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	<title>Informazione fiscale &#187; Ritenute d&#8217;acconto</title>
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	<description>Novità per le imprese e i cittadini</description>
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		<title>Condomini: nessuna ritenuta sulle fatture per il 36% e 55%</title>
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		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 07:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Pacini</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Condomini]]></category>
		<category><![CDATA[Ritenute d'acconto]]></category>

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		<description><![CDATA[Condomini: nessuna ritenuta sulle  fatture per il 36% e 55% 
Dal 1° luglio e&#8217; operativa la ritenuta d&#8217;acconto del 10% sui pagamenti effettuati dai condomini per beneficiare della detrazione del 36 o del 55%, ritenuta che viene effettuata da parte delle banche. Fino ad oggi la ritenuta veniva effettuata in aggiunta a quella del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="font-size: large;">Condomini: nessuna ritenuta sulle  fatture per il 36% e 55% </span></strong><br />
Dal 1° luglio e&#8217; operativa la ritenuta d&#8217;acconto del 10% sui pagamenti effettuati dai condomini per beneficiare della detrazione del 36 o del 55%, ritenuta che viene effettuata da parte delle banche. Fino ad oggi la ritenuta veniva effettuata in aggiunta a quella del 4 o del 20% alla quale erano gia&#8217; obbligati i condomini. Sono degli ultimi giorni le istruzioni alle quali si debbono attenere le banche per effettuare il calcolo dato ch non sono in possesso delle fatture e non possono sapere a quanto ammonta l&#8217;imponibile e l&#8217;Iva.<br />
Ora a distanza di quasi un mese dall&#8217;entrata in vigore della legge (in  particolare si tratta del decreto-legge 78/2010 convertito con la legge  122 del 30 luglio 2010) che ha previsto la ritenuta del 10% da  effettuarsi da parte delle banche<strong> e&#8217; giunto un chiarimento, con una  circolare 40/E del 28 luglio 2010</strong>: la ritenuta del 10%, in quanto  normativa speciale, prevale sulla norma generale. Ciò significa che<strong> il condominio nell&#8217;ambito delle spese per il 36% e 55%, all&#8217;atto del  pagamento non dovrà operare alcuna ritenuta d&#8217;acconto</strong>, né quando si  trova saldare una <strong>fattura dell&#8217;impresa</strong> che ha lavorato in  appalto, sulla quale di solito veniva applicata la ritenuta del 4%, ne&#8217;  quando viene saldata la <strong>fattura di un professionista</strong> per i quale  solitamente veniva operata la ritenuta del 20%.</p>
<div style="clear: both; text-align: center;"><a style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" href="http://www.federalismi.it/mediafiles/logo_sempli_5%282%29.jpg" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.federalismi.it');"><img src="http://www.federalismi.it/mediafiles/logo_sempli_5%282%29.jpg" border="0" alt="" /></a></div>
<p><strong>In pratica il condominio operera&#8217; correttamente comportandosi come un  qualunque privato: nessuna ritenuta.</strong></p>
<p>Si tratta di una <strong>finta semplificazione nella pratica complichera&#8217; un  po&#8217; la vita agli amministratori condominiali</strong> che dovranno  districarsi tra fatture con ritenuta da indicare nel modello 770,  fatture senza ritenuta da indicare nel quadro AC dell&#8217;Unico, e fatture  senza ritenuta (magari degli stessi fornitori per i quali in altre  occasioni nel corso dello stesso anno fiscale è stata operata la  ritenuta) da non indicare il quadro AC, caso questo che interessera&#8217; le  fatture pagate secondo le nuove regole.</p>
<p>Ritengo che questa modifica comporti anche in alcuni casi modifica del  software che gli amministratori utilizzano per la gestione dei pagamenti  delle fatture ed il versamento delle ritenute.</p>
