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	<title>Informazione fiscale &#187; Irap</title>
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	<description>Novità per le imprese e i cittadini</description>
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		<title>Manovra Monti: aspetti fiscali</title>
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		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 07:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Pacini</dc:creator>
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		<category><![CDATA[Agevolazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Autotrasportatori]]></category>
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		<category><![CDATA[Irap]]></category>
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		<description><![CDATA[Sono diverse le disposizioni in ambito tributario presenti nel decreto legge 201/2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 06/12/2011: vediamo le principali

Incremento delle aliquote Iva (art. 18)
A decorrere dal 01/10/2012 le aliquote Iva del 10 e del 21 per cento sono incrementate di 2 punti percentuali. Inoltre dal 01/01/2014 entrambe le aliquote sono ulteriormente incrementate di 0,5% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sono diverse le disposizioni in ambito tributario presenti nel <a href="http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?id=%7B7C411488-D58D-4734-BDDF-48BCB79918E4%7D" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/def.finanze.it');" target="_blank">decreto legge 201/2011</a>, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 06/12/2011: vediamo le principali</p>
<div>
<p><strong>Incremento delle aliquote Iva (art. 18)</strong></p>
<p>A decorrere dal 01/10/2012 le aliquote Iva del 10 e del 21 per cento sono incrementate di 2 punti percentuali. Inoltre dal 01/01/2014 entrambe le aliquote sono ulteriormente incrementate di 0,5% .</p>
<p><strong>Stabilizzazione del bonus ristrutturazioni (art. 4)</strong></p>
<p><strong><span style="font-weight: normal;">Dopo tante proroghe, la detrazione del 36% sulle spese per le ristrutturazioni edilizie trova collocazione nel Testo unico delle imposte sui redditi e quindi diventa una detrazione senza scadenza. L&#8217;agevolazione viene estesa agli interventi finalizzati alla ricostruzione o al ripristino di immobili danneggiati a seguito di eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza. Dal 2013 inoltre la detrazione 36% assorbe la detrazione del 55% sulle spese di riqualificazione energetica degli immobili, detrazione che per l’anno prossimo viene confermata nella stessa misura. </span></strong></p>
<p><strong>Introduzione dell’Imu (art. 13)</strong></p>
<p><strong><span style="font-weight: normal;"> </span><span style="font-weight: normal;">Viene anticipata al 2012, in via sperimentale per tre anni, l’imposta municipale sugli immobili, il tributo erede dell’Ici. L&#8217;aliquota e&#8217; fissata allo 0,76%, ma i Comuni possono modificarla sino a 0,3 punti in aumento o diminuzione. Per l’abitazione principale e relative pertinenze la percentuale di tassazione scende allo 0,4%, con possibilita&#8217; per i Comuni di variarla fino a 0,2 punti percentuali in piu&#8217; o in meno. Per l’abitazione principale e&#8217; prevista una detrazione di 200 euro.</span></strong></p>
<p>La base imponibile su cui calcolare l’Imu si determina prendendo la rendita dell’immobile rivalutata del 5 % e moltiplicandola per un coefficiente fisso per ogni tipo di immobile:</p>
<ul>
<li>160 &#8211; per le abitazioni del gruppo catastale A (escluso A/10) e per le categorie C/2, C/6 e C/7</li>
<li>140 &#8211; per i fabbricati di gruppo B e le categorie C/3, C/4 e C/5</li>
<li>80 &#8211; per gli immobili di gruppo catastale A/10 (uffici e studi privati)</li>
<li>60 &#8211; per i fabbricati di gruppo D</li>
<li>55 &#8211; per i negozi e botteghe accatastati C/1.</li>
</ul>
</div>
<p><strong>Contrasto all’uso del contante (art. 12)</strong><br />
Fra le misure antievasione viene abbassato il limite di tracciabilità dei pagamenti da 2.500 a 1.000 euro.<br />
Per i titolari di trattamenti pensionistici minimi, assegni e pensioni sociali, i rapporti relativi agli accrediti di tali somme sono esenti dall’imposta di bollo, mentre banche e intermediari finanziari non possono addebitare alcun costo.</p>
<div><strong>Carburanti più cari (art. 15)</strong><br />
Scatta con l’entrata in vigore del decreto l’aumento delle accise sui carburanti. Già programmato e quantificato un ulteriore ritocco a partire dal 1° gennaio 2013.<br />
