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Finanziaria 2011 e aumento delle sanzioni per ravvedimento operoso e altri strumenti deflattivi di contenzioso fiscale

gennaio 11th, 2011

Con la finanziaria 2011 si e’ assistito ad una (piccola) inversione di tendenza con l’aumento delle sanzioni per ravvedimento operoso e per altri strumenti cosiddetti deflattivi del contenzioso tributario, come l’accertamento con adesione.

morsa

Per il ravvedimento operoso le sanzioni aumentano da 1/12 del minimo, ovvero il 2,5%, se il pagamento viene effettuato entro 30 giorni e 1/10, ovvero il 3%, se oltre 30 gg a, rispettivamente 1/10 (3%) e 1/8 (3,75%). Se la ragione di questo aumento sia, come si e’ letto sulla stampa, un modo per disincentivare le imprese a “finanziarsi con le imposte” credo che lo Stato ottenga ben pochi risultati da questi minimi aumenti di sanzioni.

Nello schema che segue sono riportati i cambiamenti e la decorrenza delle variazioni di cui si parla:

Vecchia sanzione Nuova sanzione Decorrenza
Ravvedimento operoso

(art. 13, D.Lgs. n. 472/97)

1/12 e 1/10 del minimo 1/10 e 1/8 del

minimo

Violazioni commesse dal 01/02/2011
Adesione a inviti al contraddittorio e pvc (artt. 5, co. 1-bis, e 5- bis, DLgs. n. 218/97) 1/8 del minimo 1/6 del minimo Atti definibili emessi dal 01/02/2011
Accertamento con adesione

(artt. 2 e 3, D.Lgs. n. 218/97)

1/4 del minimo 1/3 del minimo Atti definibili emessi dal 01/02/2011
Definizione agevolata delle sanzioni

(artt. 16 e 17, D.Lgs. n. 472/97)

1/4 dell’irrogato 1/3 dell’irrogato Atti emessi dal 01/02/2011
Acquiescenza accertamento

(art. 15, comma 1, D.Lgs. n. 218/97)

1/4 dell’irrogato 1/3 dell’irrogato Atti definibili emessi dal 01/02/2011
Acquiescenza accertamento, non preceduto da invito a comparire, né pvc definibile (art. 15, co. 2-bis, D.Lgs. n. 218/97) 1/8 dell’irrogato 1/6 dell’irrogato Atti definibili emessi dal 01/02/2011
Conciliazione giudiziale

(art. 48, D.Lgs. n. 546/92)

1/3 sanzioni

dovute sul

concordato”

40% sanzioni

dovute sul

concordato”

Violazioni commesse dal 01/02/2011
Presentazione della dichiarazione dei redditi entro 90 gg dalla scadenza 1/12 del minimo 1/10 del minimo Violazioni commesse dal 01/02/2011

Vecchia sanzione

Nuova sanzione

Decorrenza

Ravvedimento operoso

(art. 13, D.Lgs. n. 472/97)

1/12 e 1/10 del

minimo

1/10 e 1/8 del

minimo

Violazioni commesse dal 01/02/2011

Adesione a inviti al contraddittorio e pvc (artt. 5, co. 1-bis, e 5- bis, DLgs. n. 218/97)

1/8 del minimo

1/6 del minimo

Atti definibili emessi dal 01/02/2011

Accertamento con adesione

(artt. 2 e 3, D.Lgs. n. 218/97)

1/4 del minimo

1/3 del minimo

Atti definibili emessi dal 01/02/2011

Definizione agevolata delle sanzioni

(artt. 16 e 17, D.Lgs. n. 472/97)

1/4 dell’irrogato

1/3 dell’irrogato

Atti emessi dal 01/02/2011

Acquiescenza accertamento

(art. 15, comma 1, D.Lgs. n. 218/97)

1/4 dell’irrogato

1/3 dell’irrogato

Atti definibili emessi dal 01/02/2011

Acquiescenza accertamento, non preceduto da invito a comparire, né pvc definibile (art. 15, co. 2-bis, D.Lgs. n. 218/97)

1/8 dell’irrogato

1/6 dell’irrogato

Atti definibili emessi dal 01/02/2011

Conciliazione giudiziale

(art. 48, D.Lgs. n. 546/92)

1/3 sanzioni

dovute sul

concordato”

40% sanzioni

dovute sul

concordato”

Violazioni commesse dal 01/02/2011

Sanzione penale per omesso versamento Iva

novembre 8th, 2010

L’art. 10 ter del DLgs 74/2000 prevede una sanzione penale in caso di omesso versamento Iva.

