Posts Tagged ‘Imposte dirette’

Manovra Monti: aspetti fiscali

dicembre 10th, 2011

Sono diverse le disposizioni in ambito tributario presenti nel decreto legge 201/2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 06/12/2011: vediamo le principali

Incremento delle aliquote Iva (art. 18)

A decorrere dal 01/10/2012 le aliquote Iva del 10 e del 21 per cento sono incrementate di 2 punti percentuali. Inoltre dal 01/01/2014 entrambe le aliquote sono ulteriormente incrementate di 0,5% .

Stabilizzazione del bonus ristrutturazioni (art. 4)

Dopo tante proroghe, la detrazione del 36% sulle spese per le ristrutturazioni edilizie trova collocazione nel Testo unico delle imposte sui redditi e quindi diventa una detrazione senza scadenza. L’agevolazione viene estesa agli interventi finalizzati alla ricostruzione o al ripristino di immobili danneggiati a seguito di eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza. Dal 2013 inoltre la detrazione 36% assorbe la detrazione del 55% sulle spese di riqualificazione energetica degli immobili, detrazione che per l’anno prossimo viene confermata nella stessa misura.

Introduzione dell’Imu (art. 13)

Viene anticipata al 2012, in via sperimentale per tre anni, l’imposta municipale sugli immobili, il tributo erede dell’Ici. L’aliquota e’ fissata allo 0,76%, ma i Comuni possono modificarla sino a 0,3 punti in aumento o diminuzione. Per l’abitazione principale e relative pertinenze la percentuale di tassazione scende allo 0,4%, con possibilita’ per i Comuni di variarla fino a 0,2 punti percentuali in piu’ o in meno. Per l’abitazione principale e’ prevista una detrazione di 200 euro.

La base imponibile su cui calcolare l’Imu si determina prendendo la rendita dell’immobile rivalutata del 5 % e moltiplicandola per un coefficiente fisso per ogni tipo di immobile:

  • 160 – per le abitazioni del gruppo catastale A (escluso A/10) e per le categorie C/2, C/6 e C/7
  • 140 – per i fabbricati di gruppo B e le categorie C/3, C/4 e C/5
  • 80 – per gli immobili di gruppo catastale A/10 (uffici e studi privati)
  • 60 – per i fabbricati di gruppo D
  • 55 – per i negozi e botteghe accatastati C/1.

Contrasto all’uso del contante (art. 12)
Fra le misure antievasione viene abbassato il limite di tracciabilità dei pagamenti da 2.500 a 1.000 euro.
Per i titolari di trattamenti pensionistici minimi, assegni e pensioni sociali, i rapporti relativi agli accrediti di tali somme sono esenti dall’imposta di bollo, mentre banche e intermediari finanziari non possono addebitare alcun costo.

Carburanti più cari (art. 15)
Scatta con l’entrata in vigore del decreto l’aumento delle accise sui carburanti. Già programmato e quantificato un ulteriore ritocco a partire dal 1° gennaio 2013.
Escluse dall’incremento alcune categorie di soggetti esercenti l’attività di trasporto (trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate; trasporto pubblico locale da parte di enti pubblici e imprese pubbliche locali; autoservizi di competenza statale, regionale e locale; trasporti a fune da parte di enti pubblici e imprese), per le quali e’ previsto il rimborso del maggior onere derivante dagli aumenti di accisa sul gasolio.

Aiuto alla crescita economica (art. 1)
Viene previsto un incentivo per le imprese che rafforzano la struttura patrimoniale aumentando il capitale proprio rispetto a quello esistente al 31/12/2010, mediante nuovi apporti o accantonamento di utili.

Novità in arrivo per l’Isee (art. 5)

Cambiano i criteri per la determinazione dell’Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) sulla base di un provvedimento che sara’ emanato entro il 31 maggio 2012 e che prendera’ in considerazione ulteriori parametri per il calcolo del reddito e del patrimonio della famiglia.

