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Finanziaria 2008

gennaio 7th, 2008

Di seguito facciamo un primo riepilogo sulle numerose novità in campo fiscale, societario e contabile introdotte dalla recente Legge finanziaria.

  • DETRAZIONE ICI:

È introdotta un’ulteriore detrazione ICI per l’abitazione principale, pari all’1,33della base imponibile e comunque non superiore ad € 200, oltre a quella “classica” già prevista dalla normativa in vigore pari ad € 103,29. Tale ulteriore detrazione:

Ø  può essere fruita fino a concorrenza dell’imposta dovuta;

Ø  deve essere eventualmente rapportata al periodo dell’anno nel quale l’immobile è stato adibito ad abitazione principale;

Ø  va ripartita proporzionalmente in caso di più soggetti passivi ICI.

L’ulteriore detrazione può essere applicata a tutte le abitazioni con esclusione di quelle di categoria A1, A8 e A9, rispettivamente, abitazioni di tipo signorile, abitazioni in ville e castelli o palazzi di eminente pregio artistico o storico.

  • DETRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE:

A favore dei soggetti titolari di contratti di locazione ex Legge n. 431/98 relativi all’abitazione principale è prevista una detrazione complessivamente pari a:

Ø  € 300 se il reddito complessivo è pari o inferiore ad € 15.493,71;

Ø  € 150 se il reddito è superiore ad € 15.493,71 ma non ad € 30.987,41.

Tali detrazioni spettano con riferimento a tutte le tipologie di contratti di locazione contemplati dalla citata Legge n. 431/98 e non solo con riferimento ai c.d. “contratti convenzionali”.

È inoltre prevista una detrazione in misura pari a € 991,60, per i giovani di età compresa trai 20 ed i 30 anni che stipulano un contratto di locazione ex Legge n. 431/98 riferito all’abitazione principale (diversa da quella dei genitori), a condizione che il reddito complessivo del soggetto interessato sia non superiore a € 15.493,71. La detrazione in esame spetta per i primi 3 anni.

Le detrazioni sopra illustrate non sono tra loro cumulabili. Le predette disposizioni hanno effetto a decorrere dall’anno 2007.

  • ULTERIORE DETRAZIONE FIGLI A CARICO:

A decorrere dal 2007 è introdotta un’ulteriore detrazione di € 1.200 in presenza di almeno 4 figli a carico, spettante con le medesime regole previste per le detrazioni per familiari a carico.

Nel caso in cui l’imposta lorda al netto delle altre detrazioni sia inferiore alla detrazione in esame, l’ammontare della detrazione che non ha trovato capienza si traduce in un credito d’imposta.

  • INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (Detrazione 36% e aliquota Iva 10%):

È prorogata, con riferimento alle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, la detrazione IRPEF nella misura del 36% delle spese sostenute dall’1.1.2008 al 31.12.2010, fermo restando il limite massimo di spesa pari ad € 48.000 per immobile oggetto dell’intervento, la necessità di indicare separatamente in fattura il costo della manodopera ed i restanti requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.

È inoltre prorogata, con riferimento alle spese fatturate dall’1.1.2008 e per gli anni 2008, 2009 e 2010, l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata nella misura del 10% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sui fabbricati a prevalente destinazione abitativa.

  • SPESE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI:

E’ confermata la possibilità di usufruire della detrazione del 55% per le spese sostenute entro il 31.12.2010 relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici o unità immobiliari esistenti.

Rispetto a quanto precedentemente disposto:

Ø  sono apportate modifiche alla tabella relativa ai requisiti di trasmittanza termica allegata alla Finanziaria 2007 con efficacia a decorrere dall’1.1.2007;

Ø  è prevista l’emanazione (entro il 28.2.2008) di un apposito Decreto per la definizione dei valori limite di fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale e dei valori di trasmittanza termica;

Ø  è introdotta la possibilità di ripartire la detrazione spettante in un numero di quote annuali costanti da un minimo di 3 ad un massimo di 10;

Ø  è previsto che, per poter beneficiare della detrazione in esame con riferimento alla sostituzione di finestre e infissi, nonché all’installazione di pannelli solari non è necessario che il contribuente acquisisca la certificazione energetica dell’edificio ovvero l’attestato di qualificazione energetica predisposto ed asseverato da un professionista abilitato.

