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	<title>Informazione fiscale &#187; Lavoro autonomo</title>
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	<description>Novità per le imprese e i cittadini</description>
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		<title>Nuove aliquote Inps per lavoratori autonomi</title>
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		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 17:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Pacini</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Contributi]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro autonomo]]></category>

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		<description><![CDATA[Le aliquote Inps previste per i soggetti iscritti alla gestione separata sono aumentate dal 2010. Lavoratori autonomi senza cassa di previdenza, collaboratori coordinati e continuativi (quindi anche amministratori di societa&#8217;), a progetto, venditori porta a porta, lavoratori autonomi occasionali: questi i soggetti interessati alla variazione.

Le aliquote attuali sono le seguenti:

Soggetti sprovvisti di altra copertura previdenziale: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Le aliquote Inps previste per i soggetti iscritti alla gestione separata sono aumentate</strong> dal 2010. <strong>Lavoratori autonomi </strong>senza cassa di previdenza, <strong>collaboratori</strong> coordinati e continuativi (quindi anche amministratori di societa&#8217;), a progetto, venditori porta a porta, lavoratori autonomi occasionali: questi i soggetti interessati alla variazione.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1479" title="co.co.co" src="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2010/03/co.co.co-300x291.jpg" alt="co.co.co" width="300" height="291" /></p>
<p><strong>Le aliquote attuali sono le seguenti</strong>:</p>
<ul>
<li>Soggetti sprovvisti di altra copertura previdenziale: 26,72%</li>
<li>Altri soggetti: 17%</li>
</ul>
<p>I contributi sono dovuti su un <strong>massimale di reddito di E. 92.147.00</strong>, cosi&#8217; fissato per l&#8217;anno corrente. Oltre tale reddito non e&#8217; dovuto alcun contributo.</p>
<p>Come precisato dall’INPS,  le <strong>prestazioni occasionali</strong> di durata inferiore a 30 giorni e con compenso non superiore a E. 5.000.00 vanno assoggettate a contribuzione previdenziale solo se è configurabile un rapporto di collaborazione, seppure di breve durata e non è invece ravvisabile un rapporto di lavoro autonomo. Al fine di distinguere i rapporti di lavoro autonomo occasionale da quelli di collaborazione è necessaria l&#8217;assenza di coordinamento dell’attività con il committente, il carattere episodico dell’attività e la completa autonomia circa il tempo ed il modo della prestazione.</p>
<p>Non sono soggetti all&#8217;obbligo contributivo gli <strong>associati in partecipazione</strong> che apportano:</p>
<ul>
<li>esclusivamente capitale (beni o denaro) ovvero sia capitale sia lavoro (c.d. apporto misto), il cui reddito e&#8217; qualificabile come reddito di capitale;</li>
<li>imprenditori, per i quali il compenso spettante concorre alla formazione del reddito d&#8217;impresa.</li>
</ul>
<p>Le nuove aliquote sono applicabili, come gia&#8217; detto, relativamente ai compensi erogati dal 2010, ancorché riferiti a prestazioni rese nel 2009, ad eccezione dei compensi percepiti dai collaboratori entro il 12/01/10 (principio di cassa allargata).</p>
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		<title>Professionisti senza cassa e contributi Inps</title>
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		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 14:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Pacini</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro autonomo]]></category>

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		<description><![CDATA[Professionisti senza cassa e contributi Inps: aumenta il prelievo
Anche nel 2010 il contributo Inps relativo alla gestione separata, dovuto da Co.co.co., quali gli amministratori di societa&#8217;, e da professionisti senza cassa  aumentera&#8217; di un altro punto percentuale, raggiungendo cosi&#8217; l&#8217;aliquota del 26,72%.

