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	<title>Informazione fiscale &#187; Reverse charge</title>
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	<description>Novità per le imprese e i cittadini</description>
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		<title>Edilizia: le sanzioni sul reverse charge</title>
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		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 23:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Pacini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circolari]]></category>
		<category><![CDATA[Edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[Iva]]></category>
		<category><![CDATA[Reverse charge]]></category>
		<category><![CDATA[Sanzioni]]></category>

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		<description><![CDATA[Di seguito si esamina il regime sanzionatorio previsto per le violazioni inerenti l&#8217;applicazione del meccanismo del reverse charge, applicabile ad es. alle prestazioni di subappalto in edilizia, alla luce dei chiarimenti forniti in materia dall&#8217;Agenzia delle Entrate.
MANCATO ASSOLVIMENTO DELL&#8217;IVA DA PARTE DELL&#8217;ACQUIRENTE/COMMITTENTE
L&#8217;acquirente/committente che non assolve l&#8217;IVA relativa all&#8217;acquisto di un bene o servizio rientrante nel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Di seguito si esamina il regime sanzionatorio previsto per le violazioni inerenti l&#8217;applicazione del meccanismo del reverse charge, applicabile ad es. alle prestazioni di subappalto in edilizia, alla luce dei chiarimenti forniti in materia dall&#8217;Agenzia delle Entrate.</p>
<p>MANCATO ASSOLVIMENTO DELL&#8217;IVA DA PARTE DELL&#8217;ACQUIRENTE/COMMITTENTE<br />
L&#8217;acquirente/committente che non assolve l&#8217;IVA relativa all&#8217;acquisto di un bene o servizio rientrante nel meccanismo del reverse charge, è punito con la sanzione dal 100% al 200% dell&#8217;imposta, con un minimo di € 258.<br />
Si tratta dell&#8217;ipotesi in cui l&#8217;acquirente/committente, avendo ricevuto una fattura senza IVA recante la dicitura che lo obbliga all&#8217;applicazione dell&#8217;imposta con il reverse charge, non provvede alla relativa integrazione e/o all&#8217;annotazione nel registro delle fatture emesse/corrispettivi.<br />
Va notato che la sanzione in esame non è di poco conto, in quanto, considerato che gli adempimenti IVA sono demandati all&#8217;acquirente/committente, la stessa è equiparata all&#8217;omessa fatturazione per la quale il comma 1 dell&#8217;art. 6 in esame prevede appunto la sanzione dal 100% al 200%, con un minimo però pari a € 516.<br />
La norma non prevede alcuna limitazione all&#8217;applicabilità della sanzione in esame in relazione agli acquisti per i quali l&#8217;IVA risulta totalmente detraibile. Si potrebbe pertanto desumere che la sanzione sia applicabile anche in tale ipotesi, ancorché la doppia annotazione della fattura avrebbe di fatto un effetto neutrale (IVA a debito &#8220;compensata&#8221; dall&#8217;IVA a credito), senza alcun reale danno nei confronti dell&#8217;Erario.</p>
<p>IRREGOLARE ADDEBITO DELL&#8217;IVA IN FATTURA DA PARTE DEL CEDENTE/PRESTATORE E OMESSO VERSAMENTO<br />
Il cedente/prestatore che, in relazione ad una operazione rientrante nel reverse charge, emette erroneamente una fattura con IVA, omettendone il versamento, è punito con la medesima sanzione di cui sopra (dal 100% al 200% dell&#8217;imposta con un minimo di € 258).<br />
La sanzione in esame intende &#8220;colpire&#8221;, di fatto, il mancato assolvimento dell&#8217;obbligo di registrazione della fattura emessa con conseguente omesso versamento dell&#8217;imposta, ossia il comportamento evasivo che ha indotto il Legislatore ad estendere il reverse charge a nuovi settori tra i quali i subappalti in edilizia.</p>
<p>IRREGOLARE APPLICAZIONE DEL REVERSE CHARGE E REGOLARE ASSOLVIMENTO DELL&#8217;IVA<br />
Qualora l&#8217;IVA sia effettivamente assolta, ma in modo irregolare, è applicabile la sanzione pari al 3% dell&#8217;imposta, con un minimo di € 258.<br />
Tale situazione può verificarsi nei seguenti due casi:<br />
-per un&#8217;operazione rientrante nel reverse charge viene erroneamente emessa una fattura con addebito dell&#8217;IVA. Il  cedente/prestatore assolve regolarmente l&#8217;imposta;<br />
-per un&#8217;operazione non rientrante nel reverse charge viene erroneamente emessa una fattura senza addebito dell&#8217;IVA. Il cessionario/committente provvede all&#8217;assolvimento della relativa imposta.<br />
È prevista la responsabilità solidale della controparte per il pagamento della sanzione.</p>
<p>OMESSA FATTURAZIONE<br />
L&#8217;ultima ipotesi di violazione prevista dal comma 9-bis in esame riguarda il caso di omessa fatturazione per le operazioni soggette al reverse charge, in relazione alla quale al cedente/prestatore è applicabile la sanzione dal 5% al 10% del corrispettivo (con un minimo di € 516).</p>
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		<title>Finanziaria 2008</title>
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		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 22:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Pacini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circolari]]></category>
		<category><![CDATA[Contribuenti minimi]]></category>
		<category><![CDATA[Detrazione 36%]]></category>
		<category><![CDATA[Detrazione 55%]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziaria]]></category>
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		<category><![CDATA[Oneri deducibili]]></category>
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		<category><![CDATA[Spese di rappresentanza]]></category>

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		<description><![CDATA[Di seguito facciamo un primo riepilogo sulle numerose novità in campo fiscale, societario e contabile introdotte dalla recente Legge finanziaria.