<p>Da notare che le stesse regole che valgono per la detrazione del 36%  sono applicabili anche alle spese per le quali potrà beneficiare d/ella  detrazione del 55%.</p>
<p>02/08/2010</p>
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		<title>Ritenuta sui bonifici per spese detraibili</title>
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		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 07:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisco]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Detrazione 36%]]></category>
		<category><![CDATA[Detrazione 55%]]></category>
		<category><![CDATA[Ritenute d'acconto]]></category>

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		<description><![CDATA[Con provvedimento dell&#8217;agenzia entrate del 30 giugno 2010 la ritenuta d&#8217;acconto del 10% da applicare ai bonifici effettuati dal 1° luglio è stata circoscritta alle spese per le quali spetta la detrazione per il 36% e del 55% (spese per il recupero del patrimonio edilizio e spese relative ad interventi di risparmio  energetico)

È bene [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con provvedimento dell&#8217;agenzia entrate del 30 giugno 2010<strong> la ritenuta d&#8217;acconto del 10% da applicare ai bonifici effettuati dal 1° luglio è stata circoscritta alle spese per le quali spetta la detrazione per il 36% e del 55% </strong>(spese per il recupero del patrimonio edilizio e spese relative ad interventi di risparmio  energetico)</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1628" title="detrazione 36 55" src="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2010/07/detrazione-36-55-300x206.jpg" alt="detrazione 36 55" width="300" height="206" /></p>
<p>È bene tenere presente che il <strong>committente, ovvero il beneficiario della detrazione, non è interessato alla nuova disposizione</strong> in quanto il bonifico dovrà essere effettuato con le consuete modalità. Solo il <strong>beneficiario del pagamento</strong> avrà un&#8217;accredito inferiore alla somma fatturata e si vedrà bonificare sul conto corrente un importo inferiore del 10%.</p>
<p><strong>La banca, quale sostituto d&#8217;imposta</strong>, successivamente invierà al beneficiario del pagamento una certificazione di ritenuta d&#8217;acconto, importo che quindi potrà essere scomputato dal beneficiario dalle imposte dovute all&#8217;Erario in sede di dichiarazione dei redditi.</p>
<p>12/07/2010</p>
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		<title>Manovra correttiva 2010: novita&#8217; fiscali</title>
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		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 07:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Pacini</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Contante]]></category>
		<category><![CDATA[Detrazione 36%]]></category>
		<category><![CDATA[Immobili]]></category>
		<category><![CDATA[Iva]]></category>
		<category><![CDATA[Ritenute d'acconto]]></category>

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		<description><![CDATA[Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DL 78/2010 e&#8217; entrata in vigore la c.d. manovra correttiva per il 2010, che potra&#8217; tuttavia subire modifiche in sede di conversione in legge. Vediamo le principali novita&#8217;.

Limiti all&#8217;uso del contante
Vengono rivisti i limiti all&#8217;uso del contante e titoli al portatore. Viene infatti ridotta la soglia dagli attuali [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DL 78/2010 <b>e&#8217; entrata in vigore la c.d. manovra correttiva per il 2010, che potra&#8217; tuttavia subire modifiche in sede di conversione in legge. Vediamo le principali novita&#8217;</b>.</p>
