Posts Tagged ‘Sanzioni’

Tassa annuale per i libri sociali

febbraio 25th, 2010

Come ogni anno, entro il 16 marzo deve essere effettuato il versamento della tassa per i libri sociali.

Rimando al precedente post per i dettagli sui soggetti obbligati e modalita’ versamento.

calcolatrice

In caso di tardivo versamento e’ possibile effettuare il ravvedimento operoso: entro il prossimo 16/03/2010 e’ quindi possibile regolarizzare l’imposta dovuta per il 2009.

Aggiungo che le società di capitali costituite successivamente al primo gennaio 2010 non sono tenute ad effettuare il pagamento in quanto hanno gia’ provveduto con bollettino postale, c/c 6007  intestato all’Ufficio delle Entrate – Centro operativo di Pescara, versamento da esibire all’Agenzia delle Entrate al momento della presentazione della dichiarazione di inizio attività (mod. AA7/10).

25/02/2010

Intrastat 2010: rinvio di scadenze e sanzioni

febbraio 18th, 2010

L’Agenzia delle Entrate con la circolare 5 del 2010 ha reso noto, con estrema sintesi, che per gli elenchi mensili da gennaio a maggio e per quelli del primo trimestre non verranno applicate sanzioni per irregolarita’ nella compilazione, errori che potrebbero essere generati dall’obiettiva situazione di incertezza dell’attuale quadro normativo. Gli errori dovrebbero essere sanati con la presentazione di elenchi integrativi, il che pare escludere stesso trattamento di favore in caso di omessa presentazione.

intrastat

E’ inoltre atteso un Decreto Ministeriale che dovrebbe disporre il rinvio dei termini di presentazionedegli elenchi relativi ai primi periodi del 2010.

18/02/2010

Comunicazione dichiarazioni d’intento

gennaio 3rd, 2010

Ricordiamo che anche per l’anno 2010 e’ previsto l’obbligo, per i soggetti che cedono beni o prestano servizi nei confronti degli esportatori abituali senza l’applicazione dell’Iva, della comunicazione riepilogativa di tutte le dichiarazioni di intento ricevute da parte dei propri clienti.

mappamondo

La comuncazione deve essere trasmessa in via telematica tramite Entratel o Fisconline entro il 16 del mese successivo a quello di ricezione.

Le sanzioni previste per gli inadempienti

Il cedente o prestatore che omette di inviare, nei termini previsti, la comunicazione o la invia con dati incompleti o inesatti è punito con una sanzione amministrativa dal cento al duecento percento dell’imposta non applicata ed e’ responsabile in solido con il soggetto acquirente dell’imposta evasa correlata all’infedeltà della dichiarazione ricevuta.

E’ prevista la regolarizzazione di eventuali errori mediante l’istituto del ravvedimento operoso sia per le dichiarazioni omesse che per quelle errate. La correzione deve essere effettuata entro un anno dall’omissione o dall’errore, versando la sanzione ridotta.

Qui di seguito il link ad un facsimile di dichiarazione d’intento.