È inoltre previsto che la detrazione in esame è estesa ai seguenti interventi:

Ø  sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione per gli interventi eseguiti entro il 31.12.2009. Con apposito Decreto sono stabilite le modalità con cui è riconosciuto tale ultimo beneficio;

Ø  sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia per gli interventi eseguiti entro il 31.12.2010.

  • TRATTAMENTO DELLE PERDITE (per le imprese in contabilità semplificata e per i lavoratori autonomi):

È nuovamente modificato l’art. 8, TUIR. In base alla nuova formulazione, a decorrere dal periodo d’imposta in corso all’1.1.2008, “il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali di cui all’articolo 66 (imprese in contabilità semplificata) e quelle derivanti dall’esercizio di arti e professioni.

In altre parole trova nuovamente applicazione, a partire dal 2008, il regime di compensazione delle perdite in vigore fino al 2005.

  • MODIFICHE DISCIPLINA REDDITO D’IMPRESA:

1. Nuova aliquota IRES

A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007, l’aliquota IRES è fissata nella nuova misura del 27,5%.

2. Deducibilità degli interessi passivi per i soggetti IRES

Gli interessi passivi, diversi da quelli capitalizzati, sono deducibili integralmente fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L’eccedenza è deducibile nel limite del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica (ROL), definito come differenza tra valore e costi della produzione indicati nelle macroclassi A e B, escluse le voci B.10.a e B.10.b del Conto economico e i canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali.

La parte indeducibile degli interessi passivi è rinviata nei successivi periodi d’imposta senza alcuna limitazione temporale, sempreché per ciascuno di questi l’eccedenza degli interessi passivi rispetto a quelli attivi non superi il 30% del ROL.

La nuova disposizione entra in vigore a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007 e si applica esclusivamente alle società di capitali.

Per il primo e il secondo periodo di applicazione il limite di deducibilità degli interessi passivi è aumentato di un importo rispettivamente pari a € 5.000 ed € 10.000.

3. Ammortamento anticipato

A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007, è eliminata, per tutti i beni, la possibilità di dedurre:

1. il c.d. “ammortamento anticipato” nei primi tre anni di utilizzo dei beni;

2. il c.d. “ammortamento accelerato” in ragione di un più intenso utilizzo del bene rispetto a quello normale del settore.

In via transitoria, per il solo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007, relativamente ai beni nuovi acquisiti ed entrati in funzione in tale periodo (esclusi i veicoli a deducibilità limitata ex art. 164, comma 1, lett. b):

Ø  non si applica la riduzione a metà del coefficiente di ammortamento.

Ø  è possibile dedurre l’intera quota di ammortamento in dichiarazione dei redditi anche per la parte non imputata a conto economico.

La novità in esame riguarda tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa.

4. Deducibilità dei canoni leasing

Per i contratti di leasing stipulati a decorrere dall’1.1.2008 le regole di deducibilità dei canoni di locazione imputati a conto economico sono le seguenti:

Ø  per la generalità dei beni mobili la durata minima del contratto di leasing non dovrà essere inferiore a 2/3 del periodo di ammortamento risultante dall’applicazione del coefficiente ministeriale;

Ø  per le autovetture, la durata del contratto deve essere non inferiore al periodo di ammortamento risultante dall’applicazione del coefficiente ministeriale;

Ø  per i beni immobili, la durata del contratto deve essere non inferiore a 2/3 del periodo di ammortamento risultante dall’applicazione dei coefficienti di ammortamento ministeriali, con minimo di 11 anni (sono in ogni caso deducibili i leasing immobiliari di durata almeno di 18 anni).

5. Deducibilità delle spese di rappresentanza

Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità che verranno fissati con un apposito Decreto.

La deducibilità dei beni distribuiti gratuitamente è riconosciuta se gli stessi sono di valore unitario non superiore ad € 50 (in precedenza tale valore era fissato a € 25,82).

Tali modifiche trovano applicazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.