 DETRAZIONE ICI:

È introdotta un&#8217;ulteriore detrazione ICI per l&#8217;abitazione principale, pari all&#8217;1,33‰ della base imponibile e comunque non superiore ad € 200, oltre a quella &#8220;classica&#8221; già prevista dalla normativa in vigore pari ad € 103,29. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Di seguito facciamo un primo riepilogo sulle numerose novità in campo fiscale, societario e contabile introdotte dalla recente Legge finanziaria.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>DETRAZIONE ICI:</em></strong></li>
</ul>
<p>È introdotta <strong>un&#8217;ulteriore detrazione ICI per l&#8217;abitazione principale</strong>, pari all&#8217;<strong>1,33</strong>‰ <strong>della base imponibile </strong>e comunque non superiore ad € 200, oltre a quella &#8220;classica&#8221; già prevista dalla normativa in vigore pari ad € 103,29. Tale ulteriore detrazione:</p>
<p>Ø  può essere fruita <strong>fino a concorrenza dell&#8217;imposta dovuta</strong>;</p>
<p>Ø  deve essere eventualmente <strong>rapportata al periodo dell&#8217;anno nel quale l&#8217;immobile è stato adibito ad abitazione principale</strong>;</p>
<p>Ø  va <strong>ripartita proporzionalmente </strong>in caso di più soggetti passivi ICI.</p>
<p>L&#8217;ulteriore detrazione può essere applicata a <strong>tutte le abitazioni con esclusione di quelle di categoria A1, A8 e A9</strong>, rispettivamente, abitazioni di tipo signorile, abitazioni in ville e castelli o palazzi di eminente pregio artistico o storico.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>DETRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE:</em></strong></li>
</ul>
<p>A favore dei soggetti titolari di <strong>contratti di locazione ex Legge n. 431/98 </strong>relativi all&#8217;<strong>abitazione principale </strong>è prevista una <strong>detrazione complessivamente </strong>pari a:</p>
<p>Ø  <strong>€ 300 </strong>se il reddito complessivo è <strong>pari o inferiore ad € 15.493,71</strong>;</p>
<p>Ø  <strong>€ 150 </strong>se il reddito è <strong>superiore ad € 15.493,71 ma non ad € 30.987,41</strong>.</p>
<p>Tali detrazioni spettano con riferimento a <strong>tutte le tipologie di contratti di locazione </strong>contemplati dalla citata Legge n. 431/98 e non solo con riferimento ai c.d. &#8220;contratti convenzionali&#8221;.</p>
<p>È inoltre prevista una detrazione in misura pari a <strong>€ 991,60</strong>, per i <strong>giovani di età compresa trai 20 ed i 30 anni </strong>che stipulano un <strong>contratto di locazione </strong>ex Legge n. 431/98 <strong>riferito all&#8217;abitazione principale </strong>(diversa da quella dei genitori), a condizione che il <strong>reddito complessivo </strong>del soggetto interessato sia <strong>non superiore a € 15.493,71</strong>. La detrazione in esame spetta per i <strong>primi 3 anni</strong>.</p>
<p>Le detrazioni sopra illustrate <strong>non sono tra loro cumulabili</strong>. Le predette disposizioni hanno effetto <strong>a decorrere dall&#8217;anno 2007</strong>.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>ULTERIORE DETRAZIONE FIGLI A CARICO:</em></strong></li>
</ul>
<p>A decorrere dal 2007 è introdotta un&#8217;ulteriore <strong>detrazione di € 1.200 </strong>in presenza di <strong>almeno 4 figli a carico, </strong>spettante con le medesime regole previste per le detrazioni per familiari a carico.</p>
<p>Nel caso in cui l&#8217;imposta lorda al netto delle altre detrazioni sia inferiore alla detrazione in esame, l&#8217;ammontare della <strong>detrazione che non ha trovato capienza si traduce in un credito d&#8217;imposta</strong>.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (Detrazione 36% e aliquota Iva 10%):</em></strong></li>
</ul>
<p>È prorogata, con riferimento alle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, <strong>la detrazione IRPEF nella misura del 36% delle spese sostenute dall&#8217;1.1.2008 al 31.12.2010</strong>, fermo restando il limite massimo di spesa pari ad € 48.000 per immobile oggetto dell&#8217;intervento, la necessità di indicare separatamente in fattura il costo della manodopera ed i restanti requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.</p>
<p>È inoltre prorogata, con riferimento alle <strong>spese fatturate dall&#8217;1.1.2008 e per gli anni 2008, 2009 e 2010, </strong>l&#8217;applicazione dell&#8217;<strong>aliquota IVA agevolata nella misura del 10% </strong>per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sui fabbricati a prevalente destinazione abitativa.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>SPESE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI:</em></strong></li>
</ul>
<p>E&#8217; confermata la possibilità di usufruire della <strong>detrazione del 55% </strong>per le <strong>spese sostenute entro il 31.12.2010 </strong>relative ad interventi di <strong>riqualificazione energetica </strong>di edifici o unità immobiliari esistenti.</p>
<p>Rispetto a quanto precedentemente disposto:</p>
<p>Ø  sono apportate <strong>modifiche alla tabella relativa ai requisiti di trasmittanza termica </strong>allegata alla Finanziaria 2007 con efficacia a decorrere dall&#8217;1.1.2007;</p>
<p>Ø  è prevista l&#8217;emanazione (entro il 28.2.2008) di un apposito Decreto per la <strong>definizione dei valori limite di fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale e dei valori di trasmittanza termica</strong>;</p>
<p>Ø  è introdotta la possibilità di ripartire la detrazione spettante in un <strong>numero di quote annuali costanti da un minimo di 3 ad un massimo di 10</strong>;</p>