<strong><span style="font-weight: normal;"> </span><span style="font-weight: normal;">Escluse dall’incremento alcune categorie di soggetti esercenti l’attività di trasporto (trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate; trasporto pubblico locale da parte di enti pubblici e imprese pubbliche locali; autoservizi di competenza statale, regionale e locale; trasporti a fune da parte di enti pubblici e imprese), per le quali e&#8217; previsto il rimborso del maggior onere derivante dagli aumenti di accisa sul gasolio.</span></strong></p>
<p><strong><span style="font-weight: normal;"> </span>Aiuto alla crescita economica (art. 1)</strong><br />
Viene previsto un incentivo per le imprese che rafforzano la struttura patrimoniale aumentando il capitale proprio rispetto a quello esistente al 31/12/2010, mediante nuovi apporti o accantonamento di utili.</p>
<p><strong>Novità in arrivo per l’Isee (art. 5)</strong></p>
<p>Cambiano i criteri per la determinazione dell’Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) sulla base di un provvedimento che sara&#8217; emanato entro il 31 maggio 2012 e che prendera&#8217; in considerazione ulteriori parametri per il calcolo del reddito e del patrimonio della famiglia.</p>
<p><strong>In pensione la Tarsu, nuovo tributo per rifiuti e servizi (art. 14)</strong><br />
Dal 1° gennaio 2013 anche il tributo sull’immondizia cambia volto. La nuova imposta si calcola sull’80% della superficie catastale, che puo&#8217; essere accertata – e variata – dal Comune incrociando i propri dati con quelli dell’Agenzia del Territorio.<br />
La tariffa prevede una maggiorazione di 30 centesimi per metro quadrato (che gli enti locali possono aumentare fino a 40) a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni.<br />
I Comuni, inoltre, potranno stabilire riduzioni tariffarie, fino a un massimo del 30%, nei casi di abitazioni con un unico occupante, per chi risiede all’estero più di sei mesi all’anno, per i fabbricati rurali a uso abitativo, per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo.</p>
<p><strong>Una verifica in più per il canone Rai (art. 17)</strong><br />
Imprese e società, con canone Rai speciale, perché attive in determinati settori, dovranno indicare nella loro dichiarazione dei redditi il numero di abbonamento radiotelevisivo, la categoria di appartenenza che determina la particolare tariffa e gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione dei redditi. La misura, in pratica, interessa le attività che utilizzano radio e televisione per realizzare maggiori guadagni, per attirare clienti, come alberghi, bar e altri esercizi aperti al pubblico.</p>
<p><strong>Imposta sulle attività emerse con lo “scudo fiscale” (art. 19, commi da 4 a 10)</strong><br />
Per le attività rimpatriate o regolarizzate usufruendo dello scudo fiscale  e&#8217; prevista l’applicazione di un’imposta straordinaria dell’1,5 per cento.<br />
Saranno gli intermediari finanziari a trattenere la somma dovuta per il prelievo straordinario o a ricevere, da parte del contribuente, il <em>quantum</em> da versare. Due le rate di pari importo e due le scadenze (16 febbraio 2012 e 16 febbraio 2013) per il versamento.</p>
<p>Gli intermediari dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate i nominativi per i quali non e&#8217; stato possibile versare l’imposta. Gli importi a debito saranno riscossi mediante l’iscrizione a ruolo. La sanzione per l’omesso versamento e&#8217; pari al tributo dovuto.</p>
<p><strong>Agevolazioni legate al costo del lavoro (art. 2)</strong></p>
<p>L’Irap relativa alle spese per il personale dipendente e  assimilato diventa deducibile. La disposizione introduce una nuova deroga al principio  di indeducibilità dell’Irap, già in parte mitigato dal Dl 185/2008, che  aveva concesso la possibilità di dedurre il 10% dell’imposta regionale  sulle attività produttive “<em>riferibile alla quota imponibile degli  interessi passivi e oneri assimilati, al netto degli interessi attivi e  proventi assimilati, nonché alla quota imponibile delle spese per il  personale dipendente e assimilato</em>”.</p>
<p>Dal 2012, e&#8217; previsto uno  sconto fiscale, consistente in una maggiore deduzione Irap, per le  imprese che  assumono donne in generale e under 35 a tempo indeterminato. L’agevolazione passa a  10.600 euro (a fronte dei precedenti 4.600 per ogni lavoratore  impiegato), importo che diventa pari a 15.200 euro (prima 9.200 euro)  per ogni incremento occupazionale di lavoratrici e giovani nelle regioni  Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e  Sicilia.</p>
<p><strong>Premi al fine di promuovere la trasparenza e l&#8217;emersione di base imponibile (art. 10)</strong></p>