<p style="text-align: center;" mce_style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1617" title="firma manovra" src="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2010/06/firma-manovra-300x184.jpg" mce_src="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2010/06/firma-manovra-300x184.jpg" alt="firma manovra" height="184" width="300"></p>
<p><b>Limiti all&#8217;uso del contante</b></p>
<p>Vengono rivisti i limiti all&#8217;uso del contante e titoli al portatore. Viene infatti ridotta la soglia dagli attuali E. 12.500,00 a E. 5.000,00.</p>
<p>Cio&#8217; significa che<b> i pagamenti con denaro contante o libretti al portatore e&#8217; possibile solo per importi inferiori ad E. 5.000,00</b> e che gli assegni possono essere emessi senza la clausola di non trasferibilita&#8217; solo per importi inferiori ad E. 5.000,00.</p>
<p>I libretti al portatore dovranno essere estinti o riportati al di sotto di E. 5.000,00 entro il 30/06/2011.</p>
<p>In caso di violazioni sono previste sanzioni non inferiori ad E. 3.000,00.</p>
<p><b>Elenco clienti e fornitori<br />
</b></p>
<p>E&#8217; stato previsto che per contrastare le frodi Iva si debbano comunicare all&#8217;Agenzia delle Entrate le operazioni superiori ad E. 3.000,00.</p>
<p><b>Dati catastali negli atti immobiliari</b></p>
<p>Oltre che negli atti notarili anche nei contratti di locazione o affitto di beni immobili, nonché la loro cessione, risoluzione o proroga, si dovranno indicare i dati catastali degli immobili. L’omissione è punita con la sanzione dal 120% al 240% dell’imposta.</p>
<p><b>Imprese &#8220;apri e chiudi&#8221; e &#8220;in perdita sistematica&#8221;<br />
</b></p>
<p>Sara&#8217; posta particolare attenzione alle imprese che cessano l&#8217;attivita&#8217; entro un anno dalla data di inizio, infatti verranno inserite in una lista di soggetti da sottoporre a controllo. Stesso discorso per le imprese in perdita sistematica, ove la perdita non sia determinata da compensi erogati agli amministratori.</p>
<p><b>Ritenuta d&#8217;acconto su pagamenti per i quali si beneficia di detrazioni e deduzioni (ad es. detrazione del 36% su interventi edili)<br />
</b></p>
<p>A decorrere dal 01/07/10 in presenza di un pagamento con bonifico bancario o postale da parte di soggetti che per quella spesa beneficiano di una deduzione o una detrazione d’imposta la banca o la Posta e&#8217; tenuta ad operare una ritenuta del 10% a titolo di acconto al momento del pagamento al beneficiario. Di conseguenza il beneficiario incassera&#8217; un importo al netto della ritenuta.<br />
Con uno specifico provvedimento verranno individuati i pagamenti interessati da tale disposizione.</p>
<p><b>Operazioni intracomunitarie per imprese di nuova costituzione<br /></b></p>
<p>I soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie dovranno comunicarlo nella comunicazione di inizio attività. L&#8217;Ufficio potra&#8217; negare l&#8217;autorizzazione a tali operazioni entro 30 giorni dall’attribuzione della partita IVA.</p>
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		<item>
		<title>Scomputo ritenute d&#8217;acconto non certificate</title>
		<link>http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2009/03/scomputo-ritenute-dacconto-non-certificate/</link>
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		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 21:31:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circolari]]></category>
		<category><![CDATA[Condomini]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro autonomo]]></category>
		<category><![CDATA[Ritenute d'acconto]]></category>

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		<description><![CDATA[
Tutti gli anni, al momento della compilazione della dichiarazione dei redditi si ripropone il problema se scomputare dall&#8217;imposta lorda l&#8217;importo delle ritenute d&#8217;acconto subite non certificate, ovvero delle quali non si sia in possesso della relativa certificazione.