<p>Ø  è previsto che, per poter beneficiare della detrazione in esame con riferimento alla <strong>sostituzione di finestre e infissi</strong>, nonché <strong>all&#8217;installazione di pannelli solari non è necessario </strong>che il contribuente acquisisca la <strong>certificazione energetica dell&#8217;edificio </strong>ovvero l&#8217;<strong>attestato di qualificazione energetica </strong>predisposto ed asseverato da un professionista abilitato.</p>
<p>È inoltre previsto che la detrazione in esame è estesa ai seguenti interventi:</p>
<p>Ø  sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale <strong>non a condensazione per gli interventi eseguiti entro il 31.12.2009</strong>. Con apposito Decreto sono stabilite le modalità con cui è riconosciuto tale ultimo beneficio;</p>
<p>Ø  sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia per gli interventi eseguiti entro il 31.12.2010.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>TRATTAMENTO DELLE PERDITE (per le imprese in contabilità semplificata e per i lavoratori autonomi):</em></strong></li>
</ul>
<p>È nuovamente modificato l&#8217;art. 8, TUIR. In base alla nuova formulazione, <strong>a decorrere dal periodo d&#8217;imposta in corso all&#8217;1.1.2008</strong>, <em>&#8220;il reddito complessivo si determina sommando i <strong>redditi di ogni categoria </strong>che concorrono a formarlo e sottraendo le <strong>perdite </strong>derivanti dall&#8217;<strong>esercizio di imprese commerciali </strong>di cui all&#8217;articolo 66 </em>(imprese in contabilità semplificata)<em> e quelle derivanti dall&#8217;<strong>esercizio di arti e professioni</strong>&#8220;</em>.</p>
<p>In altre parole trova nuovamente applicazione, <strong>a partire dal 2008</strong>, il regime di compensazione delle perdite in vigore fino al 2005.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>MODIFICHE DISCIPLINA REDDITO D&#8217;IMPRESA:</em></strong></li>
</ul>
<p><strong><em>1. </em></strong><strong><em><span style="text-decoration: underline;">Nuova aliquota IRES</span></em></strong></p>
<p><strong>A decorrere dal periodo d&#8217;imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007, </strong>l&#8217;aliquota IRES è fissata nella nuova misura del <strong>27,5%</strong>.</p>
<p><strong><em>2. </em></strong><strong><em><span style="text-decoration: underline;">Deducibilità degli interessi passivi per i soggetti IRES</span></em></strong></p>
<p>Gli interessi passivi, diversi da quelli capitalizzati, sono deducibili integralmente fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L&#8217;eccedenza è deducibile nel limite del <strong>30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica (ROL), </strong>definito come differenza tra valore e costi della produzione indicati nelle macroclassi A e B, escluse le voci <strong>B.10.a </strong>e <strong>B.10.b </strong>del Conto economico e <strong>i canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali</strong>.</p>
<p>La parte indeducibile degli interessi passivi è rinviata nei successivi periodi d&#8217;imposta <strong>senza alcuna limitazione temporale</strong>, sempreché per ciascuno di questi l&#8217;eccedenza degli interessi passivi rispetto a quelli attivi non superi il 30% del ROL.</p>
<p>La nuova disposizione entra in vigore a partire dal periodo d&#8217;imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007 <strong>e si applica esclusivamente alle società di capitali.</strong></p>
<p><strong>Per il primo e il secondo periodo di applicazione il limite di deducibilità degli interessi passivi è aumentato di un importo rispettivamente pari a € 5.000 ed € 10.000.</strong></p>
<p><strong><em>3. </em></strong><strong><em><span style="text-decoration: underline;">Ammortamento anticipato</span></em></strong></p>
<p><strong>A</strong> <strong>decorrere dal periodo d&#8217;imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007, </strong>è <strong>eliminata, per tutti i beni, la possibilità di dedurre:</strong></p>
<p>1. il c.d. <strong>&#8220;ammortamento anticipato&#8221; </strong>nei primi tre anni di utilizzo dei beni;</p>
<p>2. il c.d. <strong>&#8220;ammortamento accelerato&#8221; </strong>in ragione di un più intenso utilizzo del bene rispetto a quello normale del settore.</p>
<p>In via transitoria, <strong>per il solo periodo d&#8217;imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007, </strong>relativamente ai beni nuovi <strong>acquisiti ed entrati in funzione in tale periodo </strong>(esclusi i veicoli a deducibilità limitata ex art. 164, comma 1, lett. b):</p>
<p>Ø  non si applica la riduzione a metà del coefficiente di ammortamento.</p>
<p>Ø  è possibile dedurre l&#8217;intera quota di ammortamento in dichiarazione dei redditi anche per la parte non imputata a conto economico.</p>
<p>La novità in esame riguarda tutti i soggetti titolari di reddito d&#8217;impresa.</p>
<p><strong><em>4. </em></strong><strong><em><span style="text-decoration: underline;">Deducibilità dei canoni leasing</span></em></strong></p>
<p>Per i contratti di leasing <strong>stipulati a decorrere dall&#8217;1.1.2008 </strong>le regole di deducibilità dei canoni di locazione imputati a conto economico sono le seguenti:</p>
<p>Ø  per la generalità dei <strong>beni mobili </strong>la durata minima del contratto di leasing <strong>non dovrà essere inferiore a 2/3 del periodo di ammortamento </strong>risultante dall&#8217;applicazione del coefficiente ministeriale;</p>
<p>Ø  per le <strong>autovetture</strong>, la <strong>durata del contratto </strong>deve essere <strong>non inferiore al periodo di ammortamento </strong>risultante dall&#8217;applicazione del coefficiente ministeriale;</p>
<p>Ø  per i <strong>beni immobili</strong>, la <strong>durata del contratto deve essere non inferiore a 2/3 del periodo di ammortamento </strong>risultante dall&#8217;applicazione dei coefficienti di ammortamento ministeriali, <strong>con minimo di 11 anni </strong>(sono in ogni caso deducibili i leasing immobiliari di durata almeno di 18 anni)<strong>.</strong></p>
