novità di seguito sintetizzate si dovrà attendere l’approvazione da parte del Senato, prevista entro la prima metà del prossimo mese di dicembre.</div>
<p>Nei giorni scorsi la Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge contenente la Legge di stabilita&#8217; 2011, gia&#8217; conosciuta come manovra Finanziaria per il 2011.</p>
<p>Una disposizione contenuta in questo disegno di legge riguarda il <strong>regime Iva di applicabile alle cessioni di immobili ad uso abitativo</strong>.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1578" title="casa sole" src="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2010/05/casa-sole.jpg" alt="casa sole" width="260" height="270" /></p>
<p>Questa norma sara&#8217; senz&#8217;altro<strong> ben accolta dalle imprese edili di costruzione</strong>, in particolare in questo momento di crisi e rallentamento nelle vendite, in quanto <strong>viene esteso di un anno il regime di imponibilita&#8217; Iva per le cessioni di immobili ad uso abitativo</strong> previsto dall’art. 10, comma 1, n. 8-bis, DPR n. 633/72.</p>
<p>Saranno quindi <strong>imponibili Iva le cessioni effettuate entro 5 anni</strong>, e non piu&#8217; quindi entro 4,<strong> dalla costruzione o dalla ristrutturazione </strong>da parte delle imprese costruttrici o da quelle che hanno effettuato gli interventi di recupero.</p>
<p><strong>Per la definitività delle novità di seguito sintetizzate si dovrà attendere l’approvazione da parte del Senato</strong>, prevista entro la prima metà del prossimo mese di dicembre.</p>
<div id="crp_related"><h3>Articoli correlati:</h3><ul><li><a href="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2010/12/vendite-abitazioni-periodo-applicabilita-delliva-da-4-a-5-anni/"  rel="bookmark">Vendite abitazioni nuove: portato a 5 anni il periodo per l'imponibilita' Iva</a></li><li><a href="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2011/11/acconto-iva-2001-entro-il-2712/"  rel="bookmark">Acconto Iva 2011 entro il 27/12</a></li><li><a href="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2011/04/contributo-revisione-cooperative-biennio-2011-2012/"  rel="bookmark">Contributo revisione cooperative biennio 2011-2012</a></li><li><a href="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2011/07/associazione-tra-professionisti-variazione-quote-partecipazione-entro-il-termine-di-invio-di-unico/"  rel="bookmark">Associazione tra professionisti: variazione quote partecipazione entro il termine di invio di Unico</a></li><li><a href="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2009/04/vendita-di-immobili-di-tipo-abitativo-e-liva/"  rel="bookmark">Vendita di immobili di tipo abitativo e l'Iva</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Scadenza versamento saldo Ici 2010</title>
		<link>http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2010/10/scadenza-versamento-saldo-ici-2010/</link>
		<comments>http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2010/10/scadenza-versamento-saldo-ici-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2010 16:45:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Pacini</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Immobili]]></category>
		<category><![CDATA[Scadenze]]></category>

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		<description><![CDATA[
Il 16 Dicembre 2010 scade il termine per il pagamento del saldo ICI (Imposta comunale sugli immobili).
Nel caso in cui la propria situazione immobiliare sia variata nel corso dell’anno o varierà entro il 15 dicembre (ad esempio acquisto o vendita di immobili, attribuzione di nuova  rendita, variazione residenza, ecc.),  è necessario che ciò venga [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p style="text-align: justify;">Il <strong>16 Dicembre</strong> <strong>2010</strong> <strong>scade</strong> il termine per il pagamento del saldo <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Imposta_comunale_sugli_immobili" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/it.wikipedia.org');" target="_blank">ICI</a> (Imposta comunale sugli immobili).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso in cui la propria <strong>situazione immobiliare sia variata nel corso dell’anno o varierà entro il 15 dicembre</strong> (ad esempio acquisto o vendita di immobili, attribuzione di nuova  rendita, variazione residenza, ecc.),  è necessario che ciò venga  comunicato a chi effettua il calcolo, consegnando copia della  documentazione utile.</p>
<p style="text-align: center;"><img title="ici" src="http://www.comune.susegana.tv.it/uploaded_images/ici.jpg" alt="" width="300" height="300" /></p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso in cui, invece, la variazione  sia successiva (quindi dal 16 al 31 dicembre) non ne verra’ tenuto conto  per questa scadenza ma dovra’ essere considerata per il 16 giugno  dell’anno prossimo.</p>
<p style="text-align: justify;">Per qualsiasi dubbio e’ necessario contattare il proprio consulente.</p>
</div>
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		<title>Manovra correttiva 2010: novita&#8217; fiscali</title>
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		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 07:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Pacini</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Contante]]></category>
		<category><![CDATA[Detrazione 36%]]></category>
		<category><![CDATA[Immobili]]></category>
		<category><![CDATA[Iva]]></category>
		<category><![CDATA[Ritenute d'acconto]]></category>

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		<description><![CDATA[Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DL 78/2010 e&#8217; entrata in vigore la c.d. manovra correttiva per il 2010, che potra&#8217; tuttavia subire modifiche in sede di conversione in legge. Vediamo le principali novita&#8217;.

Limiti all&#8217;uso del contante
Vengono rivisti i limiti all&#8217;uso del contante e titoli al portatore. Viene infatti ridotta la soglia dagli attuali [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DL 78/2010 <b>e&#8217; entrata in vigore la c.d. manovra correttiva per il 2010, che potra&#8217; tuttavia subire modifiche in sede di conversione in legge. Vediamo le principali novita&#8217;</b>.</p>
<p style="text-align: center;" mce_style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1617" title="firma manovra" src="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2010/06/firma-manovra-300x184.jpg" mce_src="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2010/06/firma-manovra-300x184.jpg" alt="firma manovra" height="184" width="300"></p>
<p><b>Limiti all&#8217;uso del contante</b></p>
<p>Vengono rivisti i limiti all&#8217;uso del contante e titoli al portatore. Viene infatti ridotta la soglia dagli attuali E. 12.500,00 a E. 5.000,00.</p>
<p>Cio&#8217; significa che<b> i pagamenti con denaro contante o libretti al portatore e&#8217; possibile solo per importi inferiori ad E. 5.000,00</b> e che gli assegni possono essere emessi senza la clausola di non trasferibilita&#8217; solo per importi inferiori ad E. 5.000,00.</p>
<p>I libretti al portatore dovranno essere estinti o riportati al di sotto di E. 5.000,00 entro il 30/06/2011.</p>
<p>In caso di violazioni sono previste sanzioni non inferiori ad E. 3.000,00.</p>
<p><b>Elenco clienti e fornitori<br />
</b></p>
<p>E&#8217; stato previsto che per contrastare le frodi Iva si debbano comunicare all&#8217;Agenzia delle Entrate le operazioni superiori ad E. 3.000,00.</p>
<p><b>Dati catastali negli atti immobiliari</b></p>
<p>Oltre che negli atti notarili anche nei contratti di locazione o affitto di beni immobili, nonché la loro cessione, risoluzione o proroga, si dovranno indicare i dati catastali degli immobili. L’omissione è punita con la sanzione dal 120% al 240% dell’imposta.</p>
<p><b>Imprese &#8220;apri e chiudi&#8221; e &#8220;in perdita sistematica&#8221;<br />
</b></p>
<p>Sara&#8217; posta particolare attenzione alle imprese che cessano l&#8217;attivita&#8217; entro un anno dalla data di inizio, infatti verranno inserite in una lista di soggetti da sottoporre a controllo. Stesso discorso per le imprese in perdita sistematica, ove la perdita non sia determinata da compensi erogati agli amministratori.</p>
<p><b>Ritenuta d&#8217;acconto su pagamenti per i quali si beneficia di detrazioni e deduzioni (ad es. detrazione del 36% su interventi edili)<br />
</b></p>
<p>A decorrere dal 01/07/10 in presenza di un pagamento con bonifico bancario o postale da parte di soggetti che per quella spesa beneficiano di una deduzione o una detrazione d’imposta la banca o la Posta e&#8217; tenuta ad operare una ritenuta del 10% a titolo di acconto al momento del pagamento al beneficiario. Di conseguenza il beneficiario incassera&#8217; un importo al netto della ritenuta.<br />
Con uno specifico provvedimento verranno individuati i pagamenti interessati da tale disposizione.</p>
<p><b>Operazioni intracomunitarie per imprese di nuova costituzione<br /></b></p>
<p>I soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie dovranno comunicarlo nella comunicazione di inizio attività. L&#8217;Ufficio potra&#8217; negare l&#8217;autorizzazione a tali operazioni entro 30 giorni dall’attribuzione della partita IVA.</p>
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		<title>Valutazione degli immobili, abrogazione valori Omi</title>
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		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 07:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Pacini</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[Immobili]]></category>
		<category><![CDATA[Imposte dirette]]></category>
		<category><![CDATA[Iva]]></category>

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		<description><![CDATA[Valutazione degli immobili, abrogazione valori Omi
Con la circolare 18/E del 2010 l&#8217;Agenzia delle Entrate a commento dell&#8217;art. 24 co. 4 e 5 della L. 88/2009 (Legge comunitaria) ha chiarito che l&#8217;abrogazione della presunzione legale dei valori Omi, declassata a presunzione semplice, deve essere intesa anche per il passato. In conseguenza di cio&#8217; il contenzioso deve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Valutazione degli immobili, abrogazione valori Omi</h2>
<p>Con la <strong>circolare 18/E del 2010</strong> l&#8217;Agenzia delle Entrate a commento dell&#8217;art. 24 co. 4 e 5 della L. 88/2009 (<strong>Legge comunitaria</strong>) ha chiarito che <strong>l&#8217;abrogazione della presunzione legale dei valori Omi, declassata a presunzione semplice, deve essere intesa anche per il passato</strong>. In conseguenza di cio&#8217; il <strong>contenzioso </strong>deve essere <strong>abbandonato </strong>in tutti quei casi in cui l&#8217;accertamento sia basato esclusivamente sullo scostamento dai valori Omi e non faccia riferimento ad altre prove quali il valore del mutuo, i corrispettivi di atti precedenti ecc..</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1518" title="iva imposte immobili" src="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2010/04/iva-imposte-immobili-300x227.jpg" alt="iva imposte immobili" width="300" height="227" /></p>
<p>Ricordiamo che con la Legge comunitaria lo Stato Italiano ha evitato la continuazione della procedura di infrazione in materia <strong>Iva </strong>ma ha deciso di allineare a questa anche la normativa<strong> imposte dirette</strong>.</p>
<p><strong>In pratica i valori Omi non si applicano da soli, ne&#8217; a fini Iva ne&#8217; imposte dirette,</strong> ma possono essere utilizzati insieme ad indagini finanziarie, redditometro, manifesta antieconomicita&#8217; dell&#8217;operazione. Dal canto suo il contribuente potrebbe giustificarsi evidenziando la diversa tipologia dell&#8217;immobile, la presenza di rapporti di parentela con l&#8217;acquirente o, e queste sono motivazioni molto attuali, necessita&#8217; di reperire rapidamente liquidita&#8217; e crisi di mercato.</p>
<p>22/04/10</p>
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		<title>Scadenza pagamento saldo Ici 2009</title>
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		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 22:40:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Pacini</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Immobili]]></category>

