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	<title>Informazione fiscale &#187; Posta elettronica</title>
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	<description>Novità per le imprese e i cittadini</description>
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		<title>Posta elettronica certificata PEC obbligatoria per le societa&#8217;: entro novembre la comunicazione al registro delle imprese</title>
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		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 19:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Pacini</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Posta elettronica]]></category>
		<category><![CDATA[Scadenze]]></category>

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		<description><![CDATA[Posta elettronica certificata PEC obbligatoria per le societa&#8217;: entro novembre la comunicazione al registro delle imprese
Ricordiamo che tutte le societa&#8217; (Snc, Sas, Srl, Cooperative, ecc.) hanno l&#8217;obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata entro il 29/11/11. Entro tale data l&#8217;indirizzo dovra&#8217; essere comunicato al Registro delle Imprese, o direttamente o a mezzo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Posta elettronica certificata PEC obbligatoria per le societa&#8217;: entro novembre la comunicazione al registro delle imprese</strong></p>
<p>Ricordiamo che tutte le societa&#8217; (Snc, Sas, Srl, Cooperative, ecc.) hanno l&#8217;obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata entro il 29/11/11. Entro tale data l&#8217;indirizzo dovra&#8217; essere comunicato al Registro delle Imprese, o direttamente o a mezzo di intermediario abilitato. Sono quindi escluse dall&#8217;obbligo soltanto le ditte individuali.</p>
<h4><span style="color: #d75c28;"><strong>Il nostro studio puo&#8217; dare assistenza a costi contenuti sia per l&#8217;attivazione di una casella PEC che per la comunicazione alla Camera di Commercio.</strong></span></h4>
<h4><span style="color: #d75c28;"><strong>Ci contatti quanto prima per tutti i dettagli, scrivendo una mail a <a href="informazionefiscale@gmail.com">informazionefiscale@gmail.com</a></strong><strong>, La assisteremo in tutti gli adempimenti.</strong></span></h4>
<h4><span style="color: #d75c28;"> <strong>Inoltre, se richiesto, siamo in grado di gestire successivamente ed in via continuativa la Sua casella di posta elettronica PEC.</strong></span></h4>
<p><strong>Ma cos&#8217;e&#8217; una casella PEC?</strong></p>
<p>La posta elettronica certificata e&#8217; una casella di posta elettronica   standard, a cui si aggiungono delle caratteristiche di sicurezza e di   certificazione della trasmissione, che gli attribuiscono un’efficacia  giuridica uguale ad una raccomandata con ricevuta di ritorno. E&#8217; inoltre  importante tenere sotto controllo la casella e leggere i messaggi  ricevuti in quanto, seppure non fossero stati letti dal destinatario,  avrebbero comunque valore legale per chi li ha inviati.</p>
<p>Altre informazioni e chiarimenti sulla PEC sono reperibili ai seguenti link:</p>
<blockquote>
<ul>
<li><a href="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2009/01/pec-ovvero-posta-elettronica-certificata-nuovo-obbligo-per-societa-e-professionisti/" >http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2009/01/pec-ovvero-posta-elettronica-certificata-nuovo-obbligo-per-societa-e-professionisti/</a></li>
<li><a href="# http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2009/03/posta-elettronica-certificata-pec-precisazioni/" >http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2009/03/posta-elettronica-certificata-pec-precisazioni/</a></li>
<li><a href="# http://it.wikipedia.org/wiki/Posta_elettronica_certificata" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/it.wikipedia.org');">http://it.wikipedia.org/wiki/Posta_elettronica_certificata</a></li>
</ul>
</blockquote>
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		</item>
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		<title>Posta certificata gratis: avanti tutta</title>
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		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 09:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Pacini</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Posta elettronica]]></category>

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		<description><![CDATA[Dal 26 aprile la Pubblica amministrazione dovra&#8217; attivarsi per attivare gratuitamente una casella di posta elettronica certificata a tutti i cittadini che ne faranno richiesta.