<p><strong><em>5. </em></strong><strong><em><span style="text-decoration: underline;">Deducibilità delle spese di rappresentanza</span></em></strong></p>
<p>Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d&#8217;imposta di sostenimento se <strong>rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità che verranno fissati con un apposito Decreto</strong>.</p>
<p>La <strong>deducibilità </strong>dei <strong>beni distribuiti gratuitamente </strong>è riconosciuta se gli stessi sono di <strong>valore unitario non superiore ad € 50 </strong>(in precedenza tale valore era fissato a € 25,82).</p>
<p>Tali modifiche trovano applicazione a decorrere <strong>dal periodo d&#8217;imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007</strong>.</p>
<p><strong><em>6. </em></strong><strong><em><span style="text-decoration: underline;">Estromissione di immobili dalle imprese individuali</span></em></strong></p>
<p>È riproposta l&#8217;estromissione agevolata dell&#8217;immobile dell&#8217;imprenditore individuale. L&#8217;immobile <strong>strumentale &#8220;per destinazione&#8221; utilizzato alla data del 30.11.2007 </strong>potrà essere escluso, con effetto dal 2008, dal patrimonio dell&#8217;impresa <strong>entro il 30.4.2008</strong>.</p>
<p>Per l&#8217;estromissione è richiesto il <strong>pagamento di un&#8217;imposta sostitutiva del 10% </strong>della differenza tra il valore normale dell&#8217;immobile ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Per l&#8217;immobile la cui cessione è soggetta ad IVA, è <strong>necessario maggiorare l&#8217;imposta sostitutiva di un importo pari al 30% dell&#8217;IVA a debito </strong>calcolata sul valore normale dello stesso.</p>
<p>Va evidenziato che il <strong>valore normale </strong>è individuato nel <strong>valore catastale dell&#8217;immobile </strong>(rendita rivalutata x moltiplicatore).</p>
<p>L&#8217;imposta sostitutiva dovuta va <strong>versata in 3 rate</strong>: la prima pari al 40% entro il termine di presentazione del mod. UNICO 2008, la seconda e la terza pari al 30% + interessi 3% annuo rispettivamente entro il 16.12.2008 e il 16.3.2009.</p>
<p><strong><em>7. </em></strong><strong><em><span style="text-decoration: underline;">Tassazione separata imprese individuali/società di persone</span></em></strong></p>
<p>Le <strong>persone fisiche titolari di redditi d&#8217;impresa o di partecipazione in snc o sas </strong>residenti nel territorio dello Stato, <strong>a decorrere dal periodo d&#8217;imposta 2008</strong>, potranno assoggettare detti redditi a &#8220;<strong>tassazione separata&#8221; </strong>applicando l&#8217;aliquota del <strong>27,5% a condizione che gli stessi</strong>, prodotti ovvero imputati per trasparenza, <strong>non siano prelevati o distribuiti</strong>.</p>
<p>In caso di prelevamento/distribuzione di tali redditi, gli stessi concorreranno a formare il reddito imponibile complessivo e l&#8217;imposta già versata verrà scomputata dall&#8217;imposta dovuta per i redditi prelevati/distribuiti.</p>
<p>L&#8217;opzione <strong>non può essere esercitata se l&#8217;impresa/società è in contabilità semplificata.</strong></p>
<p><strong><em>8. </em></strong><strong><em><span style="text-decoration: underline;">Determinazione della base imponibile IRAP</span></em></strong></p>
<p>Notevoli le modifiche in sede di determinazione Irap. Data la complessità della materia e dato che le modifiche si applicano a partire dallo 01/01/2008 (e quindi influenzeranno la determinazione del&#8217;Irap per le dichiarazioni 2009) rinviamo la trattazione ad una successiva circolare. In questa sede basta ricordare che l&#8217;Irap diviene un tributo regionale e che l&#8217;aliquota scende al 3,90%.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>RIVALUTAZIONE DI PARTECIPAZIONI E TERRENI:</em></strong></li>
</ul>
<p>È riproposta la rivalutazione del costo di acquisto dei <strong>terreni edificabili e con destinazione agricola </strong>e delle <strong>partecipazioni non quotate </strong>posseduti <strong>all&#8217;1.1.2008</strong>, <strong><span style="text-decoration: underline;">non</span> in regime di impresa</strong>, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché enti non commerciali.</p>
<p>Il termine per usufruire della nuova rivalutazione è fissato al 30.6.2008, data entro la quale è necessario redigere ed asseverare la perizia di stima e provvedere al versamento dell&#8217;imposta sostitutiva (unica soluzione o prima rata).</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>NUOVO REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI:</em></strong></li>
</ul>
<p>È introdotto a partire dal 2008 un nuovo regime semplificato denominato dei <strong>contribuenti minimi e marginali, </strong>riservato alle persone fisiche che esercitano attività d&#8217;impresa e di lavoro autonomo con <strong>ricavi o compensi pari o inferiori a € 30.000</strong>.</p>
<p>Le caratteristiche principali del nuovo regime, oltre al citato limite di ricavi e compensi, sono le seguenti:</p>
<p>Ø  accesso riservato ai soggetti che nel triennio precedente hanno un flusso di investimenti in beni strumentali (acquisto, leasing o locazione) <strong>non superiore a € 15.000, </strong>che non impiegano dipendenti, collaboratori o associati in partecipazione;</p>
<p>Ø  esclusione dagli studi di settore ed esenzione da IRAP;</p>
<p>Ø  esclusione dall&#8217;applicazione dell&#8217;IVA e indetraibilità dell&#8217;IVA sugli acquisti;</p>
<p>Ø  reddito d&#8217;impresa e lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva nella misura del 20%;</p>
<p>Ø  deducibilità dei contributi previdenziali dal reddito d&#8217;impresa o di lavoro autonomo;</p>