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		<description><![CDATA[Il 16 Dicembre scade il termine per il pagamento del saldo ICI (Imposta comunale sugli immobili).
Nel caso in cui la propria situazione immobiliare sia variata nel corso dell’anno o varierà entro il 15 dicembre (ad esempio acquisto o vendita di immobili, attribuzione di nuova rendita, variazione residenza, ecc.),  è necessario che ciò venga comunicato a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il <strong>16 Dicembre</strong> <strong>scade</strong> il termine per il pagamento del saldo <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Imposta_comunale_sugli_immobili" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/it.wikipedia.org');" target="_blank">ICI</a> (Imposta comunale sugli immobili).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso in cui la propria <strong>situazione immobiliare sia variata nel corso dell’anno o varierà entro il 15 dicembre</strong> (ad esempio acquisto o vendita di immobili, attribuzione di nuova rendita, variazione residenza, ecc.),  è necessario che ciò venga comunicato a chi effettua il calcolo, consegnando copia della documentazione utile.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="ici" src="http://www.comune.susegana.tv.it/uploaded_images/ici.jpg" alt="" width="300" height="300" /></p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso in cui, invece, la variazione sia successiva (quindi dal 16 al 31 dicembre) non ne verra&#8217; tenuto conto per questa scadenza ma dovra&#8217; essere considerata per il 16 giugno dell&#8217;anno venturo.</p>
<p style="text-align: justify;">Per qualsiasi dubbio e&#8217; necessario contattare il proprio consulente.</p>
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		<item>
		<title>Valore degli immobili in chiave comunitaria</title>
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		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 21:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Pacini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circolari]]></category>
		<category><![CDATA[Accertamento]]></category>
		<category><![CDATA[Edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[Immobili]]></category>
		<category><![CDATA[Imposte dirette]]></category>
		<category><![CDATA[Iva]]></category>

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		<description><![CDATA[Ieri è stata approvata in via definitiva la Legge comunitaria 2008, che rivede la normativa italiana per quanto riguarda, tra l&#8217;altro, il valore normale da attribuire alle cessioni di immobili.

La Legge 223/2006 aveva infatti introdotto la possibilità di effettuare accertamenti basati sul valore normale, sia ai fini Iva che imposte dirette. In pratica era stato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ieri è stata approvata in via definitiva la <strong>Legge comunitaria</strong> 2008, che rivede la normativa italiana per quanto riguarda, tra l&#8217;altro, il valore normale da attribuire alle <strong>cessioni di immobili</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-803" title="comunitaria" src="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2009/06/comunitaria.jpg" alt="comunitaria" width="171" height="154" /></p>
<p style="text-align: justify;">La Legge 223/2006 aveva infatti introdotto la possibilità di effettuare accertamenti basati sul valore normale, sia ai fini Iva che imposte dirette. In pratica era stato abbandonato il criterio di determinazione del valore basato sulla rendita catastale ed era stata data la possibilità agli uffici impositivi di effettuare accertamenti sulla base dei valori di mercato dei beni. L&#8217;Unione Europea non ha trovato corretto questo modo di procedere, dovendosi invece, semmai, ricostruire il corrispetttivo di quella specifica compravendita immobiliare anzichè basarsi su criteri di mercato che magari proprio per quell&#8217;atto non vanno bene.</p>
<p style="text-align: justify;">Ecco che da <strong>adesso il valore normale torna a costituire soltanto un elemento indiziario </strong>nella determinazione del valore della vendita</p>
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		</item>
		<item>
		<title>ABROGAZIONE VALORE NORMALE NELLE COMPRAVENDITE IMMOBILIARI</title>
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		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 20:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Pacini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circolari]]></category>
		<category><![CDATA[Edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[Immobili]]></category>
		<category><![CDATA[Iva]]></category>

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		<description><![CDATA[E&#8217; noto che dal 04/07/2006 il DL 223/2006 ha consentito, in sede di accertamento imposte sui redditi e Iva, l&#8217;utilizzo del valore normale nelle compravendite immobiliari,  ossia il valore di mercato.

Precedentemente tale possibilità di rettifica non era contemplata, in quanto erano inibite verifiche nel caso in cui il corrispettivo della cessione immobiliare fosse superiore al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">E&#8217; noto che dal 04/07/2006 il DL 223/2006 ha consentito, in sede di accertamento imposte sui redditi e Iva, l&#8217;utilizzo del <strong>valore normale nelle compravendite immobiliari</strong>,  <strong>ossia il valore di mercato</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-507" title="cantiere_edile" src="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2009/04/cantiere_edile.jpg" alt="cantiere_edile" width="510" height="341" /></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Precedentemente </strong>tale possibilità di rettifica non era contemplata, in quanto erano inibite verifiche nel caso in cui il corrispettivo della cessione immobiliare fosse superiore al valore della <strong>rendita catastale</strong> rivalutata. In pratica il parametro di riferimento era un valore generalmente assai più basso del valore di mercato. In sede di verifica poteva essere attribuito un valore superiore (alla rendita) solo nel caso in cui da un qualunque documento risultasse un corrispettivo superiore a quello dichiarato.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel giugno 2008 l&#8217;Unione Europea ha costituito in mora il Governo Italiano, sollevando alcune <strong>critiche sul medoto  attuale di calcolo dell&#8217;Iva</strong> sugli immobili. E&#8217; stata richiamata l&#8217;attenzione sulla possibile illegittimità delle norma in merito alla rilevanza del valore normale anzichè del corrispettivo pattuito. La considerazione, condivisibile, è che l&#8217;imposta deve essere versata sulla base del prezzo risultante da una contrattazione e da condizioni soggettive e oggettive uniche, differenti da ogni altro caso e non su valori medi convalidati dall&#8217;Osservatorio dell&#8217;Agenzia delle Entrate, tutto in ossequio al dettato costituzionale dell&#8217;art. 53.</p>
<p style="text-align: justify;">Le modifiche <strong>in corso di approvazione </strong>comportano l &#8216;<strong>abrogazione delle norme attuali che consentono l&#8217;accertamento sulla base del valore normale, ripristinando di fatto la situazione previgente</strong>.</p>
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		<title>Vendita di immobili di tipo abitativo e l&#8217;Iva</title>
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		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 21:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Pacini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circolari]]></category>
		<category><![CDATA[Immobili]]></category>
		<category><![CDATA[Iva]]></category>

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		<description><![CDATA[
La vendita di abitazioni è esente Iva ai sensi dell&#8217;art. 10 Dpr 633/72, n. 8-bis, ad eccezione del caso in cui l&#8217;immobile sia venduto, entro 4 anni dall&#8217;ultimazione dei lavori, dall&#8217;impresa costruttrice o dall&#8217;impresa che sullo stesso vi ha eseguito interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia ed urbanistica.
Per ultimazione dei lavori deve intendersi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 	 	 --></p>
<p align="justify"><strong>La vendita di abitazioni è esente Iva</strong> ai sensi dell&#8217;art. 10 Dpr 633/72, n. 8-bis, <strong>ad eccezione</strong> del caso in cui l&#8217;immobile <strong>sia venduto, entro 4 anni dall&#8217;ultimazione dei lavori</strong>, dall&#8217;impresa costruttrice o dall&#8217;impresa che sullo stesso vi ha eseguito interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia ed urbanistica.</p>
<p align="justify">Per <strong>ultimazione dei lavori</strong> deve intendersi il <strong>momento in cui l&#8217;immobile è idoneo ad espletare la sua funzione</strong>, ovvero è idoneo ad essere destinato al consumo. A tal fine quindi non qualifica l&#8217;attestazione di ultimazione  lavori predisposta dal tecnico ed eventualmente depositata presso gli organi amministrativi preposti.</p>
<p align="justify">Per quanto riguarda invece la <strong>cessione di immobili non ultimati</strong>, sia in corso di costruzione  che di ristrutturazione, la circolare 12/E del 2007 ha chiarito che vanno assoggettati ad Iva.</p>
<p align="justify"><img class="aligncenter size-full wp-image-419" title="abitazione" src="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2009/03/abitazione.jpeg" alt="abitazione" width="169" height="165" /></p>
<p align="justify">Con riferimento agli immobili in corso di ristrutturazione è stato precisato che <strong>i lavori devono essere effettivamente in corso</strong>, non essendo sufficienti le sole autorizzazioni amministrative all&#8217;esecuzione dell&#8217;intervento.</p>
<p align="justify">Le <strong>aliquote Iva applicabili</strong> alle cessioni sono le seguenti:</p>
<ul>
<li>
<p align="justify">4% se sussistono i 	requisiti &#8220;prima casa&#8221; (n. 21, Tab. A, parte II Dpr 633/72);</p>
</li>
<li>
<p align="justify">10% se non 	sussistono i requisiti prima casa (n. 127-undecies, Tab. A, parte 	III Dpr 633/72);</p>
</li>
<li>
<p align="justify">20% se sull&#8217;immobile 	sono in corso interventi di recupero e il cedente è l&#8217;impresa che 	sta realizzando tali interventi.</p>
</li>
</ul>
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		<title>Ora a regime l&#8217;aliquota Iva del 10% sulle ristrutturazioni</title>
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		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 12:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Pacini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circolari]]></category>
		<category><![CDATA[Detrazione 36%]]></category>
		<category><![CDATA[Immobili]]></category>
		<category><![CDATA[Iva]]></category>

