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Iva in edilizia al 10%

marzo 2nd, 2010

Vediamo in quali casi e’ applicabile l’Iva al 10% in edilizia

Come anticipato in un precedente articolo, dopo molte proroghe, la legge finanziaria per il 2010 ha reso definitiva l’aliquota Iva del 10% in edilizia per tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su edifici abitativi.

L’aliquota ridotta si applica alle prestazioni che riguardano gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) di cui all’art. 31 primo comma ex L. 457/78, limitatamente agli interventi su fabbricati a prevalente destinazione abitativa, ovvero:

-unita’ immobiliari con categoria catastale A (da A1 ad A11, esclusa la A10, indipendentemente dall’effettivo utilizzo);

-parti comuni di condomini destinati prevalentemente ad abitazione, cioe’ edifici la cui superficie totale dei piani fuori terra e’ destinata per oltre il 50% ad uso abitativo;

-edifici di edilizia residenziale pubblica adibiti a dimora di soggetti privati;

-edifici residenza di collettivita‘, come orfanotrofi, ospizi, conventi ecc.;

-le pertinenze immobiliari (garage, cantine, ecc.) di unita’ abitative, anche se si trovano in edifici non destinati prevalentemente ad abitazione.

edilizia ristrutturazione

Si applica invece l’Iva al 20% a tutti gli interventi di manutenzione eseguiti su unita’ immobiliari non abitative (uffici, negozi, ecc.), anche se si trovano in edifici a prevalente destinazione abitativa ed alle cessioni di beni.

Le forniture di beni sono infatti agevolate solo se rientrano in un contratto d’appalto. Vi e’ tuttavia una limitazione relativamente ai cosiddetti beni significativi di cui al DM 29/12/99, ovvero i beni di seguito tassativamente elencati:

  • ascensori e montacarichi,
  • infissi interni ed esterni,
  • caldaie,
  • videocitofoni,
  • apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria,
  • sanitari e rubinetterie da bagno, impianti di sicurezza.

La limitazione consiste in questo: mentre su tutti gli altri tipi di beni l’aliquota e’ al 10% sull’intero importo, quando sono presenti beni significativi occorre distinguere 2 casi:

  • se il valore dei beni significativi e’ inferiore alla meta’ del corrispettivo allora si applica l’aliquota del 10% sull’intero importo. Es.: caldaia 40 su totale corrispettivo di 100, si applica il 10% sull’intero importo;
  • diversamente, se il valore del bene significativo e’ superiore al 50% del corrispettivo e’ possibile applicare l’Iva al 10% al valore del bene significativo solo sulla parte che trova capienza nella manodopera e nei beni “non significativi”. Es.: caldaia E. 60 su corrispettivo totale di 100 (ovvero manodopera e beni non significativi 40). L’aliquota del 10% si applica su 80 (40 x 2) mentre l’aliquota e’ del 20% su 20.

Da notare che il valore di un bene significativo e’ determinato liberamente dalle parti, ma evidentemente un valore piu’ basso del costo di acquisto per il fornitore non puo’ essere ben visto dall’amministrazione finanziaria in caso di controllo.

Ancora, l’aliquota ridotta non e’ applicabile in caso di contratti di subappalto ne’ alle prestazioni di professionisti (geometra, architetto, ecc.).

E’ applicabile l’aliquota ridotta anche alle prestazioni di manutenzione su impianti tecnologici quali ascensori, impianti di riscaldamento, mentre non vi possono rientrare gli interventi che non possono inquadrarsi nell’edilizia come la pulizia delle aree comuni condominiali.

02/03/2010

Rimborsi Iva: dal 1° febbraio e’ possibile effettuare la richiesta

febbraio 7th, 2010

Dal 1° febbraio scorso e’ possibile presentare il modello VR per richiedere il rimborso del credito Iva del 2009.

Il termine ultimo per la presentazione dell’istanza coincide con la scadenza della presentazione del modello Unico, quindi il 30/09. Tuttavia prima viene presentata l’istanza di rimborso e prima viene evasa, quindi meglio non indugiare.

rimborso_iva

Chi ha diritto a richiedere il rimborso

I casi nei quali puo’ essere effettuata l’istanza sono la cessazione dell’attivita’ (e solo in questo caso non e’ necessario l’ulteriore requisito di possedere un credito superiore ad E. 2.582,28), minor eccedenza nel triennio, differenza di aliquote tra operazioni attive e passive, operazioni con l’estero, acquisti di cespiti ammortizzabili, soggetti non residenti in Italia e produttori agricoli.

Quest’anno inoltre sempre dal 1° febbraio e’ anche possibile presentare la dichiarazione Iva autonoma, proprio per poter chiedere a rimborso il credito annuale o per effettuare compensazione con altri tributi in F24. I soggetti che presentano la dichiarazione Iva entro il 28/02 sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione annuale dati Iva.

Schema novita’ in merito a compensazioni Iva

gennaio 30th, 2010

A seguito dei recenti cambiamenti in merito a compensazione di crediti Iva riepiloghiamo nella tabella che segue le varie casistiche e novita’:

Residuo credito Iva 2008 e crediti Iva trimestrali 2009

È possibile utilizzare nel 2010 il credito IVA 2008 ancora disponibile secondo le vecchie regole cioe’ senza alcun limite fino a quando non sarà presentato il mod. IVA 2010.

Stesso discorso per i crediti trimestrali relativi al 2009.

Compensazione “verticale” del credito Iva

Le nuove regole sulle compensazioni non si applicano a compensazioni Iva su Iva (compensazione verticale).

Credito Iva 2009 di importo inferiore a E. 10.000,00

Non è previsto alcun nuovo adempimento.

Credito Iva 2009 di importo superiore a E. 10.000,00

L’importo massimo compensabile si riferisce all’importo del credito utilizzato in compensazione e non all’ammontare complessivo risultante dalla dichiarazione annuale.

Ad esempio: fino ad E. 10.000,00 e’ possibile effettuare subito compensazioni mentre per compensazioni di importo ulteriore e’ necessario attendere la presentazione della dichiarazione Iva. Per importi superiori ad E. 15.000,00 e’ anche richiesto il visto di conformita’.

Invio telematico dei modelli F24

I modelli F24 con compensazioni di crediti IVA superiori all’importo annuo di E. 10.000,00 devono essere inviati tramite Entratel o Fisconline (non consentito l’home banking), almeno 10 giorni dopo la presentazione della dichiarazione indipendentemente dalla data di addebito indicata che, in ogni caso, non può essere inferiore al sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione …”.

La dichiarazione Iva annuale

I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il

credito IVA possono presentare “in via anticipata” la

dichiarazione Iva a decorrere dal primo febbraio, senza attendere la presentazione del modello UNICO.

La compensazione di importi superiori ad E. 10.000,00 e’

possibile a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a

quello di presentazione della dichiarazione IVA 2010.

I soggetti che prevedono di utilizzare importi superiori ad E. 15.000,00 devono apporre il visto di conformita’ ovvero la

sottoscrizione della dichiarazione anche da parte dell’organo

di controllo.

Il contribuente che presenta la dichiarazione annuale senza

il visto di conformità può comunque modificare la propria scelta presentando una dichiarazione correttiva “nei termini” oppure una integrativa completa del visto al fine di poter compensare un importo superiore.

Esonero presentazione della Comunicazione annuale dati Iva

I contribuenti che presentano la dichiarazione IVA relativa

al 2009 in forma autonoma entro il mese di febbraio, sono

esonerati dalla presentazione della Comunicazione dati

IVA relativa a tale anno.