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Disposizioni urgenti per l’economia: novita’ introdotte con il c.d. Decreto sviluppo – DL 70/2011

giugno 10th, 2011

Disposizioni urgenti per l’economia: novita’ introdotte con il c.d. Decreto sviluppo – DL 70/2011

Con il decreto legge citato sono state introdotte misure misure di semplificazione per le imprese. Vediamo le principali.

Detrazione Irpef 36% per lavori di ristrutturazione edilizia: soppressione della comunicazione di inizio lavori e dell’indicazione indicazione del costo della manodopera

E’ prevista la soppressione dell’obbligo di invio della comunicazione di inizio lavori, che viene sostituto con l’indicazione in dichiarazione dei redditi dei dati catastali dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, degli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e degli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.

E’ inoltre soppresso l’obbligo di indicare in fattura il costo della manodopera.

Contabilità semplificata: deduzione delle spese fino a E. 1.000 e nuovi limiti per l’accesso al regime

Le imprese in contabilita’ semplificata possono dedurre totalmente nel periodo d’imposta di ricevimento della fattura i costi relativi a contratti a corrispettivi periodici, di competenza di due periodi d’imposta e d’importo non superiore a E. 1.000.

Sono, inoltre, aumentati i limiti di ricavi, il cui mancato superamento consente la tenuta della contabilità semplificata: E. 400.000,00 (e non più E. 309.874,14) per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, e E. 700.000,00 (e non più E. 516.456,90) per le imprese aventi per oggetto altre attività.

Controlli amministrativi

I controlli amministrativi in forma d’accesso da parte di qualsiasi autorità competente devono essere unificati, al massimo con cadenza semestrale e non possono durare più di 15 giorni.

Il periodo di permanenza presso la sede dell’impresa e l’eventuale proroga non possono eccedere i 15 giorni nei casi in cui la verifica sia svolta nei confronti di imprese in contabilità semplificata e di lavoratori autonomi.

Fanno eccezione solo i controlli per salute, giustizia ed emergenza.

Codice della Privacy – Esclusione nei rapporti tra imprese

In applicazione della normativa comunitaria, le comunicazioni relative alla riservatezza dei dati personali sono limitate alla tutela dei cittadini.

Quindi nei rapporti tra imprese non trova applicazione il Codice della Privacy ed in particolare il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, imprese, enti e associazioni effettuato nell’ambito di rapporti intercorrenti esclusivamente tra gli stessi soggetti per finalità amministrativo-contabili.

Inoltre il DPS, documento programmatico per la sicurezza, puo’ essere sostituito da un’autocertificazione da parte di quei soggetti che trattano solo dati personali non sensibili o che hanno come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti/collaboratori, compresi i loro coniugi e parenti.

Soppressione comunicazione della detrazione per familiari a carico da parte dei dipendenti

E’ abolito l’obbligo di comunicazione annuale, per lavoratori dipendenti e pensionati, dei dati relativi alla detrazione per familiari a carico. Tale comunicazione dovra’ essere effettuata solo in caso di variazione dei dati gia’ a conoscenza del datore di lavoro.

Soppressione scheda carburante in alcuni casi

I soggetti Iva che acquistano carburante esclusivamente utilizzando carte di credito, di debito o prepagate non sono soggetti all’obbligo di tenuta della scheda carburante.

Rateizzazione somme dovute a seguito di controlli automatizzati

E’ prevista la possibilità di richiedere la rateazione, senza necessità di presentazione della richiesta, in un numero massimo di 6 rate trimestrali, anche degli importi non superiori a E. 2.000,00. Sussiste la necessità di prestare la garanzia solo se l’importo delle rate successive alla prima supera E. 50.000.

Viene, inoltre, esclusa la fideiussione (se dovuta) relativamente alla prima rata

Distruzione beni d’impresa: innalzamento del limite per l’attestazione mediante atto notorio

E’ innalzato a E. 10.000,00 il limite del valore dei beni d’impresa il cui mancato superamento, in caso di loro distruzione, consente di attestare il fatto con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Proroga “case fantasma”

E’ stata prorogata al 01/07/11 la norma del federalismo municipale che dispone l’aumento delle sanzioni per mancato accatastamento delle case «fantasma» e la devoluzione del 75% delle somme al Comune interessato.