Invariato invece il prelievo per coloro che hanno un&#8217;altra copertura previdenziale e per i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: left;">Professionisti senza cassa e contributi Inps: aumenta il prelievo</h2>
<p style="text-align: left;">Anche nel 2010 il <strong>contributo Inps</strong> relativo alla gestione separata, dovuto da Co.co.co., quali gli amministratori di societa&#8217;, e da professionisti senza cassa  aumentera&#8217; di un altro punto percentuale, raggiungendo cosi&#8217; l&#8217;aliquota del <strong>26,72%</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1361" title="contributi INPS professionisti" src="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2009/12/contributi-INPS-professionisti.jpg" alt="contributi INPS professionisti" width="340" height="255" /></p>
<p style="text-align: left;">Invariato invece il prelievo per coloro che hanno un&#8217;altra copertura previdenziale e per i pensionati. L&#8217;aliquota rimane quindi al 17%.</p>
<p style="text-align: left;">Il contributo non prevede minimali mentre e&#8217; dovuto su un massimale di reddito di E. 91.507,00.</p>
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		</item>
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		<title>Scomputo ritenute d&#8217;acconto non certificate</title>
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		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 21:31:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Pacini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circolari]]></category>
		<category><![CDATA[Condomini]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro autonomo]]></category>
		<category><![CDATA[Ritenute d'acconto]]></category>

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		<description><![CDATA[
Tutti gli anni, al momento della compilazione della dichiarazione dei redditi si ripropone il problema se scomputare dall&#8217;imposta lorda l&#8217;importo delle ritenute d&#8217;acconto subite non certificate, ovvero delle quali non si sia in possesso della relativa certificazione.

L&#8217;Agenzia delle Entrate con la risoluzione n° 68/E, ha finalmente affermato che è possibile considerare le ritenute sui redditi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 	 	 --></p>
<p align="justify">Tutti gli anni, al momento della compilazione della dichiarazione dei redditi si ripropone il problema se scomputare dall&#8217;imposta lorda<strong> l&#8217;importo delle ritenute d&#8217;acconto subite non certificate</strong>, ovvero delle quali non si sia in possesso della relativa certificazione.</p>
<p align="justify"><img class="aligncenter size-full wp-image-369" title="certificazione" src="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2009/03/certificazione.png" alt="certificazione" width="180" height="180" /></p>
<p align="justify"><strong>L&#8217;Agenzia delle Entrate</strong> con la risoluzione n° 68/E, ha finalmente affermato che è <strong>possibile considerare le ritenute</strong> sui redditi d&#8217;impresa o di lavoro autonomo <strong>anche quando i contribuenti non ne siano in possesso</strong>. Un chiarimento &#8220;rassicurante&#8221; per agenti di commercio e lavoratori autonomi in merito alla dibattuta questione della mancata disponibilità della certificazione.</p>
<p align="justify">L&#8217;Agenzia delle Entrate ha infatti legittimato il comportamento del contribuente che abbia scomputato le ritenute, <strong>a condizione</strong> che dimostri <strong>di non aver percepito dal committente tale importo</strong>, ovvero che gli è stato pagato l&#8217;importo netto.</p>
<p align="justify">La questione interessa principalmente i <strong>lavoratori autonomi, gli agenti di commercio e i procacciatori</strong>. Ma interessa anche <strong>tutte le imprese che operano in appalto per i condomini</strong> (leggi <a href="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2007/03/ritenuta-dacconto-e-condomini/" ><strong>qui</strong></a>).</p>
<p align="justify">Vediamo quali sono le regole per lo scomputo delle ritenute.</p>
<p align="justify">Nel caso di un&#8217;impresa l&#8217;art. 25-bis co. 3 Dpr 600/73 testualmente recita: <em>&#8220;la ritenuta &#8230; è scomputata </em><strong>dall&#8217;imposta relativa al periodo di imposta di competenza</strong><em>, purché già operata al momento della presentazione della dichiarazione annuale. Qualora la ritenuta sia operata successivamente, la stessa è scomputata dall&#8217;imposta relativa al periodo d&#8217;imposta in cui è stata effettuata&#8221;.</em></p>
<p align="justify">L&#8217;art. 22, co. 1, lett. c) inoltre dispone: <em>&#8220;le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate, anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo &#8230;&#8221;.</em></p>
<p align="justify">Inoltre, il co. 2 dispone che: <em>&#8220;le ritenute operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi si scomputano dall&#8217;imposta relativa al periodo d&#8217;imposta in cui sono operate&#8221;.</em></p>
<p align="justify">Il Ministero delle Finanze con la Circolare 10.6.83, n. 24 ha precisato che<em> </em>le ritenute <em>&#8220;</em><em><strong>ove per qualsiasi ragione non vengano scomputate dall&#8217;imposta dell&#8217;anno cui sono imputabili </strong></em><em>le provvigioni medesime</em><em><strong>, potranno essere comunque detratte dall&#8217;imposta dell&#8217;anno in cui le provvigioni stesse sono pagate</strong></em>&#8220;.</p>
<p align="justify">Ora, seppur vero che il sostituto d&#8217;imposta è tenuto a certificare le ritenute operate con l&#8217;invio di una apposita attestazione entro il 28/02 dell&#8217;anno successivo l&#8217;Agenzia delle Entrate, recependo un orientamento giurisprudenziale prevalente, ha affermato che il contribuente <strong>può </strong><strong>scomputare </strong>legittimamente<strong> </strong><strong>quanto subito</strong> <em>&#8220;&#8230; a condizione che sia in grado di documentare l&#8217;effettivo assoggettamento a ritenuta t</em><em><strong>ramite esibizione congiunta della fattura e della relativa documentazione, proveniente da banche o altri intermediari finanziari, idonea a comprovare l&#8217;importo del compenso netto effettivamente percepito, al netto della ritenuta</strong></em><em>, così come risulta dalla predetta fattura&#8221;.</em></p>
<p align="justify">Come fare in mancanza della certificazione</p>
<p align="justify"><strong>Documenti da presentare in sede di controllo</strong> ex  art. 36-ter Dpr 600/73 <strong>in mancanza della certificazione </strong>della ritenuta d&#8217;acconto:</p>
<ul>
<li>
<p align="justify">copia 	della fattura;</p>
</li>
<li>
<p align="justify">documentazione 	bancaria che attesti l&#8217;incasso del solo netto;</p>
</li>
<li>
<p align="justify">una 	<strong>dichiarazione 	sostitutiva di atto notorio </strong>nella 	quale il contribuente dichiara che la predetta documentazione si 	riferisce alla fattura a fronte della quale <strong>non 	vi sono stati altri pagamenti </strong>da 	parte del sostituto d&#8217;imposta.</p>
</li>
</ul>
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		<item>
		<title>Per la Cassazione documenti in originale in azienda</title>
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		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 23:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Pacini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Imposte dirette]]></category>
		<category><![CDATA[Iva]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro autonomo]]></category>