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		<description><![CDATA[
L&#8217;aliquota Iva del 10% sulle manutenzioni di abitazioni o condomini a prevalente destinazione abitativa è una misura agevolativa che diventa senza scadenza. Infatti l&#8217;Europa ha autorizzato i paesi membri a ridurre in via permanente l&#8217;aliquota nei settori ad alta intensità di manodopera tra i quali l&#8217;edilizia. Prima l&#8217;applicazione era stata concessa fino al 31/12/2010.
Ciò consente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 	 	 --></p>
<p align="justify"><strong>L&#8217;aliquota Iva del 10% sulle manutenzioni di abitazioni o condomini a prevalente destinazione abitativa</strong> è una misura agevolativa che diventa senza scadenza. Infatti l&#8217;Europa ha autorizzato i paesi membri a ridurre <strong>in via permanente</strong> l&#8217;aliquota nei settori ad alta intensità di manodopera tra i quali l&#8217;edilizia. Prima l&#8217;applicazione era stata concessa fino al 31/12/2010.</p>
<p align="justify">Ciò consente di programmare in modo migliore i lavori di ristrutturazione, anche nei casi in cui vi siano molti soggetti coinvolti nella decisione, ad esempio nei condomini.</p>
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		<title>La conversione in legge del decreto &#8220;anti crisi&#8221;</title>
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		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 10:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Pacini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circolari]]></category>
		<category><![CDATA[Accertamento]]></category>
		<category><![CDATA[Compensazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Contributi]]></category>
		<category><![CDATA[Detrazione 55%]]></category>
		<category><![CDATA[Immobili]]></category>
		<category><![CDATA[Iva]]></category>
		<category><![CDATA[Oneri deducibili]]></category>
		<category><![CDATA[Posta elettronica]]></category>
		<category><![CDATA[Ravvedimento]]></category>
		<category><![CDATA[Studi di settore]]></category>

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		<description><![CDATA[Il &#8220;Decreto anti-crisi&#8221; è stato recentemente approvato dalla Camera e considerato che il testo non dovrebbe subire in Senato, lo stesso dovrebbe essere ritenuto definito. Si evidenziano le principali novità apportate in sede di conversione in legge.

ESIGIBILITÀ DIFFERITA DELL&#8217;IVA (art. 7)
E&#8217; stata confermata la possibilità di applicare l&#8217;esigibilità differita dell&#8217;IVA alle cessioni e prestazioni effettuate [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Il &#8220;Decreto anti-crisi&#8221; è stato recentemente approvato dalla Camera e considerato che il testo non dovrebbe subire in Senato, lo stesso dovrebbe essere ritenuto definito. S</strong><em><strong>i evidenziano le principali novità apportate in sede di conversione in legge.</strong></em></p>
<p align="justify">
<p align="center"><strong>ESIGIBILITÀ DIFFERITA DELL&#8217;IVA (art. 7)</strong></p>
<p align="justify">E&#8217; stata <strong>confermata la possibilità di applicare l&#8217;esigibilità differita dell&#8217;IVA</strong> alle cessioni e prestazioni effettuate nei confronti dei soggetti IVA. Sono escluse le operazioni effettuate da soggetti che applicano regimi speciali e delle operazioni fatte nei confronti di soggetti che assolvono l&#8217;IVA con applicazione del reverse charge. E&#8217; stata peraltro eliminata la natura sperimentale della nuova disposizione che quindi viene prevista come disposizione a regime. Per l&#8217;operatività della stessa <strong>tuttavia occorre attendere l&#8217;autorizzazione dell&#8217;Unione Europea e un apposito Decreto ministeriale</strong>.</p>
<p align="justify">
<p align="center"><strong>RIDUZIONE COSTO RAVVEDIMENTO OPEROSO (art. 16, comma 5)</strong></p>
<p align="justify">È confermata la riduzione del costo del ravvedimento operoso che ora sono previste nelle seguenti misure:</p>
<p align="justify">Omesso versamento regolarizzato entro 30 giorni: 2,5%;</p>
<p align="justify">Omesso versamento regolarizzato entro il termine di presentazione della dichiarazione dell&#8217;anno successivo o entro un anno se non prevista la dichiarazione: 3%;</p>
<p align="justify">Omessa dichiarazione regolarizzata entro 90 giorni: 2,5%.</p>
<p align="justify">
<p align="center"><strong>OBBLIGO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (art. 16, commi 6 e 7)</strong></p>
<p align="justify">È confermato l&#8217;obbligo <strong>per le società</strong> di nuova costituzione di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) nella domanda di iscrizione al Registro delle Imprese mentre le società già costituite alla data del 29/11/08 dovranno comunicare l&#8217;indirizzo di posta elettronica certificata entro 3 anni dall&#8217;entrata in vigore del Decreto.</p>
<p align="justify">Tale obbligo è applicabile anche ai <strong>professionisti</strong> iscritti in Albi ed Elenchi. Questi ultimi sono tenuti a comunicare ai rispettivi Ordini o Collegi l&#8217;indirizzo di posta elettronica certificata entro il 29/11/09.</p>
<p align="justify">In sede di conversione, è stata specificata la <strong>possibilità di sostituire la PEC con un indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell&#8217;invio e della ricezione delle comunicazioni e l&#8217;integrità del contenuto delle stesse</strong>, garantendo l&#8217;interoperabilità con analoghi sistemi internazionali.</p>
<p align="justify">
<p align="center"><strong>ROTTAMAZIONE LICENZE SETTORE COMMERCIALE E TURISTICO (art. 19-ter)</strong></p>
<p align="justify">É introdotto l&#8217;indennizzo di cui al D.Lgs. n. 207/96 per gli operatori del settore commerciale e turistico che cessano l&#8217;attività nei 3 anni precedenti il pensionamento di vecchiaia nel triennio 2009/2011. Conseguentemente è prorogato fino al 2013 l&#8217;aumento dello 0,09% della contribuzione IVS commercianti.</p>
<p align="justify">
<p align="center"><strong>REVISIONE STUDI DI SETTORE (art. 8 )</strong></p>
<p align="justify">E&#8217; stata confermata la possibilità, ad opera di un apposito Decreto del Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, di integrare gli studi di settore per tenere conto della crisi economica, con riguardo a particolari settori dell&#8217;economia o aree territoriali. Per la rilevazione degli effetti della crisi, a breve saranno disponibili appositi questionari da restituire all&#8217;Amministrazione finanziaria.</p>
<p align="justify">
<p align="center"><strong>LIMITAZIONI ALL&#8217;ACCERTAMENTO PRESUNTIVO E STUDI DI SETTORE (art. 27, comma 4)</strong></p>
<p align="justify">È confermato che nei confronti dei soggetti che aderiscono agli inviti al contraddittorio riferiti agli accertamenti basati sugli studi di settore relativi al periodo d&#8217;imposta 2006 e successivi non possono essere effettuati ulteriori accertamenti basati su presunzioni semplici.</p>
<p align="justify">Tale &#8220;agevolazione&#8221; è applicabile al sussistere delle seguenti condizioni:</p>
<p align="justify">-l&#8217;ammontare delle attività non dichiarate non sia superiore al 40% dei ricavi/compensi dichiarati ovvero l&#8217;ammontare delle attività non dichiarate non sia superiore, in valore assoluto, ad € 50.000;</p>
<p align="justify">-soltanto se nei modelli dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore, relativi all&#8217;annualità interessata dall&#8217;invito, non siano presenti irregolarità (omissioni, infedeltà, indicazioni di cause di inapplicabilità/esclusione inesistenti) che comportano l&#8217;incremento della sanzione per infedele dichiarazione del 10%.</p>
<p align="justify">
<p align="center"><strong>DETRAZIONE 55% (art. 29, commi da 6 a 10)</strong></p>
<p align="justify">Le nuove disposizioni trovano applicazione con riferimento alle spese sostenute nei periodi d&#8217;imposta successivi a quello in corso al 2008.</p>
<p align="justify">Per le spese sostenute a decorrere dal 2009 i soggetti interessati dovranno presentare una comunicazione all&#8217;Agenzia delle Entrate con modalità e termini che saranno definiti da un apposito Provvedimento. <strong>Non è quindi più richiesta la presentazione dell&#8217;istanza preventiva</strong> alla quale il precedente testo del Decreto subordinava la fruizione della detrazione. La detrazione d&#8217;imposta dovrà essere obbligatoriamente ripartita in <strong>5 rate annuali </strong>di pari importo.</p>
<p align="justify">
<p align="center"><strong>AVVISO DI ACCERTAMENTO NON PRECEDUTO DA INVITO AL CONTRADDITTORIO</strong></p>
<p align="center"><strong>(art. 27, comma 4-ter)</strong></p>
<p align="justify"><strong>Vengono ridotte alla metà le sanzioni</strong> se l&#8217;avviso di accertamento o di liquidazione non è stato preceduto dall&#8217;invito al contraddittorio, <strong>ma a condizione che il contribuente rinunci ad impugnare l&#8217;avviso di accertamento o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con adesione  e provveda a pagare</strong>, entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute.</p>
<p align="justify">
<p align="center"><strong>INDEBITE COMPENSAZIONE DI CREDITI D&#8217;IMPOSTA (art. 27, commi da 16 a 19)</strong></p>
<p align="justify">È stato ampliato il termine per  provvedere alla notifica dell&#8217;atto di recupero di crediti inesistenti utilizzati in compensazione, che ora può essere effettuata entro il 31/12 dell&#8217;ottavo anno successivo a quello in cui è avvenuto l&#8217;utilizzo. Inoltre la sanzione per l&#8217;utilizzo in compensazione di crediti d&#8217;imposta inesistenti è fissata nella misura compresa tra il 100% e il 200% dei crediti stessi, pari a quella prevista per le ipotesi di dichiarazione infedele.</p>
<p align="left">
<p style="text-align: center;"><strong>BONUS STRAORDINARIO PER LE FAMIGLIE (art. 1)</strong></p>
<p align="justify">Al fine di favorire i nuclei familiari a basso reddito è confermato il riconoscimento del bonus straordinario. La novità introdotta in sede di conversione riguarda il termine di presentazione della richiesta del bonus al sostituto d&#8217;imposta che è stato differito al 28/02 per la richiesta del bonus in base alle condizioni esistenti nel 2007 mentre rimane al 31/03 in base alle condizioni del 2008.</p>
<p align="justify">
<p align="center"><strong>DETASSAZIONE C.D. &#8220;PREMI DI PRODUTTIVITÀ&#8221; (art. 5)</strong></p>
<p align="justify">È confermata la proroga per il 2009 dell&#8217;assoggettamento all&#8217;imposta sostitutiva pari al 10% delle somme erogate a titolo di &#8220;premi produzione&#8221; introdotto dall&#8217;art. 2, comma 1, lett. c), DL n. 93/2008 su un importo massimo complessivo lordo di € 6.000 e con esclusivo riferimento ai lavoratori dipendenti del settore privato che nel 2008 hanno conseguito un reddito da lavoro dipendente non superiore ad € 35.000. Non è stata invece prorogata l&#8217;agevolazione per le somme relative agli straordinari.</p>
<p align="justify">
<p align="center"><strong>DEDUCIBILITÀ IRAP AI FINI REDDITUALI (art. 6)</strong></p>
<p align="justify">È confermata la deducibilità di una parte dell&#8217;Irap pagata, nel termine del 10%. E&#8217; stato tuttavia precisato che la deducibilità riguarda sia i soggetti Ires che i soggetti Irpef.</p>
<p align="justify">
<p align="center"><strong>RIVALUTAZIONE IMMOBILI (art. 15, commi da 16 a 23)</strong></p>
<p align="justify">È confermata, alle società ed enti non commerciali, la possibilità di rivalutare gli immobili pagando un&#8217;imposta sostitutiva del 7% per gli immobili strumentali e 4% per li immobili civili. È previsto che la validità degli effetti fiscali sia operativa a partire dal  quinto esercizio successivo a quello della rivalutazione ovvero dal 2013.</p>
<p align="justify">
<p align="center"><strong>SOPPRESSIONE DI ALCUNI ADEMPIMENTI (art. 16, commi da 2 a 4)</strong></p>
<p align="justify">È confermata la soppressione dei seguenti adempimenti (peraltro mai entrati in vigore):</p>
<p align="justify">-invio telematico dei corrispettivi previsto dall&#8217;art. 37, commi da 33 a 37-ter, DL n. 223/2006;</p>
<p align="justify">-obbligo di comunicazione preventiva per le compensazioni nel mod. F24 eccedenti € 10.000;</p>
<p align="justify">-obbligo di memorizzare su supporto elettronico le operazioni effettuate tramite distributori automatici.</p>
<p align="justify">
<p align="center"><strong>CONSERVAZIONE ELETTRONICA DI REGISTRI (art. 16, commi 12-bis e 12-ter)</strong></p>
<p align="justify">Viene ammessa la possibilità di predisposizione e tenuta oltre che dei libri contabili anche di quelli sociali con strumenti informatici.</p>
<p align="justify">
<p align="center"><strong>ABROGAZIONE LIBRO SOCI (art. 16, commi da 12-quater a 12-undecies)</strong></p>
<p align="justify">Per effetto dell&#8217;abrogazione del n. 1) del comma 1 dell&#8217;art. 2478, C.c., il libro soci <strong>nelle srl</strong> è abolito. Di conseguenza viene modificato l&#8217;art. 2472, C.c., prevedendo che, in caso di trasferimento delle partecipazioni sociali lo stesso abbia effetto, di fronte alla società, dal momento del deposito dell&#8217;atto presso il Registro delle Imprese, anziché dall&#8217;iscrizione nel libro soci. Viene stabilito che i 30 giorni entro i quali gli amministratori devono depositare presso il Registro delle Imprese l&#8217;apposita dichiarazione richiesta nel caso di trasferimento dell&#8217;intera partecipazione appartenente ad un solo o di mutamento della persona del socio decorrano dall&#8217;avvenuta variazione della compagine sociale anziché dall&#8217;iscrizione nel libro soci. Viene eliminato l&#8217;obbligo di deposito al Registro delle Imprese dell&#8217;elenco soci in sede di deposito del bilancio d&#8217;esercizio. Le novità in esame si applicano dal sessantesimo giorno successivo all&#8217;entrata in vigore della legge di conversione; gli amministratori delle srl, entro tale termine, devono depositare presso il Registro delle Imprese un&#8217;apposita dichiarazione per integrare i dati in possesso della CCIAA con quelli del libro soci.</p>
<p align="justify">
<p align="center"><strong>COMUNICAZIONE DEI DATI E NOTIZIE RILEVANTI PER GLI ENTI ASSOCIATIVI (art. 30)</strong></p>
<p align="justify">È confermato che il riconoscimento delle agevolazioni fiscali (non imponibilità dei corrispettivi, quote e contributi) a favore delle associazioni, consorzi ed Enti non commerciali è subordinato alla trasmissione, all&#8217;Agenzia delle Entrate, dei dati e delle notizie rilevanti, entro i termini e con le modalità che saranno individuati dal Provvedimento dell&#8217;Agenzia delle Entrate.</p>
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		<title>Finanziaria 2008</title>
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		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 22:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Pacini</dc:creator>
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		<category><![CDATA[Detrazione 55%]]></category>
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		<category><![CDATA[Fisco]]></category>
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		<description><![CDATA[Di seguito facciamo un primo riepilogo sulle numerose novità in campo fiscale, societario e contabile introdotte dalla recente Legge finanziaria.

