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	<title>Informazione fiscale &#187; Sanzioni</title>
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	<description>Novità per le imprese e i cittadini</description>
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		<title>Le limitazioni all&#8217;uso del contante</title>
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		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<category><![CDATA[Contante]]></category>
		<category><![CDATA[Sanzioni]]></category>

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		<description><![CDATA[Come già segnalato con la manovra correttiva, DL 78/2010, a decorrere dal 31/05/2010, è stato ripristinato il limite di € 5000 per i pagamenti in contante e per l&#8217;utilizzo di assegni bancari trasferibili, nonché dei libretti al portatore.
Va tenuto presente che il limite riguarda il valore complessivo del trasferimento e trova applicazione anche per le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Come già segnalato con la manovra correttiva, DL 78/2010, a decorrere dal 31/05/2010, è stato ripristinato il <strong>limite di € 5000 per i pagamenti in contante</strong> e per l&#8217;utilizzo di assegni bancari trasferibili, nonché dei libretti al portatore.<br />
Va tenuto presente che il limite riguarda il valore complessivo del trasferimento e <strong>trova applicazione anche per le c.d. “operazioni frazionate”</strong>, ossia per quei pagamenti inferiori al limite che appaiono artificiosamente frazionati.<br />
La nuova disposizione oltre che essere collegata alla prevenzione del fenomeno del riciclaggio è stata introdotta anche <strong>con l’intento di contrastare l’evasione fiscale</strong>.</p>
<p>Gli assegni bancari o circolari o vaglia postali o cambiali possono essere rilasciati in forma libera ovvero senza la clausola di non trasferibilità a seguito di una specifica richiesta scritta e pagando E. 1,50 a titolo di imposta di bollo per ciascun assegno ecc. richiesto.</p>
<p>Gli <strong>assegni liberi </strong>potranno essere utilizzati esclusivamente per importi <strong>inferiori ad euro 5000</strong>. Vi è da dire che <strong>il Ministero delle Finanze nella circolare 281178 ha precisato che il limite deve essere riferito solo per il singolo assegno e quindi se vengono utilizzati piu&#8217; assegni per la medesima operazione non sono cumulabili fini del calcolo dell&#8217;importo totale del trasferimento</strong>. Nella citata circolare viene anche specificato che gli assegni messi all&#8217;ordine mittente, quelli a me medesimo, non possono circolare qualunque sia l&#8217;importo e l&#8217;unico utilizzo è la girata per l&#8217;incasso.</p>
<p><strong>Sanzioni</strong><br />
Per il trasferimento di denaro e titoli al portatore di importo pari o superiore ad euro 5000 è prevista una sanzione dall&#8217;<strong>1% al 40%</strong> dell&#8217;importo trasferito e comunque <strong>non inferiore ad euro 3000</strong>. In caso di importi superiori ad euro 50.000 la sanzione è compresa tra il <strong>5% e il 40%</strong> dell&#8217;importo trasferito fermo restando l&#8217;importo minimo di euro 3000.<br />
Tale sanzione è <strong>applicabile non solo al soggetto che ha effettuato il pagamento ma anche a colui che ha ricevuto le somme</strong> in contante.<br />
Da notare che nell&#8217;iter di conversione della legge sono state escluse dall&#8217;applicazione delle sanzioni le infrazioni commesse dal 31 maggio al 15 giugno 2010.<br />
Inoltre l&#8217;articolo 60 del D.Lgs. n. 231/2007 consente il pagamento di un&#8217;<strong>oblazione </strong>per le violazioni di importo non superiore a € 250.000 prevedendo il pagamento minimo, entro 60 giorni dalla notificazione della violazione, di una somma misura ridotta pari a un terzo del massimo o se più favorevole pari al doppio del minimo.<br />
Non sono tuttavia ammessi alla possibilità di oblare i destinatari degli obblighi antiriciclaggio.</p>
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		<title>Fisco: sanzioni penali piu&#8217; pesanti con la manovra estiva</title>
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		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 07:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Pacini</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Accertamento]]></category>
		<category><![CDATA[Sanzioni]]></category>

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		<description><![CDATA[Con la manovra estiva sono state inasprite le sanzioni penali in materia fiscale.