<p>Dal 2013 ai contribuenti che svolgono attivita&#8217; artistica o  professionale o attivita&#8217; d&#8217;impresa saranno riconosciuti benefici  fiscali, semplificazione degli adempimenti amministrativi, oltre ad  agevolazioni sugli accertamenti, a patto che provvedano all’invio  telematico dei corrispettivi, delle fatture emesse e ricevute e delle  risultanze degli acquisti non soggetti a fattura, e che istituiscano un  conto corrente dedicato ai movimenti finanziari dell’attività  esercitata.</p>
<p>Per chi dichiara, anche per effetto dell’adeguamento, ricavi o compensi  in misura uguale o superiore alle stime degli studi di settore, ed e&#8217; in  regola con gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti per  l’applicazione dello studio, sono preclusi gli accertamenti basati  sulle presunzioni semplici, sono ridotti di un anno i termini di  decadenza per l’attività di accertamento e la determinazione sintetica  del reddito complessivo e&#8217; ammessa a  condizione che lo stesso ecceda di almeno un terzo quello dichiarato.</p>
<p><strong>Emersione di base imponibile (art. 11)</strong></p>
<p>Vengono previste sanzioni penali nei confronti di chi, in sede di accertamento tributario,  esibisce o trasmette atti o documenti falsi o fornisce dati e notizie  non rispondenti al vero.</p>
<p><strong><br />
</strong></div>
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		<title>Tremonti tessile: da chiarire l&#8217;importo del beneficio</title>
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		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 07:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Pacini</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Agevolazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Irap]]></category>

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		<description><![CDATA[In attesa di chiarimenti l&#8217;agevolazione per il bonus fiscale sui campionari tessili.
Non e&#8217; chiaro su cosa commisurare i 70 milioni di Euro di agevolazione previsti per questo settore industriale in grave crisi, ovvero se l&#8217;importo sia riferito al totale degli investimenti ammissibili o se sia il massimo di risparmio d&#8217;imposta ottenibile dall&#8217;insieme delle imprese beneficiarie.
O [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>In attesa di chiarimenti l&#8217;agevolazione per il bonus fiscale sui campionari tessili.</strong></p>
<p>Non e&#8217; chiaro su cosa commisurare i 70 milioni di Euro di agevolazione previsti per questo settore industriale in grave crisi, ovvero se l&#8217;importo sia riferito al totale degli investimenti ammissibili o se sia il massimo di risparmio d&#8217;imposta ottenibile dall&#8217;insieme delle imprese beneficiarie.</p>
<p>O meglio, esiste un&#8217;incongruenza tra la formulazione della norma, che indica i 70 milioni come l&#8217;ammontare complessivo del valore degli investimenti ammessi all&#8217;agevolazione e la relazione tecnica che invece considera tale importo come la perdita di gettito e quindi la detassazione complessivamente ammessa.</p>
<p>Se, come deve essere, teniamo in considerazione il testo della norma, l&#8217;impatto del beneficio fiscale viene a ridursi notevolmente e quindi il beneficio tenderebbe ad aggirarsi intorno ai 20/30 milioni (l&#8217;importo cambia in relazione ai diversi soggetti passivi d&#8217;imposta).</p>
<p>E&#8217; bene ricordare che l&#8217;agevolazione non e&#8217; possibile cumularla con altre soggette al regime de minimis, mentre cio&#8217; e&#8217; consentito con altri benefici che non rientrano negli aiuti di Stato, quali ad esempio le deduzioni Irap per il personale. L&#8217;importante e&#8217; che il il cumulo dei contributi non sia superiore all&#8217;importo dei costi sostenuti.</p>
<p>25/10/10</p>
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		<item>
		<title>Contribuenti minimi: conviene sempre?</title>
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		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 14:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Pacini</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Regimi contabili]]></category>
		<category><![CDATA[Contribuenti minimi]]></category>
		<category><![CDATA[Irap]]></category>
		<category><![CDATA[Studi di settore]]></category>

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		<description><![CDATA[Inizio anno. Per lavori autonomi e ditte individuali si (ri)presenta il dubbio sulla convenienza o meno del regime dei contribuenti minimi. E la questione riguarda sia chi deve iniziare l&#8217;attivita&#8217; ma anche chi, avendo gia&#8217; partita Iva, rientri automaticamente, essendo un regime naturale, in questo regime contabile.