 DETRAZIONE ICI:

È introdotta un&#8217;ulteriore detrazione ICI per l&#8217;abitazione principale, pari all&#8217;1,33‰ della base imponibile e comunque non superiore ad € 200, oltre a quella &#8220;classica&#8221; già prevista dalla normativa in vigore pari ad € 103,29. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Di seguito facciamo un primo riepilogo sulle numerose novità in campo fiscale, societario e contabile introdotte dalla recente Legge finanziaria.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>DETRAZIONE ICI:</em></strong></li>
</ul>
<p>È introdotta <strong>un&#8217;ulteriore detrazione ICI per l&#8217;abitazione principale</strong>, pari all&#8217;<strong>1,33</strong>‰ <strong>della base imponibile </strong>e comunque non superiore ad € 200, oltre a quella &#8220;classica&#8221; già prevista dalla normativa in vigore pari ad € 103,29. Tale ulteriore detrazione:</p>
<p>Ø  può essere fruita <strong>fino a concorrenza dell&#8217;imposta dovuta</strong>;</p>
<p>Ø  deve essere eventualmente <strong>rapportata al periodo dell&#8217;anno nel quale l&#8217;immobile è stato adibito ad abitazione principale</strong>;</p>
<p>Ø  va <strong>ripartita proporzionalmente </strong>in caso di più soggetti passivi ICI.</p>
<p>L&#8217;ulteriore detrazione può essere applicata a <strong>tutte le abitazioni con esclusione di quelle di categoria A1, A8 e A9</strong>, rispettivamente, abitazioni di tipo signorile, abitazioni in ville e castelli o palazzi di eminente pregio artistico o storico.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>DETRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE:</em></strong></li>
</ul>
<p>A favore dei soggetti titolari di <strong>contratti di locazione ex Legge n. 431/98 </strong>relativi all&#8217;<strong>abitazione principale </strong>è prevista una <strong>detrazione complessivamente </strong>pari a:</p>
<p>Ø  <strong>€ 300 </strong>se il reddito complessivo è <strong>pari o inferiore ad € 15.493,71</strong>;</p>
<p>Ø  <strong>€ 150 </strong>se il reddito è <strong>superiore ad € 15.493,71 ma non ad € 30.987,41</strong>.</p>
<p>Tali detrazioni spettano con riferimento a <strong>tutte le tipologie di contratti di locazione </strong>contemplati dalla citata Legge n. 431/98 e non solo con riferimento ai c.d. &#8220;contratti convenzionali&#8221;.</p>
<p>È inoltre prevista una detrazione in misura pari a <strong>€ 991,60</strong>, per i <strong>giovani di età compresa trai 20 ed i 30 anni </strong>che stipulano un <strong>contratto di locazione </strong>ex Legge n. 431/98 <strong>riferito all&#8217;abitazione principale </strong>(diversa da quella dei genitori), a condizione che il <strong>reddito complessivo </strong>del soggetto interessato sia <strong>non superiore a € 15.493,71</strong>. La detrazione in esame spetta per i <strong>primi 3 anni</strong>.</p>
<p>Le detrazioni sopra illustrate <strong>non sono tra loro cumulabili</strong>. Le predette disposizioni hanno effetto <strong>a decorrere dall&#8217;anno 2007</strong>.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>ULTERIORE DETRAZIONE FIGLI A CARICO:</em></strong></li>
</ul>
<p>A decorrere dal 2007 è introdotta un&#8217;ulteriore <strong>detrazione di € 1.200 </strong>in presenza di <strong>almeno 4 figli a carico, </strong>spettante con le medesime regole previste per le detrazioni per familiari a carico.</p>
<p>Nel caso in cui l&#8217;imposta lorda al netto delle altre detrazioni sia inferiore alla detrazione in esame, l&#8217;ammontare della <strong>detrazione che non ha trovato capienza si traduce in un credito d&#8217;imposta</strong>.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (Detrazione 36% e aliquota Iva 10%):</em></strong></li>
</ul>
<p>È prorogata, con riferimento alle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, <strong>la detrazione IRPEF nella misura del 36% delle spese sostenute dall&#8217;1.1.2008 al 31.12.2010</strong>, fermo restando il limite massimo di spesa pari ad € 48.000 per immobile oggetto dell&#8217;intervento, la necessità di indicare separatamente in fattura il costo della manodopera ed i restanti requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.</p>
<p>È inoltre prorogata, con riferimento alle <strong>spese fatturate dall&#8217;1.1.2008 e per gli anni 2008, 2009 e 2010, </strong>l&#8217;applicazione dell&#8217;<strong>aliquota IVA agevolata nella misura del 10% </strong>per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sui fabbricati a prevalente destinazione abitativa.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>SPESE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI:</em></strong></li>
</ul>
<p>E&#8217; confermata la possibilità di usufruire della <strong>detrazione del 55% </strong>per le <strong>spese sostenute entro il 31.12.2010 </strong>relative ad interventi di <strong>riqualificazione energetica </strong>di edifici o unità immobiliari esistenti.</p>
<p>Rispetto a quanto precedentemente disposto:</p>
<p>Ø  sono apportate <strong>modifiche alla tabella relativa ai requisiti di trasmittanza termica </strong>allegata alla Finanziaria 2007 con efficacia a decorrere dall&#8217;1.1.2007;</p>
<p>Ø  è prevista l&#8217;emanazione (entro il 28.2.2008) di un apposito Decreto per la <strong>definizione dei valori limite di fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale e dei valori di trasmittanza termica</strong>;</p>
<p>Ø  è introdotta la possibilità di ripartire la detrazione spettante in un <strong>numero di quote annuali costanti da un minimo di 3 ad un massimo di 10</strong>;</p>
<p>Ø  è previsto che, per poter beneficiare della detrazione in esame con riferimento alla <strong>sostituzione di finestre e infissi</strong>, nonché <strong>all&#8217;installazione di pannelli solari non è necessario </strong>che il contribuente acquisisca la <strong>certificazione energetica dell&#8217;edificio </strong>ovvero l&#8217;<strong>attestato di qualificazione energetica </strong>predisposto ed asseverato da un professionista abilitato.</p>
<p>È inoltre previsto che la detrazione in esame è estesa ai seguenti interventi:</p>
<p>Ø  sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale <strong>non a condensazione per gli interventi eseguiti entro il 31.12.2009</strong>. Con apposito Decreto sono stabilite le modalità con cui è riconosciuto tale ultimo beneficio;</p>
<p>Ø  sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia per gli interventi eseguiti entro il 31.12.2010.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>TRATTAMENTO DELLE PERDITE (per le imprese in contabilità semplificata e per i lavoratori autonomi):</em></strong></li>
</ul>
<p>È nuovamente modificato l&#8217;art. 8, TUIR. In base alla nuova formulazione, <strong>a decorrere dal periodo d&#8217;imposta in corso all&#8217;1.1.2008</strong>, <em>&#8220;il reddito complessivo si determina sommando i <strong>redditi di ogni categoria </strong>che concorrono a formarlo e sottraendo le <strong>perdite </strong>derivanti dall&#8217;<strong>esercizio di imprese commerciali </strong>di cui all&#8217;articolo 66 </em>(imprese in contabilità semplificata)<em> e quelle derivanti dall&#8217;<strong>esercizio di arti e professioni</strong>&#8220;</em>.</p>
<p>In altre parole trova nuovamente applicazione, <strong>a partire dal 2008</strong>, il regime di compensazione delle perdite in vigore fino al 2005.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>MODIFICHE DISCIPLINA REDDITO D&#8217;IMPRESA:</em></strong></li>
</ul>
<p><strong><em>1. </em></strong><strong><em><span style="text-decoration: underline;">Nuova aliquota IRES</span></em></strong></p>
<p><strong>A decorrere dal periodo d&#8217;imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007, </strong>l&#8217;aliquota IRES è fissata nella nuova misura del <strong>27,5%</strong>.</p>
<p><strong><em>2. </em></strong><strong><em><span style="text-decoration: underline;">Deducibilità degli interessi passivi per i soggetti IRES</span></em></strong></p>
<p>Gli interessi passivi, diversi da quelli capitalizzati, sono deducibili integralmente fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L&#8217;eccedenza è deducibile nel limite del <strong>30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica (ROL), </strong>definito come differenza tra valore e costi della produzione indicati nelle macroclassi A e B, escluse le voci <strong>B.10.a </strong>e <strong>B.10.b </strong>del Conto economico e <strong>i canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali</strong>.</p>
<p>La parte indeducibile degli interessi passivi è rinviata nei successivi periodi d&#8217;imposta <strong>senza alcuna limitazione temporale</strong>, sempreché per ciascuno di questi l&#8217;eccedenza degli interessi passivi rispetto a quelli attivi non superi il 30% del ROL.</p>
<p>La nuova disposizione entra in vigore a partire dal periodo d&#8217;imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007 <strong>e si applica esclusivamente alle società di capitali.</strong></p>
<p><strong>Per il primo e il secondo periodo di applicazione il limite di deducibilità degli interessi passivi è aumentato di un importo rispettivamente pari a € 5.000 ed € 10.000.</strong></p>
<p><strong><em>3. </em></strong><strong><em><span style="text-decoration: underline;">Ammortamento anticipato</span></em></strong></p>
<p><strong>A</strong> <strong>decorrere dal periodo d&#8217;imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007, </strong>è <strong>eliminata, per tutti i beni, la possibilità di dedurre:</strong></p>
<p>1. il c.d. <strong>&#8220;ammortamento anticipato&#8221; </strong>nei primi tre anni di utilizzo dei beni;</p>
<p>2. il c.d. <strong>&#8220;ammortamento accelerato&#8221; </strong>in ragione di un più intenso utilizzo del bene rispetto a quello normale del settore.</p>
<p>In via transitoria, <strong>per il solo periodo d&#8217;imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007, </strong>relativamente ai beni nuovi <strong>acquisiti ed entrati in funzione in tale periodo </strong>(esclusi i veicoli a deducibilità limitata ex art. 164, comma 1, lett. b):</p>