Attenzione quindi in quanto la pena non e’ sempre applicabile ma e’ bene tener conto di quali sono i rischi e cosa occorre tenere sotto controllo.

La norma in questione recita cosi’:

Art.10 ter  Omesso versamento di IVA

La disposizione di cui all’ articolo 10-bis si applica, nei limiti ivi previsti, anche a chiunque non versa l’imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo in cui il contribuente non versi l’Iva dovuta sulla base della dichiarazione annuale.

E l’art.10 bis prevede:

Art.10 bis  Omesso versamento di ritenute certificate

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo d’imposta.

E’ pertanto chiaro che la sanzione della reclusione scatta

  • se l’importo omesso e’ superiore ad E. 50.000,00
  • se il versamento dell’importo risultante dalla dichiarazione non viene effettuato entro il termine per il pagamento dell’acconto Iva dell’anno successivo (il 27 dicembre)

Per evitare la sanzione penale quindi e’ necessario effettuare il versamento entro il 27 dicembre dell’anno successivo ed e’ sufficiente versare anche un importo parziale ma tale da screndere al di sotto dell’importo limite previsto.

Ad esempio, se per l’anno d’imposta 2009 l’importo a debito non versato e’ E. 80.000, per la mancata applicazione delle sanzioni penali e’ sufficiente il versamento di un importo superiore ad E. 30.000 prima del 27 dicembre 2010.

Il pagamento successivo, anche a seguito del ricevimento dell’avviso bonario, non fa venire meno il reato ma al piu’ uno sconto sulla pena.

Le limitazioni all’uso del contante

settembre 6th, 2010

Come già segnalato con la manovra correttiva, DL 78/2010, a decorrere dal 31/05/2010, è stato ripristinato il limite di € 5000 per i pagamenti in contante e per l’utilizzo di assegni bancari trasferibili, nonché dei libretti al portatore.
Va tenuto presente che il limite riguarda il valore complessivo del trasferimento e trova applicazione anche per le c.d. “operazioni frazionate”, ossia per quei pagamenti inferiori al limite che appaiono artificiosamente frazionati.
La nuova disposizione oltre che essere collegata alla prevenzione del fenomeno del riciclaggio è stata introdotta anche con l’intento di contrastare l’evasione fiscale.

Gli assegni bancari o circolari o vaglia postali o cambiali possono essere rilasciati in forma libera ovvero senza la clausola di non trasferibilità a seguito di una specifica richiesta scritta e pagando E. 1,50 a titolo di imposta di bollo per ciascun assegno ecc. richiesto.

Gli assegni liberi potranno essere utilizzati esclusivamente per importi inferiori ad euro 5000. Vi è da dire che il Ministero delle Finanze nella circolare 281178 ha precisato che il limite deve essere riferito solo per il singolo assegno e quindi se vengono utilizzati piu’ assegni per la medesima operazione non sono cumulabili fini del calcolo dell’importo totale del trasferimento. Nella citata circolare viene anche specificato che gli assegni messi all’ordine mittente, quelli a me medesimo, non possono circolare qualunque sia l’importo e l’unico utilizzo è la girata per l’incasso.

Sanzioni
Per il trasferimento di denaro e titoli al portatore di importo pari o superiore ad euro 5000 è prevista una sanzione dall’1% al 40% dell’importo trasferito e comunque non inferiore ad euro 3000. In caso di importi superiori ad euro 50.000 la sanzione è compresa tra il 5% e il 40% dell’importo trasferito fermo restando l’importo minimo di euro 3000.
Tale sanzione è applicabile non solo al soggetto che ha effettuato il pagamento ma anche a colui che ha ricevuto le somme in contante.
Da notare che nell’iter di conversione della legge sono state escluse dall’applicazione delle sanzioni le infrazioni commesse dal 31 maggio al 15 giugno 2010.
Inoltre l’articolo 60 del D.Lgs. n. 231/2007 consente il pagamento di un’oblazione per le violazioni di importo non superiore a € 250.000 prevedendo il pagamento minimo, entro 60 giorni dalla notificazione della violazione, di una somma misura ridotta pari a un terzo del massimo o se più favorevole pari al doppio del minimo.
Non sono tuttavia ammessi alla possibilità di oblare i destinatari degli obblighi antiriciclaggio.

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