In pensione la Tarsu, nuovo tributo per rifiuti e servizi (art. 14)
Dal 1° gennaio 2013 anche il tributo sull’immondizia cambia volto. La nuova imposta si calcola sull’80% della superficie catastale, che puo’ essere accertata – e variata – dal Comune incrociando i propri dati con quelli dell’Agenzia del Territorio.
La tariffa prevede una maggiorazione di 30 centesimi per metro quadrato (che gli enti locali possono aumentare fino a 40) a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni.
I Comuni, inoltre, potranno stabilire riduzioni tariffarie, fino a un massimo del 30%, nei casi di abitazioni con un unico occupante, per chi risiede all’estero più di sei mesi all’anno, per i fabbricati rurali a uso abitativo, per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo.

Una verifica in più per il canone Rai (art. 17)
Imprese e società, con canone Rai speciale, perché attive in determinati settori, dovranno indicare nella loro dichiarazione dei redditi il numero di abbonamento radiotelevisivo, la categoria di appartenenza che determina la particolare tariffa e gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione dei redditi. La misura, in pratica, interessa le attività che utilizzano radio e televisione per realizzare maggiori guadagni, per attirare clienti, come alberghi, bar e altri esercizi aperti al pubblico.

Imposta sulle attività emerse con lo “scudo fiscale” (art. 19, commi da 4 a 10)
Per le attività rimpatriate o regolarizzate usufruendo dello scudo fiscale  e’ prevista l’applicazione di un’imposta straordinaria dell’1,5 per cento.
Saranno gli intermediari finanziari a trattenere la somma dovuta per il prelievo straordinario o a ricevere, da parte del contribuente, il quantum da versare. Due le rate di pari importo e due le scadenze (16 febbraio 2012 e 16 febbraio 2013) per il versamento.

Gli intermediari dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate i nominativi per i quali non e’ stato possibile versare l’imposta. Gli importi a debito saranno riscossi mediante l’iscrizione a ruolo. La sanzione per l’omesso versamento e’ pari al tributo dovuto.

Agevolazioni legate al costo del lavoro (art. 2)

L’Irap relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato diventa deducibile. La disposizione introduce una nuova deroga al principio di indeducibilità dell’Irap, già in parte mitigato dal Dl 185/2008, che aveva concesso la possibilità di dedurre il 10% dell’imposta regionale sulle attività produttive “riferibile alla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati, al netto degli interessi attivi e proventi assimilati, nonché alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato”.

Dal 2012, e’ previsto uno sconto fiscale, consistente in una maggiore deduzione Irap, per le imprese che  assumono donne in generale e under 35 a tempo indeterminato. L’agevolazione passa a 10.600 euro (a fronte dei precedenti 4.600 per ogni lavoratore impiegato), importo che diventa pari a 15.200 euro (prima 9.200 euro) per ogni incremento occupazionale di lavoratrici e giovani nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Premi al fine di promuovere la trasparenza e l’emersione di base imponibile (art. 10)

Dal 2013 ai contribuenti che svolgono attivita’ artistica o professionale o attivita’ d’impresa saranno riconosciuti benefici fiscali, semplificazione degli adempimenti amministrativi, oltre ad agevolazioni sugli accertamenti, a patto che provvedano all’invio telematico dei corrispettivi, delle fatture emesse e ricevute e delle risultanze degli acquisti non soggetti a fattura, e che istituiscano un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari dell’attività esercitata.

Per chi dichiara, anche per effetto dell’adeguamento, ricavi o compensi in misura uguale o superiore alle stime degli studi di settore, ed e’ in regola con gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti per l’applicazione dello studio, sono preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici, sono ridotti di un anno i termini di decadenza per l’attività di accertamento e la determinazione sintetica del reddito complessivo e’ ammessa a condizione che lo stesso ecceda di almeno un terzo quello dichiarato.

