Posts Tagged ‘Ravvedimento’

Ravvedimento operoso, adesso e’ sprint

agosto 8th, 2011

L’istituto del ravvedimento operoso lo conosciamo, consente di liquidare autonomanente e in misura ridotta le sanzioni dovute su tardivi versamenti di imposte. Oltre al ravvedimento breve, cioe’ entro 30 giorni, e quello lungo, ovvero oltre 30 giorni, e’ ora stato introdotto un ravvedimento brevissimo o sprint, da utilizzare nei primi 14 giorni di ritardo.

nuvole

Le sanzioni in questo caso sono dello 0,2% per ogni giorno di ritardo, quindi e’ un ravvedimento veramente appetibile se il pagamento viene effettuato entro pochi giorni dalla scadenza (ad es. pagando con 3 giorni di ritardo le sanzioni sono dello 0,6%).

Il ravvedimento sprint e’ utilizzabile gia’ per gli omessi versamenti delle imposte che scadevano lo scorso 5 agosto.

Finanziaria 2011 e aumento delle sanzioni per ravvedimento operoso e altri strumenti deflattivi di contenzioso fiscale

gennaio 11th, 2011

Con la finanziaria 2011 si e’ assistito ad una (piccola) inversione di tendenza con l’aumento delle sanzioni per ravvedimento operoso e per altri strumenti cosiddetti deflattivi del contenzioso tributario, come l’accertamento con adesione.

morsa

Per il ravvedimento operoso le sanzioni aumentano da 1/12 del minimo, ovvero il 2,5%, se il pagamento viene effettuato entro 30 giorni e 1/10, ovvero il 3%, se oltre 30 gg a, rispettivamente 1/10 (3%) e 1/8 (3,75%). Se la ragione di questo aumento sia, come si e’ letto sulla stampa, un modo per disincentivare le imprese a “finanziarsi con le imposte” credo che lo Stato ottenga ben pochi risultati da questi minimi aumenti di sanzioni.

Nello schema che segue sono riportati i cambiamenti e la decorrenza delle variazioni di cui si parla:

Vecchia sanzione Nuova sanzione Decorrenza
Ravvedimento operoso

(art. 13, D.Lgs. n. 472/97)

1/12 e 1/10 del minimo 1/10 e 1/8 del

minimo

Violazioni commesse dal 01/02/2011
Adesione a inviti al contraddittorio e pvc (artt. 5, co. 1-bis, e 5- bis, DLgs. n. 218/97) 1/8 del minimo 1/6 del minimo Atti definibili emessi dal 01/02/2011
Accertamento con adesione

(artt. 2 e 3, D.Lgs. n. 218/97)

1/4 del minimo 1/3 del minimo Atti definibili emessi dal 01/02/2011
Definizione agevolata delle sanzioni

(artt. 16 e 17, D.Lgs. n. 472/97)

1/4 dell’irrogato 1/3 dell’irrogato Atti emessi dal 01/02/2011
Acquiescenza accertamento

(art. 15, comma 1, D.Lgs. n. 218/97)

1/4 dell’irrogato 1/3 dell’irrogato Atti definibili emessi dal 01/02/2011
Acquiescenza accertamento, non preceduto da invito a comparire, né pvc definibile (art. 15, co. 2-bis, D.Lgs. n. 218/97) 1/8 dell’irrogato 1/6 dell’irrogato Atti definibili emessi dal 01/02/2011
Conciliazione giudiziale

(art. 48, D.Lgs. n. 546/92)

1/3 sanzioni

dovute sul

concordato”

40% sanzioni

dovute sul

concordato”

Violazioni commesse dal 01/02/2011
Presentazione della dichiarazione dei redditi entro 90 gg dalla scadenza 1/12 del minimo 1/10 del minimo Violazioni commesse dal 01/02/2011

Vecchia sanzione

Nuova sanzione

Decorrenza

Ravvedimento operoso

(art. 13, D.Lgs. n. 472/97)

1/12 e 1/10 del

minimo

1/10 e 1/8 del

minimo

Violazioni commesse dal 01/02/2011

Adesione a inviti al contraddittorio e pvc (artt. 5, co. 1-bis, e 5- bis, DLgs. n. 218/97)

1/8 del minimo

1/6 del minimo

Atti definibili emessi dal 01/02/2011

Accertamento con adesione

(artt. 2 e 3, D.Lgs. n. 218/97)

1/4 del minimo

1/3 del minimo

Atti definibili emessi dal 01/02/2011

Definizione agevolata delle sanzioni

(artt. 16 e 17, D.Lgs. n. 472/97)

1/4 dell’irrogato

1/3 dell’irrogato

Atti emessi dal 01/02/2011

Acquiescenza accertamento

(art. 15, comma 1, D.Lgs. n. 218/97)

1/4 dell’irrogato

1/3 dell’irrogato

Atti definibili emessi dal 01/02/2011

Acquiescenza accertamento, non preceduto da invito a comparire, né pvc definibile (art. 15, co. 2-bis, D.Lgs. n. 218/97)

1/8 dell’irrogato

1/6 dell’irrogato

Atti definibili emessi dal 01/02/2011

Conciliazione giudiziale

(art. 48, D.Lgs. n. 546/92)

1/3 sanzioni

dovute sul

concordato”

40% sanzioni

dovute sul

concordato”

Violazioni commesse dal 01/02/2011

Tasso d’interesse legale dal 2011

gennaio 10th, 2011

percento

Dal primo gennaio 2011 il tasso di interesse legale passa dall’1% all’1,5%. Tale
variazione ha effetto in diversi ambiti quali ad esempio:

  • ravvedimento operoso
  • rapporti creditori / debitori
  • usufrutto e rendite vitalizie

Qui di seguito un prospetto con indicati i tassi d’interesse degli ultimi anni:

Decorrenza % interesse legale
fino al 15.12.1990 5,00%
dal 16.12.1990 al 31.12.1996 10,00%
dall’1.1.1997 al 31.12.1998 5,00%
dall’1.1.1999 al 31.12.2000 2,50%
dall’1.1.2001 al 31.12.2001 3,50%
dall’1.1.2002 al 31.12.2003 3,00%
dall’1.1.2004 al 31.12.2007 2,50%
dall’1.1.2008 al 31.12.2009 3,00%
dall’1.1.2010 al 31.12.2010 1,00%
dall’1.1.2011 1,50%
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