L&#8217;Agenzia delle Entrate con la risoluzione n° 68/E, ha finalmente affermato che è possibile considerare le ritenute sui redditi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 	 	 --></p>
<p align="justify">Tutti gli anni, al momento della compilazione della dichiarazione dei redditi si ripropone il problema se scomputare dall&#8217;imposta lorda<strong> l&#8217;importo delle ritenute d&#8217;acconto subite non certificate</strong>, ovvero delle quali non si sia in possesso della relativa certificazione.</p>
<p align="justify"><img class="aligncenter size-full wp-image-369" title="certificazione" src="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2009/03/certificazione.png" alt="certificazione" width="180" height="180" /></p>
<p align="justify"><strong>L&#8217;Agenzia delle Entrate</strong> con la risoluzione n° 68/E, ha finalmente affermato che è <strong>possibile considerare le ritenute</strong> sui redditi d&#8217;impresa o di lavoro autonomo <strong>anche quando i contribuenti non ne siano in possesso</strong>. Un chiarimento &#8220;rassicurante&#8221; per agenti di commercio e lavoratori autonomi in merito alla dibattuta questione della mancata disponibilità della certificazione.</p>
<p align="justify">L&#8217;Agenzia delle Entrate ha infatti legittimato il comportamento del contribuente che abbia scomputato le ritenute, <strong>a condizione</strong> che dimostri <strong>di non aver percepito dal committente tale importo</strong>, ovvero che gli è stato pagato l&#8217;importo netto.</p>
<p align="justify">La questione interessa principalmente i <strong>lavoratori autonomi, gli agenti di commercio e i procacciatori</strong>. Ma interessa anche <strong>tutte le imprese che operano in appalto per i condomini</strong> (leggi <a href="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2007/03/ritenuta-dacconto-e-condomini/" ><strong>qui</strong></a>).</p>
<p align="justify">Vediamo quali sono le regole per lo scomputo delle ritenute.</p>
<p align="justify">Nel caso di un&#8217;impresa l&#8217;art. 25-bis co. 3 Dpr 600/73 testualmente recita: <em>&#8220;la ritenuta &#8230; è scomputata </em><strong>dall&#8217;imposta relativa al periodo di imposta di competenza</strong><em>, purché già operata al momento della presentazione della dichiarazione annuale. Qualora la ritenuta sia operata successivamente, la stessa è scomputata dall&#8217;imposta relativa al periodo d&#8217;imposta in cui è stata effettuata&#8221;.</em></p>
<p align="justify">L&#8217;art. 22, co. 1, lett. c) inoltre dispone: <em>&#8220;le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate, anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo &#8230;&#8221;.</em></p>
<p align="justify">Inoltre, il co. 2 dispone che: <em>&#8220;le ritenute operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi si scomputano dall&#8217;imposta relativa al periodo d&#8217;imposta in cui sono operate&#8221;.</em></p>
<p align="justify">Il Ministero delle Finanze con la Circolare 10.6.83, n. 24 ha precisato che<em> </em>le ritenute <em>&#8220;</em><em><strong>ove per qualsiasi ragione non vengano scomputate dall&#8217;imposta dell&#8217;anno cui sono imputabili </strong></em><em>le provvigioni medesime</em><em><strong>, potranno essere comunque detratte dall&#8217;imposta dell&#8217;anno in cui le provvigioni stesse sono pagate</strong></em>&#8220;.</p>
<p align="justify">Ora, seppur vero che il sostituto d&#8217;imposta è tenuto a certificare le ritenute operate con l&#8217;invio di una apposita attestazione entro il 28/02 dell&#8217;anno successivo l&#8217;Agenzia delle Entrate, recependo un orientamento giurisprudenziale prevalente, ha affermato che il contribuente <strong>può </strong><strong>scomputare </strong>legittimamente<strong> </strong><strong>quanto subito</strong> <em>&#8220;&#8230; a condizione che sia in grado di documentare l&#8217;effettivo assoggettamento a ritenuta t</em><em><strong>ramite esibizione congiunta della fattura e della relativa documentazione, proveniente da banche o altri intermediari finanziari, idonea a comprovare l&#8217;importo del compenso netto effettivamente percepito, al netto della ritenuta</strong></em><em>, così come risulta dalla predetta fattura&#8221;.</em></p>
<p align="justify">Come fare in mancanza della certificazione</p>
<p align="justify"><strong>Documenti da presentare in sede di controllo</strong> ex  art. 36-ter Dpr 600/73 <strong>in mancanza della certificazione </strong>della ritenuta d&#8217;acconto:</p>
<ul>
<li>
<p align="justify">copia 	della fattura;</p>
</li>
<li>
<p align="justify">documentazione 	bancaria che attesti l&#8217;incasso del solo netto;</p>
</li>
<li>
<p align="justify">una 	<strong>dichiarazione 	sostitutiva di atto notorio </strong>nella 	quale il contribuente dichiara che la predetta documentazione si 	riferisce alla fattura a fronte della quale <strong>non 	vi sono stati altri pagamenti </strong>da 	parte del sostituto d&#8217;imposta.</p>
</li>
</ul>
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		<title>Ritenuta d&#8217;acconto e condomini</title>
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		<pubDate>Mon, 05 Mar 2007 22:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circolari]]></category>
		<category><![CDATA[Condomini]]></category>
		<category><![CDATA[Immobili]]></category>
		<category><![CDATA[Ritenute d'acconto]]></category>

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		<description><![CDATA[Come noto la Finanziaria 2007 ha introdotto l&#8217;obbligo da parte del condominio di operare le ritenute d&#8217;acconto sui
corrispettivi dovuti dal condominio all&#8217;appaltatore.