<p>Ø  non si applica la riduzione a metà del coefficiente di ammortamento.</p>
<p>Ø  è possibile dedurre l&#8217;intera quota di ammortamento in dichiarazione dei redditi anche per la parte non imputata a conto economico.</p>
<p>La novità in esame riguarda tutti i soggetti titolari di reddito d&#8217;impresa.</p>
<p><strong><em>4. </em></strong><strong><em><span style="text-decoration: underline;">Deducibilità dei canoni leasing</span></em></strong></p>
<p>Per i contratti di leasing <strong>stipulati a decorrere dall&#8217;1.1.2008 </strong>le regole di deducibilità dei canoni di locazione imputati a conto economico sono le seguenti:</p>
<p>Ø  per la generalità dei <strong>beni mobili </strong>la durata minima del contratto di leasing <strong>non dovrà essere inferiore a 2/3 del periodo di ammortamento </strong>risultante dall&#8217;applicazione del coefficiente ministeriale;</p>
<p>Ø  per le <strong>autovetture</strong>, la <strong>durata del contratto </strong>deve essere <strong>non inferiore al periodo di ammortamento </strong>risultante dall&#8217;applicazione del coefficiente ministeriale;</p>
<p>Ø  per i <strong>beni immobili</strong>, la <strong>durata del contratto deve essere non inferiore a 2/3 del periodo di ammortamento </strong>risultante dall&#8217;applicazione dei coefficienti di ammortamento ministeriali, <strong>con minimo di 11 anni </strong>(sono in ogni caso deducibili i leasing immobiliari di durata almeno di 18 anni)<strong>.</strong></p>
<p><strong><em>5. </em></strong><strong><em><span style="text-decoration: underline;">Deducibilità delle spese di rappresentanza</span></em></strong></p>
<p>Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d&#8217;imposta di sostenimento se <strong>rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità che verranno fissati con un apposito Decreto</strong>.</p>
<p>La <strong>deducibilità </strong>dei <strong>beni distribuiti gratuitamente </strong>è riconosciuta se gli stessi sono di <strong>valore unitario non superiore ad € 50 </strong>(in precedenza tale valore era fissato a € 25,82).</p>
<p>Tali modifiche trovano applicazione a decorrere <strong>dal periodo d&#8217;imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007</strong>.</p>
<p><strong><em>6. </em></strong><strong><em><span style="text-decoration: underline;">Estromissione di immobili dalle imprese individuali</span></em></strong></p>
<p>È riproposta l&#8217;estromissione agevolata dell&#8217;immobile dell&#8217;imprenditore individuale. L&#8217;immobile <strong>strumentale &#8220;per destinazione&#8221; utilizzato alla data del 30.11.2007 </strong>potrà essere escluso, con effetto dal 2008, dal patrimonio dell&#8217;impresa <strong>entro il 30.4.2008</strong>.</p>
<p>Per l&#8217;estromissione è richiesto il <strong>pagamento di un&#8217;imposta sostitutiva del 10% </strong>della differenza tra il valore normale dell&#8217;immobile ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Per l&#8217;immobile la cui cessione è soggetta ad IVA, è <strong>necessario maggiorare l&#8217;imposta sostitutiva di un importo pari al 30% dell&#8217;IVA a debito </strong>calcolata sul valore normale dello stesso.</p>
<p>Va evidenziato che il <strong>valore normale </strong>è individuato nel <strong>valore catastale dell&#8217;immobile </strong>(rendita rivalutata x moltiplicatore).</p>
<p>L&#8217;imposta sostitutiva dovuta va <strong>versata in 3 rate</strong>: la prima pari al 40% entro il termine di presentazione del mod. UNICO 2008, la seconda e la terza pari al 30% + interessi 3% annuo rispettivamente entro il 16.12.2008 e il 16.3.2009.</p>
<p><strong><em>7. </em></strong><strong><em><span style="text-decoration: underline;">Tassazione separata imprese individuali/società di persone</span></em></strong></p>
<p>Le <strong>persone fisiche titolari di redditi d&#8217;impresa o di partecipazione in snc o sas </strong>residenti nel territorio dello Stato, <strong>a decorrere dal periodo d&#8217;imposta 2008</strong>, potranno assoggettare detti redditi a &#8220;<strong>tassazione separata&#8221; </strong>applicando l&#8217;aliquota del <strong>27,5% a condizione che gli stessi</strong>, prodotti ovvero imputati per trasparenza, <strong>non siano prelevati o distribuiti</strong>.</p>
<p>In caso di prelevamento/distribuzione di tali redditi, gli stessi concorreranno a formare il reddito imponibile complessivo e l&#8217;imposta già versata verrà scomputata dall&#8217;imposta dovuta per i redditi prelevati/distribuiti.</p>
<p>L&#8217;opzione <strong>non può essere esercitata se l&#8217;impresa/società è in contabilità semplificata.</strong></p>
<p><strong><em>8. </em></strong><strong><em><span style="text-decoration: underline;">Determinazione della base imponibile IRAP</span></em></strong></p>
<p>Notevoli le modifiche in sede di determinazione Irap. Data la complessità della materia e dato che le modifiche si applicano a partire dallo 01/01/2008 (e quindi influenzeranno la determinazione del&#8217;Irap per le dichiarazioni 2009) rinviamo la trattazione ad una successiva circolare. In questa sede basta ricordare che l&#8217;Irap diviene un tributo regionale e che l&#8217;aliquota scende al 3,90%.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>RIVALUTAZIONE DI PARTECIPAZIONI E TERRENI:</em></strong></li>
</ul>
<p>È riproposta la rivalutazione del costo di acquisto dei <strong>terreni edificabili e con destinazione agricola </strong>e delle <strong>partecipazioni non quotate </strong>posseduti <strong>all&#8217;1.1.2008</strong>, <strong><span style="text-decoration: underline;">non</span> in regime di impresa</strong>, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché enti non commerciali.</p>
<p>Il termine per usufruire della nuova rivalutazione è fissato al 30.6.2008, data entro la quale è necessario redigere ed asseverare la perizia di stima e provvedere al versamento dell&#8217;imposta sostitutiva (unica soluzione o prima rata).</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>NUOVO REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI:</em></strong></li>
</ul>
<p>È introdotto a partire dal 2008 un nuovo regime semplificato denominato dei <strong>contribuenti minimi e marginali, </strong>riservato alle persone fisiche che esercitano attività d&#8217;impresa e di lavoro autonomo con <strong>ricavi o compensi pari o inferiori a € 30.000</strong>.</p>
<p>Le caratteristiche principali del nuovo regime, oltre al citato limite di ricavi e compensi, sono le seguenti:</p>
<p>Ø  accesso riservato ai soggetti che nel triennio precedente hanno un flusso di investimenti in beni strumentali (acquisto, leasing o locazione) <strong>non superiore a € 15.000, </strong>che non impiegano dipendenti, collaboratori o associati in partecipazione;</p>
<p>Ø  esclusione dagli studi di settore ed esenzione da IRAP;</p>
<p>Ø  esclusione dall&#8217;applicazione dell&#8217;IVA e indetraibilità dell&#8217;IVA sugli acquisti;</p>
<p>Ø  reddito d&#8217;impresa e lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva nella misura del 20%;</p>
<p>Ø  deducibilità dei contributi previdenziali dal reddito d&#8217;impresa o di lavoro autonomo;</p>
<p>Ø  esonero dalla tenuta delle scritture contabili ai fini IVA e imposte dirette, nonché dall&#8217;elenco clienti e fornitori;</p>
<p>Ø  determinazione del reddito d&#8217;impresa e di lavoro autonomo con il principio di cassa. Sono pertanto irrilevanti le rimanenze di magazzino e gli ammortamenti.</p>
<p>Si tratta di un regime naturale applicabile da parte dei soggetti che presentano i requisiti previsti per l&#8217;accesso. È <strong>possibile optare per il regime ordinario</strong>; l&#8217;opzione è vincolante per un triennio.</p>
<p>In via transitoria l&#8217;opzione per il regime ordinario esercitata per il 2008 può essere revocata con effetto dal 2009.</p>
<p>È previsto che ulteriori disposizioni per l&#8217;applicazione del regime siano contenute in un Decreto attuativo in corso di emanazione.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>SOCIETA&#8217; DI COMODO:</em></strong></li>
</ul>
<p>È stata prevista l&#8217;estensione dei <strong>soggetti automaticamente esclusi dall&#8217;applicazione della disciplina sulle società di comodo</strong>, <strong>senza necessità </strong>di presentazione <strong>dell&#8217;istanza di interpello</strong>. L&#8217;esclusione riguarda ora anche:</p>
<p>Ø  le società con un numero di soci non inferiore a 50;</p>
<p>Ø  le società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore a 10 unità;</p>
<p>Ø  le società in stato di fallimento, assoggettate a liquidazione giudiziaria, liquidazione coatta amministrativa e concordato preventivo;</p>
<p>Ø  le società con un ammontare complessivo di valore della produzione superiore all&#8217;attivo di Stato patrimoniale;</p>
<p>Ø  le società partecipate da enti pubblici almeno per il 20% del capitale sociale;</p>
<p>Ø  le società <strong>congrue e coerenti agli studi di settore</strong>.</p>
<p>Ulteriori ipotesi di esclusione automatica potranno essere individuate con apposito Provvedimento dell&#8217;Agenzia delle Entrate. Inoltre:</p>
<p>Ø  è stata disposta la <strong>modifica </strong>di alcune percentuali da assumere ai fini della verifica dell&#8217;operatività;</p>
<p>Ø  è previsto l&#8217;invio al contribuente del provvedimento adottato a seguito dell&#8217;istanza di disapplicazione mediante servizio postale ovvero fax o posta elettronica.</p>
<p>È stata infine riproposta la possibilità, già prevista dalla Finanziaria 2007, di <strong>scioglimento o trasformazione in società semplice </strong>entro il quinto mese successivo alla chiusura del periodo d&#8217;imposta. La disciplina agevolativa riguarda le società :</p>
<p>Ø  non operative nel periodo d&#8217;imposta in corso al 31.12.2007 e quelle che a tale data si trovavano nel primo periodo d&#8217;imposta;</p>
<p>Ø  i cui soci siano esclusivamente persone fisiche iscritte nel libro soci, se previsto, all&#8217;1.1.2008 ovvero iscritte entro il 30.1.2008 a seguito di atto di trasferimento avente data certa anteriore all&#8217;1.11.2007.</p>