Inoltre la P.A. dovra&#8217; indicare nella home page del sito l&#8217;indirizzo di posta elettronica certificata cui ogni cittadino potra&#8217; scrivere. La mancata attivazione influira&#8217; sulla misurazione della performance individualedei dirigenti degli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dal 26 aprile la Pubblica amministrazione dovra&#8217; attivarsi per attivare gratuitamente una casella di posta elettronica certificata a tutti i cittadini che ne faranno richiesta.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1513" title="posta elettronica certificata" src="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2010/04/posta-elettronica-certificata-300x225.jpg" alt="posta elettronica certificata" width="300" height="225" /></p>
<p>Inoltre la P.A. dovra&#8217; indicare nella home page del sito l&#8217;indirizzo di posta elettronica certificata cui ogni cittadino potra&#8217; scrivere. La mancata attivazione influira&#8217; sulla misurazione della performance individualedei dirigenti degli uffici.</p>
<p>Per richiedere l&#8217;attivazione e&#8217; necessario collegarsi al sito www.postacertificata.gov.it, che pero&#8217; ad oggi non e&#8217; attivo, e seguire la procedura guidata. Decorse 24 ore il richiedente potra&#8217; completare l&#8217;attivazione recandosi presso uno degli uffici postali abilitati, munito di documento d&#8217;identita&#8217;.</p>
<p>20/04/2010</p>
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		<item>
		<title>Professionisti e posta elettronica certificata</title>
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		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 14:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Pacini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circolari]]></category>
		<category><![CDATA[Posta elettronica]]></category>
		<category><![CDATA[Scadenze]]></category>

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		<description><![CDATA[C&#8217;eravamo già soffermati altre volte a parlare della posta elettronica certificata (PEC). Oggi vorremmo ricordare a tutti i professionisti iscritti ad un albo che il termine previsto dalla legge per dotarsi di un indirizzo PEC è ormai prossimo: infatti mentre per le societa&#8217; il termine è il 2011, per i professionisti la scadenza è il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">C&#8217;eravamo già soffermati altre volte a parlare della posta elettronica certificata (PEC). Oggi vorremmo ricordare a tutti i <strong>professionisti iscritti ad un albo </strong>che il termine previsto dalla legge per dotarsi di un indirizzo PEC è ormai prossimo: infatti mentre per le societa&#8217; il termine è il 2011, per i professionisti <strong>la scadenza è il 29 novembre 2009</strong>.</p>
<p style="text-align: center;">
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 387px"><img title="Posta elettronica certificata" src="http://www.ngsservice.net/img/web-hosting/posta-elettronica.jpg" alt="Posta elettronica" width="377" height="327" /><p class="wp-caption-text">Posta elettronica</p></div>
<p style="text-align: justify;">Entro tale data quindi <strong>medici</strong>, <strong>avvocati, ingegneri, architetti, geometri, consulenti del lavoro, dottori commercialisti ed esperti contabili, ecc</strong>. dovranno dotarsi di un indirizzo PEC e comunicare l&#8217;indirizzo presso il proprio ordine di appartenenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Se vuoi approfondire leggi questi post:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2009/01/pec-ovvero-posta-elettronica-certificata-nuovo-obbligo-per-societa-e-professionisti/" >Pec, ovvero Posta Elettronica Certificata: nuovo obbligo per società e professionisti</a></li>
<li><a href="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2009/03/posta-elettronica-certificata-pec-precisazioni/" >Pec: precisazioni</a></li>
</ul>
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		</item>
		<item>
		<title>Posta elettronica certificata PEC: precisazioni</title>
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		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 10:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Pacini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circolari]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Posta elettronica]]></category>

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		<description><![CDATA[Abbiamo già parlato dell&#8217;obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata qui.

L&#8217;introduzione dell&#8217;obbligo è stato previsto in modo differenziato a seconda dei soggetti interessati ed in particolare:

dal 29/11/2008 per 	le società di nuova costituzione (sia di persone che di capitali) e 	per la pubblica amministrazione;
dal 29/11/2011 per le 	altre società;
dal 29/11/2009 per i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Abbiamo già parlato dell&#8217;<strong>obbligo</strong> di dotarsi di un indirizzo di <strong>posta elettronica certificata</strong> <strong><a href="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/pec-ovvero-posta-elettronica-certificata-nuovo-obbligo-per-societa-e-professionisti/"  target="_blank">qui</a></strong>.</p>
<p><!-- 	 	 --></p>
<p align="justify"><strong>L&#8217;introduzione dell&#8217;obbligo è stato previsto in modo differenziato</strong> a seconda dei soggetti interessati ed in particolare:</p>
<ul>
<li><strong>dal 29/11/2008 per 	le società di nuova costituzione</strong> (sia di persone che di capitali) e 	per la pubblica amministrazione;</li>