<p>Ø  esonero dalla tenuta delle scritture contabili ai fini IVA e imposte dirette, nonché dall&#8217;elenco clienti e fornitori;</p>
<p>Ø  determinazione del reddito d&#8217;impresa e di lavoro autonomo con il principio di cassa. Sono pertanto irrilevanti le rimanenze di magazzino e gli ammortamenti.</p>
<p>Si tratta di un regime naturale applicabile da parte dei soggetti che presentano i requisiti previsti per l&#8217;accesso. È <strong>possibile optare per il regime ordinario</strong>; l&#8217;opzione è vincolante per un triennio.</p>
<p>In via transitoria l&#8217;opzione per il regime ordinario esercitata per il 2008 può essere revocata con effetto dal 2009.</p>
<p>È previsto che ulteriori disposizioni per l&#8217;applicazione del regime siano contenute in un Decreto attuativo in corso di emanazione.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>SOCIETA&#8217; DI COMODO:</em></strong></li>
</ul>
<p>È stata prevista l&#8217;estensione dei <strong>soggetti automaticamente esclusi dall&#8217;applicazione della disciplina sulle società di comodo</strong>, <strong>senza necessità </strong>di presentazione <strong>dell&#8217;istanza di interpello</strong>. L&#8217;esclusione riguarda ora anche:</p>
<p>Ø  le società con un numero di soci non inferiore a 50;</p>
<p>Ø  le società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore a 10 unità;</p>
<p>Ø  le società in stato di fallimento, assoggettate a liquidazione giudiziaria, liquidazione coatta amministrativa e concordato preventivo;</p>
<p>Ø  le società con un ammontare complessivo di valore della produzione superiore all&#8217;attivo di Stato patrimoniale;</p>
<p>Ø  le società partecipate da enti pubblici almeno per il 20% del capitale sociale;</p>
<p>Ø  le società <strong>congrue e coerenti agli studi di settore</strong>.</p>
<p>Ulteriori ipotesi di esclusione automatica potranno essere individuate con apposito Provvedimento dell&#8217;Agenzia delle Entrate. Inoltre:</p>
<p>Ø  è stata disposta la <strong>modifica </strong>di alcune percentuali da assumere ai fini della verifica dell&#8217;operatività;</p>
<p>Ø  è previsto l&#8217;invio al contribuente del provvedimento adottato a seguito dell&#8217;istanza di disapplicazione mediante servizio postale ovvero fax o posta elettronica.</p>
<p>È stata infine riproposta la possibilità, già prevista dalla Finanziaria 2007, di <strong>scioglimento o trasformazione in società semplice </strong>entro il quinto mese successivo alla chiusura del periodo d&#8217;imposta. La disciplina agevolativa riguarda le società :</p>
<p>Ø  non operative nel periodo d&#8217;imposta in corso al 31.12.2007 e quelle che a tale data si trovavano nel primo periodo d&#8217;imposta;</p>
<p>Ø  i cui soci siano esclusivamente persone fisiche iscritte nel libro soci, se previsto, all&#8217;1.1.2008 ovvero iscritte entro il 30.1.2008 a seguito di atto di trasferimento avente data certa anteriore all&#8217;1.11.2007.</p>
<p>L&#8217;imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell&#8217;IRAP da applicare al reddito d&#8217;impresa del periodo di liquidazione è dovuta nella misura del 10% (5% per i saldi attivi di rivalutazione).</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>NOVITA&#8217; REVERSE CHARGE: NUOVO REGIME SANZIONATORIO E RESPONSABILITA&#8217;:</em></strong></li>
</ul>
<p>Il nuovo regime sanzionatorio per i casi di <strong>irregolarità nell&#8217;applicazione del meccanismo del reverse charge </strong>prevede che:</p>
<p>Ø  all&#8217;acquirente/committente che <strong>non assolve l&#8217;IVA sugli acquisti di beni e servizi soggetti al meccanismo del reverse charge </strong>è comminata la <strong>sanzione dal 100% al 200% </strong>dell&#8217;imposta (con un minimo di € 258);</p>
<p>Ø  al cedente/prestatore che addebita irregolarmente l&#8217;IVA in fattura, <strong>omettendone il versamento</strong>, è applicabile la medesima sanzione. L&#8217;acquirente/committente è solidalmente responsabile per il versamento dell&#8217;IVA e della sanzione;</p>
<p>Ø  nei casi in cui <strong>l&#8217;IVA sia assolta ancorché irregolarmente </strong>(vale a dire, applicazione del reverse charge in luogo dell&#8217;addebito ordinario e viceversa) è applicabile <strong>la sanzione pari al 3% </strong>dell&#8217;imposta, con un minimo di € 258, fermo restando il diritto per l&#8217;acquirente/committente alla detrazione dell&#8217;IVA a credito sugli acquisti. Per le irregolarità commesse nei primi 3 anni di applicazione delle disposizioni in esame la sanzione applicabile non può superare l&#8217;importo di € 10.000. È prevista la responsabilità solidale di entrambe le parti per il pagamento della sanzione;</p>
<p>Ø  qualora <strong>non venga emessa la fattura </strong>per le operazioni assoggettate al reverse charge, al cedente/prestatore è applicabile la sanzione <strong>dal 5% al 10% del corrispettivo</strong>, fermo restando l&#8217;obbligo per l&#8217;acquirente/committente di regolarizzare l&#8217;omissione ai sensi del comma 8 (emissione di autofattura in duplice copia, versamento dell&#8217;IVA, ecc.).</p>
<p><strong><em> </em></strong></p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI FISCALI:</em></strong></li>
</ul>
<p>Resta ferma <strong>al 31.3 </strong>la scadenza di presentazione del <strong>mod. 770 semplificato (</strong>il <strong>mod. 770 ordinario </strong>dovrà essere presentato invece <strong>entro il 31.7)</strong>.</p>
<p>Le <strong>dichiarazioni dei redditi e IRAP </strong>delle <strong>persone fisiche, società di persone ed equiparate </strong>vanno presentate, esclusivamente <strong>per via telematica, entro il 31.7 </strong>dell&#8217;anno successivo a quello di chiusura del periodo d&#8217;imposta.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>PRINCIPALI MODIFICHE AL DPR N. 633/72 (IVA):</em></strong></li>