<p>L&#8217;imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell&#8217;IRAP da applicare al reddito d&#8217;impresa del periodo di liquidazione è dovuta nella misura del 10% (5% per i saldi attivi di rivalutazione).</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>NOVITA&#8217; REVERSE CHARGE: NUOVO REGIME SANZIONATORIO E RESPONSABILITA&#8217;:</em></strong></li>
</ul>
<p>Il nuovo regime sanzionatorio per i casi di <strong>irregolarità nell&#8217;applicazione del meccanismo del reverse charge </strong>prevede che:</p>
<p>Ø  all&#8217;acquirente/committente che <strong>non assolve l&#8217;IVA sugli acquisti di beni e servizi soggetti al meccanismo del reverse charge </strong>è comminata la <strong>sanzione dal 100% al 200% </strong>dell&#8217;imposta (con un minimo di € 258);</p>
<p>Ø  al cedente/prestatore che addebita irregolarmente l&#8217;IVA in fattura, <strong>omettendone il versamento</strong>, è applicabile la medesima sanzione. L&#8217;acquirente/committente è solidalmente responsabile per il versamento dell&#8217;IVA e della sanzione;</p>
<p>Ø  nei casi in cui <strong>l&#8217;IVA sia assolta ancorché irregolarmente </strong>(vale a dire, applicazione del reverse charge in luogo dell&#8217;addebito ordinario e viceversa) è applicabile <strong>la sanzione pari al 3% </strong>dell&#8217;imposta, con un minimo di € 258, fermo restando il diritto per l&#8217;acquirente/committente alla detrazione dell&#8217;IVA a credito sugli acquisti. Per le irregolarità commesse nei primi 3 anni di applicazione delle disposizioni in esame la sanzione applicabile non può superare l&#8217;importo di € 10.000. È prevista la responsabilità solidale di entrambe le parti per il pagamento della sanzione;</p>
<p>Ø  qualora <strong>non venga emessa la fattura </strong>per le operazioni assoggettate al reverse charge, al cedente/prestatore è applicabile la sanzione <strong>dal 5% al 10% del corrispettivo</strong>, fermo restando l&#8217;obbligo per l&#8217;acquirente/committente di regolarizzare l&#8217;omissione ai sensi del comma 8 (emissione di autofattura in duplice copia, versamento dell&#8217;IVA, ecc.).</p>
<p><strong><em> </em></strong></p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI FISCALI:</em></strong></li>
</ul>
<p>Resta ferma <strong>al 31.3 </strong>la scadenza di presentazione del <strong>mod. 770 semplificato (</strong>il <strong>mod. 770 ordinario </strong>dovrà essere presentato invece <strong>entro il 31.7)</strong>.</p>
<p>Le <strong>dichiarazioni dei redditi e IRAP </strong>delle <strong>persone fisiche, società di persone ed equiparate </strong>vanno presentate, esclusivamente <strong>per via telematica, entro il 31.7 </strong>dell&#8217;anno successivo a quello di chiusura del periodo d&#8217;imposta.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>PRINCIPALI MODIFICHE AL DPR N. 633/72 (IVA):</em></strong></li>
</ul>
<p>Sono state introdotte alcune modifiche al DPR n. 633/72, in ordine, tra l&#8217;altro, al trattamento IVA dei costi dei veicoli e dei telefoni cellulari. In particolare le novità riguardano:</p>
<p>Ø  l&#8217;IVA relativa al transito stradale dei veicoli a motore (autostrade) è detraibile nella stessa misura in cui è detraibile l&#8217;IVA relativa all&#8217;acquisto (è soppressa la disposizione di totale indetraibilità di cui alla lett. e);</p>
<p>Ø  l&#8217;IVA relativa all&#8217;acquisto e utilizzo di telefoni cellulari è detraibile secondo l&#8217;uso effettivo nell&#8217;attività dell&#8217;impresa (è soppressa la disposizione di detraibilità limitata al 50% di cui alla lett. g).</p>
<p>Le novità in esame si applicano <strong>dall&#8217;1.1.2008</strong>.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>RESPONSABILITA&#8217; SOLIDALE DELL&#8217;ACQUIRENTE DI IMMOBILI IN TEMA DI IVA:</em></strong></li>
</ul>
<p>In materia di <strong>responsabilità solidale dell&#8217;acquirente </strong>per il versamento dell&#8217;IVA, ai sensi del nuovo comma 3-bis, è stabilito che qualora l&#8217;importo del corrispettivo indicato nell&#8217;atto di cessione di un immobile e nella relativa fattura sia diverso da quello effettivo, l&#8217;acquirente (anche soggetto privato) è responsabile in solido con il cedente per il pagamento dell&#8217;IVA relativa al maggior corrispettivo e della relativa sanzione.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>CREDITO DI IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO:</em></strong></li>
</ul>
<p>E&#8217; stato istituito un credito d&#8217;imposta a favore delle imprese che sostengono <strong>costi di ricerca e sviluppo </strong>con riferimento a contratti stipulati <strong>con università ed enti pubblici di ricerca </strong>nella <strong>nuova misura pari al 40% su una spesa massima pari a € 50.000.000 per ciascun periodo d&#8217;imposta</strong>.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>CREDITO D&#8217;IMPOSTA AGGREGAZIONI PROFESSIONALI:</em></strong></li>
</ul>
<p>Al fine di favorire la crescita delle <strong>aggregazioni professionali</strong>, agli studi associati formati da <strong>almeno 4 ma non più di 10 professionisti </strong>è riconosciuto un <strong>credito d&#8217;imposta pari al 15% </strong>dei costi sostenuti per l&#8217;acquisizione, anche in leasing, dei beni (arredi specifici, attrezzature informatiche, macchine d&#8217;ufficio, impianti, programmi informatici e brevetti) e per la ristrutturazione degli immobili utilizzati.</p>
<p>Il credito, che dovrà essere indicato in dichiarazione e sarà utilizzabile in compensazione, è riconosciuto a condizione che tutti gli associati esercitino l&#8217;attività professionale esclusivamente all&#8217;interno dello studio risultante dall&#8217;aggregazione e con riferimento:</p>
<p>Ø  alle <strong>operazioni di aggregazione </strong>effettuate nel periodo compreso <strong>tra l&#8217;1.1.2008 ed il 31.12.2010</strong>;</p>
<p>Ø  ai <strong>costi sostenuti </strong>a partire <strong>dalla data in cui l&#8217;operazione di aggregazione risulta effettuata e nei 12 mesi successivi</strong>.</p>
<p>Le specifiche modalità di attuazione della nuova disposizione sono demandate ad un apposito Decreto e per l&#8217;effettiva applicazione della stessa è comunque necessario <strong>ottenere l&#8217;autorizzazione della UE</strong>.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>AGENZIE VIAGGI: REGIME IVA ORDINARIO PER CONGRESSI E SIMILI:</em></strong></li>
</ul>
<p>Le <strong>agenzie di viaggi e turismo </strong>possono applicare il <strong>regime IVA ordinario per le prestazioni di organizzazione di convegni, congressi </strong>e simili, nonché di detrarre l&#8217;imposta per i servizi acquistati se si tratta di <strong>operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente</strong>.</p>
<p>In caso di applicazione sia del regime ordinario che di quello speciale, è necessario registrare separatamente le operazioni rientranti nell&#8217;uno e nell&#8217;altro regime.</p>
<p>l&#8217;effettiva applicazione di tale disposizione è sospesa in quanto necessario attendere la <strong>concessione della deroga da parte dei competenti organi comunitari</strong>.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>RESPONSABILITÀ DEI REVISORI DEI CONTI:</em></strong></li>
</ul>
<p>La dichiarazione dei redditi e dell&#8217;IRAP dei soggetti IRES sottoposti al controllo contabile deve essere sottoscritta anche da parte dei soggetti che redigono la relazione di revisione.</p>
<p>A carico del revisore o della società incaricata del controllo contabile è applicabile la sanzione del 30% del compenso loro spettante per l&#8217;attività di redazione della relazione di revisione (nel limite dell&#8217;imposta effettivamente accertata a carico del contribuente) qualora dall&#8217;omissione dei giudizi di cui all&#8217;art. 2409-ter, comma 3, C.c. derivino l&#8217;infedeltà della dichiarazione.</p>
<p>In caso di mancata sottoscrizione delle predette dichiarazioni da parte dell&#8217;organo revisore si applica altresì la sanzione amministrativa da € 258 e € 2.065.</p>
<p>Le nuove sanzioni si applicano a decorrere dal bilancio relativo all&#8217;esercizio successivo al 31.12.2007.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>PAGAMENTO DIRITTI DOGANALI:</em></strong></li>
</ul>
<p>È prevista la possibilità di effettuare il pagamento o il deposito dei diritti doganali mediante bonifico bancario o postale.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>CESSIONE GRATUITA DI BENI AD ONLUS:</em></strong></li>
</ul>
<p>È modificata la rilevanza della <strong>cessione gratuita alle ONLUS di beni</strong>, diversi dalle derrate alimentari e dai prodotti farmaceutici, <strong>alla cui produzione o al cui scambio è diretta l&#8217;attività d&#8217;impresa</strong>.</p>
<p>Affinché la cessione gratuita dei predetti beni <strong>non </strong>sia considerata &#8220;destinazione a finalità estranee all&#8217;esercizio dell&#8217;impresa&#8221; e quindi <strong>generatrice di ricavi</strong>, è necessario che:</p>
<p>Ø  riguardi <strong>beni non di lusso </strong>con imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che, pur non compromettendone l&#8217;utilizzo, <strong>non ne consentono la commercializzazione o la vendita</strong>;</p>
<p>Ø  sia effettuata <strong>per un importo corrispondente al costo sostenuto per la produzione o l&#8217;acquisto </strong>del bene stesso, <strong>non superiore al 5% del reddito d&#8217;impresa</strong>.</p>
<p><strong>Ai fini IVA</strong>, detti beni <strong>si considerano distrutti</strong>.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>CONFISCA PER REATI IN MATERIA DI II.DD E IVA:</em></strong></li>
</ul>
<p>La confisca di cui all&#8217;art. 322-ter, Codice penale si applica, qualora configurino una fattispecie penalmente rilevante, anche ai reati, previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione infedele o omessa, omesso versamento di ritenute, omesso versamento IVA, indebita compensazione, sottrazione fraudolenta di beni al pagamento di imposte.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>RATEAZIONE SOMME DA CONTROLLI AUTOMATICI E FORMALI:</em></strong></li>
</ul>
<p>È prevista la possibilità di <strong>versamento rateale </strong>delle somme dovute dal contribuente a seguito di controlli automatici e di controlli formali ex art. 36-ter, DPR n. 600/73. In particolare:</p>