Iva agevolata su somministrazione di gas

Si applica l’aliquota Iva del 10% ad ogni singolo contratto di somministrazione di gas naturale per combustione per usi civili indipendentemente dal numero di unità immobiliari riconducibili allo stesso.

Rinegoziazione dei contratti di mutuo ipotecario

I soggetti che hanno stipulato un mutuo ipotecario di ammontare non superiore a E. 150.000 ai fini dell’acquisto o della ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione a tasso e rata variabili, possono rinegoziare tale mutuo applicando un tasso annuo nominale fisso.

Tale possibilità è concessa solo qualora al momento della richiesta il soggetto interessato presenti un’attestazione da cui risulti un indice Isee non superiore a 30.000 e non abbia avuto ritardi nel pagamento delle rate del mutuo.

Liberalizzazione costruzione case private

Al fine di liberalizzare le costruzioni private:

  • e’ stato introdotto il silenzio-assenso per il rilascio del permesso di costruire (salvo i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici e culturali),

  • e’ stata estesa la segnalazione certificata di inizio attività (Scia) agli interventi edilizi precedentemente compiuti con denuncia di inizio attività (Dia).

Soppresso l’obbligo di comunicazione all’autorità locale di pubblica sicurezza in caso di registrazione dei contratti di compravendita immobiliare.

Inoltre per gli edifici abitativi l’autocertificazione asseverata da un tecnico abilitato sostituisce la relazione acustica.

Privacy: nel 2008 multe per 1 milione di Euro

luglio 4th, 2009

Nei giorni scorsi sono state fornite le cifre riguardanti le attività di vigilanza e controllo effettuati nel corso del 2008 dal garante per la protezione dei dati personali. Sono state comminate sanzioni per oltre un milione di Euro, importo che è senz’altro destinato a salire nel 2009 a parità di tutto il resto, in considerazione del recente inasprimento delle sanzioni di cui abbiamo già parlato qui.

euro_contanti

Buona parte delle ammende riguardano l’oblazione per evitare la sanzione penale conseguente alla mancata adozione delle misure minime di sicurezza. In effetti per tale violazione esiste una sorta di ravvedimento che prevede il ripristino delle condizioni di sicurezza e il pagamento di un’oblazione.

Inasprimento sanzioni Privacy

marzo 13th, 2009

Dopo la conversione in legge del decreto milleproroghe è stato confermato l’inasprimento delle sanzioni e l’introduzione di nuove relative ai casi di mancata o non corretta osservanza degli adempimenti in materia di Privacy.

Tra le nuove misure sanzionatorie si segnalano le seguenti:

Omessa o inidonea informativa all’interessato da € 6.000 a € 36.000

Illecita cessione dei dati da € 10.000 a € 60.000

Illecita comunicazione di dati che rivelano lo stato di salute da € 1.000 a € 6.000

Trattamento di dati personali senza il rispetto delle misure minime di sicurezza o con modalità che integrano l’illecito penale da € 20.000 a € 120.000

Omessa/incompleta notificazione al Garante da € 20.000 a € 120.000

In caso di più violazioni, è prevista la sanzione da € 50.000 a € 300.000 senza possibilità di pagamento in misura ridotta.

Tali importi possono essere ridotti fino a 2/5 ovvero innalzati del doppio o del quadruplo in relazione alla gravità dell’illecito effettuato, della natura economica e sociale dell’attività svolta dal soggetto che ha posto in essere la violazione nonché in considerazione delle condizioni economiche del contravventore e del numero dei soggetti interessati.

Da sottolineare che, nei casi di omessa adozione delle misure minime di sicurezza è prevista esclusivamente la sanzione penale (arresto fino a 2 anni), non più “sostituibile” con la sanzione pecuniaria.

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