<li>dal 29/11/2011 per le 	altre società;</li>
<li>dal 29/11/2009 per i professionisti iscritti ad 	un albo.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-343" title="pec" src="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2009/03/pec.gif" alt="pec" width="300" height="230" /></p>
<p align="justify">Le <strong>società</strong> di nuova costituzione devono indicare  il proprio indirizzo di <strong>posta elettronica certificata (PEC)</strong> nella domanda di iscrizione al Registro delle Imprese, pena la mancata iscrizione.</p>
<p align="justify">Abbiamo già detto che la PEC  ha la stessa <strong>validità di una raccomandata A/R </strong>spedita in modo tradizionale in forma cartacea. Tuttavia affinché all&#8217;invio dei documenti mediante tale modalità sia riconosciuto valore legale <strong>è necessario che sia il mittente sia il destinatario del messaggio siano titolari di una casella di posta elettronica certificata</strong>.</p>
<p align="justify">È molto <strong>importante sottolineare che il messaggio</strong> inviato tramite PEC si considera <strong>ricevuto dal destinatario nel momento in cui lo stesso messaggio è messo a disposizione  nella casella di posta</strong>, a prescindere dalla conferma di avvenuta ricezione. Ciò se è  un vantaggio quando spediamo un messaggio, impone una <strong>maggiore attenzione ai messaggi ricevuti</strong>, in quanto è da tale momento che decorrono eventuali termini legali.</p>
<p align="justify">Per coloro che inviamo molte raccomandate può essere conveniente richiedere un indirizzo di posta elettronica certificata fin da subito, in quanto il costo annuale è paragonabile a quello di alcune raccomandate postali. Inoltre va considerato che saranno sempre più i soggetti dotati di casella PEC e pertanto tale mezzo potrà essere utilizzato sempre più assiduamente.</p>
<p align="justify">Tutti gli <strong>indirizzi </strong>di posta elettronica certificata delle società saranno <strong>reperibili presso il Registro delle imprese</strong>, quelli dei professionisti presso il proprio albo/ordine e per la pubblica amministrazione presso il CNIPA (Centro Nazionale per Informatica nella Pubblica Amministrazione).</p>
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		</item>
		<item>
		<title>La conversione in legge del decreto &#8220;anti crisi&#8221;</title>
		<link>http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2009/01/la-conversione-in-legge-del-decreto-%e2%80%9canti-crisi%e2%80%9d/</link>
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		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 10:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Pacini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circolari]]></category>
		<category><![CDATA[Accertamento]]></category>
		<category><![CDATA[Compensazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Contributi]]></category>
		<category><![CDATA[Detrazione 55%]]></category>
		<category><![CDATA[Immobili]]></category>
		<category><![CDATA[Iva]]></category>
		<category><![CDATA[Oneri deducibili]]></category>
		<category><![CDATA[Posta elettronica]]></category>
		<category><![CDATA[Ravvedimento]]></category>
		<category><![CDATA[Studi di settore]]></category>

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		<description><![CDATA[Il &#8220;Decreto anti-crisi&#8221; è stato recentemente approvato dalla Camera e considerato che il testo non dovrebbe subire in Senato, lo stesso dovrebbe essere ritenuto definito. Si evidenziano le principali novità apportate in sede di conversione in legge.

ESIGIBILITÀ DIFFERITA DELL&#8217;IVA (art. 7)
E&#8217; stata confermata la possibilità di applicare l&#8217;esigibilità differita dell&#8217;IVA alle cessioni e prestazioni effettuate [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Il &#8220;Decreto anti-crisi&#8221; è stato recentemente approvato dalla Camera e considerato che il testo non dovrebbe subire in Senato, lo stesso dovrebbe essere ritenuto definito. S</strong><em><strong>i evidenziano le principali novità apportate in sede di conversione in legge.</strong></em></p>
<p align="justify">
<p align="center"><strong>ESIGIBILITÀ DIFFERITA DELL&#8217;IVA (art. 7)</strong></p>
<p align="justify">E&#8217; stata <strong>confermata la possibilità di applicare l&#8217;esigibilità differita dell&#8217;IVA</strong> alle cessioni e prestazioni effettuate nei confronti dei soggetti IVA. Sono escluse le operazioni effettuate da soggetti che applicano regimi speciali e delle operazioni fatte nei confronti di soggetti che assolvono l&#8217;IVA con applicazione del reverse charge. E&#8217; stata peraltro eliminata la natura sperimentale della nuova disposizione che quindi viene prevista come disposizione a regime. Per l&#8217;operatività della stessa <strong>tuttavia occorre attendere l&#8217;autorizzazione dell&#8217;Unione Europea e un apposito Decreto ministeriale</strong>.</p>
<p align="justify">
<p align="center"><strong>RIDUZIONE COSTO RAVVEDIMENTO OPEROSO (art. 16, comma 5)</strong></p>
<p align="justify">È confermata la riduzione del costo del ravvedimento operoso che ora sono previste nelle seguenti misure:</p>
<p align="justify">Omesso versamento regolarizzato entro 30 giorni: 2,5%;</p>
<p align="justify">Omesso versamento regolarizzato entro il termine di presentazione della dichiarazione dell&#8217;anno successivo o entro un anno se non prevista la dichiarazione: 3%;</p>
<p align="justify">Omessa dichiarazione regolarizzata entro 90 giorni: 2,5%.</p>
