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Scomputo ritenute d’acconto non certificate

marzo 23rd, 2009

Tutti gli anni, al momento della compilazione della dichiarazione dei redditi si ripropone il problema se scomputare dall’imposta lorda l’importo delle ritenute d’acconto subite non certificate, ovvero delle quali non si sia in possesso della relativa certificazione.

certificazione

L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n° 68/E, ha finalmente affermato che è possibile considerare le ritenute sui redditi d’impresa o di lavoro autonomo anche quando i contribuenti non ne siano in possesso. Un chiarimento “rassicurante” per agenti di commercio e lavoratori autonomi in merito alla dibattuta questione della mancata disponibilità della certificazione.

L’Agenzia delle Entrate ha infatti legittimato il comportamento del contribuente che abbia scomputato le ritenute, a condizione che dimostri di non aver percepito dal committente tale importo, ovvero che gli è stato pagato l’importo netto.

La questione interessa principalmente i lavoratori autonomi, gli agenti di commercio e i procacciatori. Ma interessa anche tutte le imprese che operano in appalto per i condomini (leggi qui).

Vediamo quali sono le regole per lo scomputo delle ritenute.

Nel caso di un’impresa l’art. 25-bis co. 3 Dpr 600/73 testualmente recita: “la ritenuta … è scomputata dall’imposta relativa al periodo di imposta di competenza, purché già operata al momento della presentazione della dichiarazione annuale. Qualora la ritenuta sia operata successivamente, la stessa è scomputata dall’imposta relativa al periodo d’imposta in cui è stata effettuata”.

L’art. 22, co. 1, lett. c) inoltre dispone: “le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate, anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo …”.

Inoltre, il co. 2 dispone che: “le ritenute operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi si scomputano dall’imposta relativa al periodo d’imposta in cui sono operate”.

Il Ministero delle Finanze con la Circolare 10.6.83, n. 24 ha precisato che le ritenute ove per qualsiasi ragione non vengano scomputate dall’imposta dell’anno cui sono imputabili le provvigioni medesime, potranno essere comunque detratte dall’imposta dell’anno in cui le provvigioni stesse sono pagate“.

Ora, seppur vero che il sostituto d’imposta è tenuto a certificare le ritenute operate con l’invio di una apposita attestazione entro il 28/02 dell’anno successivo l’Agenzia delle Entrate, recependo un orientamento giurisprudenziale prevalente, ha affermato che il contribuente può scomputare legittimamente quanto subito “… a condizione che sia in grado di documentare l’effettivo assoggettamento a ritenuta tramite esibizione congiunta della fattura e della relativa documentazione, proveniente da banche o altri intermediari finanziari, idonea a comprovare l’importo del compenso netto effettivamente percepito, al netto della ritenuta, così come risulta dalla predetta fattura”.

Come fare in mancanza della certificazione

Documenti da presentare in sede di controllo ex art. 36-ter Dpr 600/73 in mancanza della certificazione della ritenuta d’acconto:

  • copia della fattura;

  • documentazione bancaria che attesti l’incasso del solo netto;

  • una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale il contribuente dichiara che la predetta documentazione si riferisce alla fattura a fronte della quale non vi sono stati altri pagamenti da parte del sostituto d’imposta.