<p>Ø  se le somme dovute sono <strong>superiori a € 2.000 </strong>possono essere versate in un numero massimo di 6 rate trimestrali;</p>
<p>Ø  se le somme dovute sono <strong>superiori a € 5.000 </strong>possono essere versate in un numero massimo di 20 rate trimestrali.</p>
<p>Qualora l&#8217;importo risulti superiore a € 50.000 è richiesta la prestazione di un&#8217;idonea garanzia, mediante fideiussione rilasciata da una banca o da un consorzio di garanzia fidi ovvero polizza fideiussoria. In alternativa l&#8217;Ufficio può autorizzare la concessione di ipoteca volontaria su beni immobili.</p>
<p>Per <strong>somme inferiori a € 2.000 </strong>la rateazione è concessa dall&#8217;Ufficio, su richiesta del contribuente, esclusivamente in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà.</p>
<p>La possibilità di rateazione riguarda anche le somme dovute dal contribuente a seguito della comunicazione relativa ai redditi assoggettati a tassazione separata.</p>
<p>Con riguardo alla decorrenza delle predette disposizioni è previsto che le stesse si applicano dalle dichiarazioni relative al periodo d&#8217;imposta:</p>
<p>Ø  in corso al 31.12.2006 per le somme dovute a seguito di controlli automatici;</p>
<p>Ø  in corso al 31.12.2005 per le somme dovute a seguito di controlli formali;</p>
<p>Ø  in corso al 31.12.2004 per le somme dovute a seguito di comunicazione relativa ai redditi assoggettati a tassazione separata.</p>
<p><strong><em> </em></strong></p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>RATEAZIONE SOMME ISCRITTE A RUOLO:</em></strong></li>
</ul>
<p>È stato innalzato a <strong>€ 50.000</strong> l&#8217;importo oltre il quale, al fine di ottenere dall&#8217;Ufficio la possibilità di rateizzare le somme iscritte a ruolo ovvero la sospensione della riscossione in ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, il contribuente deve prestare idonea garanzia, che ora può essere costituita anche da ipoteca su immobili.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>STAMPA REGISTRI CONTABILI:</em></strong></li>
</ul>
<p>Sono considerati regolari i registri contabili tenuti con sistemi meccanografici, anche non stampati, contenenti i dati relativi <strong>all&#8217;esercizio per il quale i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre 3 mesi</strong>, a condizione che in sede di controllo gli stessi risultino aggiornati e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dal verificatore.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>DEDUZIONE FORFETARIA IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI:</em></strong></li>
</ul>
<p>È applicabile <strong>anche per il 2008 </strong>la deduzione forfetaria prevista a favore degli <strong>esercenti impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione. </strong>Tale agevolazione consiste nella possibilità di ridurre il reddito d&#8217;impresa di un ammontare calcolato in percentuale ai <strong>ricavi conseguiti per la cessione di carburanti </strong>(1,1% fino a € 1.032.913,80; 0,6% oltre € 1.032.913,80 e fino a € 2.065.827,60; 0,4% oltre € 2.065.827,60).</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>CONTRIBUTO SSN SU PREMI DI ASSICURAZIONE AUTOTRASPORTATORI:</em></strong></li>
</ul>
<p>È prorogato il beneficio previsto a favore degli autotrasportatori in relazione al contributo al SSN sui premi di assicurazione <strong>per responsabilità civile </strong>per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti al <strong>trasporto di merci </strong>di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 t omologati ai sensi della Direttiva 91/952/CEE. In particolare, le <strong>somme versate nel 2007 </strong>a titolo di contributo SSN possono essere <strong>utilizzate in compensazione dei versamenti da effettuare nel 2008 </strong>fino a concorrenza di <strong>€ 300 per ciascun veicolo</strong>.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>DEDUZIONE FORFETARIA AUTOTRASPORTATORI</em></strong></li>
</ul>
<p><strong>Anche per il 2007 </strong>è riconosciuta la deduzione forfetaria prevista per le spese non documentate degli autotrasportatori di merci in conto terzi, in relazione ai trasporti personalmente effettuati dall&#8217;imprenditore <strong>all&#8217;interno del Comune in cui ha sede l&#8217;impresa</strong>. Si rammenta che la deduzione spetta <strong>nel limite del 35% </strong>dell&#8217;importo riconosciuto con riferimento ai medesimi trasporti effettuati nell&#8217;ambito della regione o delle regioni confinanti.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>IRAP IMPRESE AGRICOLE:</em></strong></li>
</ul>
<p><strong>Anche per il 2007 </strong>le imprese agricole potranno usufruire dell&#8217;applicazione <strong>dell&#8217;aliquota IRAP dell&#8217;1,9%</strong>. Dall&#8217;1.1.2008 l&#8217;aliquota è elevata al 3,75%.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>PRODUZIONE E CESSIONE DI ENERGIA ELETTRICA:</em></strong></li>
</ul>
<p>E&#8217; previsto che la produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali effettuate da imprenditori agricoli sono produttive di reddito agrario, <strong>salvo opzione </strong>per la determinazione <strong>del reddito con le modalità ordinarie</strong>.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>PROROGHE E NOVITA&#8217; RIGUARDO LE DETRAZIONE IRPEF 19%:</em></strong></li>
</ul>
<p><strong><em>1. </em></strong><strong><em><span style="text-decoration: underline;">Spese asili nido</span></em></strong></p>
<p>È riconosciuta <strong>anche per le spese sostenute nel 2007 </strong>dai genitori per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido la <strong>detrazione IRPEF del 19%</strong> fino ad un massimo di € 632 annui per figlio.</p>
<p><strong><em>2. </em></strong><strong><em><span style="text-decoration: underline;">Interessi passivi su mutui per l&#8217;acquisto di abitazione principale</span></em></strong></p>
<p>Ai fini della <strong>detrazione IRPEF del 19% </strong>relativa agli <strong>interessi passivi </strong>derivanti da <strong>mutui ipotecari </strong>contratti per l&#8217;<strong>acquisto dell&#8217;abitazione principale</strong>, la <strong>spesa massima riconosciuta </strong>è innalzata ad <strong>€ 4.000</strong>.</p>
<p><strong><em>3. </em></strong><strong><em><span style="text-decoration: underline;">Acquisti di abbonamenti per il trasporto pubblico</span></em></strong></p>
<p>È introdotta la <strong>detrazione IRPEF del 19% </strong>per le spese sostenute, anche a favore dei familiari a carico, per l&#8217;<strong>acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico </strong>(locale, regionale o interregionale). L&#8217;<strong>importo massimo di spesa </strong>riconosciuto è pari ad <strong>€ 250 </strong>e la detrazione spetta a condizione che le spese in esame non siano deducibili dal reddito.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PER I RAPPORTI NEI CONFRONTI DEGLI ENTI PUBBLICI:</em></strong></li>
</ul>
<p>Per le fatture emesse nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli Enti pubblici è introdotto <strong>l&#8217;obbligo di emissione, trasmissione, conservazione e archiviazione in forma elettronica</strong>.</p>
<p>Decorsi 3 mesi dall&#8217;entrata in vigore del Decreto ministeriale che fisserà le regole operative del nuovo obbligo, le Amministrazioni interessate non potranno accettare fatture cartacee, subordinando i pagamenti alla ricezione della relativa fattura elettronica.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA:</em></strong></li>
</ul>
<p>Al fine di usufruire delle detrazioni per carichi di famiglia, il lavoratore dipendente deve dichiarare <strong>annualmente </strong>al sostituto d&#8217;imposta di avervi diritto, indicando le condizioni di spettanza nonché il <strong>codice fiscale </strong>dei soggetti a suo carico.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>CREDITO DI IMPOSTA PER I RIVENDITORI DI GENERI DI MONOPOLIO:</em></strong></li>
</ul>
<p>Agli esercenti attività di <strong>rivendita di generi di monopolio</strong>, per il <strong>2008, 2009 e 2010 </strong>è riconosciuto un <strong>credito d&#8217;imposta </strong>pari all&#8217;<strong>80% delle spese </strong>sostenute per l&#8217;acquisizione e l&#8217;installazione di <strong>impianti e attrezzature di sicurezza </strong>e per favorire la diffusione di <strong>strumenti di pagamento con moneta elettronica </strong>al fine di prevenire atti illeciti a loro danno, fino ad un <strong>massimo di € 1.000 </strong>per ciascun periodo d&#8217;imposta.</p>
<p>Le modalità attuative saranno stabilite con un apposito Decreto ministeriale.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>MANCATA EMISSIONE DELLO SCONTRINO/RICEVUTA:</em></strong></li>
</ul>
<p>La <strong>sospensione della licenza o dell&#8217;autorizzazione </strong>all&#8217;esercizio dell&#8217;attività <strong>per la mancata emissione dello scontrino o ricevuta fiscale </strong>è disposta quando, nel corso del <strong>quinquennio</strong>, si verificano <strong>almeno 4 distinte violazioni </strong>(in precedenza erano 3). É inoltre ora previsto che dette violazioni si devono verificare in <strong>giorni diversi</strong>.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>CONTRIBUTO PER ACQUISTO PC DA PARTE DI CO.CO.CO:</em></strong></li>
</ul>
<p>È proposta l&#8217;erogazione di un <strong>contributo per l&#8217;acquisto di un PC nuovo</strong>, effettuato entro il 31.12.2008, a favore di co.co.co, collaboratori a progetto e titolari di assegni per la collaborazione <strong>ad attività di ricerca</strong>.</p>
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		<item>
		<title>Ritenuta d&#8217;acconto e condomini</title>
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		<pubDate>Mon, 05 Mar 2007 22:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Pacini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circolari]]></category>
		<category><![CDATA[Condomini]]></category>
		<category><![CDATA[Immobili]]></category>
		<category><![CDATA[Ritenute d'acconto]]></category>