Emersione di base imponibile (art. 11)

Vengono previste sanzioni penali nei confronti di chi, in sede di accertamento tributario, esibisce o trasmette atti o documenti falsi o fornisce dati e notizie non rispondenti al vero.


Compensi degli amministratori di societa’: pagamento entro il 12 gennaio

dicembre 27th, 2010

Compensi agli amministratori e principio di cassa allargata

Come tutti gli anni e’ opportuno porre attenzione alla data di pagamento dei compensi degli amministratori, redditi che la legge assimila a quelli di lavoro dipendentePerche’ siano deducibili nell’anno 2010 e’ necessario che vengano corrisposti entro il 12 del mese di gennaio 2011.

Come previsto dall’art. 50, comma 1, TUIR, le somme ed i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di societa’ sono assimilate ai redditi di lavoro dipendente.

verifica studi settore

Cio’ significa che si considerano di competenza del 2010 tutti i compensi pagati entro il 12 gennaio 2011, purche’, naturalmente, riferiti a prestazioni rese nel 2010. Allo stesso tempo gli stessi importi sono considerati reddito 2010 per il percipiente, ed in capo a questo dovranno essere applicate le aliquote e le detrazioni del 2010.

Diversamente nel caso quindi che il compenso dell’amministratore sia percepito successivamente a tale data non sara’ fiscalmente deducibile dal reddito del 2010 ma se ne dovra’ tenere conto per la determinazione della base imponibile dell’anno successivo, quindi del 2011.

Quanto sopra puo’ essere riassunto nello schema che segue:

Amministratore non professionista (non iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ecc.)

Anno riferimento compenso

Data pagamento

da-a

Deducibilita’ costo

2009

13/01/10 - 31/12/10

2010

2010

01/01/10 - 12/01/11

2010

13/01/11 - 31/12/11

2011

2011

01/01/11 - 12/01/12

2011

Diverso e’ il caso dell’amministratore professionista (tipicamente Dottore Commercialista), per i cui compensi non vige il principio di cassa allargata. In questo caso i compensi sono deducibili fiscalmente soltanto se percepiti dal primo gennaio al 31 dicembre (non quindi fino al 12 gennaio dell’anno successivo).

Aspetti previdenziali

L’applicazione del principio di cassa allargata, come ribadito dall’INPS, si riflette anche ai fini previdenziali e pertanto, i compensi riferiti a prestazioni rese nel 2010 e pagati entro il 12.1.2011 sono assoggettati alle aliquote previdenziali in vigore nel 2010.

Valutazione degli immobili, abrogazione valori Omi

aprile 22nd, 2010

Valutazione degli immobili, abrogazione valori Omi

Con la circolare 18/E del 2010 l’Agenzia delle Entrate a commento dell’art. 24 co. 4 e 5 della L. 88/2009 (Legge comunitaria) ha chiarito che l’abrogazione della presunzione legale dei valori Omi, declassata a presunzione semplice, deve essere intesa anche per il passato. In conseguenza di cio’ il contenzioso deve essere abbandonato in tutti quei casi in cui l’accertamento sia basato esclusivamente sullo scostamento dai valori Omi e non faccia riferimento ad altre prove quali il valore del mutuo, i corrispettivi di atti precedenti ecc..

iva imposte immobili

Ricordiamo che con la Legge comunitaria lo Stato Italiano ha evitato la continuazione della procedura di infrazione in materia Iva ma ha deciso di allineare a questa anche la normativa imposte dirette.

In pratica i valori Omi non si applicano da soli, ne’ a fini Iva ne’ imposte dirette, ma possono essere utilizzati insieme ad indagini finanziarie, redditometro, manifesta antieconomicita’ dell’operazione. Dal canto suo il contribuente potrebbe giustificarsi evidenziando la diversa tipologia dell’immobile, la presenza di rapporti di parentela con l’acquirente o, e queste sono motivazioni molto attuali, necessita’ di reperire rapidamente liquidita’ e crisi di mercato.

22/04/10

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