Legge finanziara o di stabilita’ per il 2011, ha previsto alcune modifiche alla disciplina della cessione dei fabbricati strumentali (anche da costruire o in corso di costruzione) da concedere in leasing.

Piu’ precisamente l’utilizzatore del bene e’ solidalmente responsabile con la societa’ concedente per il pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale. Inoltre le stesse imposte sono dovute, diversamente da come era fino ad ora, in misura piena, anziche’ ridotta al 50%, complessivamente nella misura del 4% per i trasferimenti effettuati a favore della societa’ di leasing, mentre e’ prevista l’applicazione dell’imposta in misura fissa all’atto del riscatto.
A ben vedere quindi sono state parificate ai fini dell’applicazione delle imposte ipotecarie e catastali, le ipotesi di acquisto dell’immobile tramite societa’ di leasing con quella di acquisto diretto. Cio’ in quanto e’ stato prevista in ogni caso l’applicazione delle imposte proporzionali nella misura complessiva del 4%. Tali imposte sono applicate, nel caso di acquisto con contratto di locazione finanziaria, all’atto dell’acquisto dell’immobile da parte della societa’ di leasing, mentre sono doute in misura fissa al momento del riscatto.
Ma il contenuto della legge finanziaria non finisce qui, prevendendo infatti un’imposta sostitutiva delle imposte ipotecarie e catastali per i contratti in essere al 01/01/2011 per tutti i contratti di locazione finanziaria di immobili, sia abitativi che strumentali.
Tale imposta dovra’ essere versata entro il 31/03/2011 con modalita’ che saranno in seguito stabilite.
L’importo da versare sara’ pari alla differenza tra l’imposta ipotecaria e catastale applicabile in sede di riscatto (2% o 3% sull’importo finanziato, al netto dell’imposta di registro pagata durante la vigenza del contratto) e un ammontare forfetario del 4% moltiplicato per gli anni di durata residua del contratto. Un balzello di non poco conto.