Come tutti gli anni, con l’avvicinarsi delle festività natalizie si ripropone il tema del trattamento fiscale dei regali, in pratica e’ interessante chiedersi se e’ possibile detrarre l’Iva e in quali limiti e’ deducibile il costo.

L’inquadramento degli omaggi si differenzia a seconda che i beni siano o meno oggetto dell’attività esercitata e che il destinatario sia un cliente/fornitore oppure un dipendente dell’impresa o del lavoratore autonomo.
Quanto indicato in questo articolo riguarda i casi piu’ comuni, trattando in sostanza il caso delle ceste natalizie e simili effettuate con finalita’ promozionali o di pubbliche relazioni:
- beni non oggetto dell’attivita’
- regali effettuati a clienti e fornitori
In questo ambito la normativa detta regole differenti a seconda del soggetto, impresa o professionista, che effettua l’omaggio
Imprese / Iva
La detrazione dell’Iva relativa all’acquisto di beni classificati come spese di rappresentanza, la cui produzione od il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa, segue i seguenti principi:
- è indetraibile per i beni di costo unitario superiore a € 25,82;
- è interamente detraibile per i beni di costo unitario non superiore a € 25,82.
Al riguardo va tenuto presente che nel caso in cui l’omaggio sia rappresentato da più beni costituenti un’unica confezione di costo complessivo superiore al limite anzidetto, è necessario considerare il costo dell’intera confezione, anziché quello dei singoli componenti.
Quanto sopra vale anche nell’ipotesi in cui i beni siano costituiti da alimenti e bevande.
La successiva consegna del bene in omaggio al cliente / fornitore è un’operazione fuori campo Iva, per cui nessun particolare adempimento deve essere compiuto dall’impresa, salvo l’emissione di un DDT (documento di trasporto), od altro documento analogo, con causale omaggio. Ciò al fine di individuare inequivocabilmente il beneficiario dell’omaggio e dimostrare così l’inerenza della spesa all’attività produttiva. In mancanza di un documento che attesti il beneficiario dell’omaggio, può essere contestata, in sede di verifica, l’inerenza del costo (e quindi la sua deducibilità).
Imprese / Imposte dirette
Ai fini reddituali i costi sostenuti per l’acquisto di beni destinati ad omaggio sono considerati spese di rappresentanza, talché gli stessi risultano deducibili:
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Ricavi / proventi gestione caratteristica |
Importo massimo deducibile |
| Fino a € 10 milioni | 1,3% dell’importo dei ricavi / proventi |
| Per la parte eccedente € 10 milionie fino a € 50 milioni | 0,5% dell’importo dei ricavi / proventi |
| Per la parte eccedente € 50 milioni | 0,1% dell’importo dei ricavi / proventi |
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integralmente, se di valore unitario non superiore a € 50 |
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N.B.: pertanto il limite di deducibilità integrale per i singoli omaggi è passato, con effetto dallo 01/01/2008 da € 25,82 a € 50,00.
Ai fini in esame, il limite di € 50,00 deve essere valutato con riferimento al valore dell’omaggio nel suo complesso (al lordo dell’eventuale Iva indetraibile).
Lavoratori autonomi (Avvocati, ingegneri, commercialisti, ecc.) / Iva
Una regola particolare vale per i professionisti, i quali, detraendosi l’IVA sull’acquisto dei beni destinati alle piccole spese di rappresentanza, dovrebbero rendere imponibili ad Iva le successive cessioni gratuite (infatti l’esclusione da Iva dell’omaggio è prevista solo per le imprese).
Si ritiene, comunque, che scegliendo di non detrarre l’IVA sull’acquisto dei beni da destinare a omaggio, anche se il loro valore unitario è non superiore a € 25,82, la successiva cessione gratuita non sia da assoggettare a IVA.
Lavoratori autonomi (Avvocati, ingegneri, commercialisti, ecc.) / Imposte dirette
I costi sostenuti per l’acquisto di beni destinati ad omaggio sono considerati spese di rappresentanza, e quindi sono deducibili nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta, a prescindere dal valore unitario.



