Posts Tagged ‘Rimborsi’

Credito d’imposta autotrasportatori

agosto 17th, 2010

Autotrasportatori, al via al credito d’imposta sulla tassa automobilistica

Con provvedimento pubblicato 16/08/10 e’ stata stabilita la misura del bonus spettante sull’importo delle tasse automobilistiche pagate nel 2010. Precisamente e’ stato previsto uno sconto nelle seguenti misure:

  • il 38,5% per i veicoli di massa compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate
  • il 77% per i veicoli di massa superiore

Il credito d’imposta non e’ rimborsabile ed e’ usufruibile esclusivamente in compensazione in F24 utilizzando il codice tributo 6829, da indicare nella sezione Erario, ed indicando come anno di riferimento il 2010.

Attenzione: prima di utilizzare il credito e’ necessario presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio utilizzando il modello allegato al provvedimento (vedi sotto), da inviare a mezzo raccomandata senza ricevuta di ritorno all’Agenzia delle Entrate, Centro operativo di Pescara, Via Rio Sparto, 21, 65129 Pescara.

I beneficiari dovranno poi indicare l’importo a credito usufruito nel quadro apposito della dichiarazione dei redditi relativa al 2010.

L’importo a credito non concorre alla formazione del reddito d’impresa ne’ del valore della produzione ai fini Irap.

Provvedimento del 13/08/2010 – pdf – Determinazione della misura del credito d’imposta a fronte del pagamento della tassa automobilistica per l’anno 2010

Modello di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 2010 – pdf

Risoluzione n° 81 del 16/08/10 – pdf - Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, attraverso il modello F24, del credito d’imposta corrispondente a una quota parte dell’importo pagato quale tassa automobilistica per l’anno 2010

Rimborso imposte relative a costi non di competenza

maggio 14th, 2010

Istanza di rimborso per maggiori imposte relative all’esercizio nel quale doveva effettuarsi la deduzione

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Se in seguito ad un accertamento sono stati recuperati a tassazione costi dedotti nell’esercizio non di competenza, e’ possibile presentare un’istanza di rimborso entro due anni dalla data in cui la pretesa dell’Agenzia delle Entrate è divenuta definitiva per passaggio in giudicato della sentenza o a qualunque altro titolo, quindi anche oltre i termini per la presentazione di una dichiarazione integrativa. Questo e’ quanto precisato con la circolare n. 23/E del 4 maggio 2010, dando cosi’ una soluzione a una questione che aveva finito per generare non poche controversie: l’Amministrazione disconosce la competenza di un costo in un determinato esercizio e, nel frattempo, il contribuente decade dalla possibilità di recuperare la maggior imposta versata nel periodo, precedente o successivo, in cui l’onere andava effettivamente imputato.

La giurisprudenza di legittimita’ era gia’ intervenuta sul tema affermando, da ultimo, con la sentenza n. 16023 del 08/07/2009, che “…sulla base del divieto di doppia imposizione e della consolidata giurisprudenza di questa Corte in materia, la società potrà, dal momento del passaggio in giudicato della presente sentenza, presentare istanza di rimborso per recuperare la maggiore imposta indebitamente corrisposta e non potuta recuperare per non avere eseguito la corretta procedura di rimborso”.

In poche parole, il diritto al rimborso della maggiore imposta versata, con riguardo a un periodo antecedente o successivo a quello oggetto di accertamento, e’ esercitatile soltanto dal giorno in cui lo stesso puo’ essere fatto valere: data in cui la sentenza che ha affermato la legittimità del recupero e’ passata in giudicato, ovvero data in cui la pretesa dell’Amministrazione e’ divenuta definitiva, anche ad altro titolo.

Da tale momento il contribuente potra’ presentare istanza di rimborso (ai sensi dell’articolo 21, comma 2, del Dlgs 546/1992), impugnando, nel termine di prescrizione ordinaria decennale, l’eventuale silenzio rifiuto dell’Amministrazione.

Non e’ stato tuttavia chiarito come procedere se la dichiarazione di competenza e’ in perdita.

Modello per chiedere rimborso Iva da parte di non residenti

maggio 8th, 2010

Rinnovato il modello Iva 79 in uso dal 3 maggio per chiedere il rimborso da parte dei non residenti

On line il nuovo modello “Iva 79”. La versione rinnovata, che sostituisce quella del 2002, è stata approvata con provvedimento del direttore dell’Agenzia del 29 aprile. Una rettifica necessaria dopo le ultime modifiche alla disciplina dell’imposta sul valore aggiunto arrivate ufficialmente con il decreto legislativo 18/2010, che ha dato attuazione alle disposizioni contenute nelle direttive comunitarie 8, 9 e 117 del 2008.

“Iva 79” è il modello che i soggetti passivi non residenti, stabiliti in Paesi non appartenenti all’Unione europea con cui esistono rapporti di reciprocità – allo stato attuale Israele, Norvegia e Svizzera –, devono utilizzare per chiedere il rimborso dell’imposta assolta in Italia in relazione agli acquisti e alle importazioni di beni mobili e servizi inerenti la loro attività.

La presentazione delle istanze segue le modalità e i termini fissati dal provvedimento del 1° aprile scorso emanato, come previsto, dopo l’entrata in vigore del Dl 18/2010, che ha esteso a tali soggetti passivi le disposizioni di cui all’articolo 38-bis2, comma 1, del Dpr 633/1972. Vale a dire, le stesse dettate per i non residenti stabiliti in altri Stati Ue.


Principali novità

Cambiano gli importi minimi per accedere al rimborso poiché “l’ammontare complessivo della richiesta di rimborso relativa a periodi infrannuali non puo’ essere inferiore a quattrocento euro; se detto ammontare risulta inferiore a quattrocento euro il rimborso spetta annualmente, semprechè di importo non inferiore a cinquanta euro” (articolo 38-bis2, comma 1), mentre la data di scadenza per presentare la richiesta slitta dal 30 giugno al 30 settembre dell’anno solare successivo al periodo di riferimento.

Nessun cambiamento, invece, per quanto riguarda la modalità di presentazione. Gli operatori economici residenti in Israele, Norvegia e Svizzera dovranno continuare a presentare “Iva 79” in forma cartacea al Centro operativo di Pescara.

Nel nuovo modello, grazie a un campo ad hoc, il contribuente potrà inoltre indicare l’esistenza o meno del pro-rata e i dati relativi al codice Iban e Bic per il pagamento delle somme richieste a rimborso, ma anche fornire il numero di telefono, il fax e l’indirizzo di posta elettronica per essere contattato dall’Amministrazione finanziaria.

08/05/2010