I principali vantaggi: essere esclusi dagli Studi di settore [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inizio anno. Per lavori autonomi e ditte individuali si (ri)presenta il dubbio sulla convenienza o meno del <strong>regime dei contribuenti minimi</strong>. E la questione riguarda sia chi deve iniziare l&#8217;attivita&#8217; ma anche chi, avendo gia&#8217; partita Iva, rientri automaticamente, essendo un regime naturale, in questo regime contabile.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1399" title="morsa" src="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2010/01/morsa.jpg" alt="morsa" width="167" height="132" /></p>
<p>I principali <strong>vantaggi</strong>: essere esclusi dagli Studi di settore e esonerati dal pagamento dell&#8217;Irap.</p>
<p>Principali <strong>svantaggi</strong>: pagare un&#8217;imposta fissa senza poter beneficiare (quasi) di deduzioni e detrazioni, Iva indetraibile su acquisti.</p>
<p>La scelta tra regime &#8220;normale&#8221; e regime dei contribuentio minimi non e&#8217; sempre semplice. Prima di decidere e&#8217; bene consultare un professionista.  Comunque, per avere maggiori dettagli e&#8217; possibile leggere un nostro articolo dello scorso anno ma ancora attuale:</p>
<p><a rel="bookmark" href="../2009/01/il-regime-fiscale-dei-contribuenti-minimi-chi-lo-puo-adottare-dal-2009/">Il regime fiscale dei contribuenti minimi: chi lo può adottare dal 2009?</a></p>
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		<title>Deducibilità Irap e richiesta di rimborso</title>
		<link>http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2009/11/deducibilita-irap-rimborso/</link>
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		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 11:47:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Pacini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circolari]]></category>
		<category><![CDATA[Scadenze]]></category>
		<category><![CDATA[Irap]]></category>
		<category><![CDATA[Rimborsi]]></category>

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		<description><![CDATA[Deducibilità Irap a fini Ires e Irpef e possibilità di richiedere il rimborso dei pagamenti degli ultimi 48 mesi
Rif.: Decreto Legge n° 185/2008 “anti-crisi” – provvedimento Ag. Entrate del 28/10/09.
Con il Decreto anticrisi e&#8217; stata stabilita la deducibilità di una quota del 10% dell’IRAP nella determinazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo.
La disposizione, piu&#8217; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Deducibilità Irap a fini Ires e Irpef e possibilità di richiedere il rimborso dei pagamenti degli ultimi 48 mesi</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Rif.: Decreto Legge n° 185/2008 “anti-crisi” – provvedimento Ag. Entrate del 28/10/09.</p>
<p>Con il Decreto anticrisi e&#8217; stata stabilita la <strong>deducibilità di una quota del 10% dell’IRAP nella determinazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">La disposizione, piu&#8217; in particolare,  ha disposto la deducibilita&#8217; dell’IRAP (nella misura suddetta) a partire dal periodo d’imposta in corso al 31/12/2008, ma ha anche previsto un effetto retroattivo, ponendo come limite temporale il periodo di 48 mesi.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Rimborso_Irap" src="http://www.bancolite.com/images/filler/enter.jpg" alt="" width="300" height="225" /></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>DEDUCIBILITÀ IRAP A REGIME:</strong><br />
La deduzione avviene secondo il <strong>principio di cassa</strong>.<br />
In definitiva, a partire dal 2008, le società di capitali, le società di persone, le ditte individuali e i lavoratori autonomi hanno dedotto ai fini IRPEF/IRES il 10% di quanto pagato nel corso dell’anno a titolo di IRAP.</p>
<p><strong>RIMBORSO ANNI PREGRESSI</strong></p>
<p style="text-align: justify;">CRITERIO PER DETERMINARE L’IMPOSTA RIMBORSABILE<br />
L’Agenzia delle Entrate fa riferimento al medesimo criterio previsto a regime e pertanto afferma che il rimborso va riferito alle imposte sul reddito, previa rideterminazione della base imponibile al netto del 10% dell’IRAP.<br />
Il rimborso può essere richiesto unicamente mediante apposita istanza da inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate.</p>
<p>MODALITÀ DI RIMBORSO PER I TITOLARI DI REDDITO DA PARTECIPAZIONE<br />