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		<description><![CDATA[Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha chiarito che l’azienda, per dedurre i costi e detrarre l’Iva, deve avere e conservare la fattura in originale (o l’originale del fax). Non è invece ammessa la deducibilità del costo e la detraibilità dell’Iva se il documento di acquisto è rappresentato da una semplice fotocopia dell’originale (o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify; text-indent: 1cm;"><span>Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha chiarito che l’azienda, per dedurre i costi e detrarre l’Iva, deve avere e conservare la <strong>fattura in originale (o l’</strong><strong>originale del fax)</strong>. <strong>Non è invece ammessa</strong> la deducibilità del costo e la detraibilità dell’Iva se il documento di acquisto è rappresentato da una semplice <strong>fotocopia</strong> <strong>dell’originale (o da una fotocopia di un fax)</strong>.</span></p>
<p style="text-align: justify; text-indent: 1cm;"><span><img class="aligncenter size-medium wp-image-251" title="documenti2" src="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2009/03/documenti2.jpg" alt="documenti2" width="232" height="232" /><br />
</span></p>
<p style="text-indent: 1cm; text-align: justify;"><span>Il principio sopra esposto, è stato stabilito dalla sentenza n. 4502 della Corte di Cassazione, la quale ha respinto il ricorso di un contribuente che pretendeva di documentare dei costi a mezzo della fotocopia del fax con cui il fornitore aveva trasmesso la fattura. Secondo la Corte, infatti, le copie possono essere suscettibili di fotomontaggi; anche il documento che incorpora la fattura trasmessa a mezzo fax è pur sempre una copia dell&#8217;originale, ma l’originale del fax offre maggiori garanzie di “autenticità” perché non può essere suscettibile di fotomontaggio, mentre la fotocopia dello stesso fax non offre le medesime garanzie.</span></p>
<p><span>Lorenzo Bandinelli via <a href="http://www.banpac.eu" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.banpac.eu');">banpac.eu</a><br />
</span></p>
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		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;attuale normativa in merito a contante e assegni</title>
		<link>http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2009/02/lattuale-normativa-in-merito-a-contante-e-assegni/</link>
		<comments>http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2009/02/lattuale-normativa-in-merito-a-contante-e-assegni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 21:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Pacini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Contante]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro autonomo]]></category>

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		<description><![CDATA[Dal 25 giugno 2008, data di entrata in vigore del DL 112/2008, tutto è tornato (quasi) come prima.
O no?
Vediamo cosa prevede la normativa attuale in merito all&#8217;uso del contante e assegni.

LIMITI ALL&#8217;USO DEL CONTANTE E DEGLI ASSEGNI
A partire dal 25/06/08 l&#8217;utilizzo di contante è consentito solo per importi inferiori ad E. 12.500,00.
Anche gli assegni bancari [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Dal 25 giugno 2008</strong>, data di entrata in vigore del DL 112/2008, <strong>tutto è tornato (quasi) come prima</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>O no?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Vediamo cosa prevede la normativa attuale in merito all&#8217;uso del contante e assegni.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.leadershipmedica.com/sommari/2006/numero_09/MedicinaFiscale/Fiscale_articolo/foto/1EglaMuratena.jpg" alt="" width="250" height="274" /></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>LIMITI ALL&#8217;USO DEL CONTANTE E DEGLI ASSEGNI</strong></p>
<p style="text-align: justify;">A partire dal 25/06/08 l&#8217;utilizzo di <strong>contante</strong> è consentito solo per importi inferiori ad <strong>E. 12.500,00</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche gli <strong>assegni bancari e postali</strong> possono essere <strong>trasferibili </strong>solo se emessi per importi inferiori a <strong>E. 12.500</strong>,<strong>00</strong>; la clausola di non trasferibilità trova pertanto applicazione con riferimento agli assegni di importo pari o superiore a E. 12.500,00.</p>
<p style="text-align: justify;">Per tutti gli assegni trasferibili è necessario pagare l&#8217;<strong>imposta di bollo di E. 1,50</strong> per ciascun assegno.</p>
<p style="text-align: justify;">Non è più necessario, per ogni girata, indicare il <strong>codice fiscale del girante</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;innalzamento a E. 12.500,00 del limite concerne anche il saldo dei <strong>libretti di deposito</strong><br />
bancari o postali al portatore.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>TRACCIABILITÀ DEI COMPENSI PER I LAVORATORI AUTONOMI</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Sempre a decorrere dal 25/06/08 i lavoratori autonomi <strong>non sono più obbligati</strong> a  <strong>tenere uno o più c/c </strong>sui quali far confluire gli incassi professionali nè ad <strong>incassare i compensi esclusivamente mediante strumenti finanziari tracciabili</strong> (assegni, bonifici, carte di credito, POS, ecc.).</p>
<p style="text-align: justify;">Questo significa che anche per i professionisti sono validi esclusivamente i limiti generali di utilizzo del contante come sopra indicati.</p>
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		<title>Novità in materia di assegni, compensi lavoro autonomo, autotrasportatori, redditometro, ecc.</title>
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		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 23:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Pacini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circolari]]></category>
		<category><![CDATA[Assegni]]></category>
		<category><![CDATA[Autotrasportatori]]></category>
		<category><![CDATA[Contante]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro autonomo]]></category>
		<category><![CDATA[Redditometro]]></category>

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		<description><![CDATA[Di seguito si illustrano le principali disposizioni fiscali previste dal DL 112/2008
contenente &#8220;Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria&#8221;,
dopo la conversione in legge dello stesso.
LIMITI ALL&#8217;USO DEL CONTANTE E DEGLI ASSEGNI
È confermata la modifica all&#8217;importo massimo consentito per i trasferimenti in contanti di cui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Di seguito si illustrano le principali disposizioni fiscali previste dal DL 112/2008<br />
contenente &#8220;Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la<br />
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria&#8221;,<br />
dopo la conversione in legge dello stesso.</p>
<p>LIMITI ALL&#8217;USO DEL CONTANTE E DEGLI ASSEGNI<br />
È confermata la modifica all&#8217;importo massimo consentito per i trasferimenti in contanti di cui all&#8217;art. 49,<br />
D.Lgs. n. 231/2007 che, a decorrere dal 30.4.2008, aveva previsto il divieto di utilizzo del contante per<br />
importi pari o superiori a € 5.000.<br />
L&#8217;art. 32, comma 1 del Decreto in esame dispone, a decorrere dal 25.6.2008, l&#8217;innalzamento di detto<br />
limite a € 12.500.<br />
Sono confermate anche le modifiche apportate alla normativa che, a decorrere dal 30.4.2008, disciplina<br />
l&#8217;uso degli assegni:<br />
· gli assegni bancari e postali sono trasferibili se emessi per importi inferiori a € 12.500; la<br />
clausola di non trasferibilità trova pertanto applicazione con riferimento agli assegni di importo pari<br />
o superiore a € 12.500 (anziché € 5.000);<br />
· ferma restando la necessità di pagare l&#8217;imposta di bollo di € 1,50 per ciascun assegno trasferibile, a<br />
decorrere dal 25.6.2008, non è più necessario, per ogni girata, indicare il codice fiscale del<br />
girante.<br />
Va segnalato che l&#8217;innalzamento a € 12.500 del limite concerne anche il saldo dei libretti di deposito<br />
bancari o postali al portatore.</p>
<p>TRACCIABILITÀ DEI COMPENSI PER I LAVORATORI AUTONOMI<br />
A decorrere dal 25.6.2008, i lavoratori autonomi non sono più obbligati a:<br />
- tenere uno o più c/c sui quali far confluire gli incassi/proventi professionali;<br />
- incassare i compensi di importo pari o superiore al limite fissato (fino al 30.6.2008) a € 1.000,<br />
esclusivamente mediante strumenti finanziari tracciabili (assegni, bonifici, carte di credito,<br />
POS, ecc.).</p>
<p>ABROGAZIONE DEGLI ELENCHI CLIENTI E FORNITORI<br />
È confermata la soppressione dell&#8217;obbligo di presentazione degli elenchi clienti e fornitori. Tale novità decorre<br />
dagli elenchi relativi al 2008.</p>
<p>NOVITÀ IVA E II.DD. PER PRESTAZIONI ALBERGHIERE E SOMMINISTRAZIONI<br />
E&#8217; stato abogato il regime di indetraibilità dell&#8217;IVA relativa alle prestazioni alberghiere e alle<br />
somministrazioni di alimenti e bevande previsto dall&#8217;art. 19-bis 1, lett. e), DPR n. 633/72.<br />
A partire dalle operazioni effettuate a decorrere dall&#8217;1.9.2008, pertanto, l&#8217;IVA relativa alle predette<br />
operazioni diviene integralmente detraibile.</p>
<p>DISPOSIZIONI A FAVORE DEGLI AUTOTRASPORTATORI<br />
Sono stanziati appositi fondi per la rideterminazione dell&#8217;importo della deduzione forfetaria<br />
relativa a trasferte effettuate dai dipendenti fuori dal territorio comunale di cui all&#8217;art. 95, comma 4,<br />
TUIR e della quota dell&#8217;indennità di trasferta percepita nel 2008 dai dipendenti addetti alla guida che<br />
non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente ex art. 51, comma 5, TUIR, nonché<br />
per la detassazione (sia fiscale che contributiva) degli straordinari dei medesimi dipendenti;<br />
E&#8217; stato riconosciuto un credito d&#8217;imposta di ammontare corrispondente a quota parte dell&#8217;importo<br />
pagato nel 2008 quale tassa automobilistica per ciascun veicolo di massa complessiva non<br />
inferiore a 7,5 t.<br />
Le modalità attuative di tali disposizioni saranno fissate dall&#8217;Agenzia delle Entrate con appositi<br />
Provvedimenti.</p>
<p>ESENZIONE DELLE PLUSVALENZE DA CAPITAL GAIN<br />
È confermata l&#8217;introduzione del nuovo comma 6-bis all&#8217;art. 68, TUIR, che disciplina la determinazione del<br />
c.d. capital gain, in base al quale le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni:<br />
- in società costituite da non più di 7  anni;<br />
- possedute da almeno 3 anni;<br />
non concorrono alla formazione del reddito imponibile e sono quindi da considerarsi esenti:<br />
· a condizione che entro 2 anni dal conseguimento della plusvalenza, la stessa sia reinvestita<br />
(mediante la sottoscrizione del capitale sociale ovvero l&#8217;acquisto di partecipazioni) in una società,<br />
costituita da non più di 3 anni, che svolge la medesima attività;<br />
· per un importo pari alla plusvalenza reinvestita e comunque non superiore al quintuplo del costo<br />
sostenuto, nei 5 anni precedenti alla cessione, dalla società le cui partecipazioni sono oggetto di<br />
cessione, per l&#8217;acquisizione o realizzazione di beni materiali ammortizzabili  (diversi dagli immobili),<br />
di beni immateriali ovvero per spese di ricerca e sviluppo.</p>
<p>TRASFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI DI SRL<br />
Il trasferimento di quote di srl può essere effettuato con atto sottoscritto con firma<br />
digitale, da depositare entro 30 giorni presso l&#8217;Ufficio del registro delle imprese a cura di un<br />
intermediario abilitato, ossia da un soggetto iscritto nell&#8217;albo dei dottori commercialisti,<br />
munito della firma digitale.</p>
<p>ACCERTAMENTO IN BASE AL REDDITOMETRO<br />
È confermata l&#8217;attuazione, per il triennio 2009 &#8211; 2011, di un piano straordinario di controlli sulla base<br />
del redditometro, da effettuarsi prioritariamente nei confronti dei contribuenti che in dichiarazione dei<br />
redditi non hanno evidenziato un debito d&#8217;imposta e per i quali esistono elementi segnaletici di<br />
capacità contributiva.<br />
Alla realizzazione di tali controlli sono chiamati a partecipare anche i Comuni, segnalando eventuali<br />
situazioni, di cui siano a conoscenza, rilevanti per la determinazione sintetica del reddito.</p>
<p>GARANZIE PER LA RATEAZIONE DEI RUOLI<br />
È confermata la modifica a seguito della quale non è più  richiesta la<br />
prestazione di garanzie fideiussorie per richiedere la rateizzazione del pagamento delle imposte<br />
iscritte a ruolo di importo superiore a € 50.000.</p>
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		<title>Il nuovo regime dei contribuenti minimi</title>
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		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 22:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Pacini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circolari]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco]]></category>
		<category><![CDATA[Imposte dirette]]></category>
		<category><![CDATA[Iva]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro autonomo]]></category>

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		<description><![CDATA[(Rif. Legge n. 244 del 24/12/2007)

Nell&#8217;ambito della Finanziaria 2008 è disciplinato il regime fiscale dei contribuenti minimi riservato alle persone fisiche che esercitano attività  d&#8217;impresa o di lavoro autonomo con ricavi/compensi pari o inferiori a € 30.000.
Il nuovo regime, che sostituisce quello dei contribuenti marginali e quello della franchigia -ma non il regime delle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left"><em>(Rif. Legge n. 244 del 24/12/2007)</em></p>
<p align="right">
<p>Nell&#8217;ambito della Finanziaria 2008 è disciplinato il regime fiscale dei contribuenti minimi <span style="text-decoration: underline;">riservato alle persone fisiche</span> che esercitano attività  d&#8217;impresa o di lavoro autonomo con ricavi/compensi pari o <span style="text-decoration: underline;">inferiori a € 30.000</span>.</p>
<p>Il nuovo regime, che sostituisce quello dei contribuenti marginali e quello della franchigia -ma non il regime delle nuove iniziative produttive di cui all&#8217;art. 13 L. 388/2000-, si applica dal 2008, quale <span style="text-decoration: underline;">regime naturale</span>, per coloro che rispettano i requisiti previsti. È tuttavia <span style="text-decoration: underline;">possibile optare per il regime ordinario</span>.</p>
<p>Le principali semplificazioni riguardano <span style="text-decoration: underline;">l&#8217;esonero</span> dagli obblighi IVA (con la conseguente impossibilità di detrarre l&#8217;Iva sugli acquisti), IRAP e <span style="text-decoration: underline;">dagli studi di settore</span>. Il reddito, assoggettato ad imposta sostitutiva del 20%, va determinato analiticamente con applicazione, sia per le imprese che per i lavoratori autonomi del principio di cassa.</p>
<p>Più in particolare sono considerati contribuenti minimi le persone fisiche che</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">nell&#8217;anno precedente:</span></p>
<p>hanno conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, inferiori a E. 30.000,00;</p>
<p>non hanno effettuato esportazioni;</p>
<p>non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o simili.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">nel triennio precedente:</span></p>
<p>non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche tramite leasing o locazione, per un importo superiore a E. 15.000,00.</p>
<p>Il regime può essere applicato alle <span style="text-decoration: underline;">persone che iniziano l&#8217;attività</span> a condizione che attestino nella dichiarazione di inizio attività la sussistenza dei requisiti, tenendo conto che il limite di ricavi va ragguagliato ad anno.</p>
<p>Per i <span style="text-decoration: underline;">contribuenti già in attività</span> ed in possesso dei requisiti previsti il regime dei minimi rappresenta il regime naturale. Ciò significa che non occorre esprimere nesssuna scelta per la sua applicazione; è invece necessario, se ritenuto opportuno, esprimere la volontà di adottare il regime normale.</p>
<p>Di fatto quindi i contribuenti interessati devono effettuare una scelta tra il regime ordinario e quello previsto per i contribuenti minimi in tempi brevi.</p>
<p>Possono applicare il regime dei minimi anche:</p>
<p>-i contribuenti che nel 2007, pur in possesso dei requisiti per poter applicare il regime della franchigia hanno adottato il regime ordinario. Infatti il comma 116 pone una deroga alla disciplina delle opzioni che stabilisce il triennio quale periodo minimo di permanenza nel regime ordinario;</p>
<p>-i contribuenti che hanno applicato il regime delle nuove iniziative produttive in possesso anche dei requisiti per l&#8217;accesso al regime dei minimi (art. 13 L. 388/2000). Tali soggetti possono comunque continuare ad adottare il regime delle nuove iniziative produttive fino al termine di durata dello stesso.</p>
<p>Sono inoltre previste fattispecie che non consentono di applicare il regime dei contribuenti minimi.</p>
<p>Il reddito d&#8217;impresa o lavoro autonomo prodotto nel nuovo regime non concorre alla formazione del reddito complessivo; <span style="text-decoration: underline;">qualora il contribuente non possieda redditi di altra natura non potrà far valere eventuali deduzioni o detrazioni</span>.Ciò è quindi penalizzante rispetto al regime ordinario.</p>
<p>Il Decreto precisa tuttavia che il reddito assoggettato ad imposta sostitutiva:</p>
<p>-rileva, in aggiunta al reddito complessivo, ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia, nonché ai fini della  determinazione della base imponibile per i contributi previdenziali;</p>
<p>-non rileva per determinare il reddito ai fini delle detrazioni di cui all&#8217;art. 13, TUIR.</p>
<p>Diversamente da quanto previsto nei regimi di cui agli artt. 13 e 14, Legge n. 388/2000, <span style="text-decoration: underline;">non vi è alcuna ipotesi di esonero dall&#8217;obbligo di effettuazione della ritenuta alla fonte</span> da parte del sostituto d&#8217;imposta, nelle ipotesi in cui ciò sia normalmente previsto. Il Decreto precisa che tali somme sono scomputate dall&#8217;imposta sostitutiva e l&#8217;eccedenza è utilizzabile in compensazione con il mod. F24.</p>
<p>Nel caso in cui vengano meno i requisiti per l&#8217;applicazione del regime fiscale dei contribunti minimi, il regime cessa normalmente di avere applicazione dall&#8217;anno successivo. Nel caso in cui, invece, il limite dei ricavi venga superato di oltre il 50% del limite massimo previsto, la decadenza si verifica già  dall&#8217;anno in cui è stato superato il limite, ed il contribuente è tenuto a versare l&#8217;IVA relativa alle operazioni imponibili effettuate  nell&#8217;intero anno solare mediante scorporo dai corrispettivi.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Esempio di fattura</span></p>
<p>Descrizione operazione*	Euro 100,00 (+)</p>
<p>Ritenuta d&#8217;acconto (se dovuta) 	Euro   20,00 (-)</p>
<p>Netto da pagare 		Euro   80,00</p>
<p>*operazione effettuata ai sensi dell&#8217;art. 1, comma 100, Legge finanziaria 2008 (L. 244/2007).</p>
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