E&#8217; stato chiarito che
· l&#8217;adempimento in esame va operato dall&#8217;amministratore del condominio indipendentemente dalla veste
giuridica assunta (persona fisica, società di capitali, società di persone, ecc.);
· per i condomini con 4 o meno condomini, in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Come noto la Finanziaria 2007 ha introdotto l&#8217;obbligo da parte del condominio di operare le ritenute d&#8217;acconto sui<br />
corrispettivi dovuti dal condominio all&#8217;appaltatore.<br />
E&#8217; stato chiarito che<br />
· l&#8217;adempimento in esame va operato dall&#8217;amministratore del condominio indipendentemente dalla veste<br />
giuridica assunta (persona fisica, società di capitali, società di persone, ecc.);<br />
· per i condomini con 4 o meno condomini, in mancanza della nomina dell&#8217;amministratore, l&#8217;obbligo di<br />
effettuare la ritenuta ricade su uno qualunque dei condomini, utilizzando il codice fiscale del condominio.<br />
DECORRENZA DEL NUOVO OBBLIGO<br />
Il nuovo obbligo è entrato in vigore l&#8217;1.1.2007.<br />
Pertanto la ritenuta del 4% deve essere operata relativamente ai corrispettivi pagati a partire da tale data,<br />
ancorché riferiti a prestazioni effettuate o a fatture emesse nel 2006 (a tal fine non è necessario modificare la<br />
fattura eventualmente già consegnata al condominio).<br />
È stato altresì ribadito che la ritenuta del 4% va operata:<br />
· indipendentemente dall&#8217;ammontare del pagamento effettuato;<br />
· indipendentemente dal fatto che il pagamento sia riferito ad un acconto o al saldo del corrispettivo dovuto.<br />
PRESTAZIONI SOGGETTE ALL&#8217;OBBLIGO DI RITENUTA<br />
La ritenuta d&#8217;acconto del 4% è applicabile ai corrispettivi dovuti per le prestazioni relative a contratti d&#8217;appalto effettuate nell&#8217;esercizio di impresa nonché nell&#8217;esercizio di attività commerciali non abituali.<br />
L&#8217;obbligo della ritenuta è esteso anche alle prestazioni derivanti da contratti d&#8217;opera.<br />
A titolo esemplificativo la citata circolare cita i seguenti casi interessati dalla ritenuta in esame.<br />
PRESTAZIONI ASSOGGETTATE ALLA RITENUTA D&#8217;ACCONTO DEL 4% (Nota 1)<br />
· interventi di manutenzione/ristrutturazione dell&#8217;edificio condominiale;<br />
· interventi di manutenzione degli impianti elettrici o idraulici;<br />
· servizi di pulizia;<br />
· interventi di manutenzione di caldaie, ascensori, giardini, piscine e altre parti comuni<br />
dell&#8217;edificio condominiale.<br />
(Nota 1) La ritenuta d&#8217;acconto va operata anche nel caso in cui la prestazione configuri un reddito<br />
diverso in capo al prestatore, ossia un&#8217;attività commerciale non esercitata abitualmente.<br />
PRESTAZIONI NON ASSOGGETTATE ALLA RITENUTA D&#8217;ACCONTO DEL 4%<br />
· somministrazione di energia elettrica, acqua, gas e simili;<br />
· contratti di assicurazione;<br />
· contratti di trasporto;<br />
· fornitura di beni con posa in opera (Nota 2);<br />
· prestazioni di lavoro autonomo, anche occasionale (Nota 3);<br />