La società comunica ai soci il minor reddito rideterminato per effetto della deduzione dell’IRAP affinché questi possano presentare la domanda telematica per ottenere la restituzioni delle maggiori imposte versate.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>MODALITA’ PER LA RICHIESTA DI RIMBORSO</strong><br />
L&#8217;Agenzia delle Entrate ha ridefinito i termini di presentazione dell’istanza di rimborso Irpef e Ires, nonché le modalità di erogazione dei relativi rimborsi.<br />
E&#8217; stato individuato un calendario di invio telematico delle istanze scaglionato in base alle regioni di appartenenza come sotto specificato. In merito si evidenzia che l’Agenzia precisa che “le istanze di rimborso si considerano presentate &#8230; secondo l’ordine di trasmissione dei relativi flussi telematici determinato dal periodo di tempo intercorrente tra l’attivazione della procedura telematica secondo il programma &#8230; e l’invio della stessa istanza, indipendentemente dalla data in cui è avvenuta la trasmissione”. Ciò in modo tale che, come specificato dalla stessa Agenzia nel citato Comunicato stampa, “in nessun caso l’appartenenza a una regione per cui la procedura sarà attivata successivamente rispetto ad altre potrà penalizzare la tempistica di erogazione dei rimborsi”.</p>
<p style="text-align: justify;">Le istanze potranno essere presentate a partire dalle ore 12 del giorno indicato nel seguente calendario:<br />
17/11 Molise, Basilicata e Calabria</p>
<p style="text-align: justify;">19/11 Valle D&#8217;Aosta e Friuli Venezia Giulia, Liguria</p>
<p style="text-align: justify;">20/11 Marche e Abruzzo</p>
<p style="text-align: justify;">23/11 Trentino Alto Adige, Umbria e Sardegna</p>
<p style="text-align: justify;">24/11 Toscana</p>
<p style="text-align: justify;">25/11 Puglia</p>
<p style="text-align: justify;">26/11 Piemonte</p>
<p style="text-align: justify;">27/11 Sicilia</p>
<p style="text-align: justify;">30/11 Emilia Romagna</p>
<p style="text-align: justify;">01/12 Veneto</p>
<p style="text-align: justify;">02/12 Lazio (Persone fisiche)</p>
<p style="text-align: justify;">03/12 Lazio (Societa&#8217;)</p>
<p style="text-align: justify;">04/12 Campania (Persone Fisiche)</p>
<p style="text-align: justify;">09/12 Campania (Societa&#8217;)</p>
<p style="text-align: justify;">10/12 Lombardia (Persone Fisiche)</p>
<p style="text-align: justify;">11/12 Lombardia (Societa&#8217;)</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda le modalità con le quali saranno soddisfatte le richieste di rimborso, sarà data precedenza a quelle relative ai periodi d’imposta più remoti, con priorità secondo l’ordine di presentazione, fermo restando il rispetto dei limiti di spesa stanziati. In caso di insufficienza dei fondi, i rimborsi relativi al periodo d’imposta che non potranno essere interamente pagati saranno erogati proporzionalmente rispetto all’ammontare complessivo dei rimborsi stessi.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Preleva il modello e le istruzioni ufficiali </strong>per il rimborso <a href="http://www.banpac.eu/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=120%3Arimborso-per-deudicibilita-irap-anni-pregressi&amp;catid=38%3Adownload&amp;Itemid=65" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.banpac.eu');">Rimborso per deudicibilità IRAP anni pregressi</a></p>
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		<title>Decreto &#8220;anti crisi&#8221;</title>
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		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 08:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Pacini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circolari]]></category>
		<category><![CDATA[Bonus famiglie]]></category>
		<category><![CDATA[Detrazione 55%]]></category>
		<category><![CDATA[Imposte dirette]]></category>
		<category><![CDATA[Irap]]></category>
		<category><![CDATA[Iva]]></category>
		<category><![CDATA[Posta elettronica]]></category>
		<category><![CDATA[Ravvedimento]]></category>

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		<description><![CDATA[Si illustrano di seguito le principali novità di carattere fiscale contenute nel Decreto legge recentemente varato dal Governo al fine di contenere e contrastare gli effetti della crisi economico-finanziaria. Il Decreto è entrato in vigore il 29.11.2008.
