Posts Tagged ‘Sanzioni’

La privacy in azienda (e non solo)

marzo 3rd, 2009

Il D.Lgs 196/2003, (codice della privacy) in vigore dal 01/01/2004, ha previsto numerose innovazioni in materia di protezione dei dati personali.

Sono destinatari della norma, e quindi tenuti ad applicarla, tutti coloro che per fini non esclusivamente personali trattano o detengono dati.

privacy

Perciò l’obbligo riguarda tutti:  aziende, professionisti, associazioni in genere, ecc. ecc..

In base alla tipologia dei dati trattati ed alla modalità, gli obblighi sono diversi.

Le disposizioni riguardano tutte le operazioni che hanno per oggetto dati personali, relativi a persone fisiche o giuridiche, sia in modalità cartacea che informatizzata.

Tra i diversi adempimenti da osservare si ricordano quelli relativi alla informativa da rilasciare agli interessati, con la precisazione delle finalità, modalità, natura, ambito di comunicazione e diffusione.

Il trattamento dei dati senza il rispetto delle predette condizioni e senza il relativo consenso, ove previsto, non e’ conforme alla legge ed e’ sanzionabile.

La formazione del personale in materia di privacy, la formalizzazione per scritto delle nomine a tutti coloro che a vario titolo trattano dati, il salvataggio ed il ripristino periodico dei dati, e la protezione da attacchi esterni, sono alcune tra le misure da adottare.

Tocchini Davide

Il decreto “incentivi” su veicoli nuovi, elettrodomestici, mobili, ecc.

febbraio 14th, 2009

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Il Governo ha varato una serie di incentivi volti a contrastare la crisi del settore industriale, con particolare riferimento al settore automobilistico, nonché a potenziare le misure fiscali finalizzate al rispetto degli obiettivi del protocollo di Kyoto in materia di emissione di gas-serra.

INCENTIVI PER L’ACQUISTO DI VEICOLI NUOVI:

Viene riproposto un contributo per la rottamazione dei veicoli. L’aspetto comune degli incentivi è che si deve trattare di sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di veicoli di categoria euro 0, euro 1 ed euro 2 immatricolati fino al 31.12.99, con veicoli nuovi di categoria euro 4 o euro 5 (euro 3 per i motocicli).

L’agevolazione compete “per i veicoli nuovi acquistati, anche in locazione finanziaria, con contratto stipulato tra venditore e acquirente a decorrere dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, purché immatricolati non oltre il 31 marzo 2010.”

L’ammontare del contributo, la tipologia di veicoli interessati e le altre condizioni variano a seconda del tipo di veicolo acquistato e del tipo di veicolo sostituito e vanno da un minimo di € 500,00 (per la sostituzione di motocicli e ciclomotori) ad un massimo di € 4.000,00 (per la sostituzione di Autocarri).

Sempre a decorrere dal 07/02/09 vengono inoltre rideterminati i seguenti incentivi:

  • € 500 per l’installazione di impianti di GPL;
  • € 650 per l’installazione di impianti a metano.

DETRAZIONE IRPEF PER L’ACQUISTO DI MOBILI ED ELETTRODOMESTICI:

È riconosciuta una specifica detrazione IRPEF nella misura del 20% delle spese documentate sostenute dal 07/02/2009 al 31/12/2009 e fino a un importo massimo di spesa pari a € 10.000,00, da ripartire in 5 quote annuali, per l’acquisto di:

  • mobili;
  • elettrodomestici ad alta efficienza energetica, ossia di classe di efficienza energetica A+, nonché apparecchi televisivi e computer.

ATTENZIONE: la detrazione è subordinata all’effettuazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio, per i quali si fruisce della detrazione del 36%, iniziati a decorrere dal 01/07/2008. La data di inizio lavori va desunta dalla comunicazione inviata al Centro operativo di Pescara.

È specificato espressamente che gli interventi di recupero sopra richiamati sono soltanto quelli eseguiti su singole unità immobiliari.

In merito alle modalità operative la disposizione in esame rinvia a quanto previsto per l’agevolazione del 36% e pertanto in particolare è necessario effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario.

Infine la norma specifica che l’acquisto deve essere finalizzato all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

Da chiarire la possibilità di cumolo delle agevolazioni in esame con altre agevolazioni già esistenti riguardanti, in alcuni casi, l’acquisto dei medesimi beni (ad esempio elettrodomestici ad alta efficienza energetica).

NUOVE ALIQUOTE IMPOSTA SOSTITUTIVA PER LA RIVALUTAZIONE DEGLI IMMOBILI:

Vengono abbassate ulteriormente le aliquote dell’imposta sostitutiva dovuta per ottenere il riconoscimento fiscale del valore degli immobili d’impresa oggetto di rivalutazione ai sensi dell’art. 15, DL n. 185/2008.

Non sono modificate le altre disposizioni in materia di rivalutazione circa il differimento temporale dell’efficacia fiscale della rivalutazione al 2013/2014, né l’aliquota dovuta per l’affrancamento della riserva in sospensione d’imposta. Le nuove aliquote sono fissate nelle seguenti misure:

  • al 3% per gli immobili ammortizzabili;
  • all’ 1,5% per gli immobili non ammortizzabili

UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DI CREDITI INESISTENTI:

Viene previsto un ulteriore inasprimento delle sanzioni a carico dei contribuenti che effettuano compensazioni indebite mediante il mod. F24. La sanzione prevista dall’art. 27, comma 18, DL n. 185/2008 in misura compresa tra il 100 e il 200% dell’importo indebitamente utilizzato in compensazione è innalzata al 200% in caso di utilizzo indebito per un importo superiore a € 50.000 per anno solare.

