Posts Tagged ‘Ravvedimento’

Dichiarazioni d’intento

gennaio 3rd, 2011

E’ utile ricordare che anche per l’anno 2011 e’ previsto l’obbligo della comunicazione riepilogativa di tutte le dichiarazioni di intento ricevute da parte dei propri clienti, per i soggetti che cedono beni o prestano servizi nei confronti degli esportatori abituali senza l’applicazione dell’Iva. Purtroppo per molti questo non e’ un adempimento cosi’ “abituale” e viene talvolta dimenticato.

La comunicazione deve essere trasmessa con cadenza mensile, nel senso che l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate deve essere effettuata entro il 16 del mese successivo a quello di ricevimento della dichiarazione d’intento. E’ quindi bene inviare al commercialista la documentazione ricevuta quanto prima.

calendario2.jpg

Le sanzioni previste per gli inadempienti

Il cedente o prestatore che omette di inviare, nei termini previsti, la comunicazione o la invia con dati incompleti o inesatti è punito con una sanzione amministrativa dal cento al duecento percento dell’imposta non applicata ed e’ responsabile in solido con il soggetto acquirente dell’imposta evasa correlata all’infedeltà della dichiarazione ricevuta.

E’ prevista la regolarizzazione di eventuali errori mediante l’istituto del ravvedimento operoso sia per le dichiarazioni omesse che per quelle errate. La correzione deve essere effettuata entro un anno dall’omissione o dall’errore, versando la sanzione ridotta.

Qui di seguito il link ad un facsimile di dichiarazione d’intento.

Comunicazione delle operazioni con paesi a fiscalita’ privilegiata

dicembre 28th, 2010

Comunicazione delle operazioni con paesi a fiscalita’ privilegiata o black list

Di recente e’ stato introdotto un nuovo adempimento periodico, ovvero l’obbligo di effettuare una apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate nel caso in cui si effettuino operazioni di acquisto o di vendita nei confronti di operatori economici con sede, residenza o domicilio nei paesi a fiscalita’ privilegiata, i cosiddetti paesi black list.

black list

Sotto e’ riportato l’elenco completo, ma non bisogna credere che si tratti di paesi lontani da noi in quanto sono compresi anche San Marino, Principato di Monaco e Svizzera.

L’obbligo di comunicazione interessa tutti i soggetti Iva, quindi sia imprese che professionisti.

Sono invece esclusi i contribuenti minimi (art. 1 comma 96 e segg. L. 244/2007) e coloro che applicano il regime delle nuove iniziative produttive (art. 13 L. 388/2000).

Sono soggette alla comunicazione anche le operazioni effettuate da un operatore nazionale con un rappresentante fiscale o una stabile organizzazione nominato o situata in un paese non in black list.

Periodicita’ della comunicazione e termini di presentazione

La comunicazione, da effettuarsi esclusivamente in via telematica entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento, puo’ essere presentata trimestralmente dai soggetti che negli ultimi 4 trimestri e per ciascuna categoria di operazioni (beni o servizi) non hanno superato il limite trimestrale di E. 50,000, altrimenti deve essere presentata mensilmente.

La comunicazione puo’ essere presentata mensilmente anche dai non obbligati, ma questi debbono poi mantenere tale periodicita’ per l’intero anno.

Inoltre il superamento del limite in una singola categoria di operazioni fa estendere l’obbligo di comunicazione mensile a tutte le categorie di operazioni oggetto di comunicazione.

Per determinare le operazioni da considerare nel periodo in oggetto e’ necessario fare riferimento alla data di registrazione nei registri Iva, ovvero nelle scritture contabili obbligatorie, o in mancanza il momento del pagamento.

Scadenza elenchi Black list 2010

Soggetto

Periodo riferimento

Scadenza

Mensile

Ottobre

Novembre

Dicembre

30/11/10

31/12/10

31/01/10

Trimestrale

4^ trimestre

31/01/11

In caso di omessa presentazione o di comunicazione con dati errati o incompleti e’ possibile i ravvedimento operoso con applicazione di sanzioni ridotte.

Elenco paesi black list

Alderney (Aurigny);

Andorra (Principat d’Andorra);

Anguilla;

Antigua e Barbuda (Antigua and Barbuda);

Antille Olandesi (Nederlandse Antillen);

Aruba;

Bahama (Bahamas);

Bahrein (Dawlat al-Bahrain);

Barbados;

Belize;

Bermuda;

Brunei (Negara Brunei Darussalam);

Costa Rica (Republica de Costa Rica);

Dominica;

Emirati Arabi Uniti (Al-Imarat al-’Arabiya al Muttahida);

Ecuador (Repuplica del Ecuador);

Filippine (Pilipinas);

Gibilterra (Dominion of Gibraltar);

Gibuti (Djibouti);

Grenada;

Guernsey (Bailiwick of Guernsey);

Hong Kong (Xianggang);

Isola di Man (Isle of Man);

Isole Cayman (The Cayman Islands);

Isole Cook;

Isole Marshall (Republic of the Marshall Islands);

Isole Vergini Britanniche (British Virgin Islands);

Jersey;

Libano (Al-Jumhuriya al Lubnaniya);

Liberia (Republic of Liberia);

Liechtenstein (Furstentum Liechtenstein);

Macao (Macau);

Malaysia (Persekutuan Tanah Malaysia);

Maldive (Divehi);

Maurizio (Republic of Mauritius);

Monserrat;

Nauru (Republic of Nauru);

Niue;

Oman (Saltanat ‘Oman);

Panama (Republica de Panama’);

Polinesia Francese (Polynesie Francaise);

Monaco (Principaute’ de Monaco);

San Marino (Repubblica di San Marino);

Sark (Sercq);

Seicelle (Republic of Seychelles);

Singapore (Republic of Singapore);

Saint Kitts e Nevis (Federation of Saint Kitts and Nevis);

Saint Lucia;

Saint Vincent e Grenadine (Saint Vincent and the Grenadines);

Svizzera (Confederazione Svizzera);

Samoa (Indipendent State of Samoa);

Taiwan (Chunghua MinKuo);

Tonga (Pule’anga Tonga);

Turks e Caicos (The Turks and Caicos Islands);

Tuvalu (The Tuvalu Islands);

Uruguay (Republica Oriental del Uruguay);

Vanuatu (Republic of Vanuatu).

Proroga Unico 2010 ma non per tutto

novembre 2nd, 2010

La proroga al 5 ottobre per la trasmissione delle dichiarazioni non vale per tutto.

Infatti gli adempimenti con scadenza successiva al 30 settembre non beneficiano di alcun differimento.

Come precisato dall’Agenzia delle Entrate il termine di presentazione delle dichiarazioni non e’ stato prorogato ma e solo stato consentito l’invio delle stesse entro il 5 ottobre.

In conseguenza le dichiarazioni trasmesse successivamente, per essere considerate valide devono essere trasmesse nei 90 giorni successivi al 30 settembre, percio’ il termine scade il 29 dicembre. Ricordiamo che in questo caso possono essere irrogate le sanzioni di E. 258 a dichiarazione separatamente (ad es. redditi e Iva), ma che e’ possibile pagare con ravvedimento con riduzione ad un dodicesimo dell’importo previsto (quindi E. 21 a dichiarazione).

02/11/10

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...