RICORDIAMO CHE LE DISPOSIZIONI POTRANNO SUBIRE MODIFICHE IN SEDE DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO

BONUS STRAORDINARIO PER LE FAMIGLIE
Al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Si illustrano di seguito le principali novità di carattere fiscale contenute nel Decreto le</em><em>gge recentemente varato dal Governo al fine di contenere e contrastare gli effetti della crisi economico-finanziaria. Il Decreto è entrato in vigore il 29.11.2008.</em></p>
<p><strong><em>RICORDIAMO CHE LE DISPOSIZIONI POTRANNO SUBIRE MODIFICHE IN SEDE DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO</em></strong></p>
<p><span id="more-11"></span></p>
<p align="center"><em><strong>BONUS STRAORDINARIO PER LE FAMIGLIE</strong></em></p>
<p><em>Al fine di favorire i nuclei familiari (richiedente, coniuge non legalmente ed effettivamente separato </em>anche se non a carico, figli ed altri familiari a carico) a basso reddito, è riconosciuto un bonus straordinario ai soggetti residenti qualora al reddito complessivo concorrano esclusivamente una o più delle seguenti categorie di reddito previste dal TUIR:</p>
<ul>
<li> <strong>REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE; </strong> <strong>REDDITI DI PENSIONE; </strong> <strong>TALUNI REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE </strong>ed in particolare compensi percepiti dai <strong>soci di cooperative di produzione e lavoro, </strong>compensi derivanti da <strong>rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, </strong>remunerazioni dei <strong>sacerdoti, </strong>compensi per <strong>lavori socialmente utili; </strong> <strong>TALUNI REDDITI DIVERSI </strong>ed in particolare redditi derivanti da attività commerciali e di lavoro autonomo non esercitate abitualmente,  <strong>REDDITI FONDIARI </strong>di ammontare non superiore <em>ad € 2.500 </em><em>esclusivamente in </em>concomitanza con i redditi sopra evidenziati.</li>
</ul>
<p><em>L&#8217;ammontare del bonus è proporzionale al numero dei componenti il nucleo familiare ed </em>all&#8217;ammontare del &#8220;reddito complessivo familiare&#8221; come di seguito illustrato:</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" width="628">
<col width="308"></col>
<col width="187"></col>
<col width="107"></col>
<tbody>
<tr valign="top">
<td width="308">
<p align="center"><strong>REDDITO 	COMPLESSIVO</strong></p>
<p align="center"><strong>DEL 	NUCLEO FAMILIARE</strong></p>
</td>
<td width="187">
<p align="center"><strong>NUMERO 	COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE</strong></p>
</td>
<td width="107">
<p align="center"><strong>AMMONTARE 	BONUS</strong></p>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td width="308">Titolari 	di pensione e 	reddito complessivo non superiore ad € 15.000</td>
<td width="187">
<p align="center">1</p>
</td>
<td width="107">
<p align="center">E. 	200</p>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td width="308">reddito 	familiare complessivo non superiore ad € 17.000</td>
<td width="187">
<p align="center">2</p>
</td>
<td width="107">
<p align="center">E. 	300</p>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td width="308">reddito 	familiare complessivo non superiore ad € 17.000</td>
<td width="187">
<p align="center">3</p>
</td>
<td width="107">
<p align="center">E. 	450</p>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td width="308">reddito 	familiare complessivo non superiore ad € 20.000</td>
<td width="187">
<p align="center">4</p>
</td>
<td width="107">
<p align="center">E. 	500</p>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td width="308">reddito 	familiare complessivo non superiore ad € 20.000</td>
<td width="187">
<p align="center">5</p>
</td>
<td width="107">
<p align="center">E. 	600</p>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td width="308">reddito 	familiare complessivo non superiore ad € 22.000</td>
<td width="187">
<p align="center">Più 	di 5</p>
</td>
<td width="107">
<p align="center">E. 	1.000</p>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td width="308">reddito 	familiare complessivo non superiore ad € 35.000</td>
<td width="187">Con 	componenti portatori di handicap</td>
<td width="107">