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		<description><![CDATA[Come noto la Finanziaria 2007 ha introdotto l&#8217;obbligo da parte del condominio di operare le ritenute d&#8217;acconto sui
corrispettivi dovuti dal condominio all&#8217;appaltatore.
E&#8217; stato chiarito che
· l&#8217;adempimento in esame va operato dall&#8217;amministratore del condominio indipendentemente dalla veste
giuridica assunta (persona fisica, società di capitali, società di persone, ecc.);
· per i condomini con 4 o meno condomini, in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Come noto la Finanziaria 2007 ha introdotto l&#8217;obbligo da parte del condominio di operare le ritenute d&#8217;acconto sui<br />
corrispettivi dovuti dal condominio all&#8217;appaltatore.<br />
E&#8217; stato chiarito che<br />
· l&#8217;adempimento in esame va operato dall&#8217;amministratore del condominio indipendentemente dalla veste<br />
giuridica assunta (persona fisica, società di capitali, società di persone, ecc.);<br />
· per i condomini con 4 o meno condomini, in mancanza della nomina dell&#8217;amministratore, l&#8217;obbligo di<br />
effettuare la ritenuta ricade su uno qualunque dei condomini, utilizzando il codice fiscale del condominio.<br />
DECORRENZA DEL NUOVO OBBLIGO<br />
Il nuovo obbligo è entrato in vigore l&#8217;1.1.2007.<br />
Pertanto la ritenuta del 4% deve essere operata relativamente ai corrispettivi pagati a partire da tale data,<br />
ancorché riferiti a prestazioni effettuate o a fatture emesse nel 2006 (a tal fine non è necessario modificare la<br />
fattura eventualmente già consegnata al condominio).<br />
È stato altresì ribadito che la ritenuta del 4% va operata:<br />
· indipendentemente dall&#8217;ammontare del pagamento effettuato;<br />
· indipendentemente dal fatto che il pagamento sia riferito ad un acconto o al saldo del corrispettivo dovuto.<br />
PRESTAZIONI SOGGETTE ALL&#8217;OBBLIGO DI RITENUTA<br />
La ritenuta d&#8217;acconto del 4% è applicabile ai corrispettivi dovuti per le prestazioni relative a contratti d&#8217;appalto effettuate nell&#8217;esercizio di impresa nonché nell&#8217;esercizio di attività commerciali non abituali.<br />
L&#8217;obbligo della ritenuta è esteso anche alle prestazioni derivanti da contratti d&#8217;opera.<br />
A titolo esemplificativo la citata circolare cita i seguenti casi interessati dalla ritenuta in esame.<br />
PRESTAZIONI ASSOGGETTATE ALLA RITENUTA D&#8217;ACCONTO DEL 4% (Nota 1)<br />
· interventi di manutenzione/ristrutturazione dell&#8217;edificio condominiale;<br />
· interventi di manutenzione degli impianti elettrici o idraulici;<br />
· servizi di pulizia;<br />
· interventi di manutenzione di caldaie, ascensori, giardini, piscine e altre parti comuni<br />
dell&#8217;edificio condominiale.<br />
(Nota 1) La ritenuta d&#8217;acconto va operata anche nel caso in cui la prestazione configuri un reddito<br />
diverso in capo al prestatore, ossia un&#8217;attività commerciale non esercitata abitualmente.<br />
PRESTAZIONI NON ASSOGGETTATE ALLA RITENUTA D&#8217;ACCONTO DEL 4%<br />
· somministrazione di energia elettrica, acqua, gas e simili;<br />
· contratti di assicurazione;<br />
· contratti di trasporto;<br />
· fornitura di beni con posa in opera (Nota 2);<br />
· prestazioni di lavoro autonomo, anche occasionale (Nota 3);<br />
· prestazioni rese da persone fisiche che si avvalgono del regime fiscale per le nuove iniziative imprenditoriali o delle attività marginali di uno degli artt. 13 e 14, Legge n. 388/2000 (Nota 4).<br />
(Nota 2) Come specificato in altra circolare in tema di &#8220;reverse charge&#8221; nel settore edile, è necessario che la posa in opera assuma una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene.<br />
(Nota 3) Tali prestazioni sono comunque assoggettate alla ritenuta d&#8217;acconto del 20%, salvo se effettuate nell&#8217;ambito del regime fiscale agevolato previsto per le nuove iniziative professionali.<br />
(Nota 4) A tal fine l&#8217;amministratore del condominio deve acquisire la dichiarazione dell&#8217;interessato in base alla quale sia desumibile che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.<br />
MODALITÀ DI VERSAMENTO<br />
La ritenuta deve essere versata tramite il mod. F24, entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento del corrispettivo. Si evidenzia che il versamento può essere effettuato presentando il mod. F24 direttamente in banca/posta (l&#8217;obbligo telematico interessa soltanto i titolari di partita IVA).<br />
L&#8217;Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo:<br />
1019 Ritenuta del 4% operata all&#8217;atto del pagamento da parte del condominio quale sostituto d&#8217;imposta a titolo di acconto dell&#8217;IRPEF dovuta dal percipiente;<br />
1020 Ritenuta del 4% operata all&#8217;atto del pagamento da parte del condominio quale sostituto d&#8217;imposta a titolo di acconto dell&#8217;IRES dovuta dal percipiente.<br />
CERTIFICAZIONE DELLE RITENUTE E MOD. 770<br />
Il condominio dovrà rilasciare all&#8217;interessato apposita certificazione delle somme erogate e delle ritenute operate, entro il 28.2 dell&#8217;anno successivo.<br />
Inoltre, a decorrere dal mod. 770/2008 relativo alle somme erogate nel 2007, il condominio dovrà ricomprendere anche i dati relativi ai soggetti nei confronti dei quali ha operato la ritenuta del 4%.<br />
COMPILAZIONE DEL QUADRO AC<br />
L&#8217;obbligo di effettuare la ritenuta d&#8217;acconto non esonera l&#8217;amministratore del condominio a presentare annualmente, in sede di dichiarazione dei redditi (mod. UNICO PF-SP-SC-ENC), il quadro AC.<br />
Tuttavia, tale adempimento viene di fatto ridimensionato in quanto non devono essere inseriti nel quadro AC i dati relativi ai servizi che hanno comportato il pagamento di compensi soggetti a ritenuta alla fonte, compresi ora i corrispettivi assoggettati alla nuova ritenuta d&#8217;acconto del 4%, ancorché di importo superiore a € 258,23 (tali compensi devono essere infatti ricompresi comunque nel mod. 770).<br />
Il quadro AC interessa pertanto i dati relativi ai beni e servizi non assoggettati a ritenuta acquistati dal condominio, sempreché l&#8217;importo complessivo (IVA compresa) sia superiore a € 258,23. Sono comunque esclusi, a prescindere dall&#8217;importo, i dati riferiti alle forniture d&#8217;acqua, energia elettrica e gas.</p>
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