6. Estromissione di immobili dalle imprese individuali

È riproposta l’estromissione agevolata dell’immobile dell’imprenditore individuale. L’immobile strumentale “per destinazione” utilizzato alla data del 30.11.2007 potrà essere escluso, con effetto dal 2008, dal patrimonio dell’impresa entro il 30.4.2008.

Per l’estromissione è richiesto il pagamento di un’imposta sostitutiva del 10% della differenza tra il valore normale dell’immobile ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Per l’immobile la cui cessione è soggetta ad IVA, è necessario maggiorare l’imposta sostitutiva di un importo pari al 30% dell’IVA a debito calcolata sul valore normale dello stesso.

Va evidenziato che il valore normale è individuato nel valore catastale dell’immobile (rendita rivalutata x moltiplicatore).

L’imposta sostitutiva dovuta va versata in 3 rate: la prima pari al 40% entro il termine di presentazione del mod. UNICO 2008, la seconda e la terza pari al 30% + interessi 3% annuo rispettivamente entro il 16.12.2008 e il 16.3.2009.

7. Tassazione separata imprese individuali/società di persone

Le persone fisiche titolari di redditi d’impresa o di partecipazione in snc o sas residenti nel territorio dello Stato, a decorrere dal periodo d’imposta 2008, potranno assoggettare detti redditi a “tassazione separata” applicando l’aliquota del 27,5% a condizione che gli stessi, prodotti ovvero imputati per trasparenza, non siano prelevati o distribuiti.

In caso di prelevamento/distribuzione di tali redditi, gli stessi concorreranno a formare il reddito imponibile complessivo e l’imposta già versata verrà scomputata dall’imposta dovuta per i redditi prelevati/distribuiti.

L’opzione non può essere esercitata se l’impresa/società è in contabilità semplificata.

8. Determinazione della base imponibile IRAP

Notevoli le modifiche in sede di determinazione Irap. Data la complessità della materia e dato che le modifiche si applicano a partire dallo 01/01/2008 (e quindi influenzeranno la determinazione del’Irap per le dichiarazioni 2009) rinviamo la trattazione ad una successiva circolare. In questa sede basta ricordare che l’Irap diviene un tributo regionale e che l’aliquota scende al 3,90%.

  • RIVALUTAZIONE DI PARTECIPAZIONI E TERRENI:

È riproposta la rivalutazione del costo di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola e delle partecipazioni non quotate posseduti all’1.1.2008, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché enti non commerciali.

Il termine per usufruire della nuova rivalutazione è fissato al 30.6.2008, data entro la quale è necessario redigere ed asseverare la perizia di stima e provvedere al versamento dell’imposta sostitutiva (unica soluzione o prima rata).

  • NUOVO REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI:

È introdotto a partire dal 2008 un nuovo regime semplificato denominato dei contribuenti minimi e marginali, riservato alle persone fisiche che esercitano attività d’impresa e di lavoro autonomo con ricavi o compensi pari o inferiori a € 30.000.

Le caratteristiche principali del nuovo regime, oltre al citato limite di ricavi e compensi, sono le seguenti:

Ø  accesso riservato ai soggetti che nel triennio precedente hanno un flusso di investimenti in beni strumentali (acquisto, leasing o locazione) non superiore a € 15.000, che non impiegano dipendenti, collaboratori o associati in partecipazione;

Ø  esclusione dagli studi di settore ed esenzione da IRAP;

Ø  esclusione dall’applicazione dell’IVA e indetraibilità dell’IVA sugli acquisti;

Ø  reddito d’impresa e lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva nella misura del 20%;

Ø  deducibilità dei contributi previdenziali dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo;

Ø  esonero dalla tenuta delle scritture contabili ai fini IVA e imposte dirette, nonché dall’elenco clienti e fornitori;

Ø  determinazione del reddito d’impresa e di lavoro autonomo con il principio di cassa. Sono pertanto irrilevanti le rimanenze di magazzino e gli ammortamenti.

Si tratta di un regime naturale applicabile da parte dei soggetti che presentano i requisiti previsti per l’accesso. È possibile optare per il regime ordinario; l’opzione è vincolante per un triennio.

In via transitoria l’opzione per il regime ordinario esercitata per il 2008 può essere revocata con effetto dal 2009.

È previsto che ulteriori disposizioni per l’applicazione del regime siano contenute in un Decreto attuativo in corso di emanazione.