La legge 122 del 2010 all&#8217;articolo 29 comma quattro ha ora previsto la pena  della reclusione da uno a sei anni nel caso in cui si sottragga al fisco, tra imposte, interessi e sanzioni, un importo superiore a euro 200.000, pena che la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Con la manovra estiva sono state inasprite le sanzioni penali in materia fiscale.</h2>
<p>La legge 122 del 2010 all&#8217;articolo 29 comma quattro ha ora previsto la pena  della reclusione da uno a sei anni nel caso in cui si sottragga al fisco, tra imposte, interessi e sanzioni, un importo superiore a euro 200.000, pena che la legge contempla invece da sei mesi a quattro anni per importi da euro 50.000 a 200.000.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1662" title="poliziotto" src="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2010/08/poliziotto.jpg" alt="poliziotto" width="210" height="197" /></p>
<p>La norma sopra menzionata e&#8217; riferibile sia a quei <strong>soggetti che evadono le imposte non dichiarando i redditi </strong>al fisco o che li dichiarano in misura ridotta e che sono oggetto di accertamento, sia a quei <strong>soggetti che pur presentando regolarmente le dichiarazioni dei redditi</strong> e Iva non effettuano poi il versamento delle imposte e mettono in atto dei comportamenti per rendere inutile l&#8217;esecuzione forzosa.</p>
<p>Riepilogando:</p>
<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		TD P { margin-bottom: 0cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --></p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" width="342" bordercolor="#000000">
<col width="197"></col>
<col width="126"></col>
<tbody>
<tr valign="TOP">
<td width="197">
<p style="text-align: left;"><strong>Importo evaso (per imposte, sanzioni e interessi)</strong></p>
</td>
<td width="126"><strong>Sanzione</strong></td>
</tr>
<tr valign="TOP">
<td width="197">Inferiore ad E. 50,000</td>
<td width="126">No penale</td>
</tr>
<tr valign="TOP">
<td width="197">Da E. 50,000 a E. 200,000</td>
<td width="126">Reclusione</p>
<p>da 6 mesi a 4 anni</td>
</tr>
<tr valign="TOP">
<td width="197">Oltre E. 200,000</td>
<td width="126">Reclusione</p>
<p>da 1 a 6 anni</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Da notare che l&#8217;inasprimento delle pene ha come riflesso l&#8217;attivazione procedure investigative più importanti quali ad esempio le intercettazioni ambientali e telefoniche.</p>
<p>09/08/10</p>
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		<title>Costi non documentati: le sanzioni le paga il commercialista!</title>
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		<pubDate>Mon, 10 May 2010 10:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Pacini</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sanzioni]]></category>
		<category><![CDATA[Unico]]></category>

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		<description><![CDATA[
Costi non documentati? Le sanzioni le paga il commercialista!

Sulla base della sentenza  n. 9916 del 26 aprile 2010 della terza sezione civile della Corte  di  cassazione, i costi vanno adeguatamente documentati, altrimenti il commercialista paga le sanzioni comminate dall&#8217;ufficio per dichiarazione non veritiera e non vale la giustificazione del disordine in contabilita&#8217;.
La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<h2>Costi non documentati? Le sanzioni le paga il commercialista!</h2>
<p><img class="size-medium wp-image-1536 alignleft" style="margin: 10px;" title="trappola topi" src="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2010/05/trappola-topi-300x225.jpg" alt="trappola topi" width="300" height="225" /></p>
<p>Sulla base della <strong>sentenza  n. 9916 del 26 aprile 2010</strong> della terza sezione civile della <strong>Corte  di  cassazione,</strong> <strong>i costi vanno adeguatamente documentati, altrimenti il commercialista paga le sanzioni</strong> comminate dall&#8217;ufficio per dichiarazione non veritiera e non vale la giustificazione del disordine in contabilita&#8217;.</p>
<p><strong>La sentenza in commento ripropone l&#8217;annosa questione relativa alla   determinazione della responsabilita&#8217; fiscale di un professionista nello   svolgimento della sua attivita&#8217;. Tuttavia e&#8217; da rilevare che la stessa  giurispruenza della Cassazione non riconosce ai commercialisti lo status  di professionisti a presidio di un pubblico interesse, affermando  invece che la consulenza e l&#8217;assistenza tributaria e&#8217; liberamente  esercitabile da qualsiasi soggetto.</strong></div>
<div>
<p>Nella sentenza viene sancito che per evitare ogni tipo di responsabilita&#8217;, <strong>il commercialista deve  sempre osservare la diligenza richiesta dalle specifiche disposizioni  normative e dalla deontologia professionale</strong>. Ne deriva l&#8217;obbligo di  verificare la correttezza delle informazioni rese dal  cliente nonché di <strong>escludere dalla dichiarazione dei redditi eventuali  oneri privi della relativa documentazione giustificativa</strong>.</p>
<blockquote><p><strong>La vicenda<br />
</strong>Un commercialista impugna in Cassazione la sentenza della Corte  di appello di Trieste (confermativa della decisione di primo grado del  Tribunale di Udine) che, per un verso, ha accolto, seppur in parte, la  domanda di risarcimento danni da responsabilita&#8217; professionale, avanzata  da un contribuente contro il professionista ricorrente e, dall&#8217;altro, ha  rigettato la domanda di manleva proposta da quest&#8217;ultimo contro la  compagnia di assicurazioni.</p>
<p><strong>Secondo i rilievi della Corte territoriale</strong>, e per quel che qui  interessa, il professionista, in linea generale, ha l&#8217;obbligo di  espletare l&#8217;incarico affidatogli con diligenza e secondo le regole della  professione, cosa che, nel caso di specie, non e&#8217; avvenuta.<br />
