Deducibilità Irap a fini Ires e Irpef e possibilità di richiedere il rimborso dei pagamenti degli ultimi 48 mesi
Rif.: Decreto Legge n° 185/2008 “anti-crisi” – provvedimento Ag. Entrate del 28/10/09.
Con il Decreto anticrisi e’ stata stabilita la deducibilità di una quota del 10% dell’IRAP nella determinazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo.
La disposizione, piu’ in particolare, ha disposto la deducibilita’ dell’IRAP (nella misura suddetta) a partire dal periodo d’imposta in corso al 31/12/2008, ma ha anche previsto un effetto retroattivo, ponendo come limite temporale il periodo di 48 mesi.

DEDUCIBILITÀ IRAP A REGIME:
La deduzione avviene secondo il principio di cassa.
In definitiva, a partire dal 2008, le società di capitali, le società di persone, le ditte individuali e i lavoratori autonomi hanno dedotto ai fini IRPEF/IRES il 10% di quanto pagato nel corso dell’anno a titolo di IRAP.
RIMBORSO ANNI PREGRESSI
CRITERIO PER DETERMINARE L’IMPOSTA RIMBORSABILE
L’Agenzia delle Entrate fa riferimento al medesimo criterio previsto a regime e pertanto afferma che il rimborso va riferito alle imposte sul reddito, previa rideterminazione della base imponibile al netto del 10% dell’IRAP.
Il rimborso può essere richiesto unicamente mediante apposita istanza da inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate.
MODALITÀ DI RIMBORSO PER I TITOLARI DI REDDITO DA PARTECIPAZIONE
La società comunica ai soci il minor reddito rideterminato per effetto della deduzione dell’IRAP affinché questi possano presentare la domanda telematica per ottenere la restituzioni delle maggiori imposte versate.
MODALITA’ PER LA RICHIESTA DI RIMBORSO
L’Agenzia delle Entrate ha ridefinito i termini di presentazione dell’istanza di rimborso Irpef e Ires, nonché le modalità di erogazione dei relativi rimborsi.
E’ stato individuato un calendario di invio telematico delle istanze scaglionato in base alle regioni di appartenenza come sotto specificato. In merito si evidenzia che l’Agenzia precisa che “le istanze di rimborso si considerano presentate … secondo l’ordine di trasmissione dei relativi flussi telematici determinato dal periodo di tempo intercorrente tra l’attivazione della procedura telematica secondo il programma … e l’invio della stessa istanza, indipendentemente dalla data in cui è avvenuta la trasmissione”. Ciò in modo tale che, come specificato dalla stessa Agenzia nel citato Comunicato stampa, “in nessun caso l’appartenenza a una regione per cui la procedura sarà attivata successivamente rispetto ad altre potrà penalizzare la tempistica di erogazione dei rimborsi”.
Le istanze potranno essere presentate a partire dalle ore 12 del giorno indicato nel seguente calendario:
17/11 Molise, Basilicata e Calabria
19/11 Valle D’Aosta e Friuli Venezia Giulia, Liguria
20/11 Marche e Abruzzo
23/11 Trentino Alto Adige, Umbria e Sardegna
24/11 Toscana
25/11 Puglia
26/11 Piemonte
27/11 Sicilia
30/11 Emilia Romagna
01/12 Veneto
02/12 Lazio (Persone fisiche)
03/12 Lazio (Societa’)
04/12 Campania (Persone Fisiche)
09/12 Campania (Societa’)
10/12 Lombardia (Persone Fisiche)
11/12 Lombardia (Societa’)
Per quanto riguarda le modalità con le quali saranno soddisfatte le richieste di rimborso, sarà data precedenza a quelle relative ai periodi d’imposta più remoti, con priorità secondo l’ordine di presentazione, fermo restando il rispetto dei limiti di spesa stanziati. In caso di insufficienza dei fondi, i rimborsi relativi al periodo d’imposta che non potranno essere interamente pagati saranno erogati proporzionalmente rispetto all’ammontare complessivo dei rimborsi stessi.
Preleva il modello e le istruzioni ufficiali per il rimborso Rimborso per deudicibilità IRAP anni pregressi