</ul>
<p>Sono state introdotte alcune modifiche al DPR n. 633/72, in ordine, tra l&#8217;altro, al trattamento IVA dei costi dei veicoli e dei telefoni cellulari. In particolare le novità riguardano:</p>
<p>Ø  l&#8217;IVA relativa al transito stradale dei veicoli a motore (autostrade) è detraibile nella stessa misura in cui è detraibile l&#8217;IVA relativa all&#8217;acquisto (è soppressa la disposizione di totale indetraibilità di cui alla lett. e);</p>
<p>Ø  l&#8217;IVA relativa all&#8217;acquisto e utilizzo di telefoni cellulari è detraibile secondo l&#8217;uso effettivo nell&#8217;attività dell&#8217;impresa (è soppressa la disposizione di detraibilità limitata al 50% di cui alla lett. g).</p>
<p>Le novità in esame si applicano <strong>dall&#8217;1.1.2008</strong>.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>RESPONSABILITA&#8217; SOLIDALE DELL&#8217;ACQUIRENTE DI IMMOBILI IN TEMA DI IVA:</em></strong></li>
</ul>
<p>In materia di <strong>responsabilità solidale dell&#8217;acquirente </strong>per il versamento dell&#8217;IVA, ai sensi del nuovo comma 3-bis, è stabilito che qualora l&#8217;importo del corrispettivo indicato nell&#8217;atto di cessione di un immobile e nella relativa fattura sia diverso da quello effettivo, l&#8217;acquirente (anche soggetto privato) è responsabile in solido con il cedente per il pagamento dell&#8217;IVA relativa al maggior corrispettivo e della relativa sanzione.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>CREDITO DI IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO:</em></strong></li>
</ul>
<p>E&#8217; stato istituito un credito d&#8217;imposta a favore delle imprese che sostengono <strong>costi di ricerca e sviluppo </strong>con riferimento a contratti stipulati <strong>con università ed enti pubblici di ricerca </strong>nella <strong>nuova misura pari al 40% su una spesa massima pari a € 50.000.000 per ciascun periodo d&#8217;imposta</strong>.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>CREDITO D&#8217;IMPOSTA AGGREGAZIONI PROFESSIONALI:</em></strong></li>
</ul>
<p>Al fine di favorire la crescita delle <strong>aggregazioni professionali</strong>, agli studi associati formati da <strong>almeno 4 ma non più di 10 professionisti </strong>è riconosciuto un <strong>credito d&#8217;imposta pari al 15% </strong>dei costi sostenuti per l&#8217;acquisizione, anche in leasing, dei beni (arredi specifici, attrezzature informatiche, macchine d&#8217;ufficio, impianti, programmi informatici e brevetti) e per la ristrutturazione degli immobili utilizzati.</p>
<p>Il credito, che dovrà essere indicato in dichiarazione e sarà utilizzabile in compensazione, è riconosciuto a condizione che tutti gli associati esercitino l&#8217;attività professionale esclusivamente all&#8217;interno dello studio risultante dall&#8217;aggregazione e con riferimento:</p>
<p>Ø  alle <strong>operazioni di aggregazione </strong>effettuate nel periodo compreso <strong>tra l&#8217;1.1.2008 ed il 31.12.2010</strong>;</p>
<p>Ø  ai <strong>costi sostenuti </strong>a partire <strong>dalla data in cui l&#8217;operazione di aggregazione risulta effettuata e nei 12 mesi successivi</strong>.</p>
<p>Le specifiche modalità di attuazione della nuova disposizione sono demandate ad un apposito Decreto e per l&#8217;effettiva applicazione della stessa è comunque necessario <strong>ottenere l&#8217;autorizzazione della UE</strong>.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>AGENZIE VIAGGI: REGIME IVA ORDINARIO PER CONGRESSI E SIMILI:</em></strong></li>
</ul>
<p>Le <strong>agenzie di viaggi e turismo </strong>possono applicare il <strong>regime IVA ordinario per le prestazioni di organizzazione di convegni, congressi </strong>e simili, nonché di detrarre l&#8217;imposta per i servizi acquistati se si tratta di <strong>operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente</strong>.</p>
<p>In caso di applicazione sia del regime ordinario che di quello speciale, è necessario registrare separatamente le operazioni rientranti nell&#8217;uno e nell&#8217;altro regime.</p>
<p>l&#8217;effettiva applicazione di tale disposizione è sospesa in quanto necessario attendere la <strong>concessione della deroga da parte dei competenti organi comunitari</strong>.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>RESPONSABILITÀ DEI REVISORI DEI CONTI:</em></strong></li>
</ul>
<p>La dichiarazione dei redditi e dell&#8217;IRAP dei soggetti IRES sottoposti al controllo contabile deve essere sottoscritta anche da parte dei soggetti che redigono la relazione di revisione.</p>
<p>A carico del revisore o della società incaricata del controllo contabile è applicabile la sanzione del 30% del compenso loro spettante per l&#8217;attività di redazione della relazione di revisione (nel limite dell&#8217;imposta effettivamente accertata a carico del contribuente) qualora dall&#8217;omissione dei giudizi di cui all&#8217;art. 2409-ter, comma 3, C.c. derivino l&#8217;infedeltà della dichiarazione.</p>
<p>In caso di mancata sottoscrizione delle predette dichiarazioni da parte dell&#8217;organo revisore si applica altresì la sanzione amministrativa da € 258 e € 2.065.</p>
<p>Le nuove sanzioni si applicano a decorrere dal bilancio relativo all&#8217;esercizio successivo al 31.12.2007.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>PAGAMENTO DIRITTI DOGANALI:</em></strong></li>
</ul>
<p>È prevista la possibilità di effettuare il pagamento o il deposito dei diritti doganali mediante bonifico bancario o postale.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>CESSIONE GRATUITA DI BENI AD ONLUS:</em></strong></li>
</ul>
