Valutazione degli immobili, abrogazione valori Omi
Con la circolare 18/E del 2010 l’Agenzia delle Entrate a commento dell’art. 24 co. 4 e 5 della L. 88/2009 (Legge comunitaria) ha chiarito che l’abrogazione della presunzione legale dei valori Omi, declassata a presunzione semplice, deve essere intesa anche per il passato. In conseguenza di cio’ il contenzioso deve essere abbandonato in tutti quei casi in cui l’accertamento sia basato esclusivamente sullo scostamento dai valori Omi e non faccia riferimento ad altre prove quali il valore del mutuo, i corrispettivi di atti precedenti ecc..

Ricordiamo che con la Legge comunitaria lo Stato Italiano ha evitato la continuazione della procedura di infrazione in materia Iva ma ha deciso di allineare a questa anche la normativa imposte dirette.
In pratica i valori Omi non si applicano da soli, ne’ a fini Iva ne’ imposte dirette, ma possono essere utilizzati insieme ad indagini finanziarie, redditometro, manifesta antieconomicita’ dell’operazione. Dal canto suo il contribuente potrebbe giustificarsi evidenziando la diversa tipologia dell’immobile, la presenza di rapporti di parentela con l’acquirente o, e queste sono motivazioni molto attuali, necessita’ di reperire rapidamente liquidita’ e crisi di mercato.
22/04/10






