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Nuove aliquote Inps per lavoratori autonomi

marzo 16th, 2010

Le aliquote Inps previste per i soggetti iscritti alla gestione separata sono aumentate dal 2010. Lavoratori autonomi senza cassa di previdenza, collaboratori coordinati e continuativi (quindi anche amministratori di societa’), a progetto, venditori porta a porta, lavoratori autonomi occasionali: questi i soggetti interessati alla variazione.

co.co.co

Le aliquote attuali sono le seguenti:

  • Soggetti sprovvisti di altra copertura previdenziale: 26,72%
  • Altri soggetti: 17%

I contributi sono dovuti su un massimale di reddito di E. 92.147.00, cosi’ fissato per l’anno corrente. Oltre tale reddito non e’ dovuto alcun contributo.

Come precisato dall’INPS,  le prestazioni occasionali di durata inferiore a 30 giorni e con compenso non superiore a E. 5.000.00 vanno assoggettate a contribuzione previdenziale solo se è configurabile un rapporto di collaborazione, seppure di breve durata e non è invece ravvisabile un rapporto di lavoro autonomo. Al fine di distinguere i rapporti di lavoro autonomo occasionale da quelli di collaborazione è necessaria l’assenza di coordinamento dell’attività con il committente, il carattere episodico dell’attività e la completa autonomia circa il tempo ed il modo della prestazione.

Non sono soggetti all’obbligo contributivo gli associati in partecipazione che apportano:

  • esclusivamente capitale (beni o denaro) ovvero sia capitale sia lavoro (c.d. apporto misto), il cui reddito e’ qualificabile come reddito di capitale;
  • imprenditori, per i quali il compenso spettante concorre alla formazione del reddito d’impresa.

Le nuove aliquote sono applicabili, come gia’ detto, relativamente ai compensi erogati dal 2010, ancorché riferiti a prestazioni rese nel 2009, ad eccezione dei compensi percepiti dai collaboratori entro il 12/01/10 (principio di cassa allargata).

Professionisti senza cassa e contributi Inps

dicembre 19th, 2009

Professionisti senza cassa e contributi Inps: aumenta il prelievo

Anche nel 2010 il contributo Inps relativo alla gestione separata, dovuto da Co.co.co., quali gli amministratori di societa’, e da professionisti senza cassa  aumentera’ di un altro punto percentuale, raggiungendo cosi’ l’aliquota del 26,72%.

contributi INPS professionisti

Invariato invece il prelievo per coloro che hanno un’altra copertura previdenziale e per i pensionati. L’aliquota rimane quindi al 17%.

Il contributo non prevede minimali mentre e’ dovuto su un massimale di reddito di E. 91.507,00.

Scomputo ritenute d’acconto non certificate

marzo 23rd, 2009

Tutti gli anni, al momento della compilazione della dichiarazione dei redditi si ripropone il problema se scomputare dall’imposta lorda l’importo delle ritenute d’acconto subite non certificate, ovvero delle quali non si sia in possesso della relativa certificazione.

certificazione

L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n° 68/E, ha finalmente affermato che è possibile considerare le ritenute sui redditi d’impresa o di lavoro autonomo anche quando i contribuenti non ne siano in possesso. Un chiarimento “rassicurante” per agenti di commercio e lavoratori autonomi in merito alla dibattuta questione della mancata disponibilità della certificazione.

L’Agenzia delle Entrate ha infatti legittimato il comportamento del contribuente che abbia scomputato le ritenute, a condizione che dimostri di non aver percepito dal committente tale importo, ovvero che gli è stato pagato l’importo netto.

La questione interessa principalmente i lavoratori autonomi, gli agenti di commercio e i procacciatori. Ma interessa anche tutte le imprese che operano in appalto per i condomini (leggi qui).

Vediamo quali sono le regole per lo scomputo delle ritenute.

Nel caso di un’impresa l’art. 25-bis co. 3 Dpr 600/73 testualmente recita: “la ritenuta … è scomputata dall’imposta relativa al periodo di imposta di competenza, purché già operata al momento della presentazione della dichiarazione annuale. Qualora la ritenuta sia operata successivamente, la stessa è scomputata dall’imposta relativa al periodo d’imposta in cui è stata effettuata”.

L’art. 22, co. 1, lett. c) inoltre dispone: “le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate, anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo …”.

Inoltre, il co. 2 dispone che: “le ritenute operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi si scomputano dall’imposta relativa al periodo d’imposta in cui sono operate”.

Il Ministero delle Finanze con la Circolare 10.6.83, n. 24 ha precisato che le ritenute ove per qualsiasi ragione non vengano scomputate dall’imposta dell’anno cui sono imputabili le provvigioni medesime, potranno essere comunque detratte dall’imposta dell’anno in cui le provvigioni stesse sono pagate“.

Ora, seppur vero che il sostituto d’imposta è tenuto a certificare le ritenute operate con l’invio di una apposita attestazione entro il 28/02 dell’anno successivo l’Agenzia delle Entrate, recependo un orientamento giurisprudenziale prevalente, ha affermato che il contribuente può scomputare legittimamente quanto subito “… a condizione che sia in grado di documentare l’effettivo assoggettamento a ritenuta tramite esibizione congiunta della fattura e della relativa documentazione, proveniente da banche o altri intermediari finanziari, idonea a comprovare l’importo del compenso netto effettivamente percepito, al netto della ritenuta, così come risulta dalla predetta fattura”.

Come fare in mancanza della certificazione

Documenti da presentare in sede di controllo ex art. 36-ter Dpr 600/73 in mancanza della certificazione della ritenuta d’acconto:

  • copia della fattura;

  • documentazione bancaria che attesti l’incasso del solo netto;

  • una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale il contribuente dichiara che la predetta documentazione si riferisce alla fattura a fronte della quale non vi sono stati altri pagamenti da parte del sostituto d’imposta.