<p>È modificata la rilevanza della <strong>cessione gratuita alle ONLUS di beni</strong>, diversi dalle derrate alimentari e dai prodotti farmaceutici, <strong>alla cui produzione o al cui scambio è diretta l&#8217;attività d&#8217;impresa</strong>.</p>
<p>Affinché la cessione gratuita dei predetti beni <strong>non </strong>sia considerata &#8220;destinazione a finalità estranee all&#8217;esercizio dell&#8217;impresa&#8221; e quindi <strong>generatrice di ricavi</strong>, è necessario che:</p>
<p>Ø  riguardi <strong>beni non di lusso </strong>con imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che, pur non compromettendone l&#8217;utilizzo, <strong>non ne consentono la commercializzazione o la vendita</strong>;</p>
<p>Ø  sia effettuata <strong>per un importo corrispondente al costo sostenuto per la produzione o l&#8217;acquisto </strong>del bene stesso, <strong>non superiore al 5% del reddito d&#8217;impresa</strong>.</p>
<p><strong>Ai fini IVA</strong>, detti beni <strong>si considerano distrutti</strong>.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>CONFISCA PER REATI IN MATERIA DI II.DD E IVA:</em></strong></li>
</ul>
<p>La confisca di cui all&#8217;art. 322-ter, Codice penale si applica, qualora configurino una fattispecie penalmente rilevante, anche ai reati, previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione infedele o omessa, omesso versamento di ritenute, omesso versamento IVA, indebita compensazione, sottrazione fraudolenta di beni al pagamento di imposte.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>RATEAZIONE SOMME DA CONTROLLI AUTOMATICI E FORMALI:</em></strong></li>
</ul>
<p>È prevista la possibilità di <strong>versamento rateale </strong>delle somme dovute dal contribuente a seguito di controlli automatici e di controlli formali ex art. 36-ter, DPR n. 600/73. In particolare:</p>
<p>Ø  se le somme dovute sono <strong>superiori a € 2.000 </strong>possono essere versate in un numero massimo di 6 rate trimestrali;</p>
<p>Ø  se le somme dovute sono <strong>superiori a € 5.000 </strong>possono essere versate in un numero massimo di 20 rate trimestrali.</p>
<p>Qualora l&#8217;importo risulti superiore a € 50.000 è richiesta la prestazione di un&#8217;idonea garanzia, mediante fideiussione rilasciata da una banca o da un consorzio di garanzia fidi ovvero polizza fideiussoria. In alternativa l&#8217;Ufficio può autorizzare la concessione di ipoteca volontaria su beni immobili.</p>
<p>Per <strong>somme inferiori a € 2.000 </strong>la rateazione è concessa dall&#8217;Ufficio, su richiesta del contribuente, esclusivamente in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà.</p>
<p>La possibilità di rateazione riguarda anche le somme dovute dal contribuente a seguito della comunicazione relativa ai redditi assoggettati a tassazione separata.</p>
<p>Con riguardo alla decorrenza delle predette disposizioni è previsto che le stesse si applicano dalle dichiarazioni relative al periodo d&#8217;imposta:</p>
<p>Ø  in corso al 31.12.2006 per le somme dovute a seguito di controlli automatici;</p>
<p>Ø  in corso al 31.12.2005 per le somme dovute a seguito di controlli formali;</p>
<p>Ø  in corso al 31.12.2004 per le somme dovute a seguito di comunicazione relativa ai redditi assoggettati a tassazione separata.</p>
<p><strong><em> </em></strong></p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>RATEAZIONE SOMME ISCRITTE A RUOLO:</em></strong></li>
</ul>
<p>È stato innalzato a <strong>€ 50.000</strong> l&#8217;importo oltre il quale, al fine di ottenere dall&#8217;Ufficio la possibilità di rateizzare le somme iscritte a ruolo ovvero la sospensione della riscossione in ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, il contribuente deve prestare idonea garanzia, che ora può essere costituita anche da ipoteca su immobili.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>STAMPA REGISTRI CONTABILI:</em></strong></li>
</ul>
<p>Sono considerati regolari i registri contabili tenuti con sistemi meccanografici, anche non stampati, contenenti i dati relativi <strong>all&#8217;esercizio per il quale i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre 3 mesi</strong>, a condizione che in sede di controllo gli stessi risultino aggiornati e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dal verificatore.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>DEDUZIONE FORFETARIA IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI:</em></strong></li>
</ul>
<p>È applicabile <strong>anche per il 2008 </strong>la deduzione forfetaria prevista a favore degli <strong>esercenti impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione. </strong>Tale agevolazione consiste nella possibilità di ridurre il reddito d&#8217;impresa di un ammontare calcolato in percentuale ai <strong>ricavi conseguiti per la cessione di carburanti </strong>(1,1% fino a € 1.032.913,80; 0,6% oltre € 1.032.913,80 e fino a € 2.065.827,60; 0,4% oltre € 2.065.827,60).</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>CONTRIBUTO SSN SU PREMI DI ASSICURAZIONE AUTOTRASPORTATORI:</em></strong></li>
</ul>
<p>È prorogato il beneficio previsto a favore degli autotrasportatori in relazione al contributo al SSN sui premi di assicurazione <strong>per responsabilità civile </strong>per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti al <strong>trasporto di merci </strong>di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 t omologati ai sensi della Direttiva 91/952/CEE. In particolare, le <strong>somme versate nel 2007 </strong>a titolo di contributo SSN possono essere <strong>utilizzate in compensazione dei versamenti da effettuare nel 2008 </strong>fino a concorrenza di <strong>€ 300 per ciascun veicolo</strong>.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>DEDUZIONE FORFETARIA AUTOTRASPORTATORI</em></strong></li>