<p align="center">E. 	1.000</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><em>Il bonus così individuato </em>è 	attribuito <strong>ad 	uno solo dei componenti </strong>il 	nucleo familiare,<strong> non 	costituisce reddito </strong>né 	ai fini fiscali, né ai fini delle prestazioni previdenziali, 	compreso l&#8217;ottenimento della c.d. &#8220;social card&#8221;, <strong>è 	erogato dal sostituto d&#8217;imposta </strong>che 	il soggetto interessato indica nella richiesta per l&#8217;ottenimento 	del bonus, è 	riconosciuto ai soggetti che presentano <strong>apposita richiesta </strong>al 	proprio sostituto d&#8217;imposta, <strong>è 	erogato dal sostituto d&#8217;imposta </strong>che 	ha ricevuto la richiesta. In 	tutti i casi in cui il <strong>bonus 	non è erogato dal sostituto d&#8217;imposta</strong><strong>, 	l&#8217;apposita </strong><strong>richiesta 	può essere presentata telematicamente all&#8217;Agenzia delle Entrate</strong>.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">I soggetti che sono <strong>tenuti alla presentazione della dichiarazione </strong>e intendono richiedere il bonus in base alle <strong>condizioni esistenti nel 2008 </strong>ne faranno richiesta <strong>con la dichiarazione dei redditi relativa al 2008</strong>.</span></p>
<p align="center"><em><strong>MODIFICHE PROCEDURA PER DETRAZIONE 55%</strong></em></p>
<p><strong>Si complica la procedura per usufruire della detrazione delle spese relative ad interventi di </strong><strong>riqualificazione energetica </strong><strong>di edifici o unità immobiliari </strong>esistenti. Infatti per le <strong>spese sostenute nel 2008, </strong>2009 e 2010 i soggetti interessati devono inviare all&#8217;Agenzia delle Entrate, <strong>esclusivamente in via telematica</strong>, un&#8217;<strong>apposita istanza </strong> a seguito della quale, <span style="text-decoration: underline;"><strong>entro 30 giorni dalla ricezione</strong>, l&#8217;Agenzia delle Entrate comunica l&#8217;accoglimento di detta istanza.</span></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Senza l&#8217;accoglimento della domanda quindi non è possibile fruire della detrazione.</strong></span></p>
<p><strong>Infatti qualora, decorsi i predetti 30 giorni, i contribuenti non ricevano esplicita comunicazione </strong>da parte dell&#8217;Agenzia delle Entrate, <strong>l&#8217;istanza è da ritenersi rifiutata </strong>(applicazione del c.d. &#8220;silenzio- rifiuto&#8221;). Le istanze saranno esaminate secondo l&#8217;ordine cronologico di invio.</p>
<p><strong>Per le spese sostenute nel 2008 l&#8217;istanza dovrà essere presentata </strong><strong>tra il 15.1.2009 ed il 27.2.2009, </strong>mentre per le spese sostenute nel 2009 e 2010 (attualmente l&#8217;ultimo anno ammesso al beneficio) nel periodo compreso tra il 1.6 ed il 31.12 di ciascun anno.</p>
<p>In caso di non accoglimento della domanda (nei termini) o in caso di mancata presentazione della stessa è possibile beneficiare della detrazione IRPEF del 36% delle spese sostenute, per un importo massimo di spesa pari ad € 48.000 per ciascun immobile da ripartire in 10 rate annuali di pari importo (in pratica si ottiene il beneficio previsto per tutte le spese per lavori edili).</p>
<p align="center"><em><strong>ESIGIBILITÀ DIFFERITA DELL&#8217;IVA</strong></em></p>
<p align="left">Per gli <strong>anni solari 2009, 2010 e 2011 </strong>è prevista l&#8217;applicazione della &#8220;<strong>esigibilità differita&#8221; dell&#8217;IVA </strong>anche con riferimento alle <strong>cessioni e prestazioni effettuate nei confronti della generalità dei soggetti che agiscono nell&#8217;esercizio </strong><strong>d&#8217;impresa, arte o professione</strong>. <strong>Conseguentemente, va evidenziato che l&#8217;IVA a credito risulta detraibile per l&#8217;acquirente all&#8217;atto del pagamento. </strong><strong>Decorso un anno dall&#8217;effettuazione dell&#8217;operazione</strong>, l&#8217;imposta diviene <strong>comunque esigibile</strong>.</p>
<p>Per beneficiare dell&#8217;esigibilità differita, la fattura relativa alla cessione/prestazione dovrà riportare un&#8217;apposita annotazione.</p>
<p align="left">