<p align="justify">
<p align="center"><strong>OBBLIGO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (art. 16, commi 6 e 7)</strong></p>
<p align="justify">È confermato l&#8217;obbligo <strong>per le società</strong> di nuova costituzione di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) nella domanda di iscrizione al Registro delle Imprese mentre le società già costituite alla data del 29/11/08 dovranno comunicare l&#8217;indirizzo di posta elettronica certificata entro 3 anni dall&#8217;entrata in vigore del Decreto.</p>
<p align="justify">Tale obbligo è applicabile anche ai <strong>professionisti</strong> iscritti in Albi ed Elenchi. Questi ultimi sono tenuti a comunicare ai rispettivi Ordini o Collegi l&#8217;indirizzo di posta elettronica certificata entro il 29/11/09.</p>
<p align="justify">In sede di conversione, è stata specificata la <strong>possibilità di sostituire la PEC con un indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell&#8217;invio e della ricezione delle comunicazioni e l&#8217;integrità del contenuto delle stesse</strong>, garantendo l&#8217;interoperabilità con analoghi sistemi internazionali.</p>
<p align="justify">
<p align="center"><strong>ROTTAMAZIONE LICENZE SETTORE COMMERCIALE E TURISTICO (art. 19-ter)</strong></p>
<p align="justify">É introdotto l&#8217;indennizzo di cui al D.Lgs. n. 207/96 per gli operatori del settore commerciale e turistico che cessano l&#8217;attività nei 3 anni precedenti il pensionamento di vecchiaia nel triennio 2009/2011. Conseguentemente è prorogato fino al 2013 l&#8217;aumento dello 0,09% della contribuzione IVS commercianti.</p>
<p align="justify">
<p align="center"><strong>REVISIONE STUDI DI SETTORE (art. 8 )</strong></p>
<p align="justify">E&#8217; stata confermata la possibilità, ad opera di un apposito Decreto del Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, di integrare gli studi di settore per tenere conto della crisi economica, con riguardo a particolari settori dell&#8217;economia o aree territoriali. Per la rilevazione degli effetti della crisi, a breve saranno disponibili appositi questionari da restituire all&#8217;Amministrazione finanziaria.</p>
<p align="justify">
<p align="center"><strong>LIMITAZIONI ALL&#8217;ACCERTAMENTO PRESUNTIVO E STUDI DI SETTORE (art. 27, comma 4)</strong></p>
<p align="justify">È confermato che nei confronti dei soggetti che aderiscono agli inviti al contraddittorio riferiti agli accertamenti basati sugli studi di settore relativi al periodo d&#8217;imposta 2006 e successivi non possono essere effettuati ulteriori accertamenti basati su presunzioni semplici.</p>
<p align="justify">Tale &#8220;agevolazione&#8221; è applicabile al sussistere delle seguenti condizioni:</p>
<p align="justify">-l&#8217;ammontare delle attività non dichiarate non sia superiore al 40% dei ricavi/compensi dichiarati ovvero l&#8217;ammontare delle attività non dichiarate non sia superiore, in valore assoluto, ad € 50.000;</p>
<p align="justify">-soltanto se nei modelli dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore, relativi all&#8217;annualità interessata dall&#8217;invito, non siano presenti irregolarità (omissioni, infedeltà, indicazioni di cause di inapplicabilità/esclusione inesistenti) che comportano l&#8217;incremento della sanzione per infedele dichiarazione del 10%.</p>
<p align="justify">
<p align="center"><strong>DETRAZIONE 55% (art. 29, commi da 6 a 10)</strong></p>
<p align="justify">Le nuove disposizioni trovano applicazione con riferimento alle spese sostenute nei periodi d&#8217;imposta successivi a quello in corso al 2008.</p>
<p align="justify">Per le spese sostenute a decorrere dal 2009 i soggetti interessati dovranno presentare una comunicazione all&#8217;Agenzia delle Entrate con modalità e termini che saranno definiti da un apposito Provvedimento. <strong>Non è quindi più richiesta la presentazione dell&#8217;istanza preventiva</strong> alla quale il precedente testo del Decreto subordinava la fruizione della detrazione. La detrazione d&#8217;imposta dovrà essere obbligatoriamente ripartita in <strong>5 rate annuali </strong>di pari importo.</p>
<p align="justify">
<p align="center"><strong>AVVISO DI ACCERTAMENTO NON PRECEDUTO DA INVITO AL CONTRADDITTORIO</strong></p>
<p align="center"><strong>(art. 27, comma 4-ter)</strong></p>
<p align="justify"><strong>Vengono ridotte alla metà le sanzioni</strong> se l&#8217;avviso di accertamento o di liquidazione non è stato preceduto dall&#8217;invito al contraddittorio, <strong>ma a condizione che il contribuente rinunci ad impugnare l&#8217;avviso di accertamento o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con adesione  e provveda a pagare</strong>, entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute.</p>
<p align="justify">
<p align="center"><strong>INDEBITE COMPENSAZIONE DI CREDITI D&#8217;IMPOSTA (art. 27, commi da 16 a 19)</strong></p>
<p align="justify">È stato ampliato il termine per  provvedere alla notifica dell&#8217;atto di recupero di crediti inesistenti utilizzati in compensazione, che ora può essere effettuata entro il 31/12 dell&#8217;ottavo anno successivo a quello in cui è avvenuto l&#8217;utilizzo. Inoltre la sanzione per l&#8217;utilizzo in compensazione di crediti d&#8217;imposta inesistenti è fissata nella misura compresa tra il 100% e il 200% dei crediti stessi, pari a quella prevista per le ipotesi di dichiarazione infedele.</p>
<p align="left">