</ul>
<p><strong>Anche per il 2007 </strong>è riconosciuta la deduzione forfetaria prevista per le spese non documentate degli autotrasportatori di merci in conto terzi, in relazione ai trasporti personalmente effettuati dall&#8217;imprenditore <strong>all&#8217;interno del Comune in cui ha sede l&#8217;impresa</strong>. Si rammenta che la deduzione spetta <strong>nel limite del 35% </strong>dell&#8217;importo riconosciuto con riferimento ai medesimi trasporti effettuati nell&#8217;ambito della regione o delle regioni confinanti.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>IRAP IMPRESE AGRICOLE:</em></strong></li>
</ul>
<p><strong>Anche per il 2007 </strong>le imprese agricole potranno usufruire dell&#8217;applicazione <strong>dell&#8217;aliquota IRAP dell&#8217;1,9%</strong>. Dall&#8217;1.1.2008 l&#8217;aliquota è elevata al 3,75%.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>PRODUZIONE E CESSIONE DI ENERGIA ELETTRICA:</em></strong></li>
</ul>
<p>E&#8217; previsto che la produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali effettuate da imprenditori agricoli sono produttive di reddito agrario, <strong>salvo opzione </strong>per la determinazione <strong>del reddito con le modalità ordinarie</strong>.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>PROROGHE E NOVITA&#8217; RIGUARDO LE DETRAZIONE IRPEF 19%:</em></strong></li>
</ul>
<p><strong><em>1. </em></strong><strong><em><span style="text-decoration: underline;">Spese asili nido</span></em></strong></p>
<p>È riconosciuta <strong>anche per le spese sostenute nel 2007 </strong>dai genitori per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido la <strong>detrazione IRPEF del 19%</strong> fino ad un massimo di € 632 annui per figlio.</p>
<p><strong><em>2. </em></strong><strong><em><span style="text-decoration: underline;">Interessi passivi su mutui per l&#8217;acquisto di abitazione principale</span></em></strong></p>
<p>Ai fini della <strong>detrazione IRPEF del 19% </strong>relativa agli <strong>interessi passivi </strong>derivanti da <strong>mutui ipotecari </strong>contratti per l&#8217;<strong>acquisto dell&#8217;abitazione principale</strong>, la <strong>spesa massima riconosciuta </strong>è innalzata ad <strong>€ 4.000</strong>.</p>
<p><strong><em>3. </em></strong><strong><em><span style="text-decoration: underline;">Acquisti di abbonamenti per il trasporto pubblico</span></em></strong></p>
<p>È introdotta la <strong>detrazione IRPEF del 19% </strong>per le spese sostenute, anche a favore dei familiari a carico, per l&#8217;<strong>acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico </strong>(locale, regionale o interregionale). L&#8217;<strong>importo massimo di spesa </strong>riconosciuto è pari ad <strong>€ 250 </strong>e la detrazione spetta a condizione che le spese in esame non siano deducibili dal reddito.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PER I RAPPORTI NEI CONFRONTI DEGLI ENTI PUBBLICI:</em></strong></li>
</ul>
<p>Per le fatture emesse nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli Enti pubblici è introdotto <strong>l&#8217;obbligo di emissione, trasmissione, conservazione e archiviazione in forma elettronica</strong>.</p>
<p>Decorsi 3 mesi dall&#8217;entrata in vigore del Decreto ministeriale che fisserà le regole operative del nuovo obbligo, le Amministrazioni interessate non potranno accettare fatture cartacee, subordinando i pagamenti alla ricezione della relativa fattura elettronica.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA:</em></strong></li>
</ul>
<p>Al fine di usufruire delle detrazioni per carichi di famiglia, il lavoratore dipendente deve dichiarare <strong>annualmente </strong>al sostituto d&#8217;imposta di avervi diritto, indicando le condizioni di spettanza nonché il <strong>codice fiscale </strong>dei soggetti a suo carico.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>CREDITO DI IMPOSTA PER I RIVENDITORI DI GENERI DI MONOPOLIO:</em></strong></li>
</ul>
<p>Agli esercenti attività di <strong>rivendita di generi di monopolio</strong>, per il <strong>2008, 2009 e 2010 </strong>è riconosciuto un <strong>credito d&#8217;imposta </strong>pari all&#8217;<strong>80% delle spese </strong>sostenute per l&#8217;acquisizione e l&#8217;installazione di <strong>impianti e attrezzature di sicurezza </strong>e per favorire la diffusione di <strong>strumenti di pagamento con moneta elettronica </strong>al fine di prevenire atti illeciti a loro danno, fino ad un <strong>massimo di € 1.000 </strong>per ciascun periodo d&#8217;imposta.</p>
<p>Le modalità attuative saranno stabilite con un apposito Decreto ministeriale.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>MANCATA EMISSIONE DELLO SCONTRINO/RICEVUTA:</em></strong></li>
</ul>
<p>La <strong>sospensione della licenza o dell&#8217;autorizzazione </strong>all&#8217;esercizio dell&#8217;attività <strong>per la mancata emissione dello scontrino o ricevuta fiscale </strong>è disposta quando, nel corso del <strong>quinquennio</strong>, si verificano <strong>almeno 4 distinte violazioni </strong>(in precedenza erano 3). É inoltre ora previsto che dette violazioni si devono verificare in <strong>giorni diversi</strong>.</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <strong><em>CONTRIBUTO PER ACQUISTO PC DA PARTE DI CO.CO.CO:</em></strong></li>
</ul>
<p>È proposta l&#8217;erogazione di un <strong>contributo per l&#8217;acquisto di un PC nuovo</strong>, effettuato entro il 31.12.2008, a favore di co.co.co, collaboratori a progetto e titolari di assegni per la collaborazione <strong>ad attività di ricerca</strong>.</p>
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