Ritenuta d’acconto e condomini

marzo 5th, 2007

Come noto la Finanziaria 2007 ha introdotto l’obbligo da parte del condominio di operare le ritenute d’acconto sui
corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore.
E’ stato chiarito che
· l’adempimento in esame va operato dall’amministratore del condominio indipendentemente dalla veste
giuridica assunta (persona fisica, società di capitali, società di persone, ecc.);
· per i condomini con 4 o meno condomini, in mancanza della nomina dell’amministratore, l’obbligo di
effettuare la ritenuta ricade su uno qualunque dei condomini, utilizzando il codice fiscale del condominio.
DECORRENZA DEL NUOVO OBBLIGO
Il nuovo obbligo è entrato in vigore l’1.1.2007.
Pertanto la ritenuta del 4% deve essere operata relativamente ai corrispettivi pagati a partire da tale data,
ancorché riferiti a prestazioni effettuate o a fatture emesse nel 2006 (a tal fine non è necessario modificare la
fattura eventualmente già consegnata al condominio).
È stato altresì ribadito che la ritenuta del 4% va operata:
· indipendentemente dall’ammontare del pagamento effettuato;
· indipendentemente dal fatto che il pagamento sia riferito ad un acconto o al saldo del corrispettivo dovuto.
PRESTAZIONI SOGGETTE ALL’OBBLIGO DI RITENUTA
La ritenuta d’acconto del 4% è applicabile ai corrispettivi dovuti per le prestazioni relative a contratti d’appalto
effettuate nell’esercizio di impresa nonché nell’esercizio di attività commerciali non abituali.
L’obbligo della ritenuta è esteso anche alle prestazioni derivanti da contratti d’opera.
A titolo esemplificativo la citata circolare cita i seguenti casi interessati dalla ritenuta in esame.
PRESTAZIONI ASSOGGETTATE ALLA RITENUTA D’ACCONTO DEL 4% (Nota 1)
· interventi di manutenzione/ristrutturazione dell’edificio condominiale;
· interventi di manutenzione degli impianti elettrici o idraulici;
· servizi di pulizia;
· interventi di manutenzione di caldaie, ascensori, giardini, piscine e altre parti comuni
dell’edificio condominiale.
(Nota 1) La ritenuta d’acconto va operata anche nel caso in cui la prestazione configuri un reddito
diverso in capo al prestatore, ossia un’attività commerciale non esercitata abitualmente.
TEL. 0574 632577
FAX 0574 632577 R.A.
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ALBERTO DR AZZINI
CONSULENTE DEL LAVORO
CATERINA BRESCHI
DOTT. IN SCIENZE ECON. BANCARIE
CHIARA LOMBARDI
DOTT. IN ECONOMIA AZIENDALE
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PRESTAZIONI NON ASSOGGETTATE ALLA RITENUTA D’ACCONTO DEL 4%
· somministrazione di energia elettrica, acqua, gas e simili;
· contratti di assicurazione;
· contratti di trasporto;
· fornitura di beni con posa in opera (Nota 2);
· prestazioni di lavoro autonomo, anche occasionale (Nota 3);
· prestazioni rese da persone fisiche che si avvalgono del regime fiscale per le nuove
iniziative imprenditoriali o delle attività marginali di uno degli artt. 13 e 14, Legge n.
388/2000 (Nota 4).
(Nota 2) Come specificato in altra circolare in tema di “reverse charge” nel settore edile, è
necessario che la posa in opera assuma una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene.
(Nota 3) Tali prestazioni sono comunque assoggettate alla ritenuta d’acconto del 20%, salvo se
effettuate nell’ambito del regime fiscale agevolato previsto per le nuove iniziative professionali.
(Nota 4) A tal fine l’amministratore del condominio deve acquisire la dichiarazione dell’interessato in
base alla quale sia desumibile che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta
sostitutiva.
MODALITÀ DI VERSAMENTO
La ritenuta deve essere versata tramite il mod. F24, entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento
del corrispettivo. Si evidenzia che il versamento può essere effettuato presentando il mod. F24 direttamente in
banca/posta (l’obbligo telematico interessa soltanto i titolari di partita IVA).
L’Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo:
1019 Ritenuta del 4% operata all’atto del pagamento da parte del condominio quale sostituto d’imposta a titolo di
acconto dell’IRPEF dovuta dal percipiente;
1020 Ritenuta del 4% operata all’atto del pagamento da parte del condominio quale sostituto d’imposta a titolo di
acconto dell’IRES dovuta dal percipiente.
CERTIFICAZIONE DELLE RITENUTE E MOD. 770
Il condominio dovrà rilasciare all’interessato apposita certificazione delle somme erogate e delle ritenute operate,
entro il 28.2 dell’anno successivo.
Inoltre, a decorrere dal mod. 770/2008 relativo alle somme erogate nel 2007, il condominio dovrà ricomprendere
anche i dati relativi ai soggetti nei confronti dei quali ha operato la ritenuta del 4%.
COMPILAZIONE DEL QUADRO AC
L’obbligo di effettuare la ritenuta d’acconto non esonera l’amministratore del condominio a presentare annualmente,
in sede di dichiarazione dei redditi (mod. UNICO PF-SP-SC-ENC), il quadro AC.
Tuttavia, tale adempimento viene di fatto ridimensionato in quanto non devono essere inseriti nel quadro AC i dati
relativi ai servizi che hanno comportato il pagamento di compensi soggetti a ritenuta alla fonte, compresi ora i
corrispettivi assoggettati alla nuova ritenuta d’acconto del 4%, ancorché di importo superiore a € 258,23 (tali
compensi devono essere infatti ricompresi comunque nel mod. 770).
Il quadro AC interessa pertanto i dati relativi ai beni e servizi non assoggettati a ritenuta acquistati dal condominio,
sempreché l’importo complessivo (IVA compresa) sia superiore a € 258,23. Sono comunque esclusi, a prescindere
dall’importo, i dati riferiti alle forniture d’acqua, energia elettrica e gas.