Infatti, a seguito del controllo, da parte del competente ufficio  finanziario, della dichiarazione dei redditi (anno 1981) presentata dal  cliente del professionista, l&#8217;ufficio procedeva alla rettifica della  stessa per avere il contribuente esposto costi non documentati, costi  non inerenti all&#8217;anno al quale si riferiva la dichiarazione dei redditi  e, infine, per avere detratto l&#8217;Ilor nell&#8217;ammontare massimo dell&#8217;anno,  benché il contribuente avesse operato in qualita&#8217; di imprenditore  individuale solo per alcuni mesi dell&#8217;anno in questione.</p>
<p>Nella sua linea difensiva, il commercialista lascia intendere che ci  fosse una sorta di accordo con il cliente per l&#8217;indicazione in  dichiarazione di costi non provati &#8211; oggetto poi della verifica  dell&#8217;ufficio finanziario &#8211; sebbene, continua la Corte di appello, tale  accordo non sia stato provato (accordo che, qualora dimostrato, sarebbe  stato comunque contrario alla legge e alle regole professionali).<br />
Ciò premesso, i giudici di appello ritengono evidente, nella fattispecie  in esame, la colpa del commercialista, il quale e&#8217; comunque tenuto, <strong>nel  rispetto del codice di deontologia professionale ad un comportamento  corretto</strong> &#8211; ed e&#8217;, pertanto, responsabile per il suo operato quando lo  stesso si discosti dai canoni di correttezza e lealta&#8217; professionale &#8211; e  bene ha fatto il giudice di primo grado a condannarlo al pagamento della  meta&#8217; delle sanzioni applicate dall&#8217;Erario al contribuente (in  considerazione della colpa concorrente di quest&#8217;ultimo nella commissione  dell&#8217;irregolarita&#8217;).</p>
<p><strong>Le motivazioni del professionista</strong><br />
Il commercialista propone ricorso per cassazione ed eccepisce l&#8217;erronea e  insufficiente motivazione della sentenza di appello laddove afferma la  propria responsabilita&#8217; professionale sulla scorta del solo contenuto  dell&#8217;accertamento compiuto dall&#8217;ufficio finanziario e dalle commissioni  tributarie di merito (che, sia in primo sia in secondo grado, hanno  confermato l&#8217;operato dell&#8217;ufficio).<br />
In pratica, per il ricorrente, i giudici di appello hanno sbagliato  laddove hanno dato per scontato che la pretesa avanzata  dall&#8217;Amministrazione finanziaria nei confronti del cliente del  professionista fosse legittima e che spettasse a quest&#8217;ultimo confutare  le risultanze delle sentenze pronunciate dalle Commissioni tributarie di  merito.<br />
Infatti, continua il ricorrente, e&#8217; principio noto in giurisprudenza  quello secondo cui spetta all&#8217;Amministrazione finanziaria provare in  giudizio il fondamento delle proprie pretese &#8211; non sussistendo in  materia tributaria alcuna presunzione di legittimita&#8217; dell&#8217;avviso di  accertamento &#8211; e, pertanto, nella specie, non avendo il commercialista  preso parte al giudizio dinanzi alle Commissioni tributarie, doveva  considerarsi terzo estraneo al giudizio e nessuna efficacia (diretta e/o  riflessa) potevano svolgere, nei suoi confronti, le due decisioni rese  dai giudici tributari.<br />
Di contro, l&#8217;onere di provare la responsabilita&#8217; del professionista nel  caso <em>de quo </em>era a carico del contribuente che, invece, non ha  fornito tale prova.</p>
<p><strong>La decisione della Cassazione<br />
</strong>I giudici delle Corte suprema ritengono infondate tali censure e  confermano in toto l&#8217;impianto interpretativo dei giudici di appello.</p>
<p>Infatti, e&#8217; corretto l&#8217;assunto della Corte di appello secondo cui  costituisce &#8220;…<strong><em>preciso obbligo di diligenza del professionista non  appostare costi privi di documentazione o non inerenti all&#8217;anno della  dichiarazione…senza avere riscontrato la presenza della relativa  documentazione</em></strong>&#8220;.<br />
Da ciò deriva <strong>per il professionista</strong> il conseguente <strong>obbligo &#8220;…<em>di  escludere i costi dalla dichiarazione dei redditi, qualora il cliente  non avesse provveduto a fornire la relativa documentazione</em>&#8220;, senza  che assuma rilevanza, al fine di escludere una responsabilita&#8217; del  commercialista, la circostanza che il cliente tenesse in modo  disordinato la sua contabilita&#8217;</strong>.</p>
<p>Inoltre, sempre secondo la Cassazione, non rileva a escludere la  responsabilita&#8217; del professionista, la circostanza che il contribuente  non aveva ritenuto &#8211; contro il parere del commercialista &#8211; di impugnare  ulteriormente la decisione dei giudici tributari di secondo grado, in  quanto il professionista non era stato in grado di svolgere alcuna  argomentazione per dedurre la erroneita&#8217; della decisione di appello, con  la conseguenza che &#8220;…<em>la semplice osservazione che avrebbe potuto  essere proposta impugnazione avverso la decisione della Commissione  Tributaria di secondo grado non poteva valere ad escludere la  correttezza delle decisione adottata</em>&#8220;.</p>
<p>Del pari, va rigettata l&#8217;obiezione, sollevata sempre dal  commercialista, secondo cui il cliente/contribuente avrebbe potuto  ridurre l&#8217;entita&#8217; delle sanzioni applicate dall&#8217;ufficio &#8211; attraverso lo  strumento del condono &#8211; in quanto &#8220;…<em>i giudici di appello hanno  opportunamente rilevato che questo argomento era stato gia&#8217; esaminato dal  primo giudice che aveva tenuto conto della circostanza per ridurre alla  meta&#8217; l&#8217;ammontare della somma riconosciuta a titolo di risarcimento del  danno</em>&#8220;.</p></blockquote>
</div>
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		<title>Tassa annuale per i libri sociali</title>
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		<comments>http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2010/02/tassa-annuale-per-i-libri-sociali/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 07:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Pacini</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sanzioni]]></category>
		<category><![CDATA[Scadenze]]></category>

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		<description><![CDATA[Come ogni anno, entro il 16 marzo deve essere effettuato il versamento della tassa per i libri sociali.