<p style="text-align: center;"><strong>BONUS STRAORDINARIO PER LE FAMIGLIE (art. 1)</strong></p>
<p align="justify">Al fine di favorire i nuclei familiari a basso reddito è confermato il riconoscimento del bonus straordinario. La novità introdotta in sede di conversione riguarda il termine di presentazione della richiesta del bonus al sostituto d&#8217;imposta che è stato differito al 28/02 per la richiesta del bonus in base alle condizioni esistenti nel 2007 mentre rimane al 31/03 in base alle condizioni del 2008.</p>
<p align="justify">
<p align="center"><strong>DETASSAZIONE C.D. &#8220;PREMI DI PRODUTTIVITÀ&#8221; (art. 5)</strong></p>
<p align="justify">È confermata la proroga per il 2009 dell&#8217;assoggettamento all&#8217;imposta sostitutiva pari al 10% delle somme erogate a titolo di &#8220;premi produzione&#8221; introdotto dall&#8217;art. 2, comma 1, lett. c), DL n. 93/2008 su un importo massimo complessivo lordo di € 6.000 e con esclusivo riferimento ai lavoratori dipendenti del settore privato che nel 2008 hanno conseguito un reddito da lavoro dipendente non superiore ad € 35.000. Non è stata invece prorogata l&#8217;agevolazione per le somme relative agli straordinari.</p>
<p align="justify">
<p align="center"><strong>DEDUCIBILITÀ IRAP AI FINI REDDITUALI (art. 6)</strong></p>
<p align="justify">È confermata la deducibilità di una parte dell&#8217;Irap pagata, nel termine del 10%. E&#8217; stato tuttavia precisato che la deducibilità riguarda sia i soggetti Ires che i soggetti Irpef.</p>
<p align="justify">
<p align="center"><strong>RIVALUTAZIONE IMMOBILI (art. 15, commi da 16 a 23)</strong></p>
<p align="justify">È confermata, alle società ed enti non commerciali, la possibilità di rivalutare gli immobili pagando un&#8217;imposta sostitutiva del 7% per gli immobili strumentali e 4% per li immobili civili. È previsto che la validità degli effetti fiscali sia operativa a partire dal  quinto esercizio successivo a quello della rivalutazione ovvero dal 2013.</p>
<p align="justify">
<p align="center"><strong>SOPPRESSIONE DI ALCUNI ADEMPIMENTI (art. 16, commi da 2 a 4)</strong></p>
<p align="justify">È confermata la soppressione dei seguenti adempimenti (peraltro mai entrati in vigore):</p>
<p align="justify">-invio telematico dei corrispettivi previsto dall&#8217;art. 37, commi da 33 a 37-ter, DL n. 223/2006;</p>
<p align="justify">-obbligo di comunicazione preventiva per le compensazioni nel mod. F24 eccedenti € 10.000;</p>
<p align="justify">-obbligo di memorizzare su supporto elettronico le operazioni effettuate tramite distributori automatici.</p>
<p align="justify">
<p align="center"><strong>CONSERVAZIONE ELETTRONICA DI REGISTRI (art. 16, commi 12-bis e 12-ter)</strong></p>
<p align="justify">Viene ammessa la possibilità di predisposizione e tenuta oltre che dei libri contabili anche di quelli sociali con strumenti informatici.</p>
<p align="justify">
<p align="center"><strong>ABROGAZIONE LIBRO SOCI (art. 16, commi da 12-quater a 12-undecies)</strong></p>
<p align="justify">Per effetto dell&#8217;abrogazione del n. 1) del comma 1 dell&#8217;art. 2478, C.c., il libro soci <strong>nelle srl</strong> è abolito. Di conseguenza viene modificato l&#8217;art. 2472, C.c., prevedendo che, in caso di trasferimento delle partecipazioni sociali lo stesso abbia effetto, di fronte alla società, dal momento del deposito dell&#8217;atto presso il Registro delle Imprese, anziché dall&#8217;iscrizione nel libro soci. Viene stabilito che i 30 giorni entro i quali gli amministratori devono depositare presso il Registro delle Imprese l&#8217;apposita dichiarazione richiesta nel caso di trasferimento dell&#8217;intera partecipazione appartenente ad un solo o di mutamento della persona del socio decorrano dall&#8217;avvenuta variazione della compagine sociale anziché dall&#8217;iscrizione nel libro soci. Viene eliminato l&#8217;obbligo di deposito al Registro delle Imprese dell&#8217;elenco soci in sede di deposito del bilancio d&#8217;esercizio. Le novità in esame si applicano dal sessantesimo giorno successivo all&#8217;entrata in vigore della legge di conversione; gli amministratori delle srl, entro tale termine, devono depositare presso il Registro delle Imprese un&#8217;apposita dichiarazione per integrare i dati in possesso della CCIAA con quelli del libro soci.</p>
<p align="justify">
<p align="center"><strong>COMUNICAZIONE DEI DATI E NOTIZIE RILEVANTI PER GLI ENTI ASSOCIATIVI (art. 30)</strong></p>
<p align="justify">È confermato che il riconoscimento delle agevolazioni fiscali (non imponibilità dei corrispettivi, quote e contributi) a favore delle associazioni, consorzi ed Enti non commerciali è subordinato alla trasmissione, all&#8217;Agenzia delle Entrate, dei dati e delle notizie rilevanti, entro i termini e con le modalità che saranno individuati dal Provvedimento dell&#8217;Agenzia delle Entrate.</p>
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		<title>PEC, ovvero posta elettronica certificata: nuovo obbligo per società e professionisti</title>
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		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 23:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Pacini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Posta elettronica]]></category>

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		<description><![CDATA[Vi abbiamo già segnalato dell&#8217;obbligo per le società di nuova costituzione di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) nella domanda di iscrizione al Registro delle Imprese.