<p align="center"><em><strong>OBBLIGO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER LE SOCIETA&#8217;</strong></em></p>
<p>È previsto l&#8217;obbligo per le società di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) nella domanda di iscrizione al Registro delle Imprese. Le società già costituite alla data del 29.11.2008 dovranno comunicare l&#8217;indirizzo di posta elettronica certificata entro 3 anni dall&#8217;entrata in vigore del Decreto.</p>
<p align="center"><em><strong>RIDUZIONE COSTO RAVVEDIMENTO OPEROSO</strong></em></p>
<p>Per effetto di tali riduzioni, la sanzione ridotta prevista per il ravvedimento dell&#8217;insufficiente/omesso versamento dei tributi, considerato che la sanzione base è pari al 30%, passa dal 3,75% al <strong>2,5% in caso di ravvedimento perfezionato entro 30 giorni </strong>e dal 6% <strong>al 3% in caso di ravvedimento perfezionato entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva</strong>.</p>
<p>Si ritiene che la nuova misura ridotta possa trovare applicazione con riferimento al ravvedimento operoso perfezionato dal 29.11.2008, a prescindere dalla data della violazione.</p>
<p align="left">
<p align="center"><em><strong>DEDUCIBILITÀ IRAP AI FINI REDDITUALI</strong></em></p>
<p>A partire dal periodo d&#8217;imposta in corso al 31.12.2008 è ammessa in deduzione la quota del 10% dell&#8217;IRAP pagata nel periodo d&#8217;imposta.</p>
<p>Oltre all&#8217;introduzione a regime della parziale deducibilità dell&#8217;IRAP è prevista la possibilità di recupero delle maggiori imposte versate negli anni precedenti a causa della totale indeducibilità dell&#8217;IRAP.</p>
<p>Il rimborso è eseguito secondo l&#8217;ordine cronologico di presentazione ed è pari alla quota di IRAP relativa agli interessi e alle spese del personale effettivamente sostenuti. Il <strong>10% dell&#8217;IRAP </strong>dell&#8217;anno di competenza, diversamente da quanto previsto a regime, <strong>costituisce il limite dell&#8217;importo rimborsabile per ciascuna annualità.</strong></p>
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		<title>&#8220;Proroga&#8221; di ferragosto</title>
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		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 23:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Pacini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circolari]]></category>
		<category><![CDATA[Scadenze]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco]]></category>
		<category><![CDATA[Imposte dirette]]></category>
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		<description><![CDATA[E&#8217; stato annunciata la pubblicazione di un Decreto che stabilisce la consueta &#8220;proroga di Ferragosto&#8221;, in base alla quale i versamenti di imposte, tributi e contributi da effettuare con il modello F24, scadenti tra l&#8217;1 e il 20 agosto, possono essere adempiuti entro il 20 agosto 2008 senza alcuna maggiorazione.
Non sono interessati dalla proroga, i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; stato annunciata la pubblicazione di un Decreto che stabilisce la consueta &#8220;proroga di Ferragosto&#8221;, in base alla quale i versamenti di imposte, tributi e contributi da effettuare con il modello F24, scadenti tra l&#8217;1 e il 20 agosto, possono essere adempiuti entro il 20 agosto 2008 senza alcuna maggiorazione.</p>
<p>Non sono interessati dalla proroga, i versamenti delle somme che prevedono l&#8217;utilizzo del mod. F23 (ad esempio, imposta di registro, catastale, di bollo).</p>
<p>Il Decreto estende la proroga anche agli &#8220;adempimenti fiscali&#8221; in scadenza dall&#8217;1.8 al 20.8.2008. Conseguentemente, è possibile beneficiare della proroga anche per la presentazione telematica della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d&#8217;intento ricevute nel mese di luglio, il cui termine originario, in scadenza il 18.8.2008, risulta quindi prorogato al 20.8.2008.</p>
<p>N.B.: Con riferimento alla presentazione degli elenchi Intrastat mensili, si rammenta che il DPR n. 190/2004 ha disposto a regime la proroga al 6.9 del termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, registrati o soggetti a registrazione, relativi al mese di luglio.</p>
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