  • SOCIETA’ DI COMODO:

È stata prevista l’estensione dei soggetti automaticamente esclusi dall’applicazione della disciplina sulle società di comodo, senza necessità di presentazione dell’istanza di interpello. L’esclusione riguarda ora anche:

Ø  le società con un numero di soci non inferiore a 50;

Ø  le società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore a 10 unità;

Ø  le società in stato di fallimento, assoggettate a liquidazione giudiziaria, liquidazione coatta amministrativa e concordato preventivo;

Ø  le società con un ammontare complessivo di valore della produzione superiore all’attivo di Stato patrimoniale;

Ø  le società partecipate da enti pubblici almeno per il 20% del capitale sociale;

Ø  le società congrue e coerenti agli studi di settore.

Ulteriori ipotesi di esclusione automatica potranno essere individuate con apposito Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Inoltre:

Ø  è stata disposta la modifica di alcune percentuali da assumere ai fini della verifica dell’operatività;

Ø  è previsto l’invio al contribuente del provvedimento adottato a seguito dell’istanza di disapplicazione mediante servizio postale ovvero fax o posta elettronica.

È stata infine riproposta la possibilità, già prevista dalla Finanziaria 2007, di scioglimento o trasformazione in società semplice entro il quinto mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta. La disciplina agevolativa riguarda le società :

Ø  non operative nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2007 e quelle che a tale data si trovavano nel primo periodo d’imposta;

Ø  i cui soci siano esclusivamente persone fisiche iscritte nel libro soci, se previsto, all’1.1.2008 ovvero iscritte entro il 30.1.2008 a seguito di atto di trasferimento avente data certa anteriore all’1.11.2007.

L’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP da applicare al reddito d’impresa del periodo di liquidazione è dovuta nella misura del 10% (5% per i saldi attivi di rivalutazione).

  • NOVITA’ REVERSE CHARGE: NUOVO REGIME SANZIONATORIO E RESPONSABILITA’:

Il nuovo regime sanzionatorio per i casi di irregolarità nell’applicazione del meccanismo del reverse charge prevede che:

Ø  all’acquirente/committente che non assolve l’IVA sugli acquisti di beni e servizi soggetti al meccanismo del reverse charge è comminata la sanzione dal 100% al 200% dell’imposta (con un minimo di € 258);

Ø  al cedente/prestatore che addebita irregolarmente l’IVA in fattura, omettendone il versamento, è applicabile la medesima sanzione. L’acquirente/committente è solidalmente responsabile per il versamento dell’IVA e della sanzione;

Ø  nei casi in cui l’IVA sia assolta ancorché irregolarmente (vale a dire, applicazione del reverse charge in luogo dell’addebito ordinario e viceversa) è applicabile la sanzione pari al 3% dell’imposta, con un minimo di € 258, fermo restando il diritto per l’acquirente/committente alla detrazione dell’IVA a credito sugli acquisti. Per le irregolarità commesse nei primi 3 anni di applicazione delle disposizioni in esame la sanzione applicabile non può superare l’importo di € 10.000. È prevista la responsabilità solidale di entrambe le parti per il pagamento della sanzione;

Ø  qualora non venga emessa la fattura per le operazioni assoggettate al reverse charge, al cedente/prestatore è applicabile la sanzione dal 5% al 10% del corrispettivo, fermo restando l’obbligo per l’acquirente/committente di regolarizzare l’omissione ai sensi del comma 8 (emissione di autofattura in duplice copia, versamento dell’IVA, ecc.).

  • TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI FISCALI:

Resta ferma al 31.3 la scadenza di presentazione del mod. 770 semplificato (il mod. 770 ordinario dovrà essere presentato invece entro il 31.7).

Le dichiarazioni dei redditi e IRAP delle persone fisiche, società di persone ed equiparate vanno presentate, esclusivamente per via telematica, entro il 31.7 dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

  • PRINCIPALI MODIFICHE AL DPR N. 633/72 (IVA):

Sono state introdotte alcune modifiche al DPR n. 633/72, in ordine, tra l’altro, al trattamento IVA dei costi dei veicoli e dei telefoni cellulari. In particolare le novità riguardano:

Ø  l’IVA relativa al transito stradale dei veicoli a motore (autostrade) è detraibile nella stessa misura in cui è detraibile l’IVA relativa all’acquisto (è soppressa la disposizione di totale indetraibilità di cui alla lett. e);

Ø  l’IVA relativa all’acquisto e utilizzo di telefoni cellulari è detraibile secondo l’uso effettivo nell’attività dell’impresa (è soppressa la disposizione di detraibilità limitata al 50% di cui alla lett. g).