Rimando al precedente post per i dettagli sui soggetti obbligati e modalita&#8217; versamento.

In caso di tardivo versamento e&#8217; possibile effettuare il ravvedimento operoso: entro il prossimo 16/03/2010 e&#8217; quindi possibile regolarizzare l&#8217;imposta dovuta per il 2009.
Aggiungo che le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Come ogni anno, entro il 16 marzo deve essere effettuato il versamento della tassa per i libri sociali.</p>
<p>Rimando al <strong><a href="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2009/02/versamento-della-tassa-annuale-per-i-libri-sociali/" >precedente post</a></strong> per i dettagli sui soggetti obbligati e modalita&#8217; versamento.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1456" title="calcolatrice" src="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2010/02/calcolatrice.jpg" alt="calcolatrice" width="273" height="273" /></p>
<p>In caso di tardivo versamento e&#8217; possibile effettuare il <strong><a href="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2009/01/ravvedimento-operoso-meno-costoso-con-il-decreto-anti-crisi/" >ravvedimento operoso</a></strong>: entro il prossimo 16/03/2010 e&#8217; quindi possibile regolarizzare l&#8217;imposta dovuta per il 2009.</p>
<p>Aggiungo che le società di capitali costituite successivamente al primo gennaio 2010 non sono tenute ad effettuare il pagamento in quanto hanno gia&#8217; provveduto con bollettino postale, c/c 6007  intestato all’Ufficio delle Entrate – Centro operativo di Pescara, versamento da esibire all’Agenzia delle Entrate al momento della presentazione della dichiarazione di inizio attività (mod. AA7/10).</p>
<p>25/02/2010</p>
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		<title>Intrastat 2010: rinvio di scadenze e sanzioni</title>
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		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 11:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Intrastat]]></category>
		<category><![CDATA[Sanzioni]]></category>

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		<description><![CDATA[L&#8217;Agenzia delle Entrate con la circolare 5 del 2010 ha reso noto, con estrema sintesi, che per gli elenchi mensili da gennaio a maggio e per quelli del primo trimestre non verranno applicate sanzioni per irregolarita&#8217; nella compilazione, errori che potrebbero essere generati dall&#8217;obiettiva situazione di incertezza dell&#8217;attuale quadro normativo. Gli errori dovrebbero essere sanati [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;Agenzia delle Entrate con la circolare 5 del 2010 ha reso noto, con estrema sintesi, che per gli elenchi mensili da gennaio a maggio e per quelli del primo trimestre <strong>non verranno applicate sanzioni per irregolarita&#8217; nella compilazione</strong>, errori che potrebbero essere generati dall&#8217;obiettiva situazione di incertezza dell&#8217;attuale quadro normativo. Gli errori dovrebbero essere sanati con la presentazione di elenchi integrativi, il che pare escludere stesso trattamento di favore in caso di omessa presentazione.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1452" title="intrastat" src="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2010/02/intrastat.png" alt="intrastat" width="200" height="122" /></p>
<p>E&#8217; inoltre atteso un Decreto Ministeriale che dovrebbe disporre il <strong>rinvio dei termini di presentazionedegli elenchi relativi ai primi periodi del 2010</strong>.</p>
<p>18/02/2010</p>
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		<title>Comunicazione dichiarazioni d&#8217;intento</title>
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		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 10:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Pacini</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sanzioni]]></category>
		<category><![CDATA[Scadenze]]></category>

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		<description><![CDATA[Ricordiamo che anche per l&#8217;anno 2010 e&#8217; previsto l&#8217;obbligo, per i soggetti che cedono beni o prestano servizi nei confronti degli esportatori abituali senza l&#8217;applicazione dell&#8217;Iva, della comunicazione riepilogativa di tutte le dichiarazioni di intento ricevute da parte dei propri clienti.

La comuncazione deve essere trasmessa in via telematica tramite Entratel o Fisconline entro il 16 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ricordiamo che anche per l&#8217;anno 2010 e&#8217; previsto l&#8217;obbligo, per i soggetti che cedono beni o prestano servizi nei confronti degli esportatori abituali <strong>senza l&#8217;applicazione dell&#8217;Iva</strong>, della comunicazione riepilogativa di tutte le dichiarazioni di intento ricevute da parte dei propri clienti.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1389" title="mappamondo" src="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2010/01/mappamondo-300x154.jpg" alt="mappamondo" width="300" height="154" /></p>
<p>La comuncazione deve essere trasmessa <strong>in via telematica</strong> tramite Entratel o Fisconline entro il 16 del mese successivo a quello di ricezione.</p>
<p><strong>Le sanzioni previste per gli inadempienti</strong></p>
<p>Il cedente o prestatore che omette di inviare, nei termini previsti, la comunicazione o la invia con dati incompleti o inesatti è punito con una sanzione amministrativa dal cento al duecento percento dell&#8217;imposta non applicata ed e&#8217; responsabile in solido con il soggetto acquirente dell&#8217;imposta evasa correlata all&#8217;infedeltà della dichiarazione ricevuta.</p>
<p align="justify">E&#8217; prevista la regolarizzazione di eventuali errori mediante l&#8217;istituto del <strong>ravvedimento operoso</strong> sia per le dichiarazioni omesse che per quelle errate. La correzione deve essere effettuata entro un anno dall&#8217;omissione o dall&#8217;errore, versando la sanzione ridotta.</p>
<p align="justify">Qui di seguito il link ad un <a href="http://www.docstoc.com/docs/21063582/Modello-dichiarazione-dintento" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.docstoc.com');">facsimile di dichiarazione d&#8217;intento</a>.</p>
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		<title>Sito internet: nuovi obblighi per Srl e Spa</title>
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		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 20:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circolari]]></category>
		<category><![CDATA[Sanzioni]]></category>
		<category><![CDATA[Società]]></category>
		<category><![CDATA[Srl]]></category>

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		<description><![CDATA[
La cosiddetta &#8220;legge Comunitaria 2008&#8243; (L. 88/09) ha modificato le disposizioni del Codice civile inerenti gli adempimenti pubblicitari che le società sono tenute ad osservare. In particolare e&#8217; stato previsto che le società di capitali riportino le informazioni di cui all’art. 2250 c.c. nel proprio sito web.
Ma quali sono i dati da indicare negli atti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;">La cosiddetta &#8220;legge Comunitaria 2008&#8243; (L. 88/09) ha modificato le disposizioni del Codice civile inerenti gli adempimenti pubblicitari che le società sono tenute ad osservare. In particolare e&#8217; stato previsto che <strong>le società di capitali</strong> riportino le informazioni di cui all’art. 2250 c.c. <strong>nel proprio sito web</strong>.</span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><strong>Ma quali sono i dati da indicare negli atti e nella corrispondenza (contratti, fatture, ordini, lettere, ecc..)?</strong></span></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><strong><img class="aligncenter size-full wp-image-1164" title="documenti società" src="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2009/09/documenti-società.gif" alt="documenti società" width="138" height="118" /><br />
</strong></span></span></p>
<p align="CENTER"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><strong>Tutte le societa&#8217; (Snc, Sas, Srl, Sapa, Spa) </strong></span></span></p>
<ul type="DISC">
<li><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;">la sede della 	società</span></span></li>
<li><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;">l’ufficio del 	Registro delle Imprese presso il quale la società risulta iscritta</span></span></li>
<li><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;">il numero di 	iscrizione presso il Registro delle Imprese</span></span></li>
<li><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;">lo stato di 	liquidazione a seguito di scioglimento della società</span></span></li>
</ul>
<p align="CENTER"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><strong>Le societa&#8217; di capitali (Srl, Sapa, Spa)</strong></span></span></p>
<ul>
<li><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;">il capitale 	sociale deliberato e versato</span></span></li>
</ul>
<p align="CENTER"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><strong>Le società di capitali unipersonali</strong></span></span></p>
<ul>
<li><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;">l&#8217;indicazione che 	trattasi di societa&#8217; con unico socio</span></span></li>
</ul>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><strong>Sanzioni</strong></span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;">In caso di mancata indicazione dei dati e&#8217; prevista una sanzione pecuniaria da E. 206,00 a E. 2.065,00 nei confronti di “chiunque essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società” (ad esempio, consiglieri C.d.A., Amministratore unico, ecc.) omette di eseguire i sopra citati obblighi pubblicitari.</span></span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">
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		<item>
		<title>La privacy in azienda (e non solo)</title>
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		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 09:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Privacy]]></category>
		<category><![CDATA[Sanzioni]]></category>

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		<description><![CDATA[Il D.Lgs 196/2003, (codice della privacy) in vigore dal 01/01/2004, ha previsto numerose innovazioni in materia di protezione dei dati personali.
Sono destinatari della norma, e quindi tenuti ad applicarla, tutti coloro che per fini non esclusivamente personali trattano o detengono dati.

Perciò l’obbligo riguarda tutti:  aziende, professionisti, associazioni in genere, ecc. ecc..
In base alla tipologia dei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il D.Lgs 196/2003, (codice della privacy)<strong> in vigore dal 01/01/2004</strong>, ha previsto numerose innovazioni in materia di protezione dei dati personali.</p>
<p>Sono destinatari della norma, e quindi tenuti ad applicarla, tutti coloro che per fini non esclusivamente personali trattano o detengono dati.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-241" title="privacy" src="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/wp-content/uploads/2009/03/simboloaccessibilita.jpg" alt="privacy" width="136" height="136" /></p>
<p>Perciò <strong>l’obbligo riguarda</strong> tutti:  <strong>aziende, professionisti, associazioni</strong> in genere, ecc. ecc..</p>
<p>In base alla tipologia dei dati trattati ed alla modalità, gli obblighi sono diversi.</p>
<p>Le disposizioni riguardano tutte le operazioni che hanno per oggetto dati personali, relativi a persone fisiche o giuridiche, sia in modalità cartacea che informatizzata.</p>
<p>Tra i diversi adempimenti da osservare si ricordano quelli relativi alla <strong>informativa </strong>da rilasciare agli interessati, con la precisazione delle finalità, modalità, natura, ambito di comunicazione e diffusione.</p>
<p>Il trattamento dei dati senza il rispetto delle predette condizioni e senza il relativo consenso, ove previsto, non e’ conforme alla legge ed e’ <strong>sanzionabile</strong>.</p>
<p>La <strong>formazione del personale</strong> in materia di privacy, la <strong>formalizzazione per scritto</strong> delle nomine a tutti coloro che a vario titolo trattano dati, <strong>il salvataggio ed il ripristino periodico</strong> dei dati, e <strong>la protezione da attacchi esterni</strong>, sono alcune tra le misure da adottare.</p>
<p><a href="mailto:info@businessconsulting.name  ">Tocchini Davide</a></p>
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		</item>
		<item>
		<title>Il decreto &#8220;incentivi&#8221; su veicoli nuovi, elettrodomestici, mobili, ecc.</title>
		<link>http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/2009/02/il-decreto-incentivi/</link>
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		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 12:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circolari]]></category>
		<category><![CDATA[Detrazione 36%]]></category>
		<category><![CDATA[Sanzioni]]></category>

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		<description><![CDATA[Hai bisogno di aiuto? Contattaci via mail o telefono.
Il Governo ha varato una serie di incentivi volti a contrastare la crisi del settore industriale, con particolare riferimento al settore automobilistico, nonché a potenziare le misure fiscali finalizzate al rispetto degli obiettivi del protocollo di Kyoto in materia di emissione di gas-serra.
INCENTIVI PER L&#8217;ACQUISTO DI VEICOLI [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><strong><a href="http://www.lucapacini.it/wp_lucapacini/?page_id=87" ><strong>Hai bisogno di aiuto? Contattaci via mail o telefono.</strong></a></strong></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Il Governo ha varato una serie di incentivi volti a contrastare la crisi del settore industriale, con particolare riferimento al settore automobilistico, nonché a potenziare le misure fiscali finalizzate al rispetto degli obiettivi del protocollo di Kyoto in materia di emissione di gas-serra.</p>
<p align="center"><strong>INCENTIVI PER L&#8217;ACQUISTO DI VEICOLI NUOVI:</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Viene riproposto un contributo per la rottamazione dei veicoli. L&#8217;aspetto comune degli incentivi è che si deve trattare di sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di veicoli di categoria euro 0, euro 1 ed euro 2 immatricolati fino al 31.12.99, con veicoli nuovi di categoria euro 4 o euro 5 (euro 3 per i motocicli).</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;agevolazione compete <em>&#8220;per i veicoli nuovi acquistati, anche in locazione finanziaria, con contratto stipulato tra venditore e acquirente <strong>a decorrere dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009</strong>, purché immatricolati non oltre il <strong>31 marzo 2010</strong>.&#8221;</em></p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;ammontare del contributo, la tipologia di veicoli interessati e le altre condizioni variano a seconda del tipo di veicolo acquistato e del tipo di veicolo sostituito e vanno da un minimo di € 500,00 (per la sostituzione di motocicli e ciclomotori) ad un massimo di € 4.000,00 (per la sostituzione di Autocarri).</p>
<p style="text-align: justify;">Sempre a decorrere dal 07/02/09 vengono inoltre rideterminati i seguenti incentivi:</p>
<ul style="text-align: justify;" type="disc">
<li>€ 500 per l&#8217;installazione      di impianti di GPL;</li>
<li>€ 650 per l&#8217;installazione      di impianti a metano.</li>
</ul>
<p align="center"><strong>DETRAZIONE IRPEF PER L&#8217;ACQUISTO DI MOBILI ED ELETTRODOMESTICI:</strong></p>
<p style="text-align: justify;">È riconosciuta una specifica detrazione IRPEF nella misura del 20% delle spese documentate sostenute <strong>dal 07/02/2009 al 31/12/2009 </strong>e fino a un importo massimo di spesa pari a € 10.000,00, da <strong>ripartire in 5 quote annuali</strong>, per l&#8217;acquisto di:</p>
<ul style="text-align: justify;" type="disc">
<li>mobili;</li>
<li>elettrodomestici ad alta      efficienza energetica, ossia di classe di efficienza energetica A+, nonché      apparecchi televisivi e computer.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>ATTENZIONE</strong>: la detrazione <strong><span style="text-decoration: underline;">è subordinata</span> all&#8217;effettuazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio</strong>, <strong>per i quali si fruisce della detrazione del 36%, iniziati a decorrere dal 01/07/2008. </strong>La data di inizio lavori va desunta dalla comunicazione inviata al Centro operativo di Pescara.</p>
<p style="text-align: justify;">È specificato espressamente che gli interventi di recupero sopra richiamati sono soltanto quelli eseguiti <strong><span style="text-decoration: underline;">su singole unità immobiliari</span></strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">In merito alle modalità operative la disposizione in esame rinvia a quanto previsto per l&#8217;agevolazione del 36% e pertanto in particolare è necessario <strong>effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Infine la norma specifica <strong><span style="text-decoration: underline;">che l&#8217;acquisto deve essere finalizzato all&#8217;arredo dell&#8217;immobile oggetto di ristrutturazione</span></strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Da chiarire la possibilità di cumolo delle agevolazioni in esame con altre agevolazioni già esistenti riguardanti, in alcuni casi, l&#8217;acquisto dei medesimi beni (ad esempio elettrodomestici ad alta efficienza energetica).</p>
<p><strong>NUOVE ALIQUOTE IMPOSTA SOSTITUTIVA PER LA RIVALUTAZIONE DEGLI IMMOBILI:</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Vengono abbassate ulteriormente le aliquote dell&#8217;imposta sostitutiva dovuta per ottenere il riconoscimento fiscale del valore degli immobili d&#8217;impresa oggetto di rivalutazione ai sensi dell&#8217;art. 15, DL n. 185/2008.</p>
<p style="text-align: justify;">Non sono modificate le altre disposizioni in materia di rivalutazione circa il differimento temporale dell&#8217;efficacia fiscale della rivalutazione al 2013/2014, né l&#8217;aliquota dovuta per l&#8217;affrancamento della riserva in sospensione d&#8217;imposta. Le nuove aliquote sono fissate nelle seguenti misure:</p>
<ul class="unIndentedList" style="text-align: justify;">
<li> al 3% per gli immobili ammortizzabili;</li>
<li> all&#8217; 1,5% per gli immobili non ammortizzabili</li>
</ul>
<p align="center"><strong>UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DI CREDITI INESISTENTI:</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Viene previsto un ulteriore inasprimento delle sanzioni a carico dei contribuenti che effettuano compensazioni indebite mediante il mod. F24. La sanzione prevista dall&#8217;art. 27, comma 18, DL n. 185/2008 in misura compresa tra il 100 e il 200% dell&#8217;importo indebitamente utilizzato in compensazione <strong>è innalzata al 200% in caso di utilizzo indebito per un importo superiore a € 50.000 per anno solare.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="text-decoration: underline;">Per prevenire l&#8217;uso illecito di crediti inesistenti in compensazione, la norma prevede, inoltre, l&#8217;utilizzo di una maggiore capacità operativa per l&#8217;Agenzia delle Entrate, attingendo le risorse da quelle destinate al controllo dell&#8217;agevolazioni in tema di imposte indirette.</span></strong></p>
<p align="center"><strong>AGGREGAZIONE TRA IMPRESE:</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Viene previsto &#8211; al ricorrere di particolari condizioni &#8211; per i soggetti IRES che risultano da operazioni di aggregazione aziendale effettuate nel 2009 per effetto di fusione o scissione, il riconoscimento fiscale gratuito del maggior valore dei beni strumentali, materiali ed immateriali, iscritto in contabilità a seguito dell&#8217;imputazione su tali poste del disavanzo da concambio.</p>
<p style="text-align: justify;">Le disposizioni in esame possono trovare applicazione soltanto qualora alle operazioni di aggregazione aziendale partecipino esclusivamente imprese operative da almeno 2 anni (ossia che abbiano svolto un&#8217;effettiva attività commerciale nel biennio precedente l&#8217;effettuazione dell&#8217;operazione).</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;agevolazione, inoltre, non si applica qualora le imprese che partecipano alle predette operazioni facciano parte dello stesso gruppo societario e sono in ogni caso esclusi i soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20% ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto.</p>
<p align="center"><strong>TASSAZIONE DEL DISTRETTO:</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Il decreto prevede poi una nuova forma di tassazione per le imprese che sono inserite in un distretto industriale. Tali imprese potranno infatti optare per questa nuova forma di tassazione, che prevede una tassazione unitaria e congiunta di tutte le imprese partecipanti al distretto, con possibilità, in questo modo, di compensare perdite ed utili delle diverse aziende partecipanti.</p>
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		<title>Edilizia: le sanzioni sul reverse charge</title>
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		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 23:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circolari]]></category>
		<category><![CDATA[Edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[Iva]]></category>
		<category><![CDATA[Reverse charge]]></category>
		<category><![CDATA[Sanzioni]]></category>

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		<description><![CDATA[Di seguito si esamina il regime sanzionatorio previsto per le violazioni inerenti l&#8217;applicazione del meccanismo del reverse charge, applicabile ad es. alle prestazioni di subappalto in edilizia, alla luce dei chiarimenti forniti in materia dall&#8217;Agenzia delle Entrate.
MANCATO ASSOLVIMENTO DELL&#8217;IVA DA PARTE DELL&#8217;ACQUIRENTE/COMMITTENTE
L&#8217;acquirente/committente che non assolve l&#8217;IVA relativa all&#8217;acquisto di un bene o servizio rientrante nel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Di seguito si esamina il regime sanzionatorio previsto per le violazioni inerenti l&#8217;applicazione del meccanismo del reverse charge, applicabile ad es. alle prestazioni di subappalto in edilizia, alla luce dei chiarimenti forniti in materia dall&#8217;Agenzia delle Entrate.</p>
<p>MANCATO ASSOLVIMENTO DELL&#8217;IVA DA PARTE DELL&#8217;ACQUIRENTE/COMMITTENTE<br />
L&#8217;acquirente/committente che non assolve l&#8217;IVA relativa all&#8217;acquisto di un bene o servizio rientrante nel meccanismo del reverse charge, è punito con la sanzione dal 100% al 200% dell&#8217;imposta, con un minimo di € 258.<br />
Si tratta dell&#8217;ipotesi in cui l&#8217;acquirente/committente, avendo ricevuto una fattura senza IVA recante la dicitura che lo obbliga all&#8217;applicazione dell&#8217;imposta con il reverse charge, non provvede alla relativa integrazione e/o all&#8217;annotazione nel registro delle fatture emesse/corrispettivi.<br />
Va notato che la sanzione in esame non è di poco conto, in quanto, considerato che gli adempimenti IVA sono demandati all&#8217;acquirente/committente, la stessa è equiparata all&#8217;omessa fatturazione per la quale il comma 1 dell&#8217;art. 6 in esame prevede appunto la sanzione dal 100% al 200%, con un minimo però pari a € 516.<br />
La norma non prevede alcuna limitazione all&#8217;applicabilità della sanzione in esame in relazione agli acquisti per i quali l&#8217;IVA risulta totalmente detraibile. Si potrebbe pertanto desumere che la sanzione sia applicabile anche in tale ipotesi, ancorché la doppia annotazione della fattura avrebbe di fatto un effetto neutrale (IVA a debito &#8220;compensata&#8221; dall&#8217;IVA a credito), senza alcun reale danno nei confronti dell&#8217;Erario.</p>
<p>IRREGOLARE ADDEBITO DELL&#8217;IVA IN FATTURA DA PARTE DEL CEDENTE/PRESTATORE E OMESSO VERSAMENTO<br />
Il cedente/prestatore che, in relazione ad una operazione rientrante nel reverse charge, emette erroneamente una fattura con IVA, omettendone il versamento, è punito con la medesima sanzione di cui sopra (dal 100% al 200% dell&#8217;imposta con un minimo di € 258).<br />
La sanzione in esame intende &#8220;colpire&#8221;, di fatto, il mancato assolvimento dell&#8217;obbligo di registrazione della fattura emessa con conseguente omesso versamento dell&#8217;imposta, ossia il comportamento evasivo che ha indotto il Legislatore ad estendere il reverse charge a nuovi settori tra i quali i subappalti in edilizia.</p>
<p>IRREGOLARE APPLICAZIONE DEL REVERSE CHARGE E REGOLARE ASSOLVIMENTO DELL&#8217;IVA<br />
Qualora l&#8217;IVA sia effettivamente assolta, ma in modo irregolare, è applicabile la sanzione pari al 3% dell&#8217;imposta, con un minimo di € 258.<br />
Tale situazione può verificarsi nei seguenti due casi:<br />
-per un&#8217;operazione rientrante nel reverse charge viene erroneamente emessa una fattura con addebito dell&#8217;IVA. Il  cedente/prestatore assolve regolarmente l&#8217;imposta;<br />
-per un&#8217;operazione non rientrante nel reverse charge viene erroneamente emessa una fattura senza addebito dell&#8217;IVA. Il cessionario/committente provvede all&#8217;assolvimento della relativa imposta.<br />
È prevista la responsabilità solidale della controparte per il pagamento della sanzione.</p>
<p>OMESSA FATTURAZIONE<br />
L&#8217;ultima ipotesi di violazione prevista dal comma 9-bis in esame riguarda il caso di omessa fatturazione per le operazioni soggette al reverse charge, in relazione alla quale al cedente/prestatore è applicabile la sanzione dal 5% al 10% del corrispettivo (con un minimo di € 516).</p>
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