· prestazioni rese da persone fisiche che si avvalgono del regime fiscale per le nuove iniziative imprenditoriali o delle attività marginali di uno degli artt. 13 e 14, Legge n. 388/2000 (Nota 4).<br />
(Nota 2) Come specificato in altra circolare in tema di &#8220;reverse charge&#8221; nel settore edile, è necessario che la posa in opera assuma una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene.<br />
(Nota 3) Tali prestazioni sono comunque assoggettate alla ritenuta d&#8217;acconto del 20%, salvo se effettuate nell&#8217;ambito del regime fiscale agevolato previsto per le nuove iniziative professionali.<br />
(Nota 4) A tal fine l&#8217;amministratore del condominio deve acquisire la dichiarazione dell&#8217;interessato in base alla quale sia desumibile che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.<br />
MODALITÀ DI VERSAMENTO<br />
La ritenuta deve essere versata tramite il mod. F24, entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento del corrispettivo. Si evidenzia che il versamento può essere effettuato presentando il mod. F24 direttamente in banca/posta (l&#8217;obbligo telematico interessa soltanto i titolari di partita IVA).<br />
L&#8217;Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo:<br />
1019 Ritenuta del 4% operata all&#8217;atto del pagamento da parte del condominio quale sostituto d&#8217;imposta a titolo di acconto dell&#8217;IRPEF dovuta dal percipiente;<br />
1020 Ritenuta del 4% operata all&#8217;atto del pagamento da parte del condominio quale sostituto d&#8217;imposta a titolo di acconto dell&#8217;IRES dovuta dal percipiente.<br />
CERTIFICAZIONE DELLE RITENUTE E MOD. 770<br />
Il condominio dovrà rilasciare all&#8217;interessato apposita certificazione delle somme erogate e delle ritenute operate, entro il 28.2 dell&#8217;anno successivo.<br />
Inoltre, a decorrere dal mod. 770/2008 relativo alle somme erogate nel 2007, il condominio dovrà ricomprendere anche i dati relativi ai soggetti nei confronti dei quali ha operato la ritenuta del 4%.<br />
COMPILAZIONE DEL QUADRO AC<br />
L&#8217;obbligo di effettuare la ritenuta d&#8217;acconto non esonera l&#8217;amministratore del condominio a presentare annualmente, in sede di dichiarazione dei redditi (mod. UNICO PF-SP-SC-ENC), il quadro AC.<br />
Tuttavia, tale adempimento viene di fatto ridimensionato in quanto non devono essere inseriti nel quadro AC i dati relativi ai servizi che hanno comportato il pagamento di compensi soggetti a ritenuta alla fonte, compresi ora i corrispettivi assoggettati alla nuova ritenuta d&#8217;acconto del 4%, ancorché di importo superiore a € 258,23 (tali compensi devono essere infatti ricompresi comunque nel mod. 770).<br />
Il quadro AC interessa pertanto i dati relativi ai beni e servizi non assoggettati a ritenuta acquistati dal condominio, sempreché l&#8217;importo complessivo (IVA compresa) sia superiore a € 258,23. Sono comunque esclusi, a prescindere dall&#8217;importo, i dati riferiti alle forniture d&#8217;acqua, energia elettrica e gas.</p>
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