Posts Tagged ‘Iva’

Aliquota Iva al 21% da domani 17 settembre. Invariate le aliquote agevolate

settembre 16th, 2011

Con la manovra finanziaria approvata mercoledi’ scorso e’ stato previsto un aumento di un punto percentuale dell’aliquota Iva ordinaria, che passa cosi’ dal 20 al 21%.aliquota iva

L’aumento entrera’ in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta, avvenuta oggi.

L’aumento dell’Iva riguarda tutte le operazioni imponibili che in precedenza venivano assoggettate ad Iva al 20%. Rimangono invece invariate le aliquote Iva agevolate del 10% o del 4% per le cessioni di beni e prestazione di servizi di cui alla parte II e III della Tabella A allegata al Dpr 633/72.

Rilevante, nello stabilire quale aliquota applicare, se al 20 o al 21%, la data di emissione della fattura in caso di fatturazione immediata oppure la data di consegna o spedizione in caso di fatturazione differita. In questo modo, potranno essere emesse fatture differite riportanti 2 aliquote, quella al 20 per le consegne effettuate fino al 16 e il 21% per le consegne successive. Niente vieta comunque di emettere 2 fatture, una relativa alle operazioni con aliquota 20% e una per le altre con l’aliquota maggiorata.

Comunicazioni operazioni Iva: il nuovo elenco clienti fornitori

gennaio 18th, 2011

E’ gia’ stato ribattezzato il nuovo elenco clienti/fornitori l’adempimento annuale, con scadenza alla fine di aprile, con il quale dovranno essere comunicati i dati relativi alle operazioni effettuate o ricevute da parte dei soggetti IVA di importo non inferiore a E. 3.000.

Limitatamente al periodo d’imposta 2010 tuttavia l’importo delle operazioni interessate alla comunicazione sara’ elevato ad E. 25.000 e la trasmissione potra’ evvenire entro la fine di ottobre 2011.

informazioni

Ma vediamo meglio di cosa si tratta.

Con l’art. 21, DL n. 78/2010, al fine di contrastare l’evasione fiscale e le frodi in materia di IVA, e’ stato introdotto per tutti i soggetti passivi Iva (imprese e lavoratori autonomi) l’obbligo di comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate le operazioni effettuate o ricevute rilevanti ai fini Iva di importo pari o superiore a E. 3.000.
Tale nuovo obbligo, che di fatto si traduce nel ripristino dei tanto odiati elenchi clienti/fornitori, “mira a rafforzare gli strumenti a disposizione dell’Amministrazione finanziaria per il contrasto e la prevenzione dei comportamenti fraudolenti soprattutto in materia di IVA ma anche in ambito di imposizione sul reddito”.

Sono escluse dall’obbligo le operazioni altrimenti monitorate dal fisco, come importazioni, esportazioni, operazioni con i paesi black list e per quelle gia’ oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria ex art. 7, DPR n. 605/73 (ad esempio, fornitura di energia elettrica, servizi di telefonia, contratti di assicurazione).

Come determinare l’importo del’operazione

Se sono stipulati più contratti tra loro collegati, il limite va calcolato considerando l’ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i contratti, mentre per i contratti di appalto, somministrazione, fornitura e comunque contratti che prevedono la corresponsione di corrispettivi periodici la comunicazione va effettuata qualora i corrispettivi complessivamente dovuti nell’anno solare siano di importo pari o superiore al predetto limite di E. 3.000.

E’ bene inoltre precisare che nell’individuare le operazioni da comunicare il limite e’ elevato a E. 3.600, al lordo dell’IVA, per le operazioni documentate da scontrino o ricevuta fiscale e occorre fare riferimento al momento della registrazione dell’operazione.

Quali dati indicare nella comunicazione

E’ necessario riportare per ciascuna operazione l’anno di riferimento e la partita Iva o, in mancanza, il codice fiscale del cedente dell’acquirente.

Il modello da utilizzare

Come gia’ accaduto per gli elenchi clienti/fornitori per l’adempimento in esame non e’ stato predisposto un modello ufficiale.

Disciplina transitoria

Come gia’ accennato per il 2010 occorre segnalare solo le operazioni superiori a E. 25.000 e per le quali sia stata emessa fattura (non quindi scontrino o ricevuta fiscale, facilitazione estesa a tutte le operazioni di questo tipo ma solo fino al 30/04/2011). Inoltre il termine per l’invio e’ stato posticipato al 31/10/2011.

Sanzioni

In caso di omessa comunicazione ovvero di comunicazione con dati incompleti o non veritieri e’ applicabile una sanzione da 258 a 2.065 E..

Dichiarazioni d’intento

gennaio 3rd, 2011

E’ utile ricordare che anche per l’anno 2011 e’ previsto l’obbligo della comunicazione riepilogativa di tutte le dichiarazioni di intento ricevute da parte dei propri clienti, per i soggetti che cedono beni o prestano servizi nei confronti degli esportatori abituali senza l’applicazione dell’Iva. Purtroppo per molti questo non e’ un adempimento cosi’ “abituale” e viene talvolta dimenticato.

La comunicazione deve essere trasmessa con cadenza mensile, nel senso che l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate deve essere effettuata entro il 16 del mese successivo a quello di ricevimento della dichiarazione d’intento. E’ quindi bene inviare al commercialista la documentazione ricevuta quanto prima.

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Le sanzioni previste per gli inadempienti

Il cedente o prestatore che omette di inviare, nei termini previsti, la comunicazione o la invia con dati incompleti o inesatti è punito con una sanzione amministrativa dal cento al duecento percento dell’imposta non applicata ed e’ responsabile in solido con il soggetto acquirente dell’imposta evasa correlata all’infedeltà della dichiarazione ricevuta.

E’ prevista la regolarizzazione di eventuali errori mediante l’istituto del ravvedimento operoso sia per le dichiarazioni omesse che per quelle errate. La correzione deve essere effettuata entro un anno dall’omissione o dall’errore, versando la sanzione ridotta.

Qui di seguito il link ad un facsimile di dichiarazione d’intento.

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