Le novità in esame si applicano dall’1.1.2008.

  • RESPONSABILITA’ SOLIDALE DELL’ACQUIRENTE DI IMMOBILI IN TEMA DI IVA:

In materia di responsabilità solidale dell’acquirente per il versamento dell’IVA, ai sensi del nuovo comma 3-bis, è stabilito che qualora l’importo del corrispettivo indicato nell’atto di cessione di un immobile e nella relativa fattura sia diverso da quello effettivo, l’acquirente (anche soggetto privato) è responsabile in solido con il cedente per il pagamento dell’IVA relativa al maggior corrispettivo e della relativa sanzione.

  • CREDITO DI IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO:

E’ stato istituito un credito d’imposta a favore delle imprese che sostengono costi di ricerca e sviluppo con riferimento a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca nella nuova misura pari al 40% su una spesa massima pari a € 50.000.000 per ciascun periodo d’imposta.

  • CREDITO D’IMPOSTA AGGREGAZIONI PROFESSIONALI:

Al fine di favorire la crescita delle aggregazioni professionali, agli studi associati formati da almeno 4 ma non più di 10 professionisti è riconosciuto un credito d’imposta pari al 15% dei costi sostenuti per l’acquisizione, anche in leasing, dei beni (arredi specifici, attrezzature informatiche, macchine d’ufficio, impianti, programmi informatici e brevetti) e per la ristrutturazione degli immobili utilizzati.

Il credito, che dovrà essere indicato in dichiarazione e sarà utilizzabile in compensazione, è riconosciuto a condizione che tutti gli associati esercitino l’attività professionale esclusivamente all’interno dello studio risultante dall’aggregazione e con riferimento:

Ø  alle operazioni di aggregazione effettuate nel periodo compreso tra l’1.1.2008 ed il 31.12.2010;

Ø  ai costi sostenuti a partire dalla data in cui l’operazione di aggregazione risulta effettuata e nei 12 mesi successivi.

Le specifiche modalità di attuazione della nuova disposizione sono demandate ad un apposito Decreto e per l’effettiva applicazione della stessa è comunque necessario ottenere l’autorizzazione della UE.

  • AGENZIE VIAGGI: REGIME IVA ORDINARIO PER CONGRESSI E SIMILI:

Le agenzie di viaggi e turismo possono applicare il regime IVA ordinario per le prestazioni di organizzazione di convegni, congressi e simili, nonché di detrarre l’imposta per i servizi acquistati se si tratta di operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente.

In caso di applicazione sia del regime ordinario che di quello speciale, è necessario registrare separatamente le operazioni rientranti nell’uno e nell’altro regime.

l’effettiva applicazione di tale disposizione è sospesa in quanto necessario attendere la concessione della deroga da parte dei competenti organi comunitari.

  • RESPONSABILITÀ DEI REVISORI DEI CONTI:

La dichiarazione dei redditi e dell’IRAP dei soggetti IRES sottoposti al controllo contabile deve essere sottoscritta anche da parte dei soggetti che redigono la relazione di revisione.

A carico del revisore o della società incaricata del controllo contabile è applicabile la sanzione del 30% del compenso loro spettante per l’attività di redazione della relazione di revisione (nel limite dell’imposta effettivamente accertata a carico del contribuente) qualora dall’omissione dei giudizi di cui all’art. 2409-ter, comma 3, C.c. derivino l’infedeltà della dichiarazione.

In caso di mancata sottoscrizione delle predette dichiarazioni da parte dell’organo revisore si applica altresì la sanzione amministrativa da € 258 e € 2.065.

Le nuove sanzioni si applicano a decorrere dal bilancio relativo all’esercizio successivo al 31.12.2007.

