Posts Tagged ‘Imposte dirette’

Omaggi a clienti e fornitori di beni non oggetto dell’attivita’

dicembre 13th, 2009

Come tutti gli anni, con l’avvicinarsi delle festività natalizie si ripropone il tema del trattamento fiscale dei regali, in pratica e’ interessante chiedersi se e’ possibile detrarre l’Iva e in quali limiti e’ deducibile il costo.

cesto natale

L’inquadramento degli omaggi si differenzia a seconda che i beni siano o meno oggetto dell’attività esercitata e che il destinatario sia un cliente/fornitore oppure un dipendente dell’impresa o del lavoratore autonomo.

Quanto indicato in questo articolo riguarda i casi piu’ comuni, trattando in sostanza il caso delle ceste natalizie e simili effettuate con finalita’ promozionali o di pubbliche relazioni:

  • beni non oggetto dell’attivita’
  • regali effettuati a clienti e fornitori

In questo ambito la normativa detta regole differenti  a seconda del soggetto, impresa o professionista, che effettua l’omaggio

Imprese / Iva

La detrazione dell’Iva relativa all’acquisto di beni classificati come spese di rappresentanza, la cui produzione od il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa, segue i seguenti principi:

  • è indetraibile per i beni di costo unitario superiore a € 25,82;
  • è interamente detraibile per i beni di costo unitario non superiore a € 25,82.

Al riguardo va tenuto presente che nel caso in cui l’omaggio sia rappresentato da più beni costituenti un’unica confezione di costo complessivo superiore al limite anzidetto, è necessario considerare il costo dell’intera confezione, anziché quello dei singoli componenti.

Quanto sopra vale anche nell’ipotesi in cui i beni siano costituiti da alimenti e bevande.

La successiva consegna del bene in omaggio al cliente / fornitore è un’operazione fuori campo Iva, per cui nessun particolare adempimento deve essere compiuto dall’impresa, salvo l’emissione di un DDT (documento di trasporto), od altro documento analogo, con causale omaggio. Ciò al fine di individuare inequivocabilmente il beneficiario dell’omaggio e dimostrare così l’inerenza della spesa all’attività produttiva. In mancanza di un documento che attesti il beneficiario dell’omaggio, può essere contestata, in sede di verifica, l’inerenza del costo (e quindi la sua deducibilità).

Imprese / Imposte dirette

Ai fini reddituali i costi sostenuti per l’acquisto di beni destinati ad omaggio sono considerati spese di rappresentanza, talché gli stessi risultano deducibili:

Ricavi / proventi gestione caratteristica

Importo massimo deducibile

Fino a € 10 milioni 1,3% dell’importo dei ricavi / proventi
Per la parte eccedente € 10 milionie fino a € 50 milioni 0,5% dell’importo dei ricavi / proventi
Per la parte eccedente € 50 milioni 0,1% dell’importo dei ricavi / proventi

integralmente, se di valore unitario non superiore a € 50

N.B.: pertanto il limite di deducibilità integrale per i singoli omaggi è passato, con effetto dallo 01/01/2008 da € 25,82 a € 50,00.

Ai fini in esame, il limite di € 50,00 deve essere valutato con riferimento al valore dell’omaggio nel suo complesso (al lordo dell’eventuale Iva indetraibile).

Lavoratori autonomi (Avvocati, ingegneri, commercialisti, ecc.) / Iva

Una regola particolare vale per i professionisti, i quali, detraendosi l’IVA sull’acquisto dei beni destinati alle piccole spese di rappresentanza, dovrebbero rendere imponibili ad Iva le successive cessioni gratuite (infatti l’esclusione da Iva dell’omaggio è prevista solo per le imprese).

Si ritiene, comunque, che scegliendo di non detrarre l’IVA sull’acquisto dei beni da destinare a omaggio, anche se il loro valore unitario è non superiore a € 25,82, la successiva cessione gratuita non sia da assoggettare a IVA.

Lavoratori autonomi (Avvocati, ingegneri, commercialisti, ecc.) / Imposte dirette

I costi sostenuti per l’acquisto di beni destinati ad omaggio sono considerati spese di rappresentanza, e quindi sono deducibili nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta, a prescindere dal valore unitario.

Come tutti gli anni, con l’avvicinarsi delle festività natalizie si ripropone il tema del trattamento fiscale dei regali, in pratica e’ interessante chiedersi se e’ possibile detrarre l’Iva e in quali limiti e’ deducibile il costo.

Bonus acquisto di mobili e arredi

luglio 16th, 2009

Con la circolare 35/E del 16/07/09 l’agenzia delle Entrate illustra l’agevolazione  spettante a coloro che acquistano mobili ed elettrodomestici per arredare immobili oggetto di ristrutturazione, introdotta con il DL 5/2009.

L’agevolazione consiste nel 20% dell’importo speso, calcolato su un massimo di E. 10.000,00 ed è collegata alla detrazione del 36% delle spese edili. Infatti solo coloro che beneficiano della detrazione del 36% per le spese di ristrutturazione hanno anche la possibilità di recuperare parte di quanto speso per arredare casa.

mobili-detrazione1

Condizione per beneficiare della detrazione è aver avviato i lavori dopo il 01/07/08, facendo riferimento alla data indicata alla comunicazione di inizio lavori inviata al Centro operativo di Pescara, ma sono agevolabili solo le spese sostenute dal 07/02/09 al 31/12/09. I beni oggetto di agevolazione sono mobili, elettrodomestici di classe A+ o superiore, televisori e computer. Il pagamento deve avvenire necessariamente tramite bonifico bancario e riportare la causale, il  codice fiscale di chi effettua il pagamento e quello del beneficiario. Per quanto riguarda gli elettrodomestici non sono agevolabili i frigoriferi e i congelatori  per i quali, è operativa un altro incentivo che riconosce, in caso di contestuale “rottamazione” dell’usato, la detrazione del 20%, fino a un valore massimo di E. 200,00 per ciascun apparecchio.

“Gli interventi edilizi agevolati con il bonus ristrutturazioni che consentono l’accesso all’ulteriore bonus arredi sono esclusivamente quelli di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia (articolo 31 della legge 457/1978, lettere b, c e d), effettuati su unità immobiliari residenziali. Pertanto, la detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici non spetta in caso di lavori condominiali, di interventi di manutenzione ordinaria, di realizzazione di garage e posti auto pertinenziali, e di acquisto o assegnazione di immobile facente parte di un edificio ristrutturato da un’impresa di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da una cooperativa edilizia.” Dato che la detrazione va calcolata su un importo massimo di E. 10.000,00 e ripartita in cinque quote annuali, il beneficio non potrà superare a E. 400,00 annui.

Da ultimo 2 precisazioni:

  • il tetto di E. 10.000,00 va riferito alla singola unità immobiliare anche se le spese sono sostenute da più persone.
  • per contro, il beneficio può essere moltiplicato per ogni unità immobiliare su cui l’interessato ha effettuato i lavori e quindi E. 10.000,00 cadauna.

Valore degli immobili in chiave comunitaria

giugno 24th, 2009

Ieri è stata approvata in via definitiva la Legge comunitaria 2008, che rivede la normativa italiana per quanto riguarda, tra l’altro, il valore normale da attribuire alle cessioni di immobili.

comunitaria

La Legge 223/2006 aveva infatti introdotto la possibilità di effettuare accertamenti basati sul valore normale, sia ai fini Iva che imposte dirette. In pratica era stato abbandonato il criterio di determinazione del valore basato sulla rendita catastale ed era stata data la possibilità agli uffici impositivi di effettuare accertamenti sulla base dei valori di mercato dei beni. L’Unione Europea non ha trovato corretto questo modo di procedere, dovendosi invece, semmai, ricostruire il corrispetttivo di quella specifica compravendita immobiliare anzichè basarsi su criteri di mercato che magari proprio per quell’atto non vanno bene.

Ecco che da adesso il valore normale torna a costituire soltanto un elemento indiziario nella determinazione del valore della vendita

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