Le altre società, già costituite alla data del 29.11.2008, dovranno comunicare l’indirizzo di posta elettronica certificata entro 3 anni dall’entrata in vigore del Decreto.

Discorso del tutto simile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi abbiamo già segnalato dell&#8217;obbligo per le<strong> società</strong> di nuova costituzione di indicare il proprio indirizzo di <strong>posta elettronica certificata (PEC)</strong> nella domanda di iscrizione al Registro delle Imprese.</p>
<p>Le altre società, già costituite alla data del 29.11.2008, dovranno comunicare l’indirizzo di posta elettronica certificata entro 3 anni dall’entrata in vigore del Decreto.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-97 aligncenter" title="posta-elettronica-certificata" src="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2009/01/posta-elettronica-certificata.gif" alt="posta-elettronica-certificata" width="491" height="270" /></p>
<p>Discorso del tutto simile anche per i <strong>lavoratori autonomi iscritti ad un albo professional</strong>e, che dovranno effettuare tale comunicazione nei confronti del proprio ordine di riferimento. Per i professionisti, il termine per adeguarsi scende però da tre ad un anno.</p>
<p><strong>Ma cos’è la P.E.C.?</strong> L’indirizzo P.E.C. è una casella mail in cui si ha l’assoluta certezza del titolare  a differenza che la posta elettronica ordinaria, quella che abbiamo usato  fino ad oggi, per la quale vi è sempre il rischio che il destinatario o il mittente di un messaggio non sia chi dice di essere, rendendo tale tipo di comunicazione una soluzione insicura rispetto a forme di comunicazione più tradizionali come la <strong>posta raccomandata</strong>.</p>
<p>Le comunicazioni via P.E.C. presentano quindi un adeguato grado di sicurezza e sono destinate a sostituire progressivamente quelle in forma postale, con un enorme risparmio di costi per la <strong>Pubblica Amministrazione</strong> (e di carta per l’ambiente).</p>
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		<title>Decreto &#8220;anti crisi&#8221;</title>
		<link>http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2008/12/decreto-anti-crisi/</link>
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		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 08:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Pacini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circolari]]></category>
		<category><![CDATA[Bonus famiglie]]></category>
		<category><![CDATA[Detrazione 55%]]></category>
		<category><![CDATA[Imposte dirette]]></category>
		<category><![CDATA[Irap]]></category>
		<category><![CDATA[Iva]]></category>
		<category><![CDATA[Posta elettronica]]></category>
		<category><![CDATA[Ravvedimento]]></category>

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		<description><![CDATA[Si illustrano di seguito le principali novità di carattere fiscale contenute nel Decreto legge recentemente varato dal Governo al fine di contenere e contrastare gli effetti della crisi economico-finanziaria. Il Decreto è entrato in vigore il 29.11.2008.
RICORDIAMO CHE LE DISPOSIZIONI POTRANNO SUBIRE MODIFICHE IN SEDE DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO

BONUS STRAORDINARIO PER LE FAMIGLIE
Al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Si illustrano di seguito le principali novità di carattere fiscale contenute nel Decreto le</em><em>gge recentemente varato dal Governo al fine di contenere e contrastare gli effetti della crisi economico-finanziaria. Il Decreto è entrato in vigore il 29.11.2008.</em></p>
<p><strong><em>RICORDIAMO CHE LE DISPOSIZIONI POTRANNO SUBIRE MODIFICHE IN SEDE DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO</em></strong></p>
<p><span id="more-11"></span></p>
<p align="center"><em><strong>BONUS STRAORDINARIO PER LE FAMIGLIE</strong></em></p>
<p><em>Al fine di favorire i nuclei familiari (richiedente, coniuge non legalmente ed effettivamente separato </em>anche se non a carico, figli ed altri familiari a carico) a basso reddito, è riconosciuto un bonus straordinario ai soggetti residenti qualora al reddito complessivo concorrano esclusivamente una o più delle seguenti categorie di reddito previste dal TUIR:</p>
<ul>
<li> <strong>REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE; </strong> <strong>REDDITI DI PENSIONE; </strong> <strong>TALUNI REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE </strong>ed in particolare compensi percepiti dai <strong>soci di cooperative di produzione e lavoro, </strong>compensi derivanti da <strong>rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, </strong>remunerazioni dei <strong>sacerdoti, </strong>compensi per <strong>lavori socialmente utili; </strong> <strong>TALUNI REDDITI DIVERSI </strong>ed in particolare redditi derivanti da attività commerciali e di lavoro autonomo non esercitate abitualmente,  <strong>REDDITI FONDIARI </strong>di ammontare non superiore <em>ad € 2.500 </em><em>esclusivamente in </em>concomitanza con i redditi sopra evidenziati.</li>
</ul>
<p><em>L&#8217;ammontare del bonus è proporzionale al numero dei componenti il nucleo familiare ed </em>all&#8217;ammontare del &#8220;reddito complessivo familiare&#8221; come di seguito illustrato:</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" width="628">
<col width="308"></col>
<col width="187"></col>
<col width="107"></col>
<tbody>
<tr valign="top">
<td width="308">
<p align="center"><strong>REDDITO 	COMPLESSIVO</strong></p>
<p align="center"><strong>DEL 	NUCLEO FAMILIARE</strong></p>
</td>
<td width="187">
<p align="center"><strong>NUMERO 	COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE</strong></p>
</td>
<td width="107">
<p align="center"><strong>AMMONTARE 	BONUS</strong></p>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td width="308">Titolari 	di pensione e 	reddito complessivo non superiore ad € 15.000</td>
<td width="187">
<p align="center">1</p>
</td>
<td width="107">
<p align="center">E. 	200</p>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td width="308">reddito 	familiare complessivo non superiore ad € 17.000</td>
<td width="187">
<p align="center">2</p>
</td>
<td width="107">
<p align="center">E. 	300</p>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td width="308">reddito 	familiare complessivo non superiore ad € 17.000</td>
<td width="187">
<p align="center">3</p>
</td>
<td width="107">
<p align="center">E. 	450</p>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td width="308">reddito 	familiare complessivo non superiore ad € 20.000</td>
<td width="187">
<p align="center">4</p>
</td>
<td width="107">
<p align="center">E. 	500</p>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td width="308">reddito 	familiare complessivo non superiore ad € 20.000</td>
<td width="187">
<p align="center">5</p>
</td>
<td width="107">
<p align="center">E. 	600</p>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td width="308">reddito 	familiare complessivo non superiore ad € 22.000</td>
<td width="187">
<p align="center">Più 	di 5</p>
</td>
<td width="107">
<p align="center">E. 	1.000</p>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td width="308">reddito 	familiare complessivo non superiore ad € 35.000</td>
<td width="187">Con 	componenti portatori di handicap</td>
<td width="107">
<p align="center">E. 	1.000</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><em>Il bonus così individuato </em>è 	attribuito <strong>ad 	uno solo dei componenti </strong>il 	nucleo familiare,<strong> non 	costituisce reddito </strong>né 	ai fini fiscali, né ai fini delle prestazioni previdenziali, 	compreso l&#8217;ottenimento della c.d. &#8220;social card&#8221;, <strong>è 	erogato dal sostituto d&#8217;imposta </strong>che 	il soggetto interessato indica nella richiesta per l&#8217;ottenimento 	del bonus, è 	riconosciuto ai soggetti che presentano <strong>apposita richiesta </strong>al 	proprio sostituto d&#8217;imposta, <strong>è 	erogato dal sostituto d&#8217;imposta </strong>che 	ha ricevuto la richiesta. In 	tutti i casi in cui il <strong>bonus 	non è erogato dal sostituto d&#8217;imposta</strong><strong>, 	l&#8217;apposita </strong><strong>richiesta 	può essere presentata telematicamente all&#8217;Agenzia delle Entrate</strong>.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">I soggetti che sono <strong>tenuti alla presentazione della dichiarazione </strong>e intendono richiedere il bonus in base alle <strong>condizioni esistenti nel 2008 </strong>ne faranno richiesta <strong>con la dichiarazione dei redditi relativa al 2008</strong>.</span></p>