  • PAGAMENTO DIRITTI DOGANALI:

È prevista la possibilità di effettuare il pagamento o il deposito dei diritti doganali mediante bonifico bancario o postale.

  • CESSIONE GRATUITA DI BENI AD ONLUS:

È modificata la rilevanza della cessione gratuita alle ONLUS di beni, diversi dalle derrate alimentari e dai prodotti farmaceutici, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa.

Affinché la cessione gratuita dei predetti beni non sia considerata “destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa” e quindi generatrice di ricavi, è necessario che:

Ø  riguardi beni non di lusso con imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che, pur non compromettendone l’utilizzo, non ne consentono la commercializzazione o la vendita;

Ø  sia effettuata per un importo corrispondente al costo sostenuto per la produzione o l’acquisto del bene stesso, non superiore al 5% del reddito d’impresa.

Ai fini IVA, detti beni si considerano distrutti.

  • CONFISCA PER REATI IN MATERIA DI II.DD E IVA:

La confisca di cui all’art. 322-ter, Codice penale si applica, qualora configurino una fattispecie penalmente rilevante, anche ai reati, previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione infedele o omessa, omesso versamento di ritenute, omesso versamento IVA, indebita compensazione, sottrazione fraudolenta di beni al pagamento di imposte.

  • RATEAZIONE SOMME DA CONTROLLI AUTOMATICI E FORMALI:

È prevista la possibilità di versamento rateale delle somme dovute dal contribuente a seguito di controlli automatici e di controlli formali ex art. 36-ter, DPR n. 600/73. In particolare:

Ø  se le somme dovute sono superiori a € 2.000 possono essere versate in un numero massimo di 6 rate trimestrali;

Ø  se le somme dovute sono superiori a € 5.000 possono essere versate in un numero massimo di 20 rate trimestrali.

Qualora l’importo risulti superiore a € 50.000 è richiesta la prestazione di un’idonea garanzia, mediante fideiussione rilasciata da una banca o da un consorzio di garanzia fidi ovvero polizza fideiussoria. In alternativa l’Ufficio può autorizzare la concessione di ipoteca volontaria su beni immobili.

Per somme inferiori a € 2.000 la rateazione è concessa dall’Ufficio, su richiesta del contribuente, esclusivamente in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

La possibilità di rateazione riguarda anche le somme dovute dal contribuente a seguito della comunicazione relativa ai redditi assoggettati a tassazione separata.

Con riguardo alla decorrenza delle predette disposizioni è previsto che le stesse si applicano dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta:

Ø  in corso al 31.12.2006 per le somme dovute a seguito di controlli automatici;

Ø  in corso al 31.12.2005 per le somme dovute a seguito di controlli formali;

Ø  in corso al 31.12.2004 per le somme dovute a seguito di comunicazione relativa ai redditi assoggettati a tassazione separata.

  • RATEAZIONE SOMME ISCRITTE A RUOLO:

È stato innalzato a € 50.000 l’importo oltre il quale, al fine di ottenere dall’Ufficio la possibilità di rateizzare le somme iscritte a ruolo ovvero la sospensione della riscossione in ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, il contribuente deve prestare idonea garanzia, che ora può essere costituita anche da ipoteca su immobili.

  • STAMPA REGISTRI CONTABILI:

Sono considerati regolari i registri contabili tenuti con sistemi meccanografici, anche non stampati, contenenti i dati relativi all’esercizio per il quale i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre 3 mesi, a condizione che in sede di controllo gli stessi risultino aggiornati e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dal verificatore.

  • DEDUZIONE FORFETARIA IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI:

È applicabile anche per il 2008 la deduzione forfetaria prevista a favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione. Tale agevolazione consiste nella possibilità di ridurre il reddito d’impresa di un ammontare calcolato in percentuale ai ricavi conseguiti per la cessione di carburanti (1,1% fino a € 1.032.913,80; 0,6% oltre € 1.032.913,80 e fino a € 2.065.827,60; 0,4% oltre € 2.065.827,60).