Per prevenire l’uso illecito di crediti inesistenti in compensazione, la norma prevede, inoltre, l’utilizzo di una maggiore capacità operativa per l’Agenzia delle Entrate, attingendo le risorse da quelle destinate al controllo dell’agevolazioni in tema di imposte indirette.

AGGREGAZIONE TRA IMPRESE:

Viene previsto – al ricorrere di particolari condizioni – per i soggetti IRES che risultano da operazioni di aggregazione aziendale effettuate nel 2009 per effetto di fusione o scissione, il riconoscimento fiscale gratuito del maggior valore dei beni strumentali, materiali ed immateriali, iscritto in contabilità a seguito dell’imputazione su tali poste del disavanzo da concambio.

Le disposizioni in esame possono trovare applicazione soltanto qualora alle operazioni di aggregazione aziendale partecipino esclusivamente imprese operative da almeno 2 anni (ossia che abbiano svolto un’effettiva attività commerciale nel biennio precedente l’effettuazione dell’operazione).

L’agevolazione, inoltre, non si applica qualora le imprese che partecipano alle predette operazioni facciano parte dello stesso gruppo societario e sono in ogni caso esclusi i soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20% ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto.

TASSAZIONE DEL DISTRETTO:

Il decreto prevede poi una nuova forma di tassazione per le imprese che sono inserite in un distretto industriale. Tali imprese potranno infatti optare per questa nuova forma di tassazione, che prevede una tassazione unitaria e congiunta di tutte le imprese partecipanti al distretto, con possibilità, in questo modo, di compensare perdite ed utili delle diverse aziende partecipanti.

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Edilizia: le sanzioni sul reverse charge

ottobre 19th, 2008

Di seguito si esamina il regime sanzionatorio previsto per le violazioni inerenti l’applicazione del meccanismo del reverse charge, applicabile ad es. alle prestazioni di subappalto in edilizia, alla luce dei chiarimenti forniti in materia dall’Agenzia delle Entrate.

MANCATO ASSOLVIMENTO DELL’IVA DA PARTE DELL’ACQUIRENTE/COMMITTENTE
L’acquirente/committente che non assolve l’IVA relativa all’acquisto di un bene o servizio rientrante nel meccanismo del reverse charge, è punito con la sanzione dal 100% al 200% dell’imposta, con un minimo di € 258.
Si tratta dell’ipotesi in cui l’acquirente/committente, avendo ricevuto una fattura senza IVA recante la dicitura che lo obbliga all’applicazione dell’imposta con il reverse charge, non provvede alla relativa integrazione e/o all’annotazione nel registro delle fatture emesse/corrispettivi.
Va notato che la sanzione in esame non è di poco conto, in quanto, considerato che gli adempimenti IVA sono demandati all’acquirente/committente, la stessa è equiparata all’omessa fatturazione per la quale il comma 1 dell’art. 6 in esame prevede appunto la sanzione dal 100% al 200%, con un minimo però pari a € 516.
La norma non prevede alcuna limitazione all’applicabilità della sanzione in esame in relazione agli acquisti per i quali l’IVA risulta totalmente detraibile. Si potrebbe pertanto desumere che la sanzione sia applicabile anche in tale ipotesi, ancorché la doppia annotazione della fattura avrebbe di fatto un effetto neutrale (IVA a debito “compensata” dall’IVA a credito), senza alcun reale danno nei confronti dell’Erario.

IRREGOLARE ADDEBITO DELL’IVA IN FATTURA DA PARTE DEL CEDENTE/PRESTATORE E OMESSO VERSAMENTO
Il cedente/prestatore che, in relazione ad una operazione rientrante nel reverse charge, emette erroneamente una fattura con IVA, omettendone il versamento, è punito con la medesima sanzione di cui sopra (dal 100% al 200% dell’imposta con un minimo di € 258).
La sanzione in esame intende “colpire”, di fatto, il mancato assolvimento dell’obbligo di registrazione della fattura emessa con conseguente omesso versamento dell’imposta, ossia il comportamento evasivo che ha indotto il Legislatore ad estendere il reverse charge a nuovi settori tra i quali i subappalti in edilizia.

IRREGOLARE APPLICAZIONE DEL REVERSE CHARGE E REGOLARE ASSOLVIMENTO DELL’IVA
Qualora l’IVA sia effettivamente assolta, ma in modo irregolare, è applicabile la sanzione pari al 3% dell’imposta, con un minimo di € 258.
Tale situazione può verificarsi nei seguenti due casi:
-per un’operazione rientrante nel reverse charge viene erroneamente emessa una fattura con addebito dell’IVA. Il cedente/prestatore assolve regolarmente l’imposta;
-per un’operazione non rientrante nel reverse charge viene erroneamente emessa una fattura senza addebito dell’IVA. Il cessionario/committente provvede all’assolvimento della relativa imposta.
È prevista la responsabilità solidale della controparte per il pagamento della sanzione.

OMESSA FATTURAZIONE
L’ultima ipotesi di violazione prevista dal comma 9-bis in esame riguarda il caso di omessa fatturazione per le operazioni soggette al reverse charge, in relazione alla quale al cedente/prestatore è applicabile la sanzione dal 5% al 10% del corrispettivo (con un minimo di € 516).

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