<p align="center"><em><strong>MODIFICHE PROCEDURA PER DETRAZIONE 55%</strong></em></p>
<p><strong>Si complica la procedura per usufruire della detrazione delle spese relative ad interventi di </strong><strong>riqualificazione energetica </strong><strong>di edifici o unità immobiliari </strong>esistenti. Infatti per le <strong>spese sostenute nel 2008, </strong>2009 e 2010 i soggetti interessati devono inviare all&#8217;Agenzia delle Entrate, <strong>esclusivamente in via telematica</strong>, un&#8217;<strong>apposita istanza </strong> a seguito della quale, <span style="text-decoration: underline;"><strong>entro 30 giorni dalla ricezione</strong>, l&#8217;Agenzia delle Entrate comunica l&#8217;accoglimento di detta istanza.</span></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Senza l&#8217;accoglimento della domanda quindi non è possibile fruire della detrazione.</strong></span></p>
<p><strong>Infatti qualora, decorsi i predetti 30 giorni, i contribuenti non ricevano esplicita comunicazione </strong>da parte dell&#8217;Agenzia delle Entrate, <strong>l&#8217;istanza è da ritenersi rifiutata </strong>(applicazione del c.d. &#8220;silenzio- rifiuto&#8221;). Le istanze saranno esaminate secondo l&#8217;ordine cronologico di invio.</p>
<p><strong>Per le spese sostenute nel 2008 l&#8217;istanza dovrà essere presentata </strong><strong>tra il 15.1.2009 ed il 27.2.2009, </strong>mentre per le spese sostenute nel 2009 e 2010 (attualmente l&#8217;ultimo anno ammesso al beneficio) nel periodo compreso tra il 1.6 ed il 31.12 di ciascun anno.</p>
<p>In caso di non accoglimento della domanda (nei termini) o in caso di mancata presentazione della stessa è possibile beneficiare della detrazione IRPEF del 36% delle spese sostenute, per un importo massimo di spesa pari ad € 48.000 per ciascun immobile da ripartire in 10 rate annuali di pari importo (in pratica si ottiene il beneficio previsto per tutte le spese per lavori edili).</p>
<p align="center"><em><strong>ESIGIBILITÀ DIFFERITA DELL&#8217;IVA</strong></em></p>
<p align="left">Per gli <strong>anni solari 2009, 2010 e 2011 </strong>è prevista l&#8217;applicazione della &#8220;<strong>esigibilità differita&#8221; dell&#8217;IVA </strong>anche con riferimento alle <strong>cessioni e prestazioni effettuate nei confronti della generalità dei soggetti che agiscono nell&#8217;esercizio </strong><strong>d&#8217;impresa, arte o professione</strong>. <strong>Conseguentemente, va evidenziato che l&#8217;IVA a credito risulta detraibile per l&#8217;acquirente all&#8217;atto del pagamento. </strong><strong>Decorso un anno dall&#8217;effettuazione dell&#8217;operazione</strong>, l&#8217;imposta diviene <strong>comunque esigibile</strong>.</p>
<p>Per beneficiare dell&#8217;esigibilità differita, la fattura relativa alla cessione/prestazione dovrà riportare un&#8217;apposita annotazione.</p>
<p align="left">
<p align="center"><em><strong>OBBLIGO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER LE SOCIETA&#8217;</strong></em></p>
<p>È previsto l&#8217;obbligo per le società di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) nella domanda di iscrizione al Registro delle Imprese. Le società già costituite alla data del 29.11.2008 dovranno comunicare l&#8217;indirizzo di posta elettronica certificata entro 3 anni dall&#8217;entrata in vigore del Decreto.</p>
<p align="center"><em><strong>RIDUZIONE COSTO RAVVEDIMENTO OPEROSO</strong></em></p>
<p>Per effetto di tali riduzioni, la sanzione ridotta prevista per il ravvedimento dell&#8217;insufficiente/omesso versamento dei tributi, considerato che la sanzione base è pari al 30%, passa dal 3,75% al <strong>2,5% in caso di ravvedimento perfezionato entro 30 giorni </strong>e dal 6% <strong>al 3% in caso di ravvedimento perfezionato entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva</strong>.</p>
<p>Si ritiene che la nuova misura ridotta possa trovare applicazione con riferimento al ravvedimento operoso perfezionato dal 29.11.2008, a prescindere dalla data della violazione.</p>
<p align="left">
<p align="center"><em><strong>DEDUCIBILITÀ IRAP AI FINI REDDITUALI</strong></em></p>
<p>A partire dal periodo d&#8217;imposta in corso al 31.12.2008 è ammessa in deduzione la quota del 10% dell&#8217;IRAP pagata nel periodo d&#8217;imposta.</p>
<p>Oltre all&#8217;introduzione a regime della parziale deducibilità dell&#8217;IRAP è prevista la possibilità di recupero delle maggiori imposte versate negli anni precedenti a causa della totale indeducibilità dell&#8217;IRAP.</p>
<p>Il rimborso è eseguito secondo l&#8217;ordine cronologico di presentazione ed è pari alla quota di IRAP relativa agli interessi e alle spese del personale effettivamente sostenuti. Il <strong>10% dell&#8217;IRAP </strong>dell&#8217;anno di competenza, diversamente da quanto previsto a regime, <strong>costituisce il limite dell&#8217;importo rimborsabile per ciascuna annualità.</strong></p>
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