  • CONTRIBUTO SSN SU PREMI DI ASSICURAZIONE AUTOTRASPORTATORI:

È prorogato il beneficio previsto a favore degli autotrasportatori in relazione al contributo al SSN sui premi di assicurazione per responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 t omologati ai sensi della Direttiva 91/952/CEE. In particolare, le somme versate nel 2007 a titolo di contributo SSN possono essere utilizzate in compensazione dei versamenti da effettuare nel 2008 fino a concorrenza di € 300 per ciascun veicolo.

  • DEDUZIONE FORFETARIA AUTOTRASPORTATORI

Anche per il 2007 è riconosciuta la deduzione forfetaria prevista per le spese non documentate degli autotrasportatori di merci in conto terzi, in relazione ai trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa. Si rammenta che la deduzione spetta nel limite del 35% dell’importo riconosciuto con riferimento ai medesimi trasporti effettuati nell’ambito della regione o delle regioni confinanti.

  • IRAP IMPRESE AGRICOLE:

Anche per il 2007 le imprese agricole potranno usufruire dell’applicazione dell’aliquota IRAP dell’1,9%. Dall’1.1.2008 l’aliquota è elevata al 3,75%.

  • PRODUZIONE E CESSIONE DI ENERGIA ELETTRICA:

E’ previsto che la produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali effettuate da imprenditori agricoli sono produttive di reddito agrario, salvo opzione per la determinazione del reddito con le modalità ordinarie.

  • PROROGHE E NOVITA’ RIGUARDO LE DETRAZIONE IRPEF 19%:

1. Spese asili nido

È riconosciuta anche per le spese sostenute nel 2007 dai genitori per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido la detrazione IRPEF del 19% fino ad un massimo di € 632 annui per figlio.

2. Interessi passivi su mutui per l’acquisto di abitazione principale

Ai fini della detrazione IRPEF del 19% relativa agli interessi passivi derivanti da mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’abitazione principale, la spesa massima riconosciuta è innalzata ad € 4.000.

3. Acquisti di abbonamenti per il trasporto pubblico

È introdotta la detrazione IRPEF del 19% per le spese sostenute, anche a favore dei familiari a carico, per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico (locale, regionale o interregionale). L’importo massimo di spesa riconosciuto è pari ad € 250 e la detrazione spetta a condizione che le spese in esame non siano deducibili dal reddito.

  • OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PER I RAPPORTI NEI CONFRONTI DEGLI ENTI PUBBLICI:

Per le fatture emesse nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli Enti pubblici è introdotto l’obbligo di emissione, trasmissione, conservazione e archiviazione in forma elettronica.

Decorsi 3 mesi dall’entrata in vigore del Decreto ministeriale che fisserà le regole operative del nuovo obbligo, le Amministrazioni interessate non potranno accettare fatture cartacee, subordinando i pagamenti alla ricezione della relativa fattura elettronica.

  • DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA:

Al fine di usufruire delle detrazioni per carichi di famiglia, il lavoratore dipendente deve dichiarare annualmente al sostituto d’imposta di avervi diritto, indicando le condizioni di spettanza nonché il codice fiscale dei soggetti a suo carico.

  • CREDITO DI IMPOSTA PER I RIVENDITORI DI GENERI DI MONOPOLIO:

Agli esercenti attività di rivendita di generi di monopolio, per il 2008, 2009 e 2010 è riconosciuto un credito d’imposta pari all’80% delle spese sostenute per l’acquisizione e l’installazione di impianti e attrezzature di sicurezza e per favorire la diffusione di strumenti di pagamento con moneta elettronica al fine di prevenire atti illeciti a loro danno, fino ad un massimo di € 1.000 per ciascun periodo d’imposta.

Le modalità attuative saranno stabilite con un apposito Decreto ministeriale.

  • MANCATA EMISSIONE DELLO SCONTRINO/RICEVUTA:

La sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività per la mancata emissione dello scontrino o ricevuta fiscale è disposta quando, nel corso del quinquennio, si verificano almeno 4 distinte violazioni (in precedenza erano 3). É inoltre ora previsto che dette violazioni si devono verificare in giorni diversi.

  • CONTRIBUTO PER ACQUISTO PC DA PARTE DI CO.CO.CO:

È proposta l’erogazione di un contributo per l’acquisto di un PC nuovo, effettuato entro il 31.12.2008, a favore di co.co.co